Art. 1. Articolo unico.
All' art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 , sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ".
All' art. 5, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785 , sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' per la concessione ad Istituti autonomi per case popolari ed a Comuni del contributo costante per trentacinque anni dell'uno per cento previsto dall' art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 ".