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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.6557/24 R.G. SEZ. LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.6557 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2024 ritenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissata in trattazione finale al giorno 30 ottobre 2025, avente ad oggetto: risarcimento danni jure proprio e jure hereditatis da malattia contratta sul posto di lavoro TRA
, nato il giorno 10.04.1980 in TORRE del GRECO, C.F.: Parte_1 [...]
, C.F._1
, nata il giorno 13.01.1987 in CASTELLAMMARE di STABIA, Parte_2
C.F.: , CodiceFiscale_2
, nata il giorno 31.05.1944 in ANZI, C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti quali eredi di , nato il giorno 1 marzo 1945 e deceduto il Persona_1
7 marzo 2024, elettivamente domiciliati in SAN GIUSEPPE VESUVIANO, alla via SCOPARI n.8, presso lo studio dell'avv. Vincenzo VISONE che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alfonso MENICHINI, li rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTI E
in persona del procuratore speciale dott. , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in NAPOLI, alla via GENERALE ORSINI n.46, presso lo studio degli avvocati Claudio e Stefania CIANCIO e Adelaide SIBILIO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RESISTENTE
1 CONCLUSIONI Con le note sostitutive trasmesse le parti concludevano per l'accoglimento delle istanze istruttorie evocate con l'atto introduttivo, i ricorrenti, e per il difetto di legittimazione passiva, la resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 15.11.2024 gli eredi del defunto nella specifica veste, adivano il Giudice del Lavoro del Persona_1
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA per ottenere, nel contraddittorio con la parte ritenuta legittimata a resistere all'azione, il risarcimento dei danni jure hereditario e jure proprio originati dal decesso del congiunto, intervenuto il 7 marzo 2024 a seguito di malattia asseritamente contratta nell'espletamento delle mansioni lavorative cui il sig. era stato addetto quale dipendente e nello stabilimento Persona_1
di TORRE ANNUNZIATA dal 22 agosto 1968 e fino al 31 marzo 1995. CP_3
Nell'assunto attoreo il decesso del sig. si sarebbe verificato Persona_1 per causa e colpa del datore di lavoro, “responsabile”, secondo il paradigma normativo desumibile dall'art. 2087 C.C., di una serie di condotte omissive e comunque interferenti con la progressione eziologica sfociata nell'exitus, condotte essenzialmente individuate:
-- nella destinazione lavorativa del de cuius a mansioni che comportavano una esposizione costante alle fibre di amianto, ai fumi di saldatura, agli oli minerali e ai solventi;
-- nella mancata dotazione di dispositivi di protezione e di sistemi di areazione localizzata, nonchè nella mancata informazione sui rischi che quel determinato ambiente lavorativo comportavano per la salute. Sulla base delle premesse valorizzate in ricorso, parte ricorrente, ritenuta fondata la pretesa, veicolava alla Sezione/Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA domanda tesa ad ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni per una somma pari ad €. 301.313,00 a causale “danno terminale e catastrofale”, e dei danni per perdita del rapporto parentale quantificati in modo individualizzante per ciascuno degli eredi;
oltre rivalutazione ed interessi di Legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva che, eccepito il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 denunciata la incompetenza funzionale del G.U.L. sul capo di domanda concernente i
2 danni jure proprio, da devolversi al Giudice Civile competente per valore, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale chiedendo rigettarsi la pretesa azionata per infondatezza della stessa.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, durante la quale emergeva l'impraticabilità di qualsiasi percorso conciliativo, Il Giudice invitava ricorrente e resistente alla interlocuzione incrociata sulla obiezione di CP_1 concernente il difetto di legittimazione passiva, all'uopo fissando ulteriore
[...] udienza di trattazione in presenza.
Alla scadenza dei termini successivamente concessi, fissata al 30 ottobre 2025, recepite le argomentazioni ulteriori trasmesse dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2)
Entrambe le domande attoree vanno disattese per essere state rivolte contro un'Azienda priva di legittimazione passiva in base alle documentate allegazioni attoree siccome esposte in corso di causa.
Ritiene, in limine, il G.U.L. che la pronuncia non può disarticolare la pretesa azionata in quanto infondata si palesa, nel caso di specie, la questione della c.d. competenza funzionale del Giudice civile “ordinario” a conoscere del danno rivendicato jure proprio. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità sembra ormai avere intrapreso la strada della competenza del Giudice del lavoro per entrambe le categorie di danno fatte valere “contestualmente” davanti al G.U.L. dagli eredi del lavoratore asseritamente colpito da malattia professionale sfociata nell'exitus. Da Cass. Sez. Lav. Sent. n.18503/2016 si traggono elementi obiettivamente sintomatici per risalire ai reali termini “sostanziali” della questione.
<Con sentenza n.549/2010, pubblicata il 13.10.2012, la Corte d'Appello di Genova sez. lavoro, rigettava l'appello proposto da e eredi di S.L. - Pt_4 Pt_5 dipendente del Consorzio Autonomo del Porto deceduto per mesotelioma pleurico il (OMISSIS) avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento richiesto iure hereditatis a titolo di danno biologico e morale, sulla scorta della violazione dell'art. 2087 c.c. … Con sentenza n. 875/2012, pubblicata il 31.7.2012, la Corte d'Appello di Genova, sezione prima civile, rigettava l'appello proposto dall'Autorità Portuale di Genova avverso la sentenza del tribunale di Genova, che aveva accolto la domanda di e Pt_4 per la medesima morte per mesotelioma del congiunto dipendente dell'ex Pt_5 Pt_6
Consorzio Autonomo del Porto dal (OMISSIS) (dapprima come manovratore di gru fino
3 al (OMISSIS) e poi come addetto alla caldareria nell'officina per le riparazioni (OMISSIS), deceduto per mesotelioma pleurico il (OMISSIS)); ed aveva condannato quindi l'Autorità Portuale al risarcimento del danno non patrimoniale spettante, iure proprio agli eredi (in qualità di moglie e figlio), in conseguenza della violazione degli artt. 2043 e 2087 c.c. in quanto la stessa patologia, già indennizzata dall'inail con rendita all'80%, era stata contratta per colpa datoriale.
… Questo procedimento ha ad oggetto le domande azionate in giudizio da e Pt_4 Pt_5 rispettivamente, moglie e figlio del sig. S.L. deceduto il (OMISSIS) per mesotelioma pleurico e già dipendente dell'ex Consorzio Autonomo del Porto (CAP) dal (OMISSIS). Si tratta di domande risarcitorie azionate nei confronti dell'Autorità Portuale di Genova in due distinti giudizi;
quelle iure hereditatis con ricorso davanti al giudice del lavoro, quelle iure proprio con atto di citazione in sede civile. I due procedimenti hanno avuto, sia in primo grado che in appello, esiti contrastanti. I giudici del lavoro hanno concordemente rigettato le domande di risarcimento;
quelli civili le hanno entrambi accolte. I ricorsi per cassazione avverso le due sentenze hanno dato luogo a distinti procedimenti, assegnati uno (R.G. 01798/2011) alla Sezione lavoro, l'altro (R.G. 02664/2013) alla Sezione Civile e successivamente assegnato anch'esso alla Sezione lavoro. Deve, in primo luogo, rilevarsi che l'assegnazione del ricorso RG 2664/2013 alla sezione lavoro di questa Corte non ha costituito violazione delle tabelle in vigore relative alla distribuzione delle materie tra le varie sezioni atteso che dette tabelle possono subire deroghe per esigenze derivanti dalla necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e della sua ragionevole durata. Nella specie tali esigenze sussistono considerata l'opportunità di una trattazione unitaria dei due giudizi attinenti alle conseguenze risarcitorie relative ad un medesimo fatto storico come sopra specificato. I due procedimenti, pendenti entrambi davanti a questo Collegio, possono essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c. Questa Corte ha affermato, infatti, (cfr. Cass. Civ. SSUU n. 1521/2013, e nello stesso senso Cass. civ. n. 7568/2014, Cass. civ. n. 10534/2015) che "La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie". Nella specie … Sussistono tuttavia le condizioni indicate nella citata pronuncia di
4 questa Corte per potersi procedere alla riunione stante gli evidenti elementi di connessione fra i due provvedimenti impugnati e tale presupposto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente per consentire al giudice - anche in sede di legittimità - di decidere discrezionalmente per la riunione dei procedimenti (Cass. civ. n. 18050/2010, Cass. civ. n.16405/2008, Cass. civ. n.18072/2002) e ciò anche allo scopo di garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto evitando pronunce discordanti sullo stesso fatto storico;
tutte esigenze tutelate dall'ordinamento.>>
Da tale pronuncia si traggono spunti dirimenti nella direzione già indicata in precedenza, e cioè della opportuna trattazione unitaria davanti al Giudice del Lavoro, investito dell'unica pretesa azionata, “competente” a scrutinare contestualmente, anche per ragioni di ragionevole durata del giusto processo, due domande connesse che traggono origine dalla medesima vicenda lavorativa sfociata nella stessa patologia posta a base delle rivendicazioni risarcitorie iure hereditatis e iure proprio. (3)
La questione dirimente resta, quindi, quella della individuazione dell' CP_4 presso la quale il dante causa degli odierni ricorrenti avrebbe contratto la patologia mortale (adenocarcinoma infiltrante di tipo intestinale “G2” del colon ascendente).
Sembra, tuttavia, opportuno segnalare, seppur incidenter tantum, che, in disparte le solo apparenti criticità formali e sostanziali dell'articolazione della domanda attorea denunciate dalla s.p.a. convenuta, grosse perplessità residuano in ordine alla questione “causale”. E ciò non solo in specifico riferimento alla tipologia della malattia ma anche per le modalità di allegazione valorizzate dai ricorrenti nella prospettiva medico legale. La questione, qui solo accennata, incide sulla stessa predicabilità di un approfondimento peritale che sembra sollecitato quasi in maniera esplorativa atteso che non sono ben chiari i termini della premessa in fatto da cui muove parte ricorrente. Cioè a dire, l'individuazione dell'insulto esterno che avrebbe causato, o concausato, la genesi della patologia tumorale.
Nel caso in esame, si può affermare che il ricorrente> -rectius, il dante causa degli istanti- è stato certamente esposto a inalazioni di fibre di amianto e a diffusioni di fumi di saldatura, di particolato costituito da ferro e ossido di ferro, Sali di cromato di zinco, solventi come toluolo, xilolo, alcol propilico, butilico e isobutilico, ed è ragionevole ritenere che se esiste l'esposizione e ha respirato per otto ore al giorno in quell'ambiente, è ovvio che la dimostrazione della presenza delle fibre di amianto accerta non solo l'esposizione ma anche l'inalazione. Numerose ricerche sono state
5 effettuate a livello internazionale per chiarire un eventuale ruolo della esposizione a fibre di amianto nella etiopatogenesi del cancro del tratto colon/retto dell'apparato digerente. … In conclusione si può certamente affermare che l'esposizione alle fibre di asbesto (riconosciuta dall'INAIL) e alle altre sostanze cancerogene precisate in narrativa, a cui è stato esposto l' per quasi un trentennio, gli hanno causato Per_1 la neoplasia cui è affetto.> Così alle pagg. 19 e 31 dell'atto introduttivo di lite.
Ora, pur dovendosi considerare i principi a più riprese affermati dalla Corte Regolatrice in tema di significazione, davanti al Giudice del danno, della regola desunta dall'art. 41 c.p. (equivalenza causale/più probabile che non) e di rilevanza quanto meno indiziaria delle attestazioni INAIL concernenti l'asbesto-esposizione, in questo caso peraltro mitigata dalle determinazioni negative assunte dallo stesso Istituto assicuratore sulle istanze indennitarie veicolate dal dante causa degli odierni ricorrenti sulla scorta della ritenuta origine professionale della stessa malattia;
va segnalata la nebulosa situazione che caratterizza il presente contesto. Nel quale non è chiaro se l'innesco originario sia da attribuire alle sole fibre di amianto o ad un ambiente poli/inquinato da sostanze ulteriori rispetto all'asbesto. Circostanza che non pare riconducibile al residuale non solo per l'onere di allegazione quanto meno descrittiva incombente sulla parte attrice in tema di eziologia processualmente rilevante, quanto specialmente per motivi prettamente sostanziali avuto riguardo alle perduranti gravi oscillazioni scientifiche inerenti la genesi multifattoriale della patologia denunciata e le insufficienti ricadute del monitoraggio eseguito al fine di tracciare una regola di tipo, appunto, scientifico circa la rapportabilità, su basi tecniche generalmente riconosciute, di detta patologia all'inquinamento da amianto. Oscillazioni sulle quali ulteriormente incide l'ondivaga premessa circa l'origine dell'insulto inquinante. (4)
Se non che, osta, ad avviso del Giudice, ad un ulteriore e definitivo approfondimento della complessiva questione “causale” la mancata dimostrazione, incombente sui ricorrenti anche a seguito delle mirate contestazioni aziendali, della legittimazione passiva di . CP_1
Ed invero, quanto meno “ondivaga” si palesa la posizione assunta in argomento dalla parte attrice.
Il congiunto dei ricorrenti ha lavorato dal 23.8.1968 al 31/03/1995 alle dipendenze e nello stabilimento di Torre Annunziata. A detta società CP_3 subentrava, dapprima la nuova , successivamente fusasi per Controparte_5
6 incorporazione alla , a sua volta incorporata per fusione dalla , CP_6 CP_7
a sua volta incorporata nella;
Tanto si rileva dalle visure camerali che si CP_1 depositano dove si evince chiaramente che la società con sede legale in via CP_3
Torregnata, 72 Torre Annunziata, con delibera del 30/4/1987, l'intero complesso industriale di Torre Annunziata veniva incorporato mediante fusione al
[...]
(Cfr. doc5 pag.6 e doc2 pag.20). Successivamente, la CP_8 [...]
in data 3/8/1989 veniva fusa per incorporazione alla e con CP_8 CP_6 essa lo stabilimento di Torre Annunziata via Terragneta, 72 (cfr. doc5 pag.18, 19 e21). I complessi aziendali venivano conferiti mediante atto di conferimento di partecipazioni azionarie del 17/1/1989 atto per notar dott. rep 20278 rogito Per_2
4390 (cfr. doc5 pag. 26). La poi incorporava per fusione la CP_1 [...]
, la quale aveva a sua volta incorporato la liquidazione Controparte_9 CP_10
(ex ); Quello che qui si rileva, ai fini della legittimazione passiva, è che il CP_6 complesso aziendale di via Terragneta, 72 Torre Annunziata nel dicembre 1990 veniva conferito alla , a sua volta fusa in e di poi incorporata dalla CP_6 CP_9
(cfr. doc5 pag. 77). … La patologia professionale, così come CP_1 diagnosticata, è ricollegabile con stretto nesso causale allo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della datrice di lavoro c/o la DERIVER stabilimento di Torre Annunziata. La convenuta si è resa inadempiente del disposto di cui all'art. 2087 c.c.
… Alla luce di quanto illustrato sin d'ora, tenuto conto della violazione delle regole cautelari, del perdurante utilizzo di amianto, anche friabile, fino agli anni '90, dei livelli espositivi del ricorrente e del fenomeno epidemico di patologie asbesto-correlate tra i dipendenti , ne consegue che le attività della società convenuta e sue danti CP_3 causa debbano considerarsi pericolose … Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di TORRE A/TA, in funzione di Giudice del Lavoro:
1. accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. in qualsiasi modo Persona_1 relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta e alla responsabilità diretta, vicaria e per fatto altrui, della società resistente e dei suoi danti causa;
… accertare altresì la responsabilità della società convenuta nella causazione delle patologie del e, conseguentemente condannare la Per_1 al risarcimento del danno non patrimoniale, …> CP_1
Così l'atto introduttivo di lite.
Ed invero, dalle visure camerali che, nuovamente si depositano, si evince chiaramente che la società con sede legale in via Torregnata, 72 CP_11
Torre Annunziata, con delibera del 30/4/1987, conferiva l'intero complesso industriale di Torre Annunziata mediante fusione per incorporazione al
[...]
[...] Il tutto viene confermato dal seguente documento agli atti inviato al CP_12 sig. . … Successivamente, la in data 3/8/1989 veniva Per_1 Controparte_8 fusa per incorporazione alla e con essa lo stabilimento di Torre Annunziata CP_6 via Terragneta, 72. I complessi aziendali venivano conferiti mediante atto di conferimento di partecipazioni azionarie del 17/1/1989 atto per notar dott. Per_2 rep 20278 rogito 4390 (cfr. doc3). Nel suindicato atto notarile di conferimento di complessi aziendali del 31/12/1988 con il quale, la Controparte_8 conferisce alla tutti i complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda, le CP_6 parti espressamente precisano che intendono comprendere nel presente conferimento tutti i complessi aziendali costituente l'intera azienda della conferente nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (art.2 pag. 10 ult. cpv); precisano inoltre che, senza derogare alla ricordata universalità del conferimento, in esso sono compresi … i contratti di lavoro subordinato dei dipendenti di qualunque categoria ai quali la … riconosce ad ogni effetto l'anzianità maturata o ad CP_6 essi comunque riconosciuta, e tutti gli altri diritti maturati, “dichiara di subentrare alle società conferenti ad ogni fine ed effetto”. … La resistente poi CP_1 incorporava per fusione la , la quale aveva a sua volta Controparte_9 incorporato la in liquidazione (ex ). … Il tutto come da atto notarile CP_6 CP_6 dott. in Roma repertorio 59545 rogito 11517 del 15/5/2000. Basterebbe Per_3 tenere a mente le date dei vari mutamenti societari per concludere che il rapporto di lavoro del de cuius , in essere alla data del 3 agosto 1989, è transitato alla Per_1
, poi fusa per incorporazione nell' e, successivamente, nella attuale CP_6 CP_9 soc. resistente. … Poiché, è l'“erede” di (la quale aveva già CP_1 CP_6 incorporato la assumendone quindi ogni posizione debitoria anche Controparte_8 scaturita da condotte della stessa allora solo potenzialmente dannose), titolare dello stabilimento di Torre Annunziata dal 1° gennaio 1989, quando lo aveva acquistato dalla deve ritenersi la sua legittimazione passiva nel processo, essendo CP_8 direttamente responsabile per le conseguenze dannose scaturenti da condotte datoriali (da esposizione all'amianto).> Così le note esplicative trasmesse il 24 aprile 2025.
Quanto poi al passaggio, secondo la difesa avversa, del conferimento, da parte dell , dello stabilimento di Torre Annunziata alla Deriver srl con sede a CP_6
Milano, essa è del tutto errato ed inconferente atteso che lo stesso è sempre rimasto in capo alla il tutto come ben documentato dalle varie fusioni, incorporazioni e CP_6 atti notarili già depositati … inoltre dall'ultimo documento del file doclavorativa.pdf si
8 rileva che non tutte le maestranze lavorative venivano trasferite alla deriver srl, tra cui lo stesso .> Per_1
Così le note veicolate il 30 aprile 2025.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che non vi è stata alcuna interruzione della continuità aziendale, ma piuttosto una complessa operazione di riorganizzazione societaria che ha mantenuto integra la responsabilità della catena aziendale. La successione si articola come segue: 1. 23 agosto 1968 - 30 aprile 1987: Rapporto di lavoro con 2. 1° maggio 1987 - 2 agosto CP_11
1989: Rapporto di lavoro con (per effetto della fusione Controparte_8 per incorporazione di ) 3. 3 agosto 1989 - 31 marzo 1995: Rapporto di lavoro CP_3 con (per effetto della fusione per incorporazione di ) CP_6 Controparte_8
1.2 L'irrilevanza del passaggio a Deriver s.r.l. Preliminarmente va ribadito che il punto dirimente, che sgombra il campo da ogni dubbio sulla continuità del nesso aziendale, risiede in una circostanza fattuale, già documentalmente provata e ribadita nelle note di trattazione scritta: il sig. non fu mai trasferito alla Deriver s.r.l. Persona_1
Come risulta dalla documentazione in atti, il presunto conferimento dello stabilimento di Torre Annunziata da parte di alla Deriver s.r.l. non coinvolse tutte CP_6 le maestranze e, in particolare, non coinvolse il dante causa dei ricorrenti, il quale rimase a tutti gli effetti dipendente di Nel caso di specie: … Lo CP_13 stabilimento ed il complesso industriale di Torre Annunziata dove ha operato il de cuius è rimasto sempre lo stesso ED È ANCORA OGGI DI Persona_4
PROPRIETÀ DELLA … La catena successoria che da CP_1 CP_6 conduce all'odierna convenuta è pacificamente costituita da una serie di fusioni per incorporazione: 1. (in liquidazione) viene incorporata da CP_6 Controparte_9
(in liquidazione).
2. viene a sua volta incorporata da Controparte_9
… Le complesse vicende societarie successive al 1989 (eventuale Controparte_1 passaggio a Deriver s.r.l.) non possono essere opposte ai danneggiati, in quanto costituiscono res inter alios acta. … Infine, si evidenzia che ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., tutte le società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento devono rispondere solidalmente delle conseguenze derivanti dal mancato utilizzo di strumenti di protezione dalle polveri di amianto. Tale responsabilità solidale opera indipendentemente dalle vicende societarie interne e dalle modalità tecniche di trasferimento dell'azienda, essendo finalizzata alla tutela del lavoratore e dei suoi aventi causa. … Nel caso di specie sussiste un unico fatto dannoso plurisoggettivo: l'esposizione ad amianto del sig. presso lo Per_1 stabilimento di Torre Annunziata dal 1968 al 1989. Tutte le società che si sono
9 succedute nella gestione dello stabilimento hanno contribuito causalmente a tale esposizione attraverso le proprie condotte omissive.> Così le note esplicative finali del 27 ottobre 2025.
Ora, sembra evidente la non apprezzabilità processuale di un iter argomentativo di impossibile riconducibilità ad una ricostruzione in fatto unitaria e coerente delle vicende lavorative del sig. Persona_1
Estremamente sintomatico si manifesta il passaggio conclusivo delle note trasmesse il 27 ottobre 2025, a tenore del quale la consecutio di interesse “posizionale” si arresta al mese di agosto 1989 con estromissione del periodo successivo. Detto periodo, tuttavia, secondo l'originaria prospettazione attorea, si sarebbe protratto fino al 31 marzo 1995, con allegazioni evidentemente inclusive della necessaria, -se non indispensabile- pregnanza quanto meno delle vicende del dicembre 1990. Allegazioni che vanno qui ribadite. Quello che qui rileva, ai fini della legittimazione passiva, è che il complesso aziendale di via Terragneta 72 di Torre Annunziata nel dicembre 1990 veniva conferito alla , a sua volta fusa in e di poi incorporata dalla CP_6 CP_14 CP_1
[...]
(5)
In realtà la complessa vicenda in scrutinio non può che essere ricostruita sulla base di una lettura obiettivamente “sistematica” degli accadimenti documentati. Muovendo dalla premessa che la sponda cartolare di riferimento deve essere analizzata con la lente della comparazione logica fra documenti non sempre intrinsecamente esaustivi. E, a tal fine, la prima evenienza da segnalare concerne l'esistenza di due diverse e separate società a denominazione : una s.p.a. e una s.r.l. CP_3
Stando alle complessive emergenze di causa non residuano margini per dubitare che la cui si riferisce parte ricorrente per delimitare l'origine del rapporto CP_3 lavorativo è la s.p.a. Tuttavia, parimenti pacifico deve ritenersi l'uscita di scena della s.p.a. quale soggetto individualizzabile in via autonoma a decorrere dal 30 aprile 1987 1987, data della sua incorporazione ad opera di Controparte_15
, resta indiscutibile che la che subentra a , anche nello
[...] CP_3 CP_6 stabilimento di via TERRAGNETA di T.A., per conferimento di azienda è la s.r.l. Pacifico ed incontestato, poi, è il dato che nessun rapporto successorio di qualsivoglia natura esiste fra DERIVER s.r.l. e odierna resistente. Controparte_1
10 Fatta questa premessa potrebbe già evidenziarsi che il nodo da sciogliere, nella buona sostanza, concerne l'effettivo passaggio del lavoratore alle Persona_1 dipendenze di DERIVER s.r.l. Tuttavia, è opportuno sintetizzare i passaggi documentati della consecutio di interesse processuale.
A maggio 1987 risale il primo mutamento del soggetto-datore-di-lavoro con la già menzionata incorporazione di ad opera di CP_11 Controparte_8
[...]
L'accadimento è preceduto dalla comunicazione con cui, il 6 aprile 1987,
informa il sig. del conferimento, a Controparte_11 Persona_1 decorrenza 1 maggio 1987, del complesso aziendale di via Terragneta 72 in favore di del subentro della nuova società nel rapporto di lavoro Controparte_8 in essere, senza soluzione di continuità.
Il 3 agosto 1989 ha incorporato “per fusione” e lo CP_6 CP_16 stabilimento di via Terragneta 72.
L'1 agosto 1990 informava i sindacati che a decorrere dal mese di CP_6 settembre 1990 l'entità produttiva di T.A. (via Terragneta 72) sarebbe stata scorporata ed apportata a , aggiungendo che il personale non assorbito da CP_3 CP_3 sarebbe stato posto in cassa integrazione fino a nuove iniziative.
Per come anticipato, non residuano dubbi di genere alcuno sulla circostanza che la beneficiaria dell'entità produttiva di via Terragneta 72 è la s.r.l. CP_3
Del tutto scollegata -ripetesi- dalla odierna resistente.
Si apprende dalle visure societarie che, in realtà, ad agosto 1990 è stato formalizzato un conferimento di unità produttiva con subentro di una compagine (DERIVER s.r.l.) ad un'altra ). CP_6
Ora, seguendo l'originaria prospettazione attorea, a tenore della quale il dante causa degli odierni ricorrente aveva lavorato alle dipendenze e nello stabilimento di Torre Annunziata fino al 31 marzo 1995>, deve giocoforza CP_3 concludersi che la cui si riferiscono gli istanti è la s.r.l., non potendosi in CP_3 alcun modo dubitare che la s.p.a. quale soggetto dotato di autonoma rilevanza esterna non esisteva più da tempo. (6)
Dunque. Nella pacifica impossibilità storico-fenomenica e giuridico-ermeneutica di arrestare l'analisi delle vicende di causa al mese di agosto 1989, sembra al G.U.L. che la lettura sistemica delle stesse allegazioni attoree porti a concludere che l'ultimo periodo
11 lavorativo di interesse riguardi una realtà datoriale estranea a qualsiasi rapporto con
. CP_1
Se non che, con iniziativa effettivamente tardiva, parte ricorrente sposta l'attenzione dell'interprete verso una circostanza già nota, sebbene non ritenuta pregnante, allegando che il conferimento dell'unità produttiva dell'agosto 1990 non avrebbe comportato l'assorbimento del lavoratore che, in realtà, mai Persona_1 transitato alle dipendenze di DERIVER s.r.l., sarebbe rimasto in forze ad CP_6
All'uopo i ricorrenti valorizzano proprio la nota informativa di dell'1 agosto 1990, CP_6 da cui si desume che i lavoratori non assorbiti sarebbero stati posti in cassa integrazione fino a nuove disposizioni.
