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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 07/07/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 134 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
IL (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1 in Via Asmara N.12 (ANG. Via Campidoglio) 98076 Sant'Agata Militello
ITALIA presso lo studio dell'Avv. AMATA CARMELA TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO la ricorrente, Sig.ra , agiva in giudizio per ottenere il Parte_1 riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016, sostenendo di aver prestato attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze dell'Azienda Agricola Oro dei Nebrodi S.r.l. per un totale di 101 giornate lavorative. Tale attività, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, era stata svolta nel rispetto delle normative contrattuali e delle direttive aziendali, con regolare corresponsione della retribuzione da parte del datore di lavoro. La domanda si fonda sulla necessità di ottenere prestazioni previdenziali connesse alla disoccupazione agricola, basate sulla verifica della regolarità del rapporto di lavoro subordinato.
L' , tuttavia, aveva disconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro CP_1 subordinato e cancellato il nominativo della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, evidenziando irregolarità riscontrate nel corso di un accertamento ispettivo. In particolare, erano emerse incongruenze nella documentazione aziendale e nella gestione operativa dell'azienda Oro dei Nebrodi
S.r.l., tali da sollevare dubbi sulla genuinità dei rapporti di lavoro denunciati. Le risultanze degli accertamenti hanno rilevato difformità significative tra i dati denunciati e le attività effettivamente svolte, evidenziando una gestione non trasparente dei rapporti lavorativi. Inoltre, l' ha sottolineato che l'assenza di CP_1 un ricorso amministrativo tempestivo presso la Commissione CISOA ha determinato il consolidamento del provvedimento di cancellazione.
L'accertamento ispettivo ha avuto il fine di verificare l'effettività delle dichiarazioni aziendali e delle attività svolte dai lavoratori dipendenti, e ha posto in evidenza discrepanze tali da rendere inattendibili le dichiarazioni fornite dalla ricorrente e dall'azienda datrice di lavoro. In particolare, la verifica ha rilevato una contraddizione sostanziale tra il numero di giornate lavorative denunciate e l'organizzazione operativa dell'azienda, evidenziando possibili intenti elusivi delle normative previdenziali.
L' ha eccepito l'intervenuta decadenza della domanda ai sensi CP_1 dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che prevede un termine di 120 giorni per proporre ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi.
Sul punto, si rileva che non è stato presentato alcun ricorso alla
Commissione CISOA avverso il provvedimento di cancellazione. Ai sensi dell'art. 38, co. 6-7, del D.L. n. 98/2011, tale ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con tacito rigetto trascorsi ulteriori 90 giorni in assenza di decisione. La mancata attivazione di questo rimedio amministrativo ha determinato il consolidarsi della cancellazione, precludendo ogni possibilità di successiva contestazione giudiziaria. Tale omissione si configura come una mancata tutela tempestiva del proprio diritto, elemento che riveste carattere decisivo nella presente controversia.
La decadenza dall'azione giudiziaria, pertanto, assume carattere di imprescindibile rilevanza processuale e sostanziale, in quanto garantisce certezza nelle relazioni amministrative e previdenziali.
Nonostante l'intervenuta decadenza, si procede ad un'analisi della documentazione al fine di una valutazione esaustiva, con l'obiettivo di chiarire la natura dei rapporti di lavoro denunciati e la loro corrispondenza con le normative vigenti.
• Esiti dell'accertamento ispettivo Il verbale unico di accertamento CP_1
n. 2017021208, redatto dai funzionari ispettivi dell' , ha evidenziato CP_1 numerose irregolarità nella gestione dell'azienda Oro dei Nebrodi S.r.l.
Tra le principali incongruenze emerse figurano la discrepanza tra le giornate lavorative denunciate e l'effettiva operatività aziendale, nonché la falsificazione di registri relativi alle attività lavorative e alle condizioni aziendali. I funzionari hanno inoltre riportato dati che confermano l'assenza di una reale organizzazione lavorativa conforme a quanto dichiarato. Questi rilievi confermano la presenza di un quadro gestionale complessivamente incoerente con le dichiarazioni formalmente presentate dall'azienda.
• Documentazione della ricorrente: Le buste paga e le certificazioni
UNILAV prodotte dalla ricorrente sono state giudicate non sufficienti a dimostrare l'effettivo svolgimento delle giornate lavorative dichiarate. Tali documenti, essendo di formazione unilaterale e privi di riscontri oggettivi, non possono essere considerati elementi di prova adeguati a contrastare i rilievi emersi dall'accertamento ispettivo. La natura unilaterale della documentazione, infatti, ne riduce l'affidabilità probatoria, specie in un contesto in cui emergono elementi di disorganizzazione e discrepanza gestionale.
• Prova testimoniale: Non essendo stati escussi i testi indicati dalle parti, il
Giudice non dispone di elementi testimoniali diretti per integrare le risultanze documentali. Tale circostanza rafforza ulteriormente la necessità di attenersi ai rilievi emersi dall'accertamento ispettivo e alla documentazione probatoria acquisita.
L'art. 8, co. 8, del D.Lgs. n. 375/1993 stabilisce che, qualora venga accertato il mancato svolgimento, in tutto o in parte, della prestazione lavorativa denunciata, l' ha facoltà di disconoscere la prestazione ai fini previdenziali. CP_1
Nel caso di specie, l'accertamento ispettivo ha fornito elementi sufficienti per confermare il mancato svolgimento dell'attività lavorativa da parte della ricorrente. Tale disposizione normativa trova fondamento nell'esigenza di garantire un uso corretto e trasparente delle risorse previdenziali, evitando che prestazioni indebite siano erogate sulla base di dichiarazioni non veritiere.
L'applicazione della norma in esame risponde all'obiettivo di tutelare il sistema previdenziale da comportamenti elusivi o fraudolenti, assicurando la corretta distribuzione delle risorse.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ., n. 7845/2003;
Cass. civ., n. 14296/2011) sottolinea che l'onere della prova spetta al lavoratore, il quale deve dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in esame, tale onere non è stato assolto dalla ricorrente in modo sufficiente.
La documentazione prodotta non è risultata idonea a confutare le risultanze ispettive, che hanno evidenziato una sistematica alterazione delle informazioni relative ai rapporti di lavoro dichiarati. La mancanza di prove convincenti rafforza la legittimità delle conclusioni tratte dall' . CP_1
Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., tenuto conto della complessità e della natura delle questioni affrontate, nonché del continuo mutamento giurisprudenziale in materia.
PQM
Alla luce delle motivazioni sopra esposte, il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara l'intervenuta decadenza della domanda della Sig.ra Parte_1
;
[...]
2. Rigetta il ricorso proposto dalla ricorrente;
3. Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Così deciso in Patti 07/07/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo