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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/11/2025, n. 1850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1850 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1653/2017 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 2 luglio 2025 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
- (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3
n. q. di eredi della sig.ra , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
IN RE, per delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (P.IVA .F. ) in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Pamela, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- Dott. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Stefano Rossi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
- Dott. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._5
RT JA, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
- (P.I./C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA AM da
[...]
[...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Elisa Righi ed Enrico Del Monte, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA AM da Dott. CP_6
[...]
[...
- (C.F. ) e (C.F.
[...] CP_7 C.F._6 CP_8
), rappresentati e difesi dall'Avv. UR NN, per delega in C.F._7
calce all'atto di intervento
PARTE INTERVENUTA
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_9 C.F._8
UR NN, per delega in calce all'atto di intervento
PARTE INTERVENUTA OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 2 luglio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 14 marzo 2017 i sig.ri , Parte_1 Parte_3
E , in proprio e quali eredi della sig.ra
[...] Parte_2 Per_1
, convenivano in giudizio la e i dott.ri e
[...] Controparte_1 Controparte_2
per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure CP_3 hereditatis a seguito della morte di , coniuge e madre, imputabile Persona_1 all'errore/ritardo diagnostico di carcinoma mammario. Deducevano:
a) che la congiunta da anni si sottoponeva regolarmente a Persona_1 esami/indagini strumentali di screening preventivi per tumore alla mammella;
b) che in data 11.01.2011 eseguiva presso la struttura controllo Controparte_1
radiologico di routine eco-mammografico ad opera del Dott. CP_2
esaminato e visionato, come da prassi, anche dal Prof.
[...] CP_3
c) che, nonostante l'esame evidenziasse “presenza di alcune microcalcificazioni rotondeggianti sul QSE di dx”, i sanitari rassicuravano la paziente e invitavano a ripetere l'esame a distanza di un anno, senza prescrivere alcun approfondimento diagnostico a breve termine;
d) che, nei successivi mesi, la SI.ra percepiva un peggioramento del Per_1
quadro locale tramite autopalpazione e il 27.09.2011 si sottoponeva a ecografia mammaria e rx mammaria da cui emergeva “la presenza di gruppi di microcalcificazioni marcatamente aumentate in numero rispetto al precedente controllo”;
e) che il successivo esame eseguito il 12.10.2011 evidenziava la natura neoplastica della lesione, con indicazione a trattamenti specifici;
f) che la paziente si sottoponeva a cicli di chemioterapia, intervento di mastectomia radicale destra (20.04.2012), radioterapia, terapia ormonale, periodici controlli clinici;
g) che dal giugno 2013 la SI.ra sviluppava una sindrome ansioso Per_1
depressiva di grado grave (cfr. doc.ti 12, 13 e 14 atto di citazione);
h) che nel giugno 2014 un esame diagnostico evidenziava la comparsa di lesioni metastatiche epatiche e la iniziava trattamento chemioterapico;
Per_1
i) che l'esame TC eseguito nell'ottobre 2014 rilevava un aggravamento delle lesioni epatiche, le veniva prescritto ulteriore trattamento chemio proseguito sino al mese di settembre 2015, quando la SI.ra veniva ricoverata per la comparsa di Per_1
ittero e versamento ascitico;
j) che, dimessa il 14.09.2015 con indicazione di cure palliative domiciliari, la SI.ra decedeva in data 23.09.2015; Per_1
k) che sin dalla data del 05.03.2015, il medico legale dott. visitata la sig.ra Per_2
evidenziava la responsabilità dei sanitari per la non corretta interpretazione della Per_1
mammografia dell‟11.01.2011 e delle micro calcificazioni sospette, per l'omessa indicazione di approfondimento diagnostico a breve termine, favorendo così lo sviluppo silente di una neoplasia mammaria maligna;
rilevando che una diagnosi precoce, avrebbe comportato un intervento più conservativo e impedito la progressione del tumore ad uno stadio più invasivo;
l) che il consulente quantificava il danno in 30% di I.P.; gg. 90 di I.T.A; gg. 90 di I.T.P. al 75% e gg. 90 al 50%, oltre a danno esistenziale di gravissima entità (cfr. doc. 26 fasc. attori);
m) di ritenere, in forza di relazione medico legale del dott. (cfr.doc. 27), il Per_3
decesso della sig.ra causalmente riconducibile all'omessa diagnosi di Per_1
neoplasia mammaria maligna da parte dei sanitari del centro CP_1
n) che a seguito della vicenda il marito e i figli della vittima hanno sviluppato un disturbo di adattamento cronico;
o) che la sig.ra già in data 22.12.2014 formulava richiesta risarcitoria nei Per_1
confronti della struttura e dei due medici;
p) che nulla riscontrava il dott. mentre il dott. inoltrava richiesta CP_3 CP_2
risarcitoria alla propria assicuratrice, la quale apriva il sinistro e dava incarico al proprio medico fiduciario;
q) che la contestava la richiesta ed escludeva la propria responsabilità; CP_1
r) che, a seguito del decesso, anche i familiari della sig. indirizzavano Per_1
richiesta risarcitoria ed esperivano il tentativo di mediazione, senza esiti positivi;
s) di ritenere la struttura contrattualmente responsabile della prestazione CP_1
resa dai sanitari Dott. e Prof. CP_2 CP_3
t) di ritenere i dottori e responsabili della ritardata diagnosi e CP_2 CP_3
dell'omessa esecuzione di controlli prudenziali opportuni alla luce delle risultanze diagnostiche dell'esame del 11.01.2011;
u) che, a causa di tali fatti, gli attori hanno subito un danno patrimoniale da esborso di spese mediche, per ritardato pagamento, spese di mediazione, come documentate in atti, per complessivi € 1.940,00, oltre al danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale, per compromissione dell'integrità psicofisica
(documentato dalla relazione medico legale di parte);
v) di aver diritto al risarcimento dei danni patiti dalla SI.ra e trasmissibili Per_1
iure hereditatis, in termini di danno biologico terminale, danno catastrofale, danno da perdita di chance di guarigione del 99% (relazione medico legale del 08.01.2016).
Per quanto rappresentato, parte attrice concludeva chiedendo:
“… accertata la responsabilità del Dott. e del Prof. ovvero Controparte_2 CP_3
Co della in persona del legale rapp.te p.t., in ordine ai fatti di cui in premessa, CP_11 condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e/o competenza, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori iure proprio e iure hereditatis, come analiticamente rappresentati, (danni patrimoniali, non patrimoniali, da perdita di chance) nella misura complessiva di €
2.725.600,45(duemilionisettecentoventicinquemilaseicento/45) di cui precisamente € 899.877,15 in favore del sig. € 910.748,15 in favore del sig. ed € 914.975,15 in Parte_1 Parte_3 favore del sig. , salvo diverse somme maggiori o minori che verranno ritenute di Parte_2 giustizia, anche all'esito dell'espletanda CTU , oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti”. Con comparsa in data 13 giugno 2017 si costituiva la nella persona del CP_1
rappresentante legale p.t., deducendo:
a) il difetto di legittimazione degli attori per carenza di prova della qualità di eredi;
b) la piena correttezza della condotta posta in essere dalla in favore della CP_1
sig.ra ; Persona_1
c) che i medici dott.ri e non hanno alcun rapporto di lavoro subordinato con CP_2 CP_3
la svolgendovi solo attività libero professionale;
Controparte_1
d) l'estraneità della ad eventuali obblighi e responsabilità del dott. Controparte_1 CP_3
e) di escludere una responsabilità del dott. avendo questi operato CP_2
diligentemente e adottato tutti i mezzi e gli strumenti acquisiti dalla scienza medica;
f) di contestare la richiesta risarcitoria con specifico riferimento ad ogni voce di danno, alla duplicazione delle richieste ed ai criteri tabellari applicati;
g) l'interesse della struttura a chiamare in causa la Controparte_12
in forza di polizza n. 802825365 a copertura dei rischi connessi alla
[...] responsabilità civile verso terzi, nonché i dott. e per essere tenuta indenne CP_2 CP_3
dal risarcimento del danno da corrispondere agli attori.
Parte convenuta concludeva chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata dei terzi, nel merito in via principale rigettare la domanda attorea per mancata allegazione della concreta titolarità del rapporto dedotto, perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la chiamata
Società obbligata a tenere indenne la CP_12 Controparte_12
e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno da corrispondere Controparte_1 all'attrice; in via gradata dichiarare il dott. obbligato a tenere Controparte_2
indenne la e, per l'effetto, condannarlo a risarcire il danno da Controparte_1 corrispondere all'attrice; accertata la responsabilità del dott. nella CP_3
causazione dei danni, dichiarare l'estraneità della società convenuta con esclusione di qualunque responsabilità; per l'ipotesi di diretta responsabilità del dott. CP_3 nella causazione dei danni, dichiarare lo stesso obbligato a tenere indenne la CP_1
e, per l'effetto, condannare lo stesso a risarcire il danno da corrispondere all'attrice.
[...]
Con comparsa in data 14 giugno 2017 si costituiva il convenuto dott. CP_2
deducendo:
[...] a) la responsabilità diretta e solidale di in relazione alla prestazione Controparte_1
professionale resa dal dott. rispetto al quale la struttura ha obbligo di CP_2
manleva/garanzia;
b) l'assenza di rapporti di natura contrattuale tra il dott. e la sig.ra CP_2 Per_1
, intercorrenti esclusivamente con la
[...] Controparte_1
c) la natura extracontrattuale ex art.2043 c. c. di eventuale responsabilità del sanitario;
d) l'inefficacia probatoria delle Consulenze Tecniche di parte attrice;
e) che è onere di parte attrice provare l'esistenza del contratto con Controparte_1 allegare l'inadempimento, provare il nesso causale tra la condotta ed il danno;
f) la carenza di prova del collegamento eziologico tra la condotta omissiva imputata ai professionisti convenuti (i.e.: mancata prescrizione di una biopsia in occasione dell'esame dell'11.01.2011) ed il danno (i.e. decesso della sig.ra , tenuto Per_1
conto che la biopsia veniva prescritta ad otto mesi di distanza, in occasione dell'ulteriore esame radiologico del 27.09.2011, mentre il decesso è intervenuto in data 23.09.2015;
g) che le micro-calcificazioni emerse all'accertamento dell'11.01.2011 di forma regolare e sparse non erano idonee a destare allarme;
h) che la rapida evoluzione delle condizioni cliniche emersa a distanza di otto mesi all'esame del 27.09.2011 è legata alla particolare aggressività della patologia neoplastica di cui era portatrice la sig.ra Per_1
i) l'interesse, per l'ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche del professionista, a procedere a graduazione dell'incidenza causale delle condotte imputabili singolarmente alle parti, e dichiarare la misura del regresso, ex art.2055
c.c., del dott. nei confronti dei condebitori solidali in Controparte_2 relazione a quanto anticipato alla parte vittoriosa della presente lite ed imputabile alle quote d'incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza degli altri convenuti;
j) il concorso di colpa dell'attrice;
k) la carenza di prova dei presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
l) di contestare le avverse richieste risarcitorie, l'indebita ed inammissibile duplicazione del danno richiesto a titolo di danno biologico terminale e di danno catastrofale;
m) la carenza di prova dei presupposti del danno terminale;
n) la carenza di prova dei danni non patrimoniali da morte del congiunto e danno biologico iure proprio;
o) il difetto di prova del danno patrimoniale da ritardato adempimento.
Per quanto dedotto, concludeva chiedendo:
“… 1. in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere la domanda attrice così come proposta nei confronti del qui concludente, siccome infondata in fatto ed in diritto
e non dimostrata. Con vittoria delle spese di lite;
2. subordinatamente ed in non creduta, gravanda ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare, ai sensi degli artt.1218, 1228 e 2049 c.c., la responsabilità diretta e solidale di Vinte le spese;
Controparte_1
3. gradatamente, ove accertata, ai sensi dell'art.2043 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.1218
c.c., la corresponsabilità, in ogni caso residuale e minimissima, del dott. Controparte_2 graduare le responsabilità imputabili a ciascuno dei convenuti, liquidando il risarcimento, riducendolo ex art.1227 c.c. in proporzione al concorso di colpa dell'attrice, secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche componenti del danno.
Spese come per legge;
4. in suddetta ipotesi, comunque, condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt.1228 e 2049 c.c., a garantire, manlevare e tenere indenne il proprio ausiliario necessario dott. in relazione a tutte le Controparte_2 conseguenze pregiudizievoli, nessuna esclusa, sia per sorte che per spese legali ed accessori, dovessero derivargli all'esito del presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite;
5. in subordine, nei rapporti interni tra condebitori solidali, accertare e dichiarare in quale misura il dott. abbia diritto di agire in regresso, ex art.2055 c.c., nei confronti delle Controparte_2 altre parti soccombenti per il recupero delle somme eventualmente anticipate alla parte attrice in ragione dei fatti di causa, non riconducibili alla quota di responsabilità del suddetto professionista”. Con comparsa in data 22 agosto 2017 spiegavano intervento ai sensi dell'art.105 c.p.c. i sig.ri e quali genitori ed eredi legittimi della sig.ra CP_7 CP_8
. Aderendo alle argomentazioni prospettate dagli attori, deducevano: Persona_1
a) la responsabilità della struttura sanitaria e dei sanitari convenuti, Controparte_1 dott. e prof. per la ritardata diagnosi di Controparte_13 CP_3
carcinoma mammario ai danni della sig.ra Per_1
b) la mancata diligenza da parte dei dott.ri e che, alla luce delle CP_2 CP_3
risultanze diagnostiche della mammografia eseguita l'11.01.2011, hanno omesso di disporre controlli prudenzialmente opportuni;
c) di aver subito gravi danni in termini di danno patrimoniale da esborso delle spese mediche, danno morale iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre a danno biologico terminale, danno catastrofale, danno da perdita di chance di guarigione nella misura del 99%, patiti dalla sig.ra e trasmissibili iure Persona_1
hereditatis.
Concludevano chiedendo “In via preliminare: - dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato. Nel merito: 1) Richiamata tutta la documentazione in atti versata dagli attori ed accertata la responsabilità del dott. e del Prof. ovvero della società Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in premessa, Controparte_1 condannare i convenuti e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e/o competenza, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni intervenuti, iure proprio e iure hereditatis, come analiticamente evidenziati quali danni patrimoniali e non patrimoniali e da perdita di chance, nella misura complessiva di Euro 1.250.164,88 ( unmilione duecento cinquantamila cento sessantaquattro virgola ottantotto)S.E.&.O. di cui Euro 625.082,44 in favore del sig. ed Euro 625.082,44 in favore della sig.ra salvo diverse CP_7 CP_8 somme maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia, anche all'esito di espletanda CTU;
2) Condannare, altresì, i convenuti dott. ed il Prof. ovvero Controparte_2 CP_3 della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in Controparte_1 premessa, in solido e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e/o competenza, al risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria in favore degli intervenuti, diverso ed ulteriore rispetto alle voci di danno principali, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. applicando un saggio d'interesse, scelto equitativamente dal Giudice, sull'importo originario del credito così come quantificato rivalutato anno per anno a decorrere dal 11.01.2011 ovvero dalla data del decesso della sig.ra avvenuto il 14.09.2015 (ex plurimis: Persona_1
Cass., 26.02.2004 n. 3871, in Foro It. Rep., 2004, danni civili, n. 376; così anche Cass., 17.02.1995
n. 1712, in Corriere Giur., 1995,462).
3) Condannare, altresì, i convenuti dott. ed il Prof. ovvero Controparte_2 CP_3 della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in Controparte_1 premessa, in solido e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e/o competenza alla rifusione delle spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado, da liquidarsi in via antistataria in favore del presente procuratore”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo di parte si costituiva con Controparte_1
comparsa in data 28 dicembre 2017 la in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., deducendo:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva;
b) l'inesistenza e l'inoperatività di una valida garanzia assicurativa in ordine ai fatti per cui è causa;
c) che la polizza n. 802825365 stipulata con ora Controparte_14 CP_4 contemplava unicamente il settore “A” della Sezione “D” della garanzia RCT
[...]
(responsabilità civile derivante all'assicurato in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti) e non anche il settore “B” della
Sezione “D”, ossia quello relativo alla RC Professionale;
d) l'intervenuta prescrizione ex art. 2952, II comma c.c. del diritto alla manleva ex adverso azionato;
e) che rispetto alla richiesta di risarcimento danni della SI.ra del 22.12.2014, Per_1
l'assicuratrice solo in data 03.08.2017, con la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa nel presente giudizio, veniva notiziata per la prima volta dell'episodio di danno;
f) l'inesistenza e l'inoperatività di valida garanzia assicurativa ai sensi e dell'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione e dell'art. 1917 I comma c.c.;
g) che il decesso della SI.ra è avvenuto in data 23.09.2015, oltre “il tempo Per_1 dell'assicurazione”, valida sino al 20.05.2015; h) di doversi, comunque, escludere profili di responsabilità a carico della CP_1
nella causazione dei danni lamentati dagli attori.
[...]
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle formulate eccezioni, nel merito il rigetto delle domande risarcitorie, in ipotesi di accoglimento di determinare e liquidare l'indennizzo dovuto dalla Compagnia secondo il grado effettivo di responsabilità della struttura sanitaria, nei limiti delle condizioni generali e particolari, di esclusioni, limiti, massimali e franchigie previsti dalla polizza intervenuta, esclusi vincoli di solidarietà con eventuali corresponsabili.
Con comparsa in data 28 dicembre 2017 si costituiva il dott. CP_3 deducendo:
a) la nullità ex artt. 160 e 139 c.p.c. della notificazione dell'atto di citazione al dott.
CP_3
b) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
c) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164.4 c.p.c. in relazione all'art. 163.3, n. 4),
c.p.c.;
d) l'assenza di responsabilità ascrivibile al dott. CP_3
e) che nel gennaio 2011 il quadro clinico della signora era negativo, tale da Per_1 non destare allarme né giustificare ulteriori accertamenti oltre quelli seriali, richiamati nel referto del dott. CP_2
f) che le microcalcificazioni rilevate a gennaio 2011 non sono riconducibili al tumore diagnosticato a mesi di distanza;
g) il difetto del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso dedotto;
h) per l'ipotesi di accertamento della fondatezza delle domande attoree, doversi distinguere le posizioni dei sanitari convenuti, in ragione della diversificazione delle competenze in base all'area di specializzazione di ciascuno di essi ed alla conseguente incidenza causale sul verificarsi del danno, anche ai fini dell'eventuale esercizio del regresso ex art. 2055 c.c.;
i) di contestare la eccessività e l'infondatezza delle pretese risarcitorie;
j) il concorso di colpa della sig.ra per non essersi attenuta alle indicazioni Per_1
ricevute, soprattutto dopo il settembre 2011, evitando ogni contatto, sia pure solo telefonico, con i convenuti;
k) l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori, in ragione del decorso del termine ex art. 2947 c.c. ed in difetto di atti interruttivi validamente comunicati al dott. CP_3
l) l'infondatezza della domanda di manleva spiegata da che ha Controparte_1
responsabilità diretta dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori;
m) l'interesse a chiamare in causa la in forza di polizza Controparte_5
per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione medica (docc. nn.
2 e 3), per essere garantito dagli effetti pregiudizievoli eventualmente derivanti dall'accoglimento delle domande.
Concludeva chiedendo: “… previa declaratoria di nullità, ex artt. 160 e 139 c.p.c., della notificazione dell'atto di citazione al dott. e conseguente rimessione in termini del medesimo CP_3 ex art. 294 c.p.c., piaccia al Tribunale adito, per le causali di cui in premessa: in via preliminare, gradatamente:- dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164.4 c.p.c. in relazione all'art. 163.3, n. 4), c.p.c., e quindi disporre ex art. 164.5 c.p.c.; - autorizzare la chiamata in causa di differendo l'udienza di trattazione ai sensi e per gli effetti Controparte_5 di cui all'art. 269.2 c.p.c.; nel merito: - rigettare le domande proposte nei confronti del dott. siccome infondate tanto in CP_3 fatto quando in diritto;
- graduare le responsabilità dei convenuti, riconoscendo in capo al dott. un apporto causale minimo, anche ai fini dell'eventuale regresso;
- riconoscere il concorso del CP_3 fatto colposo della signora ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.; - dichiarare estinto il Per_1 diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione;
- in ogni caso condannare la chiamata in causa a tenere indenne il dott. dagli effetti Controparte_5 CP_3 pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.”
All'udienza del 30 gennaio 2018 il giudice assegnava a parte attrice termine per iniziare la procedura di mediazione nei confronti del dott. rimetteva nei termini il CP_3
dott. x art. 269 c.p.c. ai fini della citazione della terza Assicuratrice. CP_3
Con comparsa in data 20 giugno 2018 si costituiva la terza chiamata CP_5
, in persona del legale rappresentate p.t., deducendo:
[...] a) l'assenza di responsabilità professionale del dr. che si è limitato a rendere CP_3
un consulto alla paziente sulla base di quanto riportato nel referto radiologico redatto dal Dr. il solo investito della specifica competenza alla lettura CP_2 delle immagini radiografiche;
b) che sulla base del referto radiologico stilato dal Dr. non sussisteva la CP_2
prescrizione ad approfondimenti di carattere bioptico, risultando sufficiente ed adeguata la prescrizione di controlli ravvicinati nel tempo, peraltro già seguita dalla sig.ra Per_1
c) per l'ipotesi di ritenuta corresponsabilità, l'operatività della copertura assicurativa varrebbe per la sola quota di responsabilità direttamente riferibile al
Dr. con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale, nei CP_3 limiti del massimale;
d) l'estraneità del sinistro rispetto all'oggetto di polizza n. 130/08/1737 e l'inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 16 della polizza, nonché degli art. 1914 e 1915 c.c.;
e) che l'attività del dr. è stata prestata nell'ambito di un rapporto di cura CP_3 direttamente intercorso tra il e la paziente;
CP_1
f) che il dr. ha l'onere di fare valere i suoi diritti assicurativi nei confronti di CP_3
Controparte_12
g) che l'obbligo del dr. di tenere indenne e manlevare il rispetto CP_3 CP_1
alla azione risarcitoria proposta dai congiunti della sig.ra è subordinato Per_1
alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. e alla qualificazione di tale responsabilità in termini di colpa grave, nei limiti della quota parte di danno che dovesse risultare al medesimo imputabile.
Per quanto dedotto, la terza chiamata concludeva CP_5 CP_5
chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del dr. ed il rigetto della domanda di manleva proposta dal CP_3 Parte_4 per assenza di responsabilità professionale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9 comma 1 Legge n. 24/2017; con riferimento alla domanda di garanzia svolta dal Dr.
accertare e dichiarare, in via di gradato subordine l'inoperatività della copertura CP_3 assicurativa, l'operatività per la sola quota di responsabilità riferibile al Dr. nei limiti CP_3
del massimale. All'udienza del 10 luglio 2018, preso atto dell'esito negativo dell'esperimento della procedura di mediazione, il giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, 6 c.,
c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza in data 25 marzo 2019, il giudice ammetteva la CTU medico legale e all'udienza del 21 novembre 2019 conferiva al nominato consulente dott. l'incarico con i seguenti quesiti: Persona_4
“1. dica quale fosse il quadro clinico della paziente alla data del 11.01.2011 Persona_1 presso la sede di ve si trovava per eseguire accertamenti diagnostoci;
CP_1
2. se il controllo mammografico ed ecografico effettuato in data 11.01.2011 venne correttamente eseguito;
3. dica se la formulazione della diagnosi da parte dei sanitari che la ebbero in cura fu corretta e, in caso di errore di diagnosi, dica che esso sia stato determinato da incompletezza delle indagini cliniche strumentali ovvero da oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici e strumentali a disposizione dei sanitari;
3. dica se le scelte diagnostiche e terapeutiche siano state eseguite in conformità alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, indicando, ove presenti, i profili di negligenza professionale ed imperizia addebitabili al personale sanitario, con specifico riferimento alla condotta attiva o omissiva del dott. e del dott. Controparte_2
sulla base della sola documentazione medica presente in atti e tempestivamente CP_3 depositata;
4. dica in particolare il ctu se, in base agli esiti del controllo eseguito in data 11.01.2011, un diverso comportamento del personale sanitario avrebbe potuto evitare -con certezza o con elevata probabilità- l'evento morte, precisando se la presenza di “alcune micro calcificazioni rotondeggianti sul quadrante superiore esterno di destra” richiedesse ulteriori accertamenti diagnostici e descrivendo il trattamento più adeguato al caso di specie;
6. tenuto conto della particolare condizione clinica della paziente e di eventuali precedenti morbosi ove documentati in atti, verifichi se il decesso della paziente sia causalmente riferibile in via esclusiva o in misura percentuale alla condotta attiva o omissiva dei sanitari posta in essere in data
11.01.2011”.
All'udienza del 21 novembre 2019 il giudice integrava l'incarico ponendo il seguente quesito: cap. 7 “Dica il ctu se l'erronea o ritardata diagnosi, ove accertata, abbia determinato una perdita di chance di guarigione, indicandone la percentuale ove determinabile in base ai risultati della ricerca scientifica raggiunti nell'anno 2011, e descrivendone il fondamento teorico-scientifico o statistico.”
Con comparsa in data 18 febbraio 2020 spiegava intervento ai sensi dell'art.105 cpc il sig. nella qualità di germano ed erede legittimo della sig.ra Controparte_9 Per_1
, il quale, riproponendo le medesime argomentazioni formulate dai sig.ri
[...]
e chiedeva la condanna dei dott.ri CP_7 CP_8 CP_2
e e della anche in solido tra loro, al risarcimento
[...] Parte_5 Controparte_1
di tutti i danni subiti e subendi iure proprio e iure hereditatis, a titolo patrimoniale, non patrimoniale anche da perdita di chance, nella misura complessiva di Euro 1.250.164,88 o nelle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
oltre al danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria da liquidarsi ex art. 1226 c.c., alla rifusione delle spese e compensi.
Espletata la CTU medico legale, il nominato consulente Dott. , Persona_4 con deposito del 16 giugno integrato il 6 luglio 2020, così concludeva:
1) La paziente, SI.ra in data 11.01.2011, si è recata presso la sede della Persona_1 per eseguire gli accertamenti previsti nel suo programma di prevenzione Controparte_1 spontanea e che prevedevano l'esecuzione di una Rx Mammografia, di una ecografia mammaria bilaterale ed una visita senologica, in assenza di sintomatologia soggettiva rilevante. Al momento degli accertamenti la Paziente risultava in buone condizioni cliniche.
2) Tecnicamente sia l'esame mammografico che quello ecografico sono stati eseguiti in maniera corretta. La refertazione degli stessi risulta errata.
3) La diagnosi mammografica di “Fibroadenomi confluenti”, posta nel gennaio del 2011 e presumibilmente confermata alla visita senologica, risulta incompleta in quanto le caratteristiche morfologiche e di distribuzione (unico quadrante mammario) delle microcalcificazioni, peraltro descritte nel referto dell'esame, avrebbero dovuto orientare verso un ulteriore approfondimento diagnostico, quale l'agoaspirato ecoguidato, che avrebbe permesso di arrivare ad una diagnosi più tempestiva della neoplasia mammaria. Ancora,
l'assenza delle suddette immagini calcifiche ai precedenti esami mammografici avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione per orientare maggiormente verso tale strategia diagnostica.
4) La presenza di microcalcificazioni precedentemente assenti e la loro distribuzione e localizzazione (unico quadrante mammario) sono stati elementi sottovalutati mentre, viceversa, avrebbero dovuto orientare gli operatori, in accordo con quanto previsto nella letteratura scientifica, ad un approfondimento diagnostico che, se risultato negativo avrebbe rappresentato un distress per la paziente, ma che se fosse risultato positivo avrebbe permesso di arrivare ad una diagnosi più precoce di quanto non sia stato fatto.
5) Per il medico di riferimento, l'imaging diagnostico fornisce un altro "pezzo del puzzle" nel percorso diagnostico. I risultati dell'imaging del seno, insieme all'esame clinico del seno e all'anamnesi, devono essere rivisti per coerenza e per determinare se sono necessarie ulteriori indagini. La mancanza di approfondimento diagnostico, in questo caso, ha comportato un ritardo diagnostico. In letteratura sono riportati dati di sopravvivenza in rapporto allo stadio di malattia alla diagnosi. Nel caso del carcinoma mammario, la sopravvivenza a cinque anni passa dal 98 e 90% rispettivamente negli stadi I e II, al 70 e
25% negli stadi III e IV. Nel caso della SI.ra la malattia, al momento della Per_1 diagnosi avvenuta nel settembre/ottobre 2011, era allo Stadio III. Sicuramente, se la diagnosi fosse stata posta nel gennaio del 2011, lo stadio di malattia sarebbe stato più precoce e le probabilità di sopravvivenza della Paziente sarebbero state maggiori.
6) Nel caso in esame, la malattia neoplastica, dopo una fase di risposta ai trattamenti eseguiti ha manifestato, a partire dal giugno 2014, un decorso più aggressivo, confermato dalla valutazione degli indici prognostici valutati istologicamente sulle lesioni secondarie epatiche. Tale evoluzione ha portato nel giro di poco più di dodici mesi a morte la Paziente nonostante le varie linee di trattamento chemioterapico impiegate. Per quanto detto sopra, nel caso la diagnosi fosse stata posta nel gennaio 2011, le probabilità di sopravvivenza sarebbero state maggiori avendo ridotto del 20% le probabilità di sopravvivenza a distanza.
7) La mancanza di approfondimento diagnostico, nel caso in specie, ha comportato un ritardo diagnostico. Una malattia che, diagnosticata nel gennaio 2011 sarebbe stata, nella peggiore delle ipotesi, ad uno stadio II, nel momento in cui viene diagnosticata con 8 mesi di ritardo, si presenta ad uno stadio IIIa. Dati di letteratura indicano come, nel 2011, la sopravvivenza
a 5 anni per il carcinoma alla mammella allo stadio Stadio 0 fosse del 93%, nello Stadio I dell'88%, nello Stadio II compreso tra il 74-81% e nel III stadio del 67% (67% stadio IIIA e
41 – 49% negli stadi IIIb e IIIC). Per lo Stadio IV, poi, crollava al 15% (Americann Cancer
Society Breast cancer survival rates by stage. ). Se ne deduce, quindi, che la CP_15 diagnosi tempestiva della patologia neoplastica avrebbe sicuramente migliorato le chance terapeutiche di sopravvivenza della paziente ma anche la sua qualità di vita (intervento chirurgico meno demolitivo e trattamenti farmacologici meno aggressivi meglio accettati da parte della paziente).
All'udienza del 29 settembre 2020 parte convenuta eccepiva la nullità della CP_1
CTU, chiedendone il rinnovo, per assenza di contraddittorio con i CCTTPP nell'esame dei documenti del fascicolo di causa;
si associavano alla richiesta i procuratori dei convenuti e della terza chiamata . CP_3 CP_2 Controparte_5
Con ordinanza del 29 settembre 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il giudice, rilevava il regolare svolgimento della CTU nel contraddittorio con i CTP nominati e sulla base di esiti diagnostici allegati all'atto di citazione, posto che il CTU ha convocato i
CTP per l'inizio delle operazioni peritali mentre l'esame e l'analisi delle risultanze è attività rimessa all'esclusiva competenza del CTU;
confermata la regolarità della CTU, il giudice ammetteva le prove testimoniali richieste da parte attrice e le altre parti alla prova contraria, ove richiesta.
All'udienza del 13 aprile 2021 veniva escussa la testimone di parte attrice
[...]
Parte_6
Con ordinanza in data 13 aprile 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il giudice ammetteva la CTU medico legale sulle persone di Parte_1 Parte_3
e nominando il dott. al fine di
[...] Parte_2 Persona_5
accertare la sussistenza o meno di postumi invalidanti permanenti in conseguenza del decesso di . Persona_1
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, il giudice disponeva la trattazione figurata mediante deposito di note scritte, per l'udienza del 13 gennaio 2022.
In data 28 marzo 2022 il CTU dott. depositava l'elaborato peritale Persona_5
definitivo così concludendo:
“1- il signor è affetto da SINDROME POST TRAUMATICA DA Parte_2
STRESS di grado lieve da considerarsi come danno permanente biologico in misura non inferiore all'8%. Andrà considerato a parte il danno morale da lutto. Non è da considerarsi un periodo di ITT
e/o ITP per la tipologia del danno.
2- Il signor non presenta alla data attuale alcuna patologia da ritenersi Parte_3 quale danno biologico permanente. Andrà valutato il danno morale derivato dalla morte della madre. 3- Il signor non presenta alla data attuale alcuna patologia da ritenersi quale Parte_1 danno biologico permanente. Andrà valutato dal Giudice il danno morale derivato dalla morte della moglie.
Riscontrate le note critiche delle parti, il CTU concludeva confermando le predette conclusioni.
Con ordinanza in data 7 aprile 2022 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 27 giugno
2023.
Con decreto in data 25 maggio 2023 il giudice accoglieva l'istanza formulata da parte convenuta (24 maggio 2023), finalizzata a ricevere copia degli allegati CP_1
presenti nel fascicolo degli attori indicati con il n. 2-3 4-5-9-19-20-21 costituiti da dischetti riportanti immagini radiografiche nonché dei relativi referti.
Con successivo decreto in data 7 giugno 2023 il giudice accoglieva l'istanza del CP_1
[... (6 giugno 23) ed invitava parte attrice a produrre tutti le immagini radiografiche in versione originale contenute nei dischetti, come richiesto da parte convenuta.
Con note in data 14 giugno 2023 la difesa degli intervenuti CP_7 CP_8
e precisava le conclusioni insistendo nel contestare quanto
[...] Controparte_9
dedotto ed eccepito dai convenuti e dalle parti chiamate in causa, e, richiamate le risultanze delle prove orali e della CTU del dott. chiedeva dichiararsi Per_4
l'ammissibilità degli spiegati interventi ed il rinvio della causa in decisione.
Con note in data 22 giugno 2023 parte convenuta rilevava la mancata Controparte_1
produzione da parte attrice della documentazione radiografica di cui all'ordinanza del
6.6.2023, chiedeva un rinvio al fine di potere acquisire tutta la documentazione e permetterne alle parti di prenderne visione;
ribadiva la carenza dell'indagine svolta dal
CTU in ordine all'esame dei documenti e delle immagini radiografiche allegate con la strumentazione in possesso del CTU, dott. l'impossibilità di accedere ai Per_4
dischetti allegati da parte attrice e esaminarne il contenuto;
insisteva nella già eccepita nullità dell'elaborato peritale;
precisava le conclusioni riportandosi a quanto già depositato nelle precedenti difese.
Con note in data 22 giugno 2023 la terza chiamata si riportava alle conclusioni CP_4 già spiegate in atti chiedendone l'integrale accoglimento. Con note in data 22 giugno 2023 il convenuto dott. ribadiva l'eccezione di nullità CP_2
della CTU e ne chiedeva la rinnovazione;
in subordine, insisteva nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n.1.
Con note in data 23 giugno 2023 parte attrice rilevava il corretto svolgimento della CTU alla presenza di tutti i CCTTPP delle parti;
precisava le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione, insistendo per l'integrale accoglimento;
dava atto di aver depositato presso la cancelleria la documentazione richiesta di cui al provvedimento del 07.06.2023.
Con note in data 26 giugno 2023 parte convenuta dott. chiedeva il differimento CP_3 dell'udienza al fine di permettere alle parti di prendere visione della documentazione depositata da parte attrice, e garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti;
insisteva con la richiesta di rinnovazione della CTU, con affidamento incarico ad un collegio di consulenti, comprensivo di uno specialista in radiologia;
insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
Con ordinanza in data 27 giugno 2023 il giudice, disponeva che il CTU dott.
[...] inviasse la bozza della relazione al difensore del dott. entro il 15 Per_5 CP_2
luglio 2023, riassegnava termine per il deposito di osservazioni e relazione finale;
invitava le parti a comunicare se la documentazione depositata da parte attrice in data 23 giugno
2023 fosse fruibile e leggibile;
rinviava la causa all'udienza a trattazione scritta del 16 novembre 2023.
Con ordinanza in data 17 novembre 2023 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, accoglieva la richiesta di parte convenuta formulata con note del 15 CP_1
novembre 2023 e disponeva l'esame da parte del CTU dott. nel contraddittorio Per_4 delle parti delle immagini radiografiche originali depositate in data 23 giugno 2023 per confermare o eventualmente modificare le conclusioni peritali, assegnando nuovi termini per l'espletamento di quanto richiesto, rinviava all'udienza dell'11 aprile 2024.
Con ordinanza in data 11 aprile 2024 il giudice, rilevato il mancato adempimento da parte dei CTU dott. e dott. a quanto rispettivamente disposto con Per_5 Per_4 ordinanza del 27 giugno 2023 e richiesta del 31 gennaio 2024 - con ordinanza del 17 novembre 2023 e richiesta del 31 gennaio 2024, assegnava ai CTU nuovi termini per adempiere.
In data 23 ottobre 2024 il CTU dott. depositato la relazione di cui all'ordinanza Per_5
dell'11 aprile 2024, confermando le valutazioni già espresse non avendo ricevuto ulteriori osservazioni (oltre quelle già precedentemente riscontrate dei CTP di e del CP_1
Dott. . CP_3
In data 25 ottobre 2024 il CTU dott. depositava l'elaborato peritale definitivo di Per_4 cui all'ordinanza dell'11 aprile 2024; precisava di aver provveduto all'esame richiesto in presenza dei CCTTPP di del dott. della Controparte_12 CP_2 Controparte_1
della parte attrice;
riferiva di aver visionato le immagini originali su lastra degli esami mammografici eseguiti in data 12.02.2010, 11.01.2011 e 27.09.2011, di aver confrontato le immagini originali e le relative copie su dischetto dell'esame mammografico del l'11.01.2011.
Il CTU così concludeva: “la comparazione delle immagini radiografiche originali su lastra e le relative copie su cd degli esami mammografici ha permesso di verificare la perfetta uguaglianza delle stesse, conclusione peraltro condivisa anche dai CTP presenti. Si ribadisce, quindi, che la modificazione del quadro mammografico dal 12.02.2010 all' 11.01.2011 ed anche l'aspetto radiografico delle micro-calcificazioni poneva indicazione all'approfondimento diagnostico, cosa, questa, non avvenuta. Pertanto, la conclusione del CTU è che la visione delle immagini originali su lastra e il loro confronto con le copie su CD non modifica le conclusioni già formulate nella precedente perizia del 16/06/2020, successivamente integrata il 06/07/2020”.
Con ordinanza in data 13 novembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 maggio 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con istanza in data 6 febbraio 2025 parte intervenuta chiedeva venisse pronunciata ordinanza ex art.186 quater cpc per il pagamento del danno da perdita del rapporto parentale, come quantificato in atti.
Con ordinanza in data 7 febbraio 2025 il giudice, considerata la conclusione dell'istruttoria, disponeva la mediazione demandata ex art. 5 quater D.lgs. 28/2010 al fine di verificare la possibilità di una bonaria composizione della lite in relazione a tutte le posizioni considerati gli esiti delle CTU, che tuttavia aveva esito negativo (verbale del 30.05.2025).
Con deposito in data 9 giugno 2025 parte intervenuta ri-formulava istanza ex art. 186- quater c.p.c..e il giudice, con decreto in data 10 giugno 2025, sollecitava il contraddittorio delle parti sul punto e rinviava per la precisazione delle conclusioni a trattazione scritta.
Lette le note depositate dalle parti, con ordinanza in data 2 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c Con comparsa conclusionale in data 9 luglio 2025 e memoria di replica in data 1 ottobre
2025, gli intervenuti chiedevano nel CP_7 CP_8 Controparte_9
merito, riconosciuta la responsabilità professionale dei dott.ri e nonché CP_13 CP_3 della struttura di condannare i convenuti, in solido tra loro, al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali come dettagliati e quantificati in atti, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, alla condanna alla rifusione delle spese di lite;
nonché di dichiarare tenute le compagnie terze chiamate a manlevare i rispettivi assicurati da tutto quanto tenuti a versare agli attori.
Con comparsa conclusionale in data 30 settembre 2025 e memoria di replica in data 20 ottobre 2025 parte attrice, ritenuta accertata in esito alle risultanze peritali, la responsabilità dei convenuti per il ritardo diagnostico della neoplasia mammaria in relazione causale con la progressione della malattia e l'evento morte, nonché fondata la pretesa risarcitoria fatta valere dagli eredi della SI.ra iure hereditatis e Persona_1 iure proprio, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione del 13.03.2017.
Con comparsa conclusionale in data 22 settembre 2025 e memoria di replica in data 21 ottobre 2025 parte convenuta dott. ribadiva doversi escludere la propria CP_3
responsabilità per l'omessa tempestiva diagnosi di neoplasia mammaria maligna;
rilevava la propria estraneità alla vicenda e, comunque, l'assenza di collegamento causale tra una sua eventuale condotta ed il dedotto ritardo diagnostico;
insisteva per la nullità della CTU, per la non risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in assenza del nesso eziologico tra condotta ed evento morte;
nonché l'assenza di elementi di prova a sostegno della richiesta risarcitoria e l'infondatezza del danno richiesto iure successionis;
insisteva per l'inammissibilità della domanda di manleva della , non essendo stata dedotta CP_1
la ricorrenza del dolo o della colpa grave, chiedeva di escludere la rivalsa integrale nei confronti dei sanitari convenuti, in assenza dei suoi presupposti;
concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come già rassegnate in atti.
Con comparsa conclusionale in data 30 settembre 2025 e comparsa di replica del 21 ottobre
2025, la convenuta insisteva per l'assenza di responsabilità qualificata e Controparte_1 diretta della struttura;
ribadiva l'estraneità della ad eventuali responsabilità del CP_1
dott. in assenza di collegamento diretto tra la società e il medico;
ribadiva la CP_3 genericità e nullità della CTU, l'infondatezza delle richieste risarcitorie;
insisteva per il difetto di legittimatio ad causam degli intervenuti, per la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento e l'inammissibilità per tardività dell'intervento spiegato;
riteneva, comunque, infondate le domande risarcitorie spiegate dagli intervenuti e dagli attori;
insisteva per l'accoglimento della domanda di garanzia e manleva della per CP_4
la operatività della copertura assicurativa rispetto all'evento dannoso, chiedeva l'accoglimento della domanda di garanzia/manleva e regresso svolta nei confronti dei sanitari Dott. chiedeva di accertare il grado di incidenza causale delle CP_16 condotte, imputabili singolarmente alle parti convenute nella produzione dell'eventuale danno, di accertare e dichiarare la misura del regresso ex art. 2055 c.c. della CP_1
nei confronti dei condebitori solidali in relazione a quanto anticipato alla parte vittoriosa ed imputabile alle quote d'incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza degli altri convenuti;
nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva tenersi conto del concorso colposo della sig.ra ai fini Persona_1 dell'applicazione dell'art.1227 c.c..
Con comparsa conclusionale in data 30 settembre 2025 e memoria di replica in data 1 ottobre 2025 la terza chiamata chiedeva di accertare e dichiarare il CP_4
proprio difetto di legittimazione passiva, comunque, di respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da per inesistenza ed inoperatività di valida garanzia Controparte_1 assicurativa in ordine ai fatti per cui è causa;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2952 II comma c.c., del diritto azionato dalla CP_1
nei confronti di in via ulteriormente subordinata, di accertare e
[...] CP_4 dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità della spiegata domanda di garanzia e manleva per inesistenza ed inoperatività di valida garanzia assicurativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazioni e/o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 I comma c.c; ribadiva l'inammissibilità, per tardività, della domanda di garanzia svolta da nei confronti di rispetto alle domande Controparte_1 CP_4 spiegate dagli intervenuti;
chiedeva, in via gradata, respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da in conseguenza della reiezione di ogni domanda Controparte_1
svolta dagli attori, siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- in via estremamente gradata, nella ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice e di accertata operatività della garanzia, chiedeva di determinare e liquidare l'indennizzo dovuto dalla Compagnia in conformità a rigorose e concludenti prove, in ordine sia alla effettiva consistenza dei danni lamentati che alla loro diretta riferibilità alla condotta lesiva eventualmente accertata in capo alla secondo il suo grado effettivo di Controparte_1 responsabilità, dichiarandola tenuta all'eventuale garanzia e manleva nel rispetto delle condizioni generali e particolari, esclusioni, limiti, massimali e franchigie espressamente previsti dalla polizza intervenuta e senza vincolo di solidarietà con eventuali corresponsabili;
con il favore delle spese di lite e compensi, oltre alla refusione delle spese della mediazione demandata come da documentazione in atti.
Con comparsa conclusionale in data 1 ottobre 2025 e memoria di replica in data 21 ottobre
2025 il convenuto dott. insisteva per l'infondatezza della domanda Controparte_2
risarcitoria, ritenuto non provato il nesso eziologico tra condotta imputata ai convenuti ed il decesso della sig.ra ribadiva le contestazioni alle voci di danno avanzate dagli Per_1
attori, iure proprio e iure successionis, in via subordinata riconosceva il solo danno biologico del sig. insisteva per la inammissibilità dell'intervento Parte_2 spiegato dai sig.ri e per il difetto di CP_7 CP_8 Controparte_9
legittimazione attiva e/o di titolarità dell'azione fondata sull'atto di notorietà tardivamente prodotto in data 10.10.2018; insisteva per l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto degli intervenuti al risarcimento del danno;
insisteva per l'infondatezza della domanda di manleva formulata dalla nei suoi confronti;
CP_1 ribadiva l'assenza dei presupposti per la graduazione di colpa tra struttura e medici in assenza di colpa grave;
chiedeva, in via subordinata, la graduazione della responsabilità tra struttura e medici, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, ritenuta, comunque, residuale la responsabilità del dott. chiedeva l'accoglimento delle CP_2
conclusioni come precisate nella prima memoria istruttoria.
Con comparsa conclusionale in data 9 luglio 2025 e memoria di replica in data 1 ottobre
2025 e ribadivano le loro difese ed CP_7 CP_8 Controparte_9
insistevano per l'accoglimento delle domande formulate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto dott.
[...]
di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della c.d. editio actionis. CP_3 Come noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo a fronte dell'omissione o assoluta incertezza circa il petitum o la causa petendi della domanda proposta, con valutazione da compiersi caso per caso, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (tra le varie Cass. n. 20294/2014).
Dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio sono chiaramente comprensibili l'oggetto e le ragioni dell'azione proposta, volta all'accertamento della responsabilità medico professionale per errata/omessa diagnosi di carcinoma mammario in occasione del controllo mammografico-ecografico eseguito dalla paziente in Per_1
data 11.01.2011, che si imputa alla struttura sanitaria e ai medici ivi operanti, con condanna dei convenuti in solido tra loro al relativo risarcimento, vero è che il convenuto dott. è stato in grado di svolgere le proprie difese e prendere posizione sulle pretese CP_3
avversarie.
Nel caso oggetto di causa si controverte di una fattispecie risarcitoria, nascente da una condotta colposa asseritamente imputabile a più convenuti, potenzialmente suscettibile di ledere una pluralità di soggetti.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi ammissibile l'intervento, definibile come adesivo autonomo, spiegato da CP_7 CP_8 Controparte_9
entro il termine di cui all'art.268 primo comma cpc della precisazione delle conclusioni, salve le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 cpc già maturate al momento della costituzione di (18.02.2020). Controparte_9
Tuttavia, nel merito la domanda spiegata dagli intervenuti CP_7 CP_8
è infondata e non può essere accolta.
[...] Controparte_9
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva degli attori e degli intervenuti per carenza di prova della titolarità del rapporto dedotto, si osserva quanto segue.
La questione della effettiva titolarità delle qualità di parente e di erede poste a fondamento delle pretese avanzate iure hereditatis oltre che iure proprio, attiene al merito e va provata nel processo, in quanto fatto costitutivo della domanda. Quanto agli attori, il vincolo familiare risulta per tabulas dalle certificazioni prodotte in atti attestanti che era moglie di e madre di Persona_1 Parte_1 Pt_3
e figli nati da precedente unione. Parte_2
Detto rapporto, in assenza di testamento, legittima la successione del coniuge e dei due i figli ai sensi degli artt. 565 e ss. del codice civile.
Deve ritenersi provata la qualità di eredi in capo agli attori , Parte_1 Parte_2
e , pur in assenza di produzione dell'atto di
[...] Parte_3
accettazione di eredità, considerato che la proposizione di autonomo giudizio in veste di erede configura il compimento di un atto implicante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c..
Con riferimento alla domanda avanzata dagli intervenuti , CP_7 CP_8
va dichiarato il difetto di titolarità del diritto fatto valere,
[...] Controparte_9
per carenza di prova del presupposto rapporto di parentela (genitori i primi, fratello l'altro) con , posto a fondamento della relativa pretesa risarcitoria. Persona_1
L'asserito vincolo di parentela non emerge da nessuno degli atti prodotti;
l'estratto per riassunto dell'atto di morte e l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di Persona_1 sono privi dell'indicazione della paternità e maternità, e non risulta prodotto alcun ulteriore certificato attestante lo stato di famiglia ed il grado di parentela invocato.
Gli intervenuti fondano le rispettive domande esclusivamente sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione.
Deve premettersi la palese contraddizione emergente dal confronto tra la prima dichiarazione sostitutiva depositata dagli intervenuti il 05.10.2018 e quella già prodotta dagli attori nel proprio fascicolo, e dal quale risultano unici congiunti ed eredi legittimi il coniuge ed i figli della . Persona_1
Ciò premesso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può considerarsi valida prova del rapporto di parentela, avendo attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, solo nei confronti della P.A. e in procedure amministrative, non anche nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, rispetto al quale è priva di valore probatorio essendo priva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante (Cass n. 19606/2025;
16182/2025; Sez. U, Sentenza n. 12065/2014). In ultimo si rileva che gli intervenuti non hanno rappresentato alcun motivo, ai sensi dell'art. 452 c.c., di oggettiva impossibilità di reperire gli atti dello stato civile utili a dimostrare il rapporto di parentela, né hanno fornito altri elementi indiziari da cui desumere la sussistenza del vincolo, che, pertanto, risulta del tutto indimostrata.
Si aggiunga, ad abundantiam, che, anche ove fosse stato provato il vincolo di parentela con il de cuius, la domanda proposta da genitori e fratello iure successionis, sarebbe risultata infondata perché, in assenza di disposizioni testamentarie l'art. 565 c.c., conferisce al coniuge e ai figli la qualità di eredi legittimi, con esclusione dalla successione di genitori e fratelli.
Con riferimento alla domanda risarcitoria di parte attrice, in tema di responsabilità medica, la legge n. 24/2017 c.d. Gelli non ha modificato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, già enunciata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 577/2008), bensì quella del medico, qualificandola come extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., in relazione ai danni causati a pazienti nell'esercizio della sua attività professionale all'interno di una struttura sanitaria.
Tuttavia, le norme sostanziali della predetta legge non trovano applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore del 1° aprile 2017 (Cass. n. 28811/2019;
Cass. n. 28994/2019), quali quello in esame (prestazione resa nel 2011) e, pertanto, nella fattispecie, anche la responsabilità professionale del medico deve classificarsi di natura contrattuale.
Sulla base della consolidate giurisprudenza la qualificazione contrattuale della responsabilità tanto della struttura quanto del medico in essa operante, si fonda sull'atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura, e di contatto sociale con il medico, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l'affidamento del paziente alle cure della struttura sanitaria ovvero del medico in essa operante e che genera un obbligo del medico e della struttura di protezione nei confronti del paziente (Cass. n. 8826/2007; Cass. n.5590/2015).
L'attività dei sanitari si incardina nella obbligazione della struttura, la quale si avvale dei suoi ausiliari per la realizzazione dell'assistenza del paziente, assumendosene il rischio.
Di conseguenza, dei danni subiti dal paziente ne risponde la struttura sanitaria sia per l'ipotesi in cui siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, che per l'ipotesi in cui siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura e assistenza (Cass. n. 1620/2012) trovando nel secondo caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché essi non siano formalmente alle sue dipendenze
(Cass. n. 1620/2012, Cass. n.22390/2006).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura e dei sanitari ivi operanti, consegue che, ai fini del risarcimento del danno, è onere del danneggiato provare l'esistenza del rapporto di cura/assistenza e allegare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare
(quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato;
resta a carico della struttura sanitaria fornire la prova liberatoria che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, oggettivamente non imputabile all'agente (da ultimo Cass. n.
27142/2024; Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 5808/2023; Cass. Sez. U. n. 577/2008), tenuto conto che nell'adempimento della prestazione professionale, la diligenza esigibile dal medico è quella del debitore qualificato di cui al secondo comma dell'art.1176 c.c..
Per quanto di interesse, si osserva che, in materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, l'accertamento del nesso in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno,
l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) - così Cass. n. 21530/2021 e, più recente, Cass. n. 16199/2024.
Nel caso di specie, il rapporto negoziale intercorso tra l'utente e la Persona_1 struttura sanitaria è provato dai referti delle visite eseguite presso la Controparte_1 struttura in data 11.01.2011 e 27.09.2011 e dalle relative fatture emesse dalla Struttura per le prestazioni rese.
Il dott. è pacificamente, il medico radiologo che ha refertato l'esame CP_2 mammografico dell'11.01.2011 e del 27.09.2011.
Quanto al dott. medico-chirurgo, parte attrice deduce che alla visita dell'11.01.2011 CP_3
il referto era visionato da costui e che entrambi i sanitari (dott.ri e CP_2 CP_3
avrebbero omesso l'indicazione di un approfondimento diagnostico a breve termine.
A fronte delle contestazioni mosse, il convenuto dott. ella comparsa di costituzione CP_3 non si è mai dichiarato estraneo ai fatti di causa, né ha specificatamente escluso di aver esaminato il referto dell'11.01.2011 e visitato la paziente. Il dott. si limita a CP_3
contestare la sussistenza di una sua responsabilità, sul presupposto della correttezza del proprio operato, tant'è che nella comparsa di costituzione (pag.7) si legge: Invero nel gennaio 2011 il quadro clinico della signora era negativo, tale dunque da non destare Per_1 allarme né giustificare ulteriori accertamenti oltre quelli seriali, richiamati nel referto del dott.
CP_2
Ne consegue, secondo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che debba ritenersi pacifica l'attività di valutazione dell'esame mammografico riferibile al dott. essendo noto che ai fini della formulazione di una diagnosi senologica corretta CP_3
all'esame mammografico segua la valutazione clinica da parte del clinico specialista
(senologo o oncologo).
Quanto ai profili di colpa contestati alla struttura sanitaria e ai medici convenuti, in esito alla CTU esperita dal Dott. , Specialista in Oncologia Clinica, Persona_4
completa anche nelle risposte alle osservazioni critiche dei CCTTPP, deve ritenersi acclarato tanto l'inadempimento colposo dei sanitari e correlati alla visita CP_2 CP_3
dell'11 gennaio 2011 quanto il nesso causale con l'evento morte della sig.ra Per_1
Il CTU ha riferito che la sig.ra si sottoponeva presso il Centro Radiologico Per_1
Pontino CE.RA.PO. S.r.l a controllo mammografico - ecografico e visita senologica, in assenza di sintomatologia soggettiva rilevante.
Il CTU, valutata la vicenda clinica e la documentazione medica in atti, ha accertato, in sintesi: - l'errore di refertazione degli esami mammografico ed ecografico e l'incompletezza della diagnosi di “Fibroadenomi confluenti”, resi alla visita dell'11.01.2011;
- la non corretta considerazione, rispetto agli esami precedenti, della modificazione del quadro mammografico dell'11.01.2011 (immagini di calcificazioni a grappolo, loro distribuzione e localizzazione), che poneva indicazione, secondo quanto previsto nella letteratura scientifica, per un approfondimento diagnostico (agoaspirato eco-guidato);
- che la mancata indicazione ed esecuzione alla visita dell'11.01.2011 sia da parte del
Medico radiologo che del Medico senologo di un approfondimento diagnostico
(agoaspirato eco-guidato) ha comportato un ritardo diagnostico;
- che solo alla successiva indagine mammografica e istologica (settembre/ottobre 2011) si evidenziava la presenza di Carcinoma duttale invasivo con immagini di linfangite neoplastica;
- che, secondo i dati della letteratura scientifica, nel 2011 la sopravvivenza a 5 anni per carcinoma mammario era del 93% allo Stadio 0, dell'88%allo Stadio I, compreso tra il 74-
81% nello Stadio II, e del 67% nello stadio IIIA (American Cancer Society Breast cancer survival rates by stage. September 2012);
- il ritardo diagnostico di oltre mesi della neoplasia mammari giunta allo Stadio IIIa
(settembre 2011);
- che ove fosse stata fatta la diagnosi tempestiva alla visita del gennaio 2011 lo stadio clinico sarebbe stato più precoce, I o II, con conseguenti maggiore probabilità di sopravvivenza e migliore qualità di vita (intervento chirurgico meno demolitivo e trattamenti farmacologici meno aggressivi meglio accettati da parte della paziente);
- che il ritardo diagnostico ha ridotto del 20% le probabilità di sopravvivenza;
- che, la malattia neoplastica, a partire dal giugno 2014, manifestava un decorso più aggressivo (carcinoma infiltrante e lesioni epatiche) con esito fatale nel giro di dodici mesi.
Occorre preliminarmente osservare che secondo la più recente giurisprudenza, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto (la perduta possibilità di sopravvivenza) non accertabile neanche in termini di quantum … mentre nei casi in cui l'evento di danno sia costituito, non da una possibilità
(sinonimo di incertezza del risultato sperato), ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta sarà lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale) - così Cass. n. 16326/2025 e Cass.n. 28993/2019.
Nel caso di specie, il CTU non ha mai escluso la riconducibilità causale del decesso della paziente alla responsabilità dei sanitari convenuti, avendo, invero, dichiarato (pag.32 della relazione):
“è possibile concludere che l'errata refertazione del radiologo ha contribuito alla progressione della neoplasia e l'errore costituito dalla diagnosi tumorale colposamente intempestiva sia causa dell'evento dannoso (consistente nel decesso del paziente o nell'abbreviazione della sua sopravvivenza), in quanto, la prognosi muta sensibilmente a seconda della tempestività dell'accertamento.”
Dunque, sulla scorta di tali valutazioni, considerata la riduzione significativa della mortalità per tumore della mammella (-0,8%/anno CTU,pag.21) e che l'anticipazione diagnostica (a stadi iniziali) incide significativamente nella riduzione della mortalità, quindi nella possibilità di guarigione, deve ritenersi, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", che il colposo ritardo diagnostico della neoplasia abbia inciso sulla successiva evoluzione in senso peggiorativo della malattia che ha condotto al decesso per carcinoma mammario una donna dell'età di appena 44 anni, in assenza di pregresse situazioni patologiche.
In ragione del fatto accertato dal CTU, confermato anche in esito all'esame degli originali radiogrammi, della presenza, già al momento della visita del Gennaio 2011, di un quadro clinico sospetto, era lecito e necessario attendersi sia dal radiologo (dott. che dal CP_2
medico-chirurgo (dott. l'impulso ad un ulteriore approfondimento della situazione CP_3 con prescrizione di esami più approfonditi (Cass. n.4652/2021).
Dunque, secondo un ragionamento controfattuale, l'alternativo comportamento doveroso dei sanitari – secondo la diligenza specifica imposta dall'art. 1176 2°comma c.c. – consistente nella corretta interpretazione della radiografia mammaria e nell'indicazione del necessario approfondimento diagnostico, avrebbe consentito di rilevare la neoplasia ben 8 mesi prima di quanto accaduto, quando era ad uno stadio clinico precoce (I o II), così impedendone la silente progressione allo stadio IIIa, il che avrebbe favorito l'efficacia dei protocolli terapeutici/chirurgici sino a scongiurare l'esito letale, considerata la sopravvivenza statisticamente probabile e più elevata quanto più è precoce la diagnosi.
Il colposo ritardo diagnostico ha, di fatto, precluso una possibilità di guarigione della paziente che era altamente probabile alla luce delle conoscenze scientifiche, non essendo emerso alcun elemento che faceva propendere per un esito, comunque, infausto della neoplasia.
Né i sanitari né la struttura convenuta hanno, inoltre, fornito la prova liberatoria di una genesi del danno alternativa o comunque non imputabile a propria negligenza né dell'irrilevanza causale dell'accertata omissione.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il nesso causale tra condotta omissiva colposa dei sanitari ed il decesso (o perdita anticipata della vita) della paziente Persona_1 intervenuto il 23.9.2015 per carcinoma mammario, prima dei 5 anni di sopravvivenza statisticamente indicati dalla letteratura in materia sugli stadi e sui tempi di un tumore come quello de quo.
Pertanto, i e la struttura sanitaria Parte_7 CP_3
che di loro si è avvalsa, devono ritenersi solidalmente responsabili ex art. Controparte_1
2055 c.c. nei confronti della danneggiata.
Alcun elemento è ravvisabile per riconoscere l'evocato concorso di colpa, ex art. 1227, della vittima , nei confronti della quale non si comprende quali Persona_1 debbano essere i profili di colpa rimproverabili che abbiano contribuito al verificarsi dell'evento pregiudizievole in concomitanza con la scorretta esecuzione della prestazione sanitaria resa, posto che il CTU ha escluso l'esistenza di pregresse situazioni patologiche.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dagli attori iure hereditatis, si osserva che, per il caso di condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente, e di morte sopravvenuta dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile, e conseguentemente trasmissibile agli eredi, un danno biologico "terminale", nella duplice componente di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale "terminale o catastrofale ", consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, (Cass.
n.829/2019, Cass. n.23153/2019; Cass. n.26727/2018; S.U. n. 15350/2015). Va, dunque, riconosciuto il danno terminale patito dalla SI.ra , Persona_1
comprensivo della componente biologica temporanea e degli aspetti sofferenziali connessi alla percezione della morte imminente (Cass. S.U. n.
15350/2015), liquidato in via equitativa, conformemente al principio di unitarietà ed onnicomprensività (Sezioni Unite n. 26972/2008 e n. 15350/2015), secondo i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale delle LL AN (Edizione 2024), elaborati valorizzando anche la componente della sofferenza connessa alla percezione della morte imminente (come precisato nella nota esplicativa dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile).
Si aggiunga che per stessa definizione il danno terminale esclude che possa protrarsi per un tempo esteso, e impone di individuare un numero massimo di giorni al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Considerato il lasso di tempo intercorso tra il manifestarsi dell'irreversibile aggravamento della patologia (individuato al 02.09.2015) ed il decesso della paziente (23.09.2015), durante il quale la paziente ha avuto la cosciente percezione della gravità della situazione e la consapevolezza dell'approssimarsi dell'evento infausto, il danno va quantificato in €
35.247,00 per i primi 3 giorni (tetto massimo convenzionalmente stabilito) e, per i giorni successivi di sopravvivenza fino al 21°coincidente con il decesso, € 19.459,00.
La sofferenza patita dalla giovane donna per essere stata sottoposta ad intervento di mastectomia radicale destra, a plurimi cicli di chemioterapia e radioterapia, nonché
l'inevitabile disagio psicologico provocato dalla consapevolezza della ritardata diagnosi, elementi che hanno determinato un disturbo d'ansia con episodi depressivi (CTU pag.11 e ss.), sono tutte circostanze che senz'altro impongono una personalizzazione del danno con aumento del 50% da applicarsi solo per i giorni oltre i primi tre (€ 29.188,50).
Pertanto, il danno terminale patito dalla SI.ra , da corrispondersi, Persona_1
secondo le regole della successione legittima al marito ed ai due figli in proporzione delle rispettive quote ereditarie, ammonta ad euro € 64.435,50. L'importo va devalutato alla data della diagnosi tardiva del 12 ottobre 2011 e rivalutato con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza, per un importo finale di euro € 75.340,49 cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. Agli attori, marito e figli della sig.ra in proporzione delle rispettive quote Per_1
ereditarie, va riconosciuto, quale danno emergente di natura patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute da per € 1.466,77 (escluse le ricevute Persona_1 prive di c.f. della paziente e non direttamente riconducibili ai fatti di causa), il cui importo, devalutato alla data del fatto lesivo e rivalutato all'attualità, è pari a € 1.714,99.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento formulata iure proprio dai prossimi congiunti, marito e figli della sig.ra vale quanto segue. Per_1
Ritenuta accertata, nei confronti dei congiunti, la responsabilità di natura extracontrattuale della struttura sanitaria e dei professionisti convenuti per violazione del dovere generico di neminem laedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., il marito e i due figli della vittima hanno diritto a vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale per lesione del vincolo parentale, dal momento che la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla
Cass, Sez. Unite, n. 26972/2008.
Come da condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di componenti della famiglia nucleare, il danno da sofferenza interiore per la perdita del familiare si presume ex art.2727 c.c. dall'esistenza di uno stretto vincolo familiare, presunzione superabile dalla prova contraria gravante sul danneggiante dell'assenza nel caso concreto di un legame affettivo tra i superstiti e la vittima (tra le più recenti
Cass.n.22397/2022); prova contraria che non risulta fornita di convenuti nel caso di specie.
Al fine di determinare il valore del danno da perdita del rapporto parentale, liquidabile mediante una valutazione equitativa ai sensi degli artt.1226 e 2056 cc., secondo
“uniformità pecuniaria di base” ed in ossequio alle recenti pronunce della Corte di
Cassazione cui questo giudice intende adeguarsi (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021;
Cass. 26300/2021), si utilizzeranno le nuove LL integrate a punti – Edizione 2024 - del
Tribunale di Milano dedicate al danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto del valore del punto base (€ 3.911,00), dell'età della vittima primaria (48 anni), di quella del congiunto all'epoca della morte della vittima, della presenza di familiari superstiti, della convivenza o meno con la vittima.
Con riferimento al parametro E delle tabelle, si ritiene di dover riconoscere il valore minimo in considerazione dell'assenza di allegazioni in ordine allo stravolgimento della vita in conseguenza della perdita e degli unici elementi in termini di sofferenza interiore emersi dalla CTU espletata dal Dott. sulle persone degli attori. Persona_5
In applicazione dei criteri soprarichiamati, in favore degli attori vanno riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale i seguenti importi:
- a , 46 anni, marito della vittima dal 2009, punti totali riconosciuti 73 Parte_1
(20+20+16+12+5), importo del risarcimento € 285.503,00;
- a , 27 anni, figlio non convivente della vittima, punti totali Parte_3
riconosciuti 61 (20+24+0+12+5), importo del risarcimento € 238. 571,00;
- , 22 anni, figlio convivente della vittima, punti totali riconosciuti Parte_2
77 (20+24+16+12+5), importo del risarcimento € 301.147,00.
Al figlio , deve essere riconosciuto anche il danno biologico Parte_2 permanente accertato dal CTU Dott. nella misura dell'8%, consistente Persona_5
nella sindrome post traumatica da stress insorta a seguito e per l'effetto della morte della madre, di carattere cronico e non temporaneo, liquidato in via equitativa in € 15.214,01 secondo i criteri fissati dall'art.139 del C.d.A., aggiornati dal D.M. 18/07/2025, trattandosi di lesioni micropermanenti.
Gli importi sopra riconosciuti devono essere devalutati all'epoca del decesso della congiunta (23.09.2015) e rivalutati con Interessi Legali sul capitale rivalutato annualmente
(Indice Istat FOI), per un importo finale di € 318.064,73 a favore del marito Parte_1
, € 265.780,11 a favore del figlio , € 352.442,09 a favore del
[...] Parte_3
figlio . Parte_2
Va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto dott. di prescrizione del diritto al CP_3 risarcimento vantato da parte attrice nei suoi confronti.
L'azione tesa ad ottenere il risarcimento iure hereditatis del danno biologico patito dalla vittima è soggetto alla prescrizione decennale, in quanto volta a far valere la responsabilità da inadempimento delle obbligazioni di cura e protezione che, come detto, ha natura contrattuale.
Pertanto, sotto tale profilo, non risulta maturata la prescrizione, avendo gli attori azionato la domanda nel rispetto del termine decennale decorrente dalla data della intervenuta diagnosi tardiva (12 ottobre 2011), individuabile quale momento nel quale il danno da inadempimento si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Quanto all'azione tesa ad ottenere il risarcimento iure proprio del danno da lesione del rapporto parentale, essa è inquadrabile nell'ambito della responsabilità aquiliana e soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c..
Tuttavia, al danno subito dai congiunti della vittima, è applicabile il più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947 co. 3 c.c. prima parte, posto che la fattispecie di decesso per colposa violazione di regole cautelari da parte dei sanitari che ebbero in cura la paziente, integrerebbe gli estremi dell'omicidio colposo ex artt. 589 c.p., reato per il quale la prescrizione è di anni sei, che, nel caso in cui il giudizio penale non sia stato promosso, decorre dalla data del fatto, ovvero del decesso.
Considerata la data del decesso del 23.09.2015, alcuna prescrizione del diritto risarcitorio vantato iure proprio nei confronti del dott. risulta maturata neanche tenendo conto CP_3 della data della notifica dell'atto di citazione (14 marzo 2017).
Va rigettata la eccepita estraneità della alla prestazione oggetto di giudizio ed CP_1
assenza di un rapporto di lavoro con il dott. il quale, a suo dire, avrebbe svolto solo CP_3 attività libero professionale, sulle quali il centro fonda la domanda di manleva nei confronti del sanitario, che deve ritenersi infondata.
Si rileva che è la predetta struttura ad aver emesso la fattura per la prestazione resa alla cliente. Si tratta, dunque, di un rapporto di cura direttamente intercorso tra il
[...]
e la paziente, reso per il tramite dei propri medici ausiliari, non Parte_4 avendo la ulla dimostrato a supporto dell'estraneità del sanitario dott. CP_1 CP_3
dalla sua struttura organizzativa, né dell'esistenza di un contratto di incarico libero professionale stipulato con il medico, e/o di un obbligo del sanitario a manlevare la struttura sanitaria per gli eventuali danni causati dalle prestazioni professionali personalmente svolte presso la struttura.
È, inoltre, opportuno precisare che la responsabilità per fatto dell'ausiliario o del preposto prescinde dall'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del MEDICO con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Difatti, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno) anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. 1043/2019) ma intervenga quale suo ausiliario necessario, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata e l'organizzazione aziendale (in tal senso Cass. 18610/2015; Cass.
28987/2019), in considerazione del principio eius commoda et eius incommoda.
Quanto al richiesto accertamento della graduazione delle responsabilità di ciascuno anche ai fini della domanda di regresso per l'intero o in proporzione alla gravità delle rispettive colpe svolta da nei confronti dei condebitori solidali, deve richiamarsi CP_1
l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. n. 29001/2021 conf. da Cass.n. 28642/2024;
Cass.n. 28987/2019).
Dunque, spettava alla struttura sanitaria vincere la presunzione di responsabilità di pari contribuzione al danno da parte dei sanitari collaboratori, provando la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro, non bastando ad escludere la sua corresponsabilità la mera affermazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorrendo considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura era stata chiamata a rispondere del proprio operato, sicché sarebbe stato suo onere dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni.
In assenza di prova gravante sulla struttura convenuta di una responsabilità dei medici assorbente intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui agli artt. 1298, secondo comma, c.c. e 2055, terzo comma, cod. civ.
Alla luce delle considerazioni che precedono, con riguardo ai rapporti interni fra la struttura convenuta e i sanitari di cui si è avvalsa, l'onere economico del risarcimento del danno e della restituzione del corrispettivo deve essere ripartito ai fini delle azioni di regresso ex artt. 1299 e 2055 c.c. attribuendone il 50% alla struttura sanitaria CP_1
e il 25% a ciascuno dei medici convenuti, non essendo emersa una colpa maggiore di un medico rispetto all'altro.
Deve essere accolta la domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei Controparte_1
confronti della propria compagnia assicuratrice in forza della CP_4
documentata polizza assicurativa n. 802825365 (fascicolo - all.3,4 - pag.46 e ss.) CP_4 per responsabilità civile verso terzi il cui oggetto comprende il rischio di danni (morte e lesioni personali) arrecati ai clienti da collaboratori e personale dipendente, per come desumibile dalla Sezione “D” Responsabilità civile (cfr. pag. 5 della Polizza - Settore A art.12 pag. 14,15 Condizioni di Assicurazione), da intendersi come riferita anche ai danni derivanti dall'attività professionale da questi ivi svolta (studio radiologico) secondo il criterio interpretativo favorevole all'assicurato di cui all'art.1370 c.c..,
Non può condividersi la diversa interpretazione prospettata dalla assicuratrice, di copertura dei soli danni causati in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio radiologico e non anche dell'attività professionale ivi svolta (e non espressamente esclusa), che renderebbe praticamente priva di utilità pratica la polizza per la responsabilità civile verso i pazienti per danni arrecati da collaboratori e personale, denominata
“multigaranzia studio professionale”. Si rileva ancora che, agli effetti dell'art. 1917 cod. civ., deve anche tenersi conto che la condotta colposa fonte di danno (errore di refertazione e omessa diagnosi relativi all'esame eseguito in data 11/01/2011) è insorta nel periodo di vigenza della polizza, valida dall'11.08.2005 al 20.05.2015 (data del recesso unilaterale della compagnia).
Quanto alla contestata inoperatività della copertura assicurativa in ragione di clausola claims made, a richiesta fatta, di cui all'art. 17 delle condizioni di polizza, è documentata una prima richiesta risarcitoria formulata dalla danneggiata alla struttura Per_1
in data 22.12.2014 quindi nella vigenza della polizza;
CP_1 con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata dai familiari, intervenuto il decesso della danneggiata, datata del 4.12.2015, pervenuta quando la compagnia aveva già esercitato il recesso unilaterale, dopo la prima richiesta risarcitoria, si ritiene che l'applicazione della clausola claims made sia da considerarsi nel caso di specie non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.., contraria a buona fede ed ai doveri di solidarietà, perché utile ad escludere l'operatività della polizza dell'assicurata per un fatto colposo commesso e già denunciato all'assicurata nella vigenza del contratto, attribuendo di fatto all'assicuratrice un vantaggio ingiusto e sproporzionato, esponendo l'assicurato ad un vuoto di garanzia.
La giurisprudenza al riguardo ha specificamente affermato (Cass. 10506/2017 cit.) che la clausola c. d. claim's made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.
Va, in ultimo, disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo formulata dalla terza chiamata . CP_4
L'art. 2952, II e III comma c.c. prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o promosso contro di questo l'azione, tenuto conto che la comunicazione all'assicurato dell'azione proposta dal danneggiato sospende il corso della prescrizione finché il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Nel caso di specie il dies a quo va individuato nel momento della richiesta di risarcimento avanzata iure proprio e iure hereditatis del 04.12.2015, rispetto alla quale la CP_1
notificava l'atto di chiamata in causa alla in data 31.07.2017, quando la CP_4
prescrizione non si era ancora maturata.
Ne discende, quindi, che deve riconoscersi la piena dell'operatività della garanzia assicurativa azionata dalla struttura convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice
, che è dunque tenuta a garantire il proprio assicurato di quanto questi deve CP_4
corrispondere a parte attrice a titolo di responsabilità civile, nel limite del massimale di polizza pattuito per sinistro in euro 750.000,00.
Va accolta la domanda di garanzia svolta dal Dr. i nei confronti di CP_3
accertata l'operativa della documentata polizza Controparte_5
n.130/08/1737, vigente all'epoca dei fatti.
Eccepisce la Compagnia, citando i punti 2 e 3 dell'art.16 delle condizioni contrattuali, che la polizza operi a secondo rischio, trattandosi di attività svolta dal professionista all'interno di una Struttura Sanitaria tenuta egualmente in responsabilità nei confronti dei pazienti.
Si richiama al riguardo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non possano esservi sovrapposizioni tra assicurazioni che tutelano rischi diversi. La Suprema Corte ha chiarito che se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicurazione personale", questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. In altri termini, l'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno d'una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare, in quanto la prima copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo, mentre la seconda copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria.
Si evidenzia, pertanto, che i due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi, per cui non può sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio", la quale presuppone, invece, che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza. (in tal senso Cass. n. 30314/2019; n. 4936 del 2015). Di conseguenza, va respinta l'eccezione di operatività della polizza a secondo rischio.
Va disattesa anche l'eccezione ex art. 1914 c.c. per violazione dell'obbligo di salvataggio impeditivo della operatività della polizza, posto che tale disposizione non può riguardare comportamenti di terzi che possano concorrere a coprire l'indennizzo dovuto, ma censura i soli comportamenti dell'assicurato che non evitino o non limitino il danno oggetto del contratto di assicurazione, posto che, come già detto, la polizza assicurativa stipulata dalla struttura avrebbe, comunque, coperto un rischio diverso da quello che costituisce oggetto della assicurazione personale.
Ne discende, quindi, che va riconosciuta la piena dell'operatività della garanzia assicurativa azionata dal dott. nei confronti della chiamata CP_3 CP_5
Controparte_5
Deve, tuttavia, riconoscersi la dedotta operatività della copertura assicurativa per la sola quota di responsabilità direttamente riferibile al Dr. con esclusione di ogni CP_3
responsabilità derivantegli in via solidale (art.16 del contratto).
Pertanto, la compagnia deve essere condannata a Controparte_5
tenere indenne il dott. dalle conseguenze negative derivanti a quest'ultimo dalla CP_3 presente pronuncia, corrispondenti alla quota del 25% di responsabilità.
Ogni altra questione di rito o di merito risulta assorbita.
I convenuti soccombenti dottori e e la struttura Controparte_2 CP_3 sanitaria vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice Controparte_1
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornato al DM 147/2022, nella misura media tenuto conto del decisum, oltre alle spese della mediazione demandata, il tutto da distrarsi in favore del difensore Avv. RE
IN dichiaratosi antistatario.
In ordine alle spese di lite relative alle chiamate in garanzia, si ritiene di compensarle integralmente tra chiamante e assicurata così come tra gli intervenuti e tutte le altre parti considerate le ragioni decisorie sopra espresse.
Le spese della CTU, liquidate con decreto del 29.03.2021 per il CTU dott. sono Per_4
poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, in ragione di 1/3 ciascuno, che devono rifondere le somme anticipate da parte attrice.
Deve, infine, darsi atto della applicazione dell'art. 12-bis comma due, D.lgs. n. 28/2010 per l'ingiustificata assenza della Parte_8 all'incontro di mediazione del 30.05.2025, con condanna della compagnia al versamento in favore dell'Erario, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.1653/2017, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., il dott. e il dott. Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento di complessivi € 77.055,48 già rivalutati CP_3
all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, da corrispondersi agli attori
, e , secondo le rispettive Parte_1 Parte_3 Parte_2
quote ereditarie;
- condanna, altresì, la in persona del legale rappresentante p.t., il dott. Controparte_1
e il dott. in solido tra loro, alla corresponsione a Controparte_2 CP_3
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio di € 318.064,73 in favore di
, € 265.780,11 in favore di , € 352.442,09 in favore Parte_1 Parte_3
di , importi tutti già rivalutati all'attualità, cui vanno aggiunti gli Parte_2
interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigetta le domande formulate dagli intervenuti CP_7 CP_8
Controparte_9
- condanna a tenere indenne di tutte le somme da CP_4 Controparte_1
corrispondere agli attori in esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza, pari ad euro 750.000,00;
- condanna tenere indenne il dott. da quanto Controparte_5 CP_3
dovuto a parte attrice in forza della presente pronuncia, corrispondente alla quota del 25% di responsabilità;
- nel rapporto interno tra i convenuti soccombenti, accerta e dichiarare la misura delle rispettive quote di responsabilità in 50% della e 25% ciascuno dei dott.ri Controparte_17
e il dott. Controparte_2 CP_3 - in parziale accoglimento della domanda di regresso formulata dalla convenuta dichiara il dott. e il dott. tenuti Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ciascuno a corrispondere alla struttura sanitaria la misura del 25% di quanto la convenuta avrà versato a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., il dott. Controparte_1 [...]
e il dott. in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_2 CP_3
che liquida in complessivi € 1.713,00 per esborsi, € 273,28 per spese di mediazione demandata, € 14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice Avv. RE
IN dichiaratosi antistatario;
- nel rapporto tra i chiamanti e le rispettive assicuratrici chiamate in causa compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- compensa le spese di giudizio sostenute dagli intervenuti CP_7 CP_8
nel rapporto con tutte le altre parti;
[...] Controparte_9
- pone le spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura interna di 1/3 ciascuno, che devono rifondere le somme anticipate da parte attrice;
- condanna lla corresponsione, in favore dell'Erario, Controparte_5
di € 3.372,00 pari al doppio del CU dovuto per il presente giudizio.
Lì, 1 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1653/2017 del R.G.A.C, trattenuta in decisione all'udienza a trattazione scritta del 2 luglio 2025 con i termini di cui all'art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
- (C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3
n. q. di eredi della sig.ra , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1
IN RE, per delega in calce all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
E
- (P.IVA .F. ) in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossi Pamela, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
- Dott. (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._4 dall'Avv. Stefano Rossi, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
- Dott. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_3 C.F._5
RT JA, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
- (P.I./C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., CP_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA AM da
[...]
[...]
(C.F. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante p.t., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Elisa Righi ed Enrico Del Monte, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
TERZA AM da Dott. CP_6
[...]
[...
- (C.F. ) e (C.F.
[...] CP_7 C.F._6 CP_8
), rappresentati e difesi dall'Avv. UR NN, per delega in C.F._7
calce all'atto di intervento
PARTE INTERVENUTA
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_9 C.F._8
UR NN, per delega in calce all'atto di intervento
PARTE INTERVENUTA OGGETTO: responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 2 luglio 2025 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione in data 14 marzo 2017 i sig.ri , Parte_1 Parte_3
E , in proprio e quali eredi della sig.ra
[...] Parte_2 Per_1
, convenivano in giudizio la e i dott.ri e
[...] Controparte_1 Controparte_2
per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure CP_3 hereditatis a seguito della morte di , coniuge e madre, imputabile Persona_1 all'errore/ritardo diagnostico di carcinoma mammario. Deducevano:
a) che la congiunta da anni si sottoponeva regolarmente a Persona_1 esami/indagini strumentali di screening preventivi per tumore alla mammella;
b) che in data 11.01.2011 eseguiva presso la struttura controllo Controparte_1
radiologico di routine eco-mammografico ad opera del Dott. CP_2
esaminato e visionato, come da prassi, anche dal Prof.
[...] CP_3
c) che, nonostante l'esame evidenziasse “presenza di alcune microcalcificazioni rotondeggianti sul QSE di dx”, i sanitari rassicuravano la paziente e invitavano a ripetere l'esame a distanza di un anno, senza prescrivere alcun approfondimento diagnostico a breve termine;
d) che, nei successivi mesi, la SI.ra percepiva un peggioramento del Per_1
quadro locale tramite autopalpazione e il 27.09.2011 si sottoponeva a ecografia mammaria e rx mammaria da cui emergeva “la presenza di gruppi di microcalcificazioni marcatamente aumentate in numero rispetto al precedente controllo”;
e) che il successivo esame eseguito il 12.10.2011 evidenziava la natura neoplastica della lesione, con indicazione a trattamenti specifici;
f) che la paziente si sottoponeva a cicli di chemioterapia, intervento di mastectomia radicale destra (20.04.2012), radioterapia, terapia ormonale, periodici controlli clinici;
g) che dal giugno 2013 la SI.ra sviluppava una sindrome ansioso Per_1
depressiva di grado grave (cfr. doc.ti 12, 13 e 14 atto di citazione);
h) che nel giugno 2014 un esame diagnostico evidenziava la comparsa di lesioni metastatiche epatiche e la iniziava trattamento chemioterapico;
Per_1
i) che l'esame TC eseguito nell'ottobre 2014 rilevava un aggravamento delle lesioni epatiche, le veniva prescritto ulteriore trattamento chemio proseguito sino al mese di settembre 2015, quando la SI.ra veniva ricoverata per la comparsa di Per_1
ittero e versamento ascitico;
j) che, dimessa il 14.09.2015 con indicazione di cure palliative domiciliari, la SI.ra decedeva in data 23.09.2015; Per_1
k) che sin dalla data del 05.03.2015, il medico legale dott. visitata la sig.ra Per_2
evidenziava la responsabilità dei sanitari per la non corretta interpretazione della Per_1
mammografia dell‟11.01.2011 e delle micro calcificazioni sospette, per l'omessa indicazione di approfondimento diagnostico a breve termine, favorendo così lo sviluppo silente di una neoplasia mammaria maligna;
rilevando che una diagnosi precoce, avrebbe comportato un intervento più conservativo e impedito la progressione del tumore ad uno stadio più invasivo;
l) che il consulente quantificava il danno in 30% di I.P.; gg. 90 di I.T.A; gg. 90 di I.T.P. al 75% e gg. 90 al 50%, oltre a danno esistenziale di gravissima entità (cfr. doc. 26 fasc. attori);
m) di ritenere, in forza di relazione medico legale del dott. (cfr.doc. 27), il Per_3
decesso della sig.ra causalmente riconducibile all'omessa diagnosi di Per_1
neoplasia mammaria maligna da parte dei sanitari del centro CP_1
n) che a seguito della vicenda il marito e i figli della vittima hanno sviluppato un disturbo di adattamento cronico;
o) che la sig.ra già in data 22.12.2014 formulava richiesta risarcitoria nei Per_1
confronti della struttura e dei due medici;
p) che nulla riscontrava il dott. mentre il dott. inoltrava richiesta CP_3 CP_2
risarcitoria alla propria assicuratrice, la quale apriva il sinistro e dava incarico al proprio medico fiduciario;
q) che la contestava la richiesta ed escludeva la propria responsabilità; CP_1
r) che, a seguito del decesso, anche i familiari della sig. indirizzavano Per_1
richiesta risarcitoria ed esperivano il tentativo di mediazione, senza esiti positivi;
s) di ritenere la struttura contrattualmente responsabile della prestazione CP_1
resa dai sanitari Dott. e Prof. CP_2 CP_3
t) di ritenere i dottori e responsabili della ritardata diagnosi e CP_2 CP_3
dell'omessa esecuzione di controlli prudenziali opportuni alla luce delle risultanze diagnostiche dell'esame del 11.01.2011;
u) che, a causa di tali fatti, gli attori hanno subito un danno patrimoniale da esborso di spese mediche, per ritardato pagamento, spese di mediazione, come documentate in atti, per complessivi € 1.940,00, oltre al danno non patrimoniale iure proprio per perdita del rapporto parentale, per compromissione dell'integrità psicofisica
(documentato dalla relazione medico legale di parte);
v) di aver diritto al risarcimento dei danni patiti dalla SI.ra e trasmissibili Per_1
iure hereditatis, in termini di danno biologico terminale, danno catastrofale, danno da perdita di chance di guarigione del 99% (relazione medico legale del 08.01.2016).
Per quanto rappresentato, parte attrice concludeva chiedendo:
“… accertata la responsabilità del Dott. e del Prof. ovvero Controparte_2 CP_3
Co della in persona del legale rapp.te p.t., in ordine ai fatti di cui in premessa, CP_11 condannare i convenuti, in solido e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e/o competenza, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori iure proprio e iure hereditatis, come analiticamente rappresentati, (danni patrimoniali, non patrimoniali, da perdita di chance) nella misura complessiva di €
2.725.600,45(duemilionisettecentoventicinquemilaseicento/45) di cui precisamente € 899.877,15 in favore del sig. € 910.748,15 in favore del sig. ed € 914.975,15 in Parte_1 Parte_3 favore del sig. , salvo diverse somme maggiori o minori che verranno ritenute di Parte_2 giustizia, anche all'esito dell'espletanda CTU , oltre interessi e rivalutazione monetaria come richiesti”. Con comparsa in data 13 giugno 2017 si costituiva la nella persona del CP_1
rappresentante legale p.t., deducendo:
a) il difetto di legittimazione degli attori per carenza di prova della qualità di eredi;
b) la piena correttezza della condotta posta in essere dalla in favore della CP_1
sig.ra ; Persona_1
c) che i medici dott.ri e non hanno alcun rapporto di lavoro subordinato con CP_2 CP_3
la svolgendovi solo attività libero professionale;
Controparte_1
d) l'estraneità della ad eventuali obblighi e responsabilità del dott. Controparte_1 CP_3
e) di escludere una responsabilità del dott. avendo questi operato CP_2
diligentemente e adottato tutti i mezzi e gli strumenti acquisiti dalla scienza medica;
f) di contestare la richiesta risarcitoria con specifico riferimento ad ogni voce di danno, alla duplicazione delle richieste ed ai criteri tabellari applicati;
g) l'interesse della struttura a chiamare in causa la Controparte_12
in forza di polizza n. 802825365 a copertura dei rischi connessi alla
[...] responsabilità civile verso terzi, nonché i dott. e per essere tenuta indenne CP_2 CP_3
dal risarcimento del danno da corrispondere agli attori.
Parte convenuta concludeva chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata dei terzi, nel merito in via principale rigettare la domanda attorea per mancata allegazione della concreta titolarità del rapporto dedotto, perché infondata sia in fatto che in diritto;
in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la chiamata
Società obbligata a tenere indenne la CP_12 Controparte_12
e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno da corrispondere Controparte_1 all'attrice; in via gradata dichiarare il dott. obbligato a tenere Controparte_2
indenne la e, per l'effetto, condannarlo a risarcire il danno da Controparte_1 corrispondere all'attrice; accertata la responsabilità del dott. nella CP_3
causazione dei danni, dichiarare l'estraneità della società convenuta con esclusione di qualunque responsabilità; per l'ipotesi di diretta responsabilità del dott. CP_3 nella causazione dei danni, dichiarare lo stesso obbligato a tenere indenne la CP_1
e, per l'effetto, condannare lo stesso a risarcire il danno da corrispondere all'attrice.
[...]
Con comparsa in data 14 giugno 2017 si costituiva il convenuto dott. CP_2
deducendo:
[...] a) la responsabilità diretta e solidale di in relazione alla prestazione Controparte_1
professionale resa dal dott. rispetto al quale la struttura ha obbligo di CP_2
manleva/garanzia;
b) l'assenza di rapporti di natura contrattuale tra il dott. e la sig.ra CP_2 Per_1
, intercorrenti esclusivamente con la
[...] Controparte_1
c) la natura extracontrattuale ex art.2043 c. c. di eventuale responsabilità del sanitario;
d) l'inefficacia probatoria delle Consulenze Tecniche di parte attrice;
e) che è onere di parte attrice provare l'esistenza del contratto con Controparte_1 allegare l'inadempimento, provare il nesso causale tra la condotta ed il danno;
f) la carenza di prova del collegamento eziologico tra la condotta omissiva imputata ai professionisti convenuti (i.e.: mancata prescrizione di una biopsia in occasione dell'esame dell'11.01.2011) ed il danno (i.e. decesso della sig.ra , tenuto Per_1
conto che la biopsia veniva prescritta ad otto mesi di distanza, in occasione dell'ulteriore esame radiologico del 27.09.2011, mentre il decesso è intervenuto in data 23.09.2015;
g) che le micro-calcificazioni emerse all'accertamento dell'11.01.2011 di forma regolare e sparse non erano idonee a destare allarme;
h) che la rapida evoluzione delle condizioni cliniche emersa a distanza di otto mesi all'esame del 27.09.2011 è legata alla particolare aggressività della patologia neoplastica di cui era portatrice la sig.ra Per_1
i) l'interesse, per l'ipotesi di riconoscimento della responsabilità anche del professionista, a procedere a graduazione dell'incidenza causale delle condotte imputabili singolarmente alle parti, e dichiarare la misura del regresso, ex art.2055
c.c., del dott. nei confronti dei condebitori solidali in Controparte_2 relazione a quanto anticipato alla parte vittoriosa della presente lite ed imputabile alle quote d'incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza degli altri convenuti;
j) il concorso di colpa dell'attrice;
k) la carenza di prova dei presupposti per il riconoscimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza;
l) di contestare le avverse richieste risarcitorie, l'indebita ed inammissibile duplicazione del danno richiesto a titolo di danno biologico terminale e di danno catastrofale;
m) la carenza di prova dei presupposti del danno terminale;
n) la carenza di prova dei danni non patrimoniali da morte del congiunto e danno biologico iure proprio;
o) il difetto di prova del danno patrimoniale da ritardato adempimento.
Per quanto dedotto, concludeva chiedendo:
“… 1. in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque respingere la domanda attrice così come proposta nei confronti del qui concludente, siccome infondata in fatto ed in diritto
e non dimostrata. Con vittoria delle spese di lite;
2. subordinatamente ed in non creduta, gravanda ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, dichiarare, ai sensi degli artt.1218, 1228 e 2049 c.c., la responsabilità diretta e solidale di Vinte le spese;
Controparte_1
3. gradatamente, ove accertata, ai sensi dell'art.2043 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art.1218
c.c., la corresponsabilità, in ogni caso residuale e minimissima, del dott. Controparte_2 graduare le responsabilità imputabili a ciascuno dei convenuti, liquidando il risarcimento, riducendolo ex art.1227 c.c. in proporzione al concorso di colpa dell'attrice, secondo il giusto, il vero ed il rigorosamente provato, con esclusione di ogni indebita e non dovuta voce e/o richiesta e di ogni duplicazione conseguente al cumulo delle richieste avanzate per identiche componenti del danno.
Spese come per legge;
4. in suddetta ipotesi, comunque, condannare in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi degli artt.1228 e 2049 c.c., a garantire, manlevare e tenere indenne il proprio ausiliario necessario dott. in relazione a tutte le Controparte_2 conseguenze pregiudizievoli, nessuna esclusa, sia per sorte che per spese legali ed accessori, dovessero derivargli all'esito del presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite;
5. in subordine, nei rapporti interni tra condebitori solidali, accertare e dichiarare in quale misura il dott. abbia diritto di agire in regresso, ex art.2055 c.c., nei confronti delle Controparte_2 altre parti soccombenti per il recupero delle somme eventualmente anticipate alla parte attrice in ragione dei fatti di causa, non riconducibili alla quota di responsabilità del suddetto professionista”. Con comparsa in data 22 agosto 2017 spiegavano intervento ai sensi dell'art.105 c.p.c. i sig.ri e quali genitori ed eredi legittimi della sig.ra CP_7 CP_8
. Aderendo alle argomentazioni prospettate dagli attori, deducevano: Persona_1
a) la responsabilità della struttura sanitaria e dei sanitari convenuti, Controparte_1 dott. e prof. per la ritardata diagnosi di Controparte_13 CP_3
carcinoma mammario ai danni della sig.ra Per_1
b) la mancata diligenza da parte dei dott.ri e che, alla luce delle CP_2 CP_3
risultanze diagnostiche della mammografia eseguita l'11.01.2011, hanno omesso di disporre controlli prudenzialmente opportuni;
c) di aver subito gravi danni in termini di danno patrimoniale da esborso delle spese mediche, danno morale iure proprio da perdita del rapporto parentale, oltre a danno biologico terminale, danno catastrofale, danno da perdita di chance di guarigione nella misura del 99%, patiti dalla sig.ra e trasmissibili iure Persona_1
hereditatis.
Concludevano chiedendo “In via preliminare: - dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato. Nel merito: 1) Richiamata tutta la documentazione in atti versata dagli attori ed accertata la responsabilità del dott. e del Prof. ovvero della società Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in premessa, Controparte_1 condannare i convenuti e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e/o competenza, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni intervenuti, iure proprio e iure hereditatis, come analiticamente evidenziati quali danni patrimoniali e non patrimoniali e da perdita di chance, nella misura complessiva di Euro 1.250.164,88 ( unmilione duecento cinquantamila cento sessantaquattro virgola ottantotto)S.E.&.O. di cui Euro 625.082,44 in favore del sig. ed Euro 625.082,44 in favore della sig.ra salvo diverse CP_7 CP_8 somme maggiori o minori che verranno ritenute di giustizia, anche all'esito di espletanda CTU;
2) Condannare, altresì, i convenuti dott. ed il Prof. ovvero Controparte_2 CP_3 della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in Controparte_1 premessa, in solido e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e/o competenza, al risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria in favore degli intervenuti, diverso ed ulteriore rispetto alle voci di danno principali, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. applicando un saggio d'interesse, scelto equitativamente dal Giudice, sull'importo originario del credito così come quantificato rivalutato anno per anno a decorrere dal 11.01.2011 ovvero dalla data del decesso della sig.ra avvenuto il 14.09.2015 (ex plurimis: Persona_1
Cass., 26.02.2004 n. 3871, in Foro It. Rep., 2004, danni civili, n. 376; così anche Cass., 17.02.1995
n. 1712, in Corriere Giur., 1995,462).
3) Condannare, altresì, i convenuti dott. ed il Prof. ovvero Controparte_2 CP_3 della società in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in Controparte_1 premessa, in solido e/o alternativamente e/o l'un per l'altro, ognuno per il proprio titolo e/o competenza alla rifusione delle spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente grado, da liquidarsi in via antistataria in favore del presente procuratore”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo di parte si costituiva con Controparte_1
comparsa in data 28 dicembre 2017 la in persona del legale CP_4 rappresentante p.t., deducendo:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva;
b) l'inesistenza e l'inoperatività di una valida garanzia assicurativa in ordine ai fatti per cui è causa;
c) che la polizza n. 802825365 stipulata con ora Controparte_14 CP_4 contemplava unicamente il settore “A” della Sezione “D” della garanzia RCT
[...]
(responsabilità civile derivante all'assicurato in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti) e non anche il settore “B” della
Sezione “D”, ossia quello relativo alla RC Professionale;
d) l'intervenuta prescrizione ex art. 2952, II comma c.c. del diritto alla manleva ex adverso azionato;
e) che rispetto alla richiesta di risarcimento danni della SI.ra del 22.12.2014, Per_1
l'assicuratrice solo in data 03.08.2017, con la notificazione dell'atto di citazione per chiamata in causa nel presente giudizio, veniva notiziata per la prima volta dell'episodio di danno;
f) l'inesistenza e l'inoperatività di valida garanzia assicurativa ai sensi e dell'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione e dell'art. 1917 I comma c.c.;
g) che il decesso della SI.ra è avvenuto in data 23.09.2015, oltre “il tempo Per_1 dell'assicurazione”, valida sino al 20.05.2015; h) di doversi, comunque, escludere profili di responsabilità a carico della CP_1
nella causazione dei danni lamentati dagli attori.
[...]
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle formulate eccezioni, nel merito il rigetto delle domande risarcitorie, in ipotesi di accoglimento di determinare e liquidare l'indennizzo dovuto dalla Compagnia secondo il grado effettivo di responsabilità della struttura sanitaria, nei limiti delle condizioni generali e particolari, di esclusioni, limiti, massimali e franchigie previsti dalla polizza intervenuta, esclusi vincoli di solidarietà con eventuali corresponsabili.
Con comparsa in data 28 dicembre 2017 si costituiva il dott. CP_3 deducendo:
a) la nullità ex artt. 160 e 139 c.p.c. della notificazione dell'atto di citazione al dott.
CP_3
b) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
c) la nullità dell'atto di citazione ex art. 164.4 c.p.c. in relazione all'art. 163.3, n. 4),
c.p.c.;
d) l'assenza di responsabilità ascrivibile al dott. CP_3
e) che nel gennaio 2011 il quadro clinico della signora era negativo, tale da Per_1 non destare allarme né giustificare ulteriori accertamenti oltre quelli seriali, richiamati nel referto del dott. CP_2
f) che le microcalcificazioni rilevate a gennaio 2011 non sono riconducibili al tumore diagnosticato a mesi di distanza;
g) il difetto del nesso di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso dedotto;
h) per l'ipotesi di accertamento della fondatezza delle domande attoree, doversi distinguere le posizioni dei sanitari convenuti, in ragione della diversificazione delle competenze in base all'area di specializzazione di ciascuno di essi ed alla conseguente incidenza causale sul verificarsi del danno, anche ai fini dell'eventuale esercizio del regresso ex art. 2055 c.c.;
i) di contestare la eccessività e l'infondatezza delle pretese risarcitorie;
j) il concorso di colpa della sig.ra per non essersi attenuta alle indicazioni Per_1
ricevute, soprattutto dopo il settembre 2011, evitando ogni contatto, sia pure solo telefonico, con i convenuti;
k) l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori, in ragione del decorso del termine ex art. 2947 c.c. ed in difetto di atti interruttivi validamente comunicati al dott. CP_3
l) l'infondatezza della domanda di manleva spiegata da che ha Controparte_1
responsabilità diretta dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori;
m) l'interesse a chiamare in causa la in forza di polizza Controparte_5
per responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione medica (docc. nn.
2 e 3), per essere garantito dagli effetti pregiudizievoli eventualmente derivanti dall'accoglimento delle domande.
Concludeva chiedendo: “… previa declaratoria di nullità, ex artt. 160 e 139 c.p.c., della notificazione dell'atto di citazione al dott. e conseguente rimessione in termini del medesimo CP_3 ex art. 294 c.p.c., piaccia al Tribunale adito, per le causali di cui in premessa: in via preliminare, gradatamente:- dichiarare la improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164.4 c.p.c. in relazione all'art. 163.3, n. 4), c.p.c., e quindi disporre ex art. 164.5 c.p.c.; - autorizzare la chiamata in causa di differendo l'udienza di trattazione ai sensi e per gli effetti Controparte_5 di cui all'art. 269.2 c.p.c.; nel merito: - rigettare le domande proposte nei confronti del dott. siccome infondate tanto in CP_3 fatto quando in diritto;
- graduare le responsabilità dei convenuti, riconoscendo in capo al dott. un apporto causale minimo, anche ai fini dell'eventuale regresso;
- riconoscere il concorso del CP_3 fatto colposo della signora ai fini dell'applicazione dell'art. 1227 c.c.; - dichiarare estinto il Per_1 diritto al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione;
- in ogni caso condannare la chiamata in causa a tenere indenne il dott. dagli effetti Controparte_5 CP_3 pregiudizievoli derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda.”
All'udienza del 30 gennaio 2018 il giudice assegnava a parte attrice termine per iniziare la procedura di mediazione nei confronti del dott. rimetteva nei termini il CP_3
dott. x art. 269 c.p.c. ai fini della citazione della terza Assicuratrice. CP_3
Con comparsa in data 20 giugno 2018 si costituiva la terza chiamata CP_5
, in persona del legale rappresentate p.t., deducendo:
[...] a) l'assenza di responsabilità professionale del dr. che si è limitato a rendere CP_3
un consulto alla paziente sulla base di quanto riportato nel referto radiologico redatto dal Dr. il solo investito della specifica competenza alla lettura CP_2 delle immagini radiografiche;
b) che sulla base del referto radiologico stilato dal Dr. non sussisteva la CP_2
prescrizione ad approfondimenti di carattere bioptico, risultando sufficiente ed adeguata la prescrizione di controlli ravvicinati nel tempo, peraltro già seguita dalla sig.ra Per_1
c) per l'ipotesi di ritenuta corresponsabilità, l'operatività della copertura assicurativa varrebbe per la sola quota di responsabilità direttamente riferibile al
Dr. con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale, nei CP_3 limiti del massimale;
d) l'estraneità del sinistro rispetto all'oggetto di polizza n. 130/08/1737 e l'inoperatività della copertura ai sensi dell'art. 16 della polizza, nonché degli art. 1914 e 1915 c.c.;
e) che l'attività del dr. è stata prestata nell'ambito di un rapporto di cura CP_3 direttamente intercorso tra il e la paziente;
CP_1
f) che il dr. ha l'onere di fare valere i suoi diritti assicurativi nei confronti di CP_3
Controparte_12
g) che l'obbligo del dr. di tenere indenne e manlevare il rispetto CP_3 CP_1
alla azione risarcitoria proposta dai congiunti della sig.ra è subordinato Per_1
alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti di responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. e alla qualificazione di tale responsabilità in termini di colpa grave, nei limiti della quota parte di danno che dovesse risultare al medesimo imputabile.
Per quanto dedotto, la terza chiamata concludeva CP_5 CP_5
chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti del dr. ed il rigetto della domanda di manleva proposta dal CP_3 Parte_4 per assenza di responsabilità professionale, anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 9 comma 1 Legge n. 24/2017; con riferimento alla domanda di garanzia svolta dal Dr.
accertare e dichiarare, in via di gradato subordine l'inoperatività della copertura CP_3 assicurativa, l'operatività per la sola quota di responsabilità riferibile al Dr. nei limiti CP_3
del massimale. All'udienza del 10 luglio 2018, preso atto dell'esito negativo dell'esperimento della procedura di mediazione, il giudice assegnava alle parti i richiesti termini ex art. 183, 6 c.,
c.p.c..
Depositate le memorie istruttorie, con ordinanza in data 25 marzo 2019, il giudice ammetteva la CTU medico legale e all'udienza del 21 novembre 2019 conferiva al nominato consulente dott. l'incarico con i seguenti quesiti: Persona_4
“1. dica quale fosse il quadro clinico della paziente alla data del 11.01.2011 Persona_1 presso la sede di ve si trovava per eseguire accertamenti diagnostoci;
CP_1
2. se il controllo mammografico ed ecografico effettuato in data 11.01.2011 venne correttamente eseguito;
3. dica se la formulazione della diagnosi da parte dei sanitari che la ebbero in cura fu corretta e, in caso di errore di diagnosi, dica che esso sia stato determinato da incompletezza delle indagini cliniche strumentali ovvero da oggettiva difficoltà di interpretazione dei dati clinici e strumentali a disposizione dei sanitari;
3. dica se le scelte diagnostiche e terapeutiche siano state eseguite in conformità alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, indicando, ove presenti, i profili di negligenza professionale ed imperizia addebitabili al personale sanitario, con specifico riferimento alla condotta attiva o omissiva del dott. e del dott. Controparte_2
sulla base della sola documentazione medica presente in atti e tempestivamente CP_3 depositata;
4. dica in particolare il ctu se, in base agli esiti del controllo eseguito in data 11.01.2011, un diverso comportamento del personale sanitario avrebbe potuto evitare -con certezza o con elevata probabilità- l'evento morte, precisando se la presenza di “alcune micro calcificazioni rotondeggianti sul quadrante superiore esterno di destra” richiedesse ulteriori accertamenti diagnostici e descrivendo il trattamento più adeguato al caso di specie;
6. tenuto conto della particolare condizione clinica della paziente e di eventuali precedenti morbosi ove documentati in atti, verifichi se il decesso della paziente sia causalmente riferibile in via esclusiva o in misura percentuale alla condotta attiva o omissiva dei sanitari posta in essere in data
11.01.2011”.
All'udienza del 21 novembre 2019 il giudice integrava l'incarico ponendo il seguente quesito: cap. 7 “Dica il ctu se l'erronea o ritardata diagnosi, ove accertata, abbia determinato una perdita di chance di guarigione, indicandone la percentuale ove determinabile in base ai risultati della ricerca scientifica raggiunti nell'anno 2011, e descrivendone il fondamento teorico-scientifico o statistico.”
Con comparsa in data 18 febbraio 2020 spiegava intervento ai sensi dell'art.105 cpc il sig. nella qualità di germano ed erede legittimo della sig.ra Controparte_9 Per_1
, il quale, riproponendo le medesime argomentazioni formulate dai sig.ri
[...]
e chiedeva la condanna dei dott.ri CP_7 CP_8 CP_2
e e della anche in solido tra loro, al risarcimento
[...] Parte_5 Controparte_1
di tutti i danni subiti e subendi iure proprio e iure hereditatis, a titolo patrimoniale, non patrimoniale anche da perdita di chance, nella misura complessiva di Euro 1.250.164,88 o nelle diverse somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
oltre al danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria da liquidarsi ex art. 1226 c.c., alla rifusione delle spese e compensi.
Espletata la CTU medico legale, il nominato consulente Dott. , Persona_4 con deposito del 16 giugno integrato il 6 luglio 2020, così concludeva:
1) La paziente, SI.ra in data 11.01.2011, si è recata presso la sede della Persona_1 per eseguire gli accertamenti previsti nel suo programma di prevenzione Controparte_1 spontanea e che prevedevano l'esecuzione di una Rx Mammografia, di una ecografia mammaria bilaterale ed una visita senologica, in assenza di sintomatologia soggettiva rilevante. Al momento degli accertamenti la Paziente risultava in buone condizioni cliniche.
2) Tecnicamente sia l'esame mammografico che quello ecografico sono stati eseguiti in maniera corretta. La refertazione degli stessi risulta errata.
3) La diagnosi mammografica di “Fibroadenomi confluenti”, posta nel gennaio del 2011 e presumibilmente confermata alla visita senologica, risulta incompleta in quanto le caratteristiche morfologiche e di distribuzione (unico quadrante mammario) delle microcalcificazioni, peraltro descritte nel referto dell'esame, avrebbero dovuto orientare verso un ulteriore approfondimento diagnostico, quale l'agoaspirato ecoguidato, che avrebbe permesso di arrivare ad una diagnosi più tempestiva della neoplasia mammaria. Ancora,
l'assenza delle suddette immagini calcifiche ai precedenti esami mammografici avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione per orientare maggiormente verso tale strategia diagnostica.
4) La presenza di microcalcificazioni precedentemente assenti e la loro distribuzione e localizzazione (unico quadrante mammario) sono stati elementi sottovalutati mentre, viceversa, avrebbero dovuto orientare gli operatori, in accordo con quanto previsto nella letteratura scientifica, ad un approfondimento diagnostico che, se risultato negativo avrebbe rappresentato un distress per la paziente, ma che se fosse risultato positivo avrebbe permesso di arrivare ad una diagnosi più precoce di quanto non sia stato fatto.
5) Per il medico di riferimento, l'imaging diagnostico fornisce un altro "pezzo del puzzle" nel percorso diagnostico. I risultati dell'imaging del seno, insieme all'esame clinico del seno e all'anamnesi, devono essere rivisti per coerenza e per determinare se sono necessarie ulteriori indagini. La mancanza di approfondimento diagnostico, in questo caso, ha comportato un ritardo diagnostico. In letteratura sono riportati dati di sopravvivenza in rapporto allo stadio di malattia alla diagnosi. Nel caso del carcinoma mammario, la sopravvivenza a cinque anni passa dal 98 e 90% rispettivamente negli stadi I e II, al 70 e
25% negli stadi III e IV. Nel caso della SI.ra la malattia, al momento della Per_1 diagnosi avvenuta nel settembre/ottobre 2011, era allo Stadio III. Sicuramente, se la diagnosi fosse stata posta nel gennaio del 2011, lo stadio di malattia sarebbe stato più precoce e le probabilità di sopravvivenza della Paziente sarebbero state maggiori.
6) Nel caso in esame, la malattia neoplastica, dopo una fase di risposta ai trattamenti eseguiti ha manifestato, a partire dal giugno 2014, un decorso più aggressivo, confermato dalla valutazione degli indici prognostici valutati istologicamente sulle lesioni secondarie epatiche. Tale evoluzione ha portato nel giro di poco più di dodici mesi a morte la Paziente nonostante le varie linee di trattamento chemioterapico impiegate. Per quanto detto sopra, nel caso la diagnosi fosse stata posta nel gennaio 2011, le probabilità di sopravvivenza sarebbero state maggiori avendo ridotto del 20% le probabilità di sopravvivenza a distanza.
7) La mancanza di approfondimento diagnostico, nel caso in specie, ha comportato un ritardo diagnostico. Una malattia che, diagnosticata nel gennaio 2011 sarebbe stata, nella peggiore delle ipotesi, ad uno stadio II, nel momento in cui viene diagnosticata con 8 mesi di ritardo, si presenta ad uno stadio IIIa. Dati di letteratura indicano come, nel 2011, la sopravvivenza
a 5 anni per il carcinoma alla mammella allo stadio Stadio 0 fosse del 93%, nello Stadio I dell'88%, nello Stadio II compreso tra il 74-81% e nel III stadio del 67% (67% stadio IIIA e
41 – 49% negli stadi IIIb e IIIC). Per lo Stadio IV, poi, crollava al 15% (Americann Cancer
Society Breast cancer survival rates by stage. ). Se ne deduce, quindi, che la CP_15 diagnosi tempestiva della patologia neoplastica avrebbe sicuramente migliorato le chance terapeutiche di sopravvivenza della paziente ma anche la sua qualità di vita (intervento chirurgico meno demolitivo e trattamenti farmacologici meno aggressivi meglio accettati da parte della paziente).
All'udienza del 29 settembre 2020 parte convenuta eccepiva la nullità della CP_1
CTU, chiedendone il rinnovo, per assenza di contraddittorio con i CCTTPP nell'esame dei documenti del fascicolo di causa;
si associavano alla richiesta i procuratori dei convenuti e della terza chiamata . CP_3 CP_2 Controparte_5
Con ordinanza del 29 settembre 2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il giudice, rilevava il regolare svolgimento della CTU nel contraddittorio con i CTP nominati e sulla base di esiti diagnostici allegati all'atto di citazione, posto che il CTU ha convocato i
CTP per l'inizio delle operazioni peritali mentre l'esame e l'analisi delle risultanze è attività rimessa all'esclusiva competenza del CTU;
confermata la regolarità della CTU, il giudice ammetteva le prove testimoniali richieste da parte attrice e le altre parti alla prova contraria, ove richiesta.
All'udienza del 13 aprile 2021 veniva escussa la testimone di parte attrice
[...]
Parte_6
Con ordinanza in data 13 aprile 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, il giudice ammetteva la CTU medico legale sulle persone di Parte_1 Parte_3
e nominando il dott. al fine di
[...] Parte_2 Persona_5
accertare la sussistenza o meno di postumi invalidanti permanenti in conseguenza del decesso di . Persona_1
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, visto l'art. 221, 4 c., D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, il giudice disponeva la trattazione figurata mediante deposito di note scritte, per l'udienza del 13 gennaio 2022.
In data 28 marzo 2022 il CTU dott. depositava l'elaborato peritale Persona_5
definitivo così concludendo:
“1- il signor è affetto da SINDROME POST TRAUMATICA DA Parte_2
STRESS di grado lieve da considerarsi come danno permanente biologico in misura non inferiore all'8%. Andrà considerato a parte il danno morale da lutto. Non è da considerarsi un periodo di ITT
e/o ITP per la tipologia del danno.
2- Il signor non presenta alla data attuale alcuna patologia da ritenersi Parte_3 quale danno biologico permanente. Andrà valutato il danno morale derivato dalla morte della madre. 3- Il signor non presenta alla data attuale alcuna patologia da ritenersi quale Parte_1 danno biologico permanente. Andrà valutato dal Giudice il danno morale derivato dalla morte della moglie.
Riscontrate le note critiche delle parti, il CTU concludeva confermando le predette conclusioni.
Con ordinanza in data 7 aprile 2022 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 27 giugno
2023.
Con decreto in data 25 maggio 2023 il giudice accoglieva l'istanza formulata da parte convenuta (24 maggio 2023), finalizzata a ricevere copia degli allegati CP_1
presenti nel fascicolo degli attori indicati con il n. 2-3 4-5-9-19-20-21 costituiti da dischetti riportanti immagini radiografiche nonché dei relativi referti.
Con successivo decreto in data 7 giugno 2023 il giudice accoglieva l'istanza del CP_1
[... (6 giugno 23) ed invitava parte attrice a produrre tutti le immagini radiografiche in versione originale contenute nei dischetti, come richiesto da parte convenuta.
Con note in data 14 giugno 2023 la difesa degli intervenuti CP_7 CP_8
e precisava le conclusioni insistendo nel contestare quanto
[...] Controparte_9
dedotto ed eccepito dai convenuti e dalle parti chiamate in causa, e, richiamate le risultanze delle prove orali e della CTU del dott. chiedeva dichiararsi Per_4
l'ammissibilità degli spiegati interventi ed il rinvio della causa in decisione.
Con note in data 22 giugno 2023 parte convenuta rilevava la mancata Controparte_1
produzione da parte attrice della documentazione radiografica di cui all'ordinanza del
6.6.2023, chiedeva un rinvio al fine di potere acquisire tutta la documentazione e permetterne alle parti di prenderne visione;
ribadiva la carenza dell'indagine svolta dal
CTU in ordine all'esame dei documenti e delle immagini radiografiche allegate con la strumentazione in possesso del CTU, dott. l'impossibilità di accedere ai Per_4
dischetti allegati da parte attrice e esaminarne il contenuto;
insisteva nella già eccepita nullità dell'elaborato peritale;
precisava le conclusioni riportandosi a quanto già depositato nelle precedenti difese.
Con note in data 22 giugno 2023 la terza chiamata si riportava alle conclusioni CP_4 già spiegate in atti chiedendone l'integrale accoglimento. Con note in data 22 giugno 2023 il convenuto dott. ribadiva l'eccezione di nullità CP_2
della CTU e ne chiedeva la rinnovazione;
in subordine, insisteva nell'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n.1.
Con note in data 23 giugno 2023 parte attrice rilevava il corretto svolgimento della CTU alla presenza di tutti i CCTTPP delle parti;
precisava le conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione, insistendo per l'integrale accoglimento;
dava atto di aver depositato presso la cancelleria la documentazione richiesta di cui al provvedimento del 07.06.2023.
Con note in data 26 giugno 2023 parte convenuta dott. chiedeva il differimento CP_3 dell'udienza al fine di permettere alle parti di prendere visione della documentazione depositata da parte attrice, e garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti;
insisteva con la richiesta di rinnovazione della CTU, con affidamento incarico ad un collegio di consulenti, comprensivo di uno specialista in radiologia;
insisteva per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
Con ordinanza in data 27 giugno 2023 il giudice, disponeva che il CTU dott.
[...] inviasse la bozza della relazione al difensore del dott. entro il 15 Per_5 CP_2
luglio 2023, riassegnava termine per il deposito di osservazioni e relazione finale;
invitava le parti a comunicare se la documentazione depositata da parte attrice in data 23 giugno
2023 fosse fruibile e leggibile;
rinviava la causa all'udienza a trattazione scritta del 16 novembre 2023.
Con ordinanza in data 17 novembre 2023 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, accoglieva la richiesta di parte convenuta formulata con note del 15 CP_1
novembre 2023 e disponeva l'esame da parte del CTU dott. nel contraddittorio Per_4 delle parti delle immagini radiografiche originali depositate in data 23 giugno 2023 per confermare o eventualmente modificare le conclusioni peritali, assegnando nuovi termini per l'espletamento di quanto richiesto, rinviava all'udienza dell'11 aprile 2024.
Con ordinanza in data 11 aprile 2024 il giudice, rilevato il mancato adempimento da parte dei CTU dott. e dott. a quanto rispettivamente disposto con Per_5 Per_4 ordinanza del 27 giugno 2023 e richiesta del 31 gennaio 2024 - con ordinanza del 17 novembre 2023 e richiesta del 31 gennaio 2024, assegnava ai CTU nuovi termini per adempiere.
In data 23 ottobre 2024 il CTU dott. depositato la relazione di cui all'ordinanza Per_5
dell'11 aprile 2024, confermando le valutazioni già espresse non avendo ricevuto ulteriori osservazioni (oltre quelle già precedentemente riscontrate dei CTP di e del CP_1
Dott. . CP_3
In data 25 ottobre 2024 il CTU dott. depositava l'elaborato peritale definitivo di Per_4 cui all'ordinanza dell'11 aprile 2024; precisava di aver provveduto all'esame richiesto in presenza dei CCTTPP di del dott. della Controparte_12 CP_2 Controparte_1
della parte attrice;
riferiva di aver visionato le immagini originali su lastra degli esami mammografici eseguiti in data 12.02.2010, 11.01.2011 e 27.09.2011, di aver confrontato le immagini originali e le relative copie su dischetto dell'esame mammografico del l'11.01.2011.
Il CTU così concludeva: “la comparazione delle immagini radiografiche originali su lastra e le relative copie su cd degli esami mammografici ha permesso di verificare la perfetta uguaglianza delle stesse, conclusione peraltro condivisa anche dai CTP presenti. Si ribadisce, quindi, che la modificazione del quadro mammografico dal 12.02.2010 all' 11.01.2011 ed anche l'aspetto radiografico delle micro-calcificazioni poneva indicazione all'approfondimento diagnostico, cosa, questa, non avvenuta. Pertanto, la conclusione del CTU è che la visione delle immagini originali su lastra e il loro confronto con le copie su CD non modifica le conclusioni già formulate nella precedente perizia del 16/06/2020, successivamente integrata il 06/07/2020”.
Con ordinanza in data 13 novembre 2024 il giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 maggio 2025 da svolgersi ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con istanza in data 6 febbraio 2025 parte intervenuta chiedeva venisse pronunciata ordinanza ex art.186 quater cpc per il pagamento del danno da perdita del rapporto parentale, come quantificato in atti.
Con ordinanza in data 7 febbraio 2025 il giudice, considerata la conclusione dell'istruttoria, disponeva la mediazione demandata ex art. 5 quater D.lgs. 28/2010 al fine di verificare la possibilità di una bonaria composizione della lite in relazione a tutte le posizioni considerati gli esiti delle CTU, che tuttavia aveva esito negativo (verbale del 30.05.2025).
Con deposito in data 9 giugno 2025 parte intervenuta ri-formulava istanza ex art. 186- quater c.p.c..e il giudice, con decreto in data 10 giugno 2025, sollecitava il contraddittorio delle parti sul punto e rinviava per la precisazione delle conclusioni a trattazione scritta.
Lette le note depositate dalle parti, con ordinanza in data 2 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c Con comparsa conclusionale in data 9 luglio 2025 e memoria di replica in data 1 ottobre
2025, gli intervenuti chiedevano nel CP_7 CP_8 Controparte_9
merito, riconosciuta la responsabilità professionale dei dott.ri e nonché CP_13 CP_3 della struttura di condannare i convenuti, in solido tra loro, al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali come dettagliati e quantificati in atti, oltre al risarcimento del danno da ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, alla condanna alla rifusione delle spese di lite;
nonché di dichiarare tenute le compagnie terze chiamate a manlevare i rispettivi assicurati da tutto quanto tenuti a versare agli attori.
Con comparsa conclusionale in data 30 settembre 2025 e memoria di replica in data 20 ottobre 2025 parte attrice, ritenuta accertata in esito alle risultanze peritali, la responsabilità dei convenuti per il ritardo diagnostico della neoplasia mammaria in relazione causale con la progressione della malattia e l'evento morte, nonché fondata la pretesa risarcitoria fatta valere dagli eredi della SI.ra iure hereditatis e Persona_1 iure proprio, chiedeva l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nell'atto di citazione del 13.03.2017.
Con comparsa conclusionale in data 22 settembre 2025 e memoria di replica in data 21 ottobre 2025 parte convenuta dott. ribadiva doversi escludere la propria CP_3
responsabilità per l'omessa tempestiva diagnosi di neoplasia mammaria maligna;
rilevava la propria estraneità alla vicenda e, comunque, l'assenza di collegamento causale tra una sua eventuale condotta ed il dedotto ritardo diagnostico;
insisteva per la nullità della CTU, per la non risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in assenza del nesso eziologico tra condotta ed evento morte;
nonché l'assenza di elementi di prova a sostegno della richiesta risarcitoria e l'infondatezza del danno richiesto iure successionis;
insisteva per l'inammissibilità della domanda di manleva della , non essendo stata dedotta CP_1
la ricorrenza del dolo o della colpa grave, chiedeva di escludere la rivalsa integrale nei confronti dei sanitari convenuti, in assenza dei suoi presupposti;
concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come già rassegnate in atti.
Con comparsa conclusionale in data 30 settembre 2025 e comparsa di replica del 21 ottobre
2025, la convenuta insisteva per l'assenza di responsabilità qualificata e Controparte_1 diretta della struttura;
ribadiva l'estraneità della ad eventuali responsabilità del CP_1
dott. in assenza di collegamento diretto tra la società e il medico;
ribadiva la CP_3 genericità e nullità della CTU, l'infondatezza delle richieste risarcitorie;
insisteva per il difetto di legittimatio ad causam degli intervenuti, per la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento e l'inammissibilità per tardività dell'intervento spiegato;
riteneva, comunque, infondate le domande risarcitorie spiegate dagli intervenuti e dagli attori;
insisteva per l'accoglimento della domanda di garanzia e manleva della per CP_4
la operatività della copertura assicurativa rispetto all'evento dannoso, chiedeva l'accoglimento della domanda di garanzia/manleva e regresso svolta nei confronti dei sanitari Dott. chiedeva di accertare il grado di incidenza causale delle CP_16 condotte, imputabili singolarmente alle parti convenute nella produzione dell'eventuale danno, di accertare e dichiarare la misura del regresso ex art. 2055 c.c. della CP_1
nei confronti dei condebitori solidali in relazione a quanto anticipato alla parte vittoriosa ed imputabile alle quote d'incidenza causale nella produzione del danno di pertinenza degli altri convenuti;
nella ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, chiedeva tenersi conto del concorso colposo della sig.ra ai fini Persona_1 dell'applicazione dell'art.1227 c.c..
Con comparsa conclusionale in data 30 settembre 2025 e memoria di replica in data 1 ottobre 2025 la terza chiamata chiedeva di accertare e dichiarare il CP_4
proprio difetto di legittimazione passiva, comunque, di respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da per inesistenza ed inoperatività di valida garanzia Controparte_1 assicurativa in ordine ai fatti per cui è causa;
in via subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, ex art. 2952 II comma c.c., del diritto azionato dalla CP_1
nei confronti di in via ulteriormente subordinata, di accertare e
[...] CP_4 dichiarare l'infondatezza e/o l'inammissibilità della spiegata domanda di garanzia e manleva per inesistenza ed inoperatività di valida garanzia assicurativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 delle Condizioni di Assicurazioni e/o ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917 I comma c.c; ribadiva l'inammissibilità, per tardività, della domanda di garanzia svolta da nei confronti di rispetto alle domande Controparte_1 CP_4 spiegate dagli intervenuti;
chiedeva, in via gradata, respingere la domanda di garanzia e manleva proposta da in conseguenza della reiezione di ogni domanda Controparte_1
svolta dagli attori, siccome infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- in via estremamente gradata, nella ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice e di accertata operatività della garanzia, chiedeva di determinare e liquidare l'indennizzo dovuto dalla Compagnia in conformità a rigorose e concludenti prove, in ordine sia alla effettiva consistenza dei danni lamentati che alla loro diretta riferibilità alla condotta lesiva eventualmente accertata in capo alla secondo il suo grado effettivo di Controparte_1 responsabilità, dichiarandola tenuta all'eventuale garanzia e manleva nel rispetto delle condizioni generali e particolari, esclusioni, limiti, massimali e franchigie espressamente previsti dalla polizza intervenuta e senza vincolo di solidarietà con eventuali corresponsabili;
con il favore delle spese di lite e compensi, oltre alla refusione delle spese della mediazione demandata come da documentazione in atti.
Con comparsa conclusionale in data 1 ottobre 2025 e memoria di replica in data 21 ottobre
2025 il convenuto dott. insisteva per l'infondatezza della domanda Controparte_2
risarcitoria, ritenuto non provato il nesso eziologico tra condotta imputata ai convenuti ed il decesso della sig.ra ribadiva le contestazioni alle voci di danno avanzate dagli Per_1
attori, iure proprio e iure successionis, in via subordinata riconosceva il solo danno biologico del sig. insisteva per la inammissibilità dell'intervento Parte_2 spiegato dai sig.ri e per il difetto di CP_7 CP_8 Controparte_9
legittimazione attiva e/o di titolarità dell'azione fondata sull'atto di notorietà tardivamente prodotto in data 10.10.2018; insisteva per l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto degli intervenuti al risarcimento del danno;
insisteva per l'infondatezza della domanda di manleva formulata dalla nei suoi confronti;
CP_1 ribadiva l'assenza dei presupposti per la graduazione di colpa tra struttura e medici in assenza di colpa grave;
chiedeva, in via subordinata, la graduazione della responsabilità tra struttura e medici, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, ritenuta, comunque, residuale la responsabilità del dott. chiedeva l'accoglimento delle CP_2
conclusioni come precisate nella prima memoria istruttoria.
Con comparsa conclusionale in data 9 luglio 2025 e memoria di replica in data 1 ottobre
2025 e ribadivano le loro difese ed CP_7 CP_8 Controparte_9
insistevano per l'accoglimento delle domande formulate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto dott.
[...]
di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della c.d. editio actionis. CP_3 Come noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo a fronte dell'omissione o assoluta incertezza circa il petitum o la causa petendi della domanda proposta, con valutazione da compiersi caso per caso, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (tra le varie Cass. n. 20294/2014).
Dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio sono chiaramente comprensibili l'oggetto e le ragioni dell'azione proposta, volta all'accertamento della responsabilità medico professionale per errata/omessa diagnosi di carcinoma mammario in occasione del controllo mammografico-ecografico eseguito dalla paziente in Per_1
data 11.01.2011, che si imputa alla struttura sanitaria e ai medici ivi operanti, con condanna dei convenuti in solido tra loro al relativo risarcimento, vero è che il convenuto dott. è stato in grado di svolgere le proprie difese e prendere posizione sulle pretese CP_3
avversarie.
Nel caso oggetto di causa si controverte di una fattispecie risarcitoria, nascente da una condotta colposa asseritamente imputabile a più convenuti, potenzialmente suscettibile di ledere una pluralità di soggetti.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi ammissibile l'intervento, definibile come adesivo autonomo, spiegato da CP_7 CP_8 Controparte_9
entro il termine di cui all'art.268 primo comma cpc della precisazione delle conclusioni, salve le preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 cpc già maturate al momento della costituzione di (18.02.2020). Controparte_9
Tuttavia, nel merito la domanda spiegata dagli intervenuti CP_7 CP_8
è infondata e non può essere accolta.
[...] Controparte_9
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva degli attori e degli intervenuti per carenza di prova della titolarità del rapporto dedotto, si osserva quanto segue.
La questione della effettiva titolarità delle qualità di parente e di erede poste a fondamento delle pretese avanzate iure hereditatis oltre che iure proprio, attiene al merito e va provata nel processo, in quanto fatto costitutivo della domanda. Quanto agli attori, il vincolo familiare risulta per tabulas dalle certificazioni prodotte in atti attestanti che era moglie di e madre di Persona_1 Parte_1 Pt_3
e figli nati da precedente unione. Parte_2
Detto rapporto, in assenza di testamento, legittima la successione del coniuge e dei due i figli ai sensi degli artt. 565 e ss. del codice civile.
Deve ritenersi provata la qualità di eredi in capo agli attori , Parte_1 Parte_2
e , pur in assenza di produzione dell'atto di
[...] Parte_3
accettazione di eredità, considerato che la proposizione di autonomo giudizio in veste di erede configura il compimento di un atto implicante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi e per gli effetti dell'art. 476 c.c..
Con riferimento alla domanda avanzata dagli intervenuti , CP_7 CP_8
va dichiarato il difetto di titolarità del diritto fatto valere,
[...] Controparte_9
per carenza di prova del presupposto rapporto di parentela (genitori i primi, fratello l'altro) con , posto a fondamento della relativa pretesa risarcitoria. Persona_1
L'asserito vincolo di parentela non emerge da nessuno degli atti prodotti;
l'estratto per riassunto dell'atto di morte e l'estratto per riassunto dell'atto di nascita di Persona_1 sono privi dell'indicazione della paternità e maternità, e non risulta prodotto alcun ulteriore certificato attestante lo stato di famiglia ed il grado di parentela invocato.
Gli intervenuti fondano le rispettive domande esclusivamente sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per uso successione.
Deve premettersi la palese contraddizione emergente dal confronto tra la prima dichiarazione sostitutiva depositata dagli intervenuti il 05.10.2018 e quella già prodotta dagli attori nel proprio fascicolo, e dal quale risultano unici congiunti ed eredi legittimi il coniuge ed i figli della . Persona_1
Ciò premesso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può considerarsi valida prova del rapporto di parentela, avendo attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, solo nei confronti della P.A. e in procedure amministrative, non anche nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, rispetto al quale è priva di valore probatorio essendo priva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante (Cass n. 19606/2025;
16182/2025; Sez. U, Sentenza n. 12065/2014). In ultimo si rileva che gli intervenuti non hanno rappresentato alcun motivo, ai sensi dell'art. 452 c.c., di oggettiva impossibilità di reperire gli atti dello stato civile utili a dimostrare il rapporto di parentela, né hanno fornito altri elementi indiziari da cui desumere la sussistenza del vincolo, che, pertanto, risulta del tutto indimostrata.
Si aggiunga, ad abundantiam, che, anche ove fosse stato provato il vincolo di parentela con il de cuius, la domanda proposta da genitori e fratello iure successionis, sarebbe risultata infondata perché, in assenza di disposizioni testamentarie l'art. 565 c.c., conferisce al coniuge e ai figli la qualità di eredi legittimi, con esclusione dalla successione di genitori e fratelli.
Con riferimento alla domanda risarcitoria di parte attrice, in tema di responsabilità medica, la legge n. 24/2017 c.d. Gelli non ha modificato la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, già enunciata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 577/2008), bensì quella del medico, qualificandola come extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., in relazione ai danni causati a pazienti nell'esercizio della sua attività professionale all'interno di una struttura sanitaria.
Tuttavia, le norme sostanziali della predetta legge non trovano applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore del 1° aprile 2017 (Cass. n. 28811/2019;
Cass. n. 28994/2019), quali quello in esame (prestazione resa nel 2011) e, pertanto, nella fattispecie, anche la responsabilità professionale del medico deve classificarsi di natura contrattuale.
Sulla base della consolidate giurisprudenza la qualificazione contrattuale della responsabilità tanto della struttura quanto del medico in essa operante, si fonda sull'atipico contratto di assistenza sanitaria o di spedalità con la struttura, e di contatto sociale con il medico, che si perfeziona, anche sulla base di fatti concludenti, con l'affidamento del paziente alle cure della struttura sanitaria ovvero del medico in essa operante e che genera un obbligo del medico e della struttura di protezione nei confronti del paziente (Cass. n. 8826/2007; Cass. n.5590/2015).
L'attività dei sanitari si incardina nella obbligazione della struttura, la quale si avvale dei suoi ausiliari per la realizzazione dell'assistenza del paziente, assumendosene il rischio.
Di conseguenza, dei danni subiti dal paziente ne risponde la struttura sanitaria sia per l'ipotesi in cui siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, che per l'ipotesi in cui siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la struttura si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura e assistenza (Cass. n. 1620/2012) trovando nel secondo caso applicazione la regola posta dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché essi non siano formalmente alle sue dipendenze
(Cass. n. 1620/2012, Cass. n.22390/2006).
Dalla natura contrattuale della responsabilità della struttura e dei sanitari ivi operanti, consegue che, ai fini del risarcimento del danno, è onere del danneggiato provare l'esistenza del rapporto di cura/assistenza e allegare l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare
(quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato;
resta a carico della struttura sanitaria fornire la prova liberatoria che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, o la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, oggettivamente non imputabile all'agente (da ultimo Cass. n.
27142/2024; Cass. n. 13107/2023; Cass. n. 5808/2023; Cass. Sez. U. n. 577/2008), tenuto conto che nell'adempimento della prestazione professionale, la diligenza esigibile dal medico è quella del debitore qualificato di cui al secondo comma dell'art.1176 c.c..
Per quanto di interesse, si osserva che, in materia di responsabilità per attività medico- chirurgica, l'accertamento del nesso in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno,
l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo- statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) - così Cass. n. 21530/2021 e, più recente, Cass. n. 16199/2024.
Nel caso di specie, il rapporto negoziale intercorso tra l'utente e la Persona_1 struttura sanitaria è provato dai referti delle visite eseguite presso la Controparte_1 struttura in data 11.01.2011 e 27.09.2011 e dalle relative fatture emesse dalla Struttura per le prestazioni rese.
Il dott. è pacificamente, il medico radiologo che ha refertato l'esame CP_2 mammografico dell'11.01.2011 e del 27.09.2011.
Quanto al dott. medico-chirurgo, parte attrice deduce che alla visita dell'11.01.2011 CP_3
il referto era visionato da costui e che entrambi i sanitari (dott.ri e CP_2 CP_3
avrebbero omesso l'indicazione di un approfondimento diagnostico a breve termine.
A fronte delle contestazioni mosse, il convenuto dott. ella comparsa di costituzione CP_3 non si è mai dichiarato estraneo ai fatti di causa, né ha specificatamente escluso di aver esaminato il referto dell'11.01.2011 e visitato la paziente. Il dott. si limita a CP_3
contestare la sussistenza di una sua responsabilità, sul presupposto della correttezza del proprio operato, tant'è che nella comparsa di costituzione (pag.7) si legge: Invero nel gennaio 2011 il quadro clinico della signora era negativo, tale dunque da non destare Per_1 allarme né giustificare ulteriori accertamenti oltre quelli seriali, richiamati nel referto del dott.
CP_2
Ne consegue, secondo il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che debba ritenersi pacifica l'attività di valutazione dell'esame mammografico riferibile al dott. essendo noto che ai fini della formulazione di una diagnosi senologica corretta CP_3
all'esame mammografico segua la valutazione clinica da parte del clinico specialista
(senologo o oncologo).
Quanto ai profili di colpa contestati alla struttura sanitaria e ai medici convenuti, in esito alla CTU esperita dal Dott. , Specialista in Oncologia Clinica, Persona_4
completa anche nelle risposte alle osservazioni critiche dei CCTTPP, deve ritenersi acclarato tanto l'inadempimento colposo dei sanitari e correlati alla visita CP_2 CP_3
dell'11 gennaio 2011 quanto il nesso causale con l'evento morte della sig.ra Per_1
Il CTU ha riferito che la sig.ra si sottoponeva presso il Centro Radiologico Per_1
Pontino CE.RA.PO. S.r.l a controllo mammografico - ecografico e visita senologica, in assenza di sintomatologia soggettiva rilevante.
Il CTU, valutata la vicenda clinica e la documentazione medica in atti, ha accertato, in sintesi: - l'errore di refertazione degli esami mammografico ed ecografico e l'incompletezza della diagnosi di “Fibroadenomi confluenti”, resi alla visita dell'11.01.2011;
- la non corretta considerazione, rispetto agli esami precedenti, della modificazione del quadro mammografico dell'11.01.2011 (immagini di calcificazioni a grappolo, loro distribuzione e localizzazione), che poneva indicazione, secondo quanto previsto nella letteratura scientifica, per un approfondimento diagnostico (agoaspirato eco-guidato);
- che la mancata indicazione ed esecuzione alla visita dell'11.01.2011 sia da parte del
Medico radiologo che del Medico senologo di un approfondimento diagnostico
(agoaspirato eco-guidato) ha comportato un ritardo diagnostico;
- che solo alla successiva indagine mammografica e istologica (settembre/ottobre 2011) si evidenziava la presenza di Carcinoma duttale invasivo con immagini di linfangite neoplastica;
- che, secondo i dati della letteratura scientifica, nel 2011 la sopravvivenza a 5 anni per carcinoma mammario era del 93% allo Stadio 0, dell'88%allo Stadio I, compreso tra il 74-
81% nello Stadio II, e del 67% nello stadio IIIA (American Cancer Society Breast cancer survival rates by stage. September 2012);
- il ritardo diagnostico di oltre mesi della neoplasia mammari giunta allo Stadio IIIa
(settembre 2011);
- che ove fosse stata fatta la diagnosi tempestiva alla visita del gennaio 2011 lo stadio clinico sarebbe stato più precoce, I o II, con conseguenti maggiore probabilità di sopravvivenza e migliore qualità di vita (intervento chirurgico meno demolitivo e trattamenti farmacologici meno aggressivi meglio accettati da parte della paziente);
- che il ritardo diagnostico ha ridotto del 20% le probabilità di sopravvivenza;
- che, la malattia neoplastica, a partire dal giugno 2014, manifestava un decorso più aggressivo (carcinoma infiltrante e lesioni epatiche) con esito fatale nel giro di dodici mesi.
Occorre preliminarmente osservare che secondo la più recente giurisprudenza, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto (la perduta possibilità di sopravvivenza) non accertabile neanche in termini di quantum … mentre nei casi in cui l'evento di danno sia costituito, non da una possibilità
(sinonimo di incertezza del risultato sperato), ma dal (mancato) risultato stesso, non di chance perduta sarà lecito discorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale) - così Cass. n. 16326/2025 e Cass.n. 28993/2019.
Nel caso di specie, il CTU non ha mai escluso la riconducibilità causale del decesso della paziente alla responsabilità dei sanitari convenuti, avendo, invero, dichiarato (pag.32 della relazione):
“è possibile concludere che l'errata refertazione del radiologo ha contribuito alla progressione della neoplasia e l'errore costituito dalla diagnosi tumorale colposamente intempestiva sia causa dell'evento dannoso (consistente nel decesso del paziente o nell'abbreviazione della sua sopravvivenza), in quanto, la prognosi muta sensibilmente a seconda della tempestività dell'accertamento.”
Dunque, sulla scorta di tali valutazioni, considerata la riduzione significativa della mortalità per tumore della mammella (-0,8%/anno CTU,pag.21) e che l'anticipazione diagnostica (a stadi iniziali) incide significativamente nella riduzione della mortalità, quindi nella possibilità di guarigione, deve ritenersi, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", che il colposo ritardo diagnostico della neoplasia abbia inciso sulla successiva evoluzione in senso peggiorativo della malattia che ha condotto al decesso per carcinoma mammario una donna dell'età di appena 44 anni, in assenza di pregresse situazioni patologiche.
In ragione del fatto accertato dal CTU, confermato anche in esito all'esame degli originali radiogrammi, della presenza, già al momento della visita del Gennaio 2011, di un quadro clinico sospetto, era lecito e necessario attendersi sia dal radiologo (dott. che dal CP_2
medico-chirurgo (dott. l'impulso ad un ulteriore approfondimento della situazione CP_3 con prescrizione di esami più approfonditi (Cass. n.4652/2021).
Dunque, secondo un ragionamento controfattuale, l'alternativo comportamento doveroso dei sanitari – secondo la diligenza specifica imposta dall'art. 1176 2°comma c.c. – consistente nella corretta interpretazione della radiografia mammaria e nell'indicazione del necessario approfondimento diagnostico, avrebbe consentito di rilevare la neoplasia ben 8 mesi prima di quanto accaduto, quando era ad uno stadio clinico precoce (I o II), così impedendone la silente progressione allo stadio IIIa, il che avrebbe favorito l'efficacia dei protocolli terapeutici/chirurgici sino a scongiurare l'esito letale, considerata la sopravvivenza statisticamente probabile e più elevata quanto più è precoce la diagnosi.
Il colposo ritardo diagnostico ha, di fatto, precluso una possibilità di guarigione della paziente che era altamente probabile alla luce delle conoscenze scientifiche, non essendo emerso alcun elemento che faceva propendere per un esito, comunque, infausto della neoplasia.
Né i sanitari né la struttura convenuta hanno, inoltre, fornito la prova liberatoria di una genesi del danno alternativa o comunque non imputabile a propria negligenza né dell'irrilevanza causale dell'accertata omissione.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il nesso causale tra condotta omissiva colposa dei sanitari ed il decesso (o perdita anticipata della vita) della paziente Persona_1 intervenuto il 23.9.2015 per carcinoma mammario, prima dei 5 anni di sopravvivenza statisticamente indicati dalla letteratura in materia sugli stadi e sui tempi di un tumore come quello de quo.
Pertanto, i e la struttura sanitaria Parte_7 CP_3
che di loro si è avvalsa, devono ritenersi solidalmente responsabili ex art. Controparte_1
2055 c.c. nei confronti della danneggiata.
Alcun elemento è ravvisabile per riconoscere l'evocato concorso di colpa, ex art. 1227, della vittima , nei confronti della quale non si comprende quali Persona_1 debbano essere i profili di colpa rimproverabili che abbiano contribuito al verificarsi dell'evento pregiudizievole in concomitanza con la scorretta esecuzione della prestazione sanitaria resa, posto che il CTU ha escluso l'esistenza di pregresse situazioni patologiche.
Quanto alla domanda risarcitoria formulata dagli attori iure hereditatis, si osserva che, per il caso di condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente, e di morte sopravvenuta dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile, e conseguentemente trasmissibile agli eredi, un danno biologico "terminale", nella duplice componente di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale "terminale o catastrofale ", consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, (Cass.
n.829/2019, Cass. n.23153/2019; Cass. n.26727/2018; S.U. n. 15350/2015). Va, dunque, riconosciuto il danno terminale patito dalla SI.ra , Persona_1
comprensivo della componente biologica temporanea e degli aspetti sofferenziali connessi alla percezione della morte imminente (Cass. S.U. n.
15350/2015), liquidato in via equitativa, conformemente al principio di unitarietà ed onnicomprensività (Sezioni Unite n. 26972/2008 e n. 15350/2015), secondo i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. terminale delle LL AN (Edizione 2024), elaborati valorizzando anche la componente della sofferenza connessa alla percezione della morte imminente (come precisato nella nota esplicativa dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile).
Si aggiunga che per stessa definizione il danno terminale esclude che possa protrarsi per un tempo esteso, e impone di individuare un numero massimo di giorni al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Considerato il lasso di tempo intercorso tra il manifestarsi dell'irreversibile aggravamento della patologia (individuato al 02.09.2015) ed il decesso della paziente (23.09.2015), durante il quale la paziente ha avuto la cosciente percezione della gravità della situazione e la consapevolezza dell'approssimarsi dell'evento infausto, il danno va quantificato in €
35.247,00 per i primi 3 giorni (tetto massimo convenzionalmente stabilito) e, per i giorni successivi di sopravvivenza fino al 21°coincidente con il decesso, € 19.459,00.
La sofferenza patita dalla giovane donna per essere stata sottoposta ad intervento di mastectomia radicale destra, a plurimi cicli di chemioterapia e radioterapia, nonché
l'inevitabile disagio psicologico provocato dalla consapevolezza della ritardata diagnosi, elementi che hanno determinato un disturbo d'ansia con episodi depressivi (CTU pag.11 e ss.), sono tutte circostanze che senz'altro impongono una personalizzazione del danno con aumento del 50% da applicarsi solo per i giorni oltre i primi tre (€ 29.188,50).
Pertanto, il danno terminale patito dalla SI.ra , da corrispondersi, Persona_1
secondo le regole della successione legittima al marito ed ai due figli in proporzione delle rispettive quote ereditarie, ammonta ad euro € 64.435,50. L'importo va devalutato alla data della diagnosi tardiva del 12 ottobre 2011 e rivalutato con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza, per un importo finale di euro € 75.340,49 cui andranno aggiunti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo. Agli attori, marito e figli della sig.ra in proporzione delle rispettive quote Per_1
ereditarie, va riconosciuto, quale danno emergente di natura patrimoniale, il rimborso delle spese mediche sostenute da per € 1.466,77 (escluse le ricevute Persona_1 prive di c.f. della paziente e non direttamente riconducibili ai fatti di causa), il cui importo, devalutato alla data del fatto lesivo e rivalutato all'attualità, è pari a € 1.714,99.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento formulata iure proprio dai prossimi congiunti, marito e figli della sig.ra vale quanto segue. Per_1
Ritenuta accertata, nei confronti dei congiunti, la responsabilità di natura extracontrattuale della struttura sanitaria e dei professionisti convenuti per violazione del dovere generico di neminem laedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., il marito e i due figli della vittima hanno diritto a vedersi riconosciuto il danno non patrimoniale per lesione del vincolo parentale, dal momento che la condotta illecita ha leso diritti della persona costituzionalmente qualificati fondati sugli artt. 2, 29, 30 della Costituzione, nel rispetto dei principi relativi al riconoscimento del danno non patrimoniale, come configurati dalla
Cass, Sez. Unite, n. 26972/2008.
Come da condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di componenti della famiglia nucleare, il danno da sofferenza interiore per la perdita del familiare si presume ex art.2727 c.c. dall'esistenza di uno stretto vincolo familiare, presunzione superabile dalla prova contraria gravante sul danneggiante dell'assenza nel caso concreto di un legame affettivo tra i superstiti e la vittima (tra le più recenti
Cass.n.22397/2022); prova contraria che non risulta fornita di convenuti nel caso di specie.
Al fine di determinare il valore del danno da perdita del rapporto parentale, liquidabile mediante una valutazione equitativa ai sensi degli artt.1226 e 2056 cc., secondo
“uniformità pecuniaria di base” ed in ossequio alle recenti pronunce della Corte di
Cassazione cui questo giudice intende adeguarsi (Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021;
Cass. 26300/2021), si utilizzeranno le nuove LL integrate a punti – Edizione 2024 - del
Tribunale di Milano dedicate al danno da perdita del rapporto parentale, tenendo conto del valore del punto base (€ 3.911,00), dell'età della vittima primaria (48 anni), di quella del congiunto all'epoca della morte della vittima, della presenza di familiari superstiti, della convivenza o meno con la vittima.
Con riferimento al parametro E delle tabelle, si ritiene di dover riconoscere il valore minimo in considerazione dell'assenza di allegazioni in ordine allo stravolgimento della vita in conseguenza della perdita e degli unici elementi in termini di sofferenza interiore emersi dalla CTU espletata dal Dott. sulle persone degli attori. Persona_5
In applicazione dei criteri soprarichiamati, in favore degli attori vanno riconosciuti a titolo di danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale i seguenti importi:
- a , 46 anni, marito della vittima dal 2009, punti totali riconosciuti 73 Parte_1
(20+20+16+12+5), importo del risarcimento € 285.503,00;
- a , 27 anni, figlio non convivente della vittima, punti totali Parte_3
riconosciuti 61 (20+24+0+12+5), importo del risarcimento € 238. 571,00;
- , 22 anni, figlio convivente della vittima, punti totali riconosciuti Parte_2
77 (20+24+16+12+5), importo del risarcimento € 301.147,00.
Al figlio , deve essere riconosciuto anche il danno biologico Parte_2 permanente accertato dal CTU Dott. nella misura dell'8%, consistente Persona_5
nella sindrome post traumatica da stress insorta a seguito e per l'effetto della morte della madre, di carattere cronico e non temporaneo, liquidato in via equitativa in € 15.214,01 secondo i criteri fissati dall'art.139 del C.d.A., aggiornati dal D.M. 18/07/2025, trattandosi di lesioni micropermanenti.
Gli importi sopra riconosciuti devono essere devalutati all'epoca del decesso della congiunta (23.09.2015) e rivalutati con Interessi Legali sul capitale rivalutato annualmente
(Indice Istat FOI), per un importo finale di € 318.064,73 a favore del marito Parte_1
, € 265.780,11 a favore del figlio , € 352.442,09 a favore del
[...] Parte_3
figlio . Parte_2
Va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto dott. di prescrizione del diritto al CP_3 risarcimento vantato da parte attrice nei suoi confronti.
L'azione tesa ad ottenere il risarcimento iure hereditatis del danno biologico patito dalla vittima è soggetto alla prescrizione decennale, in quanto volta a far valere la responsabilità da inadempimento delle obbligazioni di cura e protezione che, come detto, ha natura contrattuale.
Pertanto, sotto tale profilo, non risulta maturata la prescrizione, avendo gli attori azionato la domanda nel rispetto del termine decennale decorrente dalla data della intervenuta diagnosi tardiva (12 ottobre 2011), individuabile quale momento nel quale il danno da inadempimento si è manifestato, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Quanto all'azione tesa ad ottenere il risarcimento iure proprio del danno da lesione del rapporto parentale, essa è inquadrabile nell'ambito della responsabilità aquiliana e soggetta al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c..
Tuttavia, al danno subito dai congiunti della vittima, è applicabile il più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947 co. 3 c.c. prima parte, posto che la fattispecie di decesso per colposa violazione di regole cautelari da parte dei sanitari che ebbero in cura la paziente, integrerebbe gli estremi dell'omicidio colposo ex artt. 589 c.p., reato per il quale la prescrizione è di anni sei, che, nel caso in cui il giudizio penale non sia stato promosso, decorre dalla data del fatto, ovvero del decesso.
Considerata la data del decesso del 23.09.2015, alcuna prescrizione del diritto risarcitorio vantato iure proprio nei confronti del dott. risulta maturata neanche tenendo conto CP_3 della data della notifica dell'atto di citazione (14 marzo 2017).
Va rigettata la eccepita estraneità della alla prestazione oggetto di giudizio ed CP_1
assenza di un rapporto di lavoro con il dott. il quale, a suo dire, avrebbe svolto solo CP_3 attività libero professionale, sulle quali il centro fonda la domanda di manleva nei confronti del sanitario, che deve ritenersi infondata.
Si rileva che è la predetta struttura ad aver emesso la fattura per la prestazione resa alla cliente. Si tratta, dunque, di un rapporto di cura direttamente intercorso tra il
[...]
e la paziente, reso per il tramite dei propri medici ausiliari, non Parte_4 avendo la ulla dimostrato a supporto dell'estraneità del sanitario dott. CP_1 CP_3
dalla sua struttura organizzativa, né dell'esistenza di un contratto di incarico libero professionale stipulato con il medico, e/o di un obbligo del sanitario a manlevare la struttura sanitaria per gli eventuali danni causati dalle prestazioni professionali personalmente svolte presso la struttura.
È, inoltre, opportuno precisare che la responsabilità per fatto dell'ausiliario o del preposto prescinde dall'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato del MEDICO con la struttura (pubblica o privata) sanitaria, essendo irrilevante la natura del rapporto tra i medesimi sussistente ai fini considerati, laddove fondamentale rilevanza assume viceversa la circostanza che dell'opera del terzo il debitore originario comunque si avvalga nell'attuazione del rapporto obbligatorio.
Difatti, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno) anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. 1043/2019) ma intervenga quale suo ausiliario necessario, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata e l'organizzazione aziendale (in tal senso Cass. 18610/2015; Cass.
28987/2019), in considerazione del principio eius commoda et eius incommoda.
Quanto al richiesto accertamento della graduazione delle responsabilità di ciascuno anche ai fini della domanda di regresso per l'intero o in proporzione alla gravità delle rispettive colpe svolta da nei confronti dei condebitori solidali, deve richiamarsi CP_1
l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (Cass. n. 29001/2021 conf. da Cass.n. 28642/2024;
Cass.n. 28987/2019).
Dunque, spettava alla struttura sanitaria vincere la presunzione di responsabilità di pari contribuzione al danno da parte dei sanitari collaboratori, provando la diversa misura delle colpe e della derivazione causale del sinistro, non bastando ad escludere la sua corresponsabilità la mera affermazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorrendo considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura era stata chiamata a rispondere del proprio operato, sicché sarebbe stato suo onere dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni.
In assenza di prova gravante sulla struttura convenuta di una responsabilità dei medici assorbente intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice, deve farsi applicazione del principio presuntivo di cui agli artt. 1298, secondo comma, c.c. e 2055, terzo comma, cod. civ.
Alla luce delle considerazioni che precedono, con riguardo ai rapporti interni fra la struttura convenuta e i sanitari di cui si è avvalsa, l'onere economico del risarcimento del danno e della restituzione del corrispettivo deve essere ripartito ai fini delle azioni di regresso ex artt. 1299 e 2055 c.c. attribuendone il 50% alla struttura sanitaria CP_1
e il 25% a ciascuno dei medici convenuti, non essendo emersa una colpa maggiore di un medico rispetto all'altro.
Deve essere accolta la domanda di garanzia spiegata dalla convenuta nei Controparte_1
confronti della propria compagnia assicuratrice in forza della CP_4
documentata polizza assicurativa n. 802825365 (fascicolo - all.3,4 - pag.46 e ss.) CP_4 per responsabilità civile verso terzi il cui oggetto comprende il rischio di danni (morte e lesioni personali) arrecati ai clienti da collaboratori e personale dipendente, per come desumibile dalla Sezione “D” Responsabilità civile (cfr. pag. 5 della Polizza - Settore A art.12 pag. 14,15 Condizioni di Assicurazione), da intendersi come riferita anche ai danni derivanti dall'attività professionale da questi ivi svolta (studio radiologico) secondo il criterio interpretativo favorevole all'assicurato di cui all'art.1370 c.c..,
Non può condividersi la diversa interpretazione prospettata dalla assicuratrice, di copertura dei soli danni causati in relazione alla conduzione dei locali adibiti a studio radiologico e non anche dell'attività professionale ivi svolta (e non espressamente esclusa), che renderebbe praticamente priva di utilità pratica la polizza per la responsabilità civile verso i pazienti per danni arrecati da collaboratori e personale, denominata
“multigaranzia studio professionale”. Si rileva ancora che, agli effetti dell'art. 1917 cod. civ., deve anche tenersi conto che la condotta colposa fonte di danno (errore di refertazione e omessa diagnosi relativi all'esame eseguito in data 11/01/2011) è insorta nel periodo di vigenza della polizza, valida dall'11.08.2005 al 20.05.2015 (data del recesso unilaterale della compagnia).
Quanto alla contestata inoperatività della copertura assicurativa in ragione di clausola claims made, a richiesta fatta, di cui all'art. 17 delle condizioni di polizza, è documentata una prima richiesta risarcitoria formulata dalla danneggiata alla struttura Per_1
in data 22.12.2014 quindi nella vigenza della polizza;
CP_1 con riferimento alla richiesta risarcitoria formulata dai familiari, intervenuto il decesso della danneggiata, datata del 4.12.2015, pervenuta quando la compagnia aveva già esercitato il recesso unilaterale, dopo la prima richiesta risarcitoria, si ritiene che l'applicazione della clausola claims made sia da considerarsi nel caso di specie non meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.., contraria a buona fede ed ai doveri di solidarietà, perché utile ad escludere l'operatività della polizza dell'assicurata per un fatto colposo commesso e già denunciato all'assicurata nella vigenza del contratto, attribuendo di fatto all'assicuratrice un vantaggio ingiusto e sproporzionato, esponendo l'assicurato ad un vuoto di garanzia.
La giurisprudenza al riguardo ha specificamente affermato (Cass. 10506/2017 cit.) che la clausola c. d. claim's made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.
Va, in ultimo, disattesa l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo formulata dalla terza chiamata . CP_4
L'art. 2952, II e III comma c.c. prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o promosso contro di questo l'azione, tenuto conto che la comunicazione all'assicurato dell'azione proposta dal danneggiato sospende il corso della prescrizione finché il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
Nel caso di specie il dies a quo va individuato nel momento della richiesta di risarcimento avanzata iure proprio e iure hereditatis del 04.12.2015, rispetto alla quale la CP_1
notificava l'atto di chiamata in causa alla in data 31.07.2017, quando la CP_4
prescrizione non si era ancora maturata.
Ne discende, quindi, che deve riconoscersi la piena dell'operatività della garanzia assicurativa azionata dalla struttura convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice
, che è dunque tenuta a garantire il proprio assicurato di quanto questi deve CP_4
corrispondere a parte attrice a titolo di responsabilità civile, nel limite del massimale di polizza pattuito per sinistro in euro 750.000,00.
Va accolta la domanda di garanzia svolta dal Dr. i nei confronti di CP_3
accertata l'operativa della documentata polizza Controparte_5
n.130/08/1737, vigente all'epoca dei fatti.
Eccepisce la Compagnia, citando i punti 2 e 3 dell'art.16 delle condizioni contrattuali, che la polizza operi a secondo rischio, trattandosi di attività svolta dal professionista all'interno di una Struttura Sanitaria tenuta egualmente in responsabilità nei confronti dei pazienti.
Si richiama al riguardo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non possano esservi sovrapposizioni tra assicurazioni che tutelano rischi diversi. La Suprema Corte ha chiarito che se un medico operante all'interno di una struttura sanitaria ha stipulato una "assicurazione personale", questa non può che coprire la responsabilità civile del medico stesso. In altri termini, l'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno d'una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare, in quanto la prima copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo, mentre la seconda copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria.
Si evidenzia, pertanto, che i due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi, per cui non può sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio", la quale presuppone, invece, che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza. (in tal senso Cass. n. 30314/2019; n. 4936 del 2015). Di conseguenza, va respinta l'eccezione di operatività della polizza a secondo rischio.
Va disattesa anche l'eccezione ex art. 1914 c.c. per violazione dell'obbligo di salvataggio impeditivo della operatività della polizza, posto che tale disposizione non può riguardare comportamenti di terzi che possano concorrere a coprire l'indennizzo dovuto, ma censura i soli comportamenti dell'assicurato che non evitino o non limitino il danno oggetto del contratto di assicurazione, posto che, come già detto, la polizza assicurativa stipulata dalla struttura avrebbe, comunque, coperto un rischio diverso da quello che costituisce oggetto della assicurazione personale.
Ne discende, quindi, che va riconosciuta la piena dell'operatività della garanzia assicurativa azionata dal dott. nei confronti della chiamata CP_3 CP_5
Controparte_5
Deve, tuttavia, riconoscersi la dedotta operatività della copertura assicurativa per la sola quota di responsabilità direttamente riferibile al Dr. con esclusione di ogni CP_3
responsabilità derivantegli in via solidale (art.16 del contratto).
Pertanto, la compagnia deve essere condannata a Controparte_5
tenere indenne il dott. dalle conseguenze negative derivanti a quest'ultimo dalla CP_3 presente pronuncia, corrispondenti alla quota del 25% di responsabilità.
Ogni altra questione di rito o di merito risulta assorbita.
I convenuti soccombenti dottori e e la struttura Controparte_2 CP_3 sanitaria vanno condannati, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice Controparte_1
le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornato al DM 147/2022, nella misura media tenuto conto del decisum, oltre alle spese della mediazione demandata, il tutto da distrarsi in favore del difensore Avv. RE
IN dichiaratosi antistatario.
In ordine alle spese di lite relative alle chiamate in garanzia, si ritiene di compensarle integralmente tra chiamante e assicurata così come tra gli intervenuti e tutte le altre parti considerate le ragioni decisorie sopra espresse.
Le spese della CTU, liquidate con decreto del 29.03.2021 per il CTU dott. sono Per_4
poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro, in ragione di 1/3 ciascuno, che devono rifondere le somme anticipate da parte attrice.
Deve, infine, darsi atto della applicazione dell'art. 12-bis comma due, D.lgs. n. 28/2010 per l'ingiustificata assenza della Parte_8 all'incontro di mediazione del 30.05.2025, con condanna della compagnia al versamento in favore dell'Erario, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.1653/2017, ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., il dott. e il dott. Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento di complessivi € 77.055,48 già rivalutati CP_3
all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, da corrispondersi agli attori
, e , secondo le rispettive Parte_1 Parte_3 Parte_2
quote ereditarie;
- condanna, altresì, la in persona del legale rappresentante p.t., il dott. Controparte_1
e il dott. in solido tra loro, alla corresponsione a Controparte_2 CP_3
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio di € 318.064,73 in favore di
, € 265.780,11 in favore di , € 352.442,09 in favore Parte_1 Parte_3
di , importi tutti già rivalutati all'attualità, cui vanno aggiunti gli Parte_2
interessi legali dalla sentenza al saldo;
- rigetta le domande formulate dagli intervenuti CP_7 CP_8
Controparte_9
- condanna a tenere indenne di tutte le somme da CP_4 Controparte_1
corrispondere agli attori in esecuzione della presente sentenza, nei limiti del massimale di polizza, pari ad euro 750.000,00;
- condanna tenere indenne il dott. da quanto Controparte_5 CP_3
dovuto a parte attrice in forza della presente pronuncia, corrispondente alla quota del 25% di responsabilità;
- nel rapporto interno tra i convenuti soccombenti, accerta e dichiarare la misura delle rispettive quote di responsabilità in 50% della e 25% ciascuno dei dott.ri Controparte_17
e il dott. Controparte_2 CP_3 - in parziale accoglimento della domanda di regresso formulata dalla convenuta dichiara il dott. e il dott. tenuti Controparte_1 Controparte_2 CP_3
ciascuno a corrispondere alla struttura sanitaria la misura del 25% di quanto la convenuta avrà versato a parte attrice in esecuzione della presente sentenza;
Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., il dott. Controparte_1 [...]
e il dott. in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite CP_2 CP_3
che liquida in complessivi € 1.713,00 per esborsi, € 273,28 per spese di mediazione demandata, € 14.103,00 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice Avv. RE
IN dichiaratosi antistatario;
- nel rapporto tra i chiamanti e le rispettive assicuratrici chiamate in causa compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- compensa le spese di giudizio sostenute dagli intervenuti CP_7 CP_8
nel rapporto con tutte le altre parti;
[...] Controparte_9
- pone le spese della CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura interna di 1/3 ciascuno, che devono rifondere le somme anticipate da parte attrice;
- condanna lla corresponsione, in favore dell'Erario, Controparte_5
di € 3.372,00 pari al doppio del CU dovuto per il presente giudizio.
Lì, 1 novembre 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava