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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alina Rossato Presidente dott.ssa Barbara De Munari Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n° 15/2025 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 03/01/2025 da
nata a [...] il [...] con gli avv.ti Parte_1
Resoli Rossella e Francesco Lombardi e Pietro Mario ricorrente contro
nato a [...] il [...] con l'avv. Telatin CP_1
Carla resistente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: per parte ricorrente: “- Pronunciarsi, anche con sentenza non definitiva, lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.08.2018 dai coniugi nel
Comune di Corigliano – RO (CS), trascritto agli atti del Comune al n.
18, Parte I, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Corigliano – RO (CS) l'annotazione della sentenza passata in giudicato”. per parte resistente: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Corigliano - RO (CS) in data 30/08/2018, tra i 2
Signori e , registrato agli atti del medesimo CP_1 Parte_1
Comune al n. 18, parte I, anno 2018, ordinando all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle relative annotazioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2025 parte ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio civile con in data CP_1
30.08.2018 in Corigliano-RO, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Corigliano-RO al n. 18, Parte I dell'anno 2018, che dall'unione è nata, in precedenza, la figlia Persona_1
(in data 03.01.2015), chiedeva lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, la ricorrente deduceva:
- che con sentenza n. 1717 del 06.09.2023 il Tribunale di Padova omologava le condizioni di separazione prevedendo affido condiviso della figlia minore con collocamento presso l'abitazione del padre, assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale, diritto di visita materno tutti i giorni dalle 16 alle 21 e nei week end, mantenimento diretto della minore da parte del padre;
- che tali condizioni non erano mai state rispettate dal , non avendo CP_1
ella mai potuto condurre la bambina presso la propria abitazione né altrove, avendo imposto il lo svolgimento delle visite materne solo presso la CP_1
propria abitazione;
precisava poi che, da settembre 2024, il impediva CP_1 del tutto l'accesso della minore alla madre;
- quanto alla situazione reddituale, riferiva di lavorare con contratto part time a tempo indeterminato presso la Camst soc. coop. come addetta al servizio mensa di scuola primaria con stipendio netto mensile pari a euro
1.100 e di abitare in locazione con canone mensile pari a euro 500; quanto al che egli aveva prestato attività lavorativa come autotrasportatore sino CP_1
a settembre 2024 e successivamente si era dimesso con attuale percezione di
Naspi.
Chiedeva pertanto pronuncia di scioglimento del matrimonio, affido esclusivo a sé della figlia con collocazione presso l'abitazione materna, visite protette col padre e contributo di mantenimento pari a euro 400 oltre il
50% delle spese straordinarie.
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Con atto depositato in data 20.02.2025 si costituiva parte resistente CP_1
chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio con conferma
[...]
delle condizioni già precedentemente stabilite in sede di separazione con riguardo alla figlia minore.
Il resistente allegava a sostegno:
- che la convivenza si era deteriorata a causa di una relazione extraconiugale della ricorrente e che, comunque, egli aveva preferito, in sede di separazione, raggiungere un accordo;
- che sino a settembre 2024 i rapporti tra le parti erano distesi;
- che a settembre 2024 accadeva che egli perdeva il lavoro perchè la ricorrente aveva unilateralmente deciso di non recarsi più a casa sua la mattina ed il pomeriggio per accudire la figlia;
- che egli attualmente stava valutando una diversa mansione lavorativa per poter provvedere alla cura della figlia minore;
- che egli mai aveva impedito l'accesso della figlia alla madre, essendo vero piuttosto che era la madre a non rendersi disponibile in tal senso e che in ogni caso rifiutava il contatto col di lei compagno sicchè non erano Per_1 possibili frequentazioni della minore presso l'abitazione materna.
Il resistente concludeva chiedendo pronuncia di scioglimento del matrimonio con affido condiviso e collocamento presso il padre, diritto di visita materno a fine settimana alterni da venerdì a domenica, onere per la madre di contribuire al mantenimento con una somma mensile pari a euro
250 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nelle more della prima udienza i servizi sociali depositavano una prima relazione sul nucleo familiare in data 04.03.2025 e, instaurato il contraddittorio, le parti comparivano personalmente all'udienza del 07.03.25 rendendo le dichiarazioni di cui al verbale.
Con ordinanza depositata in data 17.03.2025 il Giudice del. adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della minore, confermava l'incarico già affidato ai servizi dando termine fino al
15.10.2025 per il deposito di una relazione e, rilevato che la causa era
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matura per la decisione in punto status, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c., rimetteva la causa al Collegio per la decisione in punto status.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata e, per quanto si evince dagli atti e dalle allegazioni delle parti, la medesima si è protratta ininterrottamente, a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del Tribunale di Padova.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Deve pertanto essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'ufficiale di stato civile del comune di celebrazione di procedere alle annotazioni conseguenti.
Ritenuto che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la prosecuzione sulle ulteriori domande;
rilevato che le spese saranno regolate al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CORIGLIANO-
ROSSANO da e in data Parte_1 CP_1
30/08/2018, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di CORIGLIANO-ROSSANO al n. 18, parte I dell'anno 2018;
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Giudice rel. dott.ssa Barbara De Munari
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Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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