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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1197/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Villeado Craia;
appellante
CONTRO eredi di (c.f. ), Controparte_1 Persona_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Federico Vecchiola;
appellata avente ad oggetto: azione di indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, reietta o disattesa, in riforma della impugnata decisione, in via istruttoria, accogliere le istanze formulate in I grado con le memorie ex art.183 VI^ co CPC depositate ed in particolare, accogliere le osservazioni formulate alla CTU svolta nel primo grado, dichiarare inammissibili e rigettare le richieste avversarie modificando gli adottati
1 provvedimenti, infine revocando l'ordine di esibizione ex art.210 cpc;
nel merito, respingere in ogni caso l'avversaria domanda, anche in accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, ecc. ecc. e di quant'altro esposto negli scritti difensivi;
in via subordinata e salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento della avversaria domanda, dichiarare dovuti gli interessi nella misura massima consentita dalla legge;
e/o dichiarare la intervenuta convalida e comunque operare gli accertamenti in conformità delle eccezioni sollevate e, in subordine, operare la conversione delle clausole eventualmente dichiarate nulle, determinando la remunerazione secondo sistemi di calcolo conformi a legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite del doppio grado” ; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, per i motivi di cui in narrativa, - in via istruttoria, disporre nuova CTU nominando altro consulente cui conferire apposito quesito in merito alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse operate dalla società appellata in costanza di rapporto con la appellante e, in caso di accertata Pt_1
natura ripristinatoria, procedere al ricalcolo del saldo del c/c; - in via preliminare, rigettare il gravame proposto dalla avverso la sentenza n. 491/2021, Parte_1
pubblicata il 2/11/2021, resa dal Tribunale di Fermo a definizione del giudizio civile n.
1643/2013 R.G., per violazione dell'art. 348 c.p.c.; - nel merito, rigettare il gravame proposto dalla vverso la sentenza n. 491/2021, pubblicata il Parte_1
2/11/2021, resa dal Tribunale di Fermo a definizione del giudizio civile n. 1643/2013 R.G., siccome infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso, con condanna della parte appellante al rimborso delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
2 all'immediata delibazione degli otto motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
******
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Fermo nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da ed incentrata Parte_1
sull'assunto della consistenza solutoria delle rimesse effettuate dalla società correntista nel decennio anteriore al compimento del primo atto interruttivo della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Fermo muove dalla corretta collocazione in capo al correntista, che abbia promosso l'azione di indebito oggettivo e nei cui confronti sia stata sollevata l'eccezione di prescrizione, dell'onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse di cui si invoca la ripetizione (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26897 del
16/10/2024).
Tuttavia, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “nella specie non è revocabile in dubbio che vi fosse un'apertura di credito, avendo il CTU rilevato, tra la documentazione allegata dalla società attrice, una lettera contratto di fido datata 12.04.1996 ove risulta, nella sezione affidamenti (castelletti) per portafoglio commerciale e/o finanziario, la pattuizione di un tasso debitore annuo del 15,75% per un'apertura di credito in c/c di Lire 60.000.000 a fronte di cessione da parte della società di tratte e/o ricevute bancarie da accreditare salvo buon fine alla data di scadenza sul conto corrente 8606K (cfr. pag. 19 della CTU del Dott.
. Pertanto, alla luce di detta apertura di credito, i versamenti eseguiti sul Persona_2
detto conto corrente in costanza di rapporto si qualificano come mero ripristino della disponibilità accordata ed avendo funzione ripristinatoria della provvista non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens, con conseguente impedimento al decorso della prescrizione”.
Tale convincimento non è condivisibile e, anzi, si palesa contraddittorio già nelle premesse poiché, nonostante l'operatività del contratto di apertura di credito sia stata collocata a far tempo dal 12.4.1996, nondimeno il primo giudice ha omesso di dichiarare la prescrizione delle rimesse ultradecennali compiute nell'arco di tempo intercorrente dal 1983 al 12.4.1996 e prive,
3 come implicitamente riconosciuto dal Tribunale di Fermo, della necessaria copertura negoziale, ovvero non eseguite in esecuzione di un contratto di apertura di credito ed al fine di ripristinare la provvista messa a disposizione dalla banca.
La società correntista, peraltro, disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito alcun elemento, tampoco di adeguata consistenza presuntiva, volta a lumeggiare l'asserita natura ripristinatoria delle rimesse ultradecennali compiute in epoca anteriore al 12.4.1996.
Deve, affermarsi, pertanto la prescrizione dei pagamenti effettuati per il tramite di esse.
Alla medesima conclusione, tuttavia, occorre pervenire in relazioni alle restanti rimesse ultradecennali, effettuate dal 12.4.1996 al primo atto interruttivo della prescrizione.
Difetta, invero, la prova dell'avvenuta stipulazione, in tale arco temporale, di un contratto di apertura di credito atteso che, per il tramite della scrittura privata del 12.4.1996, le parti ebbero a stipulare un negozio non riconducibile al tipo delineato dalle norme di agli artt. 1842 e ss c.c.
Come è noto, le esigenze di finanziamento del correntista sono sovente soddisfatte tramite la concessione di linee di credito a fronte della presentazione di fatture, ovvero tramite la stipulazione di un negozio che, muovendo dal tipo dell'anticipazione bancaria e talvolta della cessione del credito, realizza forme atipiche di finanziamento auto liquidante ove, tuttavia, la banca non si obbliga a mettere a disposizione del correntista una determinata provvista di denaro ma, diversamente, si limita a compiere un prestito la cui entità complessiva è determinata in ragione dei crediti vantati dal correntista nei confronti di terzi e in qualche modo documentati.
Ne consegue che le successive rimesse effettuate in un conto corrente (o nel conto anticipi e poi girate in conto corrente), laddove dirette a restituire alla banca le somme (nonché i correlati accessori) da essa “anticipate”, ossia prestate, comportano, dal punto di vista del correntista, la perdita della disponibilità della somma (che, a differenza di quanto accade nell'apertura di credito, non va a reintegrare la provvista originaria messa a disposizione della banca, provvista che, dunque, risulta riutilizzabile nella misura in cui è reintegrata) e, dunque, si configurano come atti solutori, ovvero pagamenti, suscettibili di immediata ripetizione.
In altri e più compiuti termini, “in tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario
4 in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13510 del
01/07/2015; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22597 del 27/09/2017,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7451 del 20/03/2008, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 926 del 13/01/2022).
Altresì, “occorre anzitutto rammentare che ... in caso di «castelletto di sconto» o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché ... le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito.
Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (Cass. 1° luglio 2015, n.
13510; Cass. 27 settembre 2017, n. 22597). Allo stesso riguardo, poi, le rimesse annotate sui
5 conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al Pt_1
cliente, ove vengono annotati in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere»
l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo (Cass. 16 marzo
2018, n. 6575). Tuttavia, non può ritenersi precluso alle parti, nella loro autonomia contrattuale, che la banca si obblighi a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro di entità variabile, rapportata (anche) all'importo risultante — ad esempio — da una distinta dei titoli (fatture, ricevute bancarie, titoli di credito, ecc.) che il correntista abbia man mano portato all'incasso: può cioè concretizzarsi, in tal caso, un congegno di incremento dell'ammontare del fido per cassa, derivante dalla presentazione alla banca da parte del cliente della menzionata distinta, incremento rapportato all'ammontare da essa risultante, sino al relativo incasso, contestualmente al quale il fido si riduce proporzionalmente all'accredito delle rimesse sul conto. Ma, perché possa parlarsi di «fido mobile», ossia di un'apertura di credito ad importo variabile, occorre che la messa a disposizione della somma di denaro, ai sensi dell'articolo 1842 c.c., non sia sottoposta ad una valutazione compiuta dalla banca ex post, cosa che pare verificarsi in caso di clausola salvo buon fine, la quale comporti che eventuali insoluti, in base ai quali era stato concesso un fido per cassa, determinino una riduzione retroattiva del saldo (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 926 del 13/01/2022)”.
L'interpretazione del contenuto della scrittura privata del 12.4.1996 deve essere compiuta alla luce di quanto sopra osservato.
Nella richiamata scrittura, per quanto ora rileva, si legge quanto segue: “per quanto ora rileva, si legge quanto segue: “ è stata deliberata la concessione, in suo/vostro favore, delle seguenti linee di credito: affidamenti (castelletti) per portafoglio commerciale e/o finanziario lire
60.000.000 per apertura di credito in c/c a fronte di cessione da parte sua/vostra di tratte accettate/non accettate e/o ricevute bancarie che apposteremo in conto di evidenza a suo nome
6 e che accrediteremo sul c/c 8606k al s.b.f. alla data di scadenza … resta inteso che l'utilizzo degli affidamenti suddetti è subordinato alla favorevole valutazione, a nostro insindacabile giudizio, del portafoglio presentato, escluso quindi ogni nostro obbligo relativo;
l'accettazione di ciascuna sua/vostra proposta sarà espressa dalla banca mediante l'esecuzione della relativa operazioni, senza necessità di ulteriori formalità”.
