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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1344/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932023003404010 CONTRIBUTI CONS 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, ivi residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato, contro il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella di pagamento n. 293
2023 00340408 10 notificata il 27.02.2024 e relativa alla quota consortile del Consorzio di Bonifica 10
Siracusa per spese di manutenzione irrigua anno 2018 di complessivi € 187,00 oltre spese di notifica e così per € 192,88.
Parte ricorrente ha eccepito quale motivo di impugnativa il difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto e rappresentato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a alle vicende che riguardano la pretesa impositiva nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito e quindi abbia la legittimazione passiva nel procedimento.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Il motivo eccepito in ricorso, relativa alla asserita carenza motivazionale, risulta non fondato stante che grava sull'amministrazione finanziaria l'obbligo di motivazione rafforzato quando la cartella, primo atto notificato, è un atto impo - esattivo. Nel caso che ci occupa si tratta certamente di un atto anche impositivo che però contiene tutti gli elementi di conoscenza indispensabili per consentire l'esercizio del diritto alla difesa: l'esatta individuazione del credito consortile, il periodo di riferimento e l'importo del contributo.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 150,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro parte costituita. Così deciso in
Siracusa il 19/12/2025
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1344/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932023003404010 CONTRIBUTI CONS 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe il sig. Ricorrente_1, ivi residente in [...], c.f. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha impugnato, contro il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la cartella di pagamento n. 293
2023 00340408 10 notificata il 27.02.2024 e relativa alla quota consortile del Consorzio di Bonifica 10
Siracusa per spese di manutenzione irrigua anno 2018 di complessivi € 187,00 oltre spese di notifica e così per € 192,88.
Parte ricorrente ha eccepito quale motivo di impugnativa il difetto di motivazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha contro dedotto e rappresentato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a alle vicende che riguardano la pretesa impositiva nella fase antecedente alla formazione del ruolo, giacché tali vicende vedono il necessario coinvolgimento dell'ente impositore che risulta essere titolare del credito e quindi abbia la legittimazione passiva nel procedimento.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Il motivo eccepito in ricorso, relativa alla asserita carenza motivazionale, risulta non fondato stante che grava sull'amministrazione finanziaria l'obbligo di motivazione rafforzato quando la cartella, primo atto notificato, è un atto impo - esattivo. Nel caso che ci occupa si tratta certamente di un atto anche impositivo che però contiene tutti gli elementi di conoscenza indispensabili per consentire l'esercizio del diritto alla difesa: l'esatta individuazione del credito consortile, il periodo di riferimento e l'importo del contributo.
Il ricorso, pertanto, è da rigettare e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 150,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti, a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione contro parte costituita. Così deciso in
Siracusa il 19/12/2025