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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3973/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Rosanna Papa e Francesco Parte_1
D'Ambrosio, unitamente ai quali elett. dom. in Caserta, alla via C. Battisti n. 68
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Valerio Di Stasio presso il cui studio elett. dom. in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c., depositato in data
31.05.2024, esponeva: Parte_1 di essere stata assunta, a far data dal 03.02.2016, alle dipendenze della CP_2 Parte_2 con contratto a tempo indeterminato full time, mansioni di impiegata ed inquadramento nel 3° livello, parametro B del CCNL “Fise Assoambiente”; di essere stata adibita, sin dall'inizio del rapporto presso il cantiere di Capua e di aver ivi svolto, in via continuativa, le mansioni analiticamente indicate in ricorso;
che la era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Benevento Controparte_3
n. 22 del 24.06.2020; che il Tribunale aveva disposto, ai sensi dell'art. 104 L.F. l'esercizio provvisorio dell'attività aziendale;
di essere stata sospesa dal lavoro e collocata in Cassa Integrazione Guadagni (causale “Covid 19”) a far data dal 06.04.2020; che a seguito di procedura competitiva per il fitto di azienda, il complesso dei beni aziendali veniva trasferito alla società CP_4 che nonostante la ricorrente avesse sempre prestato la propria attività lavorativa presso il cantiere di
Capua, dalla data di assunzione sino alla collocazione in CIGS, per un periodo, dunque, superiore ai
240 giorni, ella non era stata assunta dalla subentrante aggiudicataria della CP_4 procedura, in spregio all'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente, norma espressamente richiamata nel bando di gara e nel successivo verbale di accordo del 19.01.2022 al fine di individuare i lavoratori aventi diritto al passaggio alle dipendenze della cessionaria;
che in ragione della mancata inclusione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori “cantierizzati” aventi diritto al passaggio, la stessa veniva licenziata dalla curatela fallimentare di
[...] con comunicazione del 14.03.2022, ricevuta in data 21.03.2022, all'esito di Controparte_3 procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione del 31.01.2022; di aver impugnato il licenziamento con lettera del 25.03.2022.
Evidenziava altresì: di aver adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentir riconosciuto il proprio diritto al passaggio alle dipendenze della società previa declaratoria di illegittimità CP_4 dell'intimato licenziamento;
che il giudizio si concludeva con sentenza definitiva n. 681 del 28 marzo 2023 con la quale veniva dichiarato “il diritto della ricorrente alla assunzione presso la convenuta con CP_4 decorrenza dal 21.03.2022, con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte”; che la società provvedeva solo formalmente ad assumerla con decorrenza dal CP_4
21.03.2022, procedendo, tuttavia, ad una illegittima modifica delle mansioni, adibendola allo svolgimento di compiti di operatore ecologico;
di non aver mai preso servizio effettivo alle dipendenze di per motivi di salute. CP_4
Rappresentava, infine che con provvedimento del 11.11.2023, n. 1181, il servizio di raccolta e rifiuti presso il CP_5 veniva, in seguito a gara di appalto, aggiudicato alla Cooperativa Ciclat Trasporti Ambiente
[...]
Soc. Coop. e da quest'ultima affidato nella relativa esecuzione alla società CP_1 che, pur sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 6 del CCNL così come statuito Controparte_6 con sentenza passata in giudicato, all'atto del passaggio di cantiere tra e CP_4 CP_1 veniva nuovamente esclusa dalla procedura poiché “non facente parte della platea storica dei dipendenti cantierizzati a Capua in quanto non presente nell'organico del precedente passaggio di cantiere”; poiché “il non aveva comunicato la sua successiva assunzione non Controparte_5 menzionando la sua presenza negli atti di gara e nella stima dei costi della manodopera”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Giudice, previa declaratoria del diritto al passaggio alle dipendenze della società in virtù della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 CP_1 del CCNL di categoria, ordinasse alla convenuta di procedere alla immediata assunzione dell'istante con decorrenza dal 28.01.2024, con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte;
condannasse, altresì, la società convenuta al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, commisurato alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percercepito a far data dal
28.01.2024. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio nella fase cautelare, la società convenuta che, contestando con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, la ricorrenza dei presupposti della tutela cautelare, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 23.10.2024 il Tribunale accoglieva il ricorso cautelare dichiarando “il diritto della ricorrente alla assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la CP_1
con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte e, per l'effetto,
[...] ordina alla società resistente di adottare ogni provvedimento conseguenziale”.
Tale provvedimento veniva, poi, confermato con ordinanza del 14.01.2025 resa dal Tribunale in composizione collegiale adito su reclamo proposto dalla società CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio anche nella fase di merito, si costituiva in giudizio la società convenuta che resisteva al ricorso concludendo per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
Va infatti richiamato il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Consegue che per le controversie promosse dal lavoratore che non venga successivamente assunto, competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (in tal senso, cfr. Cass. n. 2152/2015).
Al riguardo va chiarito che la circostanza – più volte sottolineata dalla convenuta nella memoria difensiva – che il rapporto con la società uscente sia cessato non incide sulla regolamentazione della competenza territoriale.
Ed, infatti, ad avviso del Tribunale, ciò che distingue nettamente il caso in esame da quelli cui si riferiscono le pronunce di merito e di legittimità richiamate dalla difesa della società CP_1
(secondo le quali “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti …” dovrebbe farsi applicazione unicamente del “foro della sede dell'azienda”;
v. Cass. sent. n. 21506/2013), è il fatto che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro precedentemente instaurato con l'azienda “uscente” si configura come “presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto”; con l'indubbia conseguenza che in relazione alle controversie promosse dal lavoratore che non venga assunto dall'azienda “subentrante” nell'appalto, per continuare a rendere la prestazione sul cantiere cui era addetto al momento dell'aggiudicazione della gara, “competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (cfr. Cass. ord. 2-12-2020,
n.27565; Cass. n. 2152/2015; Cass. 10697/2015), sì da consentire la celebrazione del processo nel luogo più prossimo allo svolgimento del rapporto di lavoro, conformemente alla ratio della richiamata previsione normativa.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità del diniego opposto dalla società convenuta alla assunzione della lavoratrice in conseguenza del c.d. passaggio di cantiere tra la precedente aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani presso il Comune di Capua –
Ecology S.r.l. - e la subentrante CP_1
Occorre riepilogare brevemente i fatti di causa.
La ricorrente, già dipendente della società , addetta, sin dall'inizio del rapporto Controparte_3 di lavoro presso il cantiere di Capua, in seguito al fallimento della predetta società ed al successivo trasferimento di ramo di azienda in favore di non veniva assunta alle dipendenze di CP_4 quest'ultima società poiché non figurava tra i lavoratori aventi diritto al passaggio che, per espresso accordo delle parti coinvolte nella vicenda traslativa, erano stati individuati in quelli "cantierizzati" aventi diritto alla conservazione del posto ex art. 6 ccnl di categoria.
In considerazione della mancata inclusione nell'elenco del personale avente diritto al passaggio alle dipendenze della società la ricorrente non veniva assunta dalla società cessionaria e, CP_4 all'esito dell'avvio di procedura di licenziamento collettivo, veniva licenziata dalla curatela del fallimento di con comunicazione del 14.03.2022 pervenuta alla in Controparte_3 Parte_1 data 21.03.2022.
Con sentenza n. 681 del 28 marzo 2023 - passata in giudicato – il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente, dichiarava “il diritto della ricorrente alla assunzione presso la convenuta con CP_4 decorrenza dal 21.03.2022, con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte”.
