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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9293 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21968/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato con D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21968/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti dall'avv. Agnese Gualtieri, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326
APPELLANTE
E
(C.F. ), dom.ta come in Controparte_1 P.IVA_1 atti
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di n. 45520/22, emessa in data 11/11/2022 e CP_1 pubblicata in data 12/07/2023, con cui quest'ultimo rigettava la sua opposizione avverso le seguenti ordinanze-ingiunzioni: nn. PO21800002768 del 07/01/2021; PO21800002915 del 07/01/2021; PO21800003400 del 07/01/2021; PO21800003106 del 07/01/2021, notificate tutte in data 26/02/2021. Tali ordinanze traevano origine da un certo numero di verbali di contravvenzione, emessi dal Corpo di Polizia Municipale del CP_2
con cui veniva contestata al la violazione dell'art. 7, c. 9 e c. 14
[...] Pt_1 per aver circolato in area pedonale violando il divieto di circolazione, con il veicolo, Citroen C3, targato CV940FL.
In primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi di ricorso: 1) Carente e/o errata e/o contraddittoria motivazione delle impugnate ordinanze;
2) illegittimità della segnaletica di varco e di preavviso;
3) riconducibilità dell'appellante alla categoria dei soggetti astrattamente autorizzati al transito nell'area pedonale, nonché riconoscimento ad opera dell'amministrazione comunale della illegittimità dei verbali elevati, come da Delibera della Giunta Comunale n. 331; 4) onere della prova: carenza di istruttoria da parte del Prefetto che non aveva tenuto conto della delibera che precede.
La si costituiva in giudizio, delegando all'uopo un Controparte_1 funzionario del contestando l'avverso dedotto in giudizio Controparte_2
e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, ritenendo immune da censure l'operato dell'autorità prefettizia, rigettava il ricorso.
Interposto appello, il censurava la sentenza del Giudice di prime cure, Pt_1 articolando il seguente motivo: 1) carenza di pronuncia e/o omessa motivazione, violazione dell'art.112 c.p.c. Nullità della sentenza ex art. 161 C.P.C., laddove, egli non aveva mai censurato la violazione dei termini per la emissione delle ordinanze prefettizie né la funzionalità degli apparecchi di rilevazione delle infrazioni contestate, in ciò concretandosi un vizio di extra petizione, piuttosto, egli aveva richiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati per i motivi sopra esposti, che, però, venivano del tutto obliterati dal Giudicante, integrando tale circostanza un vizio di omessa pronuncia.
In tale grado di giudizio non si costituiva la che, pur Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio, restava contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'odierna udienza del 16/10/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., per la discussione del gravame.
- 2 - Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Ciò posto, va rilevato, in effetti, che, comparando i motivi di ricorso articolato in primo grado con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è da ritenersi fondato il vizio di extra petizione denunciato dall'appellante, laddove egli non ha mai posto in discussione la violazione dei termini per la emissione delle ordinanze prefettizie o la funzionalità degli apparecchi di rilevazione delle infrazioni contestate. Ed ancora, si rileva parimenti fondato il vizio di omessa pronuncia in quanto il Giudice di prime cure non ha, invero, esaminato alcuna delle doglianze mosse dal ricorrente in primo grado, nondimeno, venendo all'esame del gravame, quest'ultime non paiono comunque meritevoli di accoglimento.
Quanto al vizio di carente e/o errata e/o contraddittoria motivazione delle impugnate ordinanze, nonché alla carenza d'istruttoria (motivi di ricorso sub 1 e 4), è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate in sede amministrativa dall'interessato, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. S.U. 26/1/2010, n. 1786).
Quanto all'illegittimità della segnaletica di varco e di preavviso (motivo di ricorso sub 2), secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione,
“in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; in senso conforme, vedi Cass. civ., sez. II, 09/10/2017, n. 23566; Cass. civ., sez. I, 21/06/1999, n. 6242; Cass. civ., sez. II, 05/05/2016, n. 9033).
- 3 - Ora, considerato che l'appellante ha eccepito l'irregolare installazione della segnaletica stradale, in accordo al citato e consolidato orientamento della Cassazione, era suo onere provare tale circostanza. Ebbene, sotto tale profilo, in primo luogo, va rilevato che, in ciascuno dei verbali impugnati, si dà atto che l'area pedonale è segnalata “opportunamente con idonea segnaletica (verticale-orizzontale-luminosa)” e tale attestazione, appare munita di forza fidefacente. In secondo luogo, le prove addotte dall'appellante in merito all'irregolare installazione della segnaletica in esame paiono inconsistenti, laddove i rilievi fotografici depositati in atti sono di pessima qualità e da alcuni di essi non si riesce nemmeno ad evincere la zona in cui i cartelli ritratti sono stati posti.
Quanto al motivo di ricorso sub 3), pure esso è infondato. Con tale motivo, l'appellante ha dedotto di appartenere astrattamente alla categoria dei soggetti autorizzati a transitare nell'area pedonale in questione, in quanto, per un verso, domiciliato nella zona di cui ai verbali di contravvenzione, per l'altro, molte delle violazioni sarebbero state commesse allorquando avrebbe accompagnato la sorella in ospedale, ovvero al P.O. luogo ove Per_1 quest'ultima lavora (v. pag. 9 ricorso in appello). È da rilevare che nessuna delle argomentazioni che precedono trova riscontro probatorio in atti: allo stato, non risulta provato né che il domicili nella zona di cui alla Pt_1 controversia in esame, né che la sorella lavori presso l'ospedale In Per_1 ogni caso in atti, non è presente alcuna autorizzazione al transito nell'area pedonale di cui si discute. Per quanto attiene, poi, specificamente alla delibera del Giunta del n. 331/2020, va rilevato che la delibera Controparte_2 comunale in atti è un documento di indirizzo politico, che non ha contenuto amministrativo e non è direttamente eseguibile, piuttosto essa è funzionale a delineare la cornice, all'interno della quale, devono essere adottati i conseguenti provvedimenti gestionali ad opera del dirigente competente che, allo stato, non risultano essere stati emanati, o, per lo meno, l'appellante non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Tali rilievi inducono, dunque, a rigettare l'appello proposto.
Nulla sulle spese di lite, nella contumacia della Controparte_1
Va dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il 30/1/2013.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Nulla sulle spese di lite, nella contumacia della Controparte_1
È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli, il 16/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 5 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 e novellato con D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21968/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti dall'avv. Agnese Gualtieri, unitamente alla quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326
APPELLANTE
E
(C.F. ), dom.ta come in Controparte_1 P.IVA_1 atti
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di n. 45520/22, emessa in data 11/11/2022 e CP_1 pubblicata in data 12/07/2023, con cui quest'ultimo rigettava la sua opposizione avverso le seguenti ordinanze-ingiunzioni: nn. PO21800002768 del 07/01/2021; PO21800002915 del 07/01/2021; PO21800003400 del 07/01/2021; PO21800003106 del 07/01/2021, notificate tutte in data 26/02/2021. Tali ordinanze traevano origine da un certo numero di verbali di contravvenzione, emessi dal Corpo di Polizia Municipale del CP_2
con cui veniva contestata al la violazione dell'art. 7, c. 9 e c. 14
[...] Pt_1 per aver circolato in area pedonale violando il divieto di circolazione, con il veicolo, Citroen C3, targato CV940FL.
In primo grado, l'appellante articolava i seguenti motivi di ricorso: 1) Carente e/o errata e/o contraddittoria motivazione delle impugnate ordinanze;
2) illegittimità della segnaletica di varco e di preavviso;
3) riconducibilità dell'appellante alla categoria dei soggetti astrattamente autorizzati al transito nell'area pedonale, nonché riconoscimento ad opera dell'amministrazione comunale della illegittimità dei verbali elevati, come da Delibera della Giunta Comunale n. 331; 4) onere della prova: carenza di istruttoria da parte del Prefetto che non aveva tenuto conto della delibera che precede.
La si costituiva in giudizio, delegando all'uopo un Controparte_1 funzionario del contestando l'avverso dedotto in giudizio Controparte_2
e chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di Pace, ritenendo immune da censure l'operato dell'autorità prefettizia, rigettava il ricorso.
Interposto appello, il censurava la sentenza del Giudice di prime cure, Pt_1 articolando il seguente motivo: 1) carenza di pronuncia e/o omessa motivazione, violazione dell'art.112 c.p.c. Nullità della sentenza ex art. 161 C.P.C., laddove, egli non aveva mai censurato la violazione dei termini per la emissione delle ordinanze prefettizie né la funzionalità degli apparecchi di rilevazione delle infrazioni contestate, in ciò concretandosi un vizio di extra petizione, piuttosto, egli aveva richiesto l'annullamento dei provvedimenti impugnati per i motivi sopra esposti, che, però, venivano del tutto obliterati dal Giudicante, integrando tale circostanza un vizio di omessa pronuncia.
In tale grado di giudizio non si costituiva la che, pur Controparte_1 ritualmente evocata in giudizio, restava contumace.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa all'odierna udienza del 16/10/2025, sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., per la discussione del gravame.
- 2 - Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della che, Controparte_1 pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Ciò posto, va rilevato, in effetti, che, comparando i motivi di ricorso articolato in primo grado con la motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è da ritenersi fondato il vizio di extra petizione denunciato dall'appellante, laddove egli non ha mai posto in discussione la violazione dei termini per la emissione delle ordinanze prefettizie o la funzionalità degli apparecchi di rilevazione delle infrazioni contestate. Ed ancora, si rileva parimenti fondato il vizio di omessa pronuncia in quanto il Giudice di prime cure non ha, invero, esaminato alcuna delle doglianze mosse dal ricorrente in primo grado, nondimeno, venendo all'esame del gravame, quest'ultime non paiono comunque meritevoli di accoglimento.
Quanto al vizio di carente e/o errata e/o contraddittoria motivazione delle impugnate ordinanze, nonché alla carenza d'istruttoria (motivi di ricorso sub 1 e 4), è sufficiente richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui gli eventuali vizi di motivazione in ordine alle difese presentate in sede amministrativa dall'interessato, non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. S.U. 26/1/2010, n. 1786).
Quanto all'illegittimità della segnaletica di varco e di preavviso (motivo di ricorso sub 2), secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione,
“in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; in senso conforme, vedi Cass. civ., sez. II, 09/10/2017, n. 23566; Cass. civ., sez. I, 21/06/1999, n. 6242; Cass. civ., sez. II, 05/05/2016, n. 9033).
- 3 - Ora, considerato che l'appellante ha eccepito l'irregolare installazione della segnaletica stradale, in accordo al citato e consolidato orientamento della Cassazione, era suo onere provare tale circostanza. Ebbene, sotto tale profilo, in primo luogo, va rilevato che, in ciascuno dei verbali impugnati, si dà atto che l'area pedonale è segnalata “opportunamente con idonea segnaletica (verticale-orizzontale-luminosa)” e tale attestazione, appare munita di forza fidefacente. In secondo luogo, le prove addotte dall'appellante in merito all'irregolare installazione della segnaletica in esame paiono inconsistenti, laddove i rilievi fotografici depositati in atti sono di pessima qualità e da alcuni di essi non si riesce nemmeno ad evincere la zona in cui i cartelli ritratti sono stati posti.
Quanto al motivo di ricorso sub 3), pure esso è infondato. Con tale motivo, l'appellante ha dedotto di appartenere astrattamente alla categoria dei soggetti autorizzati a transitare nell'area pedonale in questione, in quanto, per un verso, domiciliato nella zona di cui ai verbali di contravvenzione, per l'altro, molte delle violazioni sarebbero state commesse allorquando avrebbe accompagnato la sorella in ospedale, ovvero al P.O. luogo ove Per_1 quest'ultima lavora (v. pag. 9 ricorso in appello). È da rilevare che nessuna delle argomentazioni che precedono trova riscontro probatorio in atti: allo stato, non risulta provato né che il domicili nella zona di cui alla Pt_1 controversia in esame, né che la sorella lavori presso l'ospedale In Per_1 ogni caso in atti, non è presente alcuna autorizzazione al transito nell'area pedonale di cui si discute. Per quanto attiene, poi, specificamente alla delibera del Giunta del n. 331/2020, va rilevato che la delibera Controparte_2 comunale in atti è un documento di indirizzo politico, che non ha contenuto amministrativo e non è direttamente eseguibile, piuttosto essa è funzionale a delineare la cornice, all'interno della quale, devono essere adottati i conseguenti provvedimenti gestionali ad opera del dirigente competente che, allo stato, non risultano essere stati emanati, o, per lo meno, l'appellante non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Tali rilievi inducono, dunque, a rigettare l'appello proposto.
Nulla sulle spese di lite, nella contumacia della Controparte_1
Va dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dopo il 30/1/2013.
P.Q.M.
- 4 - Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Nulla sulle spese di lite, nella contumacia della Controparte_1
È dato atto che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma quater D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Napoli, il 16/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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