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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2288/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2288 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa: da
e per, essa quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi Parte_1
dall'avv. Alberigo Panini, in virtù di delega allegata al ricorso ricorrenti contro
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Silenzi, in virtù di delega in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente e contro
e TR NT
resistenti pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 9.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 25.9.2023,
[...]
e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Parte_1
conveniva in giudizio , , rassegnando le Controparte_2 TR NT seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che i
ORi , nato a [...] il [...], C.F. e TR C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. NT C.F._2
hanno rinunciato all'eredità relitta del padre OR , nato a [...] il Persona_1
26.08.1956 (C.F. ed ivi deceduto in data 12.09.2016, come da C.F._3
dichiarazione dai medesimi resa dinanzi il Tribunale di Roma, dapprima nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. 11) e successivamente a verbale dell'udienza del
23.02.2023 (cfr. doc. 12); - accertare e dichiarare che la ORa , Controparte_2
nata a [...] il [...], C.F. , è l'unica C.F._4
erede, pura e semplice, del OR , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
ed ivi deceduto in data 12.09.2016, come da dichiarazione dalla C.F._3
medesima resa dinanzi il Tribunale di Roma, dapprima nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. 11) e personalmente a verbale dell'udienza del 23.02.2023 (cfr. doc. 12);
- per l'effetto accertare e dichiarare che la ORa , nata a [...]_2
del RO (TE) il 03.12.1958, C.F. , per effetto del suddetto C.F._4
acquisto mortis causa, è oggi proprietaria della quota di ½ della proprietà, già riferibile al de cuius OR , dei seguenti beni siti nel Comune di Montecompatri Persona_1
(RM), Località Pantano, Via Casilina km. 20,500 e nello specifico: Appartamento posto al piano terra, distinto con il numero interno 3, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Montecompatri (RM) al foglio 9, particelle: 588 sub 3, 587 sub 10 e 587 sub 17; Box auto posto al piano interrato, distinto con il numero 1, censito nel Catasto Fabbricati del
pagina 2 di 11 Comune di Montecompatri (RM) al foglio 9, particella 588 sub 17. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente procedimento”.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che con atto in data del 23.09.2004, Rep. 255092, Racc. 23837 a rogito del Notaio in
Roma, Dott. veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario tra la Persona_2
mutuante e la mutuataria Controparte_5 Parte_2
con sede in Roma, Via Labicana n.31;
[...]
- che, a garanzia del capitale mutuato, degli accessori e comunque dell'integrale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo in data 28.09.2004 veniva iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2, alla formalità n. 54516
Reg. Gen. e n. 13350 Reg. Part.;
- che l'importo di cui al predetto mutuo era successivamente erogato con atto di erogazione parziale del 28.10.2004 Rep. 255600, Racc. 23968 e con atto di erogazione e quietanza finale del 02.08.2005 Rep. 258503, Racc. 24880, sempre a rogito del summenzionato
Notaio Dott. ; Persona_2
- che con atto del 2.08.2005 la Banca mutuante acconsentiva al frazionamento del mutuo in quote ed alla correlativa suddivisione della garanzia ipotecaria;
- che con atto di compravendita del 05.08.2005, Rep. 258525 Racc. 24897 a rogito del
Notaio Dott. , la Persona_2 Parte_2
cedeva a ed a , per la somma di euro 160.000,00, Persona_1 Controparte_2
mediante accollo della corrispondente quota del mutuo, la piena proprietà, per la quota di ½ ciascuno, le porzioni del complesso composto da cinque corpi di fabbricati distinti con lettere AS, AD, D, N e S sito nel Comune di Montecompatri (RM), Località Pantano, Via
Casilina km. 20,500 e nello specifico: Appartamento posto al piano terra, distinto con il numero interno 3, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Montecompatri (RM) al foglio 9, particelle: 588 sub 3, 587 sub 10 e 587 sub 17; Box auto posto al piano interrato, distinto con il numero 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Montecompatri (RM) al foglio 9, particella 588 sub 17;
- che con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, la Controparte_5
(la “Società Scissa” o BMPS) si scindeva in (anche la “Società
[...] CP_1
pagina 3 di 11 Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (“Compendio
Scisso”), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020, come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del
25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_3 CP_5
Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020; CP_5
- che del trasferimento del Compendio Scisso veniva data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151;
- che , mutuatario e datore di ipoteca, decedeva in Roma in data Persona_1
12.09.2016;
- che non risultando trascritto alcun atto di accettazione dell'eredità, l'odierna ricorrente promuoveva il procedimento di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., chiedendo la fissazione di un termine entro il quale i chiamati all'eredità dichiarassero la propria intenzione di accettare o rinunciare all'eredità relitta da;
Persona_1
- che nell'ambito di tale procedimento, rubricato al N.R.G. 18703/2022 V.G. dell'Ufficio
Successioni del Tribunale di Roma, si costituivano , e Controparte_2 TR
, riconoscendo la legittimazione dell'odierna ricorrente e dichiarando che NT
“la signora accetta l'eredità del de cuius defunto il Controparte_2 Persona_1
12.09.2016. I signori ed non accettano l'eredità del de cuius CP_3 NT
defunto il 12.09.2016”; Persona_1
- che, all'udienza del 23.02.2023, comparivano personalmente , Controparte_2 CP_3
e , confermando che “la sig.ra dichiara di
[...] NT Controparte_2
accettare l'eredità del sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Roma Persona_1 il 12.9.2016”;
- che la volontà degli odierni convenuti, rispettivamente, di accettare e di rinunciare all'eredità di veniva manifestata personalmente dai chiamati all'eredità ed Controparte_6
in maniera del tutto inequivoca nell'ambito del citato procedimento;
- che la condotta di costituiva accettazione espressa dell'eredità ai sensi Controparte_2
dell'art. 475 c.c. ed era comunque incompatibile con la volontà di rinunciare, di guisa che pagina 4 di 11 la medesima doveva considerarsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.p.c., l'unica erede di . Persona_1
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda del Controparte_2
ricorrente e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
In particolare, la convenuta deduceva:
- che era intenzione di ribadire di voler accettare l'eredità del defunto marito Per_1
e, a conferma della sua volontà, faceva presente di avere già presentato denuncia di
[...]
successione;
- che tale domanda era stata scartata/rifiutata dal sistema telematico per un problema di mancato allineamento di particella catastale dell'immobile caduto in successione, che necessitava di una preventiva rettifica al catasto prima di presentare nuovamente la denuncia di successione;
- che la convenuta aveva incaricato un tecnico di fiducia per procedere alla rettifica della particella catastale in oggetto.
La causa, istruita mediante prova documentale, giungeva all'udienza del 9.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di e TR
, i quali, regolarmente citati, non si sono costituiti. NT
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova precisare che dal tenore dell'atto introduttivo e della comparsa di costituzione e risposta emerge come il Tribunale sia sostanzialmente chiamato a pronunciarsi sull'accertamento della rinuncia all'eredità di da parte di Persona_1 TR
e , nonché sull'accertamento della qualità di erede della convenuta NT
(circostanza da quest'ultima non contestata), essendo le ulteriori richieste in merito CP_2
all'accertamento del diritto di proprietà della stessa fondate su diversi e ulteriori presupposti, neppure allegati in questa sede.
pagina 5 di 11 Tanto considerato, com'è noto, le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale, esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salve eccezioni espressamente previste dalla legge (cfr. Cass. civ.
n. 4516/2003; Trib. Bari 6.4.2016; Tribunale di L'Aquila, sentenza n. 172/2023 del
13.03.2023).
Presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'azione in parola è che la situazione giuridica di cui si chiede l'accertamento sia controversa tra le parti, venendo meno, in caso contrario, lo stesso interesse ad agire, qualificato alla stregua di condizione dell'azione (cfr.
Cass. n. 2057/2019; Cass. civ. n. 6749/2012; Cass. civ. n. 8464/2011; Trib. Milano
22.6.2016). Osserva il Tribunale che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 7096/2012; Cass. civ 8464/2011; Cass civ. n.
13556/2008; Trib. Roma 23.1.2020; Trib. Roma 24.1.2019).
Nel caso di specie, risulta ex actis e non è contestato che, a seguito di actio interrogatoria ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. esperita dall'odierna ricorrente, costituendosi in giudizio, la convenuta ha dichiarato di accettare l'eredità del de cuius CP_2 Per_1
mentre i restanti convenuti hanno dichiarato di rinunciare all'eredità (doc. nn. 10 e
[...]
pagina 6 di 11 insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/11/2024, n.28666).
Invero, l'inidoneità al giudicato dell'ordinanza resa ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749
c.p.c. (cfr. Cass., sez. 2, n. 751/70; Cass., sez. 2, n. 4897/87; Cassazione civile sez. VI,
13/01/2022, n.969) giustifica l'interesse alla pronuncia giurisdizionale e l'ammissibilità dell'accertamento richiesto.
Venendo all'esame dei presupposti necessari per considerare l'intervenuta accettazione dell'eredità, mette conto osservare che, a norma dell'art. 476 c.c., quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede si ritiene ricorra la fattispecie di accettazione tacita, la quale può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire.
Nel caso in esame, come detto, l'odierna convenuta ha dichiarato di accettare l'eredità in sede di udienza fissata a seguito di actio interrogatoria e, nel presente giudizio, ha dichiarato di aderire alla domanda formulata dal ricorrente.
Risulta, altresì, che la ha presentato dichiarazione di successione e CP_2
domanda di volture catastali, in relazione alle quali venivano riscontrate dall'Agenzia delle
Entrate delle anomalie relative ai dati catastali indicati;
a seguito della comunicazione dell'Ente, la convenuta incaricava un tecnico per la soluzione della questione (documenti allegati al fascicolo della convenuta).
In diritto, si rileva che la giurisprudenza ha elaborato una vera e propria casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, escludendo dal novero degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli adempimenti non interpretabili quale univoca intenzione di assunzione della qualità di erede, trattandosi di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (cfr. Cass. Sez. III, 13 maggio
1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783).
pagina 7 di 11 In particolare, per quanto concerne denuncia di successione e voltura catastale è opportuno sottolineare che, sebbene si tratti di atti che rispondono alla medesima funzione di individuare i soggetti subentranti negli obblighi di carattere tributario facenti capo al de cuius, sul piano sostanziale, la dichiarazione di successione è esclusa pressoché unanimemente dal novero degli atti implicanti accettazione di eredità. La dichiarazione è, infatti, obbligatoria per i chiamati all'eredità, secondo quanto stabilito dall'art. 28, co. 2, d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, pertanto risulta sufficiente, per eseguirla, che il soggetto sia chiamato all'eredità e non ancora erede, con conseguente conservazione della facoltà di rinunziare od accettare la medesima. In tale direzione interpretativa milita anche il dettato dell'art. 7, ult. co., d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 in cui si stabilisce che “fino a quando
l'eredità non è stata accettata […], l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”. Dalla norma risulta evidente come coloro che vengono considerati eredi ai fini tributari, non possono ancora essere qualificati veri e propri eredi dal punto di vista strettamente civilistico, come peraltro riconosciuto da costante giurisprudenza (cfr. Cass. 29 marzo 2005, n. 6574, Cass. 4 maggio 1999 n. 4414).
Con riferimento alla voltura catastale degli immobili appartenuti al de cuius, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la stessa, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, ben può costituire accettazione tacita dell'eredità, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso
(cfr., ex plurimis, Cass., 29.3.2005, n. 6574; Cass., 11.5.2009, n. 10796; Cass., 12.4.2002,
n. 5226).
Come noto, la voltura catastale deve essere obbligatoriamente presentata ogni qualvolta si verifichi un trasferimento, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, avente ad oggetto la proprietà o altro diritto reale limitato di un bene immobile che sia censito presso l'Ufficio del Territorio, nonché, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 346/1990, quando si realizza un trasferimento in caso di successione mortis causa da quanti sono tenuti alla presentazione della denuncia di successione. Coloro i quali abbiano presentato presso l'Agenzia delle Entrate la denuncia di successione sono, dunque, tenuti anche alla presentazione della voltura catastale.
pagina 8 di 11 Appare evidente, quindi, che denuncia di successione e voltura catastale sono adempimenti collegati tra di loro, anche se non in maniera biunivoca, in quanto si può prescindere dalla voltura in caso di presentazione di denuncia di successione, ma, perché si abbia voltura catastale relativamente ad una vicenda successoria, deve essere stata inevitabilmente già presentata la denuncia di successione.
Secondo l'orientamento prevalente, la presentazione della denuncia di successione non comporta accettazione tacita, mentre la successiva voltura catastale produce le conseguenze di cui all'art. 476 c.c.
Detto assunto deriva dalla considerazione secondo cui la prima avrebbe natura meramente fiscale, mentre dalla seconda deriverebbero anche effetti civilistici.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso” (cfr. Cass. 7 luglio 1999, n.
7075; Cass. 22 marzo 1999, n. 2663; Cass. 12 aprile 2002, n. 5226; Cass. 11 maggio 2009,
n.10796, Trib. Milano sez. IV civ., 12 febbraio 2013, n. 1994; App. Roma, sez. III civ., 24 febbraio 2012; App. Firenze, sez. I civ., 30 agosto 2005, n. 1198).
In caso di voltura, tuttavia, non è ravvisabile uno specifico atto trascrivibile ai sensi dell'articolo 2648 c.c., trattandosi di una delle ipotesi in cui l'accettazione tacita dell'eredità necessita di un accertamento giudiziale. La trascrizione dell'acquisto mortis causa presuppone, quindi, che intervenga una sentenza che accerti l'acquisto ope legis della qualità di erede.
Va precisato che, affinché la voltura catastale possa assumersi quale elemento indicativo di una volontà di accettare tacitamente l'eredità, è necessario che la relativa richiesta sia presentata proprio dal chiamato della cui accettazione si tratta.
pagina 9 di 11 Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, “Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. (…)”.
La disposizione riportata, specificamente riferita al catasto dei terreni, è richiamata dal successivo art. 14 del d.P.R. citato con riguardo alle volture concernenti i beni iscritti nel catasto dei fabbricati (“Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano”). Ne consegue che l'obbligo di procedere alla voltura catastale in caso di trasferimento a seguito di successione mortis causa sussiste senza alcun dubbio anche con riguardo ai beni iscritti nel catasto dei fabbricati e grava in questi casi su coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione.
In virtù di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 346/1990, “Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
gli esecutori testamentari”.
In presenza di più soggetti obbligati alla presentazione della medesima dichiarazione, è sufficiente che uno soli dei coobbligati provveda all'incombente, liberando così tutti gli altri (v. art. 28, comma 4, d.lgs. da ultimo citato).
Infine, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, le volture catastali devono essere richieste tramite apposita domanda al competente ufficio tecnico erariale (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 650/1972).
Dalla suddetta ricognizione normativa emerge, dunque, che è ben possibile che, in presenza di più chiamati all'eredità, uno solo di essi proceda alla dichiarazione di successione e, successivamente, proceda da solo alla presentazione della conseguente domanda di voltura catastale comportante un (meramente formale) passaggio di titolarità dei diritti sugli immobili ereditari.
pagina 10 di 11 In simili ipotesi, la domanda di voltura può certo valere come accettazione tacita dell'eredità da parte di chi l'ha presentata.
Considerato che la voltura catastale risulta richiesta proprio dalla convenuta, tale circostanza, da valutarsi congiuntamente con le sopra richiamate dichiarazioni di accettazione, integrando l'esplicazione di atti incompatibili con la volontà di rinunciare, ben può considerarsi idoneo elemento da cui poter desumere l'accettazione dell'eredità da parte di , con ogni conseguenza di legge. Controparte_2
Quanto alla posizione dei restanti chiamati all'eredità, considerato che emerge per tabulas la manifestazione di volontà di rinunciare all'eredità del de cuius e che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di alcun comportamento di e TR CP_4
che possa qualificarsi in termini di accettazione tacita dell'eredità e che, quindi,
[...]
consenta di riconoscere ai medesimi la qualità di eredi di , deve essere Persona_1
accolta la domanda di accertamento della rinuncia all'eredità dai parte dei predetti.
L'assenza di opposizione in sede giudiziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 2288/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
TR NT
- in accoglimento del ricorso, dichiara che ha accettato l'eredità ad Controparte_2
essa pervenuta per successione di , con ogni conseguenza di legge;
Persona_1
- dichiara che e hanno rinunciato all'eredità relitta TR NT
di , con ogni conseguenza di legge;
Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo, 14.4.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 fascicolo ricorrente); all'udienza del 23.2.2023, gli odierni convenuti hanno ribadito personalmente ed espressamente tale volontà (doc. 12 fascicolo ricorrente).
La Suprema Corte ha precisato che “l'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c.
e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria civile
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2288 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa: da
e per, essa quale mandataria, Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi Parte_1
dall'avv. Alberigo Panini, in virtù di delega allegata al ricorso ricorrenti contro
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Silenzi, in virtù di delega in Controparte_2
calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente e contro
e TR NT
resistenti pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 9.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 25.9.2023,
[...]
e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Parte_1
conveniva in giudizio , , rassegnando le Controparte_2 TR NT seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, che i
ORi , nato a [...] il [...], C.F. e TR C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F. NT C.F._2
hanno rinunciato all'eredità relitta del padre OR , nato a [...] il Persona_1
26.08.1956 (C.F. ed ivi deceduto in data 12.09.2016, come da C.F._3
dichiarazione dai medesimi resa dinanzi il Tribunale di Roma, dapprima nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. 11) e successivamente a verbale dell'udienza del
23.02.2023 (cfr. doc. 12); - accertare e dichiarare che la ORa , Controparte_2
nata a [...] il [...], C.F. , è l'unica C.F._4
erede, pura e semplice, del OR , nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
ed ivi deceduto in data 12.09.2016, come da dichiarazione dalla C.F._3
medesima resa dinanzi il Tribunale di Roma, dapprima nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. 11) e personalmente a verbale dell'udienza del 23.02.2023 (cfr. doc. 12);
- per l'effetto accertare e dichiarare che la ORa , nata a [...]_2
del RO (TE) il 03.12.1958, C.F. , per effetto del suddetto C.F._4
acquisto mortis causa, è oggi proprietaria della quota di ½ della proprietà, già riferibile al de cuius OR , dei seguenti beni siti nel Comune di Montecompatri Persona_1
(RM), Località Pantano, Via Casilina km. 20,500 e nello specifico: Appartamento posto al piano terra, distinto con il numero interno 3, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Montecompatri (RM) al foglio 9, particelle: 588 sub 3, 587 sub 10 e 587 sub 17; Box auto posto al piano interrato, distinto con il numero 1, censito nel Catasto Fabbricati del
pagina 2 di 11 Comune di Montecompatri (RM) al foglio 9, particella 588 sub 17. E ciò con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente procedimento”.
A fondamento della domanda parte ricorrente deduceva in sintesi e per quanto di interesse:
- che con atto in data del 23.09.2004, Rep. 255092, Racc. 23837 a rogito del Notaio in
Roma, Dott. veniva stipulato un contratto di mutuo fondiario tra la Persona_2
mutuante e la mutuataria Controparte_5 Parte_2
con sede in Roma, Via Labicana n.31;
[...]
- che, a garanzia del capitale mutuato, degli accessori e comunque dell'integrale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo in data 28.09.2004 veniva iscritta ipoteca presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2, alla formalità n. 54516
Reg. Gen. e n. 13350 Reg. Part.;
- che l'importo di cui al predetto mutuo era successivamente erogato con atto di erogazione parziale del 28.10.2004 Rep. 255600, Racc. 23968 e con atto di erogazione e quietanza finale del 02.08.2005 Rep. 258503, Racc. 24880, sempre a rogito del summenzionato
Notaio Dott. ; Persona_2
- che con atto del 2.08.2005 la Banca mutuante acconsentiva al frazionamento del mutuo in quote ed alla correlativa suddivisione della garanzia ipotecaria;
- che con atto di compravendita del 05.08.2005, Rep. 258525 Racc. 24897 a rogito del
Notaio Dott. , la Persona_2 Parte_2
cedeva a ed a , per la somma di euro 160.000,00, Persona_1 Controparte_2
mediante accollo della corrispondente quota del mutuo, la piena proprietà, per la quota di ½ ciascuno, le porzioni del complesso composto da cinque corpi di fabbricati distinti con lettere AS, AD, D, N e S sito nel Comune di Montecompatri (RM), Località Pantano, Via
Casilina km. 20,500 e nello specifico: Appartamento posto al piano terra, distinto con il numero interno 3, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Montecompatri (RM) al foglio 9, particelle: 588 sub 3, 587 sub 10 e 587 sub 17; Box auto posto al piano interrato, distinto con il numero 1, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Montecompatri (RM) al foglio 9, particella 588 sub 17;
- che con effetti giuridici a far data dal 1.12.2020, la Controparte_5
(la “Società Scissa” o BMPS) si scindeva in (anche la “Società
[...] CP_1
pagina 3 di 11 Beneficiaria”), trasferendo a quest'ultima un compendio di attività e passività (“Compendio
Scisso”), come meglio descritto e dettagliato nel progetto di scissione approvato dalle rispettive assemblee straordinarie delle due società in data 04.10.2020, come da atto di scissione parziale ai sensi dell'articolo 2506 cod. civ. del
25.11.2020 per atto notaio dott. di rep. 39.399, racc. 20.019, iscritto nel Persona_3 CP_5
Registro delle Imprese di e di Napoli in data 26.11.2020; CP_5
- che del trasferimento del Compendio Scisso veniva data pubblicità mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29.12.2020, parte II, foglio delle inserzioni n. 151;
- che , mutuatario e datore di ipoteca, decedeva in Roma in data Persona_1
12.09.2016;
- che non risultando trascritto alcun atto di accettazione dell'eredità, l'odierna ricorrente promuoveva il procedimento di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., chiedendo la fissazione di un termine entro il quale i chiamati all'eredità dichiarassero la propria intenzione di accettare o rinunciare all'eredità relitta da;
Persona_1
- che nell'ambito di tale procedimento, rubricato al N.R.G. 18703/2022 V.G. dell'Ufficio
Successioni del Tribunale di Roma, si costituivano , e Controparte_2 TR
, riconoscendo la legittimazione dell'odierna ricorrente e dichiarando che NT
“la signora accetta l'eredità del de cuius defunto il Controparte_2 Persona_1
12.09.2016. I signori ed non accettano l'eredità del de cuius CP_3 NT
defunto il 12.09.2016”; Persona_1
- che, all'udienza del 23.02.2023, comparivano personalmente , Controparte_2 CP_3
e , confermando che “la sig.ra dichiara di
[...] NT Controparte_2
accettare l'eredità del sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Roma Persona_1 il 12.9.2016”;
- che la volontà degli odierni convenuti, rispettivamente, di accettare e di rinunciare all'eredità di veniva manifestata personalmente dai chiamati all'eredità ed Controparte_6
in maniera del tutto inequivoca nell'ambito del citato procedimento;
- che la condotta di costituiva accettazione espressa dell'eredità ai sensi Controparte_2
dell'art. 475 c.c. ed era comunque incompatibile con la volontà di rinunciare, di guisa che pagina 4 di 11 la medesima doveva considerarsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.p.c., l'unica erede di . Persona_1
Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda del Controparte_2
ricorrente e chiedeva la compensazione delle spese di lite.
In particolare, la convenuta deduceva:
- che era intenzione di ribadire di voler accettare l'eredità del defunto marito Per_1
e, a conferma della sua volontà, faceva presente di avere già presentato denuncia di
[...]
successione;
- che tale domanda era stata scartata/rifiutata dal sistema telematico per un problema di mancato allineamento di particella catastale dell'immobile caduto in successione, che necessitava di una preventiva rettifica al catasto prima di presentare nuovamente la denuncia di successione;
- che la convenuta aveva incaricato un tecnico di fiducia per procedere alla rettifica della particella catastale in oggetto.
La causa, istruita mediante prova documentale, giungeva all'udienza del 9.4.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni, provvedendo al deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
***
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di e TR
, i quali, regolarmente citati, non si sono costituiti. NT
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova precisare che dal tenore dell'atto introduttivo e della comparsa di costituzione e risposta emerge come il Tribunale sia sostanzialmente chiamato a pronunciarsi sull'accertamento della rinuncia all'eredità di da parte di Persona_1 TR
e , nonché sull'accertamento della qualità di erede della convenuta NT
(circostanza da quest'ultima non contestata), essendo le ulteriori richieste in merito CP_2
all'accertamento del diritto di proprietà della stessa fondate su diversi e ulteriori presupposti, neppure allegati in questa sede.
pagina 5 di 11 Tanto considerato, com'è noto, le azioni di mero accertamento in cui l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale, esaurisce lo scopo del processo, possono avere ad oggetto, al pari di ogni altra forma di tutela giurisdizionale contenziosa, soltanto i diritti e non anche i fatti, salve eccezioni espressamente previste dalla legge (cfr. Cass. civ.
n. 4516/2003; Trib. Bari 6.4.2016; Tribunale di L'Aquila, sentenza n. 172/2023 del
13.03.2023).
Presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'azione in parola è che la situazione giuridica di cui si chiede l'accertamento sia controversa tra le parti, venendo meno, in caso contrario, lo stesso interesse ad agire, qualificato alla stregua di condizione dell'azione (cfr.
Cass. n. 2057/2019; Cass. civ. n. 6749/2012; Cass. civ. n. 8464/2011; Trib. Milano
22.6.2016). Osserva il Tribunale che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico e sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione della detta incidenza un risultato utile e giuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n. 7096/2012; Cass. civ 8464/2011; Cass civ. n.
13556/2008; Trib. Roma 23.1.2020; Trib. Roma 24.1.2019).
Nel caso di specie, risulta ex actis e non è contestato che, a seguito di actio interrogatoria ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c. esperita dall'odierna ricorrente, costituendosi in giudizio, la convenuta ha dichiarato di accettare l'eredità del de cuius CP_2 Per_1
mentre i restanti convenuti hanno dichiarato di rinunciare all'eredità (doc. nn. 10 e
[...]
pagina 6 di 11 insorgere tra i chiamati, ivi inclusa quella inerente all'acquisto della qualità di erede da parte dell'interrogato per effetto di un atto o di un fatto precedente all'instaurazione del procedimento” (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/11/2024, n.28666).
Invero, l'inidoneità al giudicato dell'ordinanza resa ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749
c.p.c. (cfr. Cass., sez. 2, n. 751/70; Cass., sez. 2, n. 4897/87; Cassazione civile sez. VI,
13/01/2022, n.969) giustifica l'interesse alla pronuncia giurisdizionale e l'ammissibilità dell'accertamento richiesto.