Orbene, ad onta del provvedimento adottato dal Tribunale, con il quale veniva accertato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella lista dei lavoratori aventi diritto al passaggio di cantiere, e, dunque, alla assunzione alle dipendenze della nonostante quest'ultima società avesse CP_4
– almeno formalmente – provveduto al ripristino del rapporto di lavoro a far data dal 21.03.2022, in ossequio al dictum del Tribunale, la società Czeta, odierna convenuta, all'esito della aggiudicazione dell'appalto, nel verbale di incontro del 29.12.2023 si opponeva alla assunzione della Parte_1 Nel verbale di incontro del 29.12.2023, svoltosi tra tutti i soggetti coinvolti nella procedura di cambio appalto (comprese le OO.SS.), si legge che la “… ritiene che i signori …. CP_1
non rientrino nel c.d. passaggio di cantiere ex art. 6 del vigente CCNL Parte_1
Fise/Assoambiente e tanto perché: b.1) Non fanno parte della platea storica dei dipendenti cantierizzati a Capua e cioè non erano presenti nell'organico del precedente passaggio di cantiere;
b.2) la loro successiva assunzione non è mai stata comunicata al che non ha Controparte_5 menzionato tali figure negli atti di indicazione delle gara e nella relativa stima dei costi della manodopera…; b.3) nell'elenco del personale contenuto negli atti di gara non compaiono tali figure ed il progetto/offerta presentato dalla concorrente non li ha richiamati […]; b.4) i provvedimenti giurisdizionali di reintegra che li riguarderebbero sono semplici pronunce cautelari
(e non sentenze definitive) spontaneamente adempiute dall'appaltatore uscente ”; di conseguenza, nel corpo del verbale, la Società ribadisce che “non assumerà i sig.ri […] non Parte_1 ritenendo che, nei loro confronti, operi il c.d. passaggio di cantiere ex art. citato (…) In ogni caso
… propone la loro assunzione - con contratto full time a tempo determinato fino al 30/4/24…” (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Ora, il fatto che la resistente, già in sede di incontri sindacali, avesse accampato dubbi CP_7 sull'operatività della clausola sociale proprio nei confronti di quei lavoratori il cui diritto ad essere presenti nell'organico del precedente passaggio di cantiere era stato accertato in sede giudiziaria, reputando che dette statuizioni fossero mere “pronunce cautelari (e non sentenze definitive) spontaneamente adempiute dall'appaltatore uscente”, è un chiaro indice della volontà datoriale di non dar corso all'assunzione per ragioni legate piuttosto alla “stima dei costi della manodopera” che non alla reale insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 6 cit. al fine del radicamento del diritto alla assunzione, diritto peraltro accertato, nel caso della ricorrente, con sentenza definitiva passata in giudicato.
D'altra parte, il dato che la ricorrente non fosse stata indicata nell'organico del precedente passaggio di cantiere nonché la ulteriore circostanza che la sua assunzione non fosse stata comunicata al di Capua che non menzionava, negli atti di gara, il nominativo della CP_5 lavoratrice istante tra i dipendenti “cantierizzati” può essere certamente indice di una mancata o incompleta comunicazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella procedura di cambio appalto. Tuttavia, ciò può rilevare ai fini della eventuale esistenza di profili di responsabilità a vario titolo addebitabili ai contraenti dell'appalto, ma non certo può costituire una valida ragione per escludere il diritto del lavoratore - in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa contrattuale applicabile - al passaggio alle dipendenze della impresa subentrante nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.
Ciò detto, non può che ribadirsi in questa sede quanto già evidenziato dal Tribunale nella sentenza su richiamata. Alla luce della documentazione in atti, va infatti affermato il diritto della ricorrente al passaggio alle dipendenze della stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 CCNL di CP_1 categoria.
Come è noto, i presupposti in presenza dei quali si configura il diritto all'assunzione sono stabiliti dal comma 2 dell'art. 6 cit., e sono i seguenti: anzianità di servizio di almeno 240 giorni (otto mesi) nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato con l'azienda cessante;
sussistenza del rapporto di lavoro alla scadenza del contratto di appalto;
adibizione in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto.
Orbene, non vi è dubbio che la ricorrente fosse in organico, dapprima, presso la società CP_3
e, poi, per effetto della sentenza del Tribunale, presso la impresa uscente
[...] CP_4 alla data del subentro della società convenuta nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.
Neppure può revocarsi in dubbio che, a tale data, la avesse maturato il requisito Parte_1 temporale dei 240 giorni di cui alla menzionata disposizione contrattuale.
La ricorrente, assunta alle dipendenze della a far data dal 03.02.2016, è Controparte_3 sempre stata addetta presso il cantiere di Capua, essendosi svolta in quel cantiere, senza soluzione di continuità, sin dalla assunzione, la prestazione lavorativa.
All'esito del provvedimento giurisdizionale con il quale veniva accertato il diritto della lavoratrice al passaggio alle dipendenze della il rapporto di lavoro veniva dalla predetta società CP_4 ripristinato, con assunzione della presso il cantiere di Capua a far data dal 21.03.2022. Parte_1
Tale evenienza – in realtà incontestata – emerge chiaramente dalle buste paga e dal modello C2 storico versati in atti dalla ricorrente (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Deve, dunque, ritenersi circostanza pacifica – in quanto risultante dalla documentazione in atti –
l'adibizione della ricorrente presso il cantiere di Capua nell'ambito dello specifico appalto gestito dalle precedenti società per un tempo certamente superiore ai 240 giorni richiesti dall'art. 6 del
CCNL di categoria.
Va, al riguardo, precisato che del tutto priva di pregio ai fini del computo dei giorni è la circostanza che la dipendente si fosse assentata per malattia.
L'assenza per malattia è fonte di sospensione legale del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro stesso e non può determinare la sospensione del computo dei giorni atteso che il rapporto di lavoro non cessa e comunque sono considerate ininfluenti ai fini del computo dei giorni anche altre cause di sospensione richiamate espressamente dalla norma innanzi indicata (cfr. art. 6 del CCNL di categoria).
Tale disposizione fa esplicito riferimento al personale che risulti “in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”. La norma fa, dunque, chiaramente riferimento al concetto di anzianità di servizio, prevedendo, appunto, che il lavoratore debba possedere una specifica anzianità di servizio risultando inserito nell'organico dell'impresa uscente da almeno otto mesi precedenti l'inizio della nuova gestione. Appare dunque evidente che ai fini del calcolo va considerato l'intero periodo in cui il prestatore è rimasto alle dipendenze dell'impresa cedente, a prescindere dalla sussistenza di eventuali intervalli di tempo “non lavorati”, per il verificarsi di circostanze che possono determinare la temporanea sospensione della prestazione lavorativa, ma che non comportano la cessazione del rapporto di lavoro, come appunto avviene in caso di malattia.
Accertata la condizione di dipendente “cantierizzato” in capo alla ricorrente deve riconoscersi il diritto all'assunzione presso la società subentrante ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise CP_1
Assoambiente.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, il dipendente della azienda cessata vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione con corrispondente obbligo per la società subentrante nell'appalto, ciò sia in base al tenore testuale dell'art. 6 cit., comma 2 che fa riferimento ad una "assunzione ex novo senza periodo di prova", e sia in base alla lettura complessiva della disposizione che definisce tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto
(inquadramento, retribuzione, rapporti assicurativi e previdenziali) ed individua anche il meccanismo regolativo dell'anzianità lavorativa pregressa;
inoltre, per il rilievo che sul piano procedimentale è prevista un'unica fase di "perfezionamento" dell'assunzione (cfr., in tal senso,
Cass. n. 36724/2021).
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in accoglimento ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente all'assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la con il CP_1 medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte e, per l'effetto, va ordinato alla società resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro.
