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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 09/01/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 1677/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Francesca Greco, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1677/2019 promossa da:
in persona del l.r.p.t. (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Roma, via V. Arminijon n. 8, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Claudia Di Matteo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
Contro
C.F. ), in qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.-P. IVA ), giusta procura speciale del 31.08.2018 autenticata dal P.IVA_2
Notaio Dott. di Roma, Rep. 57298 Racc. 29003, registrata il 4.9.2018 al n. Persona_1
12057 serie 1T, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), via Veneto n. 58, presso lo studio dell'avv. Carlo Maccallini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO-OPPOSTO
Controparte_3
[..
[...] in proprio
[...]
CONVENUTO-CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 28.11.2023 con cui sono state richiamate le conclusioni formulate con la prima memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c.: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare
l'impignorabilità dei beni staggiti oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n.
51/2018 Tribunale di Avezzano, in quanto gravati da uso civico. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2023: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque irrilevante la presente opposizione per aver già il Giudice dell'esecuzione proceduto a sospendere le operazioni di vendita ed il creditore procedente a presentare istanza di mutazione di destinazione d'uso come meglio esposto e documentato nel presente atto;
- in via ancora preliminare: dichiarare inammissibile la presente opposizione nella parte in cui chiede dichiararsi l'estinzione e/o l'improcedibilità della procedura esecutiva per non essere di competenza del giudice adito bensì solo del giudice dell'esecuzione;
- nel merito: rigettare la domanda in esame per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
e le società e al fine di sentir accertare e
[...] Controparte_2 CP_1 dichiarare dall'intestato Tribunale l'impignorabilità dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva n. 51/2018 R.G.E. del Tribunale di Avezzano in quanto gravati da uso civico, con conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615,
2 comma 2 c.p.c. e conseguente declaratoria di estinzione o improcedibilità della suddetta procedura esecutiva.
Più precisamente, a sostegno della proposta opposizione, la società attrice ha dedotto:
a) che a seguito della notifica di atto di pignoramento immobiliare da parte della creditrice originaria – in virtù del titolo Controparte_3
rappresentato da contratto di mutuo fondiario stipulato tra quest'ultima e la soc. in data 23.07.2007 garantito da ipoteca di primo grado Organizzazione_1
iscritta al n. RG 9320 e RP 2661 dell' – è stata Organizzazione_2 instaurata la procedura di espropriazione immobiliare n. 51/2018 R.G.E. del
Tribunale di Avezzano (nella quale sono intervenute ex art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito ed in qualità di procuratrice speciale la Controparte_2 CP_1
avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dell'attrice (nella specie: a)
[...]
porzione immobiliare di vani catastali 6,5 – censita al NCEU del Comune di
Avezzano al foglio 30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 1, Piazza Torlonia,
z.c. 1, categoria A/2, classe 2, vani 6,5, R.C.E. 503,55; b) porzione immobiliare di vani catastali 6,5 – censita al NCEU del Comune di Avezzano al foglio 30, particella
288 (ora particella 1070), sub. 2, Piazza Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 2, vani
6,5, R.C.E. 503,55; c) porzione immobiliare di vani catastali 6 – censita al NCEU del
Comune di Avezzano al foglio 30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 3, Piazza
Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 3, vani 6, R.C.E. 557,77; d) porzione immobiliare di vani catastali 7 – censita al NCEU del Comune di Avezzano al foglio
30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 4, Piazza Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 3, vani 7, R.C.E. 650,74);
b) che nell'ambito della suddetta procedura, a differenza di quanto sostenuto nella relazione di stima dall'esperto stimatore Ing. è emerso che i beni Persona_2
pignorati sarebbero gravati da uso civico;
c) che in virtù della ritenuta impignorabilità dei beni, in quanto soggetti ad uso civico, si è vista, dunque, costretta a proporre opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. al G.E. il quale, tuttavia, rigettata l'istanza di sospensione, ha sospeso le operazioni di vendita per chiedere chiarimenti
3 all'esperto stimatore ed ha fissato termine all'attrice per l'instaurazione del presente giudizio di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la società per mezzo della mandataria e procuratrice Controparte_4
speciale eccependo l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per CP_1
carenza di interesse ad agire della società attrice, l'incompetenza del giudice di cognizione a dichiarare l'estinzione o l'improcedibilità della procedura esecutiva, nel merito l'insussistenza del vincolo degli usi civici sui beni immobili pignorati ed, infine, la tardività dell'opposizione per inidoneità del fatto sopravvenuto dedotto dall'opponente a giustificare la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c.
La causa, istruita mediante la sola acquisizione della documentazione allegata dalle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2023 ove, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo ed assegnata alla scrivente a seguito dell'astensione ex art. 51 c.p.c. del precedente magistrato titolare del ruolo.
All'udienza del 13.12.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. è stata, infine, riservata per la decisione previa rinunzia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Va dichiarata la contumacia di in quanto Controparte_3 regolarmente citata non si è costituita nel presente procedimento.
Va, invece, evidenziato che la che risulta apparentemente citata anche in CP_1
proprio, si è costituita solo quale mandataria di e non in proprio, Controparte_2 rimanendo contumace in tale veste.
3. Preliminarmente, si rileva che mediante deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., la società opponente, preso atto dell'eccezione di incompetenza del giudice di cognizione a dichiarare l'estinzione o l'improcedibilità della procedura esecutiva avanzata da parte opposta già nella comparsa di costituzione e risposta, ha rinunziato alla relativa domanda sulla quale, pertanto, non occorre pronunciarsi.
4. Ciò premesso, l'opposizione avanzata dalla società va Parte_1
dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
4 4.1 Innanzitutto, va rammentato che il giudice di merito, nello svolgimento dell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultano contenute, ma ha, in tutti i casi, il potere di interpretare il reale contenuto sostanziale della pretesa fatta valere deducendola dalla natura delle vicende dedotte e debitamente rappresentate dalla parte istante.
In altri termini, la qualificazione giuridica dell'opposizione – a prescindere dalla formale intestazione utilizzata dall'opponente – spetta esclusivamente al giudice tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Fatta tale doverosa premessa, si ritiene di poter concordare con il provvedimento del
Collegio che, in sede di reclamo, ha espresso dubbi in merito alla qualificazione dell'opposizione operata dal G.E. nella fase sommaria quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Da una lettura degli atti e delle doglianze dell'opponente emerge come l'opposizione vada qualificata come opposizione all'esecuzione, avendo ad oggetto la ritenuta impignorabilità dei beni staggiti in quanto sottoposti al vincolo di uso civico.
La radicale impignorabilità dei beni ben può, infatti, essere eccepita con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non essendosi limitate le contestazioni del debitore al solo mancato rilievo da parte dell'esperto stimatore, Ing.
della sussistenza del vincolo di uso civico sui beni immobili di sua Persona_2
proprietà e, di conseguenza, alla illegittimità dell'ordinanza di vendita emessa dal G.E. nell'ambito della procedura n. 51/2018 R.G.E..
4.2 Qualificata l'opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2
c.p.c. avendo ad oggetto la pignorabilità dei beni, la domanda va dichiarata inammissibile.
Come noto, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è legittimamente proponibile soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto della pronuncia da parte del G.E. dell'ordinanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.
5 Il secondo comma della medesima disposizione, nella versione applicabile alla fattispecie in oggetto, fa, tuttavia, salvo il caso in cui l'opposizione all'esecuzione sia giustificata dalla scoperta di fatti sopravvenuti ed il caso in cui l'opponente non abbia potuto proporla per cause a lui non imputabili, consentendo – esclusivamente in queste due ipotesi – la possibilità di proporre l'opposizione anche una volta disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati.
Orbene, nel caso che ci occupa, parte opponente ha qualificato la propria opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c. ritenendo impignorabili i beni staggiti in quanto vincolati ad uso civico, in virtù di quanto certificato dal
, dietro sua richiesta, in data 07/06/2019. Organizzazione_3
Ebbene, tali allegazioni non appaiono sufficienti ad integrare né gli estremi del fatto sopravvenuto né quelli relativi a circostanze non imputabili al debitore che, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 615, comma 2 c.p.c., consentirebbero la proposizione dell'opposizione anche a seguito della pronuncia dell'ordinanza di vendita.
Parte opponente si è, infatti, limitata a dichiarare di aver ignorato l'esistenza degli usi civici sui beni pignorati di sua proprietà a causa delle “informazioni fuorvianti fornite dall'Ing. CTU nella procedura esecutiva immobiliare”1 e “dell'ignoranza dovuta al Per_2 legittimo affidamento che ogni cittadino/soggetto giuridico ripone sull'operato di soggetti istituzionali (notai e ausiliari del giudice)”2 omettendo, oltretutto, di allegare come tali circostanze abbiano di fatto inciso sulla mancata tempestività dell'opposizione, tenuto conto che quest'ultima è stata proposta, in ogni caso, a distanza di quasi un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita (opposizione proposta in data 16.09.2019 – ordinanza di vendita pronunciata in data 31.12.2018).
In verità, l'esistenza dell'uso civico sui beni immobili di proprietà della
[...]
avrebbe potuto e dovuto essere nota alla stessa quantomeno dal Parte_1
momento dell'acquisto del compendio immobiliare (avvenuto nel 2004) successivamente oggetto di pignoramento da parte dell'opposta. Tale ignoranza, dunque, non può che imputarsi alla negligenza della società opponente che avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza dell'apposizione di tale vincolo (tra l'altro esistente apparentemente sin dall'originario atto di acquisto antecedente al 1915), ben prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita da parte del
G.E..
Non può, inoltre, integrare un “fatto sopravvenuto” il rilascio di una certificazione, ricognitiva di una situazione esistente dagli inizi del '900, richiesta dall'opponente e che egli avrebbe potuto conseguire in ogni tempo e, soprattutto, tempestivamente, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita.
Da tali considerazioni discende, dunque, l'inidoneità del fatto dedotto ad integrare il c.d. “fatto sopravvenuto” o comunque la causa non imputabile che, a norma del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., avrebbero consentito alla debitrice Parte_1
di proporre opposizione alla procedura esecutiva n. 51/2018 R.G.E. anche a seguito del termine ultimo di ammissibilità rappresentato dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita del 31/12/2018.
3. Atteso l'esito del giudizio, conclusosi con la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società le spese di lite Parte_1
seguono la soccombenza – potendo essere compensate al 50% alla luce della peculiarità della vicenda e della incertezza emersa circa la natura dei beni – e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14
(valore della causa: € 1.376.282,05), tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA inammissibile l'opposizione.
COMPENSA al 50% le spese di lite tra le parti.
CONDANNA la società al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della controparte che liquida in complessivi € 5.090,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, 8 gennaio 2024
Il Giudice
Francesca Greco
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 7 atto di citazione 2 Cfr. pag. 9 atto di citazione
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio Contenzioso Civile
Il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa Francesca Greco, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1677/2019 promossa da:
in persona del l.r.p.t. (C.F. Parte_1 Parte_2
), elettivamente domiciliata in Roma, via V. Arminijon n. 8, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Claudia Di Matteo che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
Contro
C.F. ), in qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.-P. IVA ), giusta procura speciale del 31.08.2018 autenticata dal P.IVA_2
Notaio Dott. di Roma, Rep. 57298 Racc. 29003, registrata il 4.9.2018 al n. Persona_1
12057 serie 1T, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), via Veneto n. 58, presso lo studio dell'avv. Carlo Maccallini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO-OPPOSTO
Controparte_3
[..
[...] in proprio
[...]
CONVENUTO-CONTUMACE
Avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 28.11.2023 con cui sono state richiamate le conclusioni formulate con la prima memoria ex art. 183, comma 6
c.p.c.: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertare e dichiarare
l'impignorabilità dei beni staggiti oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.I. n.
51/2018 Tribunale di Avezzano, in quanto gravati da uso civico. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 27.11.2023: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare: dichiarare inammissibile e comunque irrilevante la presente opposizione per aver già il Giudice dell'esecuzione proceduto a sospendere le operazioni di vendita ed il creditore procedente a presentare istanza di mutazione di destinazione d'uso come meglio esposto e documentato nel presente atto;
- in via ancora preliminare: dichiarare inammissibile la presente opposizione nella parte in cui chiede dichiararsi l'estinzione e/o l'improcedibilità della procedura esecutiva per non essere di competenza del giudice adito bensì solo del giudice dell'esecuzione;
- nel merito: rigettare la domanda in esame per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di giudizio oltre accessori di legge anche ai sensi dell'art. 96 cpc.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., la società ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_3
e le società e al fine di sentir accertare e
[...] Controparte_2 CP_1 dichiarare dall'intestato Tribunale l'impignorabilità dei beni immobili oggetto della procedura esecutiva n. 51/2018 R.G.E. del Tribunale di Avezzano in quanto gravati da uso civico, con conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615,
2 comma 2 c.p.c. e conseguente declaratoria di estinzione o improcedibilità della suddetta procedura esecutiva.
Più precisamente, a sostegno della proposta opposizione, la società attrice ha dedotto:
a) che a seguito della notifica di atto di pignoramento immobiliare da parte della creditrice originaria – in virtù del titolo Controparte_3
rappresentato da contratto di mutuo fondiario stipulato tra quest'ultima e la soc. in data 23.07.2007 garantito da ipoteca di primo grado Organizzazione_1
iscritta al n. RG 9320 e RP 2661 dell' – è stata Organizzazione_2 instaurata la procedura di espropriazione immobiliare n. 51/2018 R.G.E. del
Tribunale di Avezzano (nella quale sono intervenute ex art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito ed in qualità di procuratrice speciale la Controparte_2 CP_1
avente ad oggetto i beni immobili di proprietà dell'attrice (nella specie: a)
[...]
porzione immobiliare di vani catastali 6,5 – censita al NCEU del Comune di
Avezzano al foglio 30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 1, Piazza Torlonia,
z.c. 1, categoria A/2, classe 2, vani 6,5, R.C.E. 503,55; b) porzione immobiliare di vani catastali 6,5 – censita al NCEU del Comune di Avezzano al foglio 30, particella
288 (ora particella 1070), sub. 2, Piazza Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 2, vani
6,5, R.C.E. 503,55; c) porzione immobiliare di vani catastali 6 – censita al NCEU del
Comune di Avezzano al foglio 30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 3, Piazza
Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 3, vani 6, R.C.E. 557,77; d) porzione immobiliare di vani catastali 7 – censita al NCEU del Comune di Avezzano al foglio
30, particella 288 (ora particella 1070), sub. 4, Piazza Torlonia, z.c. 1, categoria A/2, classe 3, vani 7, R.C.E. 650,74);
b) che nell'ambito della suddetta procedura, a differenza di quanto sostenuto nella relazione di stima dall'esperto stimatore Ing. è emerso che i beni Persona_2
pignorati sarebbero gravati da uso civico;
c) che in virtù della ritenuta impignorabilità dei beni, in quanto soggetti ad uso civico, si è vista, dunque, costretta a proporre opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c. con istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. al G.E. il quale, tuttavia, rigettata l'istanza di sospensione, ha sospeso le operazioni di vendita per chiedere chiarimenti
3 all'esperto stimatore ed ha fissato termine all'attrice per l'instaurazione del presente giudizio di merito.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la società per mezzo della mandataria e procuratrice Controparte_4
speciale eccependo l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per CP_1
carenza di interesse ad agire della società attrice, l'incompetenza del giudice di cognizione a dichiarare l'estinzione o l'improcedibilità della procedura esecutiva, nel merito l'insussistenza del vincolo degli usi civici sui beni immobili pignorati ed, infine, la tardività dell'opposizione per inidoneità del fatto sopravvenuto dedotto dall'opponente a giustificare la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c.
La causa, istruita mediante la sola acquisizione della documentazione allegata dalle parti, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.02.2023 ove, trattenuta in decisione, è stata rimessa sul ruolo ed assegnata alla scrivente a seguito dell'astensione ex art. 51 c.p.c. del precedente magistrato titolare del ruolo.
All'udienza del 13.12.2023, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. è stata, infine, riservata per la decisione previa rinunzia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Va dichiarata la contumacia di in quanto Controparte_3 regolarmente citata non si è costituita nel presente procedimento.
Va, invece, evidenziato che la che risulta apparentemente citata anche in CP_1
proprio, si è costituita solo quale mandataria di e non in proprio, Controparte_2 rimanendo contumace in tale veste.
3. Preliminarmente, si rileva che mediante deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c., la società opponente, preso atto dell'eccezione di incompetenza del giudice di cognizione a dichiarare l'estinzione o l'improcedibilità della procedura esecutiva avanzata da parte opposta già nella comparsa di costituzione e risposta, ha rinunziato alla relativa domanda sulla quale, pertanto, non occorre pronunciarsi.
4. Ciò premesso, l'opposizione avanzata dalla società va Parte_1
dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
4 4.1 Innanzitutto, va rammentato che il giudice di merito, nello svolgimento dell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultano contenute, ma ha, in tutti i casi, il potere di interpretare il reale contenuto sostanziale della pretesa fatta valere deducendola dalla natura delle vicende dedotte e debitamente rappresentate dalla parte istante.
In altri termini, la qualificazione giuridica dell'opposizione – a prescindere dalla formale intestazione utilizzata dall'opponente – spetta esclusivamente al giudice tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
Fatta tale doverosa premessa, si ritiene di poter concordare con il provvedimento del
Collegio che, in sede di reclamo, ha espresso dubbi in merito alla qualificazione dell'opposizione operata dal G.E. nella fase sommaria quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Da una lettura degli atti e delle doglianze dell'opponente emerge come l'opposizione vada qualificata come opposizione all'esecuzione, avendo ad oggetto la ritenuta impignorabilità dei beni staggiti in quanto sottoposti al vincolo di uso civico.
La radicale impignorabilità dei beni ben può, infatti, essere eccepita con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non essendosi limitate le contestazioni del debitore al solo mancato rilievo da parte dell'esperto stimatore, Ing.
della sussistenza del vincolo di uso civico sui beni immobili di sua Persona_2
proprietà e, di conseguenza, alla illegittimità dell'ordinanza di vendita emessa dal G.E. nell'ambito della procedura n. 51/2018 R.G.E..
4.2 Qualificata l'opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2
c.p.c. avendo ad oggetto la pignorabilità dei beni, la domanda va dichiarata inammissibile.
Come noto, il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è legittimamente proponibile soltanto fino al momento in cui l'azione esecutiva non si sia consumata per effetto della pronuncia da parte del G.E. dell'ordinanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati.
5 Il secondo comma della medesima disposizione, nella versione applicabile alla fattispecie in oggetto, fa, tuttavia, salvo il caso in cui l'opposizione all'esecuzione sia giustificata dalla scoperta di fatti sopravvenuti ed il caso in cui l'opponente non abbia potuto proporla per cause a lui non imputabili, consentendo – esclusivamente in queste due ipotesi – la possibilità di proporre l'opposizione anche una volta disposta la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati.
Orbene, nel caso che ci occupa, parte opponente ha qualificato la propria opposizione come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c. ritenendo impignorabili i beni staggiti in quanto vincolati ad uso civico, in virtù di quanto certificato dal
, dietro sua richiesta, in data 07/06/2019. Organizzazione_3
Ebbene, tali allegazioni non appaiono sufficienti ad integrare né gli estremi del fatto sopravvenuto né quelli relativi a circostanze non imputabili al debitore che, sulla scorta di quanto disposto dall'art. 615, comma 2 c.p.c., consentirebbero la proposizione dell'opposizione anche a seguito della pronuncia dell'ordinanza di vendita.
Parte opponente si è, infatti, limitata a dichiarare di aver ignorato l'esistenza degli usi civici sui beni pignorati di sua proprietà a causa delle “informazioni fuorvianti fornite dall'Ing. CTU nella procedura esecutiva immobiliare”1 e “dell'ignoranza dovuta al Per_2 legittimo affidamento che ogni cittadino/soggetto giuridico ripone sull'operato di soggetti istituzionali (notai e ausiliari del giudice)”2 omettendo, oltretutto, di allegare come tali circostanze abbiano di fatto inciso sulla mancata tempestività dell'opposizione, tenuto conto che quest'ultima è stata proposta, in ogni caso, a distanza di quasi un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita (opposizione proposta in data 16.09.2019 – ordinanza di vendita pronunciata in data 31.12.2018).
In verità, l'esistenza dell'uso civico sui beni immobili di proprietà della
[...]
avrebbe potuto e dovuto essere nota alla stessa quantomeno dal Parte_1
momento dell'acquisto del compendio immobiliare (avvenuto nel 2004) successivamente oggetto di pignoramento da parte dell'opposta. Tale ignoranza, dunque, non può che imputarsi alla negligenza della società opponente che avrebbe potuto, utilizzando l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza dell'apposizione di tale vincolo (tra l'altro esistente apparentemente sin dall'originario atto di acquisto antecedente al 1915), ben prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita da parte del
G.E..
Non può, inoltre, integrare un “fatto sopravvenuto” il rilascio di una certificazione, ricognitiva di una situazione esistente dagli inizi del '900, richiesta dall'opponente e che egli avrebbe potuto conseguire in ogni tempo e, soprattutto, tempestivamente, prima della pronuncia dell'ordinanza di vendita.
Da tali considerazioni discende, dunque, l'inidoneità del fatto dedotto ad integrare il c.d. “fatto sopravvenuto” o comunque la causa non imputabile che, a norma del secondo comma dell'art. 615 c.p.c., avrebbero consentito alla debitrice Parte_1
di proporre opposizione alla procedura esecutiva n. 51/2018 R.G.E. anche a seguito del termine ultimo di ammissibilità rappresentato dalla pronuncia dell'ordinanza di vendita del 31/12/2018.
3. Atteso l'esito del giudizio, conclusosi con la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società le spese di lite Parte_1
seguono la soccombenza – potendo essere compensate al 50% alla luce della peculiarità della vicenda e della incertezza emersa circa la natura dei beni – e vengono liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14
(valore della causa: € 1.376.282,05), tenuto conto dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA inammissibile l'opposizione.
COMPENSA al 50% le spese di lite tra le parti.
CONDANNA la società al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della controparte che liquida in complessivi € 5.090,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Avezzano, 8 gennaio 2024
Il Giudice
Francesca Greco
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 7 atto di citazione 2 Cfr. pag. 9 atto di citazione
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