Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/05/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 294 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 21.5.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Gravina;
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Pio CP_1 C.F._2
Micieli De Biase;
CONVENUTO
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in Rose (CS) in data 11.3.2000,trascritto nei registri del Comune di ZI , dal quale sono nati
[...] due figli, (2.8.2000) - maggiorenne e autosufficiente - e (10.9.2008), ed adottarsi Per_1 Per_2 statuizioni accessorie.
Il convenuto ha aderito alla domanda principale.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che è intervenuta sentenza di separazione personale dei coniugi.
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Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la comune volontà delle parti di addivenire al divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Riguardo alle questioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario, tenuto conto, in particolare, delle criticità che attualmente caratterizzano i rapporti tra il convenuto e la figlia minore, secondo quanto riferito anche dallo stesso le conclusioni CP_1 conformi rassegnate dalle parti all'udienza del 21.5.2025 aventi ad oggetto le seguenti condizioni: affido esclusivo della minore alla madre con collocamento presso quest'ultima e possibilità Per_2 per il padre di vederla liberamente secondo quanto già previsto in sede di separazione;
corresponsione da parte del sig. di un assegno di euro 200,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, a titolo di CP_1 contribuzione al mantenimento della minore;
paritetico riparto delle spese straordinarie da individuarsi sulla base delle linee-guida CNF.
Le modalità di definizione del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle condizioni indicate in parte motiva;
- compensa le spese processuali;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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