Versione
14 marzo 1982
14 marzo 1982
>
Versione
14 agosto 1988
14 agosto 1988
>
Versione
24 novembre 1994
24 novembre 1994
>
Versione
11 settembre 1999
11 settembre 1999
Art. 2.
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 .
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".
Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
a) imprese industriali;
b) consorzi tra le imprese industriali;
c) enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva;
d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
e) centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale.
g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 .
Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita':
1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma;
2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali;
4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma.
La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. ((6)) --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ".
Commentari • 2
- 1. Legge n. 3 del 2003Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 4 febbraio 2003 · 0.65872294
You are seeing this because the administrator of this website has set up Anubis to protect the server against the scourge of AI companies aggressively scraping websites. This can and does cause downtime for the websites, which makes their resources inaccessible for everyone. Anubis is a compromise. Anubis uses a Proof-of-Work scheme in the vein of Hashcash, a proposed proof-of-work scheme for reducing email spam. The idea is that at individual scales the additional load is ignorable, but at mass scraper levels it adds up and makes scraping much more expensive. Ultimately, this is a placeholder solution so that more time can be spent on fingerprinting and identifying headless browsers …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 185Provvedimento: n. R.G. 320-1/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Quarta Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa LE D'AP ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n.320-1/2024, avente ad oggetto la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII, depositata nell'interesse di Parte_1 di Parte_1 , socio accomandatario, e di CP_1 , socia accomandante, rappresentati e difesi dal Prof. Avv. CE EC, assistiti dal Prof. Dott. CE Campobasso, quale advisor; Ricorrente nei confronti di Controparte_2 , CP_3 e massa dei creditori resistenti FATTO E DIRITTO Con ricorso del 31.7.2024 la Parte_1 Parte_1 , in proprio e …Leggi di più...
- concordato minore·
- convenienza proposta·
- art. 80 CCII·
- privilegio creditizio·
- omologazione concordato·
- art. 79 CCII·
- sovraindebitamento·
- cram down·
- fattibilità piano concordatario·
- art. 74 CCII