Sentenza 22 marzo 1999
Massime • 2
In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede l'ipotesi della c.d. " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto.
La ricerca della volontà di accettare l'eredità attraverso l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolve in un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte di merito che aveva escluso che gli atti - riscossione di canoni, diffide ed atti stragiudiziali - compiuti dal chiamato, che successivamente aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, denotassero in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, configurandosi, da un lato, come atti di conservazione, in quanto diretti all'affermazione delle ragioni ereditarie di fronte ai terzi, e, dall'altro, come atti di amministrazione sicuramente temporanei, poiché dall'apertura della successione alla dichiarazione di accettazione beneficiata da parte del chiamato erano trascorsi solo sette mesi).
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- 1. Quali sono i presupposti per accettare tacitamente l'eredità?Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 5 febbraio 2023
La Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza n. 33162 del 10 novembre 2022, si è occupata del tema dell'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'erede, confermando l'orientamento pregresso e prevalente della giurisprudenza di legittimità, in base al quale quest'ultima può essere espletata anche attraverso facta concludentia. In altri termini, l'erede può mostrare la voluntas di accettare l'eredità anche attraverso atti e comportamenti materiali, espressivi dell'intenzione di acquisire, al suo patrimonio, il lascito del de cuius. A tal fine, le attività comportamentali del chiamato all'eredità devono essere tali da dimostrare il desiderio di divenire erede, ovvero devono …
Leggi di più… - 2. L'accettazione tacita dell'ereditàAnnamaria Punzo · https://www.studiocataldi.it/ · 7 gennaio 2020
Accettazione tacita ex art. 476 c.c. Pro herede gestio La volontà di accettare Casi di accettazione tacita Accettazione tacita ex art. 476 c.c. [Torna su] L'accettazione tacita è uno dei modi di acquisto dell'eredità previsti dal codice e si distingue rispetto all'accettazione espressa per l'assenza di una dichiarazione esplicita della volontà di diventare erede venendo, invece, in rilievo i c.d. facta concludentia. Ciò vuol dire che un'ampia e variegata casistica rientra in questa fattispecie i cui contorni sono delineati dall'art. 476 cc: "L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1999, n. 2663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2663 |
| Data del deposito : | 22 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Vittorio VOLPE Presidente
Dott. Mario SPADONE Consigliere
Dott. Michele ANNUNZIATA "
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO " rel.
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6382/96 R. G. proposto da:
ZZ OM, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cassiodoro n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luigi Janari, difeso dall'Avv. Michele Brunetti in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
ricorrente contro
ZZ IS, elettivamente domiciliata in Roma, Via Forster n. 155, presso il Dott. Giuseppe Esposito, difesa dall'Avv. Filiberto Rendina in virtù di procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente per la cassazione della sentenza 10 novembre 1995 - 17 gennaio 1996 n. 88/96 della Corte d'appello di Napoli. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 5 giugno 1998, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per il ricorrente, l'Avv. Michele Brunetti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ottobre del 1989 OM GA convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Napoli, la propria germana IS GA e, premesso che la madre EN DU, morta ab intestato il 3.11.1988, aveva lasciato a sè superstiti essi due figli e che, sù bito dopo tale evento, la convenuta, con lei convivente, aveva manifestato tacitamente la volontà di accettare l'eredità materna con una serie di missive nelle quali richiedeva ad inquilini della de cuius il pagamento di canoni di locazione scaduti, cercava di risolvere pendenze connesse a debiti ereditari e diffidava terzi dall'avanzare pretese su immobili appartenenti all'asse, avanzò le seguenti richieste:
- Dichiararsi l'invalidità dell'accettazione con beneficio d'inventario fatta da IS GA mediante dichiarazione del 14.6.1989 al Cancelliere della Pretura di Napoli, e ciò sia a causa di detto comportamento, implicante accettazione tacita dell'eredità, sia perché la predetta, in possesso di beni ereditari sin dal momento della morte della madre con lei convivente, non aveva provveduto a fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione e perciò, ai sensi dell'art. 485, comma 2 , cod. civ., doveva considerarsi erede pura e semplice;
- Dichiararsi, in subordine, che la GA era decaduta dal beneficio per non aver ultimato l'inventario nel termine previsto dall'art. 487 cod. civ.;
- Condannarsi la predetta al risarcimento dei danni cagionatigli con la sua condotta.
La convenuta, costituitasi, contestò il fondamento delle domande avversarie, disconoscendo le scritture prodotte ex adverso, e propose a sua volta domanda riconvenzionale per la restituzione di somme a suo dire prelevate dall'attore da un libretto bancario cointestato alla defunta o riscosse da inquilini della stessa. Con sentenza del 29.10.1993 il Tribunale rigettò o dichiarò inammissibili tutte le domande delle parti, compensando interamente le spese.
Proposto gravame da OM GA, al quale controparte resistette, la Corte d'appello di Napoli, con la sentenza precisata in epigrafe, ha confermato la decisione di prime cure, osservando, per quel che ancora interessa in questa sede:
- Che i denunziati comportamenti di IS GA nei sette mesi intercorsi tra la morte della madre e l'accettazione con beneficio d'inventario non denotavano in maniera univoca una effettiva assunzione, da parte sua, della qualità di erede, in quanto si trattava di semplici atti di amministrazione temporanea (riscossione di canoni) o di conservazione (diffide e atti stragiudiziali) del patrimonio ereditario;
- Che neppure era a parlarsi di acquisto ipso iure della qualità di erede pura e semplice (c. d. accettazione presunta) per effetto del possesso di beni ereditari e del decorso dei termini previsti dall'art. 485 cod. civ. per l'inizio e per il compimento dell'inventario, dato che l'appellante, sul quale incombeva il relativo onere, non aveva provato il possesso suddetto, non essendo sufficiente, a tal fine, il fatto che la GA detenesse un mazzo di chiavi comprendente la chiave di un appartamento in Napoli, tanto più che la stessa aveva dichiarato di aver avuto cognizione di ciò solo in sede di inventario;
ne' vi era prova che i beni mobili e gli effetti personali della DU, nel cui possesso la figlia con lei convivente era subentrata alla sua morte, avessero un qualche rilievo economico in rapporto al valore dell'asse che ammontava, come era pacifico, a vari miliardi di lire.
Ricorre per cassazione OM GA sulla base di due motivi ai quali IS GA replica con controricorso.
Entrambe le parti depositano memorie.
Con quella del ricorrente si contesta l'ammissibilità del controricorso avversario e si chiede che sia disposta la cancellazione di alcune espressioni contenute nello stesso in quanto sconvenienti ed offensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dal ricorrente sotto il duplice profilo del difetto di specialità della procura a margine, in quanto conferita "nel presente giudizio oltre che in quello di appello e cassazione", e della mancanza di esposizione dei fatti della causa. In ordine al primo di detti profili va ricordato il recente orientamento delle Sezioni Unite le quali, componendo il contrasto giurisprudenziale in materia, anche alla luce della legge n. 141 del 1997 modificativa dell'art. 83 cod. proc. civ., hanno valorizzato il principio di conservazione degli atti processuali e quello di difesa costituzionalmente garantito, nonché la presunzione di contestualità della procura all'atto sul cui margine o in calce al quale è apposta, per affermare, con specifico riferimento al ricorso per cassazione e al controricorso, che una procura siffatta, salvo che dal suo testo non si rilevi inequivocamente il contrario, deve considerarsi conferita per il giudizio di legittimità anche se non contiene un preciso riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere o le espressioni in essa usate sono generiche, improprie od onnicomprensive (v. sent. n. 642 del 1998). Quanto all'altro profilo è sufficiente richiamare l'indirizzo giurisprudenziale, al quale va data qui piena adesione, secondo cui, con riferimento al controricorso, che non è atto autonomo ma è finalizzato alla sola difesa, il disposto dell'art. 366 n. 3 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 370, che richiede, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa, non va interpretato in maniera rigorosa, bastando il semplice richiamo, esplicito o implicito, all'esposizione contenuta nel ricorso o nella sentenza impugnata (v. sent. 21.2.1996 n. 1341). Va ugualmente disattesa l'eccezione, avanzata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per violazione del disposto dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., poiché entrambi i precetti di tale norma risultano osservati dal ricorrente attraverso il preciso richiamo alle disposizioni di legge che si pretendono violate (artt. 476 e 485 cod. civ.) e l'adeguata enunciazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Con il primo di tali motivi - intitolato "Art. 476 cod. civ. (accettazione tacita)" - si rimprovera alla Corte napoletana di non aver preso in considerazione o di avere mal valutato le risultanze probatorie dalle quali emergeva chiaramente che la sorella del ricorrente, lungi dal compiere dei semplici atti di amministrazione e conservazione del patrimonio ereditario, aveva accettato tacitamente l'eredità della madre, eseguendo pagamenti ad estinzione di debiti solidali e, soprattutto, percependo e intascando come propri i canoni di locazione di un appartamento caduto in successione senza neppure menzionarli nell'inventario successivamente redatto. Tale avvenuta accettazione - prosegue il motivo - era stata inoltre accertata in un giudizio possessorio tra le stesse parti avente ad oggetto il suddetto appartamento. La censura è priva di fondamento.
Invero, la ricerca della volontà di accettare l'eredità, attraverso l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato, si risolve in un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purché il risultato sia adeguatamente motivato, senza errori di logica o di diritto (v. sent. 13.5.1977, n. 1906, 14.11.1978 n. 5225, 19.10.1988 n. 5688). Appunto ad una siffatta indagine ha proceduto la Corte napoletana la quale ha motivatamente escluso che gli atti compiuti da IS GA (riscossione di canoni, diffide e atti stragiudiziali) denotassero in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, cioè che fossero incompatibili con la volontà di rinunzia all'eredità, osservando che essi si configuravano, da un lato, come atti di conservazione, perché diretti all'affermazione delle ragioni ereditarie di fronte a terzi e, dall'altro, come atti di amministrazione sicuramente temporanei (in quanto dall'apertura della successione alla dichiarazione di accettazione beneficiata da parte della GA erano trascorsi solo sette mesi). Nè in tale ragionamento è ravvisabile alcun errore di diritto, dal momento che esso è pienamente conforme al dettato dell'art. 460 cod. civ. il quale, nello stabilire quali sono i poteri del chiamato prima dell'accettazione, gli attribuisce quelli di esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari e di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea. Del tutto inconsistente è, poi, l'assunto secondo cui sull'avvenuta accettazione tacita dell'eredità materna da parte della GA sarebbe intervenuto giudicato esterno, sia perché la relativa eccezione risulta proposta per la prima volta in questa sede (mancando qualsiasi accenno nel ricorso al tempo e alle modalità della sua proposizione in sede di merito, come pure qualsiasi censura di omessa pronuncia su di essa da parte della Corte territoriale), sia perché è lo stesso ricorrente a riferire che si trattava di una semplice affermazione fatta incidenter tantum in una sentenza pronunciata dal giudice di una controversia possessoria . Con il secondo motivo - intitolato "Art. 485 cod. civ. (possesso di beni ereditari) - (A) Beni mobili;
(B) Beni immobili" - si lamenta che il giudice del merito, senza pronunciarsi sulla eccepita nullità dell'inventario per incompletezza, abbia considerato ininfluente il possesso, da parte della GA, dei beni mobili della madre , con lei convivente fino alla morte, sol perché non vi era prova di una loro rilevanza economica in rapporto al valore dell'asse. Si sostiene al riguardo che nessuna norma attribuisce rilievo, ai fini della decadenza dal beneficio, al valore dei beni posseduti dal chiamato all'eredità e che non si poteva presumere che nella specie essi ne avessero uno esiguo.
Si aggiunge che la GA si era "impossessata" anche dell'appartamento di Napoli, tanto che il ricorrente, per ottenerne la disponibilità, aveva dovuto instaurare il giudizio di reintegrazione già menzionato in sede di esposizione del motivo precedente. Anche queste censure mancano di pregio. La Corte partenopea, infatti, nell'escludere che ricorresse l'ipotesi dell'accettazione c. d. presunta ex art. 485 cod. civ., per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso di beni ereditari, ha correttamente affermato che incombeva sull'attuale ricorrente l'onere di fornire la prova di tale possesso in capo alla sorella e che non era sufficiente aver dimostrato che costei, domiciliata in Somma Vesuviana, deteneva un mazzo di chiavi comprendente la chiave di un appartamento sito in Napoli, poiché non vi era nessun elemento che inficiasse il di lei assunto di essere venuta a conoscenza della circostanza solo in sede d'inventario, il che integra una valutazione di merito da cui rimangono implicitamente travolte sia le considerazioni basate sulla sentenza emessa nella controversia possessoria, sia quelle riguardanti i mobili esistenti nel suddetto appartamento.
Quanto ai mobili assertivamente esistenti nell'ultimo domicilio della defunta a Somma Vesuviana, dove essa conviveva con la figlia, è sufficiente evidenziare che la Corte territoriale non si è limitata ad addurre la mancanza di prova di un qualche rilievo economico di tali beni in rapporto al notevole valore dell'asse ereditario ma ha aggiunto la decisiva e dirimente osservazione che essi non erano stati mai individuati, la qual cosa equivale a dire che il GA non ne aveva neppure dimostrato l'esistenza. Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
In accoglimento dell'istanza avanzata da OM GA con la sua memoria difensiva, va disposta la cancellazione di alcune espressioni contenute nel controricorso, là dove si addebita al predetto "di aver messo sul lastrico la madre dopo averla depredata di tutto" (pag. 7, righi 13-14), di aver posto in essere "atti delinquenziali" (pag. 8, rigo 5), di aver incassato un mandato congiunto "previa falsificazione della firma della deducente" (pag. 8, righi 10-11), di essere frequentatore di "aule penali e disciplinari" (pag. 8, righi 16-17) e di aver dato saggio "della sua condotta criminosa e delle innegabili coperture che la sorreggono". Si tratta indubbiamente, infatti, di espressioni offensive in nessun modo giustificate dalle esigenze di dialettica processuale ed eccedenti i limiti della corretta e decorosa manifestazione del dissenso verso le argomentazioni e le difese avversarie. Non si ravvisano, però, gli estremi per una condanna della GA al risarcimento del danno, non essendo stata offerta alcuna prova dello stesso.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del procedimento di cassazione.
Dispone la cancellazione delle frasi offensive contenute nel controricorso di IS GA, come precisate in motivazione. Così deciso in Roma il 5 giugno 1998.
Depositata in Cancelleria il 22/03/1999.