Facendo declinazione dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c., appare evidente l'utilizzo improprio del termine apertura di credito, posto che le parti ebbero a stipulare un c.d. castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti.
Tale convincimento discende dall'utilizzo dei termini “affidamenti ( per portafoglio Parte_2
commerciale e/o finanziario”, dalla previsione di un conto di “evidenza”, ossia di appoggio
(ove accreditare di volta in volta le somme anticipate), elemento dissonante rispetto al tipo dell'apertura di credito, dalla pattuizione della clausola salvo buon fine, dalla previsione che
“l'utilizzo degli affidamenti suddetti è subordinato alla favorevole valutazione, a nostro insindacabile giudizio, del portafoglio presentato, escluso quindi ogni nostro obbligo relativo”.
Vi è, pertanto, che disattendendo il proprio onere probatorio, Controparte_2
non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta stipulazione di un contratto di apertura di credito nel periodo intercorrente dal 12.4.1996 all'estinzione del conto corrente né ha diversamente dimostrato la consistenza ripristinatoria delle rimesse ultradecennali.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione formulata da Parte_1
deve affermarsi la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse eseguite in epoca anteriore al decennio decorrente, a ritroso, dal primo atto stragiudiziale interruttivo del termine di cui all'art. 2946 c.c., sebbene sprovviste di valido sostegno causale.
Il consulente tecnico d'ufficio, ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione depositata in data 23.10.2024, riferisce che il saldo positivo del conto corrente n.10313K, determinato alla luce dei profili di invalidità parziale accertati dal primo giudice nonché in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ammonta ad euro 294,17.
Le conclusioni dell'ausiliare costituiscono esito di un percorso di accertamento predicato da connotati di discrezionalità limitatissimi, immune da tratti di contraddittorietà ed adeguatamente motivato.
7 D'altro canto, la difesa appellata non ha operato alcuna contestazione circa la correttezza dei conteggi, limitando le proprie osservazioni critiche ai profili giuridici della questione, ovvero alla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ambito sottratto, peraltro, all'accertamento demandato al consulente.
Tali conclusioni, pertanto, meritano integrale adesione.
II. quale conseguenza immediata e diretta dell'eventuale Parte_1
accoglimento del primo motivo, accadimento processuale verificatosi, ha rinunciato ai restanti motivi, così come emerge dall'esame della comparsa conclusionale depositata in data
16.1.2025.
III. All'esito dell'accoglimento del primo motivo, e dunque in riforma della sentenza impugnata, l'obbligazione restitutoria da indebito oggettivo, gravante su Parte_1
si riduce da euro 153.357,54 ad euro 294,17, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo (così come disposto dal primo giudice in carenza di appello incidentale del solvens).
IV. In ragione della interazione tra il principio della soccombenza ed il principio della causalità, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Deve ritenersi, infatti, che qualora la società correntista, all'esito della proposizione dell'eccezione di prescrizione, avesse poi ridotto la pretesa restitutoria all'importo di euro
294,17, avrebbe ad essa prestato acquiescenza e vi sarebbe Parte_1
stata l'immediata composizione della lite.
Anche le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1
eredi di della somma di Controparte_1 Persona_1
euro 294,17, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
8 - pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di entrambe le parti, in egual misura e in via definitiva.
Ancona, 21.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1197/21 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 P.IVA_1
procura speciale alle liti, dall'Avv. Villeado Craia;
appellante
CONTRO eredi di (c.f. ), Controparte_1 Persona_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Federico Vecchiola;
appellata avente ad oggetto: azione di indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, reietta o disattesa, in riforma della impugnata decisione, in via istruttoria, accogliere le istanze formulate in I grado con le memorie ex art.183 VI^ co CPC depositate ed in particolare, accogliere le osservazioni formulate alla CTU svolta nel primo grado, dichiarare inammissibili e rigettare le richieste avversarie modificando gli adottati
1 provvedimenti, infine revocando l'ordine di esibizione ex art.210 cpc;
nel merito, respingere in ogni caso l'avversaria domanda, anche in accoglimento delle eccezioni di decadenza, prescrizione, ecc. ecc. e di quant'altro esposto negli scritti difensivi;
in via subordinata e salvo gravame, per la denegata ipotesi di accoglimento della avversaria domanda, dichiarare dovuti gli interessi nella misura massima consentita dalla legge;
e/o dichiarare la intervenuta convalida e comunque operare gli accertamenti in conformità delle eccezioni sollevate e, in subordine, operare la conversione delle clausole eventualmente dichiarate nulle, determinando la remunerazione secondo sistemi di calcolo conformi a legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite del doppio grado” ; appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, per i motivi di cui in narrativa, - in via istruttoria, disporre nuova CTU nominando altro consulente cui conferire apposito quesito in merito alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse operate dalla società appellata in costanza di rapporto con la appellante e, in caso di accertata Pt_1
natura ripristinatoria, procedere al ricalcolo del saldo del c/c; - in via preliminare, rigettare il gravame proposto dalla avverso la sentenza n. 491/2021, Parte_1
pubblicata il 2/11/2021, resa dal Tribunale di Fermo a definizione del giudizio civile n.
1643/2013 R.G., per violazione dell'art. 348 c.p.c.; - nel merito, rigettare il gravame proposto dalla vverso la sentenza n. 491/2021, pubblicata il Parte_1
2/11/2021, resa dal Tribunale di Fermo a definizione del giudizio civile n. 1643/2013 R.G., siccome infondato in fatto e diritto;
- in ogni caso, con condanna della parte appellante al rimborso delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di costituzione di parte appellata e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere
2 all'immediata delibazione degli otto motivi di impugnazione cui è affidato il tempestivo appello.
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I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Fermo nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da ed incentrata Parte_1
sull'assunto della consistenza solutoria delle rimesse effettuate dalla società correntista nel decennio anteriore al compimento del primo atto interruttivo della prescrizione.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Fermo muove dalla corretta collocazione in capo al correntista, che abbia promosso l'azione di indebito oggettivo e nei cui confronti sia stata sollevata l'eccezione di prescrizione, dell'onere della prova della natura ripristinatoria delle rimesse di cui si invoca la ripetizione (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 26897 del
16/10/2024).
Tuttavia, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “nella specie non è revocabile in dubbio che vi fosse un'apertura di credito, avendo il CTU rilevato, tra la documentazione allegata dalla società attrice, una lettera contratto di fido datata 12.04.1996 ove risulta, nella sezione affidamenti (castelletti) per portafoglio commerciale e/o finanziario, la pattuizione di un tasso debitore annuo del 15,75% per un'apertura di credito in c/c di Lire 60.000.000 a fronte di cessione da parte della società di tratte e/o ricevute bancarie da accreditare salvo buon fine alla data di scadenza sul conto corrente 8606K (cfr. pag. 19 della CTU del Dott.
. Pertanto, alla luce di detta apertura di credito, i versamenti eseguiti sul Persona_2
detto conto corrente in costanza di rapporto si qualificano come mero ripristino della disponibilità accordata ed avendo funzione ripristinatoria della provvista non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens, con conseguente impedimento al decorso della prescrizione”.
Tale convincimento non è condivisibile e, anzi, si palesa contraddittorio già nelle premesse poiché, nonostante l'operatività del contratto di apertura di credito sia stata collocata a far tempo dal 12.4.1996, nondimeno il primo giudice ha omesso di dichiarare la prescrizione delle rimesse ultradecennali compiute nell'arco di tempo intercorrente dal 1983 al 12.4.1996 e prive,
3 come implicitamente riconosciuto dal Tribunale di Fermo, della necessaria copertura negoziale, ovvero non eseguite in esecuzione di un contratto di apertura di credito ed al fine di ripristinare la provvista messa a disposizione dalla banca.
La società correntista, peraltro, disattendendo il proprio onere probatorio, non ha fornito alcun elemento, tampoco di adeguata consistenza presuntiva, volta a lumeggiare l'asserita natura ripristinatoria delle rimesse ultradecennali compiute in epoca anteriore al 12.4.1996.
Deve, affermarsi, pertanto la prescrizione dei pagamenti effettuati per il tramite di esse.
Alla medesima conclusione, tuttavia, occorre pervenire in relazioni alle restanti rimesse ultradecennali, effettuate dal 12.4.1996 al primo atto interruttivo della prescrizione.
Difetta, invero, la prova dell'avvenuta stipulazione, in tale arco temporale, di un contratto di apertura di credito atteso che, per il tramite della scrittura privata del 12.4.1996, le parti ebbero a stipulare un negozio non riconducibile al tipo delineato dalle norme di agli artt. 1842 e ss c.c.
Come è noto, le esigenze di finanziamento del correntista sono sovente soddisfatte tramite la concessione di linee di credito a fronte della presentazione di fatture, ovvero tramite la stipulazione di un negozio che, muovendo dal tipo dell'anticipazione bancaria e talvolta della cessione del credito, realizza forme atipiche di finanziamento auto liquidante ove, tuttavia, la banca non si obbliga a mettere a disposizione del correntista una determinata provvista di denaro ma, diversamente, si limita a compiere un prestito la cui entità complessiva è determinata in ragione dei crediti vantati dal correntista nei confronti di terzi e in qualche modo documentati.
Ne consegue che le successive rimesse effettuate in un conto corrente (o nel conto anticipi e poi girate in conto corrente), laddove dirette a restituire alla banca le somme (nonché i correlati accessori) da essa “anticipate”, ossia prestate, comportano, dal punto di vista del correntista, la perdita della disponibilità della somma (che, a differenza di quanto accade nell'apertura di credito, non va a reintegrare la provvista originaria messa a disposizione della banca, provvista che, dunque, risulta riutilizzabile nella misura in cui è reintegrata) e, dunque, si configurano come atti solutori, ovvero pagamenti, suscettibili di immediata ripetizione.
In altri e più compiuti termini, “in tema di revocatoria fallimentare, in caso di "castelletto di sconto" o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario
4 in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché, ai fini dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito. Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 13510 del
01/07/2015; in tal senso, anche Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22597 del 27/09/2017,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 7451 del 20/03/2008, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 926 del 13/01/2022).
Altresì, “occorre anzitutto rammentare che ... in caso di «castelletto di sconto» o fido per smobilizzo crediti non sussiste la cd. copertura di un conto corrente bancario in quanto essi, a differenza del contratto di apertura di credito, non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un predeterminato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà, sicché ... le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito.
Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza (Cass. 1° luglio 2015, n.
13510; Cass. 27 settembre 2017, n. 22597). Allo stesso riguardo, poi, le rimesse annotate sui
5 conti anticipi non hanno natura solutoria e non sono revocabili, costituendo tali conti una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al Pt_1
cliente, ove vengono annotati in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere»
l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Il rapporto tra banca e cliente viene invece rappresentato esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario, ove affluiscono tutte le somme portate dai titoli, dalle ricevute bancarie o dalle carte commerciali presentate per l'incasso, che saranno oggetto di revocatoria nei limiti in cui abbiano contribuito a ridurre lo scoperto del conto medesimo (Cass. 16 marzo
2018, n. 6575). Tuttavia, non può ritenersi precluso alle parti, nella loro autonomia contrattuale, che la banca si obblighi a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro di entità variabile, rapportata (anche) all'importo risultante — ad esempio — da una distinta dei titoli (fatture, ricevute bancarie, titoli di credito, ecc.) che il correntista abbia man mano portato all'incasso: può cioè concretizzarsi, in tal caso, un congegno di incremento dell'ammontare del fido per cassa, derivante dalla presentazione alla banca da parte del cliente della menzionata distinta, incremento rapportato all'ammontare da essa risultante, sino al relativo incasso, contestualmente al quale il fido si riduce proporzionalmente all'accredito delle rimesse sul conto. Ma, perché possa parlarsi di «fido mobile», ossia di un'apertura di credito ad importo variabile, occorre che la messa a disposizione della somma di denaro, ai sensi dell'articolo 1842 c.c., non sia sottoposta ad una valutazione compiuta dalla banca ex post, cosa che pare verificarsi in caso di clausola salvo buon fine, la quale comporti che eventuali insoluti, in base ai quali era stato concesso un fido per cassa, determinino una riduzione retroattiva del saldo (così, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 926 del 13/01/2022)”.
L'interpretazione del contenuto della scrittura privata del 12.4.1996 deve essere compiuta alla luce di quanto sopra osservato.
Nella richiamata scrittura, per quanto ora rileva, si legge quanto segue: “per quanto ora rileva, si legge quanto segue: “ è stata deliberata la concessione, in suo/vostro favore, delle seguenti linee di credito: affidamenti (castelletti) per portafoglio commerciale e/o finanziario lire
60.000.000 per apertura di credito in c/c a fronte di cessione da parte sua/vostra di tratte accettate/non accettate e/o ricevute bancarie che apposteremo in conto di evidenza a suo nome
6 e che accrediteremo sul c/c 8606k al s.b.f. alla data di scadenza … resta inteso che l'utilizzo degli affidamenti suddetti è subordinato alla favorevole valutazione, a nostro insindacabile giudizio, del portafoglio presentato, escluso quindi ogni nostro obbligo relativo;
l'accettazione di ciascuna sua/vostra proposta sarà espressa dalla banca mediante l'esecuzione della relativa operazioni, senza necessità di ulteriori formalità”.
Facendo declinazione dei consueti canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c., appare evidente l'utilizzo improprio del termine apertura di credito, posto che le parti ebbero a stipulare un c.d. castelletto di sconto o fido per smobilizzo crediti.
Tale convincimento discende dall'utilizzo dei termini “affidamenti ( per portafoglio Parte_2
commerciale e/o finanziario”, dalla previsione di un conto di “evidenza”, ossia di appoggio
(ove accreditare di volta in volta le somme anticipate), elemento dissonante rispetto al tipo dell'apertura di credito, dalla pattuizione della clausola salvo buon fine, dalla previsione che
“l'utilizzo degli affidamenti suddetti è subordinato alla favorevole valutazione, a nostro insindacabile giudizio, del portafoglio presentato, escluso quindi ogni nostro obbligo relativo”.
Vi è, pertanto, che disattendendo il proprio onere probatorio, Controparte_2
non ha fornito adeguata prova dell'avvenuta stipulazione di un contratto di apertura di credito nel periodo intercorrente dal 12.4.1996 all'estinzione del conto corrente né ha diversamente dimostrato la consistenza ripristinatoria delle rimesse ultradecennali.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione formulata da Parte_1
deve affermarsi la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse eseguite in epoca anteriore al decennio decorrente, a ritroso, dal primo atto stragiudiziale interruttivo del termine di cui all'art. 2946 c.c., sebbene sprovviste di valido sostegno causale.
Il consulente tecnico d'ufficio, ivi si abbia per integralmente richiamata la relazione depositata in data 23.10.2024, riferisce che il saldo positivo del conto corrente n.10313K, determinato alla luce dei profili di invalidità parziale accertati dal primo giudice nonché in ragione dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, ammonta ad euro 294,17.
Le conclusioni dell'ausiliare costituiscono esito di un percorso di accertamento predicato da connotati di discrezionalità limitatissimi, immune da tratti di contraddittorietà ed adeguatamente motivato.
7 D'altro canto, la difesa appellata non ha operato alcuna contestazione circa la correttezza dei conteggi, limitando le proprie osservazioni critiche ai profili giuridici della questione, ovvero alla natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, ambito sottratto, peraltro, all'accertamento demandato al consulente.
Tali conclusioni, pertanto, meritano integrale adesione.
II. quale conseguenza immediata e diretta dell'eventuale Parte_1
accoglimento del primo motivo, accadimento processuale verificatosi, ha rinunciato ai restanti motivi, così come emerge dall'esame della comparsa conclusionale depositata in data
16.1.2025.
III. All'esito dell'accoglimento del primo motivo, e dunque in riforma della sentenza impugnata, l'obbligazione restitutoria da indebito oggettivo, gravante su Parte_1
si riduce da euro 153.357,54 ad euro 294,17, oltre interessi legali dalla domanda
[...]
giudiziale al saldo (così come disposto dal primo giudice in carenza di appello incidentale del solvens).
IV. In ragione della interazione tra il principio della soccombenza ed il principio della causalità, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
Deve ritenersi, infatti, che qualora la società correntista, all'esito della proposizione dell'eccezione di prescrizione, avesse poi ridotto la pretesa restitutoria all'importo di euro
294,17, avrebbe ad essa prestato acquiescenza e vi sarebbe Parte_1
stata l'immediata composizione della lite.
Anche le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, devono essere poste a carico di entrambe le parti in egual misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1
eredi di della somma di Controparte_1 Persona_1
euro 294,17, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
8 - pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico di entrambe le parti, in egual misura e in via definitiva.
Ancona, 21.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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