Ordinanza cautelare 22 gennaio 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2025, proposto da
Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 43776/2024 del 28/10/2024 resa dal Dirigente del Settore 5, Suap-Mercato-Protezione Civile dell’Area risorse economiche, finanziarie e umane (Gestione economica), del Comune di Sarno (doc. 1), trasmessa con pec del 28/10/2024, protocollata al n. prot. 43777/2024 (doc. 1a);
- della Determinazione Dirigenziale n. 1387/2024 del 25/10/2025 – n. Det. Set. 39/2024 del 25/10/2024, resa dal Dirigente del Settore 5 – Suap – Mercato – Protezione civile dell’Area risorse economiche, finanziarie e umane (Gestione economica) – SUAP del Comune di Sarno del Comune di Sarno, avente ad oggetto: “autorizzazione per l’installazione impianto di comunicazione elettronico”, nella parte in cui ha subordinato il rilascio del titolo autorizzatorio “al versamento contestuale del Canone Unico Patrimoniale, di cui al comma 831-bis della Legge 160/2019, così come previsto dall’art. 45 del Regolamento Comunale CUP e del comma 835 del medesimo art. 1 della Legge 160/2019”, trasmessa con pec del 28/10/2024;
- dell’art. 45 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina nel Comune di Sarno del Canone Unico Patrimoniale” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Sarno n. 26 del 30.04.2021 nella parte in cui viene interpretato nel senso di subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’adeguamento di impianti di comunicazione elettronica al previo pagamento del Canone Unico Patrimoniale;
- nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, premette che:
- in data 18 settembre 2023 Cellnex Italia S.p.a. e Wind Tre S.p.A.. hanno formulato istanza congiunta ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per l’adeguamento tecnologico di un preesistente impianto di telefonia ubicato nel territorio del Comune di Sarno alla via Tortora, 31 (NCT, foglio n. 20/D, particelle n. 3733, 3735, 3751); la richiesta è stata presentata contestualmente all’ARPA Campania ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di AL e Avellino;
- con nota prot. n. 0037292 del 26/09/2023 il Comune di Sarno ha indetto la conferenza di servizi, rappresentando che entro il 27 dicembre 2023 gli enti coinvolti avrebbero dovuto trasmettere le proprie determinazioni;
- con nota prot. n. 0043776 del 28 ottobre 2024, l’Ente locale ha trasmesso la determina n. 1387 del 25 ottobre 2024, con cui – preso atto della conclusione favorevole della conferenza dei servizi – ha comunicato che “ procederà al rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all’art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, contestualmente al versamento del Canone unico Patrimoniale di cui al comma 831 – bis dell’art. 1 della Legge 160/2019, così come stabilito dal comma 835 del medesimo art. 1, recepito dal comune di Sarno con l’art. 45 del vigente Regolamento Comunale CUP ”.
2. Avverso la citata determina n. 1387/2024, nonché gli ulteriori atti in epigrafe specificati, è insorta Cellnex, con atto notificato il 27 dicembre 2024 e depositato il 3 gennaio 2025, articolando a sostegno del gravame un unico motivo, così rubricato: “ Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 43, 44 e 53 del d.lgs. n. 259 del 2003.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 831 e 835, della Legge 160/2019. Violazione dell’art. 97 della Costituzione: violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere: arbitrarietà manifesta, ingiustizia manifesta, violazione del principio di leale collaborazione tra P.A. e privato. In subordine: illegittimità propria del regolamento CUP del Comune di Sarno. Illegittimità in via derivata degli atti impugnati ”.
3. Si è costituito il Comune di Sarno, deducendo l’infondatezza dell’avverso gravame.
4. Con ordinanza n. 43 del 22 gennaio 2025 è stata accolta la domanda cautelare “ Ritenuto che il ricorso presenti, prima facie, profili di fondatezza, da approfondire nella più opportuna sede di merito ”.
5. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata introitata in decisione.
6. A mezzo dell’unico, articolato motivo, parte ricorrente lamenta che la determinazione amministrativa, nel subordinare il rilascio dell’autorizzazione al pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l’anno in corso e per le due annualità pregresse, risulta manifestamente arbitraria, contraria all’interesse pubblico al rafforzamento dei servizi di rete, nonché in contrasto con la normativa speciale di settore in materia di telecomunicazioni, con l’art. 1, comma 831, l. n. 160/2019 (che prevede l’imposizione del canone solo nei confronti dei soggetti che sono già titolari di una concessione) e con l’art. 1, comma 835, della medesima l. n. 160/2019, il quale – nel prevedere il versamento del canone “ contestualmente al rilascio del titolo ” – deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti in materia di telecomunicazioni, tenuto conto che l’art. 53 d.lgs. n. 259/2003 prevede che “ l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178 ” deve avvenire “ nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia ”.
La ricorrente impugna altresì “ in via prudenziale ”, l’art. 45 del “Regolamento CUP”, laddove sia interpretato nel senso di subordinare il rilascio delle autorizzazioni all’adeguamento della SRB al pagamento del canone dell’anno in corso e delle precedenti annualità.
7. Il gravame è fondato nei sensi di seguito precisati.
8. La normativa applicabile alla materia, rappresentata dalla disciplina speciale dettata dal d.lgs. 29 agosto 2003, n. 259, esprime un particolare favor per la realizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, che si manifesta nella equiparazione alle opere di urbanizzazione primaria, nelle evidenti finalità acceleratorie e semplificatorie della disciplina procedimentale, nonché nel divieto di imposizione di oneri aggiuntivi stabilito nel Codice delle telecomunicazioni, che rappresenta una preclusione assoluta e generale a che il rilascio dell'autorizzazione e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'esercizio degli impianti della rete di comunicazione elettronica siano subordinati al previo pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla medesima norma di legge, tenuto conto che – come già evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 47 del 26 marzo 2015 - la ratio dell'art. 93 CCE (l'attuale art. 54) è diretta a garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, vietando alle pubbliche amministrazioni, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
Con specifico riguardo al Canone Unico Patrimoniale la Sezione ha già avuto modo di affermare, (T.A.R. Campania, AL, sez. I, 19 febbraio 2025, n. 342, riguardante il medesimo Comune) che - in disparte la questione relativa alla debenza o meno del canone, che esula dalla giurisdizione di questo giudice - la disciplina del procedimento autorizzatorio recata dal codice delle comunicazioni elettroniche non include affatto il pagamento del canone fra gli adempimenti necessari quale precondizione per l'emanazione del titolo abilitativo, con la conseguenza che l'omesso versamento non può assurgere a fattore ostativo al rilascio dell’autorizzazione.
Non depongono in senso contrario le previsioni normative recate dalla l. 160/2019 e richiamate dal Comune, le quali devono essere intese nel senso per cui, fermi i presupposti normativi per l’acquisizione del titolo, il relativo rilascio fa sorgere – laddove sussistano tutte le altre condizioni ex lege stabilite - l’obbligo di corresponsione del CUP.
Detto in altri termini, se è vero che sulla base delle citate disposizioni il rilascio del titolo rappresenta presupposto della debenza del CUP, da esse non può tuttavia inferirsi, a contrario, che l’omesso versamento del canone precluda il conseguimento dell’autorizzazione, poiché ciò si tradurrebbe nella surrettizia introduzione, nel corpus normativo del d.lgs. n. 259/2003, di ulteriori presupposti dell’iter autorizzativo, diversi da quelli enucleati dal legislatore nella già segnalata ottica di favor per le telecomunicazioni elettroniche.
9. Facendo applicazione al caso di specie dei suesposti principi, dai quali non v'è motivo di discostarsi, il ricorso deve pertanto essere accolto.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Sarno al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO