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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/05/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 310/2025, avente ad oggetto mutamento sesso
promosso da
, nato il [...] in [...] – C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Piccolo Mario
- Ricorrente -
Con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza del 19.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.1.2025 il sig. premesso di essersi sempre Parte_1 identificato con il genere femminile sin dall'infanzia, anni connotati da un evidente disagio rispetto al proprio sesso maschile, esponeva di avere intrapreso un percorso psicodiagnostico e di accompagnamento per la procedura di transizione nel mese di aprile del 2024 e successivamente nei mesi di luglio ed agosto dello stesso anno effettuava colloqui di valutazione presso l'Ambulatorio di psicologia clinica e Psicopatologia Clinica della Disforia di Genere dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli.
Sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, il ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere l'autorizzazione al trattamento medico- chirurgo di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile ed all'accertamento della identità femminile del ricorrente e contestualmente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana di effettuare la rettificazione nel relativo registro dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il prenome di “ ” sia Pt_1 rettificato, letto ed inteso il prenome di ”, rettificando il nome completo in ”. Per_1 Persona_2
Il ricorrente procedeva al deposito di apposita documentazione psichiatrica;
all'udienza del 19.5.2025 veniva sentita la parte che dichiarava di aver iniziato una terapia ormonale, all'esito della quale si sarebbe sottoposto ad intervento di mastoplastica additiva, affermando dunque di essere ormai riconosciuto e chiamato da tutti con il nome di , ritrovandosi pienamente in questa immagine. Per_1
Su tali conclusioni la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione in atti è emerso che dal punto di vista psichiatrico la struttura dell'identità femminile del ricorrente appare consolidata nel tempo di talché l'identità transessuale è autentica e sussistono i requisiti psico-fisici per la autorizzazione alla rettificazione di attribuzione di sesso;
dal punto di vista endocrinologico è stato accertato che il ricorrente è soggetto con disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre-transizione, idoneo per la riassegnazione della identità di genere.
Alla stregua delle riferite risultanze istruttorie, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento con le precisazioni che seguono.
In punto di diritto il Tribunale osserva che già secondo risalente giurisprudenza l'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona mediante trattamento medico chirurgico consigliato dai sanitari, effettuato prima della prescritta autorizzazione, non impediva il riconoscimento del diritto alla propria identità sessuale e dunque l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione consequenziale del prenome.
L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non aveva natura di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito, per cui la mancanza di autorizzazione non ostacolava l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Conseguentemente, laddove fosse stata accertata la modificazione della struttura anatomica del soggetto, attuata anche senza autorizzazione, il Tribunale avrebbe potuto autorizzare la richiesta di rettificazione prendendo atto dell'adeguamento dei caratteri sessuali del soggetto (cfr. in tal senso T.
Vicenza 2.8.00 in Dir. Fam. 2001, 220;).
Tale orientamento in effetti già informato a dare sostanza e risalto alla non necessarietà assoluta di una autorizzazione all'intervento, in termini prodromici alla rettifica, è stato in una certa misura accolto ma anche decisamente superato dal recente e consolidato orientamento della Suprema Corte sentenza n.15138 del 21.5.2015 dep. 20.7.2015 che ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'intervento chirurgico demolitore rispetto alla rettifica dell'atto di stato civile.
La Suprema Corte , con la citata storica sentenza, partendo dai principi stigmatizzati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 30.4.1996 ( causa C13/14) ed artt. 8 e 12 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo secondo i quali principi c'è uno stretto nesso tra diritto dell'identità di genere del transessuale e diritto della persona alla sua piena dignità umana , svolge una nuova interpretazione dell'art. 1 l. 164 del 1982 (la rettificazione si fonda su accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato in atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali) e dell'art. 3 della stessa legge, nella nuova formulazione , che stabilisce che “quando risulta necessario” l'adeguamento dei caratteri sessuali va realizzato mediante trattamento chirurgico .
In effetti la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 1 non ha specificato quali siano i caratteri da mutare ( se quelli primari cioè organi sessuali o quelli secondari cioè ormoni, voce, interventi estetici) . Quindi poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento della identità di genere non può essere standardizzato in un mero percorso chirurgico demolitore, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che la coincidenza tra corpo e psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico , che non deve essere necessariamente realizzato con intervento chirurgico, che soddisfarebbe solo l'interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico , interesse privo di copertura costituzionale a scapito del diritto alla identità personale ( nella fattispecie in esame alla Suprema Corte vi era una componente anche collegata al diritto alla Salute ), riconosciuto come inviolabile ex art. 2 Cost. e normativa europea .
Tali argomentazioni trovano sostanziale conferma nella sentenza C.Cost. 143/2024 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
«non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Laddove vi sia una percezione soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere. Il riconoscimento dell'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Cost.
e art. 8 della CEDU), costituisce l'approdo di un'evoluzione socio-culturale e ordinamentale.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte ricorrente, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica. Nulla osta, pertanto, al trattamento medico- chirurgico.
Sussistono, altresì, alla stregua del sin qui detto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 legge 164/1982 per procedersi alla attribuzione anagrafica del sesso femminile, che prescinde dall'intervento chirurgico, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psichiche del ricorrente.
In conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al nome ” va sostituito il nome ”. Pt_1 Per_1 Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di come identificato in epigrafe Parte_1 nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove il nome del predetto è indicato in ” debba invece intendersi Pt_1 scritto e leggersi il nome di;
Per_1
b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
c) Nulla osta ai trattamenti medico-chirurgici di modifica dei caratteri sessuali per riassegnazione di sesso femminile;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola in Camera di Consiglio del 23.5.2025.
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. n. 310/2025, avente ad oggetto mutamento sesso
promosso da
, nato il [...] in [...] – C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Piccolo Mario
- Ricorrente -
Con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza del 19.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.1.2025 il sig. premesso di essersi sempre Parte_1 identificato con il genere femminile sin dall'infanzia, anni connotati da un evidente disagio rispetto al proprio sesso maschile, esponeva di avere intrapreso un percorso psicodiagnostico e di accompagnamento per la procedura di transizione nel mese di aprile del 2024 e successivamente nei mesi di luglio ed agosto dello stesso anno effettuava colloqui di valutazione presso l'Ambulatorio di psicologia clinica e Psicopatologia Clinica della Disforia di Genere dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli.
Sulla scorta delle predette deduzioni e rappresentando il disagio di appartenere al genere maschile, il ricorrente adiva il Tribunale di Nola al fine di ottenere l'autorizzazione al trattamento medico- chirurgo di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari dal genere maschile a quello femminile ed all'accertamento della identità femminile del ricorrente e contestualmente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana di effettuare la rettificazione nel relativo registro dell'atto di nascita, nel senso che laddove è indicato il prenome di “ ” sia Pt_1 rettificato, letto ed inteso il prenome di ”, rettificando il nome completo in ”. Per_1 Persona_2
Il ricorrente procedeva al deposito di apposita documentazione psichiatrica;
all'udienza del 19.5.2025 veniva sentita la parte che dichiarava di aver iniziato una terapia ormonale, all'esito della quale si sarebbe sottoposto ad intervento di mastoplastica additiva, affermando dunque di essere ormai riconosciuto e chiamato da tutti con il nome di , ritrovandosi pienamente in questa immagine. Per_1
Su tali conclusioni la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Tanto brevemente premesso, la domanda è risultata fondata e merita pertanto di essere accolta.
Dalla documentazione in atti è emerso che dal punto di vista psichiatrico la struttura dell'identità femminile del ricorrente appare consolidata nel tempo di talché l'identità transessuale è autentica e sussistono i requisiti psico-fisici per la autorizzazione alla rettificazione di attribuzione di sesso;
dal punto di vista endocrinologico è stato accertato che il ricorrente è soggetto con disforia di genere in soggetto adulto, senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di pre-transizione, idoneo per la riassegnazione della identità di genere.
Alla stregua delle riferite risultanze istruttorie, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento con le precisazioni che seguono.
In punto di diritto il Tribunale osserva che già secondo risalente giurisprudenza l'adeguamento dei caratteri e delle peculiarità sessuali della propria persona mediante trattamento medico chirurgico consigliato dai sanitari, effettuato prima della prescritta autorizzazione, non impediva il riconoscimento del diritto alla propria identità sessuale e dunque l'ammissibilità della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso e di rettificazione consequenziale del prenome.
L'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali non aveva natura di presupposto processuale, né di condizione dell'azione, né di strumento che rimuove un comportamento altrimenti illecito, per cui la mancanza di autorizzazione non ostacolava l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso. Conseguentemente, laddove fosse stata accertata la modificazione della struttura anatomica del soggetto, attuata anche senza autorizzazione, il Tribunale avrebbe potuto autorizzare la richiesta di rettificazione prendendo atto dell'adeguamento dei caratteri sessuali del soggetto (cfr. in tal senso T.
Vicenza 2.8.00 in Dir. Fam. 2001, 220;).
Tale orientamento in effetti già informato a dare sostanza e risalto alla non necessarietà assoluta di una autorizzazione all'intervento, in termini prodromici alla rettifica, è stato in una certa misura accolto ma anche decisamente superato dal recente e consolidato orientamento della Suprema Corte sentenza n.15138 del 21.5.2015 dep. 20.7.2015 che ha posto fine alla difformità di decisioni della giurisprudenza in ordine alla necessità o meno dell'intervento chirurgico demolitore rispetto alla rettifica dell'atto di stato civile.
La Suprema Corte , con la citata storica sentenza, partendo dai principi stigmatizzati dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 30.4.1996 ( causa C13/14) ed artt. 8 e 12 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo secondo i quali principi c'è uno stretto nesso tra diritto dell'identità di genere del transessuale e diritto della persona alla sua piena dignità umana , svolge una nuova interpretazione dell'art. 1 l. 164 del 1982 (la rettificazione si fonda su accertamento giudiziale che attribuisce ad una persona un sesso diverso rispetto a quello indicato in atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali) e dell'art. 3 della stessa legge, nella nuova formulazione , che stabilisce che “quando risulta necessario” l'adeguamento dei caratteri sessuali va realizzato mediante trattamento chirurgico .
In effetti la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 1 non ha specificato quali siano i caratteri da mutare ( se quelli primari cioè organi sessuali o quelli secondari cioè ormoni, voce, interventi estetici) . Quindi poiché il diritto alla personalità è inviolabile, il mutamento della identità di genere non può essere standardizzato in un mero percorso chirurgico demolitore, attenendo alla sfera più esclusiva della personalità.
Evidenzia ancora la Suprema Corte che la coincidenza tra corpo e psiche è prima di tutto il risultato di un percorso psicologico e medico , che non deve essere necessariamente realizzato con intervento chirurgico, che soddisfarebbe solo l'interesse della comunità alla congruenza tra corporeità materiale e sesso anagrafico , interesse privo di copertura costituzionale a scapito del diritto alla identità personale ( nella fattispecie in esame alla Suprema Corte vi era una componente anche collegata al diritto alla Salute ), riconosciuto come inviolabile ex art. 2 Cost. e normativa europea .
Tali argomentazioni trovano sostanziale conferma nella sentenza C.Cost. 143/2024 con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione».
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto
«non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. sent 143 del 23.07.2024).
Laddove vi sia una percezione soggettiva di non coincidenza tra il genere assegnato alla nascita e il genere cui la persona acquista la consapevolezza di appartenere, tale mutamento opera sul piano dell'identità di genere. Il riconoscimento dell'identità di genere, quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Cost.
e art. 8 della CEDU), costituisce l'approdo di un'evoluzione socio-culturale e ordinamentale.
Come in parte già detto, nel caso in esame, alla luce dei documenti versati in atti, è avvalorata in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte ricorrente, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo radicale rifiuto della propria morfologia anatomica. Nulla osta, pertanto, al trattamento medico- chirurgico.
Sussistono, altresì, alla stregua del sin qui detto, i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 legge 164/1982 per procedersi alla attribuzione anagrafica del sesso femminile, che prescinde dall'intervento chirurgico, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psichiche del ricorrente.
In conformità a quanto richiesto dal ricorrente, al nome ” va sostituito il nome ”. Pt_1 Per_1 Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, si ritiene rispondente a giustizia non assumere provvedimenti sulle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di come identificato in epigrafe Parte_1 nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove il nome del predetto è indicato in ” debba invece intendersi Pt_1 scritto e leggersi il nome di;
Per_1
b) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Somma Vesuviana (NA) di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
c) Nulla osta ai trattamenti medico-chirurgici di modifica dei caratteri sessuali per riassegnazione di sesso femminile;
d) Nulla per le spese.
Così deciso in Nola in Camera di Consiglio del 23.5.2025.
Il Presidente est.
Dr. Vincenza Barbalucca