Nel silenzio serbato dalla parte interessata alla pregnanza di detto passaggio, si osserva che il supporto documentale scrutinabile non autorizza affatto il tardivo assunto attoreo. Ed invero, l'estratto conto assicurativo, prodotto dalla parte attrice, attesta periodi di cassa integrazione solo nel 1993 e nel 1994, anni ben lontani da quello di riferimento (1990). Prima di allora si registra la normale attività lavorativa dell' . Per_1
E tuttavia i dati che sembrano concludenti sono ancora altri. Sostengono i ricorrenti che il loro dante causa avrebbe continuato a lavorare nel medesimo stabilimento di via Teragneta 72, ma alle dipendenze di . Ciò in CP_6 quanto, evidentemente, detta unità produttiva sarebbe rimasta almeno in parte nella disponibilità -appunto- di . CP_6
La circostanza, però, è smentita per tabulas, dalle già menzionate visure desumendosi il conferimento di quell'unità produttiva in favore di DERIVER s.r.l., senza delimitazioni di sorta. Bisognerebbe allora virare verso altra situazione lavorativa idonea a legare in qualche modo il sig. a anche per il periodo successivo Persona_1 CP_6 all'agosto 1990. Tuttavia una tale diversa situazione non è stata paventata, e del resto sarebbe incompatibile con l'incipit del ricorso: il congiunto dei ricorrenti ha lavorato dal 23.08.1968 al 31.03.1995 alle dipendenze e nello stabilimento di Torre CP_3
Annunziata>.
Sovviene allora, nella prospettazione attorea, un'ultima evenienza, costituita dall'atto notarile di incorporazione di in , del 16 maggio CP_6 CP_14
1997. Assumono gli istanti evincersi dal documento che in realtà lo stabilimento di via Terragneta 72 è sempre rimasto nella disponibilità di che -appunto- al momento CP_6
12 dell'incorporazione nella , poteva annoverare fra i suoi “beni” anche tale CP_14 unità produttiva. Epperò, la lettura del rogito non ne consente l'interpretazione suggerita dai ricorrenti.
In primo luogo, trattasi di documento mancante di alcune pagine proprio nella parte di maggior interesse.
In secondo luogo, nel rogito si parla del complesso di via Terragneta n.90 e gli istanti non si sono preoccupati di spiegare se, in ipotesi, a numero civico diverso corrisponda lo stesso stabilimento di cui si controverte.
In terzo luogo, si evince dal documento -questo si, in maniera chiara- che lo stabilimento ivi menzionato era pervenuto a a seguito di Controparte_17 atto notarile dell'11 dicembre 1995.
Insomma, delle due l'una: o si tratta di unità produttiva diversa da quella evocata dai ricorrenti;
oppure lo stabilimento di via Terragneta 72 è veramente rientrato nella disponibilità di solo a dicembre 1995. Il che attesterebbe CP_6 esattamente la realtà storico-fenomenica qui valorizzata, sempre su base documentale, e cioè un precedente passaggio “da” ad altra Azienda proprio negli CP_6 anni di interesse. Passaggio che non può non retrodatarsi ad epoca prossima al settembre 1990, come comprovato dalla visura DERIVER s.r.l. e dalla comunicazione informativa di dell'1 agosto 1990 (cfr. supra). CP_6
A tal proposito si segnala che la visura , Controparte_17 nell'esemplare del novembre 2015 prodotto da parte ricorrente, riporta uno stabilimento nella disponibilità dell'Azienda, e quindi della società incorporante dal 1997, sito in via Terragneta al civico 90. (7)
Da ultimo va verificata la pregnanza della documentazione “retributiva” pure valorizzata dagli istanti a sostegno della tesi secondo cui il sig. Persona_1 sarebbe rimasto sempre alle dipendenze di . CP_6
Vengono all'uopo evocati:
-- i cedolini paga inerenti i mesi di ottobre 1987 e ottobre 1989, riconducibili a
[...]
; tali documenti recano impresso, nella parte inferiore, il marchio CP_8
; CP_3
-- la busta paga di ottobre 1990, riconducibile a anch'essa con marchio CP_6
impresso nella parte inferiore;
CP_3
-- certificazione riconducibile a NUOVA DELTASIDER s.p.a. in liquidazione concernente gli emolumenti corrisposti ad nel 1987 e 1988; Persona_1
13 -- certificazione riconducibile a concernente gli emolumenti corrisposti ad CP_6 nel 1989 e 1990. Persona_1
Trattasi, evidentemente, di documentazione tutt'altro che concludente, nella sua scarsa coerenza estrinseca o, se si preferisce “incrociata”.
E tuttavia quella che pare realmente significativa è la documentazione non prodotta dagli istanti, id est il supporto cartolare ad impronta retributiva del periodo 1991-marzo 1995. Periodo che corrisponde allo scorporo dell'unità produttiva di via Terragneta 72, al suo conferimento in favore di DERIVER s.r.l. e all'assorbimento, ad opera di quest'ultima Azienda del personale già dipendente di Il tutto in CP_6 riferimento all'epoca di interesse, id est fino alla data di pensionamento dell . Per_1
(8)
In conclusione. La concatenazione degli accadimenti desumibile dalla documentazione in scrutinio dimostra che:
-- da settembre 1990 l'unità produttiva presso cui, in prospettiva attorea, il dante causa dei ricorrenti ha sempre lavorato è stata conferita da a DERIVER CP_6
s.r.l. che vi è subentrata a tutti gli effetti, assorbendo anche i dipendenti addetti allo stabilimento;
-- a distanza di oltre sei anni da tale evento nelle more in liquidazione, è CP_6 stata incorporata da maggio 1997); Controparte_18
-- l'accadimento si è verificato in epoca successiva al 31 marzo 1995, data di cessazione del rapporto di lavoro di Persona_1
-- a distanza di ulteriori cinque anni è stata formalizzata l'incorporazione per fusione di n Controparte_18 Controparte_1
Ragione per la quale deve ritenersi processualmente accertato che il dante causa degli istanti non è stato mai alle dipendenze di un'Azienda in rapporti successori di qualsivoglia natura con l'odierna resistente, restando pacifico inter partes che DERIVER s.r.l. non ha avuto contatti di tipo successorio con . CP_1
Specularmente, è dimostrato che l'unità produttiva ubicata in Torre Annunziata, alla via Terragneta 72, non è rimasta nella disponibilità di CP_6 ininterrottamente. Consegue che non è predicabile, nel caso di specie, una continuità nella disponibilità operativa dello stabilimento che si snodi fino all'intervento di dell'anno 2000. CP_1
Cioè a dire.
14 Quando ha incorporato nel maggio 1997 lo stabilimento era stato CP_14 CP_6 apportato a DERIVER s.r.l. da oltre sei anni e, se davvero si vuole sostenere il suo
“rientro” nella disponibilità di , questo sarebbe successivo alla data di CP_6 pensionamento di Persona_1
Insomma.
Non è stata dimostrata la continuità aziendale opponibile a per CP_1 quel che attiene il rapporto lavorativo dell , che dal settembre 1990 non è Per_1 stato più dipendente di e quindi nulla ha a che vedere nemmeno CP_6 fittiziamente con e, successivamente, con . CP_14 CP_1
Non è stata dimostrata la continuità della disponibilità dello stabilimento di via Terragneta 72 in capo ad ricollegabili, per fatto successorio di qualsivoglia CP_4 natura, a . CP_1
Pare al G.U.L. di solare evidenza che in difetto di queste due premesse storico-fenomeniche nessun meccanismo giuridico è idoneo a coinvolgere nella vicenda di causa la società individuata dai ricorrenti quale legittimata passiva. La stessa giurisprudenza evocata dagli istanti “impone” la regola della continuità aziendale quale indefettibile presupposto per la corretta applicazione del meccanismo di cui all'art. 2112 c.c. Meccanismo non predicabile laddove al momento del “trasferimento di azienda” il rapporto di lavoro non sia più vigente (cfr. Cass. ordinanza 21961/23). Nella fattispecie de qua, dovendosi privilegiare la linea ideale
, resta dimostrato che all'epoca del subentro di Controparte_19
ad (1997), il rapporto di lavoro di non faceva CP_14 CP_6 Persona_1 più capo ad da oltre sei anni, da oltre cinque se si considera la data di CP_6 pensionamento dell (31 marzo 2025). Per_1
Da oltre sei anni, inoltre, non aveva più la disponibilità operativa dell'unità CP_6 produttiva di via Terragneta 72.
Consegue che il meccanismo giuridico in disamina non è applicabile per difetto di rapporti successori di qualsiasi tipo -dimostrati- che possano legare alla posizione lavorativa ed operativa, id est “locale”, del dante causa degli CP_1 odierni ricorrenti.
Pure l'ordinanza n.9904/25 della Corte Regolatrice muove dalla medesima premessa, non essendo revocabile in dubbio che senza continuità aziendale mai potrà parlarsi, con formula inclusiva dei vari titolari di Azienda in rapporti di successione, di un danno determinato da più soggetti, per l'evidente ragione che, per
15 potersi configurare una corresponsabilità datoriale fittizia, deve valorizzarsi la posizione di garanzia. E questa non può che essere data dal fenomeno successorio. La continuità aziendale portata in emersione dalle emergenze processuali scrutinabili conduce a DERIVER s.r.l. E tuttavia, per come già segnalato, è Controparte_1 estranea a qualsiasi rapporto successorio con detta società.
Il ricorso, alla luce del suesposto iter argomentativo, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e restano liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata, nella veste di eredi di da Persona_1 Parte_1
, e nei confronti di in
[...] Parte_2 Parte_7 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere a le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.500,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 11/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.6557 del Ruolo Generale delle controversie LAVORO e PREVIDENZA dell'anno 2024 ritenuta per la decisione alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. fissata in trattazione finale al giorno 30 ottobre 2025, avente ad oggetto: risarcimento danni jure proprio e jure hereditatis da malattia contratta sul posto di lavoro TRA
, nato il giorno 10.04.1980 in TORRE del GRECO, C.F.: Parte_1 [...]
, C.F._1
, nata il giorno 13.01.1987 in CASTELLAMMARE di STABIA, Parte_2
C.F.: , CodiceFiscale_2
, nata il giorno 31.05.1944 in ANZI, C.F.: , Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti quali eredi di , nato il giorno 1 marzo 1945 e deceduto il Persona_1
7 marzo 2024, elettivamente domiciliati in SAN GIUSEPPE VESUVIANO, alla via SCOPARI n.8, presso lo studio dell'avv. Vincenzo VISONE che, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Alfonso MENICHINI, li rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTI E
in persona del procuratore speciale dott. , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliata in NAPOLI, alla via GENERALE ORSINI n.46, presso lo studio degli avvocati Claudio e Stefania CIANCIO e Adelaide SIBILIO che la rappresentano e difendono giusta procura in atti versata RESISTENTE
1 CONCLUSIONI Con le note sostitutive trasmesse le parti concludevano per l'accoglimento delle istanze istruttorie evocate con l'atto introduttivo, i ricorrenti, e per il difetto di legittimazione passiva, la resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 15.11.2024 gli eredi del defunto nella specifica veste, adivano il Giudice del Lavoro del Persona_1
Tribunale di TORRE ANNUNZIATA per ottenere, nel contraddittorio con la parte ritenuta legittimata a resistere all'azione, il risarcimento dei danni jure hereditario e jure proprio originati dal decesso del congiunto, intervenuto il 7 marzo 2024 a seguito di malattia asseritamente contratta nell'espletamento delle mansioni lavorative cui il sig. era stato addetto quale dipendente e nello stabilimento Persona_1
di TORRE ANNUNZIATA dal 22 agosto 1968 e fino al 31 marzo 1995. CP_3
Nell'assunto attoreo il decesso del sig. si sarebbe verificato Persona_1 per causa e colpa del datore di lavoro, “responsabile”, secondo il paradigma normativo desumibile dall'art. 2087 C.C., di una serie di condotte omissive e comunque interferenti con la progressione eziologica sfociata nell'exitus, condotte essenzialmente individuate:
-- nella destinazione lavorativa del de cuius a mansioni che comportavano una esposizione costante alle fibre di amianto, ai fumi di saldatura, agli oli minerali e ai solventi;
-- nella mancata dotazione di dispositivi di protezione e di sistemi di areazione localizzata, nonchè nella mancata informazione sui rischi che quel determinato ambiente lavorativo comportavano per la salute. Sulla base delle premesse valorizzate in ricorso, parte ricorrente, ritenuta fondata la pretesa, veicolava alla Sezione/Lavoro del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA domanda tesa ad ottenere la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni per una somma pari ad €. 301.313,00 a causale “danno terminale e catastrofale”, e dei danni per perdita del rapporto parentale quantificati in modo individualizzante per ciascuno degli eredi;
oltre rivalutazione ed interessi di Legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
Fissata l'udienza di discussione e ritualmente notificati ricorso e decreto, si costituiva che, eccepito il difetto di legittimazione passiva, Controparte_1 denunciata la incompetenza funzionale del G.U.L. sul capo di domanda concernente i
2 danni jure proprio, da devolversi al Giudice Civile competente per valore, resisteva anche nel merito alla avversa iniziativa giudiziale chiedendo rigettarsi la pretesa azionata per infondatezza della stessa.
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, durante la quale emergeva l'impraticabilità di qualsiasi percorso conciliativo, Il Giudice invitava ricorrente e resistente alla interlocuzione incrociata sulla obiezione di CP_1 concernente il difetto di legittimazione passiva, all'uopo fissando ulteriore
[...] udienza di trattazione in presenza.
Alla scadenza dei termini successivamente concessi, fissata al 30 ottobre 2025, recepite le argomentazioni ulteriori trasmesse dalle parti, il Giudice assegnava la causa a sentenza. (2)
Entrambe le domande attoree vanno disattese per essere state rivolte contro un'Azienda priva di legittimazione passiva in base alle documentate allegazioni attoree siccome esposte in corso di causa.
Ritiene, in limine, il G.U.L. che la pronuncia non può disarticolare la pretesa azionata in quanto infondata si palesa, nel caso di specie, la questione della c.d. competenza funzionale del Giudice civile “ordinario” a conoscere del danno rivendicato jure proprio. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità sembra ormai avere intrapreso la strada della competenza del Giudice del lavoro per entrambe le categorie di danno fatte valere “contestualmente” davanti al G.U.L. dagli eredi del lavoratore asseritamente colpito da malattia professionale sfociata nell'exitus. Da Cass. Sez. Lav. Sent. n.18503/2016 si traggono elementi obiettivamente sintomatici per risalire ai reali termini “sostanziali” della questione.
<Con sentenza n.549/2010, pubblicata il 13.10.2012, la Corte d'Appello di Genova sez. lavoro, rigettava l'appello proposto da e eredi di S.L. - Pt_4 Pt_5 dipendente del Consorzio Autonomo del Porto deceduto per mesotelioma pleurico il (OMISSIS) avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva respinto la loro domanda volta ad ottenere il risarcimento richiesto iure hereditatis a titolo di danno biologico e morale, sulla scorta della violazione dell'art. 2087 c.c. … Con sentenza n. 875/2012, pubblicata il 31.7.2012, la Corte d'Appello di Genova, sezione prima civile, rigettava l'appello proposto dall'Autorità Portuale di Genova avverso la sentenza del tribunale di Genova, che aveva accolto la domanda di e Pt_4 per la medesima morte per mesotelioma del congiunto dipendente dell'ex Pt_5 Pt_6
Consorzio Autonomo del Porto dal (OMISSIS) (dapprima come manovratore di gru fino
3 al (OMISSIS) e poi come addetto alla caldareria nell'officina per le riparazioni (OMISSIS), deceduto per mesotelioma pleurico il (OMISSIS)); ed aveva condannato quindi l'Autorità Portuale al risarcimento del danno non patrimoniale spettante, iure proprio agli eredi (in qualità di moglie e figlio), in conseguenza della violazione degli artt. 2043 e 2087 c.c. in quanto la stessa patologia, già indennizzata dall'inail con rendita all'80%, era stata contratta per colpa datoriale.
… Questo procedimento ha ad oggetto le domande azionate in giudizio da e Pt_4 Pt_5 rispettivamente, moglie e figlio del sig. S.L. deceduto il (OMISSIS) per mesotelioma pleurico e già dipendente dell'ex Consorzio Autonomo del Porto (CAP) dal (OMISSIS). Si tratta di domande risarcitorie azionate nei confronti dell'Autorità Portuale di Genova in due distinti giudizi;
quelle iure hereditatis con ricorso davanti al giudice del lavoro, quelle iure proprio con atto di citazione in sede civile. I due procedimenti hanno avuto, sia in primo grado che in appello, esiti contrastanti. I giudici del lavoro hanno concordemente rigettato le domande di risarcimento;
quelli civili le hanno entrambi accolte. I ricorsi per cassazione avverso le due sentenze hanno dato luogo a distinti procedimenti, assegnati uno (R.G. 01798/2011) alla Sezione lavoro, l'altro (R.G. 02664/2013) alla Sezione Civile e successivamente assegnato anch'esso alla Sezione lavoro. Deve, in primo luogo, rilevarsi che l'assegnazione del ricorso RG 2664/2013 alla sezione lavoro di questa Corte non ha costituito violazione delle tabelle in vigore relative alla distribuzione delle materie tra le varie sezioni atteso che dette tabelle possono subire deroghe per esigenze derivanti dalla necessità di rispettare i principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e della sua ragionevole durata. Nella specie tali esigenze sussistono considerata l'opportunità di una trattazione unitaria dei due giudizi attinenti alle conseguenze risarcitorie relative ad un medesimo fatto storico come sopra specificato. I due procedimenti, pendenti entrambi davanti a questo Collegio, possono essere riuniti in applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c. Questa Corte ha affermato, infatti, (cfr. Cass. Civ. SSUU n. 1521/2013, e nello stesso senso Cass. civ. n. 7568/2014, Cass. civ. n. 10534/2015) che "La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie". Nella specie … Sussistono tuttavia le condizioni indicate nella citata pronuncia di
4 questa Corte per potersi procedere alla riunione stante gli evidenti elementi di connessione fra i due provvedimenti impugnati e tale presupposto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente per consentire al giudice - anche in sede di legittimità - di decidere discrezionalmente per la riunione dei procedimenti (Cass. civ. n. 18050/2010, Cass. civ. n.16405/2008, Cass. civ. n.18072/2002) e ciò anche allo scopo di garantire l'economia ed il minor costo del giudizio, oltre alla certezza del diritto evitando pronunce discordanti sullo stesso fatto storico;
tutte esigenze tutelate dall'ordinamento.>>
Da tale pronuncia si traggono spunti dirimenti nella direzione già indicata in precedenza, e cioè della opportuna trattazione unitaria davanti al Giudice del Lavoro, investito dell'unica pretesa azionata, “competente” a scrutinare contestualmente, anche per ragioni di ragionevole durata del giusto processo, due domande connesse che traggono origine dalla medesima vicenda lavorativa sfociata nella stessa patologia posta a base delle rivendicazioni risarcitorie iure hereditatis e iure proprio. (3)
La questione dirimente resta, quindi, quella della individuazione dell' CP_4 presso la quale il dante causa degli odierni ricorrenti avrebbe contratto la patologia mortale (adenocarcinoma infiltrante di tipo intestinale “G2” del colon ascendente).
Sembra, tuttavia, opportuno segnalare, seppur incidenter tantum, che, in disparte le solo apparenti criticità formali e sostanziali dell'articolazione della domanda attorea denunciate dalla s.p.a. convenuta, grosse perplessità residuano in ordine alla questione “causale”. E ciò non solo in specifico riferimento alla tipologia della malattia ma anche per le modalità di allegazione valorizzate dai ricorrenti nella prospettiva medico legale. La questione, qui solo accennata, incide sulla stessa predicabilità di un approfondimento peritale che sembra sollecitato quasi in maniera esplorativa atteso che non sono ben chiari i termini della premessa in fatto da cui muove parte ricorrente. Cioè a dire, l'individuazione dell'insulto esterno che avrebbe causato, o concausato, la genesi della patologia tumorale.
Nel caso in esame, si può affermare che il ricorrente> -rectius, il dante causa degli istanti- è stato certamente esposto a inalazioni di fibre di amianto e a diffusioni di fumi di saldatura, di particolato costituito da ferro e ossido di ferro, Sali di cromato di zinco, solventi come toluolo, xilolo, alcol propilico, butilico e isobutilico, ed è ragionevole ritenere che se esiste l'esposizione e ha respirato per otto ore al giorno in quell'ambiente, è ovvio che la dimostrazione della presenza delle fibre di amianto accerta non solo l'esposizione ma anche l'inalazione. Numerose ricerche sono state
5 effettuate a livello internazionale per chiarire un eventuale ruolo della esposizione a fibre di amianto nella etiopatogenesi del cancro del tratto colon/retto dell'apparato digerente. … In conclusione si può certamente affermare che l'esposizione alle fibre di asbesto (riconosciuta dall'INAIL) e alle altre sostanze cancerogene precisate in narrativa, a cui è stato esposto l' per quasi un trentennio, gli hanno causato Per_1 la neoplasia cui è affetto.> Così alle pagg. 19 e 31 dell'atto introduttivo di lite.
Ora, pur dovendosi considerare i principi a più riprese affermati dalla Corte Regolatrice in tema di significazione, davanti al Giudice del danno, della regola desunta dall'art. 41 c.p. (equivalenza causale/più probabile che non) e di rilevanza quanto meno indiziaria delle attestazioni INAIL concernenti l'asbesto-esposizione, in questo caso peraltro mitigata dalle determinazioni negative assunte dallo stesso Istituto assicuratore sulle istanze indennitarie veicolate dal dante causa degli odierni ricorrenti sulla scorta della ritenuta origine professionale della stessa malattia;
va segnalata la nebulosa situazione che caratterizza il presente contesto. Nel quale non è chiaro se l'innesco originario sia da attribuire alle sole fibre di amianto o ad un ambiente poli/inquinato da sostanze ulteriori rispetto all'asbesto. Circostanza che non pare riconducibile al residuale non solo per l'onere di allegazione quanto meno descrittiva incombente sulla parte attrice in tema di eziologia processualmente rilevante, quanto specialmente per motivi prettamente sostanziali avuto riguardo alle perduranti gravi oscillazioni scientifiche inerenti la genesi multifattoriale della patologia denunciata e le insufficienti ricadute del monitoraggio eseguito al fine di tracciare una regola di tipo, appunto, scientifico circa la rapportabilità, su basi tecniche generalmente riconosciute, di detta patologia all'inquinamento da amianto. Oscillazioni sulle quali ulteriormente incide l'ondivaga premessa circa l'origine dell'insulto inquinante. (4)
Se non che, osta, ad avviso del Giudice, ad un ulteriore e definitivo approfondimento della complessiva questione “causale” la mancata dimostrazione, incombente sui ricorrenti anche a seguito delle mirate contestazioni aziendali, della legittimazione passiva di . CP_1
Ed invero, quanto meno “ondivaga” si palesa la posizione assunta in argomento dalla parte attrice.
Il congiunto dei ricorrenti ha lavorato dal 23.8.1968 al 31/03/1995 alle dipendenze e nello stabilimento di Torre Annunziata. A detta società CP_3 subentrava, dapprima la nuova , successivamente fusasi per Controparte_5
6 incorporazione alla , a sua volta incorporata per fusione dalla , CP_6 CP_7
a sua volta incorporata nella;
Tanto si rileva dalle visure camerali che si CP_1 depositano dove si evince chiaramente che la società con sede legale in via CP_3
Torregnata, 72 Torre Annunziata, con delibera del 30/4/1987, l'intero complesso industriale di Torre Annunziata veniva incorporato mediante fusione al
[...]
(Cfr. doc5 pag.6 e doc2 pag.20). Successivamente, la CP_8 [...]
in data 3/8/1989 veniva fusa per incorporazione alla e con CP_8 CP_6 essa lo stabilimento di Torre Annunziata via Terragneta, 72 (cfr. doc5 pag.18, 19 e21). I complessi aziendali venivano conferiti mediante atto di conferimento di partecipazioni azionarie del 17/1/1989 atto per notar dott. rep 20278 rogito Per_2
4390 (cfr. doc5 pag. 26). La poi incorporava per fusione la CP_1 [...]
, la quale aveva a sua volta incorporato la liquidazione Controparte_9 CP_10
(ex ); Quello che qui si rileva, ai fini della legittimazione passiva, è che il CP_6 complesso aziendale di via Terragneta, 72 Torre Annunziata nel dicembre 1990 veniva conferito alla , a sua volta fusa in e di poi incorporata dalla CP_6 CP_9
(cfr. doc5 pag. 77). … La patologia professionale, così come CP_1 diagnosticata, è ricollegabile con stretto nesso causale allo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della datrice di lavoro c/o la DERIVER stabilimento di Torre Annunziata. La convenuta si è resa inadempiente del disposto di cui all'art. 2087 c.c.
… Alla luce di quanto illustrato sin d'ora, tenuto conto della violazione delle regole cautelari, del perdurante utilizzo di amianto, anche friabile, fino agli anni '90, dei livelli espositivi del ricorrente e del fenomeno epidemico di patologie asbesto-correlate tra i dipendenti , ne consegue che le attività della società convenuta e sue danti CP_3 causa debbano considerarsi pericolose … Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di TORRE A/TA, in funzione di Giudice del Lavoro:
1. accertare e dichiarare gli illeciti tutti e le violazioni tutte dei diritti del Sig. in qualsiasi modo Persona_1 relativi o connessi con quanto esposto in narrativa e, comunque, con riguardo alla condotta e alla responsabilità diretta, vicaria e per fatto altrui, della società resistente e dei suoi danti causa;
… accertare altresì la responsabilità della società convenuta nella causazione delle patologie del e, conseguentemente condannare la Per_1 al risarcimento del danno non patrimoniale, …> CP_1
Così l'atto introduttivo di lite.
Ed invero, dalle visure camerali che, nuovamente si depositano, si evince chiaramente che la società con sede legale in via Torregnata, 72 CP_11
Torre Annunziata, con delibera del 30/4/1987, conferiva l'intero complesso industriale di Torre Annunziata mediante fusione per incorporazione al
[...]
[...] Il tutto viene confermato dal seguente documento agli atti inviato al CP_12 sig. . … Successivamente, la in data 3/8/1989 veniva Per_1 Controparte_8 fusa per incorporazione alla e con essa lo stabilimento di Torre Annunziata CP_6 via Terragneta, 72. I complessi aziendali venivano conferiti mediante atto di conferimento di partecipazioni azionarie del 17/1/1989 atto per notar dott. Per_2 rep 20278 rogito 4390 (cfr. doc3). Nel suindicato atto notarile di conferimento di complessi aziendali del 31/12/1988 con il quale, la Controparte_8 conferisce alla tutti i complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda, le CP_6 parti espressamente precisano che intendono comprendere nel presente conferimento tutti i complessi aziendali costituente l'intera azienda della conferente nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi (art.2 pag. 10 ult. cpv); precisano inoltre che, senza derogare alla ricordata universalità del conferimento, in esso sono compresi … i contratti di lavoro subordinato dei dipendenti di qualunque categoria ai quali la … riconosce ad ogni effetto l'anzianità maturata o ad CP_6 essi comunque riconosciuta, e tutti gli altri diritti maturati, “dichiara di subentrare alle società conferenti ad ogni fine ed effetto”. … La resistente poi CP_1 incorporava per fusione la , la quale aveva a sua volta Controparte_9 incorporato la in liquidazione (ex ). … Il tutto come da atto notarile CP_6 CP_6 dott. in Roma repertorio 59545 rogito 11517 del 15/5/2000. Basterebbe Per_3 tenere a mente le date dei vari mutamenti societari per concludere che il rapporto di lavoro del de cuius , in essere alla data del 3 agosto 1989, è transitato alla Per_1
, poi fusa per incorporazione nell' e, successivamente, nella attuale CP_6 CP_9 soc. resistente. … Poiché, è l'“erede” di (la quale aveva già CP_1 CP_6 incorporato la assumendone quindi ogni posizione debitoria anche Controparte_8 scaturita da condotte della stessa allora solo potenzialmente dannose), titolare dello stabilimento di Torre Annunziata dal 1° gennaio 1989, quando lo aveva acquistato dalla deve ritenersi la sua legittimazione passiva nel processo, essendo CP_8 direttamente responsabile per le conseguenze dannose scaturenti da condotte datoriali (da esposizione all'amianto).> Così le note esplicative trasmesse il 24 aprile 2025.
Quanto poi al passaggio, secondo la difesa avversa, del conferimento, da parte dell , dello stabilimento di Torre Annunziata alla Deriver srl con sede a CP_6
Milano, essa è del tutto errato ed inconferente atteso che lo stesso è sempre rimasto in capo alla il tutto come ben documentato dalle varie fusioni, incorporazioni e CP_6 atti notarili già depositati … inoltre dall'ultimo documento del file doclavorativa.pdf si
8 rileva che non tutte le maestranze lavorative venivano trasferite alla deriver srl, tra cui lo stesso .> Per_1
Così le note veicolate il 30 aprile 2025.
Tuttavia, dalla documentazione agli atti emerge chiaramente che non vi è stata alcuna interruzione della continuità aziendale, ma piuttosto una complessa operazione di riorganizzazione societaria che ha mantenuto integra la responsabilità della catena aziendale. La successione si articola come segue: 1. 23 agosto 1968 - 30 aprile 1987: Rapporto di lavoro con 2. 1° maggio 1987 - 2 agosto CP_11
1989: Rapporto di lavoro con (per effetto della fusione Controparte_8 per incorporazione di ) 3. 3 agosto 1989 - 31 marzo 1995: Rapporto di lavoro CP_3 con (per effetto della fusione per incorporazione di ) CP_6 Controparte_8
1.2 L'irrilevanza del passaggio a Deriver s.r.l. Preliminarmente va ribadito che il punto dirimente, che sgombra il campo da ogni dubbio sulla continuità del nesso aziendale, risiede in una circostanza fattuale, già documentalmente provata e ribadita nelle note di trattazione scritta: il sig. non fu mai trasferito alla Deriver s.r.l. Persona_1
Come risulta dalla documentazione in atti, il presunto conferimento dello stabilimento di Torre Annunziata da parte di alla Deriver s.r.l. non coinvolse tutte CP_6 le maestranze e, in particolare, non coinvolse il dante causa dei ricorrenti, il quale rimase a tutti gli effetti dipendente di Nel caso di specie: … Lo CP_13 stabilimento ed il complesso industriale di Torre Annunziata dove ha operato il de cuius è rimasto sempre lo stesso ED È ANCORA OGGI DI Persona_4
PROPRIETÀ DELLA … La catena successoria che da CP_1 CP_6 conduce all'odierna convenuta è pacificamente costituita da una serie di fusioni per incorporazione: 1. (in liquidazione) viene incorporata da CP_6 Controparte_9
(in liquidazione).
2. viene a sua volta incorporata da Controparte_9
… Le complesse vicende societarie successive al 1989 (eventuale Controparte_1 passaggio a Deriver s.r.l.) non possono essere opposte ai danneggiati, in quanto costituiscono res inter alios acta. … Infine, si evidenzia che ai fini della responsabilità ex art. 2087 c.c., tutte le società che si sono succedute nella gestione dello stabilimento devono rispondere solidalmente delle conseguenze derivanti dal mancato utilizzo di strumenti di protezione dalle polveri di amianto. Tale responsabilità solidale opera indipendentemente dalle vicende societarie interne e dalle modalità tecniche di trasferimento dell'azienda, essendo finalizzata alla tutela del lavoratore e dei suoi aventi causa. … Nel caso di specie sussiste un unico fatto dannoso plurisoggettivo: l'esposizione ad amianto del sig. presso lo Per_1 stabilimento di Torre Annunziata dal 1968 al 1989. Tutte le società che si sono
9 succedute nella gestione dello stabilimento hanno contribuito causalmente a tale esposizione attraverso le proprie condotte omissive.> Così le note esplicative finali del 27 ottobre 2025.
Ora, sembra evidente la non apprezzabilità processuale di un iter argomentativo di impossibile riconducibilità ad una ricostruzione in fatto unitaria e coerente delle vicende lavorative del sig. Persona_1
Estremamente sintomatico si manifesta il passaggio conclusivo delle note trasmesse il 27 ottobre 2025, a tenore del quale la consecutio di interesse “posizionale” si arresta al mese di agosto 1989 con estromissione del periodo successivo. Detto periodo, tuttavia, secondo l'originaria prospettazione attorea, si sarebbe protratto fino al 31 marzo 1995, con allegazioni evidentemente inclusive della necessaria, -se non indispensabile- pregnanza quanto meno delle vicende del dicembre 1990. Allegazioni che vanno qui ribadite. Quello che qui rileva, ai fini della legittimazione passiva, è che il complesso aziendale di via Terragneta 72 di Torre Annunziata nel dicembre 1990 veniva conferito alla , a sua volta fusa in e di poi incorporata dalla CP_6 CP_14 CP_1
[...]
(5)
In realtà la complessa vicenda in scrutinio non può che essere ricostruita sulla base di una lettura obiettivamente “sistematica” degli accadimenti documentati. Muovendo dalla premessa che la sponda cartolare di riferimento deve essere analizzata con la lente della comparazione logica fra documenti non sempre intrinsecamente esaustivi. E, a tal fine, la prima evenienza da segnalare concerne l'esistenza di due diverse e separate società a denominazione : una s.p.a. e una s.r.l. CP_3
Stando alle complessive emergenze di causa non residuano margini per dubitare che la cui si riferisce parte ricorrente per delimitare l'origine del rapporto CP_3 lavorativo è la s.p.a. Tuttavia, parimenti pacifico deve ritenersi l'uscita di scena della s.p.a. quale soggetto individualizzabile in via autonoma a decorrere dal 30 aprile 1987 1987, data della sua incorporazione ad opera di Controparte_15
, resta indiscutibile che la che subentra a , anche nello
[...] CP_3 CP_6 stabilimento di via TERRAGNETA di T.A., per conferimento di azienda è la s.r.l. Pacifico ed incontestato, poi, è il dato che nessun rapporto successorio di qualsivoglia natura esiste fra DERIVER s.r.l. e odierna resistente. Controparte_1
10 Fatta questa premessa potrebbe già evidenziarsi che il nodo da sciogliere, nella buona sostanza, concerne l'effettivo passaggio del lavoratore alle Persona_1 dipendenze di DERIVER s.r.l. Tuttavia, è opportuno sintetizzare i passaggi documentati della consecutio di interesse processuale.
A maggio 1987 risale il primo mutamento del soggetto-datore-di-lavoro con la già menzionata incorporazione di ad opera di CP_11 Controparte_8
[...]
L'accadimento è preceduto dalla comunicazione con cui, il 6 aprile 1987,
informa il sig. del conferimento, a Controparte_11 Persona_1 decorrenza 1 maggio 1987, del complesso aziendale di via Terragneta 72 in favore di del subentro della nuova società nel rapporto di lavoro Controparte_8 in essere, senza soluzione di continuità.
Il 3 agosto 1989 ha incorporato “per fusione” e lo CP_6 CP_16 stabilimento di via Terragneta 72.
L'1 agosto 1990 informava i sindacati che a decorrere dal mese di CP_6 settembre 1990 l'entità produttiva di T.A. (via Terragneta 72) sarebbe stata scorporata ed apportata a , aggiungendo che il personale non assorbito da CP_3 CP_3 sarebbe stato posto in cassa integrazione fino a nuove iniziative.
Per come anticipato, non residuano dubbi di genere alcuno sulla circostanza che la beneficiaria dell'entità produttiva di via Terragneta 72 è la s.r.l. CP_3
Del tutto scollegata -ripetesi- dalla odierna resistente.
Si apprende dalle visure societarie che, in realtà, ad agosto 1990 è stato formalizzato un conferimento di unità produttiva con subentro di una compagine (DERIVER s.r.l.) ad un'altra ). CP_6
Ora, seguendo l'originaria prospettazione attorea, a tenore della quale il dante causa degli odierni ricorrente aveva lavorato alle dipendenze e nello stabilimento di Torre Annunziata fino al 31 marzo 1995>, deve giocoforza CP_3 concludersi che la cui si riferiscono gli istanti è la s.r.l., non potendosi in CP_3 alcun modo dubitare che la s.p.a. quale soggetto dotato di autonoma rilevanza esterna non esisteva più da tempo. (6)
Dunque. Nella pacifica impossibilità storico-fenomenica e giuridico-ermeneutica di arrestare l'analisi delle vicende di causa al mese di agosto 1989, sembra al G.U.L. che la lettura sistemica delle stesse allegazioni attoree porti a concludere che l'ultimo periodo
11 lavorativo di interesse riguardi una realtà datoriale estranea a qualsiasi rapporto con
. CP_1
Se non che, con iniziativa effettivamente tardiva, parte ricorrente sposta l'attenzione dell'interprete verso una circostanza già nota, sebbene non ritenuta pregnante, allegando che il conferimento dell'unità produttiva dell'agosto 1990 non avrebbe comportato l'assorbimento del lavoratore che, in realtà, mai Persona_1 transitato alle dipendenze di DERIVER s.r.l., sarebbe rimasto in forze ad CP_6
All'uopo i ricorrenti valorizzano proprio la nota informativa di dell'1 agosto 1990, CP_6 da cui si desume che i lavoratori non assorbiti sarebbero stati posti in cassa integrazione fino a nuove disposizioni.
Nel silenzio serbato dalla parte interessata alla pregnanza di detto passaggio, si osserva che il supporto documentale scrutinabile non autorizza affatto il tardivo assunto attoreo. Ed invero, l'estratto conto assicurativo, prodotto dalla parte attrice, attesta periodi di cassa integrazione solo nel 1993 e nel 1994, anni ben lontani da quello di riferimento (1990). Prima di allora si registra la normale attività lavorativa dell' . Per_1
E tuttavia i dati che sembrano concludenti sono ancora altri. Sostengono i ricorrenti che il loro dante causa avrebbe continuato a lavorare nel medesimo stabilimento di via Teragneta 72, ma alle dipendenze di . Ciò in CP_6 quanto, evidentemente, detta unità produttiva sarebbe rimasta almeno in parte nella disponibilità -appunto- di . CP_6
La circostanza, però, è smentita per tabulas, dalle già menzionate visure desumendosi il conferimento di quell'unità produttiva in favore di DERIVER s.r.l., senza delimitazioni di sorta. Bisognerebbe allora virare verso altra situazione lavorativa idonea a legare in qualche modo il sig. a anche per il periodo successivo Persona_1 CP_6 all'agosto 1990. Tuttavia una tale diversa situazione non è stata paventata, e del resto sarebbe incompatibile con l'incipit del ricorso: il congiunto dei ricorrenti ha lavorato dal 23.08.1968 al 31.03.1995 alle dipendenze e nello stabilimento di Torre CP_3
Annunziata>.
Sovviene allora, nella prospettazione attorea, un'ultima evenienza, costituita dall'atto notarile di incorporazione di in , del 16 maggio CP_6 CP_14
1997. Assumono gli istanti evincersi dal documento che in realtà lo stabilimento di via Terragneta 72 è sempre rimasto nella disponibilità di che -appunto- al momento CP_6
12 dell'incorporazione nella , poteva annoverare fra i suoi “beni” anche tale CP_14 unità produttiva. Epperò, la lettura del rogito non ne consente l'interpretazione suggerita dai ricorrenti.
In primo luogo, trattasi di documento mancante di alcune pagine proprio nella parte di maggior interesse.
In secondo luogo, nel rogito si parla del complesso di via Terragneta n.90 e gli istanti non si sono preoccupati di spiegare se, in ipotesi, a numero civico diverso corrisponda lo stesso stabilimento di cui si controverte.
In terzo luogo, si evince dal documento -questo si, in maniera chiara- che lo stabilimento ivi menzionato era pervenuto a a seguito di Controparte_17 atto notarile dell'11 dicembre 1995.
Insomma, delle due l'una: o si tratta di unità produttiva diversa da quella evocata dai ricorrenti;
oppure lo stabilimento di via Terragneta 72 è veramente rientrato nella disponibilità di solo a dicembre 1995. Il che attesterebbe CP_6 esattamente la realtà storico-fenomenica qui valorizzata, sempre su base documentale, e cioè un precedente passaggio “da” ad altra Azienda proprio negli CP_6 anni di interesse. Passaggio che non può non retrodatarsi ad epoca prossima al settembre 1990, come comprovato dalla visura DERIVER s.r.l. e dalla comunicazione informativa di dell'1 agosto 1990 (cfr. supra). CP_6
A tal proposito si segnala che la visura , Controparte_17 nell'esemplare del novembre 2015 prodotto da parte ricorrente, riporta uno stabilimento nella disponibilità dell'Azienda, e quindi della società incorporante dal 1997, sito in via Terragneta al civico 90. (7)
Da ultimo va verificata la pregnanza della documentazione “retributiva” pure valorizzata dagli istanti a sostegno della tesi secondo cui il sig. Persona_1 sarebbe rimasto sempre alle dipendenze di . CP_6
Vengono all'uopo evocati:
-- i cedolini paga inerenti i mesi di ottobre 1987 e ottobre 1989, riconducibili a
[...]
; tali documenti recano impresso, nella parte inferiore, il marchio CP_8
; CP_3
-- la busta paga di ottobre 1990, riconducibile a anch'essa con marchio CP_6
impresso nella parte inferiore;
CP_3
-- certificazione riconducibile a NUOVA DELTASIDER s.p.a. in liquidazione concernente gli emolumenti corrisposti ad nel 1987 e 1988; Persona_1
13 -- certificazione riconducibile a concernente gli emolumenti corrisposti ad CP_6 nel 1989 e 1990. Persona_1
Trattasi, evidentemente, di documentazione tutt'altro che concludente, nella sua scarsa coerenza estrinseca o, se si preferisce “incrociata”.
E tuttavia quella che pare realmente significativa è la documentazione non prodotta dagli istanti, id est il supporto cartolare ad impronta retributiva del periodo 1991-marzo 1995. Periodo che corrisponde allo scorporo dell'unità produttiva di via Terragneta 72, al suo conferimento in favore di DERIVER s.r.l. e all'assorbimento, ad opera di quest'ultima Azienda del personale già dipendente di Il tutto in CP_6 riferimento all'epoca di interesse, id est fino alla data di pensionamento dell . Per_1
(8)
In conclusione. La concatenazione degli accadimenti desumibile dalla documentazione in scrutinio dimostra che:
-- da settembre 1990 l'unità produttiva presso cui, in prospettiva attorea, il dante causa dei ricorrenti ha sempre lavorato è stata conferita da a DERIVER CP_6
s.r.l. che vi è subentrata a tutti gli effetti, assorbendo anche i dipendenti addetti allo stabilimento;
-- a distanza di oltre sei anni da tale evento nelle more in liquidazione, è CP_6 stata incorporata da maggio 1997); Controparte_18
-- l'accadimento si è verificato in epoca successiva al 31 marzo 1995, data di cessazione del rapporto di lavoro di Persona_1
-- a distanza di ulteriori cinque anni è stata formalizzata l'incorporazione per fusione di n Controparte_18 Controparte_1
Ragione per la quale deve ritenersi processualmente accertato che il dante causa degli istanti non è stato mai alle dipendenze di un'Azienda in rapporti successori di qualsivoglia natura con l'odierna resistente, restando pacifico inter partes che DERIVER s.r.l. non ha avuto contatti di tipo successorio con . CP_1
Specularmente, è dimostrato che l'unità produttiva ubicata in Torre Annunziata, alla via Terragneta 72, non è rimasta nella disponibilità di CP_6 ininterrottamente. Consegue che non è predicabile, nel caso di specie, una continuità nella disponibilità operativa dello stabilimento che si snodi fino all'intervento di dell'anno 2000. CP_1
Cioè a dire.
14 Quando ha incorporato nel maggio 1997 lo stabilimento era stato CP_14 CP_6 apportato a DERIVER s.r.l. da oltre sei anni e, se davvero si vuole sostenere il suo
“rientro” nella disponibilità di , questo sarebbe successivo alla data di CP_6 pensionamento di Persona_1
Insomma.
Non è stata dimostrata la continuità aziendale opponibile a per CP_1 quel che attiene il rapporto lavorativo dell , che dal settembre 1990 non è Per_1 stato più dipendente di e quindi nulla ha a che vedere nemmeno CP_6 fittiziamente con e, successivamente, con . CP_14 CP_1
Non è stata dimostrata la continuità della disponibilità dello stabilimento di via Terragneta 72 in capo ad ricollegabili, per fatto successorio di qualsivoglia CP_4 natura, a . CP_1
Pare al G.U.L. di solare evidenza che in difetto di queste due premesse storico-fenomeniche nessun meccanismo giuridico è idoneo a coinvolgere nella vicenda di causa la società individuata dai ricorrenti quale legittimata passiva. La stessa giurisprudenza evocata dagli istanti “impone” la regola della continuità aziendale quale indefettibile presupposto per la corretta applicazione del meccanismo di cui all'art. 2112 c.c. Meccanismo non predicabile laddove al momento del “trasferimento di azienda” il rapporto di lavoro non sia più vigente (cfr. Cass. ordinanza 21961/23). Nella fattispecie de qua, dovendosi privilegiare la linea ideale
, resta dimostrato che all'epoca del subentro di Controparte_19
ad (1997), il rapporto di lavoro di non faceva CP_14 CP_6 Persona_1 più capo ad da oltre sei anni, da oltre cinque se si considera la data di CP_6 pensionamento dell (31 marzo 2025). Per_1
Da oltre sei anni, inoltre, non aveva più la disponibilità operativa dell'unità CP_6 produttiva di via Terragneta 72.
Consegue che il meccanismo giuridico in disamina non è applicabile per difetto di rapporti successori di qualsiasi tipo -dimostrati- che possano legare alla posizione lavorativa ed operativa, id est “locale”, del dante causa degli CP_1 odierni ricorrenti.
Pure l'ordinanza n.9904/25 della Corte Regolatrice muove dalla medesima premessa, non essendo revocabile in dubbio che senza continuità aziendale mai potrà parlarsi, con formula inclusiva dei vari titolari di Azienda in rapporti di successione, di un danno determinato da più soggetti, per l'evidente ragione che, per
15 potersi configurare una corresponsabilità datoriale fittizia, deve valorizzarsi la posizione di garanzia. E questa non può che essere data dal fenomeno successorio. La continuità aziendale portata in emersione dalle emergenze processuali scrutinabili conduce a DERIVER s.r.l. E tuttavia, per come già segnalato, è Controparte_1 estranea a qualsiasi rapporto successorio con detta società.
Il ricorso, alla luce del suesposto iter argomentativo, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e restano liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor Dionigio VERASANI e in funzione di Giudice del LAVORO, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata, nella veste di eredi di da Persona_1 Parte_1
, e nei confronti di in
[...] Parte_2 Parte_7 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna i ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere a le Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.500,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto, come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 11/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Dionigio VERASANI
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