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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 56/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 56/2023, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – ALTRI CONTRATTI BANCARI”.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e residente Parte_1 C.F._1 in Caltanissetta, Via M. Guttadauria n.43, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Marcello Petitto (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n.
[...] 30;
PARTE OPPONENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. (P. Iva Gruppo Kruk Italia , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso monitorio, dall' Avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e dall'Avv. Andrea Ornati (C.F. , ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
PARTE OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte in data 12.01.2023, e depositato in data 13.01.2023, conveniva in giudizio Parte_1 in persona del l.r.p.t., proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo Controparte_1 n. 325/2022 emesso dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 12.09.2022, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n 1163/2022, e notificato all'opponente il 09.12.2022, contenente l'ingiunzione, a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta, al pagamento della somma di € 12.004,51, oltre interessi come da domanda nei limiti di legge, ed oltre le spese del procedimento monitorio.
1.2. Il procedimento monitorio era stato introdotto dalla stessa parte opposta, in quanto acquirente, a seguito di una catena di due cessioni in blocco/operazioni di cartolarizzazione consecutive, di un
1 credito originariamente vantato da ME s.p.a. (cessioni: da questa a Banca Ifis s.p.a., poi da quest'ultima all'odierna opposta), e nascente dal contratto di finanziamento n. 20040569696112, sottoscritto dall'opponente. Rapporto che, al tempo del ricorso monitorio, aveva un saldo negativo a carico dell'obbligato per € 12.004,51 (dato dalla somma di: € 5.161,01 per capitale ed € 6.843,50 per interessi maturati al 31.05.2022). Di cui dunque la parte opposta aveva domandato il pagamento, oltre agli interessi legali maturandi dalla domanda al soddisfo, ed oltre spese e compensi del giudizio monitorio.
1.3. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, parte opponente, dopo aver ammesso la sottoscrizione del contratto in data 07.12.2007, per € 15.000,00, rimborsabili in 60 rate da € 328,40 a partire dal Gennaio 2008, faceva valere i seguenti motivi di opposizione:
1) in primo luogo, la nullità del decreto opposto, sia per difetto di prova del credito e delle sue cessioni (nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte avrebbe poi specificato, tra le altre cose, la carenza di prova dei due contratti di cessione), nonché per tardività della relativa notifica, che sarebbe avvenuta 28 giorni dopo la scadenza del termine di legge di 60 giorni;
2) in secondo luogo, la prescrizione del credito vantato da controparte, configurata come quinquennale, in quanto l'ultimo pagamento è collocabile nel 2012, senza che successivamente vi fossero stati atti interruttivi;
3) in terzo luogo, l'usurarietà del tasso convenzionale e di mora, nonché l'applicazione di illegittimo anatocismo;
4) in quarto luogo, proponeva una domanda (riconvenzionale) risarcitoria per € 12.000,00, in ragione della asserita violazione delle norme sulla cessione del credito (per non aver ricevuto notifica delle cessioni) e per applicazione di illegittimo anatocismo;
1.4. L'opponente domandava pertanto dichiararsi nullo o inefficace il decreto opposto, e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni patiti, stimati in € 12.000,00 (o altra somma di giustizia). Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitasi in giudizio, parte opposta, dopo aver premesso di essere titolare solo delle posizioni attive dedotte in giudizio, ed avendo eccepito la necessità di svolgere la mediazione, sui motivi di opposizione, ordinatamente deduceva:
1) sulla tardività della notifica del decreto opposto, che comunque il giudice deve vagliare nel merito la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio;
2) sulla propria legittimazione, la genericità della contestazione di controparte, che in ogni caso sarebbe stata superata dalla sufficiente prova documentale relativa alle cessioni, sia prodotta in monitorio, sia prodotta in uno alla comparsa di risposta;
3) sulla prescrizione, anzitutto che essa deve configurarsi quale ordinaria decennale e non quinquennale, e comunque decorrente dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata (05.01.2013), rispetto alla quale deduceva l'invio di raccomandata interruttiva del suo corso in data 11.05.2017;
4) sulle prove a sostegno dell'emissione del decreto opposto, la loro sufficienza, anche quanto alla produzione dei documenti ex art. 50 T.U.B. e degli estratti conto;
5) sull'usura, la piena regolarità dei tassi di interesse applicati, sia corrispettivi sia moratori;
6) l'assenza di clausole vessatorie (invero, profilo non evidenziato da parte opponente);
2 7) sull'anatocismo, la genericità e comunque l'infondatezza della doglianza;
8) sulla domanda riconvenzionale risarcitoria, la sua genericità e comunque l'infondatezza della stessa;
2.2. Pertanto, domandava il rigetto dell'opposizione, o comunque l'accoglimento nel merito della domanda monitoria, col rigetto della domanda risarcitoria avversaria, e vittoria di spese e compensi di lite.
