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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 426/2023 R.G., cui è riunita la causa n. 551/2023 R.G., tra:
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata ad [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
, e , nato ad [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolò Solina, C.F._3 elettivamente domiciliati in Alcamo, via Narici n.45, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti, attori in riassunzione nella causa n. 426/2023 R.G.,
e
nato a [...] il [...] (c.f. ), TR C.F._4 rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuto, attore in riassunzione nella causa n. R.G. 551/2023 R.G.,
1 , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), C.F._5
convenuta, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Nicolò Solina per e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“ …formula le deduzioni e richieste che seguono: -con ordinanza del 18.10.2023 l'On.le Corte ha disposto “la riunione al presente procedimento, più risalente, di quello recante il n.551/2023, avente ad oggetto la riassunzione della medesima causa ad opera di;
al TR contempo, ha “rilevato che non risulta provata la notifica dell'atto di riassunzione da parte di nei confronti di e che lo stesso atto non è stato notificato a TR Parte_3
” e ha assegnato “ad termine fino al 20 novembre 2023 Controparte_2 TR per la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione e dei successivi provvedimenti nei confronti di e ”; -dalla consultazione del fascicolo risulta che Parte_3 Controparte_2 non ha dato prova di avere adempiuto l'anzidetto ordine di rinnovazione della TR notificazione nei confronti di e;
- alla mancata esecuzione Parte_3 Controparte_2 dell'ordine di rinnovazione consegue l'estinzione del giudizio di rinvio promosso da
[...]
-chiede, pertanto, disporre la separazione delle cause riunite stante che la continuazione CP_1 della loro riunione renderebbe più gravoso il processo;
- chiede che il giudizio iscritto al n.426/2023 r.g., promosso da e separato Parte_4 Parte_3 da quello iscritto al n.551/2023 r.g., sia rinviato per la precisazione delle conclusioni”;
Avv. per se stesso: TR
“…si insiste nelle sentenze depositate, nei titoli di proprietà e nelle conclusioni già adottate con l'atto di riassunzione e nelle memorie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
dinanzi al Tribunale di Palermo - Sez. TR Controparte_2
Distaccata di Partinico, esponendo:
- di essere comproprietari di alcuni fabbricati facenti parte di un baglio e di alcuni terreni vicini in Partinico, contrada Falconeria, individuati in catasto al foglio di mappa 103, p.lle nn. 12, 13, 175, 15, 228 e 14;
- che i convenuti, comproprietari di un fabbricato limitrofo, individuato in catasto alla p.lla n. 304, nel corso dei lavori di ristrutturazione, avevano costituito sulle p.lle nn. 14 e 15, in favore del predetto immobile, una servitù di condotta di scarico delle acque reflue;
- che, inoltre, i coniugi - avevano collocato condotte d'acqua sul CP_1 CP_2 muro del fabbricato individuato alla p.lla 304 a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con la p.lla 14 e avevano alterato il piano di calpestio della corte comune (p.lla 96), interna al baglio, modificando le pendenze in danno del fabbricato di proprietà di parte attrice (p.lla 175) e causandone il crollo,
e chiedendo al giudice adito:
- di accertare e dichiarare che i coniugi non hanno il diritto Parte_5 di servitù di condotta di scarico delle acque reflue sulle p.lle 14 e 15 e condannare gli stessi a rimuovere tutte le opere a tal fine realizzate;
- di accertare e dichiarare che i convenuti non hanno il diritto di collocare e mantenere i tubi della condotta di scarico delle acque reflue a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con le p.lle 14 e 15 e condannare i predetti a rimuovere tutti i tubi posti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 c.c.;
- di accertare e dichiarare che i convenuti non hanno il diritto di collocare e mantenere i tubi di condotta delle acque (in particolare quelli posti sul lato sud, piano terra e primo piano, del fabbricato della p.lla 304), a distanza inferiore a quella legale e condannare i predetti a rimuovere tutti i tubi posti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 c.c.;
- dichiarare che i convenuti hanno illegittimamente alterato il piano di calpestio della corte comune, interna al baglio, e modificato le pendenze in
3 danno del fabbricato di cui alla p.lla 175 e condannarli a ripristinare l'originario piano di calpestio.
Si costituivano e , i quali, nel chiedere il TR Controparte_2 rigetto delle domande, deducevano che la p.lla n 14 era in parte di loro proprietà esclusiva e in parte di proprietà comune e che, dunque, non avevano violato i diritti dei germani nonché di non avere modificato il piano di calpestio dell'atrio Pt_3 ed il deflusso delle acque piovane.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dei germani a risarcire il Pt_3 danno conseguente alla distruzione di un carrello causata dal crollo di una stalla di loro proprietà nonché ad eliminare le infiltrazioni d'acqua che dal tetto del fabbricato individuato con la p.lla n. 175 si riversavano sul loro immobile.
Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio ed assunta prova testimoniale, con sentenza n. 52/2011 del 16 marzo 2011, pubblicata il 19 marzo 2011, il Tribunale di Palermo, Sez. Distaccata di Partinico, così statuiva:
“- ordina ai convenuti di eliminare tutto il materiale costipato nel cortile interno del baglio e di ripristinare il vecchio basolato;
- rigetta le domande proposte dagli attori finalizzate ad ottenere la rimozione delle tubazioni che scorrono lungo la parete sud del fabbricato dei convenuti e della condotta di scarico che si trova interrata sotto la particella 14;
- condanna gli attori a sostituire il vecchio doccione collocato sul magazzino (particella 175), a confine con il fabbricato dei convenuti (particella 304), con uno nuovo, ripristinando con intonaco ed impermeabilizzando la parte di muro di proprietà del convenuto dove esso dovrà alloggiare, a convogliare tutte le acque meteoriche dal nuovo doccione nelle grondaie che scaricano le acque sia nel lato sud (verso la particella 14) sia nel lato nord (verso la parte interna dell'atrio) ed a ripristinare le pareti del salotto dei convenuti a tal fine loro versando l'importo di E.703,11;
- condanna gli attori a versare ai convenuti la somma di €782,14 a titolo di risarcimento del danno per la distruzione del carrello di loro proprietà, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo;
- condanna gli attori a rifondere ai convenuti due terzi delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi euro 5.226,54, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando il restante terzo;
- pone le spese della C.T.U., come liquidate nell'intero con decreto agli atti, per due terzi a carico degli attori, e per un terzo a carico dei convenuti”.
4 Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_1 Pt_2
e .
[...] Parte_3
Si costituivano nel giudizio e , i quali TR Controparte_2 chiedevano il rigetto dell'impugnazione e proponevano appello incidentale.
Con sentenza n. 2063/2016 del 27 luglio 2016, pubblicata l'08 novembre 2016, la Corte di Appello di Palermo, così statuiva:
“in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, n.52/11, del 16.3.2011, appellata in via principale da e Parte_1 Parte_2
con atto notificato il 16.11.2011, ed in via incidentale da e Parte_3 TR
, rigetta la domanda di risarcimento del danno conseguente a distruzione del Controparte_2 carrello, avanzata in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio”.
Proposto ricorso in Cassazione da parte di Parte_1 Pt_2
e , la Suprema Corte, con sentenza n. 36987/2022 del
[...] Parte_3
27 ottobre 2022, pubblicata il 16 dicembre 2022, cassava la sentenza impugnata, assorbiti i motivi, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con separati atti, procedevano alla riassunzione del giudizio Parte_1
e (dando origine al proc. n. 426/2023 R.G.) e Parte_2 Parte_3
(determinando l'iscrizione del proc. n. 551/2023 R.G.). TR
Riuniti i due giudizi, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, Controparte_2 ritualmente citata a comparire mediante notifica dell'atto di riassunzione da parte dei germani in data 10 marzo 2023, non si è costituita nel presente giudizio Pt_3 di rinvio.
5 Sempre in via preliminare, va escluso che debba procedersi alla declaratoria di estinzione del procedimento n. 551/2023 R.G., riunito a quello recante il n. 426/2023 R.G., in conseguenza della mancata notifica dell'atto di riassunzione del giudizio ad opera di nei confronti di . TR Controparte_2
Pur avendo, infatti, le distinte riassunzioni operate dai e dall' dato Pt_3 CP_1 luogo all'iscrizione di due procedimenti, successivamente riuniti, si verte, in effetti, nell'ambito di un unico giudizio, conseguente al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, al cui regolare impulso è risultata idonea la citazione ritualmente notificata a tutte le controparti, ivi compresa , da Controparte_2 Pt_1
e
[...] Parte_3 Parte_2
Pienamente integro risulta, pertanto, il contraddittorio e, di contro, non si è in presenza di un altro giudizio (quello introdotto da , riunito al TR precedente, provvisto di autonomia tale da giustificarne un esito distinto.
Delle difese svolte nel procedimento n. 551/2023 R.G. si terrà, ad ogni modo conto, in sede di liquidazione delle spese di lite, riconoscendo un importo maggiorato per la voce “fase introduttiva del giudizio” in correlazione con la costituzione degli attori avvenuta nel giudizio di rinvio.
Nel merito, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione inerente al giudicato, intervenuto l'01 marzo 2018 (giusta ordinanza n. 4875/2018 di inammissibilità del ricorso in Cassazione) in altra causa vertente fra le medesime parti, riguardo alla sentenza n. 767/2014 della Corte di Appello di Palermo.
La Suprema Corte ha rilevato come non vi sia dubbio che le statuizioni ivi passate in giudicato interferiscano, almeno in parte, con la disputa in atto, avendo rigettato tutte le pretese petitorie di e . TR Controparte_2
Ciò premesso, ritenuto necessario un riesame nel merito, ha disposto la cassazione della precedente pronuncia della Corte di Appello, affinchè il giudice del rinvio possa apprezzare le ricadute del giudicato sulla vertenza pendente.
*****
La valutazione demandata dalla Suprema Corte al giudice del rinvio conduce all'accoglimento parziale (ossia su ulteriori motivi rispetto a quelli già accolti in
6 precedenza non più oggetto di discussione) dell'appello proposto da Pt_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3
Con la sentenza n. 767/2014, coperta da giudicato, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta da e TR Controparte_2 avverso la sentenza n. 142/2008 del Tribunale di Palermo – Sez. Dist. di Partinico.
Con tale ultima pronuncia, erano state rigettate le domande, avanzate da di: rivendica di una striscia di terreno, facente parte della part. Parte_5
14, larga m. 1,50, per tutta la lunghezza del fabbricato in catasto al fg. 103, part. 304; di usucapione (così riqualificata in appello) di una striscia di terreno larga m. 5 ricadente nella part. 179 del foglio 103; di rivendica della p.lla 131.
La definitività della statuizione riguardante la p.lla 14, nell'escludere la sussistenza di ogni forma di diritto su tale bene in capo ad e TR CP_2
spiega immediate ricadute sull'esito del presente giudizio.
[...]
La consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado ha consentito di accertare, con riferimento alle doglianze degli attori che gli Pt_3 Parte_5
- hanno realizzato all'interno della p.lla 14, una condotta di scarico di acque reflue di tipo civile, a ridosso ed al servizio del proprio immobile, operando uno scavo a sezione obbligata, creando un cavedio in calcestruzzo armato e collocandovi una condotta di scarico in pvc, che riceve le acque reflue dei tre wc e le acque bianche della cucina del piano terra della loro abitazione;
- hanno realizzato, all'interno del proprio fabbricato posto nella p.lla 304, al piano terra, un impianto di acqua pura ed un impianto fognante, con le relative tubazioni, a servizio del bagno e della cucina, e, al primo piano, a servizio dei due bagni, che non rispettano la distanza di un metro, di cui all'art. 889, comma 2, c.c., dal confine con la p.lla 14,
Dunque, l'accertata, in via definitiva, assenza di diritti in capo agli Parte_5 sulla p.lla 14, oggetto invece di proprietà esclusiva da parte dei fa venir Pt_3 meno le ragioni ostative all'accoglimento delle domande da questi ultime proposte, tese alla rimozione delle tubazioni collocate nel proprio immobile o in violazione delle distanze legali da esso.
7 Non coglie nel segno la questione, posta dall'avv. che, censurando la CP_1 pronuncia della Suprema Corte, invoca l'autorità di un giudicato maturatosi prima di quello da essa considerato, e ciò per un triplice ordine di motivi.
In primo luogo, è inibito al giudice di rinvio sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità, nonchè esaminare le questioni, costituenti premesse logico-giuridiche della decisione, espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti e quelle di diritto rilevabili d'ufficio.
In secondo luogo, il giudizio nell'ambito del quale, a seguito della ordinanza n. 4754/2018 della Cassazione, sarebbe maturato l'ulteriore giudicato, questa volta favorevole alle tesi dell' aveva, in realtà, ad oggetto una controversia di CP_1 natura possessoria e non petitoria, sicchè il suo esito non è qui rilevante.
Infine, un eventuale contrasto di giudicati sarebbe stato in ogni caso risolto sulla scorta del criterio temporale, con la prevalenza del secondo sul primo (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 2462/2024).
Per quanto detto, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e ed in riforma della sentenza di primo grado, deve Parte_2 Parte_3 dichiararsi che e non vantano, in favore dei TR Controparte_2 propri fondi, il diritto di servitù di condotta di scarico delle acque reflue sulle p.lle 14 e 15, né il diritto di collocare e mantenere i tubi delle condotte di scarico delle acque reflue a distanza inferiore a quella di un metro rispetto al confine con le p.lle 14 e 15, né, ancora, di collocare e mantenere i tubi di condotta delle acque posti sul lato sud, piano terra e primo piano, del fabbricato della p.lla 304, a distanza inferiore a quella di un metro rispetto al confine con le p.lle 14 e 15.
Per l'effetto, e vanno condannati a TR Controparte_2 rimuovere tutti i tubi, di cui sopra, collocati nella p.lla 14 o posti a distanza inferiore ad un metro dalla stessa.
*****
La espressa declaratoria di assorbimento degli altri motivi del ricorso per Cassazione impone l'esame delle doglianze riguardanti l'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa alla eliminazione delle infiltrazioni causate nella
8 proprietà riproposte dai (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. Parte_5 Pt_3
37270/2022; sez. II, n. 28751/2017).
I suddetti motivi di impugnazione sono infondati, condividendo, sul punto, la Corte le motivazioni poste a sostegno della precedente sentenza di appello (cui in ogni caso si rimanda), secondo cui:
- non ricorre alcuna inammissibilità della domanda riconvenzionale, attenendo essa agli stessi immobili, confinanti, oggetto del più ampio contenzioso instaurato con il presente giudizio, e ricorrendo, dunque, la comunanza della situazione o comunque un collegamento obiettivo (peraltro richiedente per le varie questioni l'esperimento di accertamenti tecnici) che indubbiamente rendevano consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus;
- la esperita consulenza tecnica di ufficio ha evidenziato come, al momento del sopralluogo, si notasse, sul lato nord est della proprietà la CP_1 presenza di una macchia di umidità, che aveva imbibito il muro con efflorescenze, causando screpolatura del colore e dell'intonaco, e che traeva origine dal getto di acqua riconducibile al doccione del tetto di proprietà
installato sulla proprietà dei convenuti;
la canaletta in plastica Pt_3 collocata dagli attori al fine di scongiurare infiltrazioni nella proprietà dei vicini risultava insufficiente a tal fine;
il doccione scaricava le acque nel cortile antistante.
Va poi aggiunto che la natura abusiva dell'immobile danneggiato, ove anche fosse rilevante ai fini della valutazione della domanda risarcitoria, risulta evocata in termini estremamente generici ed è rimasta comunque indimostrata.
*****
La riforma della sentenza di primo grado impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Secondo consolidato indirizzo, inoltre, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto
9 che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n.
In ragione di ciò, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, conseguente all'accoglimento di tutte le domande degli attori riguardanti la illegittima collocazione delle condutture e di quella tesa all'eliminazione dei materiali ed al ripristino del basolato, nonché all'accoglimento, fra le domande riconvenzionali formulate dai convenuti, di quella sola riguardante la sostituzione del doccione ed il ripristino di muri e pareti, con rigetto dell'altra, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione per un quinto delle spese fra le parti, con condanna dei convenuti, soccombenti in maggior misura, al pagamento dei residui quattro quinti.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio di recente affermato, secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo grado di giudizio: complessivi €5.688,00, di cui €5.660,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.360,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed
€28,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il primo giudizio di appello: complessivi €5.400,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.600,00 per la fase di studio della
10 controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.300,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €3.900,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €900,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €6.336,00, di cui €5.900,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.400,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.300,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.700,00 per la fase decisionale) ed
€436,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese della c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di Parte_2
e per un quinto e di e Parte_3 Parte_1 TR CP_2 per quattro quinti.
[...]
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando - a seguito della sentenza n. 36987/2022 del 27 ottobre 2022, pubblicata il 16 dicembre 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 52/2011 del 16
[...] Parte_2 Parte_3 marzo 2011, pubblicata il 19 marzo 2011, emessa dal Tribunale di Palermo, Sez. Distaccata di Partinico, nel procedimento già iscritto al n. 475/2007 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che e non vantano, in favore TR Controparte_2 dei propri fondi, il diritto di servitù di condotta di scarico delle acque reflue sulle p.lle 14 e 15, né il diritto di collocare e mantenere i tubi delle condotte di scarico delle acque reflue a distanza inferiore a quella di un metro rispetto al confine con le p.lle 14 e 15, né, ancora, di collocare e mantenere i tubi di condotta delle acque posti sul lato sud, piano terra e primo piano, del fabbricato posto nella p.lla 304, a distanza inferiore a quella di un metro rispetto al confine con le p.lle 14 e 15;
11 - per l'effetto, condanna e a rimuovere TR Controparte_2 tutti i tubi, di cui sopra, collocati nella p.lla 14 o posti nella p.lla 304 a distanza inferiore ad un metro dalla p.lla 14;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara compensate per un quinto fra le parti le spese dei vari gradi di giudizio e condanna e , al pagamento, in favore di TR Controparte_2
e , dei residui quattro quinti, Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquidati:
- per il primo grado di giudizio, in complessivi €5.688,00, di cui €5.660,00 per compensi ed €28,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €5.400,00, di cui €4.000,00 per compensi ed €402,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi €6.336,50, di cui €5.900,00 per compensi ed €436,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di Parte_2 Pt_3
e per un quinto e di e
[...] Parte_1 TR CP_2 per quattro quinti.
[...]
Così deciso in Palermo, il 27 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
12
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 426/2023 R.G., cui è riunita la causa n. 551/2023 R.G., tra:
nato ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
), , nata ad [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
, e , nato ad [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Nicolò Solina, C.F._3 elettivamente domiciliati in Alcamo, via Narici n.45, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellanti, attori in riassunzione nella causa n. 426/2023 R.G.,
e
nato a [...] il [...] (c.f. ), TR C.F._4 rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c. (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
convenuto, attore in riassunzione nella causa n. R.G. 551/2023 R.G.,
1 , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), C.F._5
convenuta, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Nicolò Solina per e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“ …formula le deduzioni e richieste che seguono: -con ordinanza del 18.10.2023 l'On.le Corte ha disposto “la riunione al presente procedimento, più risalente, di quello recante il n.551/2023, avente ad oggetto la riassunzione della medesima causa ad opera di;
al TR contempo, ha “rilevato che non risulta provata la notifica dell'atto di riassunzione da parte di nei confronti di e che lo stesso atto non è stato notificato a TR Parte_3
” e ha assegnato “ad termine fino al 20 novembre 2023 Controparte_2 TR per la rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione e dei successivi provvedimenti nei confronti di e ”; -dalla consultazione del fascicolo risulta che Parte_3 Controparte_2 non ha dato prova di avere adempiuto l'anzidetto ordine di rinnovazione della TR notificazione nei confronti di e;
- alla mancata esecuzione Parte_3 Controparte_2 dell'ordine di rinnovazione consegue l'estinzione del giudizio di rinvio promosso da
[...]
-chiede, pertanto, disporre la separazione delle cause riunite stante che la continuazione CP_1 della loro riunione renderebbe più gravoso il processo;
- chiede che il giudizio iscritto al n.426/2023 r.g., promosso da e separato Parte_4 Parte_3 da quello iscritto al n.551/2023 r.g., sia rinviato per la precisazione delle conclusioni”;
Avv. per se stesso: TR
“…si insiste nelle sentenze depositate, nei titoli di proprietà e nelle conclusioni già adottate con l'atto di riassunzione e nelle memorie”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2
e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3
dinanzi al Tribunale di Palermo - Sez. TR Controparte_2
Distaccata di Partinico, esponendo:
- di essere comproprietari di alcuni fabbricati facenti parte di un baglio e di alcuni terreni vicini in Partinico, contrada Falconeria, individuati in catasto al foglio di mappa 103, p.lle nn. 12, 13, 175, 15, 228 e 14;
- che i convenuti, comproprietari di un fabbricato limitrofo, individuato in catasto alla p.lla n. 304, nel corso dei lavori di ristrutturazione, avevano costituito sulle p.lle nn. 14 e 15, in favore del predetto immobile, una servitù di condotta di scarico delle acque reflue;
- che, inoltre, i coniugi - avevano collocato condotte d'acqua sul CP_1 CP_2 muro del fabbricato individuato alla p.lla 304 a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con la p.lla 14 e avevano alterato il piano di calpestio della corte comune (p.lla 96), interna al baglio, modificando le pendenze in danno del fabbricato di proprietà di parte attrice (p.lla 175) e causandone il crollo,
e chiedendo al giudice adito:
- di accertare e dichiarare che i coniugi non hanno il diritto Parte_5 di servitù di condotta di scarico delle acque reflue sulle p.lle 14 e 15 e condannare gli stessi a rimuovere tutte le opere a tal fine realizzate;
- di accertare e dichiarare che i convenuti non hanno il diritto di collocare e mantenere i tubi della condotta di scarico delle acque reflue a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con le p.lle 14 e 15 e condannare i predetti a rimuovere tutti i tubi posti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 c.c.;
- di accertare e dichiarare che i convenuti non hanno il diritto di collocare e mantenere i tubi di condotta delle acque (in particolare quelli posti sul lato sud, piano terra e primo piano, del fabbricato della p.lla 304), a distanza inferiore a quella legale e condannare i predetti a rimuovere tutti i tubi posti a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 889 c.c.;
- dichiarare che i convenuti hanno illegittimamente alterato il piano di calpestio della corte comune, interna al baglio, e modificato le pendenze in
3 danno del fabbricato di cui alla p.lla 175 e condannarli a ripristinare l'originario piano di calpestio.
Si costituivano e , i quali, nel chiedere il TR Controparte_2 rigetto delle domande, deducevano che la p.lla n 14 era in parte di loro proprietà esclusiva e in parte di proprietà comune e che, dunque, non avevano violato i diritti dei germani nonché di non avere modificato il piano di calpestio dell'atrio Pt_3 ed il deflusso delle acque piovane.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dei germani a risarcire il Pt_3 danno conseguente alla distruzione di un carrello causata dal crollo di una stalla di loro proprietà nonché ad eliminare le infiltrazioni d'acqua che dal tetto del fabbricato individuato con la p.lla n. 175 si riversavano sul loro immobile.
Disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio ed assunta prova testimoniale, con sentenza n. 52/2011 del 16 marzo 2011, pubblicata il 19 marzo 2011, il Tribunale di Palermo, Sez. Distaccata di Partinico, così statuiva:
“- ordina ai convenuti di eliminare tutto il materiale costipato nel cortile interno del baglio e di ripristinare il vecchio basolato;
- rigetta le domande proposte dagli attori finalizzate ad ottenere la rimozione delle tubazioni che scorrono lungo la parete sud del fabbricato dei convenuti e della condotta di scarico che si trova interrata sotto la particella 14;
- condanna gli attori a sostituire il vecchio doccione collocato sul magazzino (particella 175), a confine con il fabbricato dei convenuti (particella 304), con uno nuovo, ripristinando con intonaco ed impermeabilizzando la parte di muro di proprietà del convenuto dove esso dovrà alloggiare, a convogliare tutte le acque meteoriche dal nuovo doccione nelle grondaie che scaricano le acque sia nel lato sud (verso la particella 14) sia nel lato nord (verso la parte interna dell'atrio) ed a ripristinare le pareti del salotto dei convenuti a tal fine loro versando l'importo di E.703,11;
- condanna gli attori a versare ai convenuti la somma di €782,14 a titolo di risarcimento del danno per la distruzione del carrello di loro proprietà, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione sino al saldo;
- condanna gli attori a rifondere ai convenuti due terzi delle spese di lite, liquidate in tal misura in complessivi euro 5.226,54, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, compensando il restante terzo;
- pone le spese della C.T.U., come liquidate nell'intero con decreto agli atti, per due terzi a carico degli attori, e per un terzo a carico dei convenuti”.
4 Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_1 Pt_2
e .
[...] Parte_3
Si costituivano nel giudizio e , i quali TR Controparte_2 chiedevano il rigetto dell'impugnazione e proponevano appello incidentale.
Con sentenza n. 2063/2016 del 27 luglio 2016, pubblicata l'08 novembre 2016, la Corte di Appello di Palermo, così statuiva:
“in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Partinico, n.52/11, del 16.3.2011, appellata in via principale da e Parte_1 Parte_2
con atto notificato il 16.11.2011, ed in via incidentale da e Parte_3 TR
, rigetta la domanda di risarcimento del danno conseguente a distruzione del Controparte_2 carrello, avanzata in via riconvenzionale nel giudizio di primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio”.
Proposto ricorso in Cassazione da parte di Parte_1 Pt_2
e , la Suprema Corte, con sentenza n. 36987/2022 del
[...] Parte_3
27 ottobre 2022, pubblicata il 16 dicembre 2022, cassava la sentenza impugnata, assorbiti i motivi, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Con separati atti, procedevano alla riassunzione del giudizio Parte_1
e (dando origine al proc. n. 426/2023 R.G.) e Parte_2 Parte_3
(determinando l'iscrizione del proc. n. 551/2023 R.G.). TR
Riuniti i due giudizi, all'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, Controparte_2 ritualmente citata a comparire mediante notifica dell'atto di riassunzione da parte dei germani in data 10 marzo 2023, non si è costituita nel presente giudizio Pt_3 di rinvio.
5 Sempre in via preliminare, va escluso che debba procedersi alla declaratoria di estinzione del procedimento n. 551/2023 R.G., riunito a quello recante il n. 426/2023 R.G., in conseguenza della mancata notifica dell'atto di riassunzione del giudizio ad opera di nei confronti di . TR Controparte_2
Pur avendo, infatti, le distinte riassunzioni operate dai e dall' dato Pt_3 CP_1 luogo all'iscrizione di due procedimenti, successivamente riuniti, si verte, in effetti, nell'ambito di un unico giudizio, conseguente al rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, al cui regolare impulso è risultata idonea la citazione ritualmente notificata a tutte le controparti, ivi compresa , da Controparte_2 Pt_1
e
[...] Parte_3 Parte_2
Pienamente integro risulta, pertanto, il contraddittorio e, di contro, non si è in presenza di un altro giudizio (quello introdotto da , riunito al TR precedente, provvisto di autonomia tale da giustificarne un esito distinto.
Delle difese svolte nel procedimento n. 551/2023 R.G. si terrà, ad ogni modo conto, in sede di liquidazione delle spese di lite, riconoscendo un importo maggiorato per la voce “fase introduttiva del giudizio” in correlazione con la costituzione degli attori avvenuta nel giudizio di rinvio.
Nel merito, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione inerente al giudicato, intervenuto l'01 marzo 2018 (giusta ordinanza n. 4875/2018 di inammissibilità del ricorso in Cassazione) in altra causa vertente fra le medesime parti, riguardo alla sentenza n. 767/2014 della Corte di Appello di Palermo.
La Suprema Corte ha rilevato come non vi sia dubbio che le statuizioni ivi passate in giudicato interferiscano, almeno in parte, con la disputa in atto, avendo rigettato tutte le pretese petitorie di e . TR Controparte_2
Ciò premesso, ritenuto necessario un riesame nel merito, ha disposto la cassazione della precedente pronuncia della Corte di Appello, affinchè il giudice del rinvio possa apprezzare le ricadute del giudicato sulla vertenza pendente.
*****
La valutazione demandata dalla Suprema Corte al giudice del rinvio conduce all'accoglimento parziale (ossia su ulteriori motivi rispetto a quelli già accolti in
6 precedenza non più oggetto di discussione) dell'appello proposto da Pt_1
e .
[...] Parte_2 Parte_3
Con la sentenza n. 767/2014, coperta da giudicato, la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta da e TR Controparte_2 avverso la sentenza n. 142/2008 del Tribunale di Palermo – Sez. Dist. di Partinico.
Con tale ultima pronuncia, erano state rigettate le domande, avanzate da di: rivendica di una striscia di terreno, facente parte della part. Parte_5
14, larga m. 1,50, per tutta la lunghezza del fabbricato in catasto al fg. 103, part. 304; di usucapione (così riqualificata in appello) di una striscia di terreno larga m. 5 ricadente nella part. 179 del foglio 103; di rivendica della p.lla 131.
La definitività della statuizione riguardante la p.lla 14, nell'escludere la sussistenza di ogni forma di diritto su tale bene in capo ad e TR CP_2
spiega immediate ricadute sull'esito del presente giudizio.
[...]
La consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado ha consentito di accertare, con riferimento alle doglianze degli attori che gli Pt_3 Parte_5
- hanno realizzato all'interno della p.lla 14, una condotta di scarico di acque reflue di tipo civile, a ridosso ed al servizio del proprio immobile, operando uno scavo a sezione obbligata, creando un cavedio in calcestruzzo armato e collocandovi una condotta di scarico in pvc, che riceve le acque reflue dei tre wc e le acque bianche della cucina del piano terra della loro abitazione;
- hanno realizzato, all'interno del proprio fabbricato posto nella p.lla 304, al piano terra, un impianto di acqua pura ed un impianto fognante, con le relative tubazioni, a servizio del bagno e della cucina, e, al primo piano, a servizio dei due bagni, che non rispettano la distanza di un metro, di cui all'art. 889, comma 2, c.c., dal confine con la p.lla 14,
Dunque, l'accertata, in via definitiva, assenza di diritti in capo agli Parte_5 sulla p.lla 14, oggetto invece di proprietà esclusiva da parte dei fa venir Pt_3 meno le ragioni ostative all'accoglimento delle domande da questi ultime proposte, tese alla rimozione delle tubazioni collocate nel proprio immobile o in violazione delle distanze legali da esso.
7 Non coglie nel segno la questione, posta dall'avv. che, censurando la CP_1 pronuncia della Suprema Corte, invoca l'autorità di un giudicato maturatosi prima di quello da essa considerato, e ciò per un triplice ordine di motivi.
In primo luogo, è inibito al giudice di rinvio sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità, nonchè esaminare le questioni, costituenti premesse logico-giuridiche della decisione, espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti e quelle di diritto rilevabili d'ufficio.
In secondo luogo, il giudizio nell'ambito del quale, a seguito della ordinanza n. 4754/2018 della Cassazione, sarebbe maturato l'ulteriore giudicato, questa volta favorevole alle tesi dell' aveva, in realtà, ad oggetto una controversia di CP_1 natura possessoria e non petitoria, sicchè il suo esito non è qui rilevante.
Infine, un eventuale contrasto di giudicati sarebbe stato in ogni caso risolto sulla scorta del criterio temporale, con la prevalenza del secondo sul primo (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 2462/2024).
Per quanto detto, in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
e ed in riforma della sentenza di primo grado, deve Parte_2 Parte_3 dichiararsi che e non vantano, in favore dei TR Controparte_2 propri fondi, il diritto di servitù di condotta di scarico delle acque reflue sulle p.lle 14 e 15, né il diritto di collocare e mantenere i tubi delle condotte di scarico delle acque reflue a distanza inferiore a quella di un metro rispetto al confine con le p.lle 14 e 15, né, ancora, di collocare e mantenere i tubi di condotta delle acque posti sul lato sud, piano terra e primo piano, del fabbricato della p.lla 304, a distanza inferiore a quella di un metro rispetto al confine con le p.lle 14 e 15.
Per l'effetto, e vanno condannati a TR Controparte_2 rimuovere tutti i tubi, di cui sopra, collocati nella p.lla 14 o posti a distanza inferiore ad un metro dalla stessa.
*****
La espressa declaratoria di assorbimento degli altri motivi del ricorso per Cassazione impone l'esame delle doglianze riguardanti l'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa alla eliminazione delle infiltrazioni causate nella
8 proprietà riproposte dai (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. Parte_5 Pt_3
37270/2022; sez. II, n. 28751/2017).
I suddetti motivi di impugnazione sono infondati, condividendo, sul punto, la Corte le motivazioni poste a sostegno della precedente sentenza di appello (cui in ogni caso si rimanda), secondo cui:
- non ricorre alcuna inammissibilità della domanda riconvenzionale, attenendo essa agli stessi immobili, confinanti, oggetto del più ampio contenzioso instaurato con il presente giudizio, e ricorrendo, dunque, la comunanza della situazione o comunque un collegamento obiettivo (peraltro richiedente per le varie questioni l'esperimento di accertamenti tecnici) che indubbiamente rendevano consigliabile ed opportuna la celebrazione del simultaneus processus;
- la esperita consulenza tecnica di ufficio ha evidenziato come, al momento del sopralluogo, si notasse, sul lato nord est della proprietà la CP_1 presenza di una macchia di umidità, che aveva imbibito il muro con efflorescenze, causando screpolatura del colore e dell'intonaco, e che traeva origine dal getto di acqua riconducibile al doccione del tetto di proprietà
installato sulla proprietà dei convenuti;
la canaletta in plastica Pt_3 collocata dagli attori al fine di scongiurare infiltrazioni nella proprietà dei vicini risultava insufficiente a tal fine;
il doccione scaricava le acque nel cortile antistante.
Va poi aggiunto che la natura abusiva dell'immobile danneggiato, ove anche fosse rilevante ai fini della valutazione della domanda risarcitoria, risulta evocata in termini estremamente generici ed è rimasta comunque indimostrata.
*****
La riforma della sentenza di primo grado impone di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Secondo consolidato indirizzo, inoltre, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto
9 che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n.
In ragione di ciò, in considerazione della parziale soccombenza reciproca, conseguente all'accoglimento di tutte le domande degli attori riguardanti la illegittima collocazione delle condutture e di quella tesa all'eliminazione dei materiali ed al ripristino del basolato, nonché all'accoglimento, fra le domande riconvenzionali formulate dai convenuti, di quella sola riguardante la sostituzione del doccione ed il ripristino di muri e pareti, con rigetto dell'altra, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione per un quinto delle spese fra le parti, con condanna dei convenuti, soccombenti in maggior misura, al pagamento dei residui quattro quinti.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio di recente affermato, secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
- per il primo grado di giudizio: complessivi €5.688,00, di cui €5.660,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.360,00 per la fase di studio della controversia, €900,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.400,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.000,00 per la fase decisionale) ed
€28,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il primo giudizio di appello: complessivi €5.400,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.600,00 per la fase di studio della
10 controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.300,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €3.900,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.600,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €900,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €6.336,00, di cui €5.900,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.400,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.300,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.700,00 per la fase decisionale) ed
€436,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
Le spese della c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di Parte_2
e per un quinto e di e Parte_3 Parte_1 TR CP_2 per quattro quinti.
[...]
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando - a seguito della sentenza n. 36987/2022 del 27 ottobre 2022, pubblicata il 16 dicembre 2022, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello proposto da Pt_1
e avverso la sentenza n. 52/2011 del 16
[...] Parte_2 Parte_3 marzo 2011, pubblicata il 19 marzo 2011, emessa dal Tribunale di Palermo, Sez. Distaccata di Partinico, nel procedimento già iscritto al n. 475/2007 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata:
- dichiara che e non vantano, in favore TR Controparte_2 dei propri fondi, il diritto di servitù di condotta di scarico delle acque reflue sulle p.lle 14 e 15, né il diritto di collocare e mantenere i tubi delle condotte di scarico delle acque reflue a distanza inferiore a quella di un metro rispetto al confine con le p.lle 14 e 15, né, ancora, di collocare e mantenere i tubi di condotta delle acque posti sul lato sud, piano terra e primo piano, del fabbricato posto nella p.lla 304, a distanza inferiore a quella di un metro rispetto al confine con le p.lle 14 e 15;
11 - per l'effetto, condanna e a rimuovere TR Controparte_2 tutti i tubi, di cui sopra, collocati nella p.lla 14 o posti nella p.lla 304 a distanza inferiore ad un metro dalla p.lla 14;
- rigetta per il resto l'appello;
- dichiara compensate per un quinto fra le parti le spese dei vari gradi di giudizio e condanna e , al pagamento, in favore di TR Controparte_2
e , dei residui quattro quinti, Parte_1 Parte_2 Parte_3 liquidati:
- per il primo grado di giudizio, in complessivi €5.688,00, di cui €5.660,00 per compensi ed €28,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €5.400,00, di cui €4.000,00 per compensi ed €402,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi €3.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi €6.336,50, di cui €5.900,00 per compensi ed €436,00 per spese, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico di Parte_2 Pt_3
e per un quinto e di e
[...] Parte_1 TR CP_2 per quattro quinti.
[...]
Così deciso in Palermo, il 27 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Onofrio Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo
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