Ordinanza cautelare 24 luglio 2024
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sistema Trasporti-Confederazione di Imprese, Zani Turismo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, Lorenzo Diotallevi, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Zito in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
contro
Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eduardo Marino, Paola Cannata, Elena Cardamone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Asf Autolinee S.r.l., non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
- Mondo Turistico - Associazione Operatori del Turismo, Brian Henry Subinaghi, Galli GI S.r.l., Acs S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Zito, Jacopo Vavalli, Lorenzo Diotallevi, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Zito in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
ad opponendum:
Provincia di Como, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Condello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l''annullamento
1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della ordinanza di ANAS S.p.a. n. 393/2024/MI (CDG. 06-05-2024. 0375195.U), avente ad oggetto la “Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione”, relativa alla Tratta SS REGINA dal km 19+700 al km 23+500, in direzione Menaggio e in direzione Como, con specifico riferimento alla parte in cui dispone, a far data dal 13 maggio 2024 e fino al 3 novembre 2024, il “divieto di transito in direzione Como, agli autobus (eccetto servizio di linea) aventi lunghezza superiore a 11,0 m”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato e/o conseguenziale.
2) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sistema Trasporti-Confederazione Di Imprese il 26\6\2024:
- della ordinanza di ANAS S.p.a. n. 396/2024/MI (CDG. 06-05-2024. 03776977.U), che “annulla e sostituisce l''Ordinanza 393/2024 (prot. CDG-06-05-2024.0375195.U)”, avente ad oggetto la “Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione”, relativa alla Tratta SS REGINA dal km 19+700 al km 23+500, in direzione Menaggio e in direzione Como, con specifico riferimento alla parte in cui dispone, a far data dal 13 maggio 2024 e fino al 3 novembre 2024, il “divieto di transito in direzione Como, agli autobus (eccetto servizio di linea) aventi lunghezza superiore a 11,0 m”;
- per quanto occorrer possa, della “Analisi circolazione autobus turistici” del 3 maggio 2024 ad opera dell’ing. Enrico Moretti di ANAS S.p.a., depositata in giudizio dai difensori della stessa ANAS in data 24 giugno 2024;
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, collegato e/o conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. FA RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, il Tribunale evidenzia l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti.
Invero, l’ordinanza di ANAS S.p.a. n. 393/2024/MI, contestata con il ricorso principale, è stata annullata e sostituita dall’ordinanza n. 396/2024/MI, sicché l’eventuale annullamento della prima non arrecherebbe alcun vantaggio alla parte ricorrente, con conseguente carenza di interesse alla decisione di merito del ricorso.
Parimenti, il ricorso per motivi aggiunti non è più supportato da un concreto interesse, in quanto l’ordinanza di ANAS S.p.a. n. 396/2024/MI ha cessato di produrre effetti in data 03.11.2024, sicché la fattispecie concreta non risulta più disciplinata dal provvedimento indicato.
In tale contesto deve ritenersi venuto meno l’interesse alla decisione di merito del ricorso, stante la sopravvenuta inefficacia del provvedimento gravato e la mancata allegazione da parte della ricorrente di un interesse residuo all’accertamento dell’illegittimità, correlato a pretese risarcitorie.
Va, pertanto, ribadita l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione nel merito.
Le concrete modalità di definizione della lite conducono a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara improcedibili il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti indicati in epigrafe;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
FA RN, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA RN | IC SO |
IL SEGRETARIO