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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1485/2024 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Braga ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Parte ricorrente
- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio riterrà opportuno;
- disporre l'affidamento “super” esclusivo della figlia minore alla madre;
- Per_1 disporre che il padre possa vedere la figlia solo in modalità protette e previo accertamento delle capacità genitoriali del sig. CP_1
- disporre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore Controparte_1 della figlia minore di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità previste dalle linee guida CNF (Consiglio Nazionale Forense) approvate in data 14.07.2017, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni Parte_1 mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
- disporre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della moglie CP_1 di € 200,00 da corrispondere alla signora entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese Pt_1
a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
- disporre che l'assegno unico sia al 100% versato in favore della signora;
Pt_1
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del DM n. 55/2014 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva e successive spese occorrente.
1 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 23-9-2024 avanti al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da con il Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio il 20-8-1998 a SA (Marocco), ed esponeva che:
- dalla loro unione coniugale erano nate le figlie e rispettivamente l'8- Per_2 Per_1
6-2002 e il 23-2-2011, la prima maggiorenne e autosufficiente;
- la ricorrente aveva negli anni subìto dal marito molteplici vessazione e maltrattamenti che la avevano ripetutamente costretta a ricoveri ospedalieri;
- nel luglio 2021 la e la figlia maggiore avevano sporto denuncia nei Pt_1 Per_2 confronti del per maltrattamenti in famiglia e per lesioni;
CP_1
- la figlia secondogenita, , era stata affidata dal Tribunale per i Minorenni di Per_1
Venezia ai Servizi Sociali, ma ciò nonostante aveva mantenuto contatti frequenti con la madre;
- il resistente era detenuto presso la Casa circondariale di Padova, per espiare la pena inflittagli dal giudice penale;
- la ricorrente era tuttora disoccupata, ma aveva lavorato fino al mese di maggio 2024 come assistente familiare convivente percependo una retribuzione mensile pari a circa euro 1.100,00.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo la separazione dal l'affidamento CP_1 cosiddetto “super” esclusivo della figlia minore in proprio favore, la possibilità Per_1 per il padre di vedere la minore solamente in modalità protette e previo accertamento delle capacità genitoriali dello stesso, nonché la statuizione dell'obbligo del di CP_1 corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, e la somma di 200,00 euro a titolo di contributo al mantenimento in favore della stessa ricorrente, oltre alla percezione dell'intero importo dell'assegno unico.
2. Con decreto depositato il 24-9-2025 la Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 18-2-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza del 18-2-2025 compariva per parte resistente l'avv. Giulia Fabbris in sostituzione del difensore del resistente, ma il non si costituiva in giudizio, CP_1 sicché il giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ne dichiarava la contumacia e si riservava.
4. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., depositata il 20-2-2025, il giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti e disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti trasmettessero una relazione sulla condizione psicologica e affettiva della minore, nonché sulle qualità del rapporto della stessa con la madre e sulle
2 capacità genitoriali di quest'ultima. Ordinava alla ricorrente di depositare entro il 31 maggio 2025 copia della CU relativa all'anno d'imposta 2024, nonché copia delle buste paga relative ai mesi da gennaio a maggio 2025 e, infine, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
5. La domanda di separazione personale proposta da appare fondata e Parte_1 deve dunque trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni della e delle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza di prima comparizione Pt_1 del 18-2-2025, tenuto altresì della contumacia del resistente e della separazione di fatto già da tempo verificatasi tra i coniugi.
6. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento in ordine alle ulteriori domande.
7. La pronuncia sulle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 1485/2024 R.G. promossa da
[...] nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Pt_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio il 20-8-1998 a SA (Marocco), e li autorizza a vivere separati;
- rimette le parti innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Rovigo, 20 febbraio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
3
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1485/2024 R.G. promossa da (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Braga ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico presso il difensore, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente - contro (c.f. , contumace;
Controparte_1 C.F._2
- resistente - e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI Parte ricorrente
- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio riterrà opportuno;
- disporre l'affidamento “super” esclusivo della figlia minore alla madre;
- Per_1 disporre che il padre possa vedere la figlia solo in modalità protette e previo accertamento delle capacità genitoriali del sig. CP_1
- disporre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore Controparte_1 della figlia minore di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità previste dalle linee guida CNF (Consiglio Nazionale Forense) approvate in data 14.07.2017, da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 10 (dieci) di ogni Parte_1 mese a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
- disporre a carico del sig. un contributo di mantenimento in favore della moglie CP_1 di € 200,00 da corrispondere alla signora entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese Pt_1
a mezzo bonifico bancario;
tale somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito del presente ricorso;
- disporre che l'assegno unico sia al 100% versato in favore della signora;
Pt_1
- in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del DM n. 55/2014 oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, cpa e iva e successive spese occorrente.
1 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 23-9-2024 avanti al tribunale di Rovigo, Parte_1 chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale da con il Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio il 20-8-1998 a SA (Marocco), ed esponeva che:
- dalla loro unione coniugale erano nate le figlie e rispettivamente l'8- Per_2 Per_1
6-2002 e il 23-2-2011, la prima maggiorenne e autosufficiente;
- la ricorrente aveva negli anni subìto dal marito molteplici vessazione e maltrattamenti che la avevano ripetutamente costretta a ricoveri ospedalieri;
- nel luglio 2021 la e la figlia maggiore avevano sporto denuncia nei Pt_1 Per_2 confronti del per maltrattamenti in famiglia e per lesioni;
CP_1
- la figlia secondogenita, , era stata affidata dal Tribunale per i Minorenni di Per_1
Venezia ai Servizi Sociali, ma ciò nonostante aveva mantenuto contatti frequenti con la madre;
- il resistente era detenuto presso la Casa circondariale di Padova, per espiare la pena inflittagli dal giudice penale;
- la ricorrente era tuttora disoccupata, ma aveva lavorato fino al mese di maggio 2024 come assistente familiare convivente percependo una retribuzione mensile pari a circa euro 1.100,00.
La ricorrente concludeva pertanto chiedendo la separazione dal l'affidamento CP_1 cosiddetto “super” esclusivo della figlia minore in proprio favore, la possibilità Per_1 per il padre di vedere la minore solamente in modalità protette e previo accertamento delle capacità genitoriali dello stesso, nonché la statuizione dell'obbligo del di CP_1 corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia, e la somma di 200,00 euro a titolo di contributo al mantenimento in favore della stessa ricorrente, oltre alla percezione dell'intero importo dell'assegno unico.
2. Con decreto depositato il 24-9-2025 la Presidente designava sé stessa relatore e fissava l'udienza di prima comparizione delle parti al 18-2-2025, assegnava al convenuto il termine per la costituzione in giudizio, dava le informazioni previste dall'art. 473bis.14 co. 3 c.p.c. e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. All'udienza del 18-2-2025 compariva per parte resistente l'avv. Giulia Fabbris in sostituzione del difensore del resistente, ma il non si costituiva in giudizio, CP_1 sicché il giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ne dichiarava la contumacia e si riservava.
4. Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., depositata il 20-2-2025, il giudice relatore emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti e disponeva che i Servizi Sociali territorialmente competenti trasmettessero una relazione sulla condizione psicologica e affettiva della minore, nonché sulle qualità del rapporto della stessa con la madre e sulle
2 capacità genitoriali di quest'ultima. Ordinava alla ricorrente di depositare entro il 31 maggio 2025 copia della CU relativa all'anno d'imposta 2024, nonché copia delle buste paga relative ai mesi da gennaio a maggio 2025 e, infine, rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
5. La domanda di separazione personale proposta da appare fondata e Parte_1 deve dunque trovare accoglimento.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 151 primo comma c.c., appare sufficientemente comprovata alla luce delle allegazioni della e delle dichiarazioni rese dalla stessa all'udienza di prima comparizione Pt_1 del 18-2-2025, tenuto altresì della contumacia del resistente e della separazione di fatto già da tempo verificatasi tra i coniugi.
6. Le parti vanno rimesse innanzi al giudice relatore, come da separata ordinanza, per la prosecuzione del procedimento in ordine alle ulteriori domande.
7. La pronuncia sulle spese di lite è rinviata alla statuizione definitiva.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 1485/2024 R.G. promossa da
[...] nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Pt_1 Controparte_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio il 20-8-1998 a SA (Marocco), e li autorizza a vivere separati;
- rimette le parti innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del giudizio.
Rovigo, 20 febbraio 2025
il Presidente estensore
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