Venendo all'esame dei presupposti necessari per considerare l'intervenuta accettazione dell'eredità, mette conto osservare che, a norma dell'art. 476 c.c., quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede si ritiene ricorra la fattispecie di accettazione tacita, la quale può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ossia con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire.
Nel caso in esame, come detto, l'odierna convenuta ha dichiarato di accettare l'eredità in sede di udienza fissata a seguito di actio interrogatoria e, nel presente giudizio, ha dichiarato di aderire alla domanda formulata dal ricorrente.
Risulta, altresì, che la ha presentato dichiarazione di successione e CP_2
domanda di volture catastali, in relazione alle quali venivano riscontrate dall'Agenzia delle
Entrate delle anomalie relative ai dati catastali indicati;
a seguito della comunicazione dell'Ente, la convenuta incaricava un tecnico per la soluzione della questione (documenti allegati al fascicolo della convenuta).
In diritto, si rileva che la giurisprudenza ha elaborato una vera e propria casistica di comportamenti che realizzerebbero o meno accettazione tacita di eredità, escludendo dal novero degli atti che implicano accettazione tacita tutti gli adempimenti non interpretabili quale univoca intenzione di assunzione della qualità di erede, trattandosi di atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che anche il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri a lui conferiti dall'art. 460 c.c. (cfr. Cass. Sez. III, 13 maggio
1999, n. 4756; Cass. Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 4783).
pagina 7 di 11 In particolare, per quanto concerne denuncia di successione e voltura catastale è opportuno sottolineare che, sebbene si tratti di atti che rispondono alla medesima funzione di individuare i soggetti subentranti negli obblighi di carattere tributario facenti capo al de cuius, sul piano sostanziale, la dichiarazione di successione è esclusa pressoché unanimemente dal novero degli atti implicanti accettazione di eredità. La dichiarazione è, infatti, obbligatoria per i chiamati all'eredità, secondo quanto stabilito dall'art. 28, co. 2, d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, pertanto risulta sufficiente, per eseguirla, che il soggetto sia chiamato all'eredità e non ancora erede, con conseguente conservazione della facoltà di rinunziare od accettare la medesima. In tale direzione interpretativa milita anche il dettato dell'art. 7, ult. co., d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 in cui si stabilisce che “fino a quando
l'eredità non è stata accettata […], l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”. Dalla norma risulta evidente come coloro che vengono considerati eredi ai fini tributari, non possono ancora essere qualificati veri e propri eredi dal punto di vista strettamente civilistico, come peraltro riconosciuto da costante giurisprudenza (cfr. Cass. 29 marzo 2005, n. 6574, Cass. 4 maggio 1999 n. 4414).
Con riferimento alla voltura catastale degli immobili appartenuti al de cuius, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, la stessa, trattandosi di atto rilevante non solo dal punto di vista tributario, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, ben può costituire accettazione tacita dell'eredità, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso
(cfr., ex plurimis, Cass., 29.3.2005, n. 6574; Cass., 11.5.2009, n. 10796; Cass., 12.4.2002,
n. 5226).
Come noto, la voltura catastale deve essere obbligatoriamente presentata ogni qualvolta si verifichi un trasferimento, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, avente ad oggetto la proprietà o altro diritto reale limitato di un bene immobile che sia censito presso l'Ufficio del Territorio, nonché, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 346/1990, quando si realizza un trasferimento in caso di successione mortis causa da quanti sono tenuti alla presentazione della denuncia di successione. Coloro i quali abbiano presentato presso l'Agenzia delle Entrate la denuncia di successione sono, dunque, tenuti anche alla presentazione della voltura catastale.
pagina 8 di 11 Appare evidente, quindi, che denuncia di successione e voltura catastale sono adempimenti collegati tra di loro, anche se non in maniera biunivoca, in quanto si può prescindere dalla voltura in caso di presentazione di denuncia di successione, ma, perché si abbia voltura catastale relativamente ad una vicenda successoria, deve essere stata inevitabilmente già presentata la denuncia di successione.
Secondo l'orientamento prevalente, la presentazione della denuncia di successione non comporta accettazione tacita, mentre la successiva voltura catastale produce le conseguenze di cui all'art. 476 c.c.
Detto assunto deriva dalla considerazione secondo cui la prima avrebbe natura meramente fiscale, mentre dalla seconda deriverebbero anche effetti civilistici.
La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso” (cfr. Cass. 7 luglio 1999, n.
7075; Cass. 22 marzo 1999, n. 2663; Cass. 12 aprile 2002, n. 5226; Cass. 11 maggio 2009,
n.10796, Trib. Milano sez. IV civ., 12 febbraio 2013, n. 1994; App. Roma, sez. III civ., 24 febbraio 2012; App. Firenze, sez. I civ., 30 agosto 2005, n. 1198).
In caso di voltura, tuttavia, non è ravvisabile uno specifico atto trascrivibile ai sensi dell'articolo 2648 c.c., trattandosi di una delle ipotesi in cui l'accettazione tacita dell'eredità necessita di un accertamento giudiziale. La trascrizione dell'acquisto mortis causa presuppone, quindi, che intervenga una sentenza che accerti l'acquisto ope legis della qualità di erede.
Va precisato che, affinché la voltura catastale possa assumersi quale elemento indicativo di una volontà di accettare tacitamente l'eredità, è necessario che la relativa richiesta sia presentata proprio dal chiamato della cui accettazione si tratta.
pagina 9 di 11 Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'art. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650, “Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali. Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle denunce di successione. (…)”.
La disposizione riportata, specificamente riferita al catasto dei terreni, è richiamata dal successivo art. 14 del d.P.R. citato con riguardo alle volture concernenti i beni iscritti nel catasto dei fabbricati (“Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano”). Ne consegue che l'obbligo di procedere alla voltura catastale in caso di trasferimento a seguito di successione mortis causa sussiste senza alcun dubbio anche con riguardo ai beni iscritti nel catasto dei fabbricati e grava in questi casi su coloro che sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione.
In virtù di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 346/1990, “Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
gli esecutori testamentari”.
In presenza di più soggetti obbligati alla presentazione della medesima dichiarazione, è sufficiente che uno soli dei coobbligati provveda all'incombente, liberando così tutti gli altri (v. art. 28, comma 4, d.lgs. da ultimo citato).
Infine, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, le volture catastali devono essere richieste tramite apposita domanda al competente ufficio tecnico erariale (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 650/1972).
Dalla suddetta ricognizione normativa emerge, dunque, che è ben possibile che, in presenza di più chiamati all'eredità, uno solo di essi proceda alla dichiarazione di successione e, successivamente, proceda da solo alla presentazione della conseguente domanda di voltura catastale comportante un (meramente formale) passaggio di titolarità dei diritti sugli immobili ereditari.
pagina 10 di 11 In simili ipotesi, la domanda di voltura può certo valere come accettazione tacita dell'eredità da parte di chi l'ha presentata.
Considerato che la voltura catastale risulta richiesta proprio dalla convenuta, tale circostanza, da valutarsi congiuntamente con le sopra richiamate dichiarazioni di accettazione, integrando l'esplicazione di atti incompatibili con la volontà di rinunciare, ben può considerarsi idoneo elemento da cui poter desumere l'accettazione dell'eredità da parte di , con ogni conseguenza di legge. Controparte_2
Quanto alla posizione dei restanti chiamati all'eredità, considerato che emerge per tabulas la manifestazione di volontà di rinunciare all'eredità del de cuius e che il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di alcun comportamento di e TR CP_4
che possa qualificarsi in termini di accettazione tacita dell'eredità e che, quindi,
[...]
consenta di riconoscere ai medesimi la qualità di eredi di , deve essere Persona_1
accolta la domanda di accertamento della rinuncia all'eredità dai parte dei predetti.
L'assenza di opposizione in sede giudiziale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 2288/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
TR NT
- in accoglimento del ricorso, dichiara che ha accettato l'eredità ad Controparte_2
essa pervenuta per successione di , con ogni conseguenza di legge;
Persona_1
- dichiara che e hanno rinunciato all'eredità relitta TR NT
di , con ogni conseguenza di legge;
Persona_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo, 14.4.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 fascicolo ricorrente); all'udienza del 23.2.2023, gli odierni convenuti hanno ribadito personalmente ed espressamente tale volontà (doc. 12 fascicolo ricorrente).
La Suprema Corte ha precisato che “l'actio interrogatoria, di cui agli artt. 481 c.c.
e 749 c.p.c., non è volta a dirimere un conflitto tra diritti incidendo, senza efficacia di giudicato e indipendentemente dal tipo di delazione, testamentaria o legittima, sul solo diritto potestativo del chiamato all'eredità con la conseguenza che, ove esercitato attraverso la dichiarazione di accettazione, non si determina la delazione dell'eredità in via succedanea o l'accrescimento a favore di altri chiamati, la cui condizione di aspettativa di diritto è tutelata attraverso il suddetto strumento sollecitatorio. Da tale inidoneità al giudicato consegue che resta impregiudicata ogni questione che possa