CASS
Sentenza 9 giugno 2021
Sentenza 9 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2021, n. 22806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22806 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LA NG nato a [...] il [...] avverso la ORDINANZA del 27/07/2017 del GUP del TRIBUNALE di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
sentito il Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. sentito l'avvocato NG LOIZZI, difensore dell'imputato, che conclude per l'inammissibilità del ricorso del PM, in subordine per il rigetto. In ulteriore subordine conclude per l'annullamento limitannente al capo A) così come da nota difensiva già depositata in cancelleria tramite pec in data 24 Febbraio 2021. Il difensore dell'imputato, avvocato Loizzi, ha chiesto, in data 29 gennaio 2021, la trattazione orale del processo. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22806 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 13 novembre 2020, la Corte di appello di Bari ha trasmesso gli atti relativi alla impugnazione proposta da LO LA e dal Procuratore della Repubblica di Bari avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella città, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., ratione temporis vigente all'atto della presentazione dell'impugnazione. 2.Con la sentenza impugnata, il G.U.P. di Bari aveva ha dichiarato non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 425 e 530 co. 2 cod. proc. pen., nei confronti di LO LA - accusato di avere concorso nella altrui condotta delittuosa, consistita nel presentare o comunque procurare elaborati altrui ai candidati impegnati nelle prove scritte di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense ( sessione 2014/2015), ai sensi degli artt. 81,110 cod. pen., 1 e 2 della legge n. 475 del 1925 ( reato di plagio), nonché di falso per induzione, consumato e tentato, per avere, in un caso, indotto, e in altri, tentato di indurre in errore i componenti della commissione esaminatrice circa il regolare svolgimento delle prove, l'originalità degli elaborati e quindi l' effettiva sussistenza dei requisiti abilitativi - non avendo ravvisato né il contributo causale né l'elemento soggettivo. 3. Il difensore di LO LA spiega un solo motivo di impugnazione, sostenendo l'erroneità della pronuncia assolutoria impugnata, e invocando un più favorevole esito per l'insussistenza del fatto o per non averlo commesso, non essendo emerso il contributo oggettivo fornito dal ricorrente alla condotta delittuosa altrui. Si denuncia genericità e indeterminatezza dell'imputazione, evocativa di una condotta di accompagnamento, asseritamente svolta dal ricorrente in favore di QU NZ, presso i padiglioni della Fiera del Levante, dove erano in corso di svolgimento le prove scritte;
d'altro canto, trattasi, comunque, di condotta pienamente compatibile con l'attività lavorativa di autista che il LA svolge abitualmente. 4. Il Procuratore della Repubblica di Bari denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria e illogica. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la chiamata in correità effettuata a carico del ricorrente da IA CO, da considerarsi pienamente attendibile, nel riferire di essere stato raggiunto nell'area di ingresso della Fiera del Levante da NZ QU, accompagnata dal LA;
la donna gli aveva consegnato una busta contenente gli elaborati da dare ai candidati, alcuni dei quali segnalati proprio dal ricorrente. A riscontro, si segnala il contenuto delle intercettazioni confermative dell'attività di accompagnamento svolta dal LA nei primi due giorni, essendo riconducibile l'assenza del terzo giorno a un imprevisto. L'avvocato LO LOIZZI ,difensore di LO LA, ha inviato memoria difensiva il 24 febbraio 2021 con la quale si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento, alla quale si è riportato nell'udienza di trattazione, richiamando, in particolare, per il caso di accoglimento del ricorso del P.M., la decisione della questione già demandata a questa Sezione in sede cautelare circa l'assorbimento del falso nel reato di cui agli artt. 81,110 cod. pen., 1 e 2 della legge n. 475 del 1925 ( sentenza n. 2740/2016 dep. 2017 rv. 268862). CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato, in modo assorbente, il ricorso del Pubblico Ministero. 1. E' opportuno premettere, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, che, allorché si succedano nel tempo diverse discipline, e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, in applicazione del principio tempus regit actum, occorre fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez. U, n.7614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537). Correttamente, allora, l'appello del Procuratore di Bari e del difensore dell'imputato sono stati riqualificati in ricorso per Cassazione, in ragione della disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, ovvero il 27 luglio 2017. Infatti, la nuova disciplina di cui all'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., introdotta con l'art. 1 co. 38 della legge 23 giugno 2017 n. 103 - con la quale, innovando alla pregressa previsione, che consentiva l'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere solo con il ricorso per cassazione, si prevede, ora, l'impugnabilità a mezzo dell'atto di appello - è entrata in vigore il 3 agosto 2017. 