Sentenza 4 maggio 2012
Massime • 1
L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Nella specie, un lavoratore, che nel frattempo aveva rassegnato le proprie dimissioni, aveva domandato l'accertamento dell'illegittimità del trasferimento disposto nei suoi confronti deducendo il proprio interesse all'accertamento dell'inadempimento datoriale, ma non vi aveva collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento del danno; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso l'interesse ad agire del lavoratore, costituendo l'inadempimento datoriale solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno).
Commentari • 3
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Cassazione civile sez. lav., 14/02/2022, (ud. 11/11/2021, dep. 14/02/2022), n.4729 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18551-2016 proposto da: G.G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.P. DE' CALBOLI n. 60, presso lo studio dell'avvocato D'APOLLONIO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI MASSIMO VINCENZO; – ricorrente – contro A.S.P. – AZIENDA SANITARIA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/2012, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19879/2008 proposto da:
ED PE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso lo studio dell'avvocato MAGNO Pietro, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LONGO TOMMASO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 7237/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/12/2007 R.G.N. 10722/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito l'Avvocato MAGNO PIETRO;
udito l'Avvocato GIOVANNI GENTILE per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 9786/05 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte da GI CU
contro
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. volte all'accertamento dell'illegittimità del suo trasferimento da Roma a AR e del mutamento di mansioni, al pagamento delle indennità contrattuali di trasferimento, nonché al riconoscimento d'un superiore inquadramento contrattuale e alle relative differenze retributive.
Con sentenza depositata il 14.12.07 la Corte d'appello capitolina, in parziale accoglimento del gravame interposto dal lavoratore, condannava la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a pagargli le indennità contrattuali di trasferimento.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il CU affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 100, 112, 116, 277 e 279 c.p.c. in relazione all'art. 359 c.p.c., degli artt. 2103, 1223 e 2697 c.c., dell'art. 96 disp. att. c.c., del D.Lgs. n. 152 del 1997, art. 3, degli artt. 2 e 5 della direttiva 91/533/CE, nonché insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione, nella parte in cui l'impugnata sentenza, confermando sul punto quella di prime cure, ha ritenuto la carenza di interesse ad agire del CU riguardo all'accertamento dell'illegittimità del trasferimento in seguito alle dimissioni poi dallo stesso lavoratore rassegnate: sostiene in proposito il ricorrente che l'interesse ad agire va valutato ex ante, cioè al momento di proposizione della domanda, e non ex post;
ad ogni modo, prosegue il ricorrente, il lavoratore mantiene l'interesse ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento datoriale. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2099, 2103, 1223 e 2697 c.c., degli artt. 112, 116, 277, 279 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 359 c.p.c., nonché omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione, laddove la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile, per aspecificità del motivo, l'appello in merito alla domanda di condanna della banca al pagamento delle differenze tra quanto il CU percepiva prima e quanto, invece, da lui percepito dopo il trasferimento: si afferma, invece, in ricorso che da un'attenta lettura dell'atto d'appello emergeva che, in realtà, le argomentazioni del rigetto di tale capo della domanda da parte del Tribunale erano state analiticamente contestate. Con il terzo motivo ci si duole di violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 116, 277 e 279 c.p.c., con riferimento all'art. 359 c.p.c., dell'art. 421 c.p.c., art. 36 Cost., artt. 2095, 2099 e 2103 c.c., degli artt. 95 e 96 disp. att. c.c., nonché omessa od insufficiente motivazione, per avere l'impugnata sentenza rigettato la domanda di superiore inquadramento contrattuale avanzata dal CU per carente allegazione del raffronto specifico tra le mansioni svolte e la superiore qualifica rivendicata: obietta il ricorrente che tale confronto mancava perché le funzioni ispettive da lui svolte non erano previste da un'apposita declaratoria del contratto collettivo.
2- Preliminarmente va rilevato un profilo di inammissibilità di ciascun motivo laddove viene formulato anche in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 5; infatti, premessa l'applicabilità ratione temporis dell'art. 366 bis c.p.c. (essendo stata impugnata una sentenza depositata il 14.12.07), ogni denuncia di vizio di motivazione si sarebbe dovuta concludere, per costante giurisprudenza di questa S.C., con un momento di sintesi del singolo fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di redazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U.
