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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 96/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 CodiceFiscale_1
Ronchetti
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Nardi Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e in data 22/9/1990 ad Controparte_1 Parte_1
IL IC (VI) con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al
n. 43 parte II Serie A anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
2. Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra parti, sita in Vicenza, Strada di Casale n.542/B,
pagina 1 di 3 alla sig.ra , quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1
economicamente autosufficiente.
3. verserà, con decorrenza dal 5 maggio 2025 un contributo al mantenimento del Parte_1 figlio di € 450,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come previste nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. Spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.1.2025 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in data 22.9.1990 in IL CE (Vi) poi trascritto al registro di stato Controparte_1
civile del medesimo Comune al n. 226, parte II, serie B, atto n. 43 anno 1990; che dal matrimonio è nato (il 26.5.2002) il figlio maggiorenne e non autosufficiente e che con decreto di omologa Per_1 del 7.7.2021 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 19.3.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attore.
All'udienza del 4.4.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, anche alla luce di una proposta del Giudice, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali, in data 7.4.2025 esprimeva il proprio parere il
Pubblico Ministero. Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con il decreto di omologa e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di pagina 2 di 3 procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 450, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Strada di
Casale n.542/B in favore di quale genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma Controparte_1
economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 22.9.1990 in IL CE (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
226, parte II, serie B, atto n. 43 anno 1990;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 96/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Parte_1 CodiceFiscale_1
Ronchetti
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Nardi Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: divorzio (cessazione effetti civili del matrimonio)
Conclusioni comuni delle parti: “1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi e in data 22/9/1990 ad Controparte_1 Parte_1
IL IC (VI) con atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al
n. 43 parte II Serie A anno 1990, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alla trascrizione della relativa sentenza.
2. Assegnare la casa coniugale, in comproprietà tra parti, sita in Vicenza, Strada di Casale n.542/B,
pagina 1 di 3 alla sig.ra , quale genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1
economicamente autosufficiente.
3. verserà, con decorrenza dal 5 maggio 2025 un contributo al mantenimento del Parte_1 figlio di € 450,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente Per_1
secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie così come previste nel protocollo del Tribunale di Vicenza.
4. Spese compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.1.2025 , premesso di aver contratto matrimonio concordatario Parte_1
con in data 22.9.1990 in IL CE (Vi) poi trascritto al registro di stato Controparte_1
civile del medesimo Comune al n. 226, parte II, serie B, atto n. 43 anno 1990; che dal matrimonio è nato (il 26.5.2002) il figlio maggiorenne e non autosufficiente e che con decreto di omologa Per_1 del 7.7.2021 l'intestato Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, alle condizioni congiuntamente individuate dagli stessi, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con comparsa in data 19.3.2025 si costituiva in giudizio la aderendo alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse di quelle richieste dall'attore.
All'udienza del 4.4.2025 le parti comparivano avanti il Giudice Relatore. A tale udienza, fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione, anche alla luce di una proposta del Giudice, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni riportate in epigrafe sulle quali, in data 7.4.2025 esprimeva il proprio parere il
Pubblico Ministero. Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione conclusasi con il decreto di omologa e il deposito del ricorso nel presente procedimento;
- le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di pagina 2 di 3 procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non Controparte_1 Per_1
autosufficiente, la somma mensile di euro 450, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vicenza, Strada di
Casale n.542/B in favore di quale genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma Controparte_1
economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 22.9.1990 in IL CE (Vi), alle condizioni riportate in epigrafe;
[...]
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
226, parte II, serie B, atto n. 43 anno 1990;
iii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15 aprile 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 3 di 3