Art. 7. Entrata in vigore 1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attivita' processuali con modalita' telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi ((venticinque mesi)) dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 aveva precedentemente disposto (con l'art. 8, comma 5) che "All' articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31 , le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»".
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 aveva precedentemente disposto (con l'art. 8, comma 5) che "All' articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31 , le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»".