Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/05/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Irene Lupo - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2494/2024
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in MERATE, VIA Parte_1 P.IVA_1
STATALE 5/R 23807 MERATE presso lo studio dell'avv. NOTARO MATTEO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SAN GIOVANNI, Controparte_1 P.IVA_2
72 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO presso lo studio dell'avv. CORRENTI CORRADO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
1
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 104/2024 del
Tribunale di Lecco (RG 223/2021), giudice dott. Dario Colasanti, pubblicata il 1.2.2024, non notificata ed in accoglimento dei motivi d'appello in atti formulati, rigettata ogni avversaria domanda ed eccezione, così giudicare:
Nel merito, in via principale
- dichiarare nullo ad ogni effetto di legge il contratto di subappalto n. P025/2020 per contrarietà al disposto di cui all'art. 26, co. V, d. Lgs 81/2008;
Nel merito, in via di subordine:
- accertare che nessuna somma è dovuta a beneficio di sulla scorta dei contratti di CP_1
subappalto richiamati nelle premesse, in quanto non si è verificata la duplice condizione di procedibilità prevista dai commi I e II dell'art. 9 del contratto di subappalto e comunque in quanto si tratta di lavori mai specificamente indicati e/o provati dalla società subappaltatrice;
- in ogni caso, con specifico riferimento alle fatture nn. 92-97-98/2020, accertare che nessun corrispettivo è dovuto, atteso che tali documenti contabili si riferiscono ad attività mai richieste da
, in ordine alle quali nessuna intesa è stata raggiunta dalle parti sia rispetto all'esecuzione Pt_1
dei lavori che rispetto ad un eventuale corrispettivo riconosciuto in capo al subappaltatore;
Nel merito, in via di ulteriore subordine:
Previo accertamento i) della veridicità / falsità della documentazione prodotta sub doc. 10 e doc.
11; ii) del danno cagionato ad in conseguenza della condotta della società convenuta Pt_1
(condotta rilevante in quanto commessa in violazione degli obblighi di buona fede di cui CP_1 all'art. 1375 c.c.); iii) della corretta esecuzione dei lavori indicati nelle fatture emesse da
Controparte_1
I) accertare (sempre che questo risulti dovuto in forza delle premesse accertative / cognitive richieste al Giudicante) l'esatta misura del corrispettivo da liquidarsi in favore della società con riferimento alle opere dedotte nel contratto di subappalto n. Controparte_1
P025/2020 e meglio indicate nelle fatture prodotte in atti, compensandolo con le somme già Pa pagate da alle società ditte individuali che hanno eseguito (in luogo Parte_1
di parte dei lavori dedotti nel contratto di subappalto n. P025/2020 e con Controparte_1
le somme che medio tempore sarà chiamata a pagare ai dipendenti di Parte_1 in forza della solidarietà ex lege di cui all'art. 29, co. II, D. lgs 276/2003 Controparte_1
ovvero, in alternativa,
2 R.G. N. 2493/2024
II) qualora le somme che verranno pagate da ai dipendenti di Parte_1 CP_1 fossero superiori all'accertando credito di quest'ultima, condannare la società
[...]
al pagamento della somma così risultante nei confronti di Controparte_1 Parte_1
oltre interessi dal pagamento al saldo.
[...]
***
In ogni caso: condannare alla ripetizione delle somme versate in forza della sentenza n. Controparte_1
104/2024 Trib. Lecco, ivi comprese le spese di lite del 1° grado di giudizio, nonché al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio”.
NELL'INTERESSE DI CP_1
Preliminarmente allo stato dichiarare la improcedibilità del gravame per le ragioni di cui in premessa.
1) Nel merito, dichiararlo inammissibile e comunque infondato, e rigettarlo con qualsiasi statuizione, confermando la sentenza impugnata;
2) Dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di nullità del contratto, per le ragioni esplicitate in narrativa anche perché, in ogni caso, la eccezione non può essere sollevata da chi ha dato causa alla nullità, per avere redatto il contratto, o per avere in precedenza rinunziato ad avvalersene o per essersi avvalsa della controprestazione;
3) Rigettare e/o dichiarare inammissibili tutte le richieste formulate da controparte, comprese quelle di pretese potenziali compensazioni, stante l'inesistenza di prova in ordine a pagamenti effettuati per condanne in solido con la appellata, salva, in ogni caso, la facoltà di quest'ultima di addebitarne la responsabilità ad essa appellante;
4) Dare atto, incidentalmente, se del caso, che la ha agito in malafede sia in relazione alla Pt_1
redazione dei contratti (responsabilità pre-contrattuale) per avere inserito clausole vessatorie e potestative, e come tali nulle (ex artt. 1341e 1342 c.c. nonché ex art. 1355 c.c.) sia per l'omesso pagamento delle fatture approvate, sia per il diniego al nulla osta alla emissione di quelle numerate dalla 63 alla 100, (responsabilità contrattuale) col richiamo, a pretesto, e contraddittoriamente, delle clausole I e II dell'art. 9; clausole tuttavia non applicabili ai rapporti con gli altri committenti e /o ai distacchi di personale;
5) Dare atto, in ogni caso, della non applicabilità alle prestazioni extra contratti, delle clausole di cui al punto I e II dell'art. 9 del sub-appalto e, per effetto, ritenere legittima la emissione delle fatture de quibus, nonché ingiustificato il rifiuto al pagamento, in assenza di qualsivoglia contestazione di merito;
3 R.G. N. 2493/2024
6) Dichiarare e ritenere, ancora, che la attrice, in violazione dell'art. 1375 c.c, ha invocato contraddittoriamente, da un lato, la nullità dei contratti e, al contempo, chiesto l'applicazione delle clausole ivi contenute, ostative alla emissione delle fatture che, in quanto potestative, non potevano produrre alcun effetto, omettendo persino il pagamento di quelle prestazioni “”approvate per la fatturazione”” mai contestate, così come tutti gli altri lavori;
7) Dare atto, in caso di non temuta ipotesi di accoglimento del gravame, per nullità dei contratti, della tenutezza dell'appellante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. ovvero nei limiti dell'arricchimento ricevuto, a indennizzare/risarcire la ella correlativa diminuzione CP_1 patrimoniale e, precisamente, per l'importo delle prestazioni di cui alle fatture emesse dalla 63 alla
100, ovvero per le somme di cui alla sentenza impugnata;
8) Condannare la alle spese e compensi del presente grado, con distrazione a favore del Pt_1
sottoscritto difensore che rende la dichiarazione di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
a) Ordinare ex art. 210 e 211 cpc alla e ai terzi, di produrre tutti i pagamenti ricevuti e/o Pt_1
effettuati in ragione delle prestazioni fornite dallaDA.MA.TRA ai committenti di , con le Pt_1
relative causali di pagamento, nonché alla anche la produzione di tutta la corrispondenza Pt_1
relativa ai lavori commissionati alla convenuta, nel periodo di operatività dei contratti di sub appalto, compresi i contratti di appalto con relative condizioni economiche con ENI, POSTE
ITALIANE e tutti gli altri committenti, indicati a pag. 15 dell'atto di appello;
b) In caso di declaratoria di nullità dei contratti, al fine di quantificare il danno subito dalla
e/o l'indennizzo alla stessa dovuto, nominare CTU per quantificare: I) il controvalore, CP_1
secondo i prezzi di mercato, delle prestazioni effettuate dalla , tenuto conto delle CP_1
fatture, dei documenti e fogli prestazioni, prodotti, o che saranno depositati;
II) il danno subito dalla ex art. 1338 c.c. parametrato all'entità del volume del fatturato complessivo CP_1
sviluppato tra le parti in causa e sempre secondo i prezzi di mercato;
III) la diminuzione patrimoniale subita dalla convenuta in funzione dell'arricchimento di controparte, avuto riguardo alle somme incamerate o dovute a quest'ultima dai propri committenti per i lavori affidati in sub- appalto alla ”. CP_1
Svolgimento del processo
I fatti e le allegazioni delle parti conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Lecco al fine di Parte_1 Controparte_1
ottenere una pronuncia di accertamento negativo di qualsivoglia credito in capo alla convenuta e, in particolare, della debenza delle somme di cui alle fatture da 63 a 100, emesse da nel CP_1
4 R.G. N. 2493/2024
2020, nel contesto dell'esecuzione del contratto di subappalto n. P025/2020 stipulato tra le parti, per l'esecuzione di lavori di manutenzione e installazione di impianti elettrici presso varie sedi siciliane di Poste Italiane.
contestava il credito, invocando, innanzitutto, la nullità del contratto di subappalto per Pt_1 omessa indicazione dei costi relativi alla sicurezza sul lavoro, prevista dall'art. 26, comma 5, del D.
Lgs. n. 81 del 2008.
Eccepiva, in ogni caso, l'inesigibilità del credito, in quanto le fatture sarebbero state emesse in assenza dei consuntivi (fogli prestazione/giustificativi) nonché, e soprattutto, in mancanza del benestare alla fatturazione da parte di stessa, ciò in contrasto con quanto previsto dall'art. Pt_1
9, parr. I e II. Deduceva al proposito che la convenuta non avrebbe rispettato la procedura convenzionale per l'emissione delle fatture, che prevedeva, nell'ordine: i) la trasmissione di un ordine da parte di;
ii) l'esecuzione degli stessi da parte di;
iii) la trasmissione di Pt_1 CP_1
fogli prestazione alla subcommittente, contenenti le specifiche delle attività svolte, i dipendenti operanti in loco e il tempo impiegato da parte di per la relativa esecuzione;
iv) la verifica CP_1
di tramite sopralluoghi sui cantieri e/o tramite la trasmissione di documentazione attestante Pt_1 la corretta esecuzione dei lavori da parte della subappaltatrice;
v) l'emissione di un benestare alla fatturazione da parte di;
vi) l'emissione della fattura da parte della subappaltatrice e il Pt_1
seguente pagamento da parte di . Pt_1
Allegava inoltre che la subappaltrice si era resa responsabile di diverse irregolarità, tra cui false dichiarazioni e alterazioni documentali in ordine al personale dipendente impiegato ed alla contabilità di cantiere, duplicazioni di addebiti e, infine, il mancato pagamento dei dipendenti con conseguente insorgere di un'obbligazione in via solidale in capo alla stessa nei confronti Pt_1
degli stessi. Sotto quest'ultimo profilo, svolgeva, in via subordinata, domanda/eccezione di compensazione tra il corrispettivo da liquidarsi in favore di e le somme già pagate da CP_1
o che la stessa sarebbe stata chiamata a pagare in favore dei lavoratori che avevano Pt_1 operato nell'ambito del subappalto.
Infine, contestava che i lavori oggetto delle fatture fossero stati regolarmente eseguiti.
Costituitasi, eccepiva preliminarmente la litispendenza con riferimento alla causa Controparte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ottenuto con riferimento a differenti lavorazioni, oggetto di precedenti fatture (quelle numerate da 44 a 62), emesse con benestare della subappaltante ma non pagate, trattandosi comunque di prestazioni eseguite nell'ambito del medesimo contratto.
5 R.G. N. 2493/2024
Chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda di accertamento negativo del proprio credito e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento delle fatture oggetto di causa.
In particolare, quanto all'eccezione di nullità del contratto, la riteneva non invocabile dall'attrice medesima, per avervi la stessa dato causa.
Quanto alla dedotta inesigibilità del credito, per mancanza del benestare di alla Pt_1
fatturazione, deduceva l'irrilevanza della clausola contenuta all'art. 9 del contratto, ed in ogni caso controeccepiva la nullità della stessa sia perché vessatoria e non specificamente approvata, sia perché meramente potestativa ai sensi dell'art. 1355 c.c.
In ogni caso, sosteneva di aver inviato a tutta la documentazione relativa alle lavorazioni Pt_1
eseguite, evidenziando che nessuna specifica tempestiva contestazione era mai stata fatta dalla subcommittente rispetto ai consuntivi mensili delle prestazioni per le quali erano state emesse le fatture di cui si chiedeva il pagamento.
La sentenza di primo grado
La causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione di alcuni capitoli di prova.
Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 104/2024, così statuiva:
“accoglie la domanda di accertamento negativo della società attrice limitatamente alle fatture 63,
71, 78, 82, 89, 90, 93, 99; accoglie per le restanti fatture la domanda riconvenzionale della convenuta e per l'effetto condanna l pagamento a favore di di euro 132.187,55, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
compensa le spese tra le parti in misura di 1/6; condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1
quantificate in euro 5.876,25, già operata la compensazione, oltre spese forfettarie, IVA e CPA, ed euro 759 per spese vive”.
Nei limiti di quanto utile in questa sede, giova segnalare che, quanto all'eccezione di nullità del contratto di appalto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81 del 2008, il tribunale evidenziava che quest'ultima non potesse derivare “sic et simpliciter” dalla mera omissione della previsione dei costi delle misure per la sicurezza derivanti da interferenze nelle lavorazioni, dovendosi invece ritenere applicabile tale causa di invalidità solo in ipotesi di effettiva ipotesi di interferenza, circostanza quest'ultima, non allegata dall'opponente, né risultante dagli atti del giudizio.
6 R.G. N. 2493/2024
Quanto all'eccezione di inesigibilità del credito per l'assenza del benestare di alla Pt_1
fatturazione, la riteneva anch'essa infondata, sul rilievo che la previsione di cui all'art. 9 del contratto di subappalto non poteva essere interpretata nel senso di fissare un iter di approvazione delle fatture di natura vincolante (“la previsione di cui all'art.9 del contratto di subappalto non contempla requisiti che condizionano la possibilità di far valere i crediti nascenti dall'esecuzione del rapporto”, pag. 7), e che, diversamente opinando, la stessa sarebbe risultata nulla (“Del resto, qualora la suddetta clausola si dovesse interpretare come ipotizzato dall'attrice si esporrebbe ai rilievi di nullità prospettati dalla convenuta, poiché finirebbe per rimettere la possibilità di ottenere
i pagamenti al potere discrezionale del debitore di dare o meno il proprio benestare. Di conseguenza, alla stregua di una interpretazione conservativa ed assolutamente compatibile con la lettera della disposizione, il significato della pattuizione deve essere rinvenuto nella predeterminazione di un modus operandi, al fine di semplificare le relazioni tra le parti e di individuare un regime probatorio standard, senza però escludere in radice che il compenso delle prestazioni effettivamente eseguite debba essere pagato qualora sia comunque provato
l'adempimento”, cit. pag.7).
Quanto alle altre ragioni opposte dall'attrice a fondamento del proprio rifiuto al pagamento (asseriti duplici esborsi da parte di , nonché asserita falsità dei certificati medici relativi all'idoneità Pt_1
dei lavoratori di ), le dichiarava anch'esse infondate, al pari della richiesta di CP_1
compensazione tra la pretesa creditoria della subappaltatrice e il controcredito della subappaltante
(con riferimento a quanto avrebbe quest'ultima corrisposto o avrebbe dovuto corrispondere ai dipendenti di ). CP_1
Quindi, il giudice di prime cure, premesso che la difesa attorea non aveva svolto specifiche contestazioni ai documenti prodotti da , in particolari quelli allegati alla memoria CP_1
istruttoria n. 2, accertava l'esecuzione delle lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice e ancora da saldare per il minor valore di Euro 132.187,55 (“I fogli attestanti le prestazioni, muniti della sottoscrizione dei responsabili di filiale, sono perlopiù presenti, senza che la convenuta abbia eccepito alcunché e senza che siano state mai nemmeno specificamente allegate lamentele dei committenti”, pag. 9), escludendo la debenza per le fatture che risultavano sprovviste di specifica documentazione (nn. 63, 78, 82, 89, 90, 93, 99, a cui si aggiunge la n. 71 di cui è omesso qualsiasi documento), per complessivi Euro 22.831,41.
L'appello
Avverso tale sentenza ha interposto gravame chiedendone la parziale riforma. Parte_1
7 R.G. N. 2493/2024
Con il primo motivo di appello, ha censurato la mancata applicazione della nullità prevista ex art. 26, co. 5, D. Lgs. n. 81/2008, per avere il primo giudice ritenuto quale elemento costitutivo della nullità del contratto di subappalto l'esistenza di “interferenze” in concreto. Assume, per contro,
l'appellante che il contratto concluso inter partes sia sanzionabile, ai sensi della citata norma, per il solo fatto di non contemplare un aspetto (formale) ritenuto fondamentale ed imprescindibile da parte dell'ordinamento, ovvero la “quantificazione dei costi da interferenza”, ciò indipendentemente dalla circostanza che nei cantieri avessero o meno operato più imprese.
In subordine, ha censurato l'impugnata sentenza anche per non avere fatto applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in relazione ai fatti dal giudicante ritenuti costitutivi della eccepita nullità ex art. 26, co. 5, D. Lgs. n. 81/2008, e, specificamente, nella parte in cui ha ritenuto non allegata, da parte di , la circostanza che nel cantiere avessero operato Pt_1
contemporaneamente più imprese e che vi fossero state le dette “interferenze” (precisamente, a pagina 8 dell'atto di appello, la difesa di parte appellante così scrive: “A p. 9 della citazione invece si legge “Come sopra accennato, il rapporto giuridico e commerciale inter partes è (fondato e) disciplinato da un contratto scritto di subappalto, il quale tuttavia non ha mai previsto la specifica dei costi per la riduzione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (in punto di fatto si precisa che le singole opere/lavorazioni non prevedevano ad es. la custodia dei luoghi in capo alla convenuta e/o l'assenza dei subcommittenti CP_1 durante l'esecuzione dei lavori)”. Tale circostanza non è mai stata contestata da controparte, sicché il primo giudicante avrebbe dovuto considerarla non bisognosa di prova ex art. 115
c.p.c.”1).
Con la seconda doglianza censura l'erronea disapplicazione da parte del giudice della clausola di cui all'art. 9 parr. I e II del contratto di subappalto, relativamente all'iter di fatturazione, in quanto ritenuta espressione di un potere meramente potestativo di , quando, al contrario, la stessa Pt_1
si limiterebbe a porre una condizione sospensiva, volta a garantire la trasparenza, la tracciabilità e gli equilibri contrattuali.
Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui ha accertato lavori eseguiti da per un valore complessivo di Euro 132.187,55, ciò, tuttavia, sulla base di una erronea CP_1
valutazione del materiale probatorio in atti. Assume l'appellante che non avrebbe fornito, CP_1 come era suo onere fare, la prova dell'effettiva esecuzione delle opere per le quali ha emesso R.G. N. 2493/2024
fattura; che i rapportini / fogli prestazione – sui quali si è basato l'accertamento del tribunale – non dimostrerebbero affatto l'esecuzione delle opere, o, comunque, di lavorazioni in quantità tale da giustificare l'importo richiesto, trattandosi di documentazione generica o, comunque, riferita ad opere del tutto scollegate da quelle indicate nelle fatture;
che, contrariamente a quanto statuito dal tribunale, i fogli prestazione sarebbero stati contestati da (“cfr. mem. 183-1 cpc, pp 2-3; Pt_1
contestazioni poi ribadite in sede di comparsa conclusionale, a pp.
7-8 e in sede di replica, pp. 2 ss.”); che, d'altro canto, “il doc. 12, che secondo controparte dovrebbe contenere i fogli prestazione a supporto dei lavori delle fatture azionate, non si riferisce alle fatture nn. da 63 a
100/2020, tanto che lo stesso documento è stato prodotto nell'altro giudizio (quello di opposizione
a DI) a “supporto” delle fatture nn. da 44 a 62/2020 (circostanza mai contestata) (pag. 14, atto di citazione in appello); che nulla avrebbe potuto richiedere, proprio sulla base della documentazione in atti, , avendo le dichiarazioni dei testi escussi confermato le falsificazioni della CP_1
controparte (sia per quanto concerne la contabilità di cantiere sia per quanto concerne la documentazione dei dipendenti).
In ogni caso, deduce che, quand'anche si volessero ritenere provate le lavorazioni di cui al cit. doc.
12, il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere, in applicazione delle condizioni e decurtazioni di cui al contratto di subappalto n. P025/25020, un credito di d'importo nettamente inferiore CP_1
rispetto a quello accertato in sentenza (Euro 1.100,00, anziché Euro 132.187,55).
Sempre secondo l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe accertato un credito di – CP_1
seppur per un importo ridotto rispetto a quanto dalla stessa parte richiesto – senza nemmeno considerare l'operato contrario a buona fede tenuto dalla subappaltatrice (falsificazione della documentazione relativa al personale dipendente ed alla contabilità di cantiere;
mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita;
produzione di medesimi fogli prestazione a supporto di fatture diverse, azionate nel parallelo contenzioso sub RG 605/2021 Trib. Lecco;
mancato ottemperamento all'ordine di esibizione emesso a suo carico ex art. 210 c.p.c.).
Nel rassegnare le proprie conclusioni, ha, quindi, chiesto, in riforma parziale della gravata sentenza, dichiararsi nullo il contratto di subappalto n. P025/2020 e, in subordine, accertarsi che nessuna somma è dovuta a in forza del suddetto contratto, ovvero rideterminarsi l'esatta Controparte_1
misura del corrispettivo da liquidarsi in suo favore, riproponendo, altresì, domanda/eccezione di compensazione relativa alle somme pretese dai dipendenti di direttamente a , CP_1 Pt_1
quale responsabile solidale. Infine, ha chiesto la condanna dell'appellata alla ripetizione delle somme da questa già percepite in forza della gravata sentenza.
9 R.G. N. 2493/2024
Si è costituita eccependo preliminarmente l'improcedibilità del gravame, stante la Controparte_1
irregolarità della relazione di notifica, nonché l'inammissibilità dello stesso, e, nel merito, la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., questa Corte ha trattenuto la causa in decisione in data 08.05.2025.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Motivi della decisione
1. La prima questione, già trattata dal tribunale e oggetto di specifico motivo di appello, è quella relativa alla dedotta nullità del contratto intercorso tra le parti, ex art. 26, co. 5, D. Lgs. n. 81/2008, in ragione del fatto che nello stesso non sono stati indicati i costi da interferenza con le lavorazioni di altre imprese. Il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza della nullità, in quanto ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui lo sviluppo del rapporto contrattuale non veda in concreto il realizzarsi di interferenze di imprese terze rispetto alle parti (committente e appaltatore), la nullità formale non possa dirsi integrata, e nel caso di specie alcuna interferenza si sarebbe realizzata, con conseguente esclusione di ipotesi di nullità.
Secondo l'appellante, per
contro
: a) si tratterebbe di un requisito formale che non potrebbe essere eluso;
b) nel caso di specie le interferenze si sarebbero realizzate quanto, a fronte della circostanza allegata che “le singole opere/lavorazioni non prevedevano ad es. la custodia dei luoghi in capo alla convenuta e/o l'assenza del sub committenti durante l'esecuzione dei lavori”, non vi CP_1
sarebbe stata contestazione, e dunque le interferenze dovrebbero ritenersi provate ex art. 115 c.p.c.
Sul primo aspetto, non può che condividersi quanto già espresso dal tribunale di Lecco in ordine al carattere non formale della nullità, che dunque presuppone l'effettività dell'interferenza, perché
l'omessa indicazione dei costi rileva solo se i costi debbano essere previsti perché l'interferenza sussiste. Paradossale appare infatti l'indicazione dell'appellante che debbano essere indicati costi pari a 0 per evitare la nullità, se l'interferenza non c'è.
Nei medesimi termini, sul punto, si è già espressa questa Corte con la sentenza n.57/2023, in cui era parte l'odierna appellante.
Quanto al secondo aspetto, cioè al fatto che in realtà non avrebbe contestato le CP_4
circostanze dedotte da che indicavano la sussistenza dell'interferenza, non può che Pt_1
rilevarsi che l'allegazione è del tutto pretestuosa, dato che la circostanza che non sarebbe contestata
è quella sopra riportata, la cui sola lettura consente di verificare che si è limitata ad Pt_1
10 R.G. N. 2493/2024
affermare che le parti “non avevano escluso” espressamente possibili interferenze, ma mai è stato allegato che ci fossero interferenze. Quindi il principio di non contestazione è all'evidenza richiamato in modo scorretto, perché dire che non erano escluse interferenze, non significa affermare che ci fossero.
2. Anche il secondo motivo d'appello non fa altro che riproporre le medesime argomentazioni sviluppate in primo grado, ribadendo che il fatto che abbia emesso le fatture oggetto del CP_4
presente contenzioso senza che fosse stato completato l'iter procedurale concordato tra le parti, escluderebbe che possa dirsi integrato il presupposto per l'esigibilità del credito.
Tale argomento è già stato rigettato dal giudice di prime cure con argomentazioni del tutto condivisibili. Invero, l'iter procedimentale che, a detta dell'appellante, risulterebbe violato, è quello che si conclude con l'emissione del benestare da parte del soggetto ( ) debitore. L'assunto Pt_1
non può che essere pretestuoso, in quanto, a prescindere di quale fossero le procedure concordate tra le parti, in ogni caso il pagamento del corrispettivo non può dipendere dal “benestare” del debitore, trattandosi, in questo caso, di un mero dato formale di prassi contabile, destinato a recedere, quanto alla sussistenza dell'obbligazione di pagamento, nel caso in cui, senza ragione, il benestare non venga emesso, e per contro il creditore fornisca la prova dell'effettuazione della prestazione per cui chiede il pagamento, e legittimamente, emetta la fattura.
D'altra parte non può non rilevarsi come l'odierna appellante abbia sollevato, in altra sede – relativamente alle fatture dalla 44 alla 62 - , contestazioni (oggetto di altro contenzioso che non ha portato all'accoglimento delle contestazioni di ) sulla debenza anche in presenza del Pt_1
“benestare” qui dedotto come mancante, a riprova del fatto che non sia tanto il benestare a costituire condizione di esigibilità, quanto la verifica del fatto che le prestazioni oggetto di fatturazione siano state effettuate, e se la prova di tale effettuazione sia stata fornita.
3. Sotto questo profilo deve essere affrontato il terzo motivo di appello, con cui si censura la decisione del giudice di primo grado, per aver ritenuto sussistente la prova delle prestazioni per l'ammontare riconosciuto dal giudice di primo grado, quando per contro i documenti prodotti non sarebbero idonei allo scopo.
Anche tale censura non può ritenersi fondata, dato che per contro corretta è la valutazione effettuata dal giudice di prime cure.
Il tribunale di Lecco, infatti, ha compiutamente esaminato le fatture prodotte e gli allegati rapportini, sottoscritti dai clienti, con indicazione delle prestazioni e delle ore lavorate. Per tutte le ipotesi in cui ha ravvisato non esservi corrispondenza tra la documentazione in atti e le fatture, ha
11 R.G. N. 2493/2024
escluso la fondatezza della pretesa di accogliendo la domanda riconvenzionale da CP_4
questa svolta di pagamento per un importo inferiore al domandato (ha escluso infatti la debenza delle fatture di cui ai doc. 63,78,82,89,90,93,99).
In tutti gli altri casi, la documentazione risulta completa, in quanto corredata dei rapportini sottoscritti dal cliente, che presuppongono il conferimento dell'incarico. Tra l'altro si tratta di documentazione già inviata e mai tempestivamente contestata da (che ha contestato il Pt_1
credito per cui sono state emesse le fatture solo dopo che ha ritenuto di non pagare fatture pregresse per cui era già stato emesso il benestare, a fronte di richieste avanzate nei suoi confronti da parte di lavoratori della subappaltante), tant'è vero che la stessa non ha dedotto alcunché di specifico circa la non corretta esecuzione di tali prestazioni. Non risulta in atti alcuna contestazione sulla corretta esecuzione delle prestazioni, né le prove testimoniali hanno consentito di ritenere provata tale circostanza (essendosi i testi limitati a dichiarare di “non sapere”).
Anche gli altri argomenti avanzati per censurare il comportamento di in corso di CP_4
rapporto concernono circostanze che non integrano una specifica doglianza sull'effettuazione delle prestazioni, ma evocano altri comportamenti poco corretti (la falsificazione della documentazione relativa ai dipendenti), che tuttavia non possono avere rilievo - in quanto tali - per contrastare l'obbligazione di pagamento di una prestazione che risulta effettuata.
Circa il fatto che gli importi dovuti, in base ai calcoli effettuati – a detta dell'appellante - secondo le regole indicate nel contratto di subappalto intercorso tra le parti (che prevedono lo scomputo di costi e la pattuizione di determinate condizioni), sarebbero di gran lunga inferiori a quanto azionato, si rileva che si tratta di allegazione svolta in primo grado solo nella memoria conclusionale di replica, e sulla quale dunque non si è svolto il contraddittorio, e che comunque risulta contrastata dalle allegazioni della parte appellata secondo cui a tali prestazioni le regole invocate non sia applicherebbero, perché si tratta di opere extra contratto.
Quanto, infine, alla dedotta sussistenza di crediti in capo ad che dovrebbero essere posti in Pt_1
compensazione con la pretesa di la sussistenza degli stessi è allegata in modo del tutto CP_4
generico e privo di supporto probatorio.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della controversia, a carico dell'appellante.
PQM
La Corte
12 R.G. N. 2493/2024
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
104/2024 del Tribunale di Lecco, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante alla rifusione all'appellata delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 9.991,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva (se dovuta) e c.n.p.a.;
3) Raddoppio contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14/05/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In sede di comparsa conclusionale, la difesa di , a pag. 9, precisa altresì che “la circostanza è stata Pt_1 provata dalle produzioni documentali e, addirittura, confessata dalla controparte. A tal proposito, basti vedere, a titolo esemplificativo, quanto osservato circa la duplicazione dei pagamenti effettuati nei confronti della e , le quali attestano la Parte_3 Controparte_2 Controparte_3 presenza di plurime società sui luoghi di lavoro e, pertanto, l'esistenza di possibili rischi interferenziali”.
8