2. Venendo al merito, come premesso, il ricorso del Procuratore della Repubblica pone una questione fondata, nel denunciare il vizio della motivazione della sentenza impugnata, laddove omette di valutare una circostanza riferita da un collaboratore di giustizia. Si duole, infatti, il ricorrente che il G.U.P., nel pronunciare la sentenza liberatoria impugnata, ha sostanzialmente obliterato la circostanza - riferita dal collaboratore RG IA, funzionario della Corte di appello, con mansioni di segretario presso una delle commissioni di esame, e coinvolto nella vicenda - che la segretaria della facoltà di Giurisprudenza di Bari, Tina QU, come aveva già fatto il giorno della prima prova scritta, anche in occasione della seconda giornata di esame, si era recata presso i padiglioni della Fiera unitamente al ricorrente;
con lui aveva raggiunto il complice, RG IA, appunto, al quale l'uomo si era presentato come LO, autista del rettore dell'Università di Bari;
nel consegnare al IA la busta contenente i nominativi dei candidati a cui dovevano essere consegnati i compiti, la donna aveva riferito che alcuni dei nominativi erano stati segnalati proprio dal LA. 3.Ritiene il Collegio che il G.U.P. , pur formulando corrette premesse ermeneutiche, non si sia ad esse attenuto, incorrendo, invece, in un duplice errore. 3.1. Occorre premettere che, nel pronunciare la sentenza di proscioglimento il GUP si è concentrato sul contenuto delle conversazioni intercettate, e ha confutato la chiave di lettura fornitane dalla Pubblica Accusa, finendo per escludere che da esse fossero desumibili elementi di certezza in ordine alla consapevolezza del piano criminoso. 3.2. Nell'operare la predetta valutazione, il G.U.P. ha formulato un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, affermando che le conversazioni in questioni non offrono alcuna apprezzabile certezza, anche in considerazione degli esiti ( negativi, circa la presenza del LA) del servizio di appostamento effettuato il terzo giorno in cui vennero sequestrati gli elaborati. Ha, altresì, considerato che la circostanza che la funzionaria QU l'abbia utilizzato per i suoi spostamenti non è dimostrativa della consapevolezza del LA di un progetto criminoso in fase di esecuzione, ed ha, quindi, ravvisato un ragionevole dubbio sulla consapevolezza in capo al LA di quanto stava accadendo, così escludendo che egli avesse apportato il necessario contributo causale alla consumazione del piano criminale, piuttosto potendo egli essersi reso disponibile solo ad accompagnare la QU durante le ore della pausa pranzo. Tutte valutazioni attinenti al merito del materiale probatorio e al giudizio intorno alla responsabilità dell'imputato. 3.3. Per altro verso, il G.U.P. - pur avendo premesso l'utilizzabilità, ai fini della decisione, di "tutto il patrimonio istruttorio" ( pg. 5), ne ha fornito, in sentenza, una valutazione parziale, poiché non ha tenuto in nessun conto di quegli elementi, segnalati dal Procuratore impugnate, corroboranti la tesi dell'Accusa. 3.4. Occorre, allora, ricordare che, secondo l'interpretazione del terzo comma dell'art. 425 cod. proc. pen., accolta da questa Corte, sulla scia delle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale ( sent. n. 82/ 1993; n. 71/1996; n. 51/1997 ; ord. n. 185/2001), attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare (Sez. 2, n. 46145 del 05/11/2015, Rv. 265246), il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate ( tra le altre, Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Rv. 257645; Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, Rv. 266443); Sez. 5, n. 26756 del 26/02/2016, Rv. 267189; Sez. 5, n. 565 del 26/10/2016, (dep. 2017 ) Rv. 269014). Il Giudice dell'udienza preliminare deve, dunque, esprimere un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza o meno dell'imputato. Questo perché, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il G.U.P., non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori o insufficienti. (Sez. 4, n. 32574 del 12/07/2016, Rv. 267457). Si è, altresì, precisato che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie, tant'è che il G.U.P. deve emettere sentenza di proscioglimento solo al cospetto di un quadro probatorio non suscettibile di implementazione dibattimentale attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori o una possibile diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, in tal caso anche in presenza di elementi acquisiti che risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio non potendo egli formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato (Sez. 4, n. 19179 del 18/02/2016, Rv. 267250). itA 3.5. Se queste sono le coordinate ermeneutiche, il G.U.P. di Bari, come premesso, se ne è discostato, innanzitutto, perché ha omesso di considerare, tra gli elementi di prova, le indicazioni provenienti dal collaboratore di giustizia, che, se valutate, avrebbero connotato diversamente il quadro probatorio. Inoltre, il G.U.P. ha espresso - sulla base di un quadro di prove non esaminato nella sua interezza - una valutazione di merito sulla (non ) colpevolezza dell'imputato, che era, invece, preclusa in quella fase processuale. 4. Risultando fondato il ricorso del Pubblico Ministero, l'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice dell'udienza preliminare di Bari che valuterà, ex novo, alla luce anche degli elementi di prova segnalati dal Procuratore impugnante, la sostenibilità, in dibattimento, dell'accusa formulata a carico di LO LA in ordine al reato di cui agli artt. artt. 81,110 cod. peri., 1 e 2 della legge n. 475 del 1925. Resta assorbita l'impugnazione dell'imputato. 4.1. All'uopo, si evidenzia che questa stessa Sezione, nel decidere il ricorso di alcuni coindagati, nella fase cautelare, Corte di cassazione ha già affrontato la questione dell'assorbimento del reato di falso ideologico, contestato ai capi B) e C), in quello disciplinato dalla norma speciale ( capo A), avendo ravvisato un concorso apparente di norme, e, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. ha affermato che "le ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475, quando la condotta si esaurisca nella presentazione (e nella predisposizione) de/lavori non propri sono da ritenersi speciali rispetto alle ipotesi di falso ideologico per induzione attinenti alla formazione dei successivi atti pubblici, posto che i delitti in questione prevedono, come ipotesi aggravata, che l'aspirante consegua l'intento (del superamento dell'esame o del concorso)" (Sez. 5, n. 2740 del 04/10/2016 Cc. (dep. 20/01/2017 ) Rv. 268862). 4.2. A tale dictum si è attenuto l'Ufficio della Procura della Repubblica di Bari che, nell'esercitare l'azione penale, ha contestato al ricorrente esclusivamente il reato di cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475, né vi è doglianza sul punto nell'atto di impugnazione, sicchè, la questione non è più controvertibile.
P.Q.M
In accoglimento della impugnazione del P.M., ed assorbita l'ulteriore impugnazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma il 02 marzo 2021 Il Consigliere estensore AR T,ER MO _
udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
sentito il Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. sentito l'avvocato NG LOIZZI, difensore dell'imputato, che conclude per l'inammissibilità del ricorso del PM, in subordine per il rigetto. In ulteriore subordine conclude per l'annullamento limitannente al capo A) così come da nota difensiva già depositata in cancelleria tramite pec in data 24 Febbraio 2021. Il difensore dell'imputato, avvocato Loizzi, ha chiesto, in data 29 gennaio 2021, la trattazione orale del processo. Penale Sent. Sez. 5 Num. 22806 Anno 2021 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 02/03/2021 RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 13 novembre 2020, la Corte di appello di Bari ha trasmesso gli atti relativi alla impugnazione proposta da LO LA e dal Procuratore della Repubblica di Bari avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di quella città, previa riqualificazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., ratione temporis vigente all'atto della presentazione dell'impugnazione. 2.Con la sentenza impugnata, il G.U.P. di Bari aveva ha dichiarato non luogo a procedere, ai sensi degli artt. 425 e 530 co. 2 cod. proc. pen., nei confronti di LO LA - accusato di avere concorso nella altrui condotta delittuosa, consistita nel presentare o comunque procurare elaborati altrui ai candidati impegnati nelle prove scritte di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense ( sessione 2014/2015), ai sensi degli artt. 81,110 cod. pen., 1 e 2 della legge n. 475 del 1925 ( reato di plagio), nonché di falso per induzione, consumato e tentato, per avere, in un caso, indotto, e in altri, tentato di indurre in errore i componenti della commissione esaminatrice circa il regolare svolgimento delle prove, l'originalità degli elaborati e quindi l' effettiva sussistenza dei requisiti abilitativi - non avendo ravvisato né il contributo causale né l'elemento soggettivo. 3. Il difensore di LO LA spiega un solo motivo di impugnazione, sostenendo l'erroneità della pronuncia assolutoria impugnata, e invocando un più favorevole esito per l'insussistenza del fatto o per non averlo commesso, non essendo emerso il contributo oggettivo fornito dal ricorrente alla condotta delittuosa altrui. Si denuncia genericità e indeterminatezza dell'imputazione, evocativa di una condotta di accompagnamento, asseritamente svolta dal ricorrente in favore di QU NZ, presso i padiglioni della Fiera del Levante, dove erano in corso di svolgimento le prove scritte;
