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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/06/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. ssa Manuela Velotti Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2369/2021 R.G.;
PROMOSSA DA
( , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Tabanelli Nicolo';
NEI CONFRONTI DI
) con il patrocinio dell'avv. Nannelli Roberto;
Controparte_2 P.IVA_2
1
Con sentenza n. 1522/2021, pubblicata in data 16 novembre 2021, il Tribunale di Modena, decidendo nel contraddittorio delle parti, rigettava le domande, di seguito trascritte, avanzate nel novembre 2017 da di nei confronti del Controparte_1 Controparte_3 CP_2
in relazione al conto corrente con apertura di credito intercorrente fra le parti:
[...]
< “In via principale
1) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 c.c., 1346 c.c., 1418 c.c. e 1422 c.c. delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente n° 10909 intestato a ed acceso presso Controparte_1
Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero, agenzia di Montese (MO),
Piazza della Repubblica 10/11 attualmente (quale soggetto giuridico Controparte_2 derivante dalla fusione di e Banco Popolare Soc. Coop., già Controparte_4 titolare del marchio ), oggetto del rapporto Parte_1 tra le parti del presente giudizio, relative alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto a far data dal 01/01/2003 e sino al 30/06/2017 e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
2) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283 c.c..
1418 c.c., 644 c.p. e L. 108/1996, delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e conto corrente n° 10909 intestato a ed acceso presso Controparte_1
Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero, agenzia di Montese (MO),
Piazza della Repubblica 10/11 attualmente (quale soggetto giuridico Controparte_2 derivante dalla fusione di e Banco Popolare Soc. Coop., già Controparte_4 titolare del marchio ), oggetto del rapporto Parte_1 tra le parti del presente giudizio, relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze e spese ed oneri applicata nel corso del rapporto far data dal 01/01/2003 e sino al 30/06/2017 e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;
3) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325, 1418
c.c. e 1346 c.c., degli addebiti in conto corrente n° 10909 intestato a Controparte_1 ed acceso presso Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero,
[...] agenzia di Montese (MO), Piazza della Repubblica 10/11 attualmente Controparte_2
(quale soggetto giuridico derivante dalla fusione di e Banco Controparte_4
Popolare Soc. Coop., già titolare del marchio Parte_1 per non dovute Commissioni sul MA OP (CMS), comunque prive di
[...] causa negoziale, applicate nel corso del rapporto far data dal 01/01/2003 e sino al 30/06/2017;
4) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 c.c.,
1346 c.c. e 1418 c.c. degli addebiti in conto corrente n° 10909 intestato a di CP_1 ed acceso presso Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Controparte_1
Prospero, agenzia di Montese (MO), Piazza della Repubblica 10/11 attualmente CP_2
(quale soggetto giuridico derivante dalla fusione di e
[...] Controparte_4
Banco Popolare Soc. Coop., già titolare del marchio Parte_1
a titolo di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto far data dal
[...]
01/01/2003 e sino al 30/06/2017, sulla differenza tra giorni-banca tra la data di effettuazione
2 delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale. In via principale ed istruttoria
DISPORSI CTU contabile volta a determinare il Tasso Effettivo Globale applicato dalla Banca all'intestato rapporto bancario in conto corrente n° 10909 intestato a
[...] ed acceso presso Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Controparte_1
Prospero, agenzia di Montese (MO), Piazza della Repubblica 10/11 attualmente CP_2
(quale soggetto giuridico derivante dalla fusione di e
[...] Controparte_4
Banco Popolare Soc. Coop., già titolare del marchio Parte_1 e per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia di ogni e
[...] qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, oneri e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 07/03/1996 n,. 108 ed all'art. 644 c.p. perché eccedenti il c.d. “tasso soglia” nei periodi trimestrali di riferimento, con l'effetto DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame e DETERMINARE per gli effetti il saldo ricalcolato e l'esatto dare avere tra le parti alla data del 30/06/2017, da determinarsi in € 88.908,23 a favore di o nella diversa CP_1 somma che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c., CONDANNANDO la Banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate;
In via subordinata ed istruttoria
DISPORSI CTU contabile volta a determinare il Tasso Effettivo Globale applicato dalla Banca all'intestato rapporto bancario in conto corrente n° 10909 intestato a
[...] ed acceso presso Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Controparte_1
Prospero, agenzia di Montese (MO), Piazza della Repubblica 10/11 attualmente CP_2
(quale soggetto giuridico derivante dalla fusione di e
[...] Controparte_4
Banco Popolare Soc. Coop., già titolare del marchio Parte_1 e per l'effetto ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia di ogni e
[...] qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, oneri e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 07/03/1996 n,. 108 ed all'art. 644 c.p. perché eccedenti il c.d. “tasso soglia” nei periodi trimestrali di riferimento, con l'effetto DETERMINARE per gli effetti il saldo ricalcolato e l'esatto dare avere tra le parti alla data del 30/06/2017, da determinarsi in €. 62.036,00 a favore di o nella diversa CP_1 somma che risulterà a seguito dell'espletanda istruttoria, da determinarsi eventualmente anche in via equitativa ai sensi dell'art 1226 c.c., CONDANNANDO la Banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate.; In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso 15 % spese generali ex art. 2 DM 55/2014 ed oltre IVA e CAP, come per legge e spese sostenute per l'attivazione della mediazione quantificate in €. 48,40>.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società, insistendo per l'accoglimento delle proprie originarie conclusioni.
*
Resisteva Controparte_2
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 2.7.2024 la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, evidenziato come parte appellante, pur dichiarando, in premessa, di contestare integralmente la motivazione del primo giudice, ha effettivamente contestato solo:
-la motivazione con la quale il primo giudice ha ritenuto legittimo l'anatocismo;
-la motivazione con la quale il primo giudice ha escluso la configurabilità dell'usura;
-il rigetto della contestazione di nullità della clausola, che prevedeva la commissione di massimo scoperto, prima della Legge n. 2/2009;
-la scelta del primo giudice di non disporre ctu.
2) Il primo giudice ha ritenuto infondata la contestazione di illegittimità dell'anatocismo, di cui all'atto di citazione, con la seguente motivazione:
< l'attrice, non contestando che il contratto contenga la previsione di pari reciprocità temporale di maturazione e contabilizzazione dei contrapposti interessi, sostiene che“la banca ha utilizzato strumentalmente il conto corrente per convogliare l'operatività dell'apertura di credito così da poter pattuire fittiziamente una reciprocità, in concreto mai realizzabile…”; in ciò rinvenendo un vizio negoziale atto ad eludere ogni capitalizzazione degli interessi passivi.
In realtà, premesso che la pattuizione risulta rispettosa della disciplina di settore, contenuta nella delibera 9 febbraio 2000 del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio
(CICR), delegato dall'art.120 TUB, come modificato ad opera del DLGS n°342/99, art.25 co.2°
(……….)l'assunto è in sé non condivisibile, perché ipotizza come concretamente illegittima la capitalizzazione periodica degli interessi a debito su conto corrente in ogni situazione in cui ad esso sia collegata una operazione di erogazione immediata o potenziale di credito, che rende automaticamente improbabile la futura maturazione di interessi a credito del cliente.
Ipotesi che risulta però in insanabile conflitto con il rilievo che dette operazioni sono non solo legittime, ma soprattutto indispensabili per l'esercizio del credito, e per questo soggette alle indicate limitazioni legali all'autonomia contrattuale delle parti, ed a null'altro.
Il fatto, poi (valorizzato nella perizia di parte), che usualmente nei contratti bancari vi sia uno scostamento significativo fra i tassi attivi e passivi rientra nella fisiologia del mercato, non nella patologia del contratto>.
3)Con il secondo motivo, da cui è opportuno prendere le mosse, riservando al termine l'esame del primo, per esigenze di carattere logico, parte appellante ribadisce l'illegittimità
4 dell'anatocismo, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale di rifermento;
contestandola violazione della suindicata delibera CIRC e lamentando come non fosse applicata la pari capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.
Deduce inoltre: Non si comprende pertanto come abbia potuto il Giudice, senza l'ausilio di una Consulenza Tecnica, stabilire in primis come gli interessi in questione siano stati calcolati esclusivamente sulla sorte capitale (vedi pag. 5 della sentenza)>.
4) Il motivo va rigettato per le considerazioni di seguito esplicate.
Va, anzitutto, osservato come sia incomprensibile, prima ancora che infondata, la considerazione sopra trascritta, con cui si contesta che il primo giudice avrebbe escluso l'effettiva applicazione dell'anatocismo.
Il primo giudice, piuttosto, ha riconosciuto come la relativa previsione contrattuale fosse conforme alle previsioni della delibera CIRC.
Ciò correttamente, posto che il contratto, risalente all'ottobre 2000, prevedeva effettivamente la capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi debitori quanto degli interessi creditori, laddove specificava, nella prima pagina, quanto segue: sia debitori che creditori è stabilita a fine marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno>
e prevedeva, poi: vengono regolati con identica periodicità ……Il saldo risultante dalla chiusura periodica…produce interessi …..>.
5) Prima di esaminare il terzo motivo, afferente la contestazione di usura, va osservato come il primo giudice l'abbia ritenuta infondata, osservando come non fosse stata contestata l'usura genetica, ma solo l'usura sopravvenuta, irrilevante come da insegnamento della nota sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017.
6)Con il terzo motivo, parte appellante, contesta tale motivazione, osservando, anzitutto, come non sia esatto che con la citazione introduttiva sia stata contestata solo l'usura sopravvenuta, avendo essa piuttosto fatto riferimento <al momento genetico del contratto stesso>.
Contesta, comunque, come erri il primo giudice nel ritenere irrilevante la c.d. usura sopravvenuta, dovendosi considerare ogni variazione del tasso di interesse, nel corso del rapporto di conto corrente.
5 7)Il motivo in esame è infondato, atteso che con l'atto di citazione, la società attrice ha solo genericamente rilevato come la banca avesse costantemente applicato un tasso superiore al tasso soglia e ciò “nella stragrande maggioranza dei trimestri presi in esame dal 2003 al 2017”, senza alcun riferimento alle condizioni contrattuali iniziali o all'esercizio dello jus variandi.
8)Con il quarto motivo si contesta come il primo giudice abbia ritenuto in maniera del tutto apodittica la validità della Commissione di Massima OP>, per il periodo antecedente l'entrata in vigore della L. 29/01/2009 n. 2.
9)Il motivo è infondato, posto che il primo giudice ha piuttosto illustrato le ragioni, per le quali riteneva valida la previsione della cms, osservando specificatamente quanto segue:
<
1. La terza censura attiene all'indebita applicazione di commissioni per “corrispettivo disponibilità
creditizia” ed “indennità di sconfinamento” a partire dal settembre 2009; trattandosi di variazione contrattuale in pejus non pattuita con la cliente, e neppure ad essa comunicata.
La controparte, in replica, ha invocato i patti di modifica in data 4 maggio 2011 e 21 febbraio 2013, ex adverso sottoscritti, e qui depositati, quale legittima fonte negoziale.
Tale fatto non è stato mai contestato dall'attrice nelle sue difese successive. Deve pertanto negarsi fondatezza alla censura.
1.1) Nell'ambito di detta censura, risulta altresì adombrata la nullità, per difetto di causa, della precedente commissione di massimo scoperto -che nel contratto di apertura di credito del 25 ottobre 2000 risulta ben specificata nei suoi elementi essenziali, composti dalla percentuale fissa (0,7%), dalla base di calcolo (l'ammontare massimo di utilizzo del fido) e dalla periodicità dell'addebito (trimestre solare).
In realtà tale clausola, avendo ad oggetto la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (Cass. n°870/16), risulta munita di valida causa di scambio.
Né la questione muta se, come nella specie, la base di calcolo non sia il c.detto accordato, ma il prelevato massimo del periodo, in quanto:
-nell'ipotesi ricorrente di prelievi inferiori al limite, la remunerazione sarà per definizione inferiore a quella legittimamente pattuibile, e ciò non fa venir certo meno la causa;
-nel caso, pure possibile, di prelievo superiore, ci si troverà in presenza di un affidamento di fatto con esso coincidente, che rende l'applicazione della commissione di massimo scoperto ugualmente coerente con il programma contrattuale, e quindi ancora rispondente alla sua propria causa di scambio.
6 Del resto, lo stesso legislatore, con l'art.2 bis inserito nel DL 185/18 dalla legge di conversione n°2/09 (norma successivamente abrogata) ha “stabilito che è legittima la commissione di massimo scoperto, sub specie sia di commissione di massimo scoperto, sia di commissione di messa a disposizione dei fondi;
….Può pertanto dirsi che la norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della CMS, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.” (Cass. n°12965/16)>.
10) Resta, in ultimo, da rigettare il primo motivo, con il quale parte appellante lamenta come erroneamente non sia stata disposta ctu, atteso che non ne ricorreva la necessità, non avendo il primo giudice rilevato la nullità delle clausole contrattuali, con la conseguenza che non occorreva procedere a riconteggiare il saldo del conto corrente.
11)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
12) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 2369/2021 R.G., rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione, in favore dell'appellata, delle spese del grado, liquidate in € 9.700, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 6.6.2025.
Il Consigliere estensore dott. Antonella Romano Il Presidente dott. ssa Manuela Velotti
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