Art. 14.
L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministro della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.
L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministro della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresi', tra i consiglieri il presidente.
Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.