1.10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3^ 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3^ 30.12.09 n. 27680), momento di sintesi che - invece - manca del tutto in ognuno dei mezzi formulati dal ricorrente.
3- Per il resto, il primo motivo è comunque infondato. Proprio in quanto condizione dell'azione l'interesse ad agire deve sussistere al momento della decisione (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 29.11.06 n. 25278), id est deve necessariamente avere carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, mentre resta escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., e pluribus, Cass. 18.4.02 n. 5635). In altre parole, l'interesse ad agire richiede non solo che si debba accertare una situazione giuridicamente rilevante, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri, senza che sia precisato il concreto vantaggio che la parte intenda in tal modo conseguire. Ne discende che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti che, pur giuridicamente rilevanti, nondimeno costituiscano mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (cfr., da ultimo, Cass. Sez.
6-L n. 2051 del 27.1.2011). Nel caso di specie, una volta che nelle more di lite il rapporto di lavoro sia cessato, il lavoratore non ha più alcun interesse ad una pronuncia di illegittimità del trasferimento inizialmente impugnato, nemmeno a livello di mero accertamento di un allegato inadempimento datoriale ove ad esso non sia causalmente collegata una domanda di condanna o di accertamento del diritto al risarcimento dei danni ex art. 1218 c.c., che è cosa diversa dal mero accertamento dell'altrui inadempimento, che non comporta automaticamente una pretesa risarcitoria da parte del creditore (com'è noto nella giurisprudenza di questa S.C.), costituendo l'inadempimento soltanto uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno. Ma non risulta che l'odierno ricorrente abbia proposto una domanda del genere, essendosi limitato a chiedere l'annullamento del trasferimento da Roma a AR (oltre ad altre pretese di carattere economico che prescindono, però, da una pronuncia di illegittimità del trasferimento).
3- Il secondo motivo è inammissibile (oltre che per la ragione sopra esposta in ordine al vizio di motivazione) per l'assorbente rilievo che, denunciando sostanzialmente un error in procedendo, doveva farsi valere - a pena di inammissibilità - ai sensi non dei nn. 3 e 5, ma del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. (cfr., e plurimis, Cass. 17.12.09 n. 26598; Cass. 10.12.09 n. 25825; Cass.
4.6.07 n. 12952; Cass.11.11.2005 n. 22897; in senso conforme v. ancora, ex aliis, Cass.27.9.2000 n. 12790; Cass.
7.7.2004 n. 12475; Cass. 26.1.2006 n. 1701;
Cass. 14.2.2006 n. 3190; Cass. 22.11.220 6 n. 24856), il che il ricorso non ha fatto.
4- Del pari inammissibile è il terzo motivo di censura. Infatti, pur essendo consentita, secondo la prevalente giurisprudenza di questa S.C., la formulazione di quesiti plurimi o comunque articolati in più punti, è tuttavia indispensabile che essi consistano in proposizioni intimamente connesse che, per la loro funzione unitaria, sotto il profilo logico e giuridico, risultino complessivamente idonee, pur sovrapponendosi parzialmente, a far comprendere senza equivoci la violazione denunciata ed a richiedere alla Corte di affermare un principio di diritto contrario a quello posto a base della decisione impugnata (cfr. Cass.
6.11.2008 n. 26737), così come è necessario che la proposizione di più profili di violazioni di legge si concluda con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati (cfr. Cass. S.U.
9.3.2000 n. 5624). Invece, i quesiti formulati dal ricorrente mescolano e sovrappongono motivi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360 c.p.c., comma nn. 3 e 5, nonostante che non sia consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto - che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma - e del vizio di motivazione, che invece quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione;
o quale l'omessa motivazione, che denuncia l'assenza di motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio e che presuppone la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, o la contraddittorietà della motivazione, che richiede che vengano precisamente evidenziate le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che sarebbero fra loro inconciliabili. Invero, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo al giudice di legittimità - il che non è consentito - il compito di dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 123. 9.2011 n. 19443). Per l'esattezza, il motivo si conclude con la formulazione di plurimi quesiti eterogenei che, lungi da porre interrogativi specifici su singole pretese violazioni di legge, in sostanza propongono quella che, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto essere l'intera motivazione della sentenza impugnata riguardo alla domanda di superiore inquadramento contrattuale.
3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 40,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2012