Rigetto
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7299 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07299/2025REG.PROV.COLL.
N. 02746/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2746 del 2025, proposto da AN IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Repetti, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pian Camuno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dina Virginia Nobili, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Breno, vicolo Orti n.7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 84/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pian Camuno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la formazione del silenzio rigetto sull’istanza dell’appellante relativa ad una pluralità di atti di accatastamento relativi ad una serie di frazionamenti, nonché all’acquisizione di alcuni terreni per la realizzazione di lavori stradali del Comune appellato.
In particolare, va premesso che il Comune appellato ha formulato una proposta di accordo bonario in data 5 settembre 2024, per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo via San Pietro, chiedendo al ricorrente la disponibilità alla cessione di parte dell’area di proprietà. La superficie da acquisire corrisponderebbe, secondo il Comune, al mappale 9400, foglio 1, di cui è proprietario esclusivo l’appellante ed al mappale 4054, sub 7, foglio 11, in comproprietà al 50% con il fratello.
L’appellante, in riscontro alla predetta proposta, in data 25 settembre 2024, ha formulato una istanza di accesso agli atti al fine di:
I. conoscere gli atti relativi ai frazionamenti degli ex mappali 3669 e 4054, nonché alla soppressione del mappale 4054 sub 6 con sostituzione con il nuovo mappale 4054 sub 8;
II. “richiedere delucidazioni” sulla mancata regolarizzazione della parte del mappale 1929 all’interno del cancello della proprietà IN, verificatasi negli anni 80 e di fatto usucapita dal medesimo sig. IN;
III. reiterando precedente richiesta, come dichiara, acquisire gli atti relativi alle precedenti acquisizioni delle aree necessarie ai lavori stradali per il tratto adiacente ai mappali 4054, 1911 ed ex 3669 o coinvolgenti questi.
Nell’ampia richiesta veniva altresì evidenziato quanto segue:
- in relazione ai mappali 4054 (che ha generato il mappale 9392) e 3669 (che ha generato i mappali 9399 -9400 -9401), sottolineava che il Comune non aveva prodotto alcun documento relativo ai frazionamenti;
- in relazione al mappale 9392 (ex 4054) rilevava che risultava inspiegabilmente intestato all’appellante stesso per 3/10, al fratello per 5/10 ed alla relativa moglie per 2/10; detto mappale, secondo quanto rileva l’appellante, riguarderebbe una strada comunale da oltre 40 anni e non doveva essere intestato nei termini detti;
- in relazione al mappale 4054 formulava richiesta di accesso al fine di conoscere le motivazioni per cui il Comune, senza chiedere nulla ai proprietari e, comunque, senza il loro assenso, ha provveduto alla soppressione del mappale 4054 sub 6 ed alla sua sostituzione con il mappale 4054 sub 8.
Non ottenendo risposta, l’appellante ha impugnato il rigetto sulla richiesta di accesso formatosi per silentium .
2. Con sentenza n. 84 del 4 febbraio 2025, il TAR Lombardia - Brescia ha accolto parzialmente il ricorso.
In particolare, il Giudice di primo grado, in relazione alla prima richiesta, ha ritenuto fondata detta parte dell’istanza, atteso che l’interesse risulta essere concreto e attuale; secondo la richiamata decisione del giudice di primo grado, risultano utili a tutelare la proprietà del ricorrente, o comunque a permettergli di condurre le trattative più adeguatamente.
In riferimento alle parti dell’istanza di cui ai punti II e III, il Giudice ha rigettato in parte il ricorso sulla scorta delle seguenti motivazioni:
-in relazione all’istanza sub II, ha ritenuto che l’istanza non fosse meritevole di tutela, in quanto non aveva ad oggetto l’ostensione di un documento amministrativo quanto piuttosto volta ad invocare un pronunciamento da parte dell’Amministrazione. Ne è derivato il rigetto, in quanto la normativa in materia di accesso non prevede alcuna elaborazione dei dati da parte dell’Amministrazione a seguito dell’istanza.
- in relazione all’istanza sub III, non ha ritenuto l’interesse come concreto e attuale, stante il fatto che non risulta provata l’utilità che l’appellante avrebbe tratto nel conoscere di lavori ormai conclusi da tempo su aree adiacenti ai mappali di proprietà; oltre al fatto che tale questione è stata già oggetto di controversia composta dal Tribunale di Brescia, dinanzi al quale è stato compiuto un ampio deposito documentale.
3. Avverso la sentenza n. 84/2025 il Sig. AN IN propone appello, articolando tre motivi di doglianza:
I Eccesso di potere per errore/travisamento dei fatti; eccesso di potere per irragionevolezza; violazione dell’art. 22 e segg. della l. n. 241/1990; violazione dell’art. 2 d.P.R. n. 184/2006;
II Violazione degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990; Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e art. 97 della Costituzione; Violazione d.P.R. n. 184/2006; Eccesso di potere per irragionevolezza; Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
III Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Costituzione; Eccesso di potere per motivazione gravemente insufficiente.
3.1 Con il primo motivo, l’odierno appellante contesta la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha rigettato l’istanza di accesso agli atti relativa alla mancata regolarizzazione del mappale 1929; a tal riguardo, ritiene che l’istanza che testualmente fa riferimento a “delucidazioni” dovesse intendersi in relazione a “delucidazioni documentali” avendo riguardo agli atti relativi alla incorporazione di porzione del mappale 1929 all’interno della recinzione della proprietà IN.
3.2 Con il secondo motivo (rubricato: Violazione degli artt. 22 e segg. della L. n. 241/1990; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Costituzione; violazione del d.P.R. n. 184/2006; eccesso di potere per irragionevolezza; eccesso di potere per difetto di istruttoria) l’appellante censura la parte della sentenza in cui viene rigettato il ricorso inerente all’istanza di accesso agli atti relativi alle precedenti acquisizioni delle aree necessarie ai lavori stradali per il tratto adiacente ai mappali 4054, 1911 ed ex 3669 o coinvolgenti questi; a tal riguardo rileva che non sarebbe stata verificata la completezza della documentazione prodotta nel giudizio innanzi al Tribunale di Brescia rilevando al riguardo una serie di ritenuti errori:
-il mappale 3669 (che aveva dato origine ai mapp. 9399, 9400 e 9401) risultava ancora intestato all’appellante medesimo;
-il mappale 9392 (ex 4054) risultava intestato all’appellante stesso per 3/10, al fratello per 5/10 ed alla relativa moglie per 2/10;
-il mappale 5028, originato dal mappale 1911, risulta tutt’oggi intestato a GI EL IN mentre detto mappale unitamente al 5028 era stato acquistato dal padre RE ed era stato trasformato nella Via Mazzoletti, quindi di proprietà del Comune; in relazione a detta Via Mazzoletti - ove si sarebbe realizzato un muro di contenimento - l’appellante ha richiesto la documentazione a supporto dell’ acquisizione da parte del Comune rilevando anche che detta via ha inglobato anche parte dei mappali 4054 ed ex 3669.
Contesta inoltre l’affermazione - che attribuisce al giudice di primo grado - per cui la proprietà dei mappali era stata già intestata al Comune.
3.3 Infine, con l’ultimo motivo di doglianza (rubricato: Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 97 Costituzione; Eccesso di potere per motivazione gravemente insufficiente) l’appellante contesta la compensazione delle spese dichiarata dal TAR Lombardia - Brescia.
Con memoria del 1° maggio 2025, il Comune di Pian Camuno resiste all’appello, contestando quanto ex adverso proposto e chiedendo quindi il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Secondo giurisprudenza consolidata in materia di accesso agli atti amministrativi, l'art. 22 l. n. 241/1990 consente di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. All'interno della fattispecie giuridica generale dell'accesso, esistono due fattispecie particolari: l'accesso c.d. difensivo che si muove in una logica di tutela e l’accesso partecipativo che è imperniato sul principio generale della massima trasparenza possibile. Nell’accesso difensivo sussiste quindi un onere, che grava sulla parte interessata, di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario per la cura o la difesa dei propri interessi ( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 settembre 2024, n. 7394).
Nel caso in esame dal tenore della richiesta di accesso e dal richiamo testuale recato nell’oggetto della medesima, emerge come la stessa sia fatta in riferimento alla proposta di accordo bonario del 5 settembre 2024 recando una serie di richieste tra le quali quelle di accesso.
Ma come si vedrà oltre non è dimostrato la connessione tra l’accordo bonario e l’accesso, se non in una ottica di mera replica al medesimo.
4.1 Ciò premesso ai fini dell’inquadramento della fattispecie in cui si verte occorre rilevare che, in relazione al primo motivo occorre tenere conto del dato testuale dell’istanza che si riferisce espressamente a “delucidazioni”; con tale espressioni nell’uso comune è noto che si ha a che fare con delle ipotesi di chiarimenti, di spiegazioni che avrebbero richiesto quindi all’amministrazione l’elaborazione di una risposta che non è, in quanto tale, sussumibile nella accezione di documento cui si riferisce l’art. 22 della l. 241/1990 secondo pacifica giurisprudenza.
5. In relazione alla seconda censura anche questa è infondata.
È necessario preliminarmente rilevare, ai fini della necessaria trasparenza che gli atti processuali devono possedere, che non corrisponde al vero quanto l’appellante attribuisce al giudice di primo grado che avrebbe attestato che i mappali erano pacificamente intestati al Comune.
Al riguardo dalla lettura della decisione qui impugnata ( sub 11) emerge chiaramente che si fa riferimento ad una affermazione del Comune appellato tant’è che è seguita sub 12 da “Il Comune pertanto…”.
Quanto al merito occorre rilevare che l’appellante non dimostra l’interesse circa l’acquisizione dei dati catastali richiesti.
A tal riguardo non è dimostrato né si evince il collegamento tra la documentazione che si intende acquisire e la proposta di accordo del Comune cui lo stesso appellante dà riscontro con la richiesta di accesso difensivo; si tratta quindi di una istanza meramente esplorativa che non può trovare seguito in quanto non risponde ai canoni della legge 241/1990;
Inoltre, la documentazione depositata agli atti relativa alla controversia innanzi al Tribunale di Brescia appare esaustiva dell’esigenze di conoscenza dell’appellante in quanto, come emerge dalla memoria in quel giudizio (doc 7, del 28 marzo 2024), sono stati depositati gli atti di aggiornamento catastali salvo ulteriori contestazioni dinanzi a quel giudice; in quel giudizio civile inoltre è stato depositato un legittimo titolo di cessione delle porzioni di cui alla predetta domanda, ossia la scrittura privata del 28 maggio 1980, con la quale veniva stabilito che il sig. IN RE, padre dell’appellante, dichiarava di cedere gratuitamente al Comune il terreno interessato dai lavori di allargamento della strada di Pian Camuno – Vissone nonché per l’allargamento di altre strade interne comunali.
La documentazione quindi che ora l’appellante in questa sede richiede in relazione alla proposta di accordo bonario è già in suo possesso e comunque non ha dimostrato l’eventuale carenza della documentazione prodotta in quel giudizio; in disparte peraltro la carenza della dimostrazione dell’interesse dell’appellante ad acquisire detta documentazione in rapporto alla proposta di accordo bonario.
6.Quanto al terzo motivo (rubricato: Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 97 Costituzione; eccesso di potere per motivazione gravemente insufficiente) è infondato.
Nello specifico il motivo è infondato atteso che la compensazione delle spese nella motivazione del giudice di primo grado trova idonea giustificazione nel parziale accoglimento, in deroga alla regola generale prevista dell’art 26 c.p.a.
In applicazione di detta regola le spese seguono la soccombenza per il presente giudizio di appello e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Pian Camuno, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
GI Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO