Sentenza breve 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 12/01/2026, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00203/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02775/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2025, proposto da
NT OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Valeria Latronico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
Per l’esecuzione
della Sentenza n. 4525/2021 pubblicata in data 08.07.2021 emessa dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro nella persona del Giudice Dott.ssa Monica Galante, nell’ambito del procedimento n. 22370/2019 R.G., notificata al resistente in data 14.12.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. ME De FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente - nella qualità di procuratore antistatario della sig.ra LI IA nel giudizio definito con la sentenza in epigrafe - ha adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 4525/2021, pubblicata in data 08.07.2021 dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Istruzione e del Merito) è stato condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.
La sentenza è stata munita di formula esecutiva in data 22 ottobre 2021, notificata al Ministero resistente in data 14 dicembre 2021 ed è passata in giudicato in data 13 gennaio 2022.
La ricorrente espone di aver esperito infruttuosamente procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 2704/2023 Tribunale di Salerno), conclusasi con ordinanza di estinzione del 19 settembre 2024, stante la dichiarazione negativa resa dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 547 c.p.c.
Sussistendo pertanto i presupposti per l'esperibilità del giudizio di ottemperanza e perdurando l'inadempimento dell'Amministrazione, la ricorrente chiede che questo Tribunale ordini al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, disponendo il pagamento di complessivi € 2.990,00 (comprensivo del credito per sorte capitale ed accessori), oltre interessi, con nomina di commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel merito, risulta dagli atti che la sentenza n. 4525/2021 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, di cui si chiede l'ottemperanza, ha condannato il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario.
La sentenza, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata, è passata in giudicato e non risulta essere stata eseguita dall'Amministrazione, la quale non ha provveduto al pagamento del dovuto nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo dalla formazione del giudicato.
È altresì documentato in atti l'esperimento infruttuoso di procedura esecutiva presso terzi, conclusasi con dichiarazione negativa del terzo pignorato (Banca d'Italia) e conseguente estinzione del processo esecutivo, come da ordinanza del Tribunale di Salerno del 19 settembre 2024.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso, dovendo il Ministero resistente essere condannato a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente delle somme liquidate a titolo di spese processuali, oltre accessori di legge come da titolo esecutivo.
Quanto alla nomina del commissario ad acta, la stessa va disposta sin d'ora, con efficacia differita al decorso del termine assegnato all'Amministrazione per l'adempimento spontaneo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 4525/2021 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, delle somme dovute a titolo di spese processuali come liquidate nel titolo esecutivo, oltre accessori di legge;
2) nomina sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, quale commissario ad acta, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o funzionario da lui delegato, con il compito di provvedere, in via sostitutiva, all'adozione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla presente sentenza, entro il termine di ulteriori sessanta giorni, con facoltà di avvalersi degli uffici dell'Amministrazione inadempiente;
3) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO UL, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
ME De FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME De FA | AO UL |
IL SEGRETARIO