Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 13.03.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 9359/2024
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente al Parte_1 corso Amedeo di Savoia, 182, C.F.: , elettivamente C.F._1 domiciliato in Napoli, alla via Ponte di Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.: , pec C.F._2
che lo rappresenta e difende, Email_1 giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 della Giunta Regionale On. legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (C.F.:
) dell'Avvocatura regionale, giusta procura generale C.F._3 ad lites per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del Persona_1
14/03/2018, elettivamente domiciliati in Napoli alla Via S. Lucia 81; Convenuta E
C.F. - Controparte_3 P.IVA_2
P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore – P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._4 giusta procura generale alle liti del 22.3.24 Repertorio n.37875 -Raccolta n.7131 ,a rogito notaio in FIUMICINO-distretto Persona_2 notarile di Roma - ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_3 in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. t Email_2
Convenuto
1
OGGETTO: qualificazione del rapporto di pubblico impiego;
2126 cc;
contributi.
1 Con lite introdotta il 17.4.2024, le parti discutono della natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro pre-ruolo intercorso dal 6.6.1984 al 17.4.1990 presso la formalizzato con convenzioni, e della Controparte_1 relativa contribuzione dovuta dal datore all' CP_3
2 E' pacifico che, a seguito degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981, con L. 14 maggio 1981 n. 219 lo Stato ha autorizzato le Regioni e gli enti locali ad avvalersi di personale convenzionato per le esigenze della ricostruzione. Successivamente, la L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha previsto all'art. 12 che “il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo…che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato, al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione e dal . CP_1 Controparte_4
Dunque, l'art. 12 della legge n. 730 del 1986 ha previsto l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento, istituiti a tale scopo presso le amministrazioni stesse, del personale a suo tempo convenzionato da enti ed amministrazioni, in relazione a vari eventi calamitosi, a domanda e previo superamento di un apposito concorso riservato. Nel caso di specie, il ricorrente ha svolto funzioni di supporto al gruppo di lavoro per il coordinamento degli interventi previsti dalla legge 219/81, in virtù di convenzioni stipulate in data 06.06.1984 e in data 06.02.1985; a seguito di vincita di concorso, è stato immesso a decorrere dal 18.04.1990 nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della L. R. 4/90 (così come previsto dall'art. 12 della L. 730/1986). Dagli atti risulta anche che il ricorrente è stato collocato in pensione dal 1.1.2024. L'istante ha chiesto di:
“
1. Accertare e dichiarare che tra il sig. e la Parte_1 CP_1
a far data dal 06.06.1984 e fino al 17.04.1990 è intercorso un
[...] rapporto di lavoro subordinato nel quale il ricorrente ha svolto le mansioni riconducibili alla VI^ qualifica funzionale per i dipendenti degli Enti Locali;
2 Per l'effetto condannare, ex art. 2126 c.c., la convenuta al CP_1 versamento in favore dell' dei contributi dovuti al sig. per CP_3 Parte_1
l'attività di lavoro subordinato riconducibile alla VI^ qualifica funzionale per i dipendenti degli Enti Locali prestata per il periodo dal 06.06.1984 al 17.04.1990”. 3 Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla convenuta CP_1
E' noto che, in base all'art. 69, VII comma, D.Lgs 165/01, “sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30.6.98. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”. Il discrimine temporale per l'individuazione della giurisdizione ordinaria e amministrativa viene individuata in base non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come posto a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr. Cass. S.U. 1323/00; 1154/00; 41/00; 808/99). In tal modo, il momento di insorgenza della questione va individuato di volta in volta in relazione alla natura della controversia, avendo riguardo al periodo del rapporto lavorativo oggetto della controversia (vd in tal senso: Tar Calabria, Reggio Calabria, n. 136/99; ord. Pret. Catanzaro 27 agosto 1998; Tar Liguria, n. 76/99) o al momento in cui i fatti costitutivi e/o lesivi del diritto azionato vengono a realizzarsi e sorge, quindi, l'interesse ad agire (vd. Trib. Locri, nn. 1615/2001; 1200/2001 e 1415/2001; Tar Sicilia – Catania, sez. III, 22 ottobre 1999 n. 2104; Tar Calabria, Catanzaro, 7 luglio 1999, n. 912) o alla data di adozione dell'atto amministrativo (ex plurimis ord. Cons. St., sez. V, 14 dicembre 1999 n. 2593). Né è possibile ritenere che con la formulazione dell'art. 69, a differenza di quanto poteva essere interpretato in base alla precedente formulazione contenuta nell'art. 45 del DL 80/98, in tutti i casi in cui la domanda giudiziaria sia presentata successivamente al 15 settembre 2000 sia possibile adire il giudice ordinario. Una siffatta interpretazione porterebbe a ritenere sussistenti due diversi criteri per l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario: il primo, sostanziale, afferente all'insorgenza della questione giuridica (successiva al 30.06.98) ed il secondo, processuale, relativo al momento della presentazione della domanda giudiziaria (successiva al 15.09.2000). Per altro aspetto, inoltre, dovrebbe considerarsi inutile la “sanzione” della decadenza, in caso di omessa presentazione di domanda giudiziale innanzi al giudice amministrativo entro il 15 settembre 2000, atteso che, comunque, sarebbe esperibile il ricorso giudiziario innanzi al giudice ordinario. Tali incongruenze inducono a preferire la tesi della verifica della giurisdizione del giudice ordinario in base al solo aspetto sostanziale e non anche a quello processuale di presentazione della domanda. Quanto al termine del 15.09.2000 previsto da tali disposizioni, dunque, va precisato che esso non ha natura di termine processuale, diretto a determinare l'ambito temporale della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia in esame, ma costituisce, piuttosto, un termine di decadenza sostanziale della situazione giuridica soggettiva di cui si assume titolare il dipendente. Tale situazione giuridica, qualora non sia stata fatta valere con azione proposta entro il 15 settembre 2000, infatti, si estingue, non potendo essere più esperito alcun mezzo processuale a sua tutela né dinanzi al giudice amministrativo né dinanzi al giudice civile (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 5 aprile 2003 n. 1804). Del resto, va rilevato che le controversie relative al periodo del rapporto antecedente al 30.6.98 e non proposte avanti il G.A. entro il 15.9.00 sono puramente e semplicemente ignorate dal legislatore del 2001. Ciò per la semplice ragione che, nel momento in cui è stato emanato il d.lgs. 165, quella categoria di controversie non era più ipotizzabile proprio essendo ormai decorso il termine imposto dal d.lgs. n.80 del 98 a pena di decadenza per la loro instaurazione. Nel 2001, infatti, potevano esistere (e, quindi, potevano essere oggetto di normazione) solamente le controversie relative al periodo post 30.6.98 ovvero controversie relative a questioni ante 30.6.98, ma già pendenti davanti ai giudici amministrativi. In realtà il legislatore del 2001, nel precisare che le controversie relative alle questioni attinenti al periodo precedente al luglio 1998 restano di competenza del giudice amministrativo qualora siano state proposte entro il 15 settembre 2000, ha voluto semplicemente ribadire l'ormai intervenuta decadenza per tutti i casi in cui le controversie su simili questioni non siano state introdotte prima del 15 settembre 2000. Non è poi ravvisabile alcun contrasto con la Carta costituzionale e con l'articolo 6 della CEDU, come precisato nella sentenza n. 6 del 2018 della Corte Costituzionale con la quale si e' ribadito che non è in discussione "la coerenza della norma censurata dai rimettenti con i parametri convenzionali poiche' essa, di per se', fissa un termine ispirato ad una finalita' legittima e (piu' che) ragionevole, il che, evidentemente, esclude anche la sua illegittimita' costituzionale". 4 Nel caso concreto, la domanda di accertamento della subordinazione e del riconoscimento di mansioni inquadrabili nella VI qualifica funzionale si fonda su un rapporto di lavoro svolto dal 6.6.84 al 17.4.90 e, dunque, su fatti anteriori al 30.6.98. Il fatto costitutivo del diritto deriva cioè dalla deduzione dello svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro subordinato non validamente costituito ed e' integrato dalla sua effettiva attuazione nel corso del tempo e, in particolare, dalla esecuzione delle prestazioni lavorative in quell'arco temporale. Il decreto n. 176-2010, depositato dal ricorrente in data 12.3.25, relativo al riconoscimento ai soli fini giuridici, ai sensi dell'art 19 comma 2 LR 1/2007, del periodo di servizio presso gli enti di provenienza, con oneri contributivi ad esclusivo carico del dipendente ex art 19 comma 5 LR 1/2007, non vale poi a far sorgere l'interesse ad agire, atteso che i fatti costitutivi e/o lesivi del diritto azionato si sono realizzati già nel periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Ne consegue che per i diritti maturati sulla base della esecuzione del rapporto sino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass Sez. un. 3 luglio 2023 n. 18753). Diversamente da quel che sostiene il ricorrente, alla presente vicenda non e' poi applicabile l'orientamento giurisprudenziale espresso nelle sentenze delle Sezioni Unite n. 3183 del 2012, n. 142 del 2013 e n. 7305/2017 (richiamate all'udienza del 12.12.24) e ormai consolidato, in quanto non puo' dirsi che e' stato dedotto un inadempimento dell'Amministrazione unitario cioe' iniziato prima del 30 giugno 1998 e protrattosi per il periodo successivo. Tale conclusione vale anche con riguardo alla pretesa alla regolarizzazione della posizione previdenziale, assicurativa e assistenziale. In merito, è sufficiente richiamare il generale criterio di riparto per cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, ancorché con essa l'attore, che tale rapporto assuma, domandi anche il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo in questione (Cassazione SSUU, 21 novembre 1997 n. 11623). Parimenti, per Cass. Sez. U, Sentenza n. 23399 del 17/11/2016 “La richiesta di regolarizzazione contributiva ed assicurativa rivolta nei confronti del datore di lavoro pubblico, in relazione a prestazioni lavorative rese presso la P.A. in periodo anteriore al 30 giugno 1998, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra il lavoratore e la P.A. che ne ha utilizzato le prestazioni, concernente uno degli obblighi facenti capo all'ente pubblico utilizzatore, di denunciare il rapporto medesimo all'ente previdenziale e di pagare i relativi contributi”. La richiesta contributiva e', pertanto, conseguenziale e accessoria all'accertamento della natura subordinata del rapporto, accertamento che non e' stato mai promosso prima della insaturazione della presente lite. Petitum e causa petendi sono, nello specifico, l'accertamento della natura subordinata del rapporto quale presupposto per il pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro con riguardo a rapporto antecedente il giugno 1998, rispetto al quale alla data del 15.9.2000 e' maturata la decadenza. L'accertamento della natura del rapporto lavorativo intercorso integra il “petitum sostanziale correlato alla causa petendi e, al di la' delle espressioni usate dalla parte, esso ha valore determinante ed e' destinato a divenire cosa giudicata ai sensi dell'articolo 34 c.p.c.” (Cass. Sez. un. 3 luglio 2023 n. 18753). 5 Alla luce delle precedenti argomentazioni, va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo devoluta la cognizione al giudice amministrativo. Le spese di lite vanno compensate tra le parti per la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa;
compensa le spese di lite. Napoli, 13.03.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante