Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01809/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2025, proposto da Viglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4D7792934, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cinzia Picco e Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medline International Italy S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Di Ienno e Lucia Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 935 del 30.04.2025 con la quale è stato aggiudicato alla Medline International Italy s.r.l. Unipersonale il lotto 1 (CIG: B4D7792934) relativo alla “ Procedura negoziata ex art 50 comma 1 lettera "e" d.lgs. 36/2023 per la fornitura di sistemi di fissaggio suddivisa in 2 lotti, occorrente alla AOU Maggiore della Carità di Novara, per 24 mesi ”;
- ove occorrer possa ed in parte qua , per le parti confliggenti con gli interessi della ricorrente, del capitolato normativo, dei chiarimenti, nonché del verbale di gara del 26.03.2025 nella parte in cui sono state aperte e valutate le offerte presentate dalla Medline International Italy s.r.l. per il lotto 1 senza procedere alla sua esclusione;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto;
nonché per la declaratoria d'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, con conseguente accertamento del diritto al subentro e condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, mediante affidamento dell'appalto alla Viglia S.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara e della Medline International Italy S.r.l. Unipersonale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. ND FA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 30.05.2025, la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 935 del 30.04.2025 con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara (di seguito, breviter , AOU) ha aggiudicato alla controinteressata il lotto 1 della procedura negoziata indetta con determinazione dirigenziale n. 2537 del 29.11.2024 per la fornitura di sistemi di fissaggio di cateteri per una durata di 24 mesi (importo a base d’asta di € 208.000,00, IVA esclusa).
In particolare, ai sensi dell’art. 1 del capitolato speciale e normativo (rubricato “ oggetto, requisiti obbligatori della fornitura – capitolato tecnico durata, importo a base d’asta dell’appalto ”), il predetto lotto 1 ha ad oggetto il seguente prodotto: “ sistema di fissaggio per la stabilizzazione definitiva dei cateteri di tipo (cvc, picc, dialisi art e periferici tipo midlaine ”. Tale prodotto viene così descritto “ Sistema per la stabilizzazione definitiva dei cateteri venosi periferici composto da: - Un dispositivo di fissaggio; - Una striscia adesiva di fissaggio, dotata di invito per facilitare l'applicazione; -Confezionamento: sterile monouso”. La descrizione viene poi così ulteriormente dettagliata: “ Dispositivo di stabilizzazione per cannule venose, superficie superiore composta da un cuscinetto in tricot poliestere traspirante, con sistema di ancoraggio composto da 2 perni scorrevoli per le alette del catetere e 2 morsetti di chiusura ad incastro. Una striscia adesiva di fissaggio per evitare dislocamento accidentale del catetere durante il cambio. Il dispositivo si adatta alla zona di applicazione, anche su parti molto sagomate, senza formare pieghe. Fissaggio senza suture della durata di almeno 7 (sette) giorni. Sistema antidecubito, latex free, privo di ftalati, né sostanze medicinali, né polivinilcloruro (pvc), né materie di origine animale, né sostanze disinfettanti. Misura: Adulti standard.”.
2. La ricorrente è insorta avverso il predetto provvedimento, formulando un unico articolato motivo di ricorso così rubricato: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 108 del D.Lgs 36/2023. Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 e del considerando 74 della Direttiva 2024/24/UE nonché dell’art. 79 e dell’Allegato II.5, Parte II- A Specifiche tecniche, del d.lgs. 36/2023. Violazione e falsa applicazione del Capitolato Tecnico Normativo in particolare degli articoli esaminati di seguito in narrativa (artt. 1 e 4). Violazione dei principi generali in materia di appalti pubblici, confluiti negli artt. 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 36 del 2023, ed in particolare quelli del risultato (legalità, trasparenza e concorrenza), della fiducia (azione legittima, trasparente e corretta della P.A.), dell’accesso al mercato (concorrenza, imparzialità e non discriminazione) e della buona fede e del legittimo affidamento, anche a valere come violazione di legge. Violazione del principio dell’autovincolo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Difetto di motivazione e/o motivazione apparente. Illogicità ed irragionevolezza. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Sviamento di potere. Violazione dell’art. 97 Cost ”.
In estrema sintesi, l’aggiudicazione sarebbe, a suo avviso, illegittima in quanto il dispositivo della controinteressata non sarebbe conforme ai requisiti minimi obbligatori previsti dal capitolato a pena di esclusione, non possedendo né il cuscinetto in tricot poliestere traspirante (perché realizzato in silicone) né il sistema di ancoraggio richiesto (non avendo i due perni scorrevoli con i due morsetti di chiusura ad incastro, ma un sistema flessibile). Non sarebbe nemmeno utilmente invocabile il principio di equivalenza, sia perché i predetti requisiti sarebbero strutturali, sia perché, quand’anche intesi in senso funzionale, non sarebbero soddisfatti dal dispositivo offerto dall’aggiudicataria, che non garantirebbe le medesime prestazioni in termini di traspirabilità e stabilità. Inoltre, l’equivalenza del prodotto offerto non sarebbe stata dichiarata e dimostrata dall’aggiudicataria in sede di gara né tantomeno accertata dalla commissione giudicatrice, la quale avrebbe erroneamente ritenuto il dispositivo conforme ai requisiti stabiliti dal capitolato di gara.
3. In vista della trattazione dell’istanza cautelare, si è costituita la stazione appaltante, la quale ha respinto le censure avversarie, sostenendo che le caratteristiche del prodotto contestate dalla ricorrente avrebbero una valenza meramente descrittiva nella legge di gara e non costituirebbero requisiti di minima (tanto più a carattere strutturale) richiesti a pena di esclusione. In ogni caso, anche rispetto a tali caratteristiche troverebbe applicazione il principio di equivalenza, espressamente richiamato dall’art. 4 del capitolato e confermato con un chiarimento reso in corso di gara. Il dispositivo della controinteressata avrebbe, appunto, caratteristiche del tutto equivalenti a quelle richieste dal capitolato (sia in termini di comfort che di stabilità), come avrebbe implicitamente ritenuto la commissione nel giudicare il prodotto conforme al capitolato. Da qui, la legittimità del provvedimento di aggiudicazione del 30.04.2025 e del contratto contestualmente sottoscritto con l’aggiudicataria.
4. Con ordinanza n. 258 del 19.06.2025, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’impugnato provvedimento di aggiudicazione e l’efficacia del contratto stipulato con la controinteressata. L’appello cautelare proposto da quest’ultima è stato respinto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3077 del 29.08.2025, stante la ravvicinata fissazione dell’udienza di merito dinanzi a questo Tribunale.
5. In vista dell’udienza pubblica, le parti già costituite hanno depositato ulteriori scritti difensivi ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Anche la società controinteressata, che non aveva partecipato alla fase cautelare, si è costituita in giudizio sviluppando le proprie difese di merito, sostanzialmente allineate a quelle della stazione appaltante.
6. All’udienza pubblica del 27.11.2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Innanzitutto, deve rammentarsi che l’amministrazione, nella dialettica fra tutela della concorrenza e perseguimento dell'interesse pubblico primario, gode di un'ampia discrezionalità nella selezione dell'oggetto dell'appalto e delle sue caratteristiche tecniche, in modo tale da acquisire, pur in un contesto concorrenziale, i beni e i servizi maggiormente idonei a soddisfare l'interesse pubblico specifico, secondo scelte che non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che si palesino manifestamente irrazionali, arbitrarie, illogiche e contraddittorie o lesive dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07.03.2024, n. 2229; Cons. Stato, Sez. III, 17.11.2020, n. 7138; Cons. Stato, III, 12.02.2020, n. 1076).
La stessa ampia discrezionalità (con i medesimi stringenti limiti al sindacato del giudice amministrativo) è riconosciuta all’amministrazione anche nella selezione delle caratteristiche tecniche che assurgono a requisiti minimi ed indefettibili dell’offerta ed in assenza delle quali non potrà che essere disposta, anche qualora manchi un’espressa comminatoria in tal senso nella lex specialis di gara, l’esclusione dell’operatore economico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07.01.2025, n. 82; Cons. Stato, Sez. III, 08.07. 2021, n. 5203). La qualificazione di una caratteristica tecnica come requisito minimo può ricavarsi da un’espressa indicazione in tale senso contenuta lex specialis di gara oppure essere desunta dalla descrizione che quest’ultima ne ha fatto e che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12.08.2024, n. 7102).
Ebbene, nel caso di specie, l’art. 1 del capitolato speciale e normativo (doc. 1 AOU) individua l’oggetto della fornitura e stabilisce espressamente i “ requisiti obbligatori ” del dispositivo richiesto, attraverso una puntuale “ descrizione ” dello stesso. In particolare, per quanto qui di interesse, tale disposizione richiede che il dispositivo abbia: i) la superficie superiore composta da un cuscinetto in tricot poliestere traspirante; ii) un sistema di ancoraggio composto da due perni scorrevoli per le alette del catetere e due morsetti di chiusura ad incastro. Si tratta, quindi, di precise caratteristiche strutturali del dispositivo, che riguardano il materiale di cui deve essere composto il cuscinetto, nonché il meccanismo fisico di ancoraggio del catetere.
Ad avviso del Collegio, la predetta descrizione del prodotto, unitamente al richiamo, nella rubrica dell’art. 1, all’obbligatorietà dei requisiti ivi indicati, depone in modo univoco per la loro qualificazione in termini di requisiti di minima, da rispettare a pena di esclusione. Ciò trova peraltro conferma anche nell’art. 4 del capitolato, secondo cui “ L’offerta tecnica deve rispettare, pena l’esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza” . Difatti, visto che l’art. 1 è la sola disposizione capitolare che indica le caratteristiche del prodotto richiesto dalla stazione appaltante e che, al suo interno, non se ne qualificano soltanto alcune come “minime”, ma anzi ci si riferisce ad esse (nel loro complesso) come “requisiti obbligatori”, non può che ritenersi che tutte siano state considerate caratteristiche minime. In caso contrario, infatti, l’art. 4 del capitolato non avrebbe rilevanza alcuna e sarebbe del tutto inutile, perché non ci sarebbe, di fatto, nessuna caratteristica minima da dover soddisfare a pena di esclusione.
Né può condividersi la tesi difensiva della stazione appaltante secondo cui solo alcuni dei requisiti descritti dall’art. 1 avrebbero carattere indefettibile e costituirebbero requisiti di minima, mentre altri (e, in particolare, proprio quelli di cui qui si discute) avrebbero una mera valenza descrittiva ed indicativa, ma non vincolante. Una tale distinzione, infatti, non trova alcun riscontro (né in modo esplicito, né in modo implicito) nell’art. 1 del capitolato e costituisce, quindi, un’operazione selettiva del tutto soggettiva ed opinabile compiuta dalla difesa aziendale, priva di solidi fondamenti giustificativi.
8. Ciò posto, è pacifico tra le parti che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria abbia caratteristiche fisiche diverse da quelle descritte nel capitolato, perché il cuscinetto superiore è in silicone (e non in tricot poliestere traspirante) ed il suo sistema di ancoraggio è di tipo flessibile, basato su due alette in silicone in basso profilo (e non di tipo meccanico, con perni scorrevoli e morsetti di chiusura ad incastro).
Sia la stazione appaltante che la controinteressata sostengono, tuttavia, che tale prodotto sia del tutto equivalente a quello descritto dal capitolato di gara (garantendo la medesima stabilità ed adattabilità del fissaggio dei cateteri, nonché lo stesso comfort per il paziente) e tale sarebbe stato implicitamente considerato dalla commissione giudicatrice (come si evincerebbe dal giudizio di conformità alle richieste del capitolato e dall’attribuzione di un punteggio massimo sotto il profilo tecnico, all’esito della prova pratica svolta con i campioni forniti dall’aggiudicataria).
A tale riguardo, deve tuttavia considerarsi che il principio di equivalenza (ricavabile dall’Allegato II.5 del D. Lgs. 36/2023, riproduttivo del previgente art. 68 del D. Lgs. 150/2016) è finalizzato ad evitare un’irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01.02.2024, n. 1019), senza tuttavia poter essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate o che comprendano soluzioni che, sul piano oggettivo funzionale e strutturale, non rispettino le caratteristiche tecniche obbligatorie, finendo per costituire un aliud pro alio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 08.05.2023, n. 4624). In ragione di ciò, si è evidenziato in giurisprudenza come il principio di equivalenza possa trovare applicazione, a rigore, solo con riferimento a quelle specifiche tecniche non qualificate come requisiti minimi obbligatori (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10.02.2022, n. 1006). Di recente, tuttavia, si è fatto strada un approccio di tipo “funzionale” che ha esteso l’applicabilità di tale principio anche ai requisiti minimi obbligatori c.d. “funzionali”, quelli cioè per i quali la lex specialis di gara (a differenza dei requisiti minimi obbligatori c.d. “strutturali”) esplicita le finalità ed i bisogni dell’amministrazione che la previsione di una determinata caratteristica tecnica sarebbe destinata a soddisfare (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 09.05.2024, n. 4155; Cons. Stato, Sez. III, 06.09.2023, n. 8189).
Ebbene, se è vero che, nel caso in esame, i requisiti di cui la ricorrente lamenta l’assenza nel prodotto dell’aggiudicataria riguardano materiali e caratteristiche fisiche del dispositivo richiesto dalla stazione appaltante (quindi, elementi che tendenzialmente denotano il carattere meramente strutturale del requisito), nondimeno deve considerarsi che il capitolato speciale offre sufficienti indicazioni per far ritenere che gli stessi siano comunque stati intesi in senso funzionale dalla stazione appaltante al momento della definizione della disciplina di gara. Infatti, l’art. 1 del capitolato richiede non semplicemente un cuscinetto in “ tricot poliestere ” ma aggiunge che lo stesso deve essere “ traspirante ”, individuando così una specifica funzionalità richiesta al materiale utilizzato. Anche il sistema fisico di ancoraggio descritto dal capitolato serve, in definitiva, a garantire la sua adattabilità al catetere e la stabilità del fissaggio di quest’ultimo. Inoltre, deve considerarsi, anche in un’ottica di favor partecipationis e di tutela dell’affidamento dei concorrenti, che l’art. 4 del capitolato, nel riferirsi al necessario rispetto da parte dei prodotti offerti delle “ caratteristiche minime ” richieste dai documenti di gara, richiama comunque espressamente anche l’applicabilità del principio di equivalenza. A ciò si aggiunga il chiarimento reso in corso di gara, proprio in relazione al sistema di ancoraggio di cui si discute nel presente giudizio, che ha ribadito la possibilità di presentare un prodotto con caratteristiche equivalenti a quelle indicate nel capitolato (doc. 2 AOU).
9. Ritenuto, quindi, che il principio di equivalenza potesse trovare applicazione rispetto ai requisiti di cui si discute, occorre verificare se tale equivalenza possa ritenersi ragionevolmente sussistente nel caso in esame.
A tale proposito, deve intanto rimarcarsi come l’onere della prova dell'equivalenza del prodotto offerto a quello indicato nella legge di gara grava comunque sull'interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 31.10.2022, n. 9405), il quale già in sede di offerta, pur non dovendo rendere una formale dichiarazione di equivalenza, è tenuto ad offrire tutti gli elementi e la documentazione idonea a dimostrarne la sussistenza (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 27.09.2023, n. 772), non potendo limitarsi ad affermare genericamente che il proprio prodotto sia equivalente a quello richiesto dalla stazione appaltante (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 10.04.2024, n. 1349). Al contempo, le valutazioni della stazione appaltante in ordine alla equivalenza o meno del prodotto offerto sono espressioni di ampia discrezionalità e di conseguenza le relative censure, che investono il merito di tali valutazioni, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 01.02.2024, n. 1019). In giurisprudenza si è anche ammesso che il giudizio di equivalenza del prodotto possa essere effettuato dalla commissione di gara in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza dello stesso ai requisiti previsti dalla lex specialis (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 02.10.2024, n. 7900; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IX, 03.07.2025, n. 5029).
Fatte queste premesse sul piano generale, deve osservarsi che, nel caso di specie, la commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche dei concorrenti nella seduta del 26.03.2025 e, “ relativamente alle schede tecniche presentate ” (“ fase 1 ” delle operazioni), ha confermato “ che tutte le ditte partecipanti…risultano in possesso dei requisiti obbligatori richiesti in gara, avendo presentato schede tecniche conformi al Capitolato di gara ” (cfr. doc. 5 AOU).
A stretto rigore, quindi, la commissione giudicatrice ha semplicemente dichiarato che, dall’esame solo documentale della sua scheda tecnica, il dispositivo offerto dalla controinteressata risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti dal capitolato, il che tuttavia non risponde a realtà, difettando, tale dispositivo, appunto del cuscinetto superiore in tricot poliestere traspirante e di un sistema di ancoraggio di tipo meccanico.
A tutto concedere, quindi, tale dichiarazione può considerarsi una valutazione implicita di equivalenza del prodotto offerto dalla controinteressata, relativamente alle specifiche mancanti. Deve, allora, verificarsi se dalla documentazione tecnica presentata dalla controinteressata fosse desumibile una tale equivalenza e, quindi, se la valutazione implicita della commissione possa ritenersi comunque espressione di una discrezionalità tecnica non viziata da evidente travisamento o manifesta illogicità.
Ebbene, la scheda tecnica del prodotto offerto dalla controinteressata ( TDS_WingGuard_ IT04 ) riporta, nel paragrafo denominato “ descrizione e materiali ”, quanto segue: “ WingGuard® viene utilizzato per il fissaggio di cateteri e PICC di qualsiasi dimensione o tipologia. Il design a basso profilo riduce al minimo urti e impatti a livello del sito di inserzione. La costruzione flessibile si adatta comodamente ai contorni del corpo. WingGuard® è costituito da un adesivo adatto al paziente che rimane in posizione per lunghi periodi (fino a 7 giorni) di utilizzo, riducendo il numero di cambi di medicazione non programmati. Materiali: Liner: Carta siliconata; Dispositivo: Silicone; Base: schiuma in PVC e adesivo di grado medicale ” (cfr pag. 3 del doc. 3 AOU).
Nell’offerta tecnica della controinteressata si rinviene anche un documento di presentazione dei vari dispositivi della medesima linea di produzione (denominato “ Dressings and Securement Products ”: cfr. pagg. 52-76 del doc. 3 AOU), tra i quali quello offerto nella gara in esame, che viene così presentato: “ Estremamente facile da applicare e rimuovere; Le dimensioni universali fissano qualsiasi dimensione o tipo di catetere PICC; Il design a basso profilo riduce al minimo gli urti e gli spostamenti nel sito di applicazione; La struttura flessibile si adatta comodamente alla superficie cutanea del bambino e dell'adulto ”.
Ora, se anche si volesse ritenere che tale descrizione sia sufficiente a dimostrare l’equivalenza del sistema di ancoraggio a quello descritto dal capitolato (valorizzando, come fanno le difese della stazione appaltante e della controinteressata, lo svolgimento della prova pratica sui campioni forniti con attribuzione del punteggio massimo a “ tipo e sicurezza ” del sistema di ancoraggio del prodotto da quest’ultima offerto), nondimeno resterebbe priva di alcuna dimostrazione l’equivalenza del materiale usato per il cuscinetto del dispositivo (descritto genericamente in “ silicone ”, senza nessuna ulteriore specifica tecnica) rispetto a quello indicato nel capitolato di gara (“ tricot poliestere traspirante ”), in particolare sotto il profilo della specifica funzionalità garantita dal materiale individuato dalla stazione appaltante, vale a dire la sua traspirabilità.
Nella documentazione tecnica presentata dalla controinteressata in sede di offerta non c’è, infatti, alcun riferimento al fatto che il suo dispositivo WingGuard sia anch’esso traspirante, al contrario, invece, di altri prodotti della medesima linea di produzione che vengono espressamente qualificati come tali (cfr., in particolare, i dispositivi SorbaView Shield e Suresite a pagg. 5, 10 e 11 del documento “ Dressings and Securement Products ” allegato all’offerta tecnico dell’aggiudicataria: pagg. 56, 61 e 62 del doc. 3 AOU).
Il fatto che il prodotto della controinteressata non sia traspirante è stato, peraltro, espressamente ammesso in giudizio sia da quest’ultima che dalla stazione appaltante (si vedano, in particolare, pag. 10 della memoria Medline dell’11.11.2025: “ l’utilizzo del cuscinetto schiumato in silicone oltre ad adattarsi al paziente, stimola il processo di riparazione dei tessuti sfruttando l’isolamento per l’assenza della traspirazione ”; nonché pag. 13 della memoria AOU del 16.06.2025, che rimarca “ la stimolazione del processo di riparazione dei tessuti sfruttando l’isolamento (quindi proprio grazie all’assenza di traspirazione) della parte interessata ”).
È, pertanto, del tutto irrilevante quanto evidenziato dalla stazione appaltante e dalla controinteressata in ordine agli asseriti vantaggi che avrebbe il silicone rispetto al tricot poliestere, perché, al contrario di quest’ultimo, favorirebbe il processo di riparazione dei tessuti e sarebbe disinfettabile durante la sua utilizzazione. Trattasi, infatti, di qualità diverse dalla traspirabilità e che non possono sostituirsi ad essa, avendo la stazione appaltante scelto, nel definire la lex specialis di gara, di voler acquisire un dispositivo composto da un materiale traspirante, quindi privilegiando o, comunque, ritenendo obbligatorio ed essenziale anche questo aspetto. Tale disciplina di gara costituisce, pertanto, un vincolo non solo per i concorrenti, ma per la stessa stazione appaltante, che non conserva margini di discrezionalità nella sua applicazione, fatta salva la possibilità di annullare in autotutela il bando di gara. Il favor partecipationis (cui è sotteso il principio di equivalenza) non può, infatti, prevalere sul principio di imparzialità e par condicio al quale deve conformarsi il corretto svolgimento della procedura selettiva, imponendo alla stazione appaltante di attenersi alla disciplina di gara che essa stessa si è data e che si è autovincolata a seguire (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. III, 14.06.2024, n. 5375; Cons. Stato, Sez. III, 25.07.2023, n. 7293).
10. In considerazione di ciò, deve ritenersi illegittima l’aggiudicazione della gara in favore della controinteressata, che avrebbe dovuto essere esclusa, ai sensi degli artt. 4 e 6 del capitolato, per mancanza di almeno una delle caratteristiche minime del prodotto richieste dalla documentazione di gara. Ne consegue l’accoglimento della domanda di annullamento del relativo provvedimento di aggiudicazione.
11. Sussistono anche i presupposti per la dichiarazione di inefficacia del contratto di fornitura medio tempore stipulato con la controinteressata e per disporre il subentro domandato della ricorrente, non rinvenendosi (né essendo state evidenziate dalle controparti) condizioni ostative in tal senso ai sensi dell’art. 122 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 03.03.2023, n. 2229; T.A.R. Toscana, Sez. I, 25.10.2024, n. 1204). Ciò anche in considerazione del fatto che il predetto contratto è stato prontamente sospeso in sede cautelare e che la prosecuzione della fornitura è già stata provvisoriamente affidata all’odierna ricorrente (come da quest’ultima affermato a pag. 2 della memoria di replica del 15.11.2025, senza essere smentita dalla stazione appaltante in sede di discussione orale).
12. La peculiarità della vicenda esaminata suggerisce, tuttavia, l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) annulla l’impugnato provvedimento di aggiudicazione del lotto 1 della procedura di gara in epigrafe meglio indicata;
b) dichiara l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato con la controinteressata, con salvezza, tuttavia, delle forniture nel frattempo già eseguite da quest’ultima;
c) dispone il subentro della ricorrente nel predetto contratto di fornitura.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN UC, Presidente
Martina Arduino, Referendario
ND FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND FA | AN UC |
IL SEGRETARIO