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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4905/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t, rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.Raffaele Viviani, con cui elett.te domicilia in piazza Matteotti n.1. Pt_1
appellante, appellata incidentale
E
in persona del legale rapp.te p.t e Controparte_1 CP_2
, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Eduardo Riccio e Salvatore Mattiello, presso lo
[...] studio del primo elett.te domiciliati in via Melisurgo n.4. Pt_1
appellati, appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato presso la Corte di appello di Napoli-sez.civile in data 12/11/2019, la di a proposto appello avverso Parte_1 Pt_1 la sentenza del Tribunale di Nola n. 1126 del 16/5/2019, che aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta da e Controparte_1 CP_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n.7291emessa da tale Ente in data
[...]
21/11/2018 avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di € 15.511,00 per violazione dell'art. 190 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 258 comma 2 del medesimo decreto, ed aveva rideterminato la somma dovuta in euro 2.611,00.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto la violazione commessa da parte appellata - prevista dall'art.190 comma 1 del Dlgs n. 152/2006- come sanzionata dall'art.258 comma 1 e non invece dal comma 2 del medesimo articolo del Dlgs e, di conseguenza, avesse rideterminato la somma dovuta in euro 2.611,00. Ha sostenuto che, invece, all'epoca della commissione dei fatti l'art.190 del Dlgs n. 152/2006 in combinato disposto con l'art.258 c.2 del medesimo Dlgs sanzionava coloro che omettevano di tenere ovvero tenevano in maniera incompleta il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e la società appellata rientrava tra le imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi di cui all'art.190 c.3 Dlgs n.152/2006, per cui nei suoi confronti, essendo una società con almeno 15 dipendenti, andava applicata la sanzione di euro 15.551,00
2.1. Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7291 del 21/11/2018, confermando la sanzione di euro 15.511,00, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. La e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio ed hanno contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese. Hanno, inoltre, proposto appello incidentale ritualmente notificato a controparte lamentando che il primo giudice avesse qualificato essi appellati quali produttori di tali rifiuti pericolosi (oli e batterie esauste), come tali obbligati, ex combinato disposto artt. 190 e 183 co. 3 D. Lgs. 152/2006 (applicabile ratione temporis), alla tenuta del relativo registro di carico e scarico, e, di conseguenza, avesse accertato la violazione dell'obbligo di annotazione dei rifiuti medesimi nel registro.
3.1 Hanno sostenuto l'erroneità di tale qualificazione, considerato che la CP_1 non poteva considerarsi obbligata alla tenuta dei registri di carico e Controparte_1 scarico, ai sensi degli artt. 189 co. 3 e 190 D. Lgs. 152/2006, in quanto la stessa non effettuava “a titolo professionale” l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto della contestazione (oli e batterie esausti). Invero dalla visura CCIAA risultava che l'oggetto sociale consisteva nell'attività di produzione, commercializzazione e recupero di conglomerati in calcestruzzo, bituminosi, materiali edili di risulta ed altro, e quindi non nelle attività previste dall'art.190 citato in relazione alle quali sussisteva l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
3.2 Erroneo appariva, altresì, il riferimento al concetto di produttore di rifiuti, ossia “il soggetto la cui attività produce rifiuti” ex art. 183 co. 1 lett. f) D. Lgs. 152/2006, fondato dal primo giudice sulla circostanza che gli oli e le batterie diventavano rifiuti solo dopo l'utilizzo dei propri automezzi da parte della società, la quale quindi, proprio in virtù di tale attività di utilizzo e trasformazione, li rendeva per l'appunto rifiuti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. a) per “rifiuto” doveva intendersi “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi …”, per cui il concetto di rifiuto era legato non già all'utilizzo del bene, bensì al disfarsene e, nel caso di specie, il disfarsene coincideva non con l'utilizzo degli automezzi e con essi degli oli e batterie, bensì con la semplice attività di manutenzione degli automezzi consistente nel prelievo e raccolta degli oli e batterie medesimi, e tale attività non era effettuata da essa appellata.
3.3. Hanno sostenuto l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, del combinato disposto degli artt. 266 co. 4 e 190 co. 2 D. Lgs. 152/2006 per non aver considerato l'affidamento dell'attività di manutenzione degli automezzi ad una ditta appaltatrice, con la conseguenza che la qualifica di produttore di rifiuti sorgeva in capo all'appaltatore e non al committente ed il relativo obbligo di tenuta del registro presso la sede di produzione, ai sensi dell'art. 190 co. 2, incombeva sull'appaltatore stesso, in quanto manutentore degli automezzi della committente.
Inoltre erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto sia che il contratto di appalto avesse ad oggetto i soli oli esausti e non anche le batterie, laddove nel contratto erano contemplati anche gli “accumulatori al piombo”, e quindi le batterie degli autoveicoli, sia che la delega attenesse non alla tenuta del registro, ma solo al trasporto per lo smaltimento, laddove il servizio appaltato consisteva nel prelievo e trasporto a smaltimento, per cui trattandosi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, il registro andava tenuto presso la sede di produzione, che coincideva con la sede del manutentore, e quindi della società appaltatrice.
4.Pertanto gli appellanti hanno concluso in tali termini:
“a) In accoglimento dello spiegato appello incidentale tardivo, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere l'opposizione e conseguentemente annullare, revocare o disapplicare l'ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. 689/81 – Determina dirigenziale n. 7291 del 21.11.2018 – Registro Ufficiale U. 0152639 del 26.11.2018, emessa dalla il 3.02.2016 e notificata il 26.11.2018 (a Controparte_3 mezzo pec ad ed il 19.12.2018 (a mezzo posta a Controparte_1 CP_2
), e di tutte le sanzioni in esso riportate;
[...]
a) In subordine, rigettare l'appello principale in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nella presente memoria, e confermare la sentenza nella parte in cui riduce la sanzione originariamente comminata;
b) Con vittoria di spese del doppio grado, con distrazione ai difensori.”
5.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
6.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna e depositata prova della rituale notifica dell'appello incidentale, entrambe le parti hanno depositato note scritte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Gli appelli, principale ed incidentale, sono entrambi infondati e non possono pertanto trovare accoglimento.
8. Occorre premettere che l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio risulta emessa a seguito di verbale della Polizia Provinciale di n. 2212/2014 del 3/11/2014, Pt_1 conseguente a sopralluogo del 1/10/2014 presso la sede locale della
[...] sita in Pomigliano D'Arco in cui venne accertata “la incompleta Controparte_1 tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti pericolosi e non da parte di impresa con più di 15 dipendenti, in violazione dell'art.190 del D.Lgs. 152/06, sanzionata dal successivo art. 258, comma 2. In particolare gli agenti rinvenivano in area destinata a deposito temporaneo, “n° 6 batterie esauste di grosse e medie dimensioni, 1 mc di filtri d'olio, un fusto da 200 lt di oli esausti colmo per 2/3 e 1 scarrabile di circa 8 mc pieno per 2/3 di rifiuti misti provenienti dalla lavorazione degli inerti”, per i quali non era stata effettuata alcuna annotazione sul registro di carico e scarico”.
Dunque gli agenti della Polizia Provinciale di pur rinvenendo presso la sede Pt_1 locale della sita in Pomigliano D'Arco il registro Controparte_1 di carico e scarico di rifiuti pericolosi, accertarono che nello stesso era stata omessa l'annotazione di alcuni rifiuti pericolosi rinvenuti nell'area destinata a deposito temporaneo, e cioè batterie ed oli esausti. Di qui la ritenuta violazione del combinato disposto dell'art.190 c.1 e dell'art. 189 c.3 Dlgs n. 152/2006 e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
8.1 Ebbene, nella fattispecie in esame ciò che preliminarmente rileva è la data di accertamento della commissione della violazione, in quanto le norme del Dlgs n.152/2006 hanno subito molteplici modifiche nel tempo ma, come correttamente ritenuto dal primo giudice, risultano applicabili al caso di specie quelle vigenti alla data del 1/10/2014.
9. Ciò posto, per motivi di ordine logico vanno prioritariamente esaminate le doglianze oggetto dell'appello incidentale proposto da parte appellata.
10. Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice, in applicazione della disciplina vigente ratione temporis, abbia qualificato la quale Controparte_1 ente produttore di rifiuti pericolosi ( nel caso di specie batterie ed oli esausti) ed in quanto tale tenuto all'annotazione degli stessi sul registro di carico e scarico, essendo in fatto pacifico che i suindicati rifiuti pericolosi fossero derivati dagli automezzi utilizzati dalla società per l'attività aziendale . 10.1 L'art.190 Dlgs n.152/2006, al comma 1° dispone che :” Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188- ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti “.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale , l'obbligo di tenuta e di compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti viene sancito dalla legge non solo a carico degli enti ed imprese che svolgono professionalmente l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ovvero quella di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento degli stessi , ma anche a carico degli “enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”.
Invero, in un'ottica di tutela dell'ambiente, la ratio della norma è quella di estendere al massimo l'obbligo di tracciamento dei rifiuti pericolosi, e quindi anche a carico di enti ed imprese che, di fatto, producono tali rifiuti.
Del resto l'art.183 Dlgs n.152/2006 , al comma 1, definisce: “ f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
Come appare evidente ciò che rileva ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi è il mero fatto di produrli e che quindi gli stessi, in un modo o nell'altro, scaturiscano dall'attività svolta da enti e imprese.
Nel caso di specie non vi è dubbio che le batterie e gli oli esausti siano stati prodotti dalla essendo gli stessi derivati dall'utilizzo degli Controparte_1 automezzi aziendali , per cui la società va correttamente definita come produttore iniziale dei suindicati rifiuti.
11. Né può fondatamente sostenersi, alla luce del combinato disposto degli artt. 266 co. 4 e 190 co. 2 D. Lgs. 152/2006, che la qualificazione di ente produttore di rifiuti pericolosi vada attribuita alla società in virtù del contratto di appalto stipulato Pt_2 con la del conseguente affidamento dell'attività Controparte_1 di manutenzione dei mezzi aziendali a tale società. L'art.266, c.4 Dlgs n. 152/2006 stabilisce infatti che : “ I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività” e l'art.190, comma 2° che : “ I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione”.
Tuttavia, come emerge dal contratto di appalto stipulato con la in data Parte_3
24/2/2014 e prodotto al doc.9 di parte appellata, il servizio appaltato dalla on consisteva nella manutenzione dei mezzi Controparte_1 aziendali della società appellata, ma nel solo prelievo e smaltimento dei rifiuti derivanti da produzioni lavorative.
In tal senso depone chiaramente l'indicazione, nel contratto, dell'oggetto del servizio appaltato, risultando stipulato tra le parti un “Contratto per il servizio di prelievo e smaltimento di rifiuti derivanti da produzioni lavorative di origine industriale, artigianali, commerciali e di servizio “ e non facendosi alcun riferimento nel documento contrattuale alla asserita attività di manutenzione dei mezzi aziendali.
Appare evidente come sia diversa un'attività di manutenzione dei mezzi aziendali, che implica il controllo e la cura degli stessi, con sostituzione dei relativi pezzi usati divenuti in quanto tali rifiuti, rispetto ad una mera attività prelievo e smaltimento dei rifiuti, che si colloca “a valle” di tutte le lavorazioni, occupandosi della sola eliminazione dei rifiuti .
Solo in ipotesi di attività di manutenzione risulta giustificata la fictio stabilita dall'art.266 c.4 Dlgs n. 152/2006, secondo cui i rifiuti si considerano prodotti nella sede della società che eserciti tale attività, il che significa che nel caso di specie, esclusa l'applicazione di tale norma, la qualifica di produttore di rifiuti con i relativi obblighi connessi rimanga in capo alla Controparte_1
Del resto, come ha correttamente evidenziato il primo giudice , il registro di carico e scarico dei rifiuti fu rinvenuto presso la sede della Controparte_1
e “se il soggetto deputato alla tenuta del registro fosse stato davvero la Parte_3 tale registro non sarebbe stato rinvenuto presso la sede della ricorrente ma presso la sede della In altri termini, la ricorrente impugna una san-zione irrogata per Pt_2 la irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle merci eccependo di non essere obbligata alla relativa tenuta, e purtuttavia tiene tale re-gistro, di cui contraddittoriamente si assume l'insussistenza dell'obbligo di cu-stodia e tenuta”.
12.Va disattesa anche la doglianza proposta dall'appellante principale . Correttamente il primo giudice ha ritenuto che la norma sanzionatoria applicabile in ipotesi di violazione dell'obbligo sancito dall'art.190 c.1 Dlgs n. 152/2006 fosse costituita dall'art.258 comma 1° e non invece comma 2° del medesimo Dlgs.
Invero il testo dei primi due commi dell'art.258 vigente ratione temporis è il seguente:
“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro (1).
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente
o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro (2)”.
Appare , quindi, evidente che la norma sanzionatoria applicabile al caso di specie sia costituita dal comma 1° e non dal comma 2°, per cui correttamente il primo giudice ha ridotto l'importo della sanzione amministrativa ad euro 2.600,00.
13.La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
14. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che per entrambi gli appellanti ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 17 settembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 17 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4905/2019 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t, rapp.ta e difesa Parte_1 dall'avv.Raffaele Viviani, con cui elett.te domicilia in piazza Matteotti n.1. Pt_1
appellante, appellata incidentale
E
in persona del legale rapp.te p.t e Controparte_1 CP_2
, rapp.ti e difesi dagli avv.ti Eduardo Riccio e Salvatore Mattiello, presso lo
[...] studio del primo elett.te domiciliati in via Melisurgo n.4. Pt_1
appellati, appellanti incidentali
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato presso la Corte di appello di Napoli-sez.civile in data 12/11/2019, la di a proposto appello avverso Parte_1 Pt_1 la sentenza del Tribunale di Nola n. 1126 del 16/5/2019, che aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta da e Controparte_1 CP_2
avverso l'ordinanza ingiunzione n.7291emessa da tale Ente in data
[...]
21/11/2018 avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di € 15.511,00 per violazione dell'art. 190 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 258 comma 2 del medesimo decreto, ed aveva rideterminato la somma dovuta in euro 2.611,00.
2.L'appellante ha lamentato che il primo giudice avesse ritenuto la violazione commessa da parte appellata - prevista dall'art.190 comma 1 del Dlgs n. 152/2006- come sanzionata dall'art.258 comma 1 e non invece dal comma 2 del medesimo articolo del Dlgs e, di conseguenza, avesse rideterminato la somma dovuta in euro 2.611,00. Ha sostenuto che, invece, all'epoca della commissione dei fatti l'art.190 del Dlgs n. 152/2006 in combinato disposto con l'art.258 c.2 del medesimo Dlgs sanzionava coloro che omettevano di tenere ovvero tenevano in maniera incompleta il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e la società appellata rientrava tra le imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi di cui all'art.190 c.3 Dlgs n.152/2006, per cui nei suoi confronti, essendo una società con almeno 15 dipendenti, andava applicata la sanzione di euro 15.551,00
2.1. Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente l'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione n. 7291 del 21/11/2018, confermando la sanzione di euro 15.511,00, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
3. La e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio ed hanno contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese. Hanno, inoltre, proposto appello incidentale ritualmente notificato a controparte lamentando che il primo giudice avesse qualificato essi appellati quali produttori di tali rifiuti pericolosi (oli e batterie esauste), come tali obbligati, ex combinato disposto artt. 190 e 183 co. 3 D. Lgs. 152/2006 (applicabile ratione temporis), alla tenuta del relativo registro di carico e scarico, e, di conseguenza, avesse accertato la violazione dell'obbligo di annotazione dei rifiuti medesimi nel registro.
3.1 Hanno sostenuto l'erroneità di tale qualificazione, considerato che la CP_1 non poteva considerarsi obbligata alla tenuta dei registri di carico e Controparte_1 scarico, ai sensi degli artt. 189 co. 3 e 190 D. Lgs. 152/2006, in quanto la stessa non effettuava “a titolo professionale” l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto della contestazione (oli e batterie esausti). Invero dalla visura CCIAA risultava che l'oggetto sociale consisteva nell'attività di produzione, commercializzazione e recupero di conglomerati in calcestruzzo, bituminosi, materiali edili di risulta ed altro, e quindi non nelle attività previste dall'art.190 citato in relazione alle quali sussisteva l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
3.2 Erroneo appariva, altresì, il riferimento al concetto di produttore di rifiuti, ossia “il soggetto la cui attività produce rifiuti” ex art. 183 co. 1 lett. f) D. Lgs. 152/2006, fondato dal primo giudice sulla circostanza che gli oli e le batterie diventavano rifiuti solo dopo l'utilizzo dei propri automezzi da parte della società, la quale quindi, proprio in virtù di tale attività di utilizzo e trasformazione, li rendeva per l'appunto rifiuti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. a) per “rifiuto” doveva intendersi “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi …”, per cui il concetto di rifiuto era legato non già all'utilizzo del bene, bensì al disfarsene e, nel caso di specie, il disfarsene coincideva non con l'utilizzo degli automezzi e con essi degli oli e batterie, bensì con la semplice attività di manutenzione degli automezzi consistente nel prelievo e raccolta degli oli e batterie medesimi, e tale attività non era effettuata da essa appellata.
3.3. Hanno sostenuto l'erronea applicazione, da parte del primo giudice, del combinato disposto degli artt. 266 co. 4 e 190 co. 2 D. Lgs. 152/2006 per non aver considerato l'affidamento dell'attività di manutenzione degli automezzi ad una ditta appaltatrice, con la conseguenza che la qualifica di produttore di rifiuti sorgeva in capo all'appaltatore e non al committente ed il relativo obbligo di tenuta del registro presso la sede di produzione, ai sensi dell'art. 190 co. 2, incombeva sull'appaltatore stesso, in quanto manutentore degli automezzi della committente.
Inoltre erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto sia che il contratto di appalto avesse ad oggetto i soli oli esausti e non anche le batterie, laddove nel contratto erano contemplati anche gli “accumulatori al piombo”, e quindi le batterie degli autoveicoli, sia che la delega attenesse non alla tenuta del registro, ma solo al trasporto per lo smaltimento, laddove il servizio appaltato consisteva nel prelievo e trasporto a smaltimento, per cui trattandosi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione, il registro andava tenuto presso la sede di produzione, che coincideva con la sede del manutentore, e quindi della società appaltatrice.
4.Pertanto gli appellanti hanno concluso in tali termini:
“a) In accoglimento dello spiegato appello incidentale tardivo, riformare la sentenza impugnata e per l'effetto accogliere l'opposizione e conseguentemente annullare, revocare o disapplicare l'ordinanza ingiunzione ex art. 18 L. 689/81 – Determina dirigenziale n. 7291 del 21.11.2018 – Registro Ufficiale U. 0152639 del 26.11.2018, emessa dalla il 3.02.2016 e notificata il 26.11.2018 (a Controparte_3 mezzo pec ad ed il 19.12.2018 (a mezzo posta a Controparte_1 CP_2
), e di tutte le sanzioni in esso riportate;
[...]
a) In subordine, rigettare l'appello principale in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti nella presente memoria, e confermare la sentenza nella parte in cui riduce la sanzione originariamente comminata;
b) Con vittoria di spese del doppio grado, con distrazione ai difensori.”
5.Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del 12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
6.Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna e depositata prova della rituale notifica dell'appello incidentale, entrambe le parti hanno depositato note scritte .
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Gli appelli, principale ed incidentale, sono entrambi infondati e non possono pertanto trovare accoglimento.
8. Occorre premettere che l'ordinanza ingiunzione oggetto di giudizio risulta emessa a seguito di verbale della Polizia Provinciale di n. 2212/2014 del 3/11/2014, Pt_1 conseguente a sopralluogo del 1/10/2014 presso la sede locale della
[...] sita in Pomigliano D'Arco in cui venne accertata “la incompleta Controparte_1 tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti pericolosi e non da parte di impresa con più di 15 dipendenti, in violazione dell'art.190 del D.Lgs. 152/06, sanzionata dal successivo art. 258, comma 2. In particolare gli agenti rinvenivano in area destinata a deposito temporaneo, “n° 6 batterie esauste di grosse e medie dimensioni, 1 mc di filtri d'olio, un fusto da 200 lt di oli esausti colmo per 2/3 e 1 scarrabile di circa 8 mc pieno per 2/3 di rifiuti misti provenienti dalla lavorazione degli inerti”, per i quali non era stata effettuata alcuna annotazione sul registro di carico e scarico”.
Dunque gli agenti della Polizia Provinciale di pur rinvenendo presso la sede Pt_1 locale della sita in Pomigliano D'Arco il registro Controparte_1 di carico e scarico di rifiuti pericolosi, accertarono che nello stesso era stata omessa l'annotazione di alcuni rifiuti pericolosi rinvenuti nell'area destinata a deposito temporaneo, e cioè batterie ed oli esausti. Di qui la ritenuta violazione del combinato disposto dell'art.190 c.1 e dell'art. 189 c.3 Dlgs n. 152/2006 e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
8.1 Ebbene, nella fattispecie in esame ciò che preliminarmente rileva è la data di accertamento della commissione della violazione, in quanto le norme del Dlgs n.152/2006 hanno subito molteplici modifiche nel tempo ma, come correttamente ritenuto dal primo giudice, risultano applicabili al caso di specie quelle vigenti alla data del 1/10/2014.
9. Ciò posto, per motivi di ordine logico vanno prioritariamente esaminate le doglianze oggetto dell'appello incidentale proposto da parte appellata.
10. Ritiene la Corte che correttamente il primo giudice, in applicazione della disciplina vigente ratione temporis, abbia qualificato la quale Controparte_1 ente produttore di rifiuti pericolosi ( nel caso di specie batterie ed oli esausti) ed in quanto tale tenuto all'annotazione degli stessi sul registro di carico e scarico, essendo in fatto pacifico che i suindicati rifiuti pericolosi fossero derivati dagli automezzi utilizzati dalla società per l'attività aziendale . 10.1 L'art.190 Dlgs n.152/2006, al comma 1° dispone che :” Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188- ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti “.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale , l'obbligo di tenuta e di compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti viene sancito dalla legge non solo a carico degli enti ed imprese che svolgono professionalmente l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ovvero quella di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento degli stessi , ma anche a carico degli “enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi”.
Invero, in un'ottica di tutela dell'ambiente, la ratio della norma è quella di estendere al massimo l'obbligo di tracciamento dei rifiuti pericolosi, e quindi anche a carico di enti ed imprese che, di fatto, producono tali rifiuti.
Del resto l'art.183 Dlgs n.152/2006 , al comma 1, definisce: “ f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.
Come appare evidente ciò che rileva ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi è il mero fatto di produrli e che quindi gli stessi, in un modo o nell'altro, scaturiscano dall'attività svolta da enti e imprese.
Nel caso di specie non vi è dubbio che le batterie e gli oli esausti siano stati prodotti dalla essendo gli stessi derivati dall'utilizzo degli Controparte_1 automezzi aziendali , per cui la società va correttamente definita come produttore iniziale dei suindicati rifiuti.
11. Né può fondatamente sostenersi, alla luce del combinato disposto degli artt. 266 co. 4 e 190 co. 2 D. Lgs. 152/2006, che la qualificazione di ente produttore di rifiuti pericolosi vada attribuita alla società in virtù del contratto di appalto stipulato Pt_2 con la del conseguente affidamento dell'attività Controparte_1 di manutenzione dei mezzi aziendali a tale società. L'art.266, c.4 Dlgs n. 152/2006 stabilisce infatti che : “ I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività” e l'art.190, comma 2° che : “ I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione”.
Tuttavia, come emerge dal contratto di appalto stipulato con la in data Parte_3
24/2/2014 e prodotto al doc.9 di parte appellata, il servizio appaltato dalla on consisteva nella manutenzione dei mezzi Controparte_1 aziendali della società appellata, ma nel solo prelievo e smaltimento dei rifiuti derivanti da produzioni lavorative.
In tal senso depone chiaramente l'indicazione, nel contratto, dell'oggetto del servizio appaltato, risultando stipulato tra le parti un “Contratto per il servizio di prelievo e smaltimento di rifiuti derivanti da produzioni lavorative di origine industriale, artigianali, commerciali e di servizio “ e non facendosi alcun riferimento nel documento contrattuale alla asserita attività di manutenzione dei mezzi aziendali.
Appare evidente come sia diversa un'attività di manutenzione dei mezzi aziendali, che implica il controllo e la cura degli stessi, con sostituzione dei relativi pezzi usati divenuti in quanto tali rifiuti, rispetto ad una mera attività prelievo e smaltimento dei rifiuti, che si colloca “a valle” di tutte le lavorazioni, occupandosi della sola eliminazione dei rifiuti .
Solo in ipotesi di attività di manutenzione risulta giustificata la fictio stabilita dall'art.266 c.4 Dlgs n. 152/2006, secondo cui i rifiuti si considerano prodotti nella sede della società che eserciti tale attività, il che significa che nel caso di specie, esclusa l'applicazione di tale norma, la qualifica di produttore di rifiuti con i relativi obblighi connessi rimanga in capo alla Controparte_1
Del resto, come ha correttamente evidenziato il primo giudice , il registro di carico e scarico dei rifiuti fu rinvenuto presso la sede della Controparte_1
e “se il soggetto deputato alla tenuta del registro fosse stato davvero la Parte_3 tale registro non sarebbe stato rinvenuto presso la sede della ricorrente ma presso la sede della In altri termini, la ricorrente impugna una san-zione irrogata per Pt_2 la irregolare tenuta del registro di carico e scarico delle merci eccependo di non essere obbligata alla relativa tenuta, e purtuttavia tiene tale re-gistro, di cui contraddittoriamente si assume l'insussistenza dell'obbligo di cu-stodia e tenuta”.
12.Va disattesa anche la doglianza proposta dall'appellante principale . Correttamente il primo giudice ha ritenuto che la norma sanzionatoria applicabile in ipotesi di violazione dell'obbligo sancito dall'art.190 c.1 Dlgs n. 152/2006 fosse costituita dall'art.258 comma 1° e non invece comma 2° del medesimo Dlgs.
Invero il testo dei primi due commi dell'art.258 vigente ratione temporis è il seguente:
“1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro (1).
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente
o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro (2)”.
Appare , quindi, evidente che la norma sanzionatoria applicabile al caso di specie sia costituita dal comma 1° e non dal comma 2°, per cui correttamente il primo giudice ha ridotto l'importo della sanzione amministrativa ad euro 2.600,00.
13.La sentenza impugnata va, quindi, integralmente confermata.
14. La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta entrambi gli appelli, principale ed incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che per entrambi gli appellanti ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in Napoli il giorno 17 settembre 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente