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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter cpc, lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2460/2022 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Parte_1
Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci sito in Monreale (PA) in Via Roma n. 48;
- ricorrente-
C O N T R O
, in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1
-resistente contumace-
OGGETTO: retribuzione. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.08.2022, la ricorrente indicata in epigrafe ha adito il Tribunale di Termini Imerese in funzione di G.L, premettendo di essere docente di scuola dell'infanzia con contratto a tempo determinato e di aver prestato servizio per gli a.s. 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 senza percepire la
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 ccnl per il personale del comparto scuola, ha chiesto di “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , CP_2
ora , - Per l'effetto, condannare il Controparte_1 [...]
, al pagamento delle relative differenze retributive, in Controparte_1
ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 3.807,67 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. ”.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'8 gennaio 2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'art 7 c.c.n.l. del 15.03.2001 del comparto scuola ha istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo al comma 1 che “con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docete per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive”.
Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999”.
Al comma 3 la norma prevede altresì che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del ccni del 31.8.1999.”.
Quest'ultima disposizione, dopo aver individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'a.s., stabiliva che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono
i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, precisando poi che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, l'art. 7 citato deve essere interpretato nel senso di ricomprendere tra i destinatari della Retribuzione Professionale Docenti anche gli assunti a tempo determinato, pertanto il richiamo contenuto al comma 3 “alle modalità stabilite dall'art. 25 ccni del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predette contratto collettivo integrativo (cfr. Cass. ord.
n. 20015 del 27.07.2018).
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017) e, pertanto, rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per i periodi servizio effettivamente prestato dal 22.02.2018, da calcolarsi in base alle modalità stabilite dall'art. 25 CCNI;
conseguentemente, per i periodi di servizio inferiori al mese, detto compenso va liquidato in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Il deve, per l'effetto, essere condannato al pagamento in favore CP_2
della ricorrente della Retribuzione Professionale Docenti maturata per i periodi di effettivo servizio prestato dal 22.02.2018 al 30.08.2022, data di deposito del ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto dal a tale titolo. CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: - Dichiara il diritto di alla percezione della Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001 per i periodi di servizio effettivamente prestati con contratti a termine col dal 22.02.2018 al 30.08.2022, data di deposito del CP_2
ricorso;
- Condanna il al pagamento della Retribuzione Professionale CP_2
Docenti, calcolata ai sensi dell'art. 25 CCNL COMPARTO SCUOLA del 31.08.1999, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto dal a tale titolo;
CP_2
- Condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in €. CP_2
1.700,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Così deciso, alla scadenza del termine dell'8 gennaio 2025 per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Giorgia Marcatajo