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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 05/01/2024, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 19/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Rosa Anna Rita Richichi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Attore contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, (C.F. ), in persona del Comandante Generale in carica pro
[...] P.IVA_2
(C.F. e P.I. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, sede di Trieste e domiciliati ex lege presso l'indirizzo telematico della stessa Email_2
Resistente
Oggetto: Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, art. 32 D. Lgs. 150/2011 – cartella esattoriale n. 050 2022 00018547 90 000 emessa da
sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Recupero Crediti anno Controparte_3
2022
CONCLUSIONI: per parte attrice: Nel merito: accertare e dichiarare che il Controparte_4 non ha diritto
[...] tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa dell'atto di citazione in opposizione;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia del ruolo n. 2022/001189 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione e della cartella di pagamento n. 050 2022 00018547 90 000 emessa dall Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.;
[...] per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione e confermare la legittimità della pretesa creditoria dell'Amministrazione, consentendo che l'esecuzione riprenda il suo corso, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto già esposte. Con rifusione delle spese.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha svolto opposizione Parte_1 avverso la cartella esattoriale n. 050 2022 00018547 90 000 emessa da Controparte_3 sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Recupero Crediti anno 2022 Carabinieri, notificatagli in data 14/12/2022 mediante cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 23.733,38. In particolare, l'attore ha allegato:
a) di essere Maresciallo dei Carabinieri vittima dell'attentato terroristico di del 12/11/2003 Per_1
e di essere divenuto inidoneo al servizio a seguito del famoso e tragico evento;
b) che il , pur riconoscendo a il Controparte_1 Parte_1 diritto di cui al D.P.R. 686 , compensando, ai sensi dell'art. 50 dello stesso testo di legge, l'importo liquidato (pari da € 19.350,14) con il trattamento assicurativo percepito dallo stesso ex D.L.D Parte_1
451/2001;
c) di aver promosso ricorso presso il VE LI (incardinato al N.R.G. 622/2010) CP_5 per l'annullamento di suddetto provvedimento e che, all'esito, il Tribunale Amministrativo adito, con sentenza n. 199/15, accoglieva le istanze, riconoscendo il diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo e alla rifusione delle spese e onorari del giudizio, liquidati in € 3.000,00, oltre accessori;
d) che il appellava suddetta pronuncia innanzi al Consiglio di Stato, il quale, CP_1 CP_1 con s iformava la decisione del Giudice delle Prime Cure, respingendo il ricorso in primo grado e compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
e) che la somma oggetto della cartella di pagamento si riferisce all'equo indennizzo riconosciuto dal TAR F.V.G. (€ 19.350,14) e al recupero delle spese per il primo grado di giudizio (€ 4.377,36);
f) che è pendente giudizio innanzi al Tribunale di Roma promosso dallo stesso attore per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di , nell'ambito del quale il CP_6 Controparte_1
è intervenuto eccependo la compensazione delle poste risarcitorie con l'equo indennizzo.
[...]
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice ha domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, di accertare e dichiarare che il non ha diritto a procedere all'esecuzione Controparte_1 forzata, con conseguente dichiarazione di illegittimità e di efficacia del ruolo n. 2022/001189 e della cartella di pagamento 050 2022 00018547 90 000. In particolare, in merito alla somma corrispondente all'equo indennizzo, l'esecuzione sarebbe incompatibile rispetto all'eccezione di compensazione sollevata nell'ambito del giudizio presso il Tribunale di Roma. In secondo luogo, il recupero delle spese del primo grado di giudizio sarebbe illegittimo in quanto è ammesso, ex art. 10 L. Parte_1
206/2004, al patrocinio a spese dello Stato: su dizio Amministrativo di Primo Grado le spese legali della difesa del ricorrente sono state pagate dall'erario a prescindere dall'esito del giudizio;
inoltre, la sentenza n. 985/22 del Consiglio di Stato nulla disponeva sul punto.
Il Giudice ha disposto pertanto l'apertura di un apposito subprocedimento (all'interno del quale non si costituivano le PP.AA. convenute), al cui esito così provvedeva:
Rilevato che
militare dell'Arma dei Carabinieri rimasto vittima del tristemente noto attentato Parte_1 terroristico di del 12 novembre 2003, richiedeva equo indennizzo per l'infermità causata da tale Per_1 evento con d l 2004. con decreto 3071/D del 22.07.2010 il , pur Controparte_1 riconoscendo il diritto del all'equo indennizzo di cui al D.P.R. 686/57 Parte_2 ne negava la concessione, del D.P.R. 686/57, l'importo liquidato (pari ad € 19.350,14) con il trattamento assicurativo ottenuto dallo stesso ai sensi del D.L. 451/01.
[...] ricorreva avverso tale decreto al TAR , il quale, con sentenza n. 199/15, accoglieva Parte_1
2 riconoscendo il diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo (affermando la cumulabilità dello stesso con trattamenti assicurati) e alla rifusione delle spese e onorari del giudizio liquidati in € 3000 oltre accessori.
Su appello dell'Amministrazione rimasta soccombente in I grado, l Consiglio di Stato, con la sentenza 985/2022, in riforma della sentenza n. 199/15 emanata dal , respingeva Parte_3 il ricorso proposto nel primo grado di giudizio dal prevedeva la compensazione delle spese per Parte_1 entrambi i gradi di giudizio ed ordinava l'esecuzione della stessa sentenza all'autorità amministrativa. ha chiesto disporsi la sospensione cartella di pagamento n. 050 2022 00018547 90 Parte_1 sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Recupero Controparte_3
Crediti anno 2022 emesso dal Comando Generale dei Carabinieri con la quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 23.733,38, relativo per € 19.350,14 a recupero credito per equo indennizzo e per € 4.377,36 al recupero delle spese legali del primo grado di giudizio dinnanzi al
[...]
. Parte_3
A suffragio di tale richiesta, il ha rappresentato come l'esecuzione forzata di tale cartella di Parte_1 pagamento esporrebbe lo stesso a grave ed irreparabile, rappresentando la stessa come indebita ed illegittima tanto sia in ordine alla ripetizione dell'importo relativo all'equo indennizzo sia in ordine a quanto richiesto per le spese legali di primo grado.
Considerato che
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 150/2011 (espressamente richiamato dal comma III dell'art. 32), la sospensione del provvedimento amministrativo impugnato può essere disposta con ordinanza non impugnabile, al ricorrere gravi e circostanziate ragioni.
Ritenuto che
Allo stato e ferma restando ogni ulteriore valutazione al merito della causa, l'opponente non ha evidenziato ragioni gravi e circostanziate che permettano la sospensione provvisoria della cartella di pagamento.
In punto di fumus noni iuris, tale provvedimento amministrativo, di natura esecutiva, si fonda su una pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato avente forza di giudicato e le cui statuizioni non possono essere messe in discussione nell'ambito di questo giudizio. Il Consiglio di stato, del resto, ha demandato all'amministrazione l'esecuzione della propria sentenza, la quale da un lato ha rigettato il ricorso di primo grado (disconoscendo al il diritto a percepire l'equo indennizzo, la cui percezione è risultata Parte_1 giocoforza indebita) e, dall'altro, ha previsto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio (il che prescinde dal fatto che l'opponente fosse o meno ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato);
In punto di periculum in mora, il ricorrente non ha poi allegato elementi specifici che evidenziassero gravi conseguenze o pregiudizi patrimoniali specifici derivanti dall'esecuzione della cartella di pagamento.
Le spese di lite per questa fase saranno liquidate con la pronuncia nel merito.
P.Q.M.
Non concede la sospensione provvisoria della cartella di pagamento n. 050 2022 00018547 90 000 emessa da sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Recupero Crediti Controparte_3 anno 2022 emesso dal Comando Generale dei Carabinieri.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Si sono costituite in Giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nella comparsa di costituzione, in buona sostanza, i resistenti hanno aderito alla ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, specificando che:
3 a) a seguito del noto attentato terroristico di risultava Persona_2 affetto da patologia invalidante e percepiva ,35 dalla compagnia assicurativa presso cui il MINISTERO DELLA DIFESA aveva attivato una Org_1 polizza di copertura assicurativa;
b) resentava in data 15/3/2004 istanza di indennizzo all' Parte_1 Org_2
, che, in applicazione dell'art. 50 DPR 6
[...] Org_3 respingeva con decreto 3071/D del 22/07/2010;
c) a seguito dell'accoglimento del ricorso promosso innanzi al TAR F.V.G., l'Amministrazione della Difesa, pur promuovendo appello, adottava il decreto 460/C4 del 11/04/2017 mediante cui corrispondeva in favore di 'importo complessivo di € 19.350,14 a Parte_1 titolo di equo indennizzo, riservandosi la ripetizione delle somme erogate, e provvedeva altresì al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.377,36;
d) la sentenza 985/2022 del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso in appello della P.A., negava il riconoscimento del beneficio richiesto e rendeva pertanto le somme di cui sopra indebitamente erogate;
e) di aver attivato la procedura esecutiva per la riscossione coattiva a seguito di richieste bonarie rimaste inevase.
Sulla scorta di tali allegazioni, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, argomentando come la pretesa creditoria sia del tutto fondata, anche rispetto all'eventuale esito del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Roma, completamente autonomo rispetto all'odierna vertenza e come la circostanza che fosse stato ammesso al Patrocinio a Parte_1
Spese delle Stato non fa venire men pese di lite liquidate con la sentenza n. 199/15 emanata dal T.A.R. Friuli VE LI.
Alla prima udienza di comparizione le parti si sono riportate ai rispettivi atti. Il Giudice, ritenuta irrilevante l'acquisizione del fascicolo del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma, non essendo necessaria ulteriore istruzione della causa, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte;
di seguito, lette le note scritte mediante cui le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra esposti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea deve essere respinta nei termini che seguono.
Preliminarmente giova ricordare come nei giudizi di opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo abbia formazione giudiziale, possono farsi valere esclusivamente fatti successivi alla formazione del titolo, operando il principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame sancito dall'art. 161 c.p.c.: il vizio non potrà essere contestato in sede di opposizione all'esecuzione ma soltanto mediante impugnazione, qualora questa sia ancora possibile e non si sia formato giudicato.
Tale principio, pacifico in giurisprudenza, vale anche nel caso di specie, posto che la pretesa esecutiva azionata dalle PP.AA. convenute tra il proprio fondamento nella sentenza n. 985/2022 della Sez. II del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso avverso la sentenza del T.A.R. Friuli-VE LI n. 199/2015, respingendo il ricorso di primo grado, compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e disponendo che la medesima decisione fosse portata in esecuzione dalla stessa autorità amministrativa.
Pertanto, non potendo entrare nel merito della decisione del Consiglio di Stato, avente efficacia di cosa giudicata, nell'ambito del presente giudizio è possibile valutare tanto l'esistenza di fatti sopravvenuti che fanno venir meno il credito della P.A. nei confronti di quanto l'effettiva Parte_1 portata di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato in parola.
2.1 La somma di € 19.350,14 a titolo di equo indennizzo. 4 Non appaiono sussistere ragioni per disconoscere il diritto per le PP.AA. convenute a portare in esecuzione la somma di € 19.350,14 (corrispondente all'equo indennizzo di cui al D.P.R. 686/57), originariamente versata a in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Parte_1
F.V.G. con la sentenza o della sentenza di appello pronunciata dal Consiglio di Stato, deve considerarsi indebitamente percepita dall'odierno attore e, come tale, deve essere dallo stesso restituita.
La circostanza che tale somma di denaro sia stata eccepita a titolo di compensazione dall'Amministrazione nell'ambito del Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma è circostanza, di per sé, inidonea ad incidere sula pretesa esecutiva avanzata dalla stessa Amministrazione.
È opinione del Giudice scrivente che la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata che impedisce la proposizione di fatti estintivi o impeditivi ad essa contrari.
Applicando le coordinate ermeneutiche richiamate al caso di specie, si osserva che l'eccezione in parola, proposta all'interno di un giudizio ancora pendente, non ha comportato il riconoscimento di alcun credito, a favore di ei confronti del , da Parte_1 Controparte_1 porre in compensa ata dalla Ammin e la questione sia da leggere in chiave opposta: quanto statuito dalla sentenza 985/2022 del C.d.S. ed il conseguente recupero di quanto riconosciuto a titolo di equo indennizzo in forza della sentenza del TAR F.V.G. 199/2015 comporteranno tutt'al più il rigetto dell'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio romano per la somma corrispondente.
Pertanto, si ritiene legittima l'esecuzione forzata intrapresa dalle PP.AA. convenute in merito alle somme corrispondenti al valore dell'equo indennizzo indebitamente percepito.
2.2 La somma di € € 4.377,36 per le spese e gli onorari del giudizio di cui al N.R.G. 622/2010 TAR F.V.G
Parimenti deve essere riconosciuto il diritto per le PP.AA. convenute di procedere all'esecuzione relativamente alle spese e agli onorari versati per il I Grado del Giudizio Amministrativo.
È preliminarmente opportuno richiamare la disciplina contenuta nel T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), che contiene la disciplina dell'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato, istituto volto a tutelare in maniera rafforzata il diritto di difesa costituzionalmente garantito a determinate categorie di soggetti. Per quel che riguarda gli effetti dell'istituto nell'ambito dei giudizi amministrativi, viene in rilievo la disposizione contenuta nell'art. 133, secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Pertanto, all'esito del giudizio, di norma la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato è obbligata a pagare le spese di lite all'erario e, ai sensi dell'art. 83, con separato decreto, vengono liquidati i compensi al difensore dell'ammesso al beneficio (dimidiati secondo la regola di cui all'art. 130 del medesimo T.U.).
Nel caso di specie, si osserva come la sentenza n. 199/2015 dal TAR Friuli VE LI, emanata all'esito del Giudizio di cui al N.R.G. 622/2010, non abbia tenuto conto di tale previsione, prevedendo la condanna dell'Amministrazione soccombente a rifondere le spese di lite, liquidate nella misura di € 3.000 oltre accessori e rimborso contributo unificato. Dagli atti non risulta neppure che tale dimenticanza sia stata emendata, su istanza delle parti, tramite il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 86 del D.Lgs. 104/2010 (norma contenuta nel Codice del processo amministrativo di fatto analoga a quella contemplata dagli art. 287 e ss c.p.c.).
Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha confermato tale circostanza, allegando come le spese legali del primo grado di giudizio fossero state pagate dal . L'Amministrazione Controparte_1
5 convenuta ha poi documentato (doc. 5) di aver disposto l'ordine di pagamento in favore della controparte.
Pertanto, è da ritenersi che il pagamento effettuato dal delle spese di Controparte_1 lite in favore di sia del t ssibile) forma Parte_1 di indebita locupletazione.
Vero è che, nel caso di specie, la questione è stemperata dalla osservazione – schiettamente pragmatica – che è stato comunque lo Stato, seppur in una propria diversa articolazione e con modalità irregolari, a farsi carico dei costi della difesa di ma è anche vero che tale anomalia Parte_1 contrasta con l'interesse generale di una corretta allocazione delle risorse pubbliche e, di fatto, ha impedito la corretta liquidazione dell'onorario del difensore della parte ammessa al beneficio.
La compensazione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio disposta dalla sentenza del Consiglio di Stato in appello (che ha invece correttamente dato atto dell'ammissione di
[...] all'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato, liquidando appositamente il compenso al Parte_1 ne di esecuzione della medesima pronuncia rivolto alla P.A. costituiscono l'occasione per correggere tale anomalia.
Pertanto, si ritiene parimenti legittima l'esecuzione forzata intrapresa dalle PP.AA. convenute in merito alle somme corrispondenti a quelle liquidate per le spese di lite del giudizio - Parte_3
N.R.G. 622/2010.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda indicato dall'attore, applicati i valori compresi trai minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della presente causa. Si ritiene che la difesa ex lege di entrambe le Amministrazioni convenute vittoriose da parte dell'Avvocatura di Stato determini la non applicabilità dell'aumento previsto dal comma II, art. 4, D. M. 55/2014, con liquidazione di un solo compenso.
Nulla sulle spese relative alla fase cautelare sospensiva a fronte della mancata costituzione in giudizio delle convenute e del rigetto dell'istanza.
Si dà atto altresì dell'applicazione dell'art. 10 L. 206/2004 anche in caso di soccombenza della parte ammessa al P.S.S. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 17238/2010). Pertanto, i compensi dell'Avv. Rosa Anna Rita Richichi potranno essere liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivimante pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Rigetta l'opposizione svolta da alla cartella di pagamento n. 050 2022 Parte_1
00018547 90 000;
Condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_1 liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se e come dovuti;
Così deciso Gorizia in data 04/01/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 19/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura agli Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Rosa Anna Rita Richichi del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore Email_1
Attore contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, (C.F. ), in persona del Comandante Generale in carica pro
[...] P.IVA_2
(C.F. e P.I. , in persona Controparte_3 P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, sede di Trieste e domiciliati ex lege presso l'indirizzo telematico della stessa Email_2
Resistente
Oggetto: Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, art. 32 D. Lgs. 150/2011 – cartella esattoriale n. 050 2022 00018547 90 000 emessa da
sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Recupero Crediti anno Controparte_3
2022
CONCLUSIONI: per parte attrice: Nel merito: accertare e dichiarare che il Controparte_4 non ha diritto
[...] tutti i motivi esposti e dedotti in narrativa dell'atto di citazione in opposizione;
per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia del ruolo n. 2022/001189 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di Amministrazione e della cartella di pagamento n. 050 2022 00018547 90 000 emessa dall Controparte_3
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge.;
[...] per parte convenuta: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito rigettare l'opposizione e confermare la legittimità della pretesa creditoria dell'Amministrazione, consentendo che l'esecuzione riprenda il suo corso, per tutte le motivazioni di fatto e di diritto già esposte. Con rifusione delle spese.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha svolto opposizione Parte_1 avverso la cartella esattoriale n. 050 2022 00018547 90 000 emessa da Controparte_3 sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Recupero Crediti anno 2022 Carabinieri, notificatagli in data 14/12/2022 mediante cui è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 23.733,38. In particolare, l'attore ha allegato:
a) di essere Maresciallo dei Carabinieri vittima dell'attentato terroristico di del 12/11/2003 Per_1
e di essere divenuto inidoneo al servizio a seguito del famoso e tragico evento;
b) che il , pur riconoscendo a il Controparte_1 Parte_1 diritto di cui al D.P.R. 686 , compensando, ai sensi dell'art. 50 dello stesso testo di legge, l'importo liquidato (pari da € 19.350,14) con il trattamento assicurativo percepito dallo stesso ex D.L.D Parte_1
451/2001;
c) di aver promosso ricorso presso il VE LI (incardinato al N.R.G. 622/2010) CP_5 per l'annullamento di suddetto provvedimento e che, all'esito, il Tribunale Amministrativo adito, con sentenza n. 199/15, accoglieva le istanze, riconoscendo il diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo e alla rifusione delle spese e onorari del giudizio, liquidati in € 3.000,00, oltre accessori;
d) che il appellava suddetta pronuncia innanzi al Consiglio di Stato, il quale, CP_1 CP_1 con s iformava la decisione del Giudice delle Prime Cure, respingendo il ricorso in primo grado e compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
e) che la somma oggetto della cartella di pagamento si riferisce all'equo indennizzo riconosciuto dal TAR F.V.G. (€ 19.350,14) e al recupero delle spese per il primo grado di giudizio (€ 4.377,36);
f) che è pendente giudizio innanzi al Tribunale di Roma promosso dallo stesso attore per ottenere il risarcimento del danno nei confronti di , nell'ambito del quale il CP_6 Controparte_1
è intervenuto eccependo la compensazione delle poste risarcitorie con l'equo indennizzo.
[...]
Sulla scorta di tali allegazioni, parte attrice ha domandato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, di accertare e dichiarare che il non ha diritto a procedere all'esecuzione Controparte_1 forzata, con conseguente dichiarazione di illegittimità e di efficacia del ruolo n. 2022/001189 e della cartella di pagamento 050 2022 00018547 90 000. In particolare, in merito alla somma corrispondente all'equo indennizzo, l'esecuzione sarebbe incompatibile rispetto all'eccezione di compensazione sollevata nell'ambito del giudizio presso il Tribunale di Roma. In secondo luogo, il recupero delle spese del primo grado di giudizio sarebbe illegittimo in quanto è ammesso, ex art. 10 L. Parte_1
206/2004, al patrocinio a spese dello Stato: su dizio Amministrativo di Primo Grado le spese legali della difesa del ricorrente sono state pagate dall'erario a prescindere dall'esito del giudizio;
inoltre, la sentenza n. 985/22 del Consiglio di Stato nulla disponeva sul punto.
Il Giudice ha disposto pertanto l'apertura di un apposito subprocedimento (all'interno del quale non si costituivano le PP.AA. convenute), al cui esito così provvedeva:
Rilevato che
militare dell'Arma dei Carabinieri rimasto vittima del tristemente noto attentato Parte_1 terroristico di del 12 novembre 2003, richiedeva equo indennizzo per l'infermità causata da tale Per_1 evento con d l 2004. con decreto 3071/D del 22.07.2010 il , pur Controparte_1 riconoscendo il diritto del all'equo indennizzo di cui al D.P.R. 686/57 Parte_2 ne negava la concessione, del D.P.R. 686/57, l'importo liquidato (pari ad € 19.350,14) con il trattamento assicurativo ottenuto dallo stesso ai sensi del D.L. 451/01.
[...] ricorreva avverso tale decreto al TAR , il quale, con sentenza n. 199/15, accoglieva Parte_1
2 riconoscendo il diritto alla liquidazione dell'equo indennizzo (affermando la cumulabilità dello stesso con trattamenti assicurati) e alla rifusione delle spese e onorari del giudizio liquidati in € 3000 oltre accessori.
Su appello dell'Amministrazione rimasta soccombente in I grado, l Consiglio di Stato, con la sentenza 985/2022, in riforma della sentenza n. 199/15 emanata dal , respingeva Parte_3 il ricorso proposto nel primo grado di giudizio dal prevedeva la compensazione delle spese per Parte_1 entrambi i gradi di giudizio ed ordinava l'esecuzione della stessa sentenza all'autorità amministrativa. ha chiesto disporsi la sospensione cartella di pagamento n. 050 2022 00018547 90 Parte_1 sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Recupero Controparte_3
Crediti anno 2022 emesso dal Comando Generale dei Carabinieri con la quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 23.733,38, relativo per € 19.350,14 a recupero credito per equo indennizzo e per € 4.377,36 al recupero delle spese legali del primo grado di giudizio dinnanzi al
[...]
. Parte_3
A suffragio di tale richiesta, il ha rappresentato come l'esecuzione forzata di tale cartella di Parte_1 pagamento esporrebbe lo stesso a grave ed irreparabile, rappresentando la stessa come indebita ed illegittima tanto sia in ordine alla ripetizione dell'importo relativo all'equo indennizzo sia in ordine a quanto richiesto per le spese legali di primo grado.
Considerato che
Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 150/2011 (espressamente richiamato dal comma III dell'art. 32), la sospensione del provvedimento amministrativo impugnato può essere disposta con ordinanza non impugnabile, al ricorrere gravi e circostanziate ragioni.
Ritenuto che
Allo stato e ferma restando ogni ulteriore valutazione al merito della causa, l'opponente non ha evidenziato ragioni gravi e circostanziate che permettano la sospensione provvisoria della cartella di pagamento.
In punto di fumus noni iuris, tale provvedimento amministrativo, di natura esecutiva, si fonda su una pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato avente forza di giudicato e le cui statuizioni non possono essere messe in discussione nell'ambito di questo giudizio. Il Consiglio di stato, del resto, ha demandato all'amministrazione l'esecuzione della propria sentenza, la quale da un lato ha rigettato il ricorso di primo grado (disconoscendo al il diritto a percepire l'equo indennizzo, la cui percezione è risultata Parte_1 giocoforza indebita) e, dall'altro, ha previsto la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio (il che prescinde dal fatto che l'opponente fosse o meno ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato);
In punto di periculum in mora, il ricorrente non ha poi allegato elementi specifici che evidenziassero gravi conseguenze o pregiudizi patrimoniali specifici derivanti dall'esecuzione della cartella di pagamento.
Le spese di lite per questa fase saranno liquidate con la pronuncia nel merito.
P.Q.M.
Non concede la sospensione provvisoria della cartella di pagamento n. 050 2022 00018547 90 000 emessa da sulle istanze e su ruolo n. 2022/001189 Recupero Crediti Controparte_3 anno 2022 emesso dal Comando Generale dei Carabinieri.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Si sono costituite in Giudizio le Amministrazioni resistenti, chiedendo il rigetto delle domande attoree. Nella comparsa di costituzione, in buona sostanza, i resistenti hanno aderito alla ricostruzione dei fatti proposta dall'attore, specificando che:
3 a) a seguito del noto attentato terroristico di risultava Persona_2 affetto da patologia invalidante e percepiva ,35 dalla compagnia assicurativa presso cui il MINISTERO DELLA DIFESA aveva attivato una Org_1 polizza di copertura assicurativa;
b) resentava in data 15/3/2004 istanza di indennizzo all' Parte_1 Org_2
, che, in applicazione dell'art. 50 DPR 6
[...] Org_3 respingeva con decreto 3071/D del 22/07/2010;
c) a seguito dell'accoglimento del ricorso promosso innanzi al TAR F.V.G., l'Amministrazione della Difesa, pur promuovendo appello, adottava il decreto 460/C4 del 11/04/2017 mediante cui corrispondeva in favore di 'importo complessivo di € 19.350,14 a Parte_1 titolo di equo indennizzo, riservandosi la ripetizione delle somme erogate, e provvedeva altresì al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.377,36;
d) la sentenza 985/2022 del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso in appello della P.A., negava il riconoscimento del beneficio richiesto e rendeva pertanto le somme di cui sopra indebitamente erogate;
e) di aver attivato la procedura esecutiva per la riscossione coattiva a seguito di richieste bonarie rimaste inevase.
Sulla scorta di tali allegazioni, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, argomentando come la pretesa creditoria sia del tutto fondata, anche rispetto all'eventuale esito del giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Roma, completamente autonomo rispetto all'odierna vertenza e come la circostanza che fosse stato ammesso al Patrocinio a Parte_1
Spese delle Stato non fa venire men pese di lite liquidate con la sentenza n. 199/15 emanata dal T.A.R. Friuli VE LI.
Alla prima udienza di comparizione le parti si sono riportate ai rispettivi atti. Il Giudice, ritenuta irrilevante l'acquisizione del fascicolo del procedimento pendente innanzi al Tribunale di Roma, non essendo necessaria ulteriore istruzione della causa, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita con il deposito di note scritte;
di seguito, lette le note scritte mediante cui le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra esposti, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea deve essere respinta nei termini che seguono.
Preliminarmente giova ricordare come nei giudizi di opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo abbia formazione giudiziale, possono farsi valere esclusivamente fatti successivi alla formazione del titolo, operando il principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame sancito dall'art. 161 c.p.c.: il vizio non potrà essere contestato in sede di opposizione all'esecuzione ma soltanto mediante impugnazione, qualora questa sia ancora possibile e non si sia formato giudicato.
Tale principio, pacifico in giurisprudenza, vale anche nel caso di specie, posto che la pretesa esecutiva azionata dalle PP.AA. convenute tra il proprio fondamento nella sentenza n. 985/2022 della Sez. II del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso avverso la sentenza del T.A.R. Friuli-VE LI n. 199/2015, respingendo il ricorso di primo grado, compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e disponendo che la medesima decisione fosse portata in esecuzione dalla stessa autorità amministrativa.
Pertanto, non potendo entrare nel merito della decisione del Consiglio di Stato, avente efficacia di cosa giudicata, nell'ambito del presente giudizio è possibile valutare tanto l'esistenza di fatti sopravvenuti che fanno venir meno il credito della P.A. nei confronti di quanto l'effettiva Parte_1 portata di quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato in parola.
2.1 La somma di € 19.350,14 a titolo di equo indennizzo. 4 Non appaiono sussistere ragioni per disconoscere il diritto per le PP.AA. convenute a portare in esecuzione la somma di € 19.350,14 (corrispondente all'equo indennizzo di cui al D.P.R. 686/57), originariamente versata a in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Parte_1
F.V.G. con la sentenza o della sentenza di appello pronunciata dal Consiglio di Stato, deve considerarsi indebitamente percepita dall'odierno attore e, come tale, deve essere dallo stesso restituita.
La circostanza che tale somma di denaro sia stata eccepita a titolo di compensazione dall'Amministrazione nell'ambito del Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma è circostanza, di per sé, inidonea ad incidere sula pretesa esecutiva avanzata dalla stessa Amministrazione.
È opinione del Giudice scrivente che la compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata che impedisce la proposizione di fatti estintivi o impeditivi ad essa contrari.
Applicando le coordinate ermeneutiche richiamate al caso di specie, si osserva che l'eccezione in parola, proposta all'interno di un giudizio ancora pendente, non ha comportato il riconoscimento di alcun credito, a favore di ei confronti del , da Parte_1 Controparte_1 porre in compensa ata dalla Ammin e la questione sia da leggere in chiave opposta: quanto statuito dalla sentenza 985/2022 del C.d.S. ed il conseguente recupero di quanto riconosciuto a titolo di equo indennizzo in forza della sentenza del TAR F.V.G. 199/2015 comporteranno tutt'al più il rigetto dell'eccezione di compensazione nell'ambito del giudizio romano per la somma corrispondente.
Pertanto, si ritiene legittima l'esecuzione forzata intrapresa dalle PP.AA. convenute in merito alle somme corrispondenti al valore dell'equo indennizzo indebitamente percepito.
2.2 La somma di € € 4.377,36 per le spese e gli onorari del giudizio di cui al N.R.G. 622/2010 TAR F.V.G
Parimenti deve essere riconosciuto il diritto per le PP.AA. convenute di procedere all'esecuzione relativamente alle spese e agli onorari versati per il I Grado del Giudizio Amministrativo.
È preliminarmente opportuno richiamare la disciplina contenuta nel T.U. Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002), che contiene la disciplina dell'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato, istituto volto a tutelare in maniera rafforzata il diritto di difesa costituzionalmente garantito a determinate categorie di soggetti. Per quel che riguarda gli effetti dell'istituto nell'ambito dei giudizi amministrativi, viene in rilievo la disposizione contenuta nell'art. 133, secondo cui il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Pertanto, all'esito del giudizio, di norma la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato è obbligata a pagare le spese di lite all'erario e, ai sensi dell'art. 83, con separato decreto, vengono liquidati i compensi al difensore dell'ammesso al beneficio (dimidiati secondo la regola di cui all'art. 130 del medesimo T.U.).
Nel caso di specie, si osserva come la sentenza n. 199/2015 dal TAR Friuli VE LI, emanata all'esito del Giudizio di cui al N.R.G. 622/2010, non abbia tenuto conto di tale previsione, prevedendo la condanna dell'Amministrazione soccombente a rifondere le spese di lite, liquidate nella misura di € 3.000 oltre accessori e rimborso contributo unificato. Dagli atti non risulta neppure che tale dimenticanza sia stata emendata, su istanza delle parti, tramite il procedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 86 del D.Lgs. 104/2010 (norma contenuta nel Codice del processo amministrativo di fatto analoga a quella contemplata dagli art. 287 e ss c.p.c.).
Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha confermato tale circostanza, allegando come le spese legali del primo grado di giudizio fossero state pagate dal . L'Amministrazione Controparte_1
5 convenuta ha poi documentato (doc. 5) di aver disposto l'ordine di pagamento in favore della controparte.
Pertanto, è da ritenersi che il pagamento effettuato dal delle spese di Controparte_1 lite in favore di sia del t ssibile) forma Parte_1 di indebita locupletazione.
Vero è che, nel caso di specie, la questione è stemperata dalla osservazione – schiettamente pragmatica – che è stato comunque lo Stato, seppur in una propria diversa articolazione e con modalità irregolari, a farsi carico dei costi della difesa di ma è anche vero che tale anomalia Parte_1 contrasta con l'interesse generale di una corretta allocazione delle risorse pubbliche e, di fatto, ha impedito la corretta liquidazione dell'onorario del difensore della parte ammessa al beneficio.
La compensazione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio disposta dalla sentenza del Consiglio di Stato in appello (che ha invece correttamente dato atto dell'ammissione di
[...] all'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato, liquidando appositamente il compenso al Parte_1 ne di esecuzione della medesima pronuncia rivolto alla P.A. costituiscono l'occasione per correggere tale anomalia.
Pertanto, si ritiene parimenti legittima l'esecuzione forzata intrapresa dalle PP.AA. convenute in merito alle somme corrispondenti a quelle liquidate per le spese di lite del giudizio - Parte_3
N.R.G. 622/2010.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a norma del D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della domanda indicato dall'attore, applicati i valori compresi trai minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria stante la natura documentale della presente causa. Si ritiene che la difesa ex lege di entrambe le Amministrazioni convenute vittoriose da parte dell'Avvocatura di Stato determini la non applicabilità dell'aumento previsto dal comma II, art. 4, D. M. 55/2014, con liquidazione di un solo compenso.
Nulla sulle spese relative alla fase cautelare sospensiva a fronte della mancata costituzione in giudizio delle convenute e del rigetto dell'istanza.
Si dà atto altresì dell'applicazione dell'art. 10 L. 206/2004 anche in caso di soccombenza della parte ammessa al P.S.S. (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 17238/2010). Pertanto, i compensi dell'Avv. Rosa Anna Rita Richichi potranno essere liquidati come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivimante pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
Rigetta l'opposizione svolta da alla cartella di pagamento n. 050 2022 Parte_1
00018547 90 000;
Condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che Parte_1 liquida in € 2.500,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se e come dovuti;
Così deciso Gorizia in data 04/01/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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