d'altro canto, trattasi, comunque, di condotta pienamente compatibile con l'attività lavorativa di autista che il LA svolge abitualmente. 4. Il Procuratore della Repubblica di Bari denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria e illogica. La sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare la chiamata in correità effettuata a carico del ricorrente da IA CO, da considerarsi pienamente attendibile, nel riferire di essere stato raggiunto nell'area di ingresso della Fiera del Levante da NZ QU, accompagnata dal LA;
la donna gli aveva consegnato una busta contenente gli elaborati da dare ai candidati, alcuni dei quali segnalati proprio dal ricorrente. A riscontro, si segnala il contenuto delle intercettazioni confermative dell'attività di accompagnamento svolta dal LA nei primi due giorni, essendo riconducibile l'assenza del terzo giorno a un imprevisto. L'avvocato LO LOIZZI ,difensore di LO LA, ha inviato memoria difensiva il 24 febbraio 2021 con la quale si riporta ai motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento, alla quale si è riportato nell'udienza di trattazione, richiamando, in particolare, per il caso di accoglimento del ricorso del P.M., la decisione della questione già demandata a questa Sezione in sede cautelare circa l'assorbimento del falso nel reato di cui agli artt. 81,110 cod. pen., 1 e 2 della legge n. 475 del 1925 ( sentenza n. 2740/2016 dep. 2017 rv. 268862). CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato, in modo assorbente, il ricorso del Pubblico Ministero. 1. E' opportuno premettere, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, che, allorché si succedano nel tempo diverse discipline, e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, in applicazione del principio tempus regit actum, occorre fare riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez. U, n.7614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537). Correttamente, allora, l'appello del Procuratore di Bari e del difensore dell'imputato sono stati riqualificati in ricorso per Cassazione, in ragione della disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata, ovvero il 27 luglio 2017. Infatti, la nuova disciplina di cui all'art. 428 co. 1 cod. proc. pen., introdotta con l'art. 1 co. 38 della legge 23 giugno 2017 n. 103 - con la quale, innovando alla pregressa previsione, che consentiva l'impugnazione delle sentenze di non luogo a procedere solo con il ricorso per cassazione, si prevede, ora, l'impugnabilità a mezzo dell'atto di appello - è entrata in vigore il 3 agosto 2017. 2. Venendo al merito, come premesso, il ricorso del Procuratore della Repubblica pone una questione fondata, nel denunciare il vizio della motivazione della sentenza impugnata, laddove omette di valutare una circostanza riferita da un collaboratore di giustizia. Si duole, infatti, il ricorrente che il G.U.P., nel pronunciare la sentenza liberatoria impugnata, ha sostanzialmente obliterato la circostanza - riferita dal collaboratore RG IA, funzionario della Corte di appello, con mansioni di segretario presso una delle commissioni di esame, e coinvolto nella vicenda - che la segretaria della facoltà di Giurisprudenza di Bari, Tina QU, come aveva già fatto il giorno della prima prova scritta, anche in occasione della seconda giornata di esame, si era recata presso i padiglioni della Fiera unitamente al ricorrente;
con lui aveva raggiunto il complice, RG IA, appunto, al quale l'uomo si era presentato come LO, autista del rettore dell'Università di Bari;
nel consegnare al IA la busta contenente i nominativi dei candidati a cui dovevano essere consegnati i compiti, la donna aveva riferito che alcuni dei nominativi erano stati segnalati proprio dal LA. 3.Ritiene il Collegio che il G.U.P. , pur formulando corrette premesse ermeneutiche, non si sia ad esse attenuto, incorrendo, invece, in un duplice errore. 3.1. Occorre premettere che, nel pronunciare la sentenza di proscioglimento il GUP si è concentrato sul contenuto delle conversazioni intercettate, e ha confutato la chiave di lettura fornitane dalla Pubblica Accusa, finendo per escludere che da esse fossero desumibili elementi di certezza in ordine alla consapevolezza del piano criminoso. 3.2. Nell'operare la predetta valutazione, il G.U.P. ha formulato un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato, affermando che le conversazioni in questioni non offrono alcuna apprezzabile certezza, anche in considerazione degli esiti ( negativi, circa la presenza del LA) del servizio di appostamento effettuato il terzo giorno in cui vennero sequestrati gli elaborati. Ha, altresì, considerato che la circostanza che la funzionaria QU l'abbia utilizzato per i suoi spostamenti non è dimostrativa della consapevolezza del LA di un progetto criminoso in fase di esecuzione, ed ha, quindi, ravvisato un ragionevole dubbio sulla consapevolezza in capo al LA di quanto stava accadendo, così escludendo che egli avesse apportato il necessario contributo causale alla consumazione del piano criminale, piuttosto potendo egli essersi reso disponibile solo ad accompagnare la QU durante le ore della pausa pranzo. Tutte valutazioni attinenti al merito del materiale probatorio e al giudizio intorno alla responsabilità dell'imputato. 3.3. Per altro verso, il G.U.P. - pur avendo premesso l'utilizzabilità, ai fini della decisione, di "tutto il patrimonio istruttorio" ( pg. 5), ne ha fornito, in sentenza, una valutazione parziale, poiché non ha tenuto in nessun conto di quegli elementi, segnalati dal Procuratore impugnate, corroboranti la tesi dell'Accusa. 3.4. Occorre, allora, ricordare che, secondo l'interpretazione del terzo comma dell'art. 425 cod. proc. pen., accolta da questa Corte, sulla scia delle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale ( sent. n. 82/ 1993; n. 71/1996; n. 51/1997 ; ord. n. 185/2001), attesa la funzione di "filtro" svolta dall'udienza preliminare (Sez. 2, n. 46145 del 05/11/2015, Rv. 265246), il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425, comma terzo, cod. proc. pen., deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate ( tra le altre, Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Rv. 257645; Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, Rv. 266443); Sez. 5, n. 26756 del 26/02/2016, Rv. 267189; Sez. 5, n. 565 del 26/10/2016, (dep. 2017 ) Rv. 269014). Il Giudice dell'udienza preliminare deve, dunque, esprimere un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza o meno dell'imputato. Questo perché, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il G.U.P., non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori o insufficienti. (Sez. 4, n. 32574 del 12/07/2016, Rv. 267457). Si è, altresì, precisato che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie, tant'è che il G.U.P. deve emettere sentenza di proscioglimento solo al cospetto di un quadro probatorio non suscettibile di implementazione dibattimentale attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori o una possibile diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, in tal caso anche in presenza di elementi acquisiti che risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio non potendo egli formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato (Sez. 4, n. 19179 del 18/02/2016, Rv. 267250). itA 3.5. Se queste sono le coordinate ermeneutiche, il G.U.P. di Bari, come premesso, se ne è discostato, innanzitutto, perché ha omesso di considerare, tra gli elementi di prova, le indicazioni provenienti dal collaboratore di giustizia, che, se valutate, avrebbero connotato diversamente il quadro probatorio. Inoltre, il G.U.P. ha espresso - sulla base di un quadro di prove non esaminato nella sua interezza - una valutazione di merito sulla (non ) colpevolezza dell'imputato, che era, invece, preclusa in quella fase processuale. 4. Risultando fondato il ricorso del Pubblico Ministero, l'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice dell'udienza preliminare di Bari che valuterà, ex novo, alla luce anche degli elementi di prova segnalati dal Procuratore impugnante, la sostenibilità, in dibattimento, dell'accusa formulata a carico di LO LA in ordine al reato di cui agli artt. artt. 81,110 cod. peri., 1 e 2 della legge n. 475 del 1925. Resta assorbita l'impugnazione dell'imputato. 4.1. All'uopo, si evidenzia che questa stessa Sezione, nel decidere il ricorso di alcuni coindagati, nella fase cautelare, Corte di cassazione ha già affrontato la questione dell'assorbimento del reato di falso ideologico, contestato ai capi B) e C), in quello disciplinato dalla norma speciale ( capo A), avendo ravvisato un concorso apparente di norme, e, in applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. ha affermato che "le ipotesi criminose previste dagli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475, quando la condotta si esaurisca nella presentazione (e nella predisposizione) de/lavori non propri sono da ritenersi speciali rispetto alle ipotesi di falso ideologico per induzione attinenti alla formazione dei successivi atti pubblici, posto che i delitti in questione prevedono, come ipotesi aggravata, che l'aspirante consegua l'intento (del superamento dell'esame o del concorso)" (Sez. 5, n. 2740 del 04/10/2016 Cc. (dep. 20/01/2017 ) Rv. 268862). 4.2. A tale dictum si è attenuto l'Ufficio della Procura della Repubblica di Bari che, nell'esercitare l'azione penale, ha contestato al ricorrente esclusivamente il reato di cui agli artt. 1 e 2 della legge 19 aprile 1925 n. 475, né vi è doglianza sul punto nell'atto di impugnazione, sicchè, la questione non è più controvertibile.
P.Q.M
In accoglimento della impugnazione del P.M., ed assorbita l'ulteriore impugnazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così deciso in Roma il 02 marzo 2021 Il Consigliere estensore AR T,ER MO _