TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/10/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1693/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE DI LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –
fideiussione
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pozza Parte_1 C.F._1
parte opponente 1 nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cillerai
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “In via preliminare 1. Non concedersi la provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo opposto.
2. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/comunque l'inefficacia ex art. 33, 34 e 36 del
Codice del Consumo delle clausole 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 17 della fideiussione 12.7.2012 in quanto vessatorie e,
per l'effetto accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, .
3. Accertarsi e dichiararsi la
nullità della clausola 6 della fideiussione, nella parte in cui si conviene la deroga del termine di cui all'art.
1957 c.c. e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'azione della ricorrente ex art. 1957
c.c.. 4. Accertarsi e dichiararsi la nullità, anche parziale, della fidejussione 12.7.2012 e, conseguentemente,
accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'azione della ricorrente ex art. 1957 c.c.. 5. Accertarsi e dichiararsi
che la ricorrente-convenuta ha concesso il credito pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di Persona_1
erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, senza
[...] R.G. n. 1693/2024
specifica autorizzazione dell'odierna attrice, disponendo, per l'effetto, la liberazione del fideiussore Parte_1
ex art. 1956 c.c.. 6. Accertarsi e dichiararsi l'effettivo saldo del conto corrente n. n.4699.50 intestato a
[...]
ricalcolato all'esito del ricalcolo dovuto all'eliminazione di interessi ultralegali non Persona_1
convenuti, interessi applicati in violazione dell'art. 1283 c.c., costi e commissioni non convenuti e comunque
nulli e che, per l'effetto non è debitore di In via Persona_1 Controparte_1
principale e di merito Accogliersi l'opposizione e, per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 348/2024 del
19/05/2024 RG n. 810/2024 Repert. n. 677/2024 del 19/05/2024 Tribunale di Arezzo, per i motivi in atti e,
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente alla convenuta-opposta. In via
subordinata e di istruttoria Disporsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione ed il deposito della modello fideiussione
omnibus anno 2012, a ad Intesa San Paolo S.p.a., anche quale Controparte_1
successore di Comit s.p.a., ad Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Disporsi, altresì: ordine esibizione ex art. 210 c.p.c. -a carico di Banca d'Italia il
[...] CP_6
fascicolo con atti e documenti riguardanti la fase istruttoria conseguente al provvedimento n. 236/A dell'8
novembre 2003, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90 nei
confronti dell'Associazione Bancaria Italiana, avente a oggetto lo schema contrattuale delle fideiussioni
predisposto da ABI;
-a carico di ABI dei modelli di fideiussione 1995, 2003 e post. 2005 e documenti 2 istruttori relativi ai singoli schemi. Si producono in copia: 1) copia ricorso con decr. ing. n. 348/2024 del
19/05/2024 RG n. 810/2024 Repert. n. 677/2024 del 19/05/2024 notificato a;
2) copia Parte_2
modello ABI 2003; 3) lettera 10.10.2023 “MPS” a 4) copia Provvedimento n. 55 del 2 Parte_2
maggio 2005; 5) copia parere espresso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
6) copia
comunicato stampa ABI del 14.5.2005; 7) copia schema ABI post provvedimento 55/2005; 8) copia raccolta
fidejussioni anno 2012; 9) copia sentenza n.1856/2022 R.G. 5904/2019 Tribunale di Verona;
10) copia
contratto di finanziamento 21.11.2008; 11) copia contratto di finanziamento 12.5.2009; 12) copia estratto
conto n. c.c.4699.50 al 31.12.2009. In via ulteriormente subordinata e di istruttoria. Ordinarsi a Banca MPS
spa l'esibizione ed il deposito degli estratti di conto corrente 4699.50 intestato a e dei Persona_1
contratti di affidamento con lo stesso intercorsi sul suddetto conto corrente. Ammettersi CTU che calcoli il
corretto saldo di conto corrente n. 4699.50, decurtando gli addebiti non dovuti per legge o perché
contrattualmente non convenuti, utilizzando nella verifica del saldo corretto il saldo effettivo e non il saldo
banca. In ogni caso.
1. Revocarsi il decreto ingiuntivo n. 348/2024 del 19/05/2024 RG n. 810/2024 Repert.
n. 677/2024 del 19/05/2024 del Tribunale di Arezzo e respingersi in toto le domande della opposta, in quanto
infondate in fatto ed in diritto.
2. Condannare MPS ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro R.G. n. 1693/2024
10.000,00 a titolo di aver resistito con colpa grave.
3. Compensi di procuratore e spese completamente rifusi,
con distrazione a favore del procuratore ex art.93 c.p.c.”;
per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di AREZZO, vista la narrativa che precede, contrariis
reiectis, IN VIA PRELIMINARE: 1.- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex
art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2.- dichiarare l'
inammissibilità della domanda ex adverso formulata in relazione al rapporto di conto corrente n° 4699.50 e
del ricalcolo del saldo dello stesso, in quanto NON oggetto del pretesa ingiunta con il procedimento
monitorio, per tutti i motivi di cui alla presente narrativa.- NEL MERITO In tesi: a.- accertata e dichiarata
la validità e l' efficacia del contratto di fideiussione del 12.07.2012 e delle relative clausole per tutti i motivi
di cui al presente atto, respingere integralmente l'opposizione promossa dalla signora Parte_1
confermando il D.I. n° 348/2024 ; b.- accertata e dichiarata la validità e l' efficacia del decreto ingiuntivo n°
348/2024 per tutti i motivi di cui al presente atto, respingere integralmente l'opposizione promossa dalla
signora confermando il D.I. n° 348/2024; c.- accertata e dichiarata l' intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto e dell' azione con riferimento al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n°
4699.50, non azionato nel procedimento monitorio, come ampiamente esposto in narrativa del presente atto,
respingere integralmente l'opposizione promossa dalla signora confermando il D.I. n° Parte_1 3 348/2024 ; In ipotesi : a.- accertare e dichiarare la validità della pretesa azionata dalla
[...]
per le causali dedotte nel ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, condannare parte Controparte_1
opponente al pagamento della somma di euro 133.284,88= oltre interessi di mora dalla debenza al saldo,
giusta la fideiussione prestata dalla signora - b.- in denegata ipotesi di revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, accertare l' obbligo pecuniario a carico della Sig. nello stesso dedotto e Parte_1
qui reiterato, e per l' effetto condannare la Sig. al pagamento della somma di euro Parte_1
133.284,88= oltre interessi di mora dalla debenza al saldo, salvo la diversa somma che risulterà accertata in
corso di causa.- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per l'attività difensiva svolta, oltre IVA e
CPA come per legge dovuti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 348/2024 (R.G. n. 810/2024) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16 maggio 2024 su ricorso di con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 [...]
quale titolare dell'omonima Ditta Individuale, e a quest'ultima in Per_1 Parte_1
qualità di fideiussore, il pagamento in solido della somma di € 133.284,88, oltre interessi come da domanda e spese, per l'esposizione debitoria relativa al rapporto anticipi n. 127711121 (pari a € R.G. n. 1693/2024
110.688,59) e per quella derivate dal finanziamento n. 994067980 (pari a € 22.596,28), concessi rispettivamente il 17 novembre 2021 e il 5 giugno 2020 alla Ditta Individuale Persona_1
(cfr. docc.
1-4 fasc. monitorio), e garantiti dalla fideiussione omnibus del 12 luglio 2012 sottoscritta dalla stessa opponente (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
A fondamento dell'opposizione ha articolato i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
i) omessa dimostrazione del preteso credito;
ii) nullità delle clausole 2, 5, 6, 7, 8 ,9, 13, 17 della fideiussione, ex artt. 33 e 36 Cod. Consumo,
norme applicabili essendo l'opponente qualificabile come consumatore;
iii) nullità della fideiussione del 12 luglio 2012, o in subordine delle sole clausole 2, 6 e 8 della stessa fideiussione, per violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990;
iv) intervenuta decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo essa agito giudizialmente dopo il termine semestrale dalla scadenza delle obbligazioni;
v) liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., perché, nonostante l'intervenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale la Banca Persona_1
ha concesso a quest'ultimo ulteriore credito, senza ottenere specifica autorizzazione da parte del fideiussore. 4 Sulla base delle suddette allegazioni, parte opponente ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente Controparte_1
chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
ha, quindi, invocato il rigetto delle domande formulare dalla parte opponente, evidenziando che:
i) la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e nel presente giudizio è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i. e controparte non ha contestato l'esistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, né ha sollevato l'esistenza di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione contratta;
ii) le censure avversarie relative al rapporto di conto corrente n. 4699.50, con riferimento ad asseriti e non meglio specificati indebiti addebiti, sono inammissibili poiché il rapporto non è stato azionato in sede monitoria, né controparte ha fornito prova di tali contestazioni formulate, tra l'altro, in modo del tutto generico, e in ogni caso ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme asseritamente percepite in eccesso dalla banca;
R.G. n. 1693/2024
iii) le avverse deduzioni relative alla vessatorietà di alcune clausole della fideiussione (nn. 2, 5, 6, 7,
8 ,9, 13, 17) sono infondate dal momento che tutte le clausole contrattuali sono state portate all'attenzione dell'opponente ed approvate per effetto di separata e specifica sottoscrizione;
iv) mancando un danno ingiusto ed attuale lamentabile dalla in conseguenza Pt_1
dell'applicazione della fideiussione sottoscritta dalla medesima, vi è carenza di legittimazione e di interesse in capo alla parte opponente ad agire per conseguire la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 287/1990, con conseguente inammissibilità della relativa domanda, in ogni caso, che la fideiussione è valida essendo stata stipulata in un periodo lontano rispetto all'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, poiché nessun indizio di un'intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole sanzionate da Banca d'Italia nel 2005, e parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza in concreto, al momento della sottoscrizione del contratto di cui si discute (2012), di una intesa anticoncorrenziale coeva alla prestazione della fideiussione, avente lo scopo di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie;
5 v) è infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., regola che può essere oggetto di deroga convenzionale (come nel caso di specie), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, inoltre, trattandosi di contratto di fideiussione “a semplice richiesta scritta”, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere impedita a mezzo di semplice richiesta stragiudiziale di pagamento;
vi) è infondata la richiesta di liberazione dei fideiussori per violazione dell'art. 1956 c.c.
3. All'esito delle verifiche preliminari svolte, con decreto del 12 novembre 2024, il giudizio è
proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4. La causa è stata istruita documentalmente.
5. Con ordinanza del 6 febbraio 2025, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all'udienza del 24 settembre
2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo.
*****
6. Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal R.G. n. 1693/2024
disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. Sez.
Un. 13533/2001).
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 133.284,88 vantato da Controparte_1 6 nei confronti dell'opponente (nonché nei confronti di a titolo di CP_1 Persona_1
debito residuo del rapporto anticipi n. 127711121 e del finanziamento n. 994067980, concessi rispettivamente il 17 novembre 2021 e il 5 giugno 2020 alla ditta individuale Persona_1
(cfr. docc.
1-4 fasc. monitorio), e garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata da il 12 Parte_1
luglio 2012 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
A fondamento della pretesa l'istituto di credito ha prodotto copia del contratto del rapporto anticipi n. 127711121 con il relativo estratto ex art. 50 TUB (docc. 1 e 2 fascicolo monitorio allegato alla
comparsa di costituzione al doc. 3), copia del contratto di finanziamento n. 994067980, con relativo piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB (docc. 3 e 4 fascicolo monitorio), copia della fideiussione rilasciata dall'opponente (doc. 5 fascicolo monitorio), copia delle missive inviate alla società e alla garante con ricevute di ritorno (docc.
6-10 fascicolo monitorio); copia della nota d'iscrizione d'ipoteca (doc. 11 fasc. monitorio).
Detta documentazione è idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare, di talché risulta infondato il motivo di opposizione attinente alla carenza di prova del credito. R.G. n. 1693/2024
8. Con un ulteriore motivo, è stata eccepita la nullità delle clausole 2, 5, 6, 7, 8 ,9, 13, 17 della fideiussione, ex artt. 33 e 36 Cod. Consumo, norme applicabili al caso di specie essendo pacifica la qualifica di consumatore della odierna opponente.
9. In termini generali, il contratto tra consumatore e professionista è caratterizzato da una disuguaglianza che nasce dalla carenza informativa in cui viene a trovarsi il consumatore e dalla sua sostanziale esclusione dal momento della elaborazione di regole e condizioni. Esso postula il massimo del controllo, realizzato dal legislatore con la puntuale predisposizione di una disciplina eteronoma del rapporto, capace di disciplinarne tutte le fasi e tutti i profili.
In particolare, al fine di attenuare le conseguenze del possibile abuso cui è esposto il consumatore,
il legislatore prevede anzitutto puntuali obblighi di comportamento (che spesso sono obblighi di informazione) nella fase di formazione del contratto, con l'ulteriore previsione che la violazione di tali obblighi dà luogo a nullità del contratto.
In secondo luogo, si prevede la forma scritta del contratto, con obbligatoria consegna di una copia del documento alla parte protetta, sul presupposto che tali adempimenti offrano al consumatore superiore certezza e conoscibilità dei propri diritti ed obblighi contrattuali e riescano, quindi, ad attenuare l'asimmetria informativa che connota queste relazioni contrattuali. 7 Ancora, il contratto tra consumatore e professionista è caratterizzato dall'attenuazione della cogenza del vincolo contrattuale, nel senso che molto spesso il vincolo è nella disponibilità di una parte, che tramite i c.d. recessi di pentimento, può deciderne la sorte.
Per quel che maggiormente rileva nel presente giudizio, il legislatore prevede, inoltre, il sindacato sull'equilibrio normativo del contratto: a differenza di quello che accade nel contratto disciplinato dal codice civile, nel contratto consumatore-professionista, l'equilibrio contrattuale non è “affare”
meramente privato, ma è suscettibile di sindacato giurisdizionale.
Nel dettaglio, l'art. 33 del codice del consumo prevede che è abusiva la clausola che, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Oggetto di sindacato è dunque l'equilibrio normativo (dei diritti e degli obblighi) e non anche quello economico. In base all'art. 34 co. 2, cod. cons., infatti, la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né
all'adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile.
La ratio della norma risiede nella constatazione che il deficit normativo del consumatore riguarda normalmente gli aspetti normativi del contratto, non quelli economici. Il prezzo è fissato dal R.G. n. 1693/2024
mercato e il consumatore è in grado di conoscerlo, purché chiaramente determinato. Il rischio è che dietro quel prezzo si celi un regolamento contrattuale caratterizzato dalla previsione di diritti e obblighi che risulti particolarmente vessatorio per il consumatore ed è su questo aspetto che si appunta il sindacato di abusività.
Va ricordato che la trattativa individuale mette la clausola al riparo dalla invalidità, implicando parità dell'informazione su quanto si sta trattando.
Infine, la nullità della clausola abusiva è una nullità “di protezione”: opera solo a vantaggio del consumatore (anche se è rilevabile d'ufficio dal giudice) ed è una nullità parziale necessaria, nel senso che il contratto, in deroga all'art. 1419 co. 1 c.c., resta fermo per il resto, depurato dalla clausola abusiva.
10. Tanto premesso – e come rilevato anche in sede monitoria – la fideiussione all'origine della pretesa monitoria presenta alcune clausole abusive che, limitando la facoltà del garante di opporre eccezioni, risultano in violazione dell'art. 33 co. 2, lett. t) cod. cons.: si tratta della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; di deroga all'art. 1939 c.c.; di deroga all'art. 1945 c.c., ossia delle (sole)
clausole n. 2, 6 e 8.
11. Osserva, tuttavia, il Tribunale che la nullità delle suddette clausole non è idonea a determinare 8 alcun effetto utile in favore della odierna opponente, per le ragioni che seguono.
12. Anzitutto, non ricorrono i presupposti di cui alle clausole n. 2 e n. 8, non risultando l'invalidità
dell'obbligazione garantita, né ricorrendo un obbligo della banca di restituzione di somme nei confronti della debitrice principale.
Come sopra anticipato, oggetto del presente giudizio è il credito di € 133.284,88 vantato da Banca
nei confronti dell'opponente (nonché nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di debito residuo del rapporto anticipi n. 127711121 e del finanziamento n. Per_1
994067980, concessi rispettivamente il 17 novembre 2021 e il 5 giugno 2020 alla ditta individuale
. Persona_1
A fondamento della pretesa, l'istituto di credito ha prodotto copia del contratto del rapporto anticipi n. 127711121, con il relativo estratto ex art. 50 TUB (docc. 1 e 2 fascicolo monitorio allegato alla
comparsa di costituzione al doc. 3), copia del contratto di finanziamento n. 994067980, con relativo piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB (docc. 3 e 4 fascicolo monitorio),
La documentazione in questione risulta idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare, di talché risulta infondata l'unica censura formulata dalla parte opponente con riferimento ai rapporti in esame. R.G. n. 1693/2024
Dall'esame dei contratti prodotti non emerge, del resto, alcun profilo di invalidità.
La parte opponente ha poi eccepito l'esistenza di indebiti addebiti per interessi ultralegali, costi non convenuti e comunque nulli nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 4699.50, non oggetto di ingiunzione.
Tali doglianze risultano, tuttavia, del tutto generiche e in alcun modo suffragate dai documenti in atti. La parte opponente – sulla quale ricadeva il relativo onere, trattandosi di contratto non oggetto di ricorso monitorio – non ha, invero, depositato il contratto di apertura del conto e la serie integrale degli estratti conto, ma unicamente un documento recante il “riepilogo della situazione al 31
dicembre 2009” (cfr. doc. 12)
Tale carenza probatoria non avrebbe potuto essere colmata neppure mediante ammissione dell'ordine di esibizione e l'espletamento della consulenza tecnica richiesta. Come chiarito dalla
Corte di Cassazione, in termini che si condividono, il diritto sancito dall'art. 119, co. 4, T.U.B. “può
essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti
previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla
banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita
in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti 9 direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere
provati dalle stesse” (Cass. n. 24641/2021).
Nel caso in esame, nulla è risultato in proposito, così giustificandosi la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Né è possibile valorizzare, in senso contrario, la circostanza che la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice. Se è vero, infatti, che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione ufficiosa è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contraddittorio gli elementi fattuali sottesi e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all'accertamento della pretesa invalidità (cfr., tra le ultime, Cass n. 15146/2023; Cass, n.
20713/2023). Spettava dunque all'odierna opponente, parte processuale interessata alla rilevazione dei vizi del contratto di c/c n. 4699.50, allegare tempestivamente i dati di fatto su cui la supposta nullità era fondata.
13. Quanto alla nullità della clausola n. 6 (con conseguente reviviscenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.), deve evidenziarsi che la stessa non risulta idonea a scalfire la validità della clausola n. 7, in forza della quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per interessi, capitale, spese, tasse R.G. n. 1693/2024
e ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere
all' di credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del Pt_3
debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al
fideiussore (…)”.
Secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Suprema Corte, invero, “in tema di
fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi
dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere
pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice
richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza
intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. n. 835/2025).
Nel caso in esame, è documentalmente provato che l'obbligazione principale è scaduta il 10 ottobre
2023, allorquando è stata comunicata ai debitori la revoca di tutti gli affidamenti, stante il perdurante inadempimento degli stessi e che, con raccomandate a/r (regolarmente ricevute dal debitore principale e dall'odierna opponente) del 22 gennaio 2024 – dunque entro il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. –, è stato intimato al debitore principale ed alla odierna opponente il pagamento della somma dovuta (cfr. doc. 7 - . CP_7 10 L'iniziativa della banca è stata, poi, coltivata con la diligenza richiesta dall'art. 1957 c.c., mediante deposito del ricorso monitorio in data 12 aprile 2024.
Deve, quindi escludersi che la violazione della normativa a tutela del consumatore sia idonea a inficiare il credito vantato da nei confronti della odierna opponente. CP_7
14. Non è possibile giungere a diverse conclusioni neppure invocando la normativa antitrust.
La questione oggetto dell'eccezione sollevata dall'opponente trae origine dal provvedimento n. 55
del 2 maggio 2005 con cui la Banca d'Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito, sentito il parere dell'AGCM, ha ritenuto che alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, ove applicate in modo uniforme dalle banche associate, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990.
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il R.G. n. 1693/2024
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
Secondo la Banca d'Italia, dette clausole esorbitano lo scopo - in sé legittimo - di determinare un rafforzamento dell'effettività delle garanzie personali, mirando piuttosto ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. L'uniforme applicazione di tali clausole costituisce, per questo, un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
All'esito dell'accertamento dell'illecito antitrust rilevato a monte dal provvedimento della Banca
d'Italia si è posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, degli effetti che il suddetto accertamento abbia prodotto sui contratti di fideiussione “a valle” ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela
“reale”, ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria. 11 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la
l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità “derivata” del contratto di fideiussione
“a valle”, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione di quelle dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ossia le clausole nn. 2, 6 e 8.
Come sopra osservato, e come del resto ritenuto anche dalla Banca d'Italia nel provvedimento sopra menzionato, risulta, invece, pienamente valida la clausola n. 7, con tutto ciò che ne consegue
(v. supra § 13).
15. Con un ulteriore motivo d'opposizione, è stata invocata la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., a mente del quale “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, R.G. n. 1693/2024
senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la norma precisa poi che non è valida neppure la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della
liberazione dalla garanzia prestata.”
Il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi del citato art. 1956 c.c. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate. Egli, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. 25 luglio 2022, n. 23065; Cass. sez. III, 17
luglio 2023, n. 20713).
Nell'ottica di contemperare l'interesse del creditore e quello del fideiussore, la mancata richiesta di autorizzazione non può, tuttavia, configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune o deve essere presunta tale (Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761). La predetta autorizzazione può essere infatti ritenuta implicitamente concessa dal garante laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. Ciò in quanto tale conoscenza può essere 12 considerata valida base di una presunzione di autorizzazione tacita alla concessione del credito,
desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l'anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti (Cass., n. 4112/2016).
Nel caso di specie, la garante è moglie del debitore principale di talché è Persona_1
ragionevolmente presumere che essa fosse pienamente a conoscenza della situazione patrimoniale del coniuge (debitore principale).
Non sussistono, dunque, i presupposti per invocare la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
16. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto,
deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. nei confronti dell'odierna opponente.
17. Deve, conseguentemente, essere respinta anche la domanda formulata dalla parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita su base documentale. R.G. n. 1693/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 348/2024 (R.G. n.
810/2024) emesso dal Tribunale di Arezzo, che dichiara esecutivo nei confronti di
[...]
Pt_1
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Parte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 24 ottobre 2025
Il giudice
LE DI LE
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LE DI LE, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1693 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –
fideiussione
promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pozza Parte_1 C.F._1
parte opponente 1 nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Cillerai
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “In via preliminare 1. Non concedersi la provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo opposto.
2. Accertarsi e dichiararsi la nullità e/comunque l'inefficacia ex art. 33, 34 e 36 del
Codice del Consumo delle clausole 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 17 della fideiussione 12.7.2012 in quanto vessatorie e,
per l'effetto accertarsi e dichiararsi la decadenza ex art. 1957 c.c. del creditore, .
3. Accertarsi e dichiararsi la
nullità della clausola 6 della fideiussione, nella parte in cui si conviene la deroga del termine di cui all'art.
1957 c.c. e, conseguentemente, accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'azione della ricorrente ex art. 1957
c.c.. 4. Accertarsi e dichiararsi la nullità, anche parziale, della fidejussione 12.7.2012 e, conseguentemente,
accertarsi e dichiararsi la decadenza dell'azione della ricorrente ex art. 1957 c.c.. 5. Accertarsi e dichiararsi
che la ricorrente-convenuta ha concesso il credito pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di Persona_1
erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, senza
[...] R.G. n. 1693/2024
specifica autorizzazione dell'odierna attrice, disponendo, per l'effetto, la liberazione del fideiussore Parte_1
ex art. 1956 c.c.. 6. Accertarsi e dichiararsi l'effettivo saldo del conto corrente n. n.4699.50 intestato a
[...]
ricalcolato all'esito del ricalcolo dovuto all'eliminazione di interessi ultralegali non Persona_1
convenuti, interessi applicati in violazione dell'art. 1283 c.c., costi e commissioni non convenuti e comunque
nulli e che, per l'effetto non è debitore di In via Persona_1 Controparte_1
principale e di merito Accogliersi l'opposizione e, per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo n. 348/2024 del
19/05/2024 RG n. 810/2024 Repert. n. 677/2024 del 19/05/2024 Tribunale di Arezzo, per i motivi in atti e,
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente alla convenuta-opposta. In via
subordinata e di istruttoria Disporsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione ed il deposito della modello fideiussione
omnibus anno 2012, a ad Intesa San Paolo S.p.a., anche quale Controparte_1
successore di Comit s.p.a., ad Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Disporsi, altresì: ordine esibizione ex art. 210 c.p.c. -a carico di Banca d'Italia il
[...] CP_6
fascicolo con atti e documenti riguardanti la fase istruttoria conseguente al provvedimento n. 236/A dell'8
novembre 2003, con il quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/90 nei
confronti dell'Associazione Bancaria Italiana, avente a oggetto lo schema contrattuale delle fideiussioni
predisposto da ABI;
-a carico di ABI dei modelli di fideiussione 1995, 2003 e post. 2005 e documenti 2 istruttori relativi ai singoli schemi. Si producono in copia: 1) copia ricorso con decr. ing. n. 348/2024 del
19/05/2024 RG n. 810/2024 Repert. n. 677/2024 del 19/05/2024 notificato a;
2) copia Parte_2
modello ABI 2003; 3) lettera 10.10.2023 “MPS” a 4) copia Provvedimento n. 55 del 2 Parte_2
maggio 2005; 5) copia parere espresso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
6) copia
comunicato stampa ABI del 14.5.2005; 7) copia schema ABI post provvedimento 55/2005; 8) copia raccolta
fidejussioni anno 2012; 9) copia sentenza n.1856/2022 R.G. 5904/2019 Tribunale di Verona;
10) copia
contratto di finanziamento 21.11.2008; 11) copia contratto di finanziamento 12.5.2009; 12) copia estratto
conto n. c.c.4699.50 al 31.12.2009. In via ulteriormente subordinata e di istruttoria. Ordinarsi a Banca MPS
spa l'esibizione ed il deposito degli estratti di conto corrente 4699.50 intestato a e dei Persona_1
contratti di affidamento con lo stesso intercorsi sul suddetto conto corrente. Ammettersi CTU che calcoli il
corretto saldo di conto corrente n. 4699.50, decurtando gli addebiti non dovuti per legge o perché
contrattualmente non convenuti, utilizzando nella verifica del saldo corretto il saldo effettivo e non il saldo
banca. In ogni caso.
1. Revocarsi il decreto ingiuntivo n. 348/2024 del 19/05/2024 RG n. 810/2024 Repert.
n. 677/2024 del 19/05/2024 del Tribunale di Arezzo e respingersi in toto le domande della opposta, in quanto
infondate in fatto ed in diritto.
2. Condannare MPS ex art. 96 c.p.c. al pagamento della somma di euro R.G. n. 1693/2024
10.000,00 a titolo di aver resistito con colpa grave.
3. Compensi di procuratore e spese completamente rifusi,
con distrazione a favore del procuratore ex art.93 c.p.c.”;
per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di AREZZO, vista la narrativa che precede, contrariis
reiectis, IN VIA PRELIMINARE: 1.- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex
art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2.- dichiarare l'
inammissibilità della domanda ex adverso formulata in relazione al rapporto di conto corrente n° 4699.50 e
del ricalcolo del saldo dello stesso, in quanto NON oggetto del pretesa ingiunta con il procedimento
monitorio, per tutti i motivi di cui alla presente narrativa.- NEL MERITO In tesi: a.- accertata e dichiarata
la validità e l' efficacia del contratto di fideiussione del 12.07.2012 e delle relative clausole per tutti i motivi
di cui al presente atto, respingere integralmente l'opposizione promossa dalla signora Parte_1
confermando il D.I. n° 348/2024 ; b.- accertata e dichiarata la validità e l' efficacia del decreto ingiuntivo n°
348/2024 per tutti i motivi di cui al presente atto, respingere integralmente l'opposizione promossa dalla
signora confermando il D.I. n° 348/2024; c.- accertata e dichiarata l' intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto e dell' azione con riferimento al ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente n°
4699.50, non azionato nel procedimento monitorio, come ampiamente esposto in narrativa del presente atto,
respingere integralmente l'opposizione promossa dalla signora confermando il D.I. n° Parte_1 3 348/2024 ; In ipotesi : a.- accertare e dichiarare la validità della pretesa azionata dalla
[...]
per le causali dedotte nel ricorso per ingiunzione e, per l'effetto, condannare parte Controparte_1
opponente al pagamento della somma di euro 133.284,88= oltre interessi di mora dalla debenza al saldo,
giusta la fideiussione prestata dalla signora - b.- in denegata ipotesi di revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, accertare l' obbligo pecuniario a carico della Sig. nello stesso dedotto e Parte_1
qui reiterato, e per l' effetto condannare la Sig. al pagamento della somma di euro Parte_1
133.284,88= oltre interessi di mora dalla debenza al saldo, salvo la diversa somma che risulterà accertata in
corso di causa.- In ogni caso: con vittoria di spese e competenze per l'attività difensiva svolta, oltre IVA e
CPA come per legge dovuti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 348/2024 (R.G. n. 810/2024) emesso dal Tribunale di Arezzo in data 16 maggio 2024 su ricorso di con il quale è stato ingiunto a Controparte_1 [...]
quale titolare dell'omonima Ditta Individuale, e a quest'ultima in Per_1 Parte_1
qualità di fideiussore, il pagamento in solido della somma di € 133.284,88, oltre interessi come da domanda e spese, per l'esposizione debitoria relativa al rapporto anticipi n. 127711121 (pari a € R.G. n. 1693/2024
110.688,59) e per quella derivate dal finanziamento n. 994067980 (pari a € 22.596,28), concessi rispettivamente il 17 novembre 2021 e il 5 giugno 2020 alla Ditta Individuale Persona_1
(cfr. docc.
1-4 fasc. monitorio), e garantiti dalla fideiussione omnibus del 12 luglio 2012 sottoscritta dalla stessa opponente (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
A fondamento dell'opposizione ha articolato i seguenti motivi di opposizione: Parte_1
i) omessa dimostrazione del preteso credito;
ii) nullità delle clausole 2, 5, 6, 7, 8 ,9, 13, 17 della fideiussione, ex artt. 33 e 36 Cod. Consumo,
norme applicabili essendo l'opponente qualificabile come consumatore;
iii) nullità della fideiussione del 12 luglio 2012, o in subordine delle sole clausole 2, 6 e 8 della stessa fideiussione, per violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990;
iv) intervenuta decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., avendo essa agito giudizialmente dopo il termine semestrale dalla scadenza delle obbligazioni;
v) liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., perché, nonostante l'intervenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale la Banca Persona_1
ha concesso a quest'ultimo ulteriore credito, senza ottenere specifica autorizzazione da parte del fideiussore. 4 Sulla base delle suddette allegazioni, parte opponente ha quindi concluso nei termini sopra riportati.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente Controparte_1
chiesto la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
ha, quindi, invocato il rigetto delle domande formulare dalla parte opponente, evidenziando che:
i) la documentazione prodotta sin dalla fase monitoria e nel presente giudizio è idonea a fornire adeguata prova scritta del credito oggetto del d.i. e controparte non ha contestato l'esistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, né ha sollevato l'esistenza di alcun fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione contratta;
ii) le censure avversarie relative al rapporto di conto corrente n. 4699.50, con riferimento ad asseriti e non meglio specificati indebiti addebiti, sono inammissibili poiché il rapporto non è stato azionato in sede monitoria, né controparte ha fornito prova di tali contestazioni formulate, tra l'altro, in modo del tutto generico, e in ogni caso ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme asseritamente percepite in eccesso dalla banca;
R.G. n. 1693/2024
iii) le avverse deduzioni relative alla vessatorietà di alcune clausole della fideiussione (nn. 2, 5, 6, 7,
8 ,9, 13, 17) sono infondate dal momento che tutte le clausole contrattuali sono state portate all'attenzione dell'opponente ed approvate per effetto di separata e specifica sottoscrizione;
iv) mancando un danno ingiusto ed attuale lamentabile dalla in conseguenza Pt_1
dell'applicazione della fideiussione sottoscritta dalla medesima, vi è carenza di legittimazione e di interesse in capo alla parte opponente ad agire per conseguire la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 287/1990, con conseguente inammissibilità della relativa domanda, in ogni caso, che la fideiussione è valida essendo stata stipulata in un periodo lontano rispetto all'accertamento condotto dalla Banca d'Italia, poiché nessun indizio di un'intesa anticoncorrenziale può essere tratto dal solo fatto che nella fideiussione siano state inserite le medesime tre clausole sanzionate da Banca d'Italia nel 2005, e parte opponente non ha fornito alcuna prova dell'esistenza in concreto, al momento della sottoscrizione del contratto di cui si discute (2012), di una intesa anticoncorrenziale coeva alla prestazione della fideiussione, avente lo scopo di impedire, restringere, falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale bancario attraverso la fissazione di specifiche condizione contrattuali in materia di garanzie fideiussorie;
5 v) è infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., regola che può essere oggetto di deroga convenzionale (come nel caso di specie), trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti, inoltre, trattandosi di contratto di fideiussione “a semplice richiesta scritta”, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. può essere impedita a mezzo di semplice richiesta stragiudiziale di pagamento;
vi) è infondata la richiesta di liberazione dei fideiussori per violazione dell'art. 1956 c.c.
3. All'esito delle verifiche preliminari svolte, con decreto del 12 novembre 2024, il giudizio è
proseguito con il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
4. La causa è stata istruita documentalmente.
5. Con ordinanza del 6 febbraio 2025, è stata respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata rinviata all'udienza del 24 settembre
2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo.
*****
6. Il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è
governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal R.G. n. 1693/2024
disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere e al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, per tutte, Cass. Sez.
Un. 13533/2001).
7. Il presente giudizio ha ad oggetto il credito di € 133.284,88 vantato da Controparte_1 6 nei confronti dell'opponente (nonché nei confronti di a titolo di CP_1 Persona_1
debito residuo del rapporto anticipi n. 127711121 e del finanziamento n. 994067980, concessi rispettivamente il 17 novembre 2021 e il 5 giugno 2020 alla ditta individuale Persona_1
(cfr. docc.
1-4 fasc. monitorio), e garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata da il 12 Parte_1
luglio 2012 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio).
A fondamento della pretesa l'istituto di credito ha prodotto copia del contratto del rapporto anticipi n. 127711121 con il relativo estratto ex art. 50 TUB (docc. 1 e 2 fascicolo monitorio allegato alla
comparsa di costituzione al doc. 3), copia del contratto di finanziamento n. 994067980, con relativo piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB (docc. 3 e 4 fascicolo monitorio), copia della fideiussione rilasciata dall'opponente (doc. 5 fascicolo monitorio), copia delle missive inviate alla società e alla garante con ricevute di ritorno (docc.
6-10 fascicolo monitorio); copia della nota d'iscrizione d'ipoteca (doc. 11 fasc. monitorio).
Detta documentazione è idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare, di talché risulta infondato il motivo di opposizione attinente alla carenza di prova del credito. R.G. n. 1693/2024
8. Con un ulteriore motivo, è stata eccepita la nullità delle clausole 2, 5, 6, 7, 8 ,9, 13, 17 della fideiussione, ex artt. 33 e 36 Cod. Consumo, norme applicabili al caso di specie essendo pacifica la qualifica di consumatore della odierna opponente.
9. In termini generali, il contratto tra consumatore e professionista è caratterizzato da una disuguaglianza che nasce dalla carenza informativa in cui viene a trovarsi il consumatore e dalla sua sostanziale esclusione dal momento della elaborazione di regole e condizioni. Esso postula il massimo del controllo, realizzato dal legislatore con la puntuale predisposizione di una disciplina eteronoma del rapporto, capace di disciplinarne tutte le fasi e tutti i profili.
In particolare, al fine di attenuare le conseguenze del possibile abuso cui è esposto il consumatore,
il legislatore prevede anzitutto puntuali obblighi di comportamento (che spesso sono obblighi di informazione) nella fase di formazione del contratto, con l'ulteriore previsione che la violazione di tali obblighi dà luogo a nullità del contratto.
In secondo luogo, si prevede la forma scritta del contratto, con obbligatoria consegna di una copia del documento alla parte protetta, sul presupposto che tali adempimenti offrano al consumatore superiore certezza e conoscibilità dei propri diritti ed obblighi contrattuali e riescano, quindi, ad attenuare l'asimmetria informativa che connota queste relazioni contrattuali. 7 Ancora, il contratto tra consumatore e professionista è caratterizzato dall'attenuazione della cogenza del vincolo contrattuale, nel senso che molto spesso il vincolo è nella disponibilità di una parte, che tramite i c.d. recessi di pentimento, può deciderne la sorte.
Per quel che maggiormente rileva nel presente giudizio, il legislatore prevede, inoltre, il sindacato sull'equilibrio normativo del contratto: a differenza di quello che accade nel contratto disciplinato dal codice civile, nel contratto consumatore-professionista, l'equilibrio contrattuale non è “affare”
meramente privato, ma è suscettibile di sindacato giurisdizionale.
Nel dettaglio, l'art. 33 del codice del consumo prevede che è abusiva la clausola che, malgrado la buona fede, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Oggetto di sindacato è dunque l'equilibrio normativo (dei diritti e degli obblighi) e non anche quello economico. In base all'art. 34 co. 2, cod. cons., infatti, la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né
all'adeguatezza del corrispettivo di beni e servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile.
La ratio della norma risiede nella constatazione che il deficit normativo del consumatore riguarda normalmente gli aspetti normativi del contratto, non quelli economici. Il prezzo è fissato dal R.G. n. 1693/2024
mercato e il consumatore è in grado di conoscerlo, purché chiaramente determinato. Il rischio è che dietro quel prezzo si celi un regolamento contrattuale caratterizzato dalla previsione di diritti e obblighi che risulti particolarmente vessatorio per il consumatore ed è su questo aspetto che si appunta il sindacato di abusività.
Va ricordato che la trattativa individuale mette la clausola al riparo dalla invalidità, implicando parità dell'informazione su quanto si sta trattando.
Infine, la nullità della clausola abusiva è una nullità “di protezione”: opera solo a vantaggio del consumatore (anche se è rilevabile d'ufficio dal giudice) ed è una nullità parziale necessaria, nel senso che il contratto, in deroga all'art. 1419 co. 1 c.c., resta fermo per il resto, depurato dalla clausola abusiva.
10. Tanto premesso – e come rilevato anche in sede monitoria – la fideiussione all'origine della pretesa monitoria presenta alcune clausole abusive che, limitando la facoltà del garante di opporre eccezioni, risultano in violazione dell'art. 33 co. 2, lett. t) cod. cons.: si tratta della clausola di deroga all'art. 1957 c.c.; di deroga all'art. 1939 c.c.; di deroga all'art. 1945 c.c., ossia delle (sole)
clausole n. 2, 6 e 8.
11. Osserva, tuttavia, il Tribunale che la nullità delle suddette clausole non è idonea a determinare 8 alcun effetto utile in favore della odierna opponente, per le ragioni che seguono.
12. Anzitutto, non ricorrono i presupposti di cui alle clausole n. 2 e n. 8, non risultando l'invalidità
dell'obbligazione garantita, né ricorrendo un obbligo della banca di restituzione di somme nei confronti della debitrice principale.
Come sopra anticipato, oggetto del presente giudizio è il credito di € 133.284,88 vantato da Banca
nei confronti dell'opponente (nonché nei confronti di Controparte_1 [...]
a titolo di debito residuo del rapporto anticipi n. 127711121 e del finanziamento n. Per_1
994067980, concessi rispettivamente il 17 novembre 2021 e il 5 giugno 2020 alla ditta individuale
. Persona_1
A fondamento della pretesa, l'istituto di credito ha prodotto copia del contratto del rapporto anticipi n. 127711121, con il relativo estratto ex art. 50 TUB (docc. 1 e 2 fascicolo monitorio allegato alla
comparsa di costituzione al doc. 3), copia del contratto di finanziamento n. 994067980, con relativo piano di ammortamento e la certificazione ex art. 50 TUB (docc. 3 e 4 fascicolo monitorio),
La documentazione in questione risulta idonea a dimostrare la sussistenza del credito ed il suo ammontare, di talché risulta infondata l'unica censura formulata dalla parte opponente con riferimento ai rapporti in esame. R.G. n. 1693/2024
Dall'esame dei contratti prodotti non emerge, del resto, alcun profilo di invalidità.
La parte opponente ha poi eccepito l'esistenza di indebiti addebiti per interessi ultralegali, costi non convenuti e comunque nulli nell'ambito del rapporto di conto corrente n. 4699.50, non oggetto di ingiunzione.
Tali doglianze risultano, tuttavia, del tutto generiche e in alcun modo suffragate dai documenti in atti. La parte opponente – sulla quale ricadeva il relativo onere, trattandosi di contratto non oggetto di ricorso monitorio – non ha, invero, depositato il contratto di apertura del conto e la serie integrale degli estratti conto, ma unicamente un documento recante il “riepilogo della situazione al 31
dicembre 2009” (cfr. doc. 12)
Tale carenza probatoria non avrebbe potuto essere colmata neppure mediante ammissione dell'ordine di esibizione e l'espletamento della consulenza tecnica richiesta. Come chiarito dalla
Corte di Cassazione, in termini che si condividono, il diritto sancito dall'art. 119, co. 4, T.U.B. “può
essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti
previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla
banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita
in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti 9 direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere
provati dalle stesse” (Cass. n. 24641/2021).
Nel caso in esame, nulla è risultato in proposito, così giustificandosi la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Né è possibile valorizzare, in senso contrario, la circostanza che la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice. Se è vero, infatti, che la nullità è rilevabile anche d'ufficio, è altrettanto vero che la rilevazione ufficiosa è ammissibile nei limiti in cui siano state ritualmente dedotti in contraddittorio gli elementi fattuali sottesi e tempestivamente acquisiti al giudizio gli elementi necessari all'accertamento della pretesa invalidità (cfr., tra le ultime, Cass n. 15146/2023; Cass, n.
20713/2023). Spettava dunque all'odierna opponente, parte processuale interessata alla rilevazione dei vizi del contratto di c/c n. 4699.50, allegare tempestivamente i dati di fatto su cui la supposta nullità era fondata.
13. Quanto alla nullità della clausola n. 6 (con conseguente reviviscenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.), deve evidenziarsi che la stessa non risulta idonea a scalfire la validità della clausola n. 7, in forza della quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice
richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per interessi, capitale, spese, tasse R.G. n. 1693/2024
e ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere
all' di credito gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del Pt_3
debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al
fideiussore (…)”.
Secondo l'insegnamento che si ricava dalla giurisprudenza della Suprema Corte, invero, “in tema di
fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi
dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere
pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice
richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza
intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. n. 835/2025).
Nel caso in esame, è documentalmente provato che l'obbligazione principale è scaduta il 10 ottobre
2023, allorquando è stata comunicata ai debitori la revoca di tutti gli affidamenti, stante il perdurante inadempimento degli stessi e che, con raccomandate a/r (regolarmente ricevute dal debitore principale e dall'odierna opponente) del 22 gennaio 2024 – dunque entro il termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c. –, è stato intimato al debitore principale ed alla odierna opponente il pagamento della somma dovuta (cfr. doc. 7 - . CP_7 10 L'iniziativa della banca è stata, poi, coltivata con la diligenza richiesta dall'art. 1957 c.c., mediante deposito del ricorso monitorio in data 12 aprile 2024.
Deve, quindi escludersi che la violazione della normativa a tutela del consumatore sia idonea a inficiare il credito vantato da nei confronti della odierna opponente. CP_7
14. Non è possibile giungere a diverse conclusioni neppure invocando la normativa antitrust.
La questione oggetto dell'eccezione sollevata dall'opponente trae origine dal provvedimento n. 55
del 2 maggio 2005 con cui la Banca d'Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito, sentito il parere dell'AGCM, ha ritenuto che alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, ove applicate in modo uniforme dalle banche associate, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990.
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il R.G. n. 1693/2024
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
Secondo la Banca d'Italia, dette clausole esorbitano lo scopo - in sé legittimo - di determinare un rafforzamento dell'effettività delle garanzie personali, mirando piuttosto ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. L'uniforme applicazione di tali clausole costituisce, per questo, un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
All'esito dell'accertamento dell'illecito antitrust rilevato a monte dal provvedimento della Banca
d'Italia si è posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, degli effetti che il suddetto accertamento abbia prodotto sui contratti di fideiussione “a valle” ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela
“reale”, ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria. 11 Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la
l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità “derivata” del contratto di fideiussione
“a valle”, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione di quelle dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ossia le clausole nn. 2, 6 e 8.
Come sopra osservato, e come del resto ritenuto anche dalla Banca d'Italia nel provvedimento sopra menzionato, risulta, invece, pienamente valida la clausola n. 7, con tutto ciò che ne consegue
(v. supra § 13).
15. Con un ulteriore motivo d'opposizione, è stata invocata la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c., a mente del quale “il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, R.G. n. 1693/2024
senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
la norma precisa poi che non è valida neppure la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della
liberazione dalla garanzia prestata.”
Il fideiussore il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità ai sensi del citato art. 1956 c.c. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate. Egli, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. 25 luglio 2022, n. 23065; Cass. sez. III, 17
luglio 2023, n. 20713).
Nell'ottica di contemperare l'interesse del creditore e quello del fideiussore, la mancata richiesta di autorizzazione non può, tuttavia, configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale è comune o deve essere presunta tale (Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761). La predetta autorizzazione può essere infatti ritenuta implicitamente concessa dal garante laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. Ciò in quanto tale conoscenza può essere 12 considerata valida base di una presunzione di autorizzazione tacita alla concessione del credito,
desunta dalla possibilità di attivarsi mediante l'anticipata revoca della fideiussione per non aggravare i rischi assunti (Cass., n. 4112/2016).
Nel caso di specie, la garante è moglie del debitore principale di talché è Persona_1
ragionevolmente presumere che essa fosse pienamente a conoscenza della situazione patrimoniale del coniuge (debitore principale).
Non sussistono, dunque, i presupposti per invocare la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.
16. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta e, per l'effetto,
deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. nei confronti dell'odierna opponente.
17. Deve, conseguentemente, essere respinta anche la domanda formulata dalla parte opponente ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), ad esclusione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita su base documentale. R.G. n. 1693/2024
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 348/2024 (R.G. n.
810/2024) emesso dal Tribunale di Arezzo, che dichiara esecutivo nei confronti di
[...]
Pt_1
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Parte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
iva e cpa come per legge.
Così deciso in Arezzo, il 24 ottobre 2025
Il giudice
LE DI LE
13