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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 297/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE ESITO UDIENZA EX ART. 127 TER DEL 11/11/2025 Il Giudice Onorario dott.ssa AI Casale all'esito dell'udienza cartolare del giorno 11 novembre 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude per l'accoglimento della domanda;
vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude : In via CP_1 pregiudiziale, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio, per essere competenti, come da precedente paragrafo 1, il Tribunale di Milano ovvero, in via alternativa, quello di Venezia. In via subordinata, dichiarare l'inammissibilità delle pretese avversarie. In via ulteriormente gradata e nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'attore in quanto radicalmente inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto, estinte per prescrizione e non provate. In via di estremo subordine, compensare quanto dovesse essere riconosciuto all'attore con quanto dal medesimo dovuto a in forza delle Ordinanze Controparte_1 del 21.2.2015, del 15.12.2015 del Tribunale di Lodi (docc.
6-7 allegati alla comparsa di risposta) e della Sentenza n. 309/2018 del Tribunale di Milano (doc. 8 allegato alla comparsa di risposta). Con vittoria di compensi e spese, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA. vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta
[...] con cui nel riportarsi alle difese in atti conclude come da Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
IL GIUDICE ONORARIO Dott.ssa AI Casale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AI Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 11 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 297 R.G. dell'anno 2020 vertente
TRA
,(C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
mandato in atti dall'Avv. Rosa Chiericati e dall'Avv. Barone Antonio in via tra loro congiunta e disgiunta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo sito in
Avellino, Via T. Benigni 10
ATTORE
E
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano e Codice Fiscale e, per essa, la sua procuratrice P.IVA_1
codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_3
Roma n. , Partita I.V.A. n. , in virtù di procura rilasciata dal P.IVA_2 P.IVA_3
Dott. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione di procura conferita con scrittura privata in Controparte_1
data 20.6.2011 ed autenticata in pari data, Rep. 57339/9456 per Notaio
[...]
di Milano e registrata a Milano in data 21.6.2011 al n. 13298 serie 1T , in Per_2
persona della Sig.ra Dott.ssa nella propria qualità di procuratore Parte_2
speciale di come tale legale rappresentante giusta procura Controparte_3 speciale del 1 luglio 2020 ai rogiti del Dr. coadiutore del Notaio Parte_3
di Milano (Rep. n. 188751, racc. n. 19218; doc.2) rappresentata e Persona_3
difesa, giusta mandato in atti dall'Avv. Teodoro Carsillo, presso lo studio del quale sito in Roma alla Via Luigi Lilio 9, elegge domicilio
CONVENUTA
NONCHE'
(già ) codice fiscale e numero di Controparte_2 CP_2
iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. REA n. P.IVA_4
420580, P.IVA società con socio unico, appartenente al "Gruppo CA P.IVA_5
IF", soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CA FI S.P.A., iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla CA d'Italia, e per essa - giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio di Mestre, rep. 42351 Persona_4
racc. 15678 registrato a Venezia il 11 dicembre 2020 al n. 26080 serie 1T -
[...]
, (già con sede legale in Venezia-Mestre, via Controparte_4 CP_5
Terraglio n° 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia -
Rovigo partecipante al gruppo Partita IVA iscritta P.IVA_6 P.IVA_5
all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 TUB, società con socio unico appartenente al Gruppo CA FI e soggetta all'attività Controparte_2
di direzione e coordinamento di CA IF S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa C.F. , giusta procura in data Controparte_6 C.F._2
21 dicembre 2020 per atto Notaio di Mestre, rep. n. 42417 e racc. n. Persona_4
15734, registrato a Venezia il 22 dicembre 2020 al n. 27524 serie 1T, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlotta Casamorata e Marina Vandini, presso lo studio delle quali sito in Ravenna alla Via Alfredo Baccarini 52, elegge domicilio
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante conveniva in giudizio OM
Finance e CA FI premettendo in fatto di aver sottoscritto, in uno a , Controparte_7
in data 18.4 2007 (atto a rogito Notaio di Milano, Rep. 5025/2725) Persona_5
il contratto di mutuo fondiario con Meliorbanca S.p.A., di originari 240.000 euro, poi ceduto a la quale in data 20/9/2010 rilasciava procura autentica a Controparte_1
per il compimento, in nome e per conto di essa mandante, di Controparte_3
atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili e opportuni per lo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti ceduti, ivi comprese azioni legali esecutive e/o concorsuali nei confronti dei debitori o di qualsiasi obbligato per essi;
che in data 11/7/2013 in nome e per conto Controparte_3
della a causa del mancato pagamento di alcune mensilità del mutuo, Controparte_1
notificava al sig. raccomandata con la quale dichiarava di avere provveduto Parte_1
a volturare a sofferenza il finanziamento con conseguente segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della CA d'Italia; dichiarava altresì di risolvere il contratto;
che in data 6/12/2013 , in nome e per conto di OR Controparte_3
Finance spa, notificava al sig. e alla sig.ra atto di precetto Parte_1 Controparte_7
con il quale intimava loro il pagamento della complessiva somma di € 225.672,08 derivante da contratto di mutuo stipulato in data 18/04/2007; che successivamente veniva notificato all'odierno attore atto di pignoramento immobiliare da cui traeva origine la procedura esecutiva immobiliare n. 159/2014 RGE incardinata presso il
Tribunale di Lodi;
che in data 15/09/2014 i sig.ri e si opponevano Parte_1 CP_7
all'esecuzione, con ricorso ex art. 615 comma 2 e istanza di sospensione dell'esecuzione per gravi motivi ex art. 624 cpc.
Denegata l'istanza di sospensione, veniva tempestivamente instaurato il giudizio di merito nei confronti del creditore procedente , che terminava, però, Controparte_3
con sentenza 1122/15 del 15/12/2015 di rigetto per difetto di legittimazione passiva, non avendo precisato, l'opponente, nell'atto introduttivo, la qualificazione di di procuratore di che la suddetta sentenza veniva poi CP_3 Controparte_1
confermata in appello, dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 309/2018 pubblicata il 19/1/2018, di rigetto per difetto di legittimazione passiva, che è passata in giudicato;
che relativa procedura esecutiva contraddistinta dal numero di R.G.E.
159/2014 del Tribunale di Lodi era culminata in data 24.05.2017 nell'aggiudicazione del compendio pignorato e nella distribuzione del ricavato con conseguente assegnazione a favore di della somma di € 126.183,70; con Controparte_1
atto del 22.09.2017, CA FI s.p.a. concludeva con un contratto Controparte_1
di cessione dei crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo Unico
CArio”), pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 28.12.2017, PARTE Seconda n. 152 e tra i crediti di cui alla sopra citata cessione, era compreso, con ogni accessorio e garanzia allo stesso connessi, quello oggetto della presente causa.
Ciò premesso in fatto, in relazione al predetto contratto di mutuo fondiario l'istante eccepiva:
l'usurarietà del tasso di interesse moratorio, l'illegittimità della modalità di ammortamento prevista in contratto, trattandosi di ammortamento c.d. “alla francese” come tale dissimulante un fenomeno di anatocismo in violazione dell'art.1283 c.c.; Part l'erronea indicazione dell'indicatore sintetico di costo (il c.d. ); l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi.
Ciò posto l'attore ha dunque concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi l'usurarietà del contratto di mutuo, la nullità del piano di ammortamento del mutuo, perché fondato su calcolo anatocistico con tutte le conseguenze in punto di restituzione nonché accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della segnalazione a sofferenza del nominativo presso la centrale Rischi della CA d'Italia, sia da parte della sia Controparte_1
da parte della CA IF (quest'ultima per il mantenimento dell'iscrizione) la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della e della Controparte_1
CA FI e per l'effetto condannarle al risarcimento del danno patrimoniale e non.
Parte convenuta costituendosi in giudizio ha eccepito preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale Adito in favore del Tribunale di Milano e nel merito l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Alla prima udienza di comparizione e trattazione del 07.03.2021, il giudice rilevava il mancato rispetto dei termini a comparire e ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione rinviando la causa al 13.09.2021 per la comparizione delle parti.
Con atto di citazione in rinnovazione, il Sig. conveniva in giudizio Parte_1
CA IF S.P.A. per l'udienza del 13.09.2021, reiterando le conclusioni già rassegnate con atto introduttivo. CP Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito l'infondatezza della pretesa.
All'udienza del 13.09.2021 il Giudice disponeva la riunione al presente giudizio di quello rubricato al n. 1145/2021, a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di BANCA IF S.P.A., ora e Controparte_2
concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente, stante la superfluità della richiesta CTU contabile ai fini del decidere e rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., celebrata secondo le formalità della trattazione cartolare e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione.
DIRITTO
In via preliminare è infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte convenuta.
L'odierno attore ha stipulato il contratto di mutuo di cui si discute in qualità di consumatore e nell'atto introduttivo ha indicato la propria residenza in Montefiore
IN (AV).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di eccezione per incompetenza per territorio, il principio della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti non opera in presenza di un foro esclusivo, quale è quello stabilito in presenza in materia di controversie tra consumatore e professionista (cfr. in tal senso ex multis Cass. 2687/2016, Cass. 20304/2015, Cass. 5705/2014, Cass.
21814/2009, Cass. 2005\2543; 2007\4208).
Ed infatti, per le controversie aventi ad oggetto un rapporto tra consumatore e professionista, sussiste la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (artt. 33 comma 2 lett. u) e 66 bis D. Lgs.
206/2005).
Nel caso in esame risulta competente il Tribunale di Avellino, essendo - parte attrice - residente in [...].
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva CP_ sollevata da .
Quest'ultima, infatti, rappresenta che nel caso di specie sarebbe intervenuta solo una cessione dei crediti e non una cessione del contratto e che pertanto legittimazione passiva - limitatamente alle domande restitutorie e/o risarcitorie ex adverso formulate
- risulta in capo alla cedente e non alla cessionaria del credito.
E' provato in atti che la cessione pro soluto a del 20/6/2007, Controparte_1
formalizzata ai sensi dell'art. 58 TUB e della legge 130/1999 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 74 del 28/6/2007, e la cessione pro soluto a CA FI spa del 22/9/2017 pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 parte seconda del 28/12/2017, hanno riguardato i crediti derivanti da una serie di contratti, tra cui i mutui ipotecari, la cessione è diventata opponibile ex lege ai debitori ceduti, con l'effetto di consentire loro di opporre eccezioni alla parte cessionaria, subentrata nella stessa posizione in titolarità della cedente. Con la cessione pro-soluto, la cedente non assume obblighi nei confronti della cessionaria, tanto ciò è vero che quest'ultima può subire da parte del debitore ceduto contestazioni sul credito, anche con riguardo al titolo o ai relativi fatti costitutivi. Ciò in ragione dei principi secondo cui, in tema di cessione dei crediti, la responsabilità del debitore ceduto è configurabile solo in relazione al mancato adempimento di un debito effettivo, tanto che il medesimo debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto (Cass. 7 /4/ 2009 n. 8373). Infatti, a seguito della cessione del credito, il debitore ceduto diviene obbligato verso il cessionario allo stesso modo in cui lo era nei confronti del suo creditore originario.
Secondo i giudici di legittimità, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente (creditore originario) sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione. Ciò premesso, le nullità che investono le clausole del contratto di mutuo vengono avanzate a titolo di eccezione al fine di ottenere l'accertamento o meno della causa debendi per gli importi derivanti dal negozio giuridico;
va da sé che tali istanze, costituendo la causa petendi ovvero i motivi in diritto della presente citazione, devono avere quale destinatario l'attuale titolare del credito, non sussistendo alcuna legittimazione passiva in capo alla cedente che, per tale ragione, non è destinataria del presente atto. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi, oltre ogni ragionevolezza, che la CA mutuante – cedente non più titolare del rapporto obbligatorio (dal lato attivo) e ormai svincolata da qualsiasi rapporto con il debitore ceduto e con la parte cessionaria, in ragione della cessione pro soluto, opponibile ex lege al debitore, dovrebbe “processualmente interloquire” con il debitore ceduto per questioni inerenti l'originario rapporto obbligatorio, rientranti ormai nella sfera giuridico – patrimoniale di un terzo, del cessionario.
Sul petitum e sulla causa petendi
In via preliminare va specificato che il contratto di mutuo di cui è causa è stato stipulato per iscritto e reca la sottoscrizione del cliente e le condizioni economiche sono pattuite per iscritto.
Invero, dalla documentazione versata in atti emerge l'importo mutuato (€ 240.000,00), la durata (25 anni), il tasso di interesse applicato sulle prime due rate pari al 4,47% e a partire dalla terza pari al 5,7%, l'ISC pari al 6,18%, nonché tutte le spese e gli oneri connessi al finanziamento.
Inoltre, sia nella clausola di cui all'art. 4, sia nel documento di sintesi di cui all'allegato
B del contratto, risultano chiaramente specificati i criteri di determinazione del Tasso, sulla base del parametro Euribor a sei mesi base 365 e una quota fissa pari al 1,75%.
Sicché non si rileva alcun profilo di indeterminatezza o indeterminabilità come eccepito dall'istante.
Fatta tale premessa in relazione al contratto oggetto di causa parte attrice ha in primo luogo denunciato l'usurarietà dei tassi d'interesse applicati.
In particolare, l'istante ha principalmente lamentato l'usurarietà del tasso di mora pattuito “nella misura di 2 punti in più del tasso contrattuale ISC come si legge nell'articolo 5 del contratto di mutuo”.
Orbene, occorre ribadire il principio giurisprudenziale invalso in materia secondo cui:
"l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (SS. UU. 19597/2020).
Di poi, nel caso di specie la censura è del tutto priva di fondamento anche alla luce del recente intervento nomofilattico della Suprema Corte (SSUU 19597/2020) secondo cui ai fini della determinazione del cd. tasso soglia di mora occorre far riferimento ai seguenti criteri: per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del
D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei
DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. La formula diviene la seguente: (T.E.G.M. + 2,1) x 1,5.
Per l'effetto, a fronte di un tasso di mora pattuito nella misura del 7,769% (5,769% maggiorato di 2 punti come pattuito all'art. 5 del contratto), considerato che il TEG
MEDIO relativo ai mutui a tasso variabile garantiti da ipoteca (5,31%) aumentato di
2,1% era pari al 7,41 (5,31 aumentato di 2,1 punti percentuali), ne consegue che la soglia usura vigente alla data di stipulazione del contratto era pari al 11,115 %
(TEGMEDIO maggiorato del 50%).
In definitiva, anche alla luce delle metodologie di calcolo conformi alle istruzioni della
CA d'Italia, così come richiamate nella più recedente e consolidata giurisprudenza,
è evidente che non vi è stato alcun superamento delle soglie usura.
Risultano dunque infondate le doglianze circa l'eccepita usurarietà degli interessi in quanto fondate su criteri contabili errati (id est: fondate sulla inesatta individuazione del tasso soglia di mora, senza l'ulteriore maggiorazione del T.E.G.M.) non suffragati dalla più recente giurisprudenza di legittimità e di merito.
La contestazione di usurarietà degli interessi è rimasta quindi del tutto sfornita di prova, stante l'inidoneità a tale fine della perizia di parte, con la conseguenza che la richiesta
CTU avrebbe avuto, se ammessa ed espletata, finalità esclusivamente esplorative e suppletive del mancato adempimento dell'onere di allegazione da parte dell'attore.
Anche riguardo l'indicatore sintetico di costo va ribadito il principio applicato dalla giurisprudenza granitica di legittimità, a cui aderisce la scrivente, secondo cui
"l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi
d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti." (Cass n. 39169/2021). Precisamente, l'affermata difformità tra indicato nel contratto e quello Pt_5
"reale" non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 117 T.U.B. e non è sanzionata se non a titolo di responsabilità precontrattuale, ovvero nelle ipotesi (nella fattispecie non configurabili, né comunque applicabili ratione temporis) di cui agli artt. 122, co.
1, lettere a), e) ed f), e 125-bis, co. 6, 7, T.U.B. (credito al consumo).
Nello specifico, va considerato che il c.d. (o I.S.C.) al quale l'opponente fa CP_8
riferimento non è un tasso propriamente detto, ma un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito prima di accedervi, sicché la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Il T.A.E.G. non è dunque una "condizione economica", bensì un mero strumento informativo previsto dal legislatore per favorire la trasparenza degli istituti di credito nei confronti dei clienti.
Proprio in considerazione della natura e della funzione meramente informativa di tale indicatore, la giurisprudenza assolutamente prevalente ne esclude la rilevanza ex art. 117 T.U.B., e conseguentemente esclude l'applicabilità del tasso sostitutivo in ipotesi di eventuale discrasia (cfr. Cassazione, sez. 1, sentenza n. 39169 del 9.12.2021).
Il riferimento normativo all'art. 117 T.U.B. invocato dall'opponente è pertanto Part inconferente, atteso che alla dedotta divergenza tra ISC contrattuale effettivo non può in ogni caso seguire l'applicazione della previsione sanzionatoria dettata dall'art. 117, comma 6, T.U.B. - a mente del quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interessi e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché quelle che prevedono tassi prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati" - non rientrando la fattispecie in esame in alcuna delle due categorie previste da detta disposizione, e segnatamente non nella prima, in quanto non vi è alcun rinvio agli usi, e nemmeno nella seconda in quanto il TAEG/ISC (che rappresenta il costo totale del finanziamento) non può essere classificato, né come prezzo, né come tasso, né come condizione. In definitiva, quindi, il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 117, comma 6, T.U.B. non è applicabile all'Indicatore Sintetico di Costo, che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento.
È appena il caso di aggiungere che la pretesa dell'opponente è infondata anche alla luce della disciplina consumeristica dettata dal T.U.B. (nel Titolo VI, capo II), considerato che: a) solo con decorrenza dal 19 settembre 2010 (e quindi successivamente alla stipulazione del mutuo di cui si tratta, dell'aprile 2007) il legislatore (con il D L.gs 13.8.2010, n. 141) ha introdotto l'art. 125-bis del T.U.B.
(unica) norma che detta la disciplina (anche sanzionatoria: cfr. commi 6 e 7) del TAEG nei contratti di credito stipulati con il consumatore, sicché, comunque, solo a partire da tale data potrebbe eventualmente sostenersi che l'indicazione di un TAEG non corretto comporti la nullità della relativa clausola e la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T.; per contro, prima del 2010 la norma primaria di riferimento era quella prevista dall'art. 124 T.U.B., e non dall'art. 117 T.U.B, che non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione, circostanza, questa descritta, che nulla ha a che fare con il contratto di mutuo;
b) il contratto di mutuo di cui si tratta sarebbe stato comunque escluso dall'applicazione di tale disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, che al comma 1, lettera f) prevede: ["1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, ad eccezione dei seguenti casi: f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili"].
In conclusione, l'unica "sanzione" astrattamente configurabile per l'ipotesi in cui ricorra la discrepanza in esame va ricondotta nell'ambito della responsabilità precontrattuale,
e in particolare in quella da errata informazione, con conseguente impossibilità di stipulare un analogo, ma più vantaggioso, contratto di mutuo con altro operatore finanziario, danno, quest'ultimo, che comunque non è stato però, né allegato in questi termini, né provato. Quanto all'eccepito anatocismo anche con riferimento all'applicazione del piano di ammortamento alla francese occorre ribadire che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo
- "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi.
Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito.
È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori interessi.
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo
"composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude
l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale).
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.).
In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
Dunque, la capitalizzazione composta nei contratti di credito è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
Ne consegue, pertanto, l'infondatezza delle doglianze sollevate, anche in parte qua, dall'istante.
Sulla segnalazione in centrale rischi e sulla domanda di risarcimento del danno.
L'istante ha poi contestato - peraltro del tutto genericamente - l'illegittima segnalazione in centrale rischi bancaria - o comunque comportamenti scorretti - da parte dell'istituto di credito, senza neppure allegare se ciò ed in quali termini sia avvenuto.
Ritiene il Tribunale che tale contestazione sia del tutto generica, non essendo stata provata documentalmente (ad esempio con un estratto della centrale) l'esistenza di tale effettiva iscrizione, con indicazioni di tempo o di tipologia e di stato del rapporto. In ogni caso, la richiesta risarcitoria non è stata quantificata né precisata in concreto ex art. 2697 c.c., palesandosi infondata sia nell'an che nel quantum così come nella dimostrazione dell'eventuale nesso di causalità.
In conclusione, la domanda di condanna risarcitoria proposta deve essere rigettata, vista la sua infondatezza nel merito, considerata la mancata dimostrazione di alcuna forma di illecito o dell'inadempimento da parte della banca o di violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
Alla luce di quanto detto la domanda va rigettata.
SUL REGIME DELLE SPSE
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, liquidandosi come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi del D. M. vigente e del valore della causa
(valore indeterminabile – complessità media) e valutate le fasi espletate, con applicazione al minimo per la fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie istruttorie e per la fase decisionale trattata secondo le modalità semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
Dr.ssa AI Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 297/2020 del R.G.A.C. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- RIGETTA la domanda;
-CONDANNA PARTE ATTRICE al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro € 7.202,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
Così deciso in data 11 novembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa AI Casale