Art. 11.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento di esecuzione.
I provvedimenti di concessione dei benefici, previsti dagli articoli 6, 7 e 8, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla loro emanazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' emanato il regolamento di esecuzione.
I provvedimenti di concessione dei benefici, previsti dagli articoli 6, 7 e 8, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla loro emanazione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.