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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/08/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
7816/2022 in data 22/12/2022, promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cascio parte attrice
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Bonamigo parte convenuta
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
parte convenuta contumace
avente per oggetto: lesione personale,
trattenuta in decisione sule seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice Parte_1 “chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo” e pertanto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, nel merito accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del conducente dell'
autoveicolo Fiat Panda targato DC156 MZ di proprietà del in Controparte_2
p.l.r.p.t. nella produzione del sinistro per cui è causa, e per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro come identificati per responsabilità e rispettiva garanzia, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'istante, patrimoniali e non, spese mediche documentate nonchè quelle occorrende future, riduzione della capacità lavorativa futura, CTP e CTU, il tutto nella somma indeterminabile che sarà ritenuta di giustizia e che l'
Onorevole Giudicante riterrà più equa e giusta all' esito della CTU, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a far data dall'evento fino all' effettivo saldo
(cfr. cass civ SS.UU. del 17.02.95 nr.1712). Condannare i convenuti solido tra loro alla refusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio, oltre rimborso forfettario e CPA come per legge, spese e indennità di trasferta e CTP medica in ragione degli scaglioni del D.M.
55/14 e succ. mod, in favore del mio assistito, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.. Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento del compenso professionale nella fase stragiudiziale come indicato nello scaglione ex
Pag. 2 di 9 D.M. 55/14 e succ mod. ex art.25 “prestazioni di assistenza stragiudizale” per l' assistenza legale prestata in ragione di tutte quelle attività connesse non coincidenti con l'attività giudiziale da quantificarsi in ragione del valore della pretesa giudiziale oltre rimborso forfettario e CPA come per legge, in favore del mio assistito, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.. Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese per la negoziazione assistita come indicato nello scaglione del
D.M. 55/2014 e succ mod. ex art.25 bis il “procedimento di mediazione e procedura di negoziazione assistita” oltre rimborso forfettario e CPA come per legge, in favore del mio assistito, da attribuirsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 c.p.c.”
per parte convenuta Controparte_1
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette:
IN VIA PRELIMINARE: - accertare la mancanza di idonea procura alle liti e, per l'effetto, dichiarare la nullità insanabile dell'atto di citazione o, in subordine, assumere i provvedimenti di cui all'art. 182 c.p.c. - dichiarare l'improcedibilità della domanda risarcitoria ex artt.145 e
148 D. Lgs. 209/ 2005.
Pag. 3 di 9 NEL MERITO: rigettare integralmente, perché infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni tutte dedotte nella narrativa del presente atto, la domanda nei confronti di e, in subordine, nella denegata Controparte_1
ipotesi di accertamento totale o parziale della domanda attorea, contenere la pretesa risarcitoria nei limiti di quanto verrà rigorosamente accertato e provato in corso di causa, comunque entro i limiti del massimale di polizza.
IN OGNI IPOTESI: con integrale rifusione di anticipazioni,
spese e compensi di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e c.p.a. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di avere subito lesioni Parte_1
personali a causa di sinistro stradale accaduto a il CP_2
22/7/2020 quando, alla guida del motociclo Honda SH targato
BP08159, veniva tamponato dalla FIAT Panda targata DC156MZ,
tanto premesso, conveniva in giudizio
[...]
quale proprietaria della Controparte_3
e quale assicuratore CP_4 Controparte_1
della per sentir accertare l'esclusiva CP_4
responsabilità del conducente della Panda nella causazione del sinistro e per sentir condannare le convenute al risarcimento dei danni.
rimaneva contumace. Controparte_2
Pag. 4 di 9 Si costituiva in giudizio , Controparte_1
sollevando eccezioni preliminari: il difetto di procura, la nullità della citazione per mancato rispetto del termine a comparire, l'improcedibilità della domanda ex artt 145 e
148 d.lgs 209/2005; nel merito, l'assicurazione chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria contestando il quantum.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico legale;
veniva poi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. Le eccezioni di rito sollevate dall'assicurazione convenuta sono infondate: la procura alle liti depositata da parte attrice risulta rilasciata in relazione a procedimento ex art 696 bis c.p.c., ma comprende espressamente anche l'”eventuale fase di merito”; l'avere parte attrice formulato invito alla negoziazione contestualmente all'esercizio dell'azione non risulta avere pregiudicato il diritto di difesa delle parti convenute;
l'assicurazione, ricevuta richiesta risarcitoria 3/1/2022
(documento 8 di parte attrice) è rimasta inerte.
2. L'esclusiva responsabilità del conducente della Panda
nella causazione del sinistro non è in contestazione, e comunque risulta evidente dal “rapporto incidente stradale”
della Polizia Municipale di allegato alla citazione CP_2
quale documento 14: il motociclo sul quale viaggiava il fu tamponato dalla FIAT Panda che, non Parte_1
rispettando la prescritta distanza di sicurezza, andò a
Pag. 5 di 9 collidere con il motociclo quando questo si accingeva a svoltare alla propria destra.
3.L'espletata C.T.U. medico legale ha verificato che a seguito del sinistro, il “ ha riportato un Parte_1
trauma contusivo all'anca sinistra”; con un danno biologico temporaneo parziale al 75% per 70 giorni, parziale al 50%
per 30 giorni, parziale al 25% per 30 giorni e un biologico permanente del 12%; un livello di sofferenza medio;
una
“maggiore difficoltà” nell'espletamento dell'attività
lavorativa che porta ad un c.d. “appesantimento del punto”.
Quanto all'osservazione svolta dal consulente dell'assicurazione, il quale ritiene che il danno causato dal sinistro debba essere ridimensionato essendo il affetto da preesistente leucemia linfoblastica Parte_1
cronica, va condiviso quanto risposto dalla consulente d'ufficio, dr “ È pur vero che il paziente è Persona_1
affetto da una leucemia linfoblastica cronica, ma in
assenza di terapia farmacologica da parecchi anni.
Inoltre l'indagine TAC eseguita nell'immediatezza del
sinistro non ha evidenziato alterazioni della componente
ossea e pertanto non può attribuirsi alcun quadro di
preesistenza tale da giustificare l'evoluzione nella
necrosi successivamente evidenziata.
Sono note le situazioni in cui si può incorrere in una
Pag. 6 di 9 necrosi alla testa del femore e certamente quelli più
frequenti sono le lussazioni o le fratture, ma anche un
trauma contusivo può al pari determinare una sofferenza
della componente ossea che progressivamente sfocia nella
necrosi della testa del femore.
Al pari si ricorda che una contusione di spalla può
determinare una spalla congelata, ossia un'impossibilità di
escursione articolare anche per pochi gradi.
Ciò per evidenziare come non necessariamente un trauma deve
essere rilevante ed importante per determinare poi un grave
quadro menomativo.
A fronte di tali premesse si confermano le valutazioni
suesposte, ossia, il nesso di causa tra il trauma contusivo
all'anca sinistra patito dall'odierno attore, e la
successiva evoluzione in necrosi, tale da giustificare il
quadro menomativo rilevato in sede di operazioni peritali”.
Pertanto, applicando le tabelle milanesi di liquidazione del danno alla persona aggiornate al 2024, considerato che il danneggiato all'epoca del sinistro aveva 59 anni,
valutato il danno permanente in euro 31.101 (compresa la sofferenza soggettiva interiore) e calcolata la somma di euro 115 per ogni giorno di incapacità totale temporanea,
con un aumento del 10% per la personalizzazione, il danno alla persona viene complessivamente liquidato in euro
Pag. 7 di 9 43.969,20 all'attualità come calcolato in conclusionale da parte convenuta.
Oltre a dover versare tale somma, i convenuti sono tenuti anche a rifondere le spese sanitarie sostenute dal e pari ad euro 246,26; e la spesa di C.T.P. pari Parte_1
ad euro 3.050 (spese considerate congrue dalla C.T.U.).
Vanno inoltre corrisposti gli interessi compensativi da calcolare sull'importo di euro 44.215,46 devalutato alla data del sinistro e annualmente via via rivalutato (in base agli indici ISTAT); e gli interessi moratori dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo in base al
DM 55/2014 , valori medi per fase - e di C.T.U. vanno poste a carico dei convenuti soccombenti;
non si ritiene sussistano i presupposti per la condanna per responsabilità
aggravata chiesta dall'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr. 7816/2022 ,
così decide:
1. dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat Panda targato DC156MZ nella causazione del
Pag. 8 di 9 sinistro 22/7/2020 per cui è causa;
2. condanna Controparte_5
e in solido al pagamento di euro Controparte_1
44.215,46 in favore di oltre agli Parte_1
interessi come da motivazione;
3. condanna Controparte_5
e in solido alla rifusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di spese che Parte_1
si liquidano in euro 7.616 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CP come per legge;
oltre ad euro 3.050 per rifusione spesa di CTP;
in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario;
4. pone la spesa di C.T.U. definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso a Treviso in data 11/08/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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