3. Svolta infruttuosamente la prescritta procedura di mediazione, con ordinanza del 29.03.2024 si procedeva alle acquisizioni documentali delle parti, si rigettavano le istanze istruttorie, e si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Pertanto, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 19.03.2025. Quindi, con ordinanza del 20.03.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 09.06.2025.
§§§
1.1. Preliminarmente, va considerata l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo, alla luce del disposto dell'art. 644 c.p.c., per il quale “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio [italiano], e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta.”. Sul punto, a fronte della deduzione di parte opponente, per cui, a fronte dell'emissione in data 12.09.2022 (con conseguente scadenza del termine ex art. 644 c.p.c. al 11.11.2022), la notifica si sarebbe avuta il 09.12.2022, in effetti parte opposta non contesta, argomentando invece solo sul fatto che, quale che sia la sorte del decreto opposto in funzione di ciò, comunque nel giudizio di opposizione il giudice deve decidere sulla fondatezza della pretesa fatta valere col ricorso monitorio.
1.2. Il motivo di opposizione appare comunque fondato, come si trae dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta (cfr. all. 2). Da essa, infatti, si desume un primo tentativo di notifica non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario in data 27.09.2022 (pag.17), dopodiché un nuovo tentativo di notifica, anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con richiesta già datata tardivamente (18.11.2022, pag. 1), e comunque passata per la notifica ancora più tardivamente, solo in data 05.12.2022 (pag. 21). Pertanto, in mancanza di una qualunque istanza di rimessione in termini al giudice del monitorio ex art. 153 comma 2 c.p.c., ed essendo mancata la notifica nei termini di legge, poiché parte opponente ha ritualmente opposto la relativa eccezione come motivo di opposizione, in accoglimento dello stesso, il decreto ingiuntivo va revocato. Ciò non togliendo, comunque (come correttamente deduce parte opposta), che l'instaurazione del giudizio di opposizione, a seguito di un decreto ingiuntivo, pur tardivamente notificato da parte opposta, dovrà configurarsi quale giudizio volto all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria, introdotta dal ricorso monitorio (cfr. tra le tante ad es. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5361 del 28/02/2025 (Rv. 674165 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 36496 del 24/11/2021 (Rv. 663296 - 01); Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019 (Rv. 652454 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 951 del 16/01/2013 (Rv. 624824 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011 (Rv. 619448 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009 (Rv. 609686 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 21050 del 28/09/2006 (Rv. 593112 - 01)).
2.1. Al riguardo, è opportuno infatti precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del 12/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 15702 del 27/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Il
3 giudice è pertanto chiamato a decidere con cognizione piena sulla fondatezza della pretesa che il creditore opposto ha avanzato con l'originario ricorso monitorio, e pertanto questi sarà gravato dall'ordinario onere della prova del credito (e dunque della sua fonte) e quantomeno dall'allegazione dell'inadempimento (come chiarito, per il caso di obbligazioni positive dalla giurisprudenza conseguente a Cass. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tutto ciò a differenza della fase monitoria, in cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, la cognizione sommaria rende sufficiente la produzione di alcuna delle prove scritte tipizzate negli artt. dal 633 al 636 c.p.c., per un credito certo, liquido ed esigibile. In ogni caso, preliminarmente al profilo probatorio, va sempre tenuto in considerazione anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., sul c.d. principio di non contestazione, il cui primo comma, come novellato dalla Legge 18 Giugno 2009, n. 69, stabilisce che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”
2.2. Ora, già in sede monitoria, il creditore opposto aveva prodotto, per quanto di interesse:
a) il contratto fonte del rapporto (all. 3, come tale non contestato, tant'è che sarà prodotto pure da parte opponente in allegato all'opposizione, nella quale la stessa parte opponente ne ammette la sottoscrizione e le caratteristiche fondamentali), regolarmente sottoscritto dall'opponente in data 18.12.2007;
b) ai fini della prova della cessione del credito, sia l'estratto della G.U.R.I. Serie Speciale n. 21 del 18.02.2017, recante l'avviso di cessione in blocco di crediti da Banca Ifis s.p.a. all'opposta (cfr. all. 4), nonché il contratto di cessione tra le due società (all. 7), l'estratto della lista crediti ceduti (all.8), la raccomandata a/r di comunicazione della cessione al debitore, regolarmente ricevuta il 26.05.2017 (all.6);
2.3. Sul punto, in relazione al contratto di cessione, in all. 4 alla comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ha poi prodotto relativa certificazione notarile.
3.1. Ora, se la prova della fonte del credito (il contratto) nonché dell'esistenza di una cessione di crediti che asseritamente abbia compreso anche quello per cui è causa tra Banca Ifis s.p.a. e l'odierna opponente è sorretta da una forte base documentale, va rilevato però che questo era il secondo passaggio di cessioni, in quanto a sua volta il credito per cui è causa sarebbe pervenuto a Banca Ifis s.p.a. dall'originario creditore ME s.p.a. Ciò che si trae dallo stesso ricorso monitorio, che fa menzione di questa doppia successiva cessione, in quanto, con riferimento alla cessione in suo favore, la parte opposta faceva riferimento a “un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. e costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.A. dalla stessa precedentemente acquistati mediante i seguenti contratti di cessione […]” (pag.1 del ricorso monitorio).
3.2. Sul punto, a fronte di contestazione di parte opponente, invero un po' generica in citazione, ma poi precisata entro la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (ossia bene entro i margini in cui è possibile precisare e modificare le domande e le eccezioni, peraltro secondo una giurisprudenza di legittimità sul punto sempre più largheggiante, cfr. Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 (Rv. 635536 - 01) e poi le successive conformi Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018 (Rv. 649542 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019 (Rv. 652667
- 01); Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020 (Rv. 659230 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27620 del 03/12/2020 (Rv. 660060 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 30455 del 02/11/2023 (Rv. 669490 - 01)), in cui viene detto (pag.
4 1 della suddetta memoria, ma poi la difesa viene reiterata in tutti i successivi scritti difensivi, anche conclusionali) “l'opposta non ha depositato alcun documento utile a stabilire se o meno sia legittimata stare in giudizio: in particolare l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione intercorso tra prima cedente (ME) e società cessionaria (banca Ifis) […]”, e dunque certo non potendosi dire che vi sia stata non contestazione ex art. 115 c.p.c., parte opposta non ha mai prodotto alcun documento a comprova della prima cessione in blocco, nonché a maggior ragione della ricomprensione in quella del credito per cui è causa. Non solo non è mai stato prodotto il primo contratto di cessione, ma nemmeno è stato prodotto il corrispondente avviso di cessione in G.U.R.I., di cui peraltro nemmeno sono stati forniti gli estremi essenziali (con un adempimento che avrebbe dovuto essere, peraltro, anche di agevole assolvimento).
3.3. Ciò determina un insuperabile problema di assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ad opera di parte creditrice, in quanto manca in atti la prova della sua legittimazione (recte: titolarità della situazione soggettiva fatta valere), che richiede (a prescindere, poi, dalla sufficienza della tipologia di prova raccolta, in ordine al ben noto dibattito se sia assolutamente necessario il contratto di cessione o se la prova possa essere fornita in altro modo) che comunque si dia dimostrazione che il credito, originariamente sorto in capo a un creditore, a seguito di una catena di cessioni sia poi pervenuto in capo a chi ne richiede il pagamento. E la mancanza di prova di un anello della catena di cessioni, in quanto certamente fatto costitutivo della pretesa fatta valere, e dunque posto a carico di parte creditrice, inevitabilmente non consente di ritenere provata la titolarità del credito, in quanto non dà alcun elemento per poter considerare che il primo anello della catena di cessioni effettivamente si sia avuto per come descritto, e fosse comprensivo del credito per cui è causa. (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016 (Rv. 638861 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02), richiamate nel corpo della recente Cass. Civ. Sez. 1 , Ordinanza n. 5190 del 27/02/2025).
4. Pertanto, sulla base di tale motivo assorbente, la domanda creditoria va rigettata.
5. Va rigettata altresì la domanda riconvenzionale risarcitoria di parte opponente.
5.1. Anzitutto, al riguardo, si rileva l'assoluta genericità ed evanescenza della sua formulazione, in quanto viene fissata apoditticamente la cifra di € 12.000,00, ma non viene spesa alcuna argomentazione, non solo e semplicemente in ordine ai criteri di calcolo di tale somma, ma più a monte, in ordine al danno patito e alle sue scaturigini, in funzione delle quali sarebbe maturato quell'importo. Che non si dà a comprendere quale danno rappresenterebbe. Indicazioni che certamente devono risultare, per qualunque richiesta risarcitoria, sia essa ex art. 1218 c.c. sia essa ex art. 2043 c.c., in quanto “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.” (Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011 (Rv. 619916 - 01); cfr. anche le più recenti Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017 (Rv. 643131 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 (Rv. 667364 - 01)).
5.2. In ogni caso, sul primo motivo della stessa, potendosi imputare all'opposta solo la notificazione della cessione in suo favore (e non certo di quelle in favore della sua dante causa), esso è infondato, in quanto risulta in atti la raccomandata di comunicazione della cessione (cfr. all. 6 al monitorio), come già evidenziato in precedenza al par.
2.2. lett. b). Il secondo motivo risulta del tutto non argomentato, come il corrispondente motivo di opposizione, in quanto non è specificato quale sia il
5 riferimento dell'anatocismo eventualmente applicato, né tantomeno quale incidenza abbia avuto sul rapporto, o in questa sede in termini di danno.
6. Essendosi avuto sia il rigetto della domanda creditoria principale, sia il rigetto della domanda debitoria riconvenzionale, e nonostante l'accoglimento dell'opposizione, si ha un classico caso di soccombenza reciproca ex art. 92 comma 2 c.p.c. per esito negativo di domande contrapposte (cfr. anche da ultimo Cass. Civ. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) e successiva Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024 (Rv. 671356 - 01)), con la conseguenza che le spese del presente giudizio andranno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 56/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) REVOCA, in accoglimento dell'opposizione proposta, il Decreto Ingiuntivo n. 325/2022 emesso dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 12.09.2022, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n 1163/2022, e notificato alla parte opponente il 09.12.2022;
2) RIGETTA la domanda proposta da parte opposta con il ricorso monitorio;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente con l'opposizione;
4) COMPENSA INTEGRALMENTE tra le parti le spese del presente giudizio;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 10.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Dario Albergo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. C.C. n. 56/2023, avente ad oggetto: “OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – ALTRI CONTRATTI BANCARI”.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), e residente Parte_1 C.F._1 in Caltanissetta, Via M. Guttadauria n.43, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Marcello Petitto (C.F. C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Caltanissetta, Viale della Regione n.
[...] 30;
PARTE OPPONENTE
CONTRO in persona del l.r.p.t. (P. Iva Gruppo Kruk Italia , C.F. Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, rappresentata e difesa, P.IVA_2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso monitorio, dall' Avv. Raffaele Zurlo (C.F. ) e dall'Avv. Andrea Ornati (C.F. , ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in La Spezia, Via Paolo Emilio Taviani n. 170;
PARTE OPPOSTA
***
1.1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato alla controparte in data 12.01.2023, e depositato in data 13.01.2023, conveniva in giudizio Parte_1 in persona del l.r.p.t., proponendo opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo Controparte_1 n. 325/2022 emesso dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 12.09.2022, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n 1163/2022, e notificato all'opponente il 09.12.2022, contenente l'ingiunzione, a carico dell'opponente ed in favore dell'opposta, al pagamento della somma di € 12.004,51, oltre interessi come da domanda nei limiti di legge, ed oltre le spese del procedimento monitorio.
1.2. Il procedimento monitorio era stato introdotto dalla stessa parte opposta, in quanto acquirente, a seguito di una catena di due cessioni in blocco/operazioni di cartolarizzazione consecutive, di un
1 credito originariamente vantato da ME s.p.a. (cessioni: da questa a Banca Ifis s.p.a., poi da quest'ultima all'odierna opposta), e nascente dal contratto di finanziamento n. 20040569696112, sottoscritto dall'opponente. Rapporto che, al tempo del ricorso monitorio, aveva un saldo negativo a carico dell'obbligato per € 12.004,51 (dato dalla somma di: € 5.161,01 per capitale ed € 6.843,50 per interessi maturati al 31.05.2022). Di cui dunque la parte opposta aveva domandato il pagamento, oltre agli interessi legali maturandi dalla domanda al soddisfo, ed oltre spese e compensi del giudizio monitorio.
1.3. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, parte opponente, dopo aver ammesso la sottoscrizione del contratto in data 07.12.2007, per € 15.000,00, rimborsabili in 60 rate da € 328,40 a partire dal Gennaio 2008, faceva valere i seguenti motivi di opposizione:
1) in primo luogo, la nullità del decreto opposto, sia per difetto di prova del credito e delle sue cessioni (nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. la parte avrebbe poi specificato, tra le altre cose, la carenza di prova dei due contratti di cessione), nonché per tardività della relativa notifica, che sarebbe avvenuta 28 giorni dopo la scadenza del termine di legge di 60 giorni;
2) in secondo luogo, la prescrizione del credito vantato da controparte, configurata come quinquennale, in quanto l'ultimo pagamento è collocabile nel 2012, senza che successivamente vi fossero stati atti interruttivi;
3) in terzo luogo, l'usurarietà del tasso convenzionale e di mora, nonché l'applicazione di illegittimo anatocismo;
4) in quarto luogo, proponeva una domanda (riconvenzionale) risarcitoria per € 12.000,00, in ragione della asserita violazione delle norme sulla cessione del credito (per non aver ricevuto notifica delle cessioni) e per applicazione di illegittimo anatocismo;
1.4. L'opponente domandava pertanto dichiararsi nullo o inefficace il decreto opposto, e condannarsi la controparte al risarcimento dei danni patiti, stimati in € 12.000,00 (o altra somma di giustizia). Con vittoria di spese e compensi di lite.
2.1. Costituitasi in giudizio, parte opposta, dopo aver premesso di essere titolare solo delle posizioni attive dedotte in giudizio, ed avendo eccepito la necessità di svolgere la mediazione, sui motivi di opposizione, ordinatamente deduceva:
1) sulla tardività della notifica del decreto opposto, che comunque il giudice deve vagliare nel merito la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio;
2) sulla propria legittimazione, la genericità della contestazione di controparte, che in ogni caso sarebbe stata superata dalla sufficiente prova documentale relativa alle cessioni, sia prodotta in monitorio, sia prodotta in uno alla comparsa di risposta;
3) sulla prescrizione, anzitutto che essa deve configurarsi quale ordinaria decennale e non quinquennale, e comunque decorrente dalla scadenza del pagamento dell'ultima rata (05.01.2013), rispetto alla quale deduceva l'invio di raccomandata interruttiva del suo corso in data 11.05.2017;
4) sulle prove a sostegno dell'emissione del decreto opposto, la loro sufficienza, anche quanto alla produzione dei documenti ex art. 50 T.U.B. e degli estratti conto;
5) sull'usura, la piena regolarità dei tassi di interesse applicati, sia corrispettivi sia moratori;
6) l'assenza di clausole vessatorie (invero, profilo non evidenziato da parte opponente);
2 7) sull'anatocismo, la genericità e comunque l'infondatezza della doglianza;
8) sulla domanda riconvenzionale risarcitoria, la sua genericità e comunque l'infondatezza della stessa;
2.2. Pertanto, domandava il rigetto dell'opposizione, o comunque l'accoglimento nel merito della domanda monitoria, col rigetto della domanda risarcitoria avversaria, e vittoria di spese e compensi di lite.
3. Svolta infruttuosamente la prescritta procedura di mediazione, con ordinanza del 29.03.2024 si procedeva alle acquisizioni documentali delle parti, si rigettavano le istanze istruttorie, e si rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Pertanto, le parti precisavano le conclusioni alla scadenza ex art. 127-ter c.p.c. del 19.03.2025. Quindi, con ordinanza del 20.03.2025 la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., che venivano a scadere in data 09.06.2025.
§§§
1.1. Preliminarmente, va considerata l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo, alla luce del disposto dell'art. 644 c.p.c., per il quale “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio [italiano], e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta.”. Sul punto, a fronte della deduzione di parte opponente, per cui, a fronte dell'emissione in data 12.09.2022 (con conseguente scadenza del termine ex art. 644 c.p.c. al 11.11.2022), la notifica si sarebbe avuta il 09.12.2022, in effetti parte opposta non contesta, argomentando invece solo sul fatto che, quale che sia la sorte del decreto opposto in funzione di ciò, comunque nel giudizio di opposizione il giudice deve decidere sulla fondatezza della pretesa fatta valere col ricorso monitorio.
1.2. Il motivo di opposizione appare comunque fondato, come si trae dalla documentazione allegata alla comparsa di risposta (cfr. all. 2). Da essa, infatti, si desume un primo tentativo di notifica non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario in data 27.09.2022 (pag.17), dopodiché un nuovo tentativo di notifica, anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., con richiesta già datata tardivamente (18.11.2022, pag. 1), e comunque passata per la notifica ancora più tardivamente, solo in data 05.12.2022 (pag. 21). Pertanto, in mancanza di una qualunque istanza di rimessione in termini al giudice del monitorio ex art. 153 comma 2 c.p.c., ed essendo mancata la notifica nei termini di legge, poiché parte opponente ha ritualmente opposto la relativa eccezione come motivo di opposizione, in accoglimento dello stesso, il decreto ingiuntivo va revocato. Ciò non togliendo, comunque (come correttamente deduce parte opposta), che l'instaurazione del giudizio di opposizione, a seguito di un decreto ingiuntivo, pur tardivamente notificato da parte opposta, dovrà configurarsi quale giudizio volto all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria, introdotta dal ricorso monitorio (cfr. tra le tante ad es. Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5361 del 28/02/2025 (Rv. 674165 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 36496 del 24/11/2021 (Rv. 663296 - 01); Cass. Civ. Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019 (Rv. 652454 - 01); Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 951 del 16/01/2013 (Rv. 624824 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011 (Rv. 619448 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009 (Rv. 609686 - 01); Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 21050 del 28/09/2006 (Rv. 593112 - 01)).
2.1. Al riguardo, è opportuno infatti precisare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) si configura come una seconda ed eventuale fase del giudizio già introdotto dal creditore opposto con l'originario ricorso monitorio (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7020 del 12/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 15702 del 27/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 4121 del 22/03/2001). Il
3 giudice è pertanto chiamato a decidere con cognizione piena sulla fondatezza della pretesa che il creditore opposto ha avanzato con l'originario ricorso monitorio, e pertanto questi sarà gravato dall'ordinario onere della prova del credito (e dunque della sua fonte) e quantomeno dall'allegazione dell'inadempimento (come chiarito, per il caso di obbligazioni positive dalla giurisprudenza conseguente a Cass. SSUU Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Tutto ciò a differenza della fase monitoria, in cui, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, la cognizione sommaria rende sufficiente la produzione di alcuna delle prove scritte tipizzate negli artt. dal 633 al 636 c.p.c., per un credito certo, liquido ed esigibile. In ogni caso, preliminarmente al profilo probatorio, va sempre tenuto in considerazione anche il disposto dell'art. 115 c.p.c., sul c.d. principio di non contestazione, il cui primo comma, come novellato dalla Legge 18 Giugno 2009, n. 69, stabilisce che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti
o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”
2.2. Ora, già in sede monitoria, il creditore opposto aveva prodotto, per quanto di interesse:
a) il contratto fonte del rapporto (all. 3, come tale non contestato, tant'è che sarà prodotto pure da parte opponente in allegato all'opposizione, nella quale la stessa parte opponente ne ammette la sottoscrizione e le caratteristiche fondamentali), regolarmente sottoscritto dall'opponente in data 18.12.2007;
b) ai fini della prova della cessione del credito, sia l'estratto della G.U.R.I. Serie Speciale n. 21 del 18.02.2017, recante l'avviso di cessione in blocco di crediti da Banca Ifis s.p.a. all'opposta (cfr. all. 4), nonché il contratto di cessione tra le due società (all. 7), l'estratto della lista crediti ceduti (all.8), la raccomandata a/r di comunicazione della cessione al debitore, regolarmente ricevuta il 26.05.2017 (all.6);
2.3. Sul punto, in relazione al contratto di cessione, in all. 4 alla comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ha poi prodotto relativa certificazione notarile.
3.1. Ora, se la prova della fonte del credito (il contratto) nonché dell'esistenza di una cessione di crediti che asseritamente abbia compreso anche quello per cui è causa tra Banca Ifis s.p.a. e l'odierna opponente è sorretta da una forte base documentale, va rilevato però che questo era il secondo passaggio di cessioni, in quanto a sua volta il credito per cui è causa sarebbe pervenuto a Banca Ifis s.p.a. dall'originario creditore ME s.p.a. Ciò che si trae dallo stesso ricorso monitorio, che fa menzione di questa doppia successiva cessione, in quanto, con riferimento alla cessione in suo favore, la parte opposta faceva riferimento a “un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell'art. 58 del T.U.B. e costituito da crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.A. dalla stessa precedentemente acquistati mediante i seguenti contratti di cessione […]” (pag.1 del ricorso monitorio).
3.2. Sul punto, a fronte di contestazione di parte opponente, invero un po' generica in citazione, ma poi precisata entro la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (ossia bene entro i margini in cui è possibile precisare e modificare le domande e le eccezioni, peraltro secondo una giurisprudenza di legittimità sul punto sempre più largheggiante, cfr. Cass. Civ. SSUU Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 (Rv. 635536 - 01) e poi le successive conformi Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13091 del 25/05/2018 (Rv. 649542 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4322 del 14/02/2019 (Rv. 652667
- 01); Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31078 del 28/11/2019 (Rv. 655978 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20898 del 30/09/2020 (Rv. 659230 - 01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27620 del 03/12/2020 (Rv. 660060 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 4031 del 16/02/2021 (Rv. 660594 - 01); Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 30455 del 02/11/2023 (Rv. 669490 - 01)), in cui viene detto (pag.
4 1 della suddetta memoria, ma poi la difesa viene reiterata in tutti i successivi scritti difensivi, anche conclusionali) “l'opposta non ha depositato alcun documento utile a stabilire se o meno sia legittimata stare in giudizio: in particolare l'opposta non ha prodotto il contratto di cessione intercorso tra prima cedente (ME) e società cessionaria (banca Ifis) […]”, e dunque certo non potendosi dire che vi sia stata non contestazione ex art. 115 c.p.c., parte opposta non ha mai prodotto alcun documento a comprova della prima cessione in blocco, nonché a maggior ragione della ricomprensione in quella del credito per cui è causa. Non solo non è mai stato prodotto il primo contratto di cessione, ma nemmeno è stato prodotto il corrispondente avviso di cessione in G.U.R.I., di cui peraltro nemmeno sono stati forniti gli estremi essenziali (con un adempimento che avrebbe dovuto essere, peraltro, anche di agevole assolvimento).
3.3. Ciò determina un insuperabile problema di assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. ad opera di parte creditrice, in quanto manca in atti la prova della sua legittimazione (recte: titolarità della situazione soggettiva fatta valere), che richiede (a prescindere, poi, dalla sufficienza della tipologia di prova raccolta, in ordine al ben noto dibattito se sia assolutamente necessario il contratto di cessione o se la prova possa essere fornita in altro modo) che comunque si dia dimostrazione che il credito, originariamente sorto in capo a un creditore, a seguito di una catena di cessioni sia poi pervenuto in capo a chi ne richiede il pagamento. E la mancanza di prova di un anello della catena di cessioni, in quanto certamente fatto costitutivo della pretesa fatta valere, e dunque posto a carico di parte creditrice, inevitabilmente non consente di ritenere provata la titolarità del credito, in quanto non dà alcun elemento per poter considerare che il primo anello della catena di cessioni effettivamente si sia avuto per come descritto, e fosse comprensivo del credito per cui è causa. (cfr. ad es. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016 (Rv. 638861 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02), richiamate nel corpo della recente Cass. Civ. Sez. 1 , Ordinanza n. 5190 del 27/02/2025).
4. Pertanto, sulla base di tale motivo assorbente, la domanda creditoria va rigettata.
5. Va rigettata altresì la domanda riconvenzionale risarcitoria di parte opponente.
5.1. Anzitutto, al riguardo, si rileva l'assoluta genericità ed evanescenza della sua formulazione, in quanto viene fissata apoditticamente la cifra di € 12.000,00, ma non viene spesa alcuna argomentazione, non solo e semplicemente in ordine ai criteri di calcolo di tale somma, ma più a monte, in ordine al danno patito e alle sue scaturigini, in funzione delle quali sarebbe maturato quell'importo. Che non si dà a comprendere quale danno rappresenterebbe. Indicazioni che certamente devono risultare, per qualunque richiesta risarcitoria, sia essa ex art. 1218 c.c. sia essa ex art. 2043 c.c., in quanto “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.” (Cass. Civ. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 27447 del 19/12/2011 (Rv. 619916 - 01); cfr. anche le più recenti Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4534 del 22/02/2017 (Rv. 643131 - 01) e Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 9744 del 12/04/2023 (Rv. 667364 - 01)).
5.2. In ogni caso, sul primo motivo della stessa, potendosi imputare all'opposta solo la notificazione della cessione in suo favore (e non certo di quelle in favore della sua dante causa), esso è infondato, in quanto risulta in atti la raccomandata di comunicazione della cessione (cfr. all. 6 al monitorio), come già evidenziato in precedenza al par.
2.2. lett. b). Il secondo motivo risulta del tutto non argomentato, come il corrispondente motivo di opposizione, in quanto non è specificato quale sia il
5 riferimento dell'anatocismo eventualmente applicato, né tantomeno quale incidenza abbia avuto sul rapporto, o in questa sede in termini di danno.
6. Essendosi avuto sia il rigetto della domanda creditoria principale, sia il rigetto della domanda debitoria riconvenzionale, e nonostante l'accoglimento dell'opposizione, si ha un classico caso di soccombenza reciproca ex art. 92 comma 2 c.p.c. per esito negativo di domande contrapposte (cfr. anche da ultimo Cass. Civ. Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) e successiva Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 13827 del 17/05/2024 (Rv. 671356 - 01)), con la conseguenza che le spese del presente giudizio andranno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento iscritto al R.G.C.C. n. 56/2023, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
1) REVOCA, in accoglimento dell'opposizione proposta, il Decreto Ingiuntivo n. 325/2022 emesso dal Tribunale Civile di Caltanissetta il 12.09.2022, nella procedura monitoria iscritta al R.G.C.C. n 1163/2022, e notificato alla parte opponente il 09.12.2022;
2) RIGETTA la domanda proposta da parte opposta con il ricorso monitorio;
3) RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente con l'opposizione;
4) COMPENSA INTEGRALMENTE tra le parti le spese del presente giudizio;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 10.06.2025
Il Giudice Dario Albergo
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