Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1999, n. 2663
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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In tema di accettazione dell'eredità, ai fini dell'applicabilità dell'art. 485 cod. civ., che prevede l'ipotesi della c.d. " accettazione presunta" per effetto della mancata effettuazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione da parte di chi sia in possesso dei beni ereditari, l'onere della prova di tale possesso incombe su colui che lo abbia dedotto.

La ricerca della volontà di accettare l'eredità attraverso l'accertamento e l'interpretazione degli atti compiuti dal chiamato si risolve in un'indagine di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità, purché il risultato sia congruamente motivato, senza errori di logica o di diritto. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione della Corte di merito che aveva escluso che gli atti - riscossione di canoni, diffide ed atti stragiudiziali - compiuti dal chiamato, che successivamente aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario, denotassero in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede, configurandosi, da un lato, come atti di conservazione, in quanto diretti all'affermazione delle ragioni ereditarie di fronte ai terzi, e, dall'altro, come atti di amministrazione sicuramente temporanei, poiché dall'apertura della successione alla dichiarazione di accettazione beneficiata da parte del chiamato erano trascorsi solo sette mesi).

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  • 1Quali sono i presupposti per accettare tacitamente l'eredità?
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 5 febbraio 2023

    La Corte di Cassazione, II sezione civile, con sentenza n. 33162 del 10 novembre 2022, si è occupata del tema dell'accettazione tacita dell'eredità da parte dell'erede, confermando l'orientamento pregresso e prevalente della giurisprudenza di legittimità, in base al quale quest'ultima può essere espletata anche attraverso facta concludentia. In altri termini, l'erede può mostrare la voluntas di accettare l'eredità anche attraverso atti e comportamenti materiali, espressivi dell'intenzione di acquisire, al suo patrimonio, il lascito del de cuius. A tal fine, le attività comportamentali del chiamato all'eredità devono essere tali da dimostrare il desiderio di divenire erede, ovvero devono …

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  • 2L'accettazione tacita dell'eredità
    Annamaria Punzo · https://www.studiocataldi.it/ · 7 gennaio 2020

    Accettazione tacita ex art. 476 c.c. Pro herede gestio La volontà di accettare Casi di accettazione tacita Accettazione tacita ex art. 476 c.c. [Torna su] L'accettazione tacita è uno dei modi di acquisto dell'eredità previsti dal codice e si distingue rispetto all'accettazione espressa per l'assenza di una dichiarazione esplicita della volontà di diventare erede venendo, invece, in rilievo i c.d. facta concludentia. Ciò vuol dire che un'ampia e variegata casistica rientra in questa fattispecie i cui contorni sono delineati dall'art. 476 cc: "L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/1999, n. 2663
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2663
Data del deposito : 22 marzo 1999

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