La società convenuta va, altresì, condannata al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alle retribuzioni maturate a far data dal 04.01.2024 - data della messa a disposizione delle energie lavorative (cfr. lettera di messa in mora ricevuta dalla convenuta in data 04.01.2025 in atti prod.ne parte ricorrente) sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la con il medesimo inquadramento e le medesime CP_1 mansioni in precedenza svolte e, per l'effetto, ordina alla società resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto;
b) condanna la convenuta società al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alle retribuzioni maturate dal 04.01.2024, come in parte motiva specificato, sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
c) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 4100,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3973/2024
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti Rosanna Papa e Francesco Parte_1
D'Ambrosio, unitamente ai quali elett. dom. in Caserta, alla via C. Battisti n. 68
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, CP_1 dall'avv. Valerio Di Stasio presso il cui studio elett. dom. in Napoli, al Centro Direzionale Isola G1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare, ex art. 700 c.p.c., depositato in data
31.05.2024, esponeva: Parte_1 di essere stata assunta, a far data dal 03.02.2016, alle dipendenze della CP_2 Parte_2 con contratto a tempo indeterminato full time, mansioni di impiegata ed inquadramento nel 3° livello, parametro B del CCNL “Fise Assoambiente”; di essere stata adibita, sin dall'inizio del rapporto presso il cantiere di Capua e di aver ivi svolto, in via continuativa, le mansioni analiticamente indicate in ricorso;
che la era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Benevento Controparte_3
n. 22 del 24.06.2020; che il Tribunale aveva disposto, ai sensi dell'art. 104 L.F. l'esercizio provvisorio dell'attività aziendale;
di essere stata sospesa dal lavoro e collocata in Cassa Integrazione Guadagni (causale “Covid 19”) a far data dal 06.04.2020; che a seguito di procedura competitiva per il fitto di azienda, il complesso dei beni aziendali veniva trasferito alla società CP_4 che nonostante la ricorrente avesse sempre prestato la propria attività lavorativa presso il cantiere di
Capua, dalla data di assunzione sino alla collocazione in CIGS, per un periodo, dunque, superiore ai
240 giorni, ella non era stata assunta dalla subentrante aggiudicataria della CP_4 procedura, in spregio all'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente, norma espressamente richiamata nel bando di gara e nel successivo verbale di accordo del 19.01.2022 al fine di individuare i lavoratori aventi diritto al passaggio alle dipendenze della cessionaria;
che in ragione della mancata inclusione della ricorrente nell'elenco dei lavoratori “cantierizzati” aventi diritto al passaggio, la stessa veniva licenziata dalla curatela fallimentare di
[...] con comunicazione del 14.03.2022, ricevuta in data 21.03.2022, all'esito di Controparte_3 procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione del 31.01.2022; di aver impugnato il licenziamento con lettera del 25.03.2022.
Evidenziava altresì: di aver adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentir riconosciuto il proprio diritto al passaggio alle dipendenze della società previa declaratoria di illegittimità CP_4 dell'intimato licenziamento;
che il giudizio si concludeva con sentenza definitiva n. 681 del 28 marzo 2023 con la quale veniva dichiarato “il diritto della ricorrente alla assunzione presso la convenuta con CP_4 decorrenza dal 21.03.2022, con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte”; che la società provvedeva solo formalmente ad assumerla con decorrenza dal CP_4
21.03.2022, procedendo, tuttavia, ad una illegittima modifica delle mansioni, adibendola allo svolgimento di compiti di operatore ecologico;
di non aver mai preso servizio effettivo alle dipendenze di per motivi di salute. CP_4
Rappresentava, infine che con provvedimento del 11.11.2023, n. 1181, il servizio di raccolta e rifiuti presso il CP_5 veniva, in seguito a gara di appalto, aggiudicato alla Cooperativa Ciclat Trasporti Ambiente
[...]
Soc. Coop. e da quest'ultima affidato nella relativa esecuzione alla società CP_1 che, pur sussistendo tutti i requisiti di cui all'art. 6 del CCNL così come statuito Controparte_6 con sentenza passata in giudicato, all'atto del passaggio di cantiere tra e CP_4 CP_1 veniva nuovamente esclusa dalla procedura poiché “non facente parte della platea storica dei dipendenti cantierizzati a Capua in quanto non presente nell'organico del precedente passaggio di cantiere”; poiché “il non aveva comunicato la sua successiva assunzione non Controparte_5 menzionando la sua presenza negli atti di gara e nella stima dei costi della manodopera”.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Giudice, previa declaratoria del diritto al passaggio alle dipendenze della società in virtù della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6 CP_1 del CCNL di categoria, ordinasse alla convenuta di procedere alla immediata assunzione dell'istante con decorrenza dal 28.01.2024, con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte;
condannasse, altresì, la società convenuta al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, commisurato alle retribuzioni che la lavoratrice avrebbe percercepito a far data dal
28.01.2024. Vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva in giudizio nella fase cautelare, la società convenuta che, contestando con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto, la ricorrenza dei presupposti della tutela cautelare, chiedeva il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 23.10.2024 il Tribunale accoglieva il ricorso cautelare dichiarando “il diritto della ricorrente alla assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la CP_1
con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte e, per l'effetto,
[...] ordina alla società resistente di adottare ogni provvedimento conseguenziale”.
Tale provvedimento veniva, poi, confermato con ordinanza del 14.01.2025 resa dal Tribunale in composizione collegiale adito su reclamo proposto dalla società CP_1
Ritualmente instauratosi il contraddittorio anche nella fase di merito, si costituiva in giudizio la società convenuta che resisteva al ricorso concludendo per il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
Va infatti richiamato il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Consegue che per le controversie promosse dal lavoratore che non venga successivamente assunto, competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (in tal senso, cfr. Cass. n. 2152/2015).
Al riguardo va chiarito che la circostanza – più volte sottolineata dalla convenuta nella memoria difensiva – che il rapporto con la società uscente sia cessato non incide sulla regolamentazione della competenza territoriale.
Ed, infatti, ad avviso del Tribunale, ciò che distingue nettamente il caso in esame da quelli cui si riferiscono le pronunce di merito e di legittimità richiamate dalla difesa della società CP_1
(secondo le quali “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro ancora da costituire fra le parti …” dovrebbe farsi applicazione unicamente del “foro della sede dell'azienda”;
v. Cass. sent. n. 21506/2013), è il fatto che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro precedentemente instaurato con l'azienda “uscente” si configura come “presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto”; con l'indubbia conseguenza che in relazione alle controversie promosse dal lavoratore che non venga assunto dall'azienda “subentrante” nell'appalto, per continuare a rendere la prestazione sul cantiere cui era addetto al momento dell'aggiudicazione della gara, “competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (cfr. Cass. ord. 2-12-2020,
n.27565; Cass. n. 2152/2015; Cass. 10697/2015), sì da consentire la celebrazione del processo nel luogo più prossimo allo svolgimento del rapporto di lavoro, conformemente alla ratio della richiamata previsione normativa.
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità del diniego opposto dalla società convenuta alla assunzione della lavoratrice in conseguenza del c.d. passaggio di cantiere tra la precedente aggiudicataria dell'appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani presso il Comune di Capua –
Ecology S.r.l. - e la subentrante CP_1
Occorre riepilogare brevemente i fatti di causa.
La ricorrente, già dipendente della società , addetta, sin dall'inizio del rapporto Controparte_3 di lavoro presso il cantiere di Capua, in seguito al fallimento della predetta società ed al successivo trasferimento di ramo di azienda in favore di non veniva assunta alle dipendenze di CP_4 quest'ultima società poiché non figurava tra i lavoratori aventi diritto al passaggio che, per espresso accordo delle parti coinvolte nella vicenda traslativa, erano stati individuati in quelli "cantierizzati" aventi diritto alla conservazione del posto ex art. 6 ccnl di categoria.
In considerazione della mancata inclusione nell'elenco del personale avente diritto al passaggio alle dipendenze della società la ricorrente non veniva assunta dalla società cessionaria e, CP_4 all'esito dell'avvio di procedura di licenziamento collettivo, veniva licenziata dalla curatela del fallimento di con comunicazione del 14.03.2022 pervenuta alla in Controparte_3 Parte_1 data 21.03.2022.
Con sentenza n. 681 del 28 marzo 2023 - passata in giudicato – il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente, dichiarava “il diritto della ricorrente alla assunzione presso la convenuta con CP_4 decorrenza dal 21.03.2022, con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte”.
Orbene, ad onta del provvedimento adottato dal Tribunale, con il quale veniva accertato il diritto della ricorrente ad essere inserita nella lista dei lavoratori aventi diritto al passaggio di cantiere, e, dunque, alla assunzione alle dipendenze della nonostante quest'ultima società avesse CP_4
– almeno formalmente – provveduto al ripristino del rapporto di lavoro a far data dal 21.03.2022, in ossequio al dictum del Tribunale, la società Czeta, odierna convenuta, all'esito della aggiudicazione dell'appalto, nel verbale di incontro del 29.12.2023 si opponeva alla assunzione della Parte_1 Nel verbale di incontro del 29.12.2023, svoltosi tra tutti i soggetti coinvolti nella procedura di cambio appalto (comprese le OO.SS.), si legge che la “… ritiene che i signori …. CP_1
non rientrino nel c.d. passaggio di cantiere ex art. 6 del vigente CCNL Parte_1
Fise/Assoambiente e tanto perché: b.1) Non fanno parte della platea storica dei dipendenti cantierizzati a Capua e cioè non erano presenti nell'organico del precedente passaggio di cantiere;
b.2) la loro successiva assunzione non è mai stata comunicata al che non ha Controparte_5 menzionato tali figure negli atti di indicazione delle gara e nella relativa stima dei costi della manodopera…; b.3) nell'elenco del personale contenuto negli atti di gara non compaiono tali figure ed il progetto/offerta presentato dalla concorrente non li ha richiamati […]; b.4) i provvedimenti giurisdizionali di reintegra che li riguarderebbero sono semplici pronunce cautelari
(e non sentenze definitive) spontaneamente adempiute dall'appaltatore uscente ”; di conseguenza, nel corpo del verbale, la Società ribadisce che “non assumerà i sig.ri […] non Parte_1 ritenendo che, nei loro confronti, operi il c.d. passaggio di cantiere ex art. citato (…) In ogni caso
… propone la loro assunzione - con contratto full time a tempo determinato fino al 30/4/24…” (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Ora, il fatto che la resistente, già in sede di incontri sindacali, avesse accampato dubbi CP_7 sull'operatività della clausola sociale proprio nei confronti di quei lavoratori il cui diritto ad essere presenti nell'organico del precedente passaggio di cantiere era stato accertato in sede giudiziaria, reputando che dette statuizioni fossero mere “pronunce cautelari (e non sentenze definitive) spontaneamente adempiute dall'appaltatore uscente”, è un chiaro indice della volontà datoriale di non dar corso all'assunzione per ragioni legate piuttosto alla “stima dei costi della manodopera” che non alla reale insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 6 cit. al fine del radicamento del diritto alla assunzione, diritto peraltro accertato, nel caso della ricorrente, con sentenza definitiva passata in giudicato.
D'altra parte, il dato che la ricorrente non fosse stata indicata nell'organico del precedente passaggio di cantiere nonché la ulteriore circostanza che la sua assunzione non fosse stata comunicata al di Capua che non menzionava, negli atti di gara, il nominativo della CP_5 lavoratrice istante tra i dipendenti “cantierizzati” può essere certamente indice di una mancata o incompleta comunicazione tra tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella procedura di cambio appalto. Tuttavia, ciò può rilevare ai fini della eventuale esistenza di profili di responsabilità a vario titolo addebitabili ai contraenti dell'appalto, ma non certo può costituire una valida ragione per escludere il diritto del lavoratore - in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa contrattuale applicabile - al passaggio alle dipendenze della impresa subentrante nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.
Ciò detto, non può che ribadirsi in questa sede quanto già evidenziato dal Tribunale nella sentenza su richiamata. Alla luce della documentazione in atti, va infatti affermato il diritto della ricorrente al passaggio alle dipendenze della stante la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 CCNL di CP_1 categoria.
Come è noto, i presupposti in presenza dei quali si configura il diritto all'assunzione sono stabiliti dal comma 2 dell'art. 6 cit., e sono i seguenti: anzianità di servizio di almeno 240 giorni (otto mesi) nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato con l'azienda cessante;
sussistenza del rapporto di lavoro alla scadenza del contratto di appalto;
adibizione in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto.
Orbene, non vi è dubbio che la ricorrente fosse in organico, dapprima, presso la società CP_3
e, poi, per effetto della sentenza del Tribunale, presso la impresa uscente
[...] CP_4 alla data del subentro della società convenuta nella gestione del servizio oggetto dell'appalto.
Neppure può revocarsi in dubbio che, a tale data, la avesse maturato il requisito Parte_1 temporale dei 240 giorni di cui alla menzionata disposizione contrattuale.
La ricorrente, assunta alle dipendenze della a far data dal 03.02.2016, è Controparte_3 sempre stata addetta presso il cantiere di Capua, essendosi svolta in quel cantiere, senza soluzione di continuità, sin dalla assunzione, la prestazione lavorativa.
All'esito del provvedimento giurisdizionale con il quale veniva accertato il diritto della lavoratrice al passaggio alle dipendenze della il rapporto di lavoro veniva dalla predetta società CP_4 ripristinato, con assunzione della presso il cantiere di Capua a far data dal 21.03.2022. Parte_1
Tale evenienza – in realtà incontestata – emerge chiaramente dalle buste paga e dal modello C2 storico versati in atti dalla ricorrente (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Deve, dunque, ritenersi circostanza pacifica – in quanto risultante dalla documentazione in atti –
l'adibizione della ricorrente presso il cantiere di Capua nell'ambito dello specifico appalto gestito dalle precedenti società per un tempo certamente superiore ai 240 giorni richiesti dall'art. 6 del
CCNL di categoria.
Va, al riguardo, precisato che del tutto priva di pregio ai fini del computo dei giorni è la circostanza che la dipendente si fosse assentata per malattia.
L'assenza per malattia è fonte di sospensione legale del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto di lavoro stesso e non può determinare la sospensione del computo dei giorni atteso che il rapporto di lavoro non cessa e comunque sono considerate ininfluenti ai fini del computo dei giorni anche altre cause di sospensione richiamate espressamente dalla norma innanzi indicata (cfr. art. 6 del CCNL di categoria).
Tale disposizione fa esplicito riferimento al personale che risulti “in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”. La norma fa, dunque, chiaramente riferimento al concetto di anzianità di servizio, prevedendo, appunto, che il lavoratore debba possedere una specifica anzianità di servizio risultando inserito nell'organico dell'impresa uscente da almeno otto mesi precedenti l'inizio della nuova gestione. Appare dunque evidente che ai fini del calcolo va considerato l'intero periodo in cui il prestatore è rimasto alle dipendenze dell'impresa cedente, a prescindere dalla sussistenza di eventuali intervalli di tempo “non lavorati”, per il verificarsi di circostanze che possono determinare la temporanea sospensione della prestazione lavorativa, ma che non comportano la cessazione del rapporto di lavoro, come appunto avviene in caso di malattia.
Accertata la condizione di dipendente “cantierizzato” in capo alla ricorrente deve riconoscersi il diritto all'assunzione presso la società subentrante ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise CP_1
Assoambiente.
Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, il dipendente della azienda cessata vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione con corrispondente obbligo per la società subentrante nell'appalto, ciò sia in base al tenore testuale dell'art. 6 cit., comma 2 che fa riferimento ad una "assunzione ex novo senza periodo di prova", e sia in base alla lettura complessiva della disposizione che definisce tutti gli elementi caratterizzanti il rapporto
(inquadramento, retribuzione, rapporti assicurativi e previdenziali) ed individua anche il meccanismo regolativo dell'anzianità lavorativa pregressa;
inoltre, per il rilievo che sul piano procedimentale è prevista un'unica fase di "perfezionamento" dell'assunzione (cfr., in tal senso,
Cass. n. 36724/2021).
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in accoglimento ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente all'assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la con il CP_1 medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte e, per l'effetto, va ordinato alla società resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro.
La società convenuta va, altresì, condannata al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alle retribuzioni maturate a far data dal 04.01.2024 - data della messa a disposizione delle energie lavorative (cfr. lettera di messa in mora ricevuta dalla convenuta in data 04.01.2025 in atti prod.ne parte ricorrente) sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la con il medesimo inquadramento e le medesime CP_1 mansioni in precedenza svolte e, per l'effetto, ordina alla società resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto;
b) condanna la convenuta società al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alle retribuzioni maturate dal 04.01.2024, come in parte motiva specificato, sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
c) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 4100,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni