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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2025, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 13187/2018 R.G. avente ad oggetto: fideiussione promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Tita Marco ed elettivamente domiciliato in Catania, via
Pasubio n. 33, giusta procura allegata in atti;
opponente contro società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_1 sede legale in Milano, Viale Majno n.45, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. codice REA Milano 2124851, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore e, per essa, quale procuratrice, con sede legale in Verona, CP_2
Piazzetta Monte n.1, codice fiscale n. partita iva n. rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dall'avvocato Scardavilla Antonella ed elettivamente domiciliata in Catania, via
Caronda n. 136, giusta procura allegata in atti;
opposta
*****
All'udienza del 28.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.7.2018, , in qualità di Parte_1 fideiussore della , ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 3041/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso il 29.5.2018 dal Tribunale di
Catania, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 156.000,00 in favore di quale procuratrice speciale di oltre interessi e spese. CP_2 Controparte_1
L'opponente, dopo avere premesso che il credito vantato dall'opposta nei confronti della società debitrice principale deriverebbe dai contratti di conto corrente n. 10459256 del 18.5.2005 e di sconto di portafoglio commerciale n. 46624945 del 20.5.2005 conclusi con ha Controparte_4 eccepito: il difetto di legittimazione attiva di la nullità integrale o Controparte_1 parziale delle clausole della fideiussione in quanto conformi allo schema ABI e riproduttive delle intese anticoncorrenziali vietate dalla legge 287/1990, la decadenza di cui all'art. 1957
c.c., la prescrizione della pretesa creditoria, il superamento della soglia usuraria e l'indeterminatezza del credito. Ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed accertamento delle nullità sopra indicate, la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta depositata il 23.11.2018 si è costituita in giudizio
[...]
e per essa, quale procuratrice, contestando la fondatezza Controparte_1 CP_2 dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 14.7.2021 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con successiva ordinanza del 6.9.2022 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il superamento del tasso soglia.
Con ordinanza del 3.5.2023 è stato disposto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione di modelli standard di fideiussione utilizzati dagli istituti di credito maggiormente rappresentativi nel mese di maggio 2005.
All'udienza del 28.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, la pretesa creditoria azionata in via monitoria da trae Controparte_1 origine dai seguenti rapporti bancari intrattenuti dalla con CP_3 CP_3 Controparte_4
2 a) contratto di conto corrente n. 10459259 stipulato il 18.5.2005 (doc. 4 fascicolo monitorio) sul quale è stata concessa un'apertura di credito di euro 30.000 con contratto del 20.5.2005 (doc. 5 fascicolo monitorio), recante un saldo debitore al 31.7.2017 di euro 45.563,89;
b) contratto di sconto di portafoglio commerciale n. 46624945 del 20.5.2005 (doc. 8 fascicolo monitorio), recante un saldo debitore di euro 116.952,27 al 31.7.2017.
I rapporti bancari sopra indicati sono stati garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata in data
205.2005 da e fino alla concorrenza di euro 156.000 (doc. 10 Parte_1 Parte_2 fascicolo monitorio).
Con il decreto ingiuntivo n. 3041/2018 qualificandosi cessionaria dei Controparte_1 crediti vantati da ha intimato il pagamento dell'importo di euro 162.516,16 nei Controparte_4 confronti della società e, in solido, di euro 156.000 nei CP_3 Controparte_3 confronti dei fideiussori.
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo proposta soltanto da , nella qualità di fideiussore della società debitrice Parte_1 principale.
Occorre evidenziare in premessa, sia pure nel silenzio delle parti sul punto, che Parte_1 abbia rilasciato la fideiussione per scopi inerenti la propria attività imprenditoriale e, pertanto, lo stesso non possa considerarsi consumatore nella vicenda negoziale in esame, atteso che dalla visura camerale VE (doc. 8 fascicolo parte opposta) emerge che il predetto fosse socio al cinquanta percento della e, dunque, titolare di una partecipazione rilevante (si Controparte_3 veda, sul punto, Cass. Cass. 1666/2020).
3. Operate le superiori premesse, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 non è fondata, per quanto di seguito indicato.
3.1 Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione Parte_1 attiva di affermando che l'opposta non avrebbe fornito la prova della Controparte_1 titolarità del credito.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In diritto si osserva che, secondo l'orientamento di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera -
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, 3 allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884, Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n.
21821 e Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione.
Recentemente la Corte di legittimità (Cass. n. 28335/2025) ha chiarito che, laddove una delle parti del giudizio abbia agito in qualità di cessionaria in blocco dei crediti, sia necessario
“distinguere l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione” Laddove “non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Al contrario, nell'ipotesi in cui sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, ben potendo comunque il giudice valutare l'avviso di cessione quale elemento indiziario di natura presuntiva dell'avvenuta cessione.
Nel caso in esame, non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione in Parte_1 blocco del 14.7.2017 con cui ha ceduto a ai sensi Controparte_4 Controparte_1 dell'art. 58 TUB, una serie di crediti pecuniari classificati a sofferenza. L'opponente ha invece contestato la mancanza di prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti della
[...] tra quelli oggetto della cessione, evidenziando come non fosse sufficiente l'estratto CP_3
4 della Gazzetta Ufficiale e come non sia stata fornita alcuna prova del fatto che il numero di
NDG fosse compreso nell'elenco della cessione ricavato sul sito internet.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, risulta assolto l'onere probatorio relativo all'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione.
Richiamando il recente orientamento giurisprudenziale suindicato e ribadendo che la contestazione di parte opponente riguarda soltanto l'asserita mancata inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, va osservato come l'opposta abbia depositato in giudizio l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8.8.2017 avente ad oggetto i crediti derivanti da
“tutti i contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il
2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, tra cui risulta compreso quello concluso da A ciò si aggiunga che l'opposta ha depositato un estratto del Controparte_3 contratto di cessione dei crediti certificato dal notaio (attestazione di conformità del Notaio
Dott. del 12.11.2018), in cui si attesta che nell'elenco dei crediti Persona_1 allegati al contratto di cessione risulta compreso quello distinto dal n. NDG 46624945 identificativo del rapporto bancario per cui è causa. Ed invero, la prova che il numero NDG
46624945 si riferisca al contratto concluso dalla la si ricava dagli estratti Controparte_3 conto certificati ex art. 50 TUB (doc. 16 fascicolo parte opposta), da cui si evince nella intestazione che tutti i rapporti oggetto di causa siano contraddistinti dal suindicato numero di
NDG.
Per quanto sopra, risulta fornita la prova della legittimazione attiva di Controparte_1
quale cessionaria dei crediti vantati da nei confronti della debitrice
[...] Controparte_4 principale (e, di conseguenza, dei garanti).
3.2 Prima di esaminare i restanti motivi di opposizione, appare opportuno soffermarsi sulla natura giuridica della garanzia prestata dall'opponente, avuto riguardo all'eccezione di parte opposta secondo cui si sarebbe al cospetto di un contratto autonomo di garanzia.
Ritiene il decidente che l'eccezione dell'opposta non sia meritevole di accoglimento, dovendosi qualificare come fideiussione quella prestata da . Parte_1
Ai fini della distinzione tra la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia va richiamato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 18/02/2010, n. 3947), secondo cui l'inserimento nel contratto di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o
5 altra equivalente, non assume rilievo decisivo per la qualificazione come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, dovendosi tenere presenti i seguenti principi:
- il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, perché rivolta (non al pagamento del debito principale, bensì) ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui;
- la funzione del contratto autonomo di garanzia è quella di evitare che il rischio economico dell'operazione ricada sul creditore - beneficiario della garanzia;
- l'attenuata relazione con il rapporto di valuta e con l'oggetto della prestazione ivi dedotta permette altresì al beneficiario di soddisfarsi attraverso un accertamento unilaterale ed insindacabile circa la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della somma;
- il contratto autonomo di garanzia è oneroso, venendo solitamente stipulato dall'assicuratore contro il corrispettivo del pagamento di un premio, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito;
- infine, sul piano causale, il contratto autonomo di garanzia assolve ad una funzione cauzionale oltre che di garanzia, nel senso che, senza necessità di immobilizzare ingenti somme di danaro (ciò è quanto avviene nella cauzione) il garante (solitamente una banca ovvero una società assicurativa;
dunque, un soggetto dotato di una solida solvibilità) si impegna alla corresponsione di una somma a semplice richiesta del creditore.
Nel caso di specie, la circostanza che il contratto stipulato da preveda l'obbligo Parte_1 per il fideiussore di pagare “immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (condizioni contrattuali più significative-pagamento del fideiussore) non consente di qualificare le garanzie in questione come “contratti autonomi di garanzia”.
Ed invero, esaminato l'intero complesso delle pattuizioni contrattuali, alla luce di quanto sopra esposto, deve osservarsi che:
- l'atto negoziale è inequivocabilmente denominato “fideiussione”;
- la fideiussione garantisce “quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi … nonché per ogni spesa” (art. 1), per cui l'oggetto principale dell'obbligazione non è l'assunzione del peso economico dell'inadempimento, ma l'esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
6 - l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale (art. 3);
- il fideiussore deve informarsi circa l'andamento del rapporto tra banca e debitore principale e, in ogni caso, la banca ha il dovere di comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito (art. 5);
- non sussiste alcuna deroga all'art. 1945 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato come la clausola di pagamento “a semplice richiesta”, inserita nei contratti, vale ad escludere che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, senza tuttavia impedire al medesimo fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita nei contratti una clausola di pagamento “senza eccezioni”).
Inoltre, non vi è un'espressa rinuncia all'eccezione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto il contratto prevede soltanto una deroga a tale disposizione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va escluso che abbia concluso un Parte_1 contratto autonomo di garanzia.
3.3 Accertata la natura di fideiussione della garanzia prestata, con il secondo motivo di opposizione ha eccepito la nullità, integrale o parziale, del contratto per Parte_1 violazione della normativa antitrust in quanto corrispondente allo schema ABI.
3.3.1 È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della CA di AL n. 55 del 2.5.2005. Tuttavia, la presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema 7 unilaterale costituente l'intesa vietata va limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla CA di AL (ottobre 2002-maggio 2005).
Nel caso di specie, premesso che la fideiussione omnibus è stata rilasciata il 20.5.2005, dunque nel periodo oggetto dell'accertamento della CA d'AL, l'opponente ha depositato in giudizio il provvedimento della CA di AL n. 55/2005 che stabilisce il contrasto con la disciplina anticoncorrenziale delle fideiussioni omnibus redatte in conformità agli schemi predisposti dall'ABI relativamente alle clausole di cui agli articoli 2 (clausola di reviviscenza),
6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza).
L'opponente ha, inoltre, formulato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti degli istituti di credito maggiormente rappresentativi riportati nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c., finalizzata all'esibizione in giudizio dei moduli standard di fideiussione utilizzati nel mese di maggio del 2005 e, a seguito dell'emissione dell'ordine di esibizione, soltanto banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato il modello perfettamente corrispondente a quello sottoscritto dall'odierno opponente.
Per quanto sopra, accertata la fondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per la violazione della normativa antitrust in quanto corrispondente allo schema ABI, va dichiarata la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della fideiussione sottoscritta da Pt_1
, in relazione alle clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8.
[...]
3.3.2 Per effetto della nullità parziale della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, concernente la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., trova applicazione il termine di sei mesi previsto dalla citata disposizione normativa.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'eccezione di decadenza sollevata dal fideiussore.
L'art. 1957, primo comma, c.c., stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.”
È noto che, con il termine “istanza”, si ritiene che la norma faccia riferimento ad un'azione giudiziale, non essendo sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che meno, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione (Cass. n. 6823/2001; Cass. n. 7502/2004; Cass. n. 2532/2005; Cass. n.
1724/2016).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato che laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, siffatta clausola contrattale 8 costituisce una deroga pattizia all'art. 1957 c.c., di guisa che “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (Cass. 835/2025; si veda anche Cass. 16938/2024).
Nel caso di specie, l'art. 7 del contratto di fideiussione prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
La clausola contenuta nell'art. 7, conforme ai modelli ABI (doc. 7 fascicolo parte opponente), non è stata colpita dalla sanzione della nullità per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990.
La clausola in questione, pertanto, a prescindere dalla natura di fideiussione piuttosto che contratto autonomo di garanzia, vale a derogare l'art. 1957 c.c. Ne consegue che l'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta dalla richiesta scritta, inoltrata al fideiussore da parte della banca, di pagamento formulata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessaria la proposizione dell'azione giudiziale.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che con lettera raccomandata del
19.4.2017 la banca abbia comunicato sia alla società debitrice sia ai fideiussori Controparte_4 il recesso dai contratti intimando contestualmente il pagamento delle somme dovute (doc. 11 fascicolo monitorio). Risulta assolto, di conseguenza, l'onere di comunicazione della richiesta di pagamento formulata per iscritto nei confronti del fideiussore.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., conseguente all'accertata nullità parziale della clausola contenuta nell'art. 6 della fideiussione, va rigettata.
3.4 Con il terzo motivo di opposizione, ha eccepito la prescrizione della Parte_1 pretesa creditoria.
L'eccezione non è fondata.
È provato documentalmente che la banca, contestualmente al recesso dai rapporti ed alla revoca dagli affidamenti, abbia intimato il pagamento immediato con lettera raccomandata del
19.4.2017, ricevuta dalla moglie di in data 27.4.2007 (doc. 11). È parimenti Parte_1 dimostrato che con lettera del 21.4.2017, ricevuta da in data 26.4.2017, il Parte_1 predetto sia stato nuovamente diffidato al pagamento dell'importo dovuto (doc. 13).
Non è condivisibile quanto affermato dall'opponente in ordine al fatto che seconda lettera del
21.4.2017, in quanto spedita dall'avvocato Scardavilla, non fosse idonea alla costituzione in 9 mora e non avesse valenza interruttiva della prescrizione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (Cass. 2965/2017), sicché va considerata valida ed efficace la costituzione in mora effettuata dal difensore ancorché in assenza di procura alle liti.
3.5 Con il quarto motivo di opposizione, ha contestato la determinazione del Parte_1 credito operata da parte opposta.
La doglianza non è fondata.
In diritto di ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
In materia bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass.,
20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass. n. 2331/2018).
Nella fattispecie che occupa, l'istituto di credito opposto ha compiutamente assolto all'onere probatorio, avendo depositato in giudizio: a) il contratto di conto corrente n. 10459256 del
18.5.2005 (doc. 4 fascicolo monitorio), il contratto di affidamento del 20.5.2005 (doc. 5) nonché gli estratti conto analitici e scalari dall'accensione del rapporto fino alla chiusura (doc.
7); b) il contratto di sconto di portafoglio commerciale 4662495 del 20.5.2005 (doc. 8), regolato sul conto corrente n. 10459256. Risulta, pertanto, compiutamente assolto l'onere probatorio da parte dell'opposta.
L'esame dei contratti induce a ritenere validamente pattuite le condizioni contrattuali, relativamente ai tassi di interesse debitori ed alle commissioni pattuite ed applicate.
Quanto all'asserito superamento della soglia usuraria, va ricordato come l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del 10 pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n.
108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U.,
19.10.2017, n. 24675).
Nel caso di specie, il CTU, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha escluso il superamento della soglia usuraria, affermando che:
➢ nel contratto di apertura di credito in c/c il TAEG è pari al 12,55%, mentre il tasso soglia è pari a 15,39%. Pertanto, non si rileva lo sforamento della soglia usuraria;
➢ contratto di sconto commerciale, il TAEG è pari al 8,51%, mentre il tasso soglia è pari a
9,68%. Pertanto, non si rileva lo sforamento della soglia usuraria.
Le conclusioni a cui è pervenuta la consulente sono state contestate da parte opponente con le osservazioni ma si condivide appieno la risposta alle osservazioni fornita dal consulente, dovendosi precisare come l'usura possa venire in rilievo soltanto con riguardo alla pattuizione originaria e che, comunque, non emergono elementi per sostenere che vi sia stato uno sforamento nel corso dei trimestri.
Con riferimento alla contestazione di parte opponente secondo cui il CTU non avrebbe considerato i costi derivanti dalla polizza assicurativa, va rilevato che non è stata data prova della stipulazione contestuale della polizza assicurativa con il finanziamento. Ed invero,
l'opponente ha depositato soltanto l'estratto conto, sicché la circostanza che in data 20.5.2005 sia stato addebitato sul conto corrente l'importo della polizza vita (doc. 5 fascicolo parte opponente) non rende automaticamente detto costo incidente sul calcolo del TEG. Si tratta, infatti, di una “polizza vita” di cui non è stata data prova della pattuizione ma soltanto dell'addebito del premio di euro 40.000, sicché non può affermarsi come sussistente la presunzione di collegamento negoziale tra la polizza ed il contratto di affidamento. Pertanto, non è stata raggiunta la prova presuntiva che la polizza in esame costituisca un costo collegato all'operazione di credito.
Va ricordato, ancora, che il contratto di assicurazione richieda la forma scritta ad probationem
(art. 1888 c.c.), per cui la sussistenza del citato contratto avrebbe dovuto essere provata per iscritto e non certo per testimoni, anche per il limite normativo sancito dall'art. 2725 c.c.
11 3.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 3041/2018 va dichiarato esecutivo, ai Parte_1 sensi dell'art. 653 c.p.c., va dichiarato esecutivo.
4. Le spese del presente giudizio vanno compensate, atteso che la questione relativa alla nullità parziale della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 è stata decisa dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2021, dopo l'introduzione della presente causa. A ciò si aggiunga che la Corte di legittimità ha mutato il proprio orientamento con riguardo all'interpretazione dell'art.1957 c.c. ed alla possibilità che lo stesso sia derogato in presenza di clausole contrattuali che prevedano il pagamento “a semplice richiesta scritta”, con decisioni che si sono via via consolidate nel 2024 e nel 2025. Tali modifiche hanno certamente inciso nella definizione della presente controversia, a fronte della proposizione dell'eccezione di decadenza, sicché ricorre la fattispecie del “mutamento di giurisprudenza” che giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 13187/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3041/2018 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Catania;
compensa tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 13 novembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 13187/2018 R.G. avente ad oggetto: fideiussione promosso da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Tita Marco ed elettivamente domiciliato in Catania, via
Pasubio n. 33, giusta procura allegata in atti;
opponente contro società a responsabilità limitata con socio unico, con Controparte_1 sede legale in Milano, Viale Majno n.45, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. codice REA Milano 2124851, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore e, per essa, quale procuratrice, con sede legale in Verona, CP_2
Piazzetta Monte n.1, codice fiscale n. partita iva n. rappresentata P.IVA_2 P.IVA_3
e difesa dall'avvocato Scardavilla Antonella ed elettivamente domiciliata in Catania, via
Caronda n. 136, giusta procura allegata in atti;
opposta
*****
All'udienza del 28.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.7.2018, , in qualità di Parte_1 fideiussore della , ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 3041/2018, provvisoriamente esecutivo, emesso il 29.5.2018 dal Tribunale di
Catania, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 156.000,00 in favore di quale procuratrice speciale di oltre interessi e spese. CP_2 Controparte_1
L'opponente, dopo avere premesso che il credito vantato dall'opposta nei confronti della società debitrice principale deriverebbe dai contratti di conto corrente n. 10459256 del 18.5.2005 e di sconto di portafoglio commerciale n. 46624945 del 20.5.2005 conclusi con ha Controparte_4 eccepito: il difetto di legittimazione attiva di la nullità integrale o Controparte_1 parziale delle clausole della fideiussione in quanto conformi allo schema ABI e riproduttive delle intese anticoncorrenziali vietate dalla legge 287/1990, la decadenza di cui all'art. 1957
c.c., la prescrizione della pretesa creditoria, il superamento della soglia usuraria e l'indeterminatezza del credito. Ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed accertamento delle nullità sopra indicate, la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta depositata il 23.11.2018 si è costituita in giudizio
[...]
e per essa, quale procuratrice, contestando la fondatezza Controparte_1 CP_2 dell'opposizione, di cui ha chiesto il rigetto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 14.7.2021 è stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; con successiva ordinanza del 6.9.2022 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare il superamento del tasso soglia.
Con ordinanza del 3.5.2023 è stato disposto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'ordine di esibizione di modelli standard di fideiussione utilizzati dagli istituti di credito maggiormente rappresentativi nel mese di maggio 2005.
All'udienza del 28.4.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e le memorie di replica.
2. Esposti i fatti, la pretesa creditoria azionata in via monitoria da trae Controparte_1 origine dai seguenti rapporti bancari intrattenuti dalla con CP_3 CP_3 Controparte_4
2 a) contratto di conto corrente n. 10459259 stipulato il 18.5.2005 (doc. 4 fascicolo monitorio) sul quale è stata concessa un'apertura di credito di euro 30.000 con contratto del 20.5.2005 (doc. 5 fascicolo monitorio), recante un saldo debitore al 31.7.2017 di euro 45.563,89;
b) contratto di sconto di portafoglio commerciale n. 46624945 del 20.5.2005 (doc. 8 fascicolo monitorio), recante un saldo debitore di euro 116.952,27 al 31.7.2017.
I rapporti bancari sopra indicati sono stati garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata in data
205.2005 da e fino alla concorrenza di euro 156.000 (doc. 10 Parte_1 Parte_2 fascicolo monitorio).
Con il decreto ingiuntivo n. 3041/2018 qualificandosi cessionaria dei Controparte_1 crediti vantati da ha intimato il pagamento dell'importo di euro 162.516,16 nei Controparte_4 confronti della società e, in solido, di euro 156.000 nei CP_3 Controparte_3 confronti dei fideiussori.
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo proposta soltanto da , nella qualità di fideiussore della società debitrice Parte_1 principale.
Occorre evidenziare in premessa, sia pure nel silenzio delle parti sul punto, che Parte_1 abbia rilasciato la fideiussione per scopi inerenti la propria attività imprenditoriale e, pertanto, lo stesso non possa considerarsi consumatore nella vicenda negoziale in esame, atteso che dalla visura camerale VE (doc. 8 fascicolo parte opposta) emerge che il predetto fosse socio al cinquanta percento della e, dunque, titolare di una partecipazione rilevante (si Controparte_3 veda, sul punto, Cass. Cass. 1666/2020).
3. Operate le superiori premesse, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 non è fondata, per quanto di seguito indicato.
3.1 Con il primo motivo di opposizione, ha eccepito il difetto di legittimazione Parte_1 attiva di affermando che l'opposta non avrebbe fornito la prova della Controparte_1 titolarità del credito.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In diritto si osserva che, secondo l'orientamento di legittimità, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera -
è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, 3 allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass.
10.2.2023 n. 4277; si veda anche Cass. 13.6.2019 n. 15884, Cass. civ., Sez. I, 20.07.2023, n.
21821 e Cass. civ., Sez. III, 06.02.2024, n. 3405).
In sostanza, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui l'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario soltanto laddove dallo stesso sia possibile individuare senza margine di dubbio i rapporti oggetto di cessione.
Recentemente la Corte di legittimità (Cass. n. 28335/2025) ha chiarito che, laddove una delle parti del giudizio abbia agito in qualità di cessionaria in blocco dei crediti, sia necessario
“distinguere l'ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l'inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall'ipotesi in cui ad essere contestata sia l'esistenza stessa della cessione” Laddove “non sia contestata
l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurre la pretesa con certezza tra quelle comprese nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete”.
Al contrario, nell'ipotesi in cui sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, ben potendo comunque il giudice valutare l'avviso di cessione quale elemento indiziario di natura presuntiva dell'avvenuta cessione.
Nel caso in esame, non ha contestato l'esistenza del contratto di cessione in Parte_1 blocco del 14.7.2017 con cui ha ceduto a ai sensi Controparte_4 Controparte_1 dell'art. 58 TUB, una serie di crediti pecuniari classificati a sofferenza. L'opponente ha invece contestato la mancanza di prova dell'inclusione del credito vantato nei confronti della
[...] tra quelli oggetto della cessione, evidenziando come non fosse sufficiente l'estratto CP_3
4 della Gazzetta Ufficiale e come non sia stata fornita alcuna prova del fatto che il numero di
NDG fosse compreso nell'elenco della cessione ricavato sul sito internet.
Ebbene, contrariamente a quanto affermato da parte opponente, risulta assolto l'onere probatorio relativo all'inclusione dei crediti tra quelli oggetto di cessione.
Richiamando il recente orientamento giurisprudenziale suindicato e ribadendo che la contestazione di parte opponente riguarda soltanto l'asserita mancata inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, va osservato come l'opposta abbia depositato in giudizio l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8.8.2017 avente ad oggetto i crediti derivanti da
“tutti i contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il
2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, tra cui risulta compreso quello concluso da A ciò si aggiunga che l'opposta ha depositato un estratto del Controparte_3 contratto di cessione dei crediti certificato dal notaio (attestazione di conformità del Notaio
Dott. del 12.11.2018), in cui si attesta che nell'elenco dei crediti Persona_1 allegati al contratto di cessione risulta compreso quello distinto dal n. NDG 46624945 identificativo del rapporto bancario per cui è causa. Ed invero, la prova che il numero NDG
46624945 si riferisca al contratto concluso dalla la si ricava dagli estratti Controparte_3 conto certificati ex art. 50 TUB (doc. 16 fascicolo parte opposta), da cui si evince nella intestazione che tutti i rapporti oggetto di causa siano contraddistinti dal suindicato numero di
NDG.
Per quanto sopra, risulta fornita la prova della legittimazione attiva di Controparte_1
quale cessionaria dei crediti vantati da nei confronti della debitrice
[...] Controparte_4 principale (e, di conseguenza, dei garanti).
3.2 Prima di esaminare i restanti motivi di opposizione, appare opportuno soffermarsi sulla natura giuridica della garanzia prestata dall'opponente, avuto riguardo all'eccezione di parte opposta secondo cui si sarebbe al cospetto di un contratto autonomo di garanzia.
Ritiene il decidente che l'eccezione dell'opposta non sia meritevole di accoglimento, dovendosi qualificare come fideiussione quella prestata da . Parte_1
Ai fini della distinzione tra la fideiussione dal contratto autonomo di garanzia va richiamato l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 18/02/2010, n. 3947), secondo cui l'inserimento nel contratto di una clausola di “pagamento a prima richiesta”, o
5 altra equivalente, non assume rilievo decisivo per la qualificazione come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, dovendosi tenere presenti i seguenti principi:
- il contratto autonomo di garanzia pone a carico del garante un'obbligazione autonoma e diversa, perché rivolta (non al pagamento del debito principale, bensì) ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, mentre la fideiussione è volta a tutelare l'esatto adempimento della medesima obbligazione principale altrui;
- la funzione del contratto autonomo di garanzia è quella di evitare che il rischio economico dell'operazione ricada sul creditore - beneficiario della garanzia;
- l'attenuata relazione con il rapporto di valuta e con l'oggetto della prestazione ivi dedotta permette altresì al beneficiario di soddisfarsi attraverso un accertamento unilaterale ed insindacabile circa la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della somma;
- il contratto autonomo di garanzia è oneroso, venendo solitamente stipulato dall'assicuratore contro il corrispettivo del pagamento di un premio, mentre la fideiussione può essere anche a titolo gratuito;
- infine, sul piano causale, il contratto autonomo di garanzia assolve ad una funzione cauzionale oltre che di garanzia, nel senso che, senza necessità di immobilizzare ingenti somme di danaro (ciò è quanto avviene nella cauzione) il garante (solitamente una banca ovvero una società assicurativa;
dunque, un soggetto dotato di una solida solvibilità) si impegna alla corresponsione di una somma a semplice richiesta del creditore.
Nel caso di specie, la circostanza che il contratto stipulato da preveda l'obbligo Parte_1 per il fideiussore di pagare “immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio (condizioni contrattuali più significative-pagamento del fideiussore) non consente di qualificare le garanzie in questione come “contratti autonomi di garanzia”.
Ed invero, esaminato l'intero complesso delle pattuizioni contrattuali, alla luce di quanto sopra esposto, deve osservarsi che:
- l'atto negoziale è inequivocabilmente denominato “fideiussione”;
- la fideiussione garantisce “quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi … nonché per ogni spesa” (art. 1), per cui l'oggetto principale dell'obbligazione non è l'assunzione del peso economico dell'inadempimento, ma l'esecuzione della medesima obbligazione o prestazione cui è tenuto il debitore principale;
6 - l'obbligazione del fideiussore ha natura solidale (art. 3);
- il fideiussore deve informarsi circa l'andamento del rapporto tra banca e debitore principale e, in ogni caso, la banca ha il dovere di comunicare al fideiussore istante l'entità dell'esposizione del debitore garantito (art. 5);
- non sussiste alcuna deroga all'art. 1945 c.c., secondo cui il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Sotto quest'ultimo profilo, va rilevato come la clausola di pagamento “a semplice richiesta”, inserita nei contratti, vale ad escludere che il fideiussore possa invocare la previa escussione del debitore principale, senza tuttavia impedire al medesimo fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale (come invece sarebbe avvenuto ove fosse stata inserita nei contratti una clausola di pagamento “senza eccezioni”).
Inoltre, non vi è un'espressa rinuncia all'eccezione del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto il contratto prevede soltanto una deroga a tale disposizione.
Alla luce delle superiori considerazioni, va escluso che abbia concluso un Parte_1 contratto autonomo di garanzia.
3.3 Accertata la natura di fideiussione della garanzia prestata, con il secondo motivo di opposizione ha eccepito la nullità, integrale o parziale, del contratto per Parte_1 violazione della normativa antitrust in quanto corrispondente allo schema ABI.
3.3.1 È noto che, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute sulla questione della validità delle clausole contenute nei contratti di fideiussione conformi a quelle contenute nello schema ABI del maggio 2003, affermando il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La declaratoria di nullità parziale riguarda esattamente le clausole contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI, tra cui vi è quella di deroga all'art. 1957 c.c., sanzionate con il provvedimento della CA di AL n. 55 del 2.5.2005. Tuttavia, la presunzione di nullità parziale delle clausole contenute nei moduli di fideiussione che riproducono lo schema 7 unilaterale costituente l'intesa vietata va limitata all'ambito applicativo del provvedimento sanzionatorio emesso dalla CA di AL (ottobre 2002-maggio 2005).
Nel caso di specie, premesso che la fideiussione omnibus è stata rilasciata il 20.5.2005, dunque nel periodo oggetto dell'accertamento della CA d'AL, l'opponente ha depositato in giudizio il provvedimento della CA di AL n. 55/2005 che stabilisce il contrasto con la disciplina anticoncorrenziale delle fideiussioni omnibus redatte in conformità agli schemi predisposti dall'ABI relativamente alle clausole di cui agli articoli 2 (clausola di reviviscenza),
6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza).
L'opponente ha, inoltre, formulato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti degli istituti di credito maggiormente rappresentativi riportati nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 2 c.p.c., finalizzata all'esibizione in giudizio dei moduli standard di fideiussione utilizzati nel mese di maggio del 2005 e, a seguito dell'emissione dell'ordine di esibizione, soltanto banca Monte dei Paschi di Siena ha depositato il modello perfettamente corrispondente a quello sottoscritto dall'odierno opponente.
Per quanto sopra, accertata la fondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per la violazione della normativa antitrust in quanto corrispondente allo schema ABI, va dichiarata la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della fideiussione sottoscritta da Pt_1
, in relazione alle clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8.
[...]
3.3.2 Per effetto della nullità parziale della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, concernente la deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., trova applicazione il termine di sei mesi previsto dalla citata disposizione normativa.
Occorre a questo punto soffermarsi sull'eccezione di decadenza sollevata dal fideiussore.
L'art. 1957, primo comma, c.c., stabilisce che “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.”
È noto che, con il termine “istanza”, si ritiene che la norma faccia riferimento ad un'azione giudiziale, non essendo sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, men che meno, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione (Cass. n. 6823/2001; Cass. n. 7502/2004; Cass. n. 2532/2005; Cass. n.
1724/2016).
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha precisato che laddove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta scritta”, siffatta clausola contrattale 8 costituisce una deroga pattizia all'art. 1957 c.c., di guisa che “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (Cass. 835/2025; si veda anche Cass. 16938/2024).
Nel caso di specie, l'art. 7 del contratto di fideiussione prevede che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
La clausola contenuta nell'art. 7, conforme ai modelli ABI (doc. 7 fascicolo parte opponente), non è stata colpita dalla sanzione della nullità per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990.
La clausola in questione, pertanto, a prescindere dalla natura di fideiussione piuttosto che contratto autonomo di garanzia, vale a derogare l'art. 1957 c.c. Ne consegue che l'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c. è soddisfatta dalla richiesta scritta, inoltrata al fideiussore da parte della banca, di pagamento formulata entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non essendo necessaria la proposizione dell'azione giudiziale.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dall'opposta emerge che con lettera raccomandata del
19.4.2017 la banca abbia comunicato sia alla società debitrice sia ai fideiussori Controparte_4 il recesso dai contratti intimando contestualmente il pagamento delle somme dovute (doc. 11 fascicolo monitorio). Risulta assolto, di conseguenza, l'onere di comunicazione della richiesta di pagamento formulata per iscritto nei confronti del fideiussore.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., conseguente all'accertata nullità parziale della clausola contenuta nell'art. 6 della fideiussione, va rigettata.
3.4 Con il terzo motivo di opposizione, ha eccepito la prescrizione della Parte_1 pretesa creditoria.
L'eccezione non è fondata.
È provato documentalmente che la banca, contestualmente al recesso dai rapporti ed alla revoca dagli affidamenti, abbia intimato il pagamento immediato con lettera raccomandata del
19.4.2017, ricevuta dalla moglie di in data 27.4.2007 (doc. 11). È parimenti Parte_1 dimostrato che con lettera del 21.4.2017, ricevuta da in data 26.4.2017, il Parte_1 predetto sia stato nuovamente diffidato al pagamento dell'importo dovuto (doc. 13).
Non è condivisibile quanto affermato dall'opponente in ordine al fatto che seconda lettera del
21.4.2017, in quanto spedita dall'avvocato Scardavilla, non fosse idonea alla costituzione in 9 mora e non avesse valenza interruttiva della prescrizione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Ai fini della costituzione in mora del debitore e della interruzione del termine di prescrizione, è sufficiente che il mandatario sia investito, anche senza formalità, di un generico potere di rappresentanza, dimostrabile con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni” (Cass. 2965/2017), sicché va considerata valida ed efficace la costituzione in mora effettuata dal difensore ancorché in assenza di procura alle liti.
3.5 Con il quarto motivo di opposizione, ha contestato la determinazione del Parte_1 credito operata da parte opposta.
La doglianza non è fondata.
In diritto di ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
In materia bancaria, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass.,
20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass. n. 2331/2018).
Nella fattispecie che occupa, l'istituto di credito opposto ha compiutamente assolto all'onere probatorio, avendo depositato in giudizio: a) il contratto di conto corrente n. 10459256 del
18.5.2005 (doc. 4 fascicolo monitorio), il contratto di affidamento del 20.5.2005 (doc. 5) nonché gli estratti conto analitici e scalari dall'accensione del rapporto fino alla chiusura (doc.
7); b) il contratto di sconto di portafoglio commerciale 4662495 del 20.5.2005 (doc. 8), regolato sul conto corrente n. 10459256. Risulta, pertanto, compiutamente assolto l'onere probatorio da parte dell'opposta.
L'esame dei contratti induce a ritenere validamente pattuite le condizioni contrattuali, relativamente ai tassi di interesse debitori ed alle commissioni pattuite ed applicate.
Quanto all'asserito superamento della soglia usuraria, va ricordato come l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del 10 pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n.
108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U.,
19.10.2017, n. 24675).
Nel caso di specie, il CTU, seguendo un iter logico argomentativo pienamente condivisibile, ha escluso il superamento della soglia usuraria, affermando che:
➢ nel contratto di apertura di credito in c/c il TAEG è pari al 12,55%, mentre il tasso soglia è pari a 15,39%. Pertanto, non si rileva lo sforamento della soglia usuraria;
➢ contratto di sconto commerciale, il TAEG è pari al 8,51%, mentre il tasso soglia è pari a
9,68%. Pertanto, non si rileva lo sforamento della soglia usuraria.
Le conclusioni a cui è pervenuta la consulente sono state contestate da parte opponente con le osservazioni ma si condivide appieno la risposta alle osservazioni fornita dal consulente, dovendosi precisare come l'usura possa venire in rilievo soltanto con riguardo alla pattuizione originaria e che, comunque, non emergono elementi per sostenere che vi sia stato uno sforamento nel corso dei trimestri.
Con riferimento alla contestazione di parte opponente secondo cui il CTU non avrebbe considerato i costi derivanti dalla polizza assicurativa, va rilevato che non è stata data prova della stipulazione contestuale della polizza assicurativa con il finanziamento. Ed invero,
l'opponente ha depositato soltanto l'estratto conto, sicché la circostanza che in data 20.5.2005 sia stato addebitato sul conto corrente l'importo della polizza vita (doc. 5 fascicolo parte opponente) non rende automaticamente detto costo incidente sul calcolo del TEG. Si tratta, infatti, di una “polizza vita” di cui non è stata data prova della pattuizione ma soltanto dell'addebito del premio di euro 40.000, sicché non può affermarsi come sussistente la presunzione di collegamento negoziale tra la polizza ed il contratto di affidamento. Pertanto, non è stata raggiunta la prova presuntiva che la polizza in esame costituisca un costo collegato all'operazione di credito.
Va ricordato, ancora, che il contratto di assicurazione richieda la forma scritta ad probationem
(art. 1888 c.c.), per cui la sussistenza del citato contratto avrebbe dovuto essere provata per iscritto e non certo per testimoni, anche per il limite normativo sancito dall'art. 2725 c.c.
11 3.6 Alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da va rigettata ed il decreto ingiuntivo n. 3041/2018 va dichiarato esecutivo, ai Parte_1 sensi dell'art. 653 c.p.c., va dichiarato esecutivo.
4. Le spese del presente giudizio vanno compensate, atteso che la questione relativa alla nullità parziale della fideiussione per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 è stata decisa dalla
Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2021, dopo l'introduzione della presente causa. A ciò si aggiunga che la Corte di legittimità ha mutato il proprio orientamento con riguardo all'interpretazione dell'art.1957 c.c. ed alla possibilità che lo stesso sia derogato in presenza di clausole contrattuali che prevedano il pagamento “a semplice richiesta scritta”, con decisioni che si sono via via consolidate nel 2024 e nel 2025. Tali modifiche hanno certamente inciso nella definizione della presente controversia, a fronte della proposizione dell'eccezione di decadenza, sicché ricorre la fattispecie del “mutamento di giurisprudenza” che giustifica la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate, vanno poste a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 13187/2018
R.G., disattesa ogni contraria istanza: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3041/2018 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Catania;
compensa tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 13 novembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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