TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 30/10/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 999 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 999 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/05/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18.10.2014, a Novafeltria (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati impegnandosi reciprocamente a mantenere un rapporto di mutuo rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, in grado di provvedere ciascuno per le proprie esigenze, e quindi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno;
3) La ex casa familiare sita a Novafeltria (RN), in Via Casalecchio, n° 71/A di proprietà comune dei
Sigg.ri e (ciascuno per la propria quota indivisa del 50%) resterà nella disponibilità del Pt_1 CP_1
Sig. nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, avendo la sig.ra già trasferito Parte_1 CP_1 da tempo il proprio domicilio in Roma, Via Portuense, n° 558 ove attualmente vive. La sig.ra CP_1 avrà cura di prelevare dall'abitazione familiare i propri effetti personali e gli oggetti di esclusiva proprietà.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Dare atto che i Sigg.ri e , a regolamentazione dei rapporti patrimoniali Parte_1 CP_1 derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione dell'intera vertenza familiare, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano come segue:
a. Il sig. si è già impegnato (vedi punto 6) affinché il mutuo gravante sull'immobile (ex-casa Pt_1 coniugale) sita a Novafeltria (RN), in Via Casalecchio, n° 71/A e cointestato tra le parti (ciascuno per la propria quota del 50%) fosse estinto in data 25/03/2025 con esborso di € 16.025,31 (vedi doc.5) e con annesso effetto liberatorio per entrambe le parti;
b. La Sig.ra si impegnerà a cedere e trasferire la quota di proprietà a lei spettante (pari CP_1 al 50% pro indiviso) dell'immobile sito in Novafeltria (RN), in Via Casalecchio, n° 71/A, al sig.
, con passaggio e ratifica presso professionista Notaio che le parti vorranno indicare e Parte_1 spese interamente a carico del ricevente;
c. Per tale effetto, il sig. corrisponderà alla Sig.ra una somma concordata pari ad euro Pt_1 CP_1
5mila/00 (cinquemila/00) in una unica soluzione con assegno circolare al momento del suddetto passaggio di proprietà;
d. I coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistente, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione e divorzio il trasferimento immobiliare a carico della Sig.ra ed a favore del Sig. . CP_1 Parte_1
Nello specifico, con il presente accordo e quale parte sostanziale dello stesso, la Sig.ra CP_1 trasferisce al Sig. a fronte del ricevimento di una somma pari ad € 5.000,00= Parte_1 (cinquemila/00), la propria quota parte pari al 50% dell'immobile sito a Novafeltria (RN), in Via
Casalecchio, n° 71/A con espressa accettazione da parte del Sig. ed annessa Parte_1 dichiarazione di volerne profittare.
L'immobile oggetto di comproprietà tra le parti per la quota di ½ indiviso ciascuno e solidalmente per l'intero è costituito da:
a) – fabbricato urbano ad uso civile abitazione sito in Comune di Novafeltria, Via Casalecchio n.ro
71/A, disposto su tre piani, composto al piano terra da cucina, soggiorno, bagno e corte esclusiva, al piano primo da due camere, ripostiglio, disimpegno e balcone, collegati al piano terra da scala interna, al piano primo sottostrada ripostiglio e sgombero, il tutto quale risulta dalla planimetria catastale, catastalmente individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria, foglio 1 numero 276, Via
Casalecchio n. 71/A, piano S1-T-1, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 6 (sei), rendita catastale
€ 244,80;
b) Appezzamento di terreno adiacente a fabbricato di cui al precedente punto a), posto ove sopra, della superficie di mq 19, distinta al Catasto terreni del Comune di Novafeltria, foglio 1 particella
274;
L'immobile viene trasferito a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova del quale la parte avente causa si dichiara a conoscenza, unitamente ai diritti accessori ad esso relativi ed in particolare alle pertinenze ed alle servitù anche se non trascritte, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stato di condominio in cui si trova. In conseguenza di detto trasferimento immobiliare, il Sig. Pt_1 diviene pieno ed esclusivo proprietario al 100% dell'immobile sopra individuato.
[...]
5) Il trasferimento come qui promesso ed in seguito perfezionato, è esente da imposte e tasse in genere
(imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della legge
6 marzo 1987, n.74 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 65 del 2015) tutte le spese relative necessarie saranno a carico del Sig. al 100%. Pt_1
6) I sottoscritti e reciprocamente si danno atto che con il presente atto Parte_1 CP_1 sono stati adempiuti esattamente gli obblighi contenuti nell'accordo di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio.
Pertanto, i medesimi si rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per le obbligazioni scaturenti dal vincolo matrimoniale né per ogni altra causa e/o ragione, fermo l'obbligo delle parti di stipulare atto pubblico a ministero notarile per quanto concerne la cessione della proprietà immobiliare dalla Sig.ra al sig. CP_1 Pt_1 con spese a carico esclusivo di quest'ultimo.
7) le spese del procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che
per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novafeltria (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 5 Parte I Anno 2014 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 999 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GAMBONI CHIARA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 29/05/2025 con il quale e Parte_1 CP_1 hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 18.10.2014, a Novafeltria (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.10.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati impegnandosi reciprocamente a mantenere un rapporto di mutuo rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, in grado di provvedere ciascuno per le proprie esigenze, e quindi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di assegno;
3) La ex casa familiare sita a Novafeltria (RN), in Via Casalecchio, n° 71/A di proprietà comune dei
Sigg.ri e (ciascuno per la propria quota indivisa del 50%) resterà nella disponibilità del Pt_1 CP_1
Sig. nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, avendo la sig.ra già trasferito Parte_1 CP_1 da tempo il proprio domicilio in Roma, Via Portuense, n° 558 ove attualmente vive. La sig.ra CP_1 avrà cura di prelevare dall'abitazione familiare i propri effetti personali e gli oggetti di esclusiva proprietà.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) Dare atto che i Sigg.ri e , a regolamentazione dei rapporti patrimoniali Parte_1 CP_1 derivanti dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione dell'intera vertenza familiare, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano come segue:
a. Il sig. si è già impegnato (vedi punto 6) affinché il mutuo gravante sull'immobile (ex-casa Pt_1 coniugale) sita a Novafeltria (RN), in Via Casalecchio, n° 71/A e cointestato tra le parti (ciascuno per la propria quota del 50%) fosse estinto in data 25/03/2025 con esborso di € 16.025,31 (vedi doc.5) e con annesso effetto liberatorio per entrambe le parti;
b. La Sig.ra si impegnerà a cedere e trasferire la quota di proprietà a lei spettante (pari CP_1 al 50% pro indiviso) dell'immobile sito in Novafeltria (RN), in Via Casalecchio, n° 71/A, al sig.
, con passaggio e ratifica presso professionista Notaio che le parti vorranno indicare e Parte_1 spese interamente a carico del ricevente;
c. Per tale effetto, il sig. corrisponderà alla Sig.ra una somma concordata pari ad euro Pt_1 CP_1
5mila/00 (cinquemila/00) in una unica soluzione con assegno circolare al momento del suddetto passaggio di proprietà;
d. I coniugi a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistente, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione e divorzio il trasferimento immobiliare a carico della Sig.ra ed a favore del Sig. . CP_1 Parte_1
Nello specifico, con il presente accordo e quale parte sostanziale dello stesso, la Sig.ra CP_1 trasferisce al Sig. a fronte del ricevimento di una somma pari ad € 5.000,00= Parte_1 (cinquemila/00), la propria quota parte pari al 50% dell'immobile sito a Novafeltria (RN), in Via
Casalecchio, n° 71/A con espressa accettazione da parte del Sig. ed annessa Parte_1 dichiarazione di volerne profittare.
L'immobile oggetto di comproprietà tra le parti per la quota di ½ indiviso ciascuno e solidalmente per l'intero è costituito da:
a) – fabbricato urbano ad uso civile abitazione sito in Comune di Novafeltria, Via Casalecchio n.ro
71/A, disposto su tre piani, composto al piano terra da cucina, soggiorno, bagno e corte esclusiva, al piano primo da due camere, ripostiglio, disimpegno e balcone, collegati al piano terra da scala interna, al piano primo sottostrada ripostiglio e sgombero, il tutto quale risulta dalla planimetria catastale, catastalmente individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Novafeltria, foglio 1 numero 276, Via
Casalecchio n. 71/A, piano S1-T-1, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 6 (sei), rendita catastale
€ 244,80;
b) Appezzamento di terreno adiacente a fabbricato di cui al precedente punto a), posto ove sopra, della superficie di mq 19, distinta al Catasto terreni del Comune di Novafeltria, foglio 1 particella
274;
L'immobile viene trasferito a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova del quale la parte avente causa si dichiara a conoscenza, unitamente ai diritti accessori ad esso relativi ed in particolare alle pertinenze ed alle servitù anche se non trascritte, con tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stato di condominio in cui si trova. In conseguenza di detto trasferimento immobiliare, il Sig. Pt_1 diviene pieno ed esclusivo proprietario al 100% dell'immobile sopra individuato.
[...]
5) Il trasferimento come qui promesso ed in seguito perfezionato, è esente da imposte e tasse in genere
(imposta di bollo, imposta di registro e da ogni altra imposta e/o tassa) ai sensi dell'art. 19 della legge
6 marzo 1987, n.74 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 65 del 2015) tutte le spese relative necessarie saranno a carico del Sig. al 100%. Pt_1
6) I sottoscritti e reciprocamente si danno atto che con il presente atto Parte_1 CP_1 sono stati adempiuti esattamente gli obblighi contenuti nell'accordo di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio.
Pertanto, i medesimi si rilasciano reciprocamente ampia e liberatoria quietanza dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per le obbligazioni scaturenti dal vincolo matrimoniale né per ogni altra causa e/o ragione, fermo l'obbligo delle parti di stipulare atto pubblico a ministero notarile per quanto concerne la cessione della proprietà immobiliare dalla Sig.ra al sig. CP_1 Pt_1 con spese a carico esclusivo di quest'ultimo.
7) le spese del procedimento saranno interamente compensate tra le parti.
Ritenuto che
per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e alle Parte_1 CP_1 condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Novafeltria (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 5 Parte I Anno 2014 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi