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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/10/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa GE AR, all'udienza del 20.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter nel c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 5479/2025 RGL vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Antonella Corvino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale NTroparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' costituita con l'avv. Francesca Banchetti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.05.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha esposto di aver lavorato come bracciante agricolo negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, per il numero di giornate indicate in ricorso, alle dipendenze dell'azienda agricola World BI Land Srl ed ha CP_ censurato l'operato dell' laddove ha provveduto alla cancellazione totale del suo nominativo dagli elenchi OTD.
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di dichiarare il suo diritto al riconoscimento, come periodi utili CP_ a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate in ricorso e, per l'effetto, di condannare l a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi contributivi, con condanna CP_ dell' alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
CP_
2. L' costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dai verbali ispettivi depositati) chiedendone, dunque, il rigetto.
Con riguardo alla dedotta cancellazione delle 26 giornate di lavoro svolte nell'anno 2020, l'Ente resistente ha, altresì, precisato che nella predetta annualità “le ulteriori 142 gg agricole anno 2020 sono state cancellate a seguito di verbale ispettivo n. 2023004435/DD del 19.08.2024 emesso nei confronti della società agricola -04254980719-. Con sentenza Parte_2
n. 1375/2025 (ancora sub judice) il Tribunale di Foggia ha riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi OTD del comune di residenza per n. 107 gg agricole anno 2020 ma conferma la coerenza dell'accertamento ispettivo condotto dagli Ispettori e le risultanze e le conclusioni cui gli stessi sono giunti”.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*****
3. Deve preliminarmente darsi atto che la ricorrente ha debitamente documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso il disconoscimento del rapporto agricolo relativamente alle annualità azionate nel presente giudizio;
tuttavia, nella materia in esame quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
Invero, avverso il disconoscimento delle giornate agricole degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020
è stato proposto ricorso alla Commissione CISOA che, tenuto conto dell'avvenuta cancellazione, ha emesso il decreto n. 27 del 19.12.2024, notificato in data 24.01.2025. Dunque, il ricorso giudiziario risulta depositato nel termine di legge di 120 giorni e deve qualificarsi tempestivo ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
4. Nel merito, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Ciò posto, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame, la ricorrente ha inteso fornire la prova del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione attraverso produzione documentale (nella specie: modello Unilav, Modelli Dmag, buste paga, certificazione unica, stralci di elenchi anagrafici e copie degli estratti conti bancari). Quanto al fondamento della cancellazione della ricorrente dagli elenchi bracciantili, la cui CP_ legittimità è oggetto del presente accertamento, si osserva che l ha depositato il verbale ispettivo n. 2023002346/DDL del 29.10.2024, riferito al periodo compreso tra il 01.04.2016 ed il
31.12.2022, e relativo alla “ e il verbale ispettivo n. 2023004435/DDL del Parte_3
19.08.2024, riferito al periodo compreso tra il 01.10.2019 ed il 31.12.2023, e relativo alla
, dai quali emergono plurimi segnali di allarme relativi alle aziende Parte_2 agricole ispezionate e significativi elementi che inducono a ritenere fittizi i rapporti di lavoro rivendicati in giudizio.
A tal riguardo, è opportuno precisare la finalità degli accertamenti ispettivi che muovono dalla verifica sia sulla congruità tra le giornate di manodopera dichiarate rispetto al fabbisogno aziendale che sulla regolarità degli adempimenti contributivi.
CP_ Dall'esame dei verbali ispettivi, il cui contenuto è stato richiamato dall' nella memoria di costituzione ed avverso il quale l'odierna parte ricorrente non ha mosso contestazioni specifiche, emerge che:
1) In data 17.04.2023 sono iniziati gli accertamenti nei confronti della , Parte_3 con sede legale ed operativa in AR (FG), alla via Regina Margherita n. 96, iscritta all'Agenzia delle Entrate con partita Iva , società avente per attività prevalente la coltivazione di P.IVA_1 ortaggi (Cod. Ateco 01.13.1).
In data 17 aprile 2023, poiché l'azienda non aveva in forza dipendenti, gli ispettori hanno provveduto a notificare a mano al consulente del lavoro dichiarato negli archivi , CP_2 Pt_4
il verbale di primo accesso ispettivo presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in
[...]
Ordona (FG) alla via Irpinia n. 60.
2) Con il citato verbale di primo accesso, oltre a formalizzare l'inizio degli accertamenti, gli ispettori hanno provveduto a richiedere la documentazione aziendale di lavoro, contabile e fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2018 e ad invitare in qualità di Amministratore Unico Testimone_1 della , a presentarsi il giorno 19.04.2023 presso la sede di RI per Parte_3 CP_2 rilasciare una dichiarazione relativa alla attività economica esercitata.
I verbalizzanti hanno precisato, inoltre, che la verifica nei confronti della è Parte_3 scaturita da quella già in corso nei confronti di altra società il cui legale rappresentante è lo stesso la , p.iva , avente anch'essa sede Testimone_1 Parte_2 P.IVA_2 legale e operativa in AR, alla via Regina Margherita n. 96, definita con verbale ispettivo n.
2023004435/DDL del 19/08/2024 riferito al periodo compreso tra il 01/10/2019 ed il 31/12/2023. 3) In data 20.06.2023 sono iniziati gli accertamenti nei confronti della Parte_2
, con sede legale ed operativa in AR (FG), alla via Regina Margherita n. 96, iscritta
[...] all'Agenzia delle Entrate con partita Iva , società avente per attività prevalente la P.IVA_2 coltivazione di ortaggi (Cod. Ateco 01.13.1).
Il primo accesso è stato effettuato presso il magazzino dell'azienda, coincidente con la sede legale e operativa. Nel corso di detto accesso ispettivo si è identificata l'unica dipendente trovata presente e intenta al lavoro, che ha reso una dichiarazione;
durante la verifica è Testimone_2 sopraggiunto legale rappresentante e amministratore unico della società Testimone_1 ispezionata, dal quale i verbalizzanti, con separato atto, hanno acquisito dichiarazione.
Prima di effettuare l'accesso presso il magazzino in AR, nella medesima giornata, i verbalizzanti hanno tentato l'accesso presso il fondo agricolo sito in Ascoli Satriano (FG), località
Borgo Libertà, dichiarato nella Denuncia Aziendale ex art. 5 del D. Lgs. n. 375/1993.
Su tale terreno, preso in fitto dalla Società dai coniugi e , al NTroparte_3 NTroparte_4 momento del tentato accesso, non erano in corso lavorazioni e non è stato trovato alcun lavoratore.
In particolare, il terreno si è presentato incolto, come da documentazione fotografica acquisita agli atti.
4) Con il LE di Primo Accesso del 20.06.2023 notificato a mani al legale rappresentante,
[...]
oltre a formalizzare l'inizio degli accertamenti, si è richiesto alla società la Tes_1 documentazione aziendale di lavoro, contabile e fiscale a decorrere dal 01.06.2019 (mese di inizio attività dichiarato dalla società in visura camerale).
I verbalizzanti hanno precisato, inoltre, che la verifica nei confronti della è Parte_2 scaturita da quella già in corso nei confronti di altra società il cui legale rappresentante è lo stesso la , p.iva , avente anch'essa sede legale e Testimone_1 Parte_3 P.IVA_1 operativa in AR, alla via Regina Margherita n. 96 confluita nel verbale ispettivo n.
2023002346/DDL del 29/10/2024, riferito al periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2022.
Infatti, nel corso di detta ispezione è emerso che la e la Parte_3 Parte_2 presentano numerosi elementi di collegamento, tali da richiedere un esame congiunto di
[...] entrambe.
I verbalizzanti hanno evidenziato i profili in comune: - attività esercitata: entrambe le società hanno per oggetto la coltivazione di ortaggi, prevalentemente del broccolo e del finocchio, comprese lavorazioni di pulizia e imballaggio presso il magazzino;
-sede legale e operativa: ubicata in AR, alla Via Regina Margherita n. 96, sede di un magazzino e ufficio amministrativo;
- terreni condotti con contratti in affitto: come si dirà meglio nel seguito, i contratti di locazione di fondi agricoli, inizialmente sottoscritti dalla , sono cessati anticipatamente rispetto Parte_3 alla scadenza stabilita per poi essere ceduti ad;
Parte_2
- legale rappresentante: ( , nato a [...] il Testimone_1 C.F._1
10/12/1954, residente in [...], legale rappresentante e amministratore unico di entrambe le società sin dalla costituzione;
-inquadramento previdenziale : entrambe le aziende sono iscritte alla previdenza agricola CP_2
; CP_2
-specificità : entrambe le aziende hanno denunciato giornate bracciantili esorbitanti rispetto al CP_2 fabbisogno di manodopera dichiarato nelle rispettive denunce aziendali ex art. 5 del D. Lgs. n.
375/1993. Tali giornate, in ogni caso, sono state ritenute non congrue rispetto ai terreni di cui le società hanno dichiarato la disponibilità;
-entrambe le società hanno maturato un insoluto contributivo pari al 100%;
-lavoratori comuni tra le due società: in particolare, nel 2020 i rapporti di lavoro già in essere con la sono cessati anticipatamente senza giustificazione in base alle evidenze Parte_3 documentali, per essere nuovamente avviati, senza soluzione di continuità, dalla Parte_5
. Nello specifico, quasi tutti i lavoratori in forza al 29.02.2020 con contratto a termine fino al
[...]
31.12.2020 (n. 51 lavoratori) hanno cessato il rapporto di lavoro in essere con la Parte_3 per essere assunti, dal 01/03/2020, dalla . Parte_2
In considerazione di quanto esposto, i verbalizzanti hanno evidenziato che gli accertamenti ispettivi svolti nei confronti delle due società sono strettamente connessi, motivo per il quale in entrambi i verbali ispettivi si rinvengono riferimenti sia alla che alla Parte_2 [...]
Parte_3
5) Descrizione delle aziende di cui risulta essere l'amministratore: Testimone_1
a) Analisi della situazione giuridica Dalla consultazione della banca dati InfoCamere è risultato che è titolare attivo di Testimone_1 cariche in quattro società aventi tutte stesso codice ATECO 01.13.10 ed attività prevalente di coltivazione di ortaggi:
1. Amministratore unico e socio unico della (CF NTroparte_5
) con sede legale a AR (FG), viale Regina Margherita n. 96; P.IVA_3
2. Amministratore unico dal 30.09.2015, data di costituzione della società, della Parte_3
(CF ), con sede legale a AR (FG), viale Regina Margherita n. 96, della
[...] P.IVA_1 quale risulta essere socio unico tale (CF ; Persona_1 C.F._2
3. Amministratore unico dal 21.05.2019, data di costituzione della società, della Parte_2
con sede legale a AR (FG), viale Regina Margherita n. 96, nonché socio al 95%
[...] fino al 06.04.2023, data in cui è diventato socio unico acquisendo dalla figlia il NTroparte_6
5% delle sue quote;
4. Amministratore unico e socio unico, dal 18.07.2022, data di costituzione della società, della
(CF ), con sede legale a Ordona (FG), via Irpinia n. 60, NTroparte_7 P.IVA_4 presso lo studio professionale del consulente del lavoro . Parte_4
b) Analisi della situazione previdenziale
Dall'interrogazione delle banche dati dell è emerso che le società elencate ai punti nn. 1, 2 e 3 CP_2 si sono iscritte alla previdenza agricola, mentre per la risultano in corso NTroparte_7 pratiche volte ad ottenere l'iscrizione.
Omettendo nel presente esame la posizione della di cui al punto n. NTroparte_5
1, avente attività con dipendenti ferma a marzo 2016, non interessata dagli accertamenti complessivamente svolti, si è evidenziato che le società e si Parte_3 Parte_2 sono iscritte all' : la con inizio attività dal 01/01/2016; la CP_2 Parte_3 Parte_2
con inizio attività dal 19/03/2020.
[...]
In virtù di tali iscrizioni le predette società hanno denunciato all' giornate bracciantili come di CP_2 seguito indicato:
-sulla posizione previdenziale della da aprile 2016 a dicembre 2020; su detta Parte_3 posizione sono state inoltre denunciate giornate da maggio a dicembre 2021 e da ottobre a dicembre
2022;
- sulla posizione previdenziale della dal 2020 al 2023. Parte_6 Quindi, da marzo 2020 al 2022, è stata denunciata manodopera bracciantile contemporaneamente da entrambe le società.
NT Riguardo invece alla posizione della gli ispettori hanno evidenziato che, alla data di CP_2 redazione del verbale emesso nei confronti della , la società non era iscritta Parte_2 alla Previdenza Agricola dell'Istituto, pur avendo inviato in data 16.11.2023 una prima D.A. trasmessa dal consulente con data inizio attività 18/10/2023, nella quale si era Parte_4 qualificata come azienda senza terra con fabbisogno di n. 50 giornate.
Nel quadro P (da compilarsi in caso di aziende c.d. “senza terra”, intendendosi per tale l'azienda non esercitante la conduzione e coltivazione di fondi agricoli ma soltanto il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli in prevalenza acquistati alla pianta per la cui raccolta o per precise fasi della lavorazione può avvalersi, al pari delle imprese agricole, di operai inquadrabili nella previdenza agricola) è stato indicato quale unico contraente - CP_8 C.F._3
- e come data inizio lavori il 20/09/2023 con la seguente precisazione in nota “fattura di acquisto in blocco n. 03 del 20/09/2023 agro di RN f. 13 particella 24 in parte peperoncino piccante”.
La D.A. è stata rifiutata dai competenti uffici amministrativi di Foggia con la motivazione di CP_2 seguito riportata: “Quadro P: a giustificazione del fabbisogno richiesto, occorre inviare contratti, fatture con indicazione degli estremi catastali dei terreni su cui si sono svolte le lavorazioni e tracciabilità del pagamento”.
NT La pur a seguito dei citati rilievi, non ha regolarizzato l'invio della denuncia aziendale secondo le prescrizioni richieste ma ha trasmesso in data 12.03.2024, per il tramite del consulente una seconda D.A. con data inizio attività l'11.03.2024, nella quale si è Parte_4 nuovamente qualificata come azienda senza terra con fabbisogno di n. 50 giornate.
Nel quadro P è stato inserito come contraente il CF con data inizio lavori P.IVA_5
l'11.03.2024 e la seguente nota per la sede: “acquisto alla pianta di pomodoro in agro di
NF dalla soc. Agrigold con sede in Trinitapoli foglio 86 particelle 74/80/83/86 in parte per ha 1.50.00 giusta fattura 107/2024”. Anche in tal caso la mancata approvazione da parte degli uffici amministrativi è avvenuta per la motivazione sopra citata e cioè che, a giustificazione CP_2 del fabbisogno richiesto riguardo ai dati dichiarati, “nel Quadro P occorre inviare contratti, fatture con indicazione degli estremi catastali dei terreni su cui si sono svolte le lavorazioni e tracciabilità del pagamento”.
Dall'analisi delle D.A. inviate emerge quindi che, avendo inviato la prima D.A. il 16.11.2023, dopo circa un mese dalla data di inizio di attività dichiarata (18.10.2023), l'azienda avrebbe dovuto regolarizzare la propria posizione per assolvere correttamente gli adempimenti previdenziali a CP_2 favore del personale assunto dalla data di inizio di attività, limitandosi, invece, ad inviare una nuova richiesta di iscrizione con data di inizio lavori dall'11/03/2024, senza assolvere alle prescrizioni imposte.
Inoltre, tali formalità non sono risultate coerenti con le comunicazioni obbligatorie Unilav di instaurazione dei rapporti di lavoro trasmesse al Centro per l'Impiego.
NT Infatti, la seppure priva di iscrizione , ha inviato comunicazioni Unilav di assunzione di CP_2 numerosi soggetti dal 18 ottobre 2022, nell'anno 2023 e nel 2024.
Per i soggetti formalmente assunti nel 2022 non è stato, pertanto, richiesto l'inquadramento INPS, mentre per quelli del 2023 e del 2024 sono state trasmesse le D.A. sopra descritte, entrambe con esito negativo.
NT Poiché priva di inquadramento previdenziale , la non avrebbe potuto denunciare ai fini CP_2 contributivi i soggetti formalmente assunti con le comunicazioni per i periodi del 2022, Pt_7 del 2023 e del 2024.
Tale impedimento, secondo i rilievi ispettivi, è stato aggirato con le modalità di seguito indicate:
NT
- Per l'anno 2022 tutti i 28 soggetti formalmente assunti con dalla società sono stati Pt_7 denunciati all' sulla posizione previdenziale della e registrati sul LUL della CP_2 Parte_3 medesima.
È stato accertato che buona parte di tali soggetti aveva in corso un rapporto di lavoro dichiarato con dall' con scadenza al 31.12.2022, cessato anticipatamente al 18.10.2022, riavviato Pt_7 Parte_2
NT senza soluzione di continuità con dalla ma registrato sul LUL e denunciato all' Pt_7 CP_2 dalla;
Parte_3
NT
- Per l'anno 2023 24 soggetti, su un totale di 71, formalmente assunti con dalla società Pt_7 sono stati denunciati all' sulla posizione previdenziale della nei mesi di CP_2 Parte_2 agosto e settembre 2023.
6) Passando all'esame specifico della è risultato che, per effettuare gli Parte_3 adempimenti contributivi relativi al personale denunciato alle proprie dipendenze, la società si è iscritta presso la Sede di Foggia nella Gestione Aziende con Dipendenti - Previdenza Agricola CP_2 con posizione assicurativa CIDA n. 368094, dichiarando inizio di attività il 01.01.2016, come da
D.A. trasmessa il 26.01.2016. In tale D.A. l'azienda ha dichiarato un fabbisogno annuo di n. 300 giornate ed ha denunciato la conduzione di n. 2 terreni in agro di RN aventi estensione totale di n. 6,54,87 ettari di proprietà di ( ), detenuti a titolo di affitto dal NTroparte_9 C.F._4
10/12/2015 al 09/12/2017 e coltivati a cavolfiore.
CP_ Dopo tale D.A. l'azienda ha provveduto ad aggiornare la propria posizione all' nel 2021 dichiarandosi non più azienda con terra ma azienda “senza terra” con inizio lavori dal 22/03/2021, come da fattura di pari data con l' , avente ad oggetto: VENDITA A Parte_2
BLOCCO DI HA 1.50.00 DI SEDANO BIO E HA 0.50.00 DI PREZZEMOLO LISCIO BIO
POSTI IN AGRO DI STORNARELLA APPEZZAMENTO 1 C. DA OZ LI 13
P.LLE 157 E 48: colture prezzemolo e sedano e fabbisogno di n. 70 giornate.
Dalla cronistoria degli adempimenti previdenziali posti in essere da detta azienda, si è evinto che dalla scadenza del contratto con (10/12/2017) alla trasmissione della D.A. del NTroparte_9
22/03/2021 l'azienda non ha più aggiornato la Denuncia aziendale.
Poiché nel corso dell'ispezione non sono stati esibiti i contratti dichiarati nelle D.A. trasmesse, gli ispettori hanno ritenuto necessario effettuare verifiche nella banca dati Punto fisco dalla quale è risultato che, oltre ai terreni indicati in D.A., la aveva sottoscritto altri contratti di Parte_3 affitto di fondi rustici non menzionati in D.A.
Gli ispettori hanno, pertanto, richiesto copia all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di
RI che, in data 26.03.2024, ha trasmesso tutti i contratti i cui dati essenziali sono riportati nelle tabelle di cui alle pagine 8 e 9 del relativo verbale ispettivo.
Dall'esame di tali contratti è emerso che, pur in assenza di comunicazioni di variazioni della CP_ consistenza dei terreni all' la ha continuato a detenere fondi agricoli dopo la Parte_3 scadenza del contratto sottoscritto con nell'ottobre 2017 sino al 09/10/2019, data in cui i CP_9 contratti ancora in corso di validità con i coniugi e e con CP_4 CP_3 NTroparte_9 sono stati di fatto risolti anticipatamente e sostituiti nella parte conduttrice dalla Parte_5
a partire dal 10/10/2019.
[...]
Tale ultima circostanza è risultata dall'esame dei contratti trasmessi agli ispettori dall'Agenzia delle
Entrate in occasione dell'ispezione svolta nei confronti della . Parte_2
Nel periodo da aprile 2016 al dicembre 2022, la ha denunciato all' operai Parte_3 CP_2 agricoli a tempo determinato nella misura indicata nelle tabelle di cui alle pagine da 9 a 12 del verbale in cui sono riportati in forma complessiva e con dettaglio annuo i dati relativi alle giornate di lavoro e agli imponibili retributivi. Le denunce contributive risultano effettuate telematicamente da operatore avente codice fiscale riconducibile al consulente C.F._5 Pt_4
con studio in Ordona, alla via Irpinia n. 60.
[...]
La situazione contributiva aziendale dal 2016 al 2022, relativa cioè all'intero periodo nel quale l' ha denunciato all giornate contributive, con particolare riferimento al pagamento Pt_8 CP_2 dei contributi, è risultata come da tabella di cui alle pagine 12 e 13 del relativo verbale ispettivo.
Per tutte le giornate e per tutti i rapporti di lavoro denunciati la società ha omesso Parte_3
CP_ il versamento all dei contributi previdenziali dovuti.
Per effetto del cosiddetto “automatismo delle prestazioni”, in forza del quale le prestazioni previdenziali e assistenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non sono stati effettivamente versati, alla data di stesure del relativo verbale l , oltre all'accredito dei CP_2 contributi validi ai fini pensionistici sulle singole posizioni assicurative, ha complessivamente erogato (importo netto) per gli anni dal 2016 al 2022 ai soggetti denunciati dalla Parte_3 come operai agricoli a tempo determinato, prestazioni previdenziali e assistenziali che ammontano complessivamente a € 2.116.435,61 per indennità di disoccupazione agricola e assegni nucleo familiare ed a € 239.311,32 per indennità di malattia e maternità, così come dettagliato nello schema posto a pag. 13 del verbale.
Inoltre, l ha erogato ai soggetti aventi i requisiti di legge le c.d. indennità covid-19 e altri CP_2 bonus.
a) Analisi della situazione contabile/fiscale
In corso di verifica sono stati esibiti tutti i registri Iva dal 2019 al 2022.
Riguardo alle fatture, invece, è emerso quanto segue:
- anno 2019: sono state esibite tutte le fatture vendite e le fatture acquisti relative agli acquisti a blocco con registrazione di protocollo nn. 3 – 6 – 8 – 13 – 39 – 45 – 61 –133. Si evidenzia che nel
2019 le fatture acquisti complessivamente registrate sono n. 193 e che ne sono state esibite solo 8;
- anni 2020 e 2021: fatture non esibite;
- anno 2022: esibite esclusivamente le fatture acquisti relative ad acquisti a blocco con registrazione di protocollo nn. 28 – 31 – 39 – 44.
Con specifico riferimento alle fatture acquisti anno 2021, che non sono state offerte in comunicazione, da un raffronto tra i dati riportati sul registro IVA acquisti della Parte_3 con quelli dell' è risultato che il registro IVA della non è veritiero Parte_2 Parte_3 poiché in esso sono state registrate le medesime fatture ricevute dalla esibite nel corso Parte_2 della relativa verifica ispettiva. Tali fatture sono emesse nei confronti dell' e non della Parte_2
. Parte_3
L'inesistenza dei documenti contabili del 2021 è, altresì, provata per le fatture riportate nel registro vendite del 2021, esibito in corso di verifica. Infatti, i dati esposti nei mesi da gennaio a giugno
2021 e di ottobre e dicembre 2021 sotto l'acquirente nominato EN EN DE corrispondono per importi e date a quelli registrati sulle vendite dell' del 2021 per l'acquirente BI Parte_2
EN DE. Stesse modalità per l'acquirente denominato presente sui registri Iva 2021 Per_2 sia della , che dell' con i medesimi dati (importi, numero fattura e data). Parte_3 Parte_2
L'inesistenza delle operazioni contabili riportate su tali registri ha trovato ulteriore riscontro nella mancata trasmissione della dichiarazione Iva per il medesimo anno.
Anche per il 2022 sono stati esibiti registri Iva sia acquisti che vendite contenenti dati non veritieri.
In particolare, sul registro vendite esibito risultano registrati in totale solo tre documenti contabili, tutti emessi nei confronti della EN EN DE, che corrispondono per importi e date alle fatture registrate nelle vendite dell' . Il registro acquisti costituisce una sorta di Parte_2 estratto degli acquisti dell' in quanto contiene una parte degli stessi dati in esso registrati Parte_2 con un maggior numero di registrazioni a ottobre, novembre e dicembre 2022, mesi in cui la
[...]
CP_
ha denunciato lavoratori e giornate all' Pt_3
A ulteriore conferma di quanto analizzato dagli ispettori sono state effettuate opportune verifiche sulle operazioni attive e passive trasmesse all'Agenzia delle Entrate, pervenute con PEC del
19/07/2024, all'esito delle quali è risultato che non vi sono operazioni di vendita negli anni 2021 e
2022. Delle n. 5 operazioni di acquisto presenti sullo “spesometro” del 2021 solo una è stata registrata sull'Iva e nessuna delle n. 2 operazioni del 2022 è stata registrata all'Iva.
Dalla consultazione della Banca dati Punto Fisco, si è accertato che la : Parte_3
- ha trasmesso le dichiarazioni IVA da cui sono risultati i dati riportati nella tabella a pag. 15 del relativo verbale ispettivo.
Sulla base dei dati contenuti nelle tabelle di cui alle pagine da 9 a 12 del verbale si è evinto un costo complessivo della manodopera nella misura indicata nella tabella riportata a pag. 15 del verbale.
Sommando i costi complessivi della manodopera alle operazioni passive e rapportando tali valori con i ricavi denunciati - tutti dati autodichiarati dal soggetto ispezionato- si è rilevato quanto sinteticamente riportato nella tabella di pag. 16 del verbale. Solo per il 2022 la differenza costi/ricavi ha dato luogo ad un saldo positivo.
Negli anni precedenti, invece, è emerso che la ha riportato per ogni anno un Parte_3 notevole saldo negativo da cui si è evinta l'antieconomicità sistematica dell'attività, determinata in maniera significativa dall'incidenza del costo della manodopera.
Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, le verifiche effettuate hanno consentito di accertare l'insussistenza di un numero considerevole dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati all' CP_2 dalla società nel periodo dal 2016 al 2022. Parte_3
7) Venendo all'esame della gli ispettori hanno accertato che, per gli Parte_2 adempimenti contributivi relativi al personale denunciato alle proprie dipendenze, detta società si è iscritta presso la Sede di Foggia nella Gestione Aziende con Dipendenti - Previdenza agricola CP_2 con la posizione assicurativa CIDA n. 436679 con inizio di attività il 19.03.2020, come da D.A. trasmessa il 17.04.2020.
In tale D.A. l'azienda ha dichiarato un fabbisogno annuo di n. 550 giornate e ha denunciato la conduzione di n. 12 terreni, di cui n. 9 dell'estensione totale di circa 15 ettari in affitto dai signori e e n. 3 terreni dell'estensione totale di circa 6 ettari affittati da CP_3 CP_4 CP_9
per un totale complessivo di circa 19 ettari di terreni indicati in D.A. coltivati a bietola da
[...] orto e cavolfiore. Per tutti i terreni è riportato il periodo di affitto dal 10.10.2019 al 09.10.2025.
Dei contratti di locazione sottoscritti, l'azienda ha esibito agli ispettori solo il contratto con i signori e comprensivo di tutte le 9 particelle denunciate in D.A., corrispondente ad un CP_3 CP_4 unico appezzamento;
non è stato mai esibito, invece, il contratto sottoscritto con CP_9
[...]
Dalla consultazione degli Atti del Registro presenti nell'archivio Punto Fisco sono emersi altri contratti non presenti in D.A. e non esibiti dall'azienda, dei quali è stata richiesta copia all'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di RI.
In data 26.03.2024 sono pervenuti via e-mail tutti i contratti, i cui dati sono riportati nella tabella a pag. 8 del verbale.
Nel periodo gennaio 2020 - dicembre 2023, l'azienda in accertamento ha denunciato all' CP_2 operai agricoli a tempo determinato nella misura indicata nelle tabelle riportate alle pagg. 8, 9 e 10 del verbale, in cui sono riportati in forma complessiva e con dettaglio annuo i dati relativi alle giornate di lavoro e agli imponibili retributivi. Le denunce di manodopera sono risultate assai superiori rispetto ai dati riportati nella D.A. presentata dal legale rappresentante.
La situazione contributiva aziendale dal 2020 al 2023, relativa all'intero periodo nel quale l'azienda ha denunciato all' giornate contributive, con particolare attenzione al pagamento dei CP_2 contributi, ha evidenziato un insoluto totale, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui alle pagg.
10 e 11 del verbale ispettivo.
CP_ Dall'esame degli archivi dell' è risultato che tutte le denunce relative ai periodi di paga del
2020 sono state trasmesse tardivamente il 31/01/2021, oltre il periodo di competenza (ad eccezione del mese di dicembre); le denunce contributive relative ai periodi di paga 2021, tutte tardive, sono state inviate il 01/02/2022; anche quelle di competenza 2022 sono state tardivamente presentate nel mese di febbraio 2023. Infine, le denunce di competenza 2023, anno in cui sono stati avviati gli accertamenti ispettivi, sono state presentate a partire dal 17/03/2024, ben oltre il periodo di chiusura di esercizio. Tutte le denunce contributive sono state effettuate telematicamente da un operatore avente codice fiscale riconducibile al consulente con C.F._5 Parte_4 studio in Ordona, alla via Irpinia n. 60.
Per effetto del cosiddetto “automatismo delle prestazioni”, in forza del quale le prestazioni previdenziali e assistenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non sono stati effettivamente versati, alla data di redazione del verbale l , oltre all'accredito dei contributi CP_2 validi ai fini pensionistici sulle singole posizioni assicurative, ha complessivamente erogato per gli anni dal 2020 al 2023, ai soggetti denunciati dalla come operai Parte_2 agricoli a tempo determinato, prestazioni previdenziali e assistenziali che ammontano complessivamente a € 2.119.552,78 per indennità di disoccupazione agricola e assegni nucleo familiare ed a € 125.751,55 per indennità di malattia e maternità, oltre alle c.d. indennità covid-19 in caso di soggetti aventi i requisiti per accedere a dette prestazioni temporanee.
Analisi della situazione fiscale
Dalla consultazione della Banca dati Punto Fisco, si è accertato che l' : Parte_2
- ha trasmesso i modelli 770 per gli anni dal 2020 al 2022, ma tali dichiarazioni sono in stato “non liquidabili”. In particolare, non sono risultate dichiarate le trattenute fiscali dei lavoratori dipendenti.
Inoltre, gli ispettori hanno analizzato le dichiarazioni IVA inviate dall'azienda e verificato le retribuzioni denunciate: sommando i costi complessivi della manodopera alle operazioni passive e rapportando tali valori con i ricavi denunciati è stata rilevata la sostanziale antieconomicità dell'attività aziendale, risultata aver maturato un congruo margine di perdite finanziarie.
In particolare, solo per il 2019 la differenza costi/ricavi ha dato luogo ad un saldo positivo, anno in cui non è stata denunciata manodopera, neanche minima, nonostante l'azienda avesse registrato operazioni attive e passive compresi acquisti a blocco, oltre a risultare affittuaria di terreni, come sopra rappresentato (cfr. tabelle riportate a pag.12 del verbale ispettivo).
A partire dal 2020, invece, è emerso visibilmente che la ha riportato per ogni Parte_2 anno un notevole saldo negativo, circostanza da cui si è evinta l'antieconomicità sistematica dell'attività, determinata in maniera significativa dall'incidenza del costo della manodopera.
Alla luce di quanto precede, gli ispettori hanno evidenziato che le verifiche effettuate hanno consentito di accertare l'insussistenza di un numero considerevole dei rapporti di lavoro bracciantili denunciati nel periodo da marzo 2020 a dicembre 2023.
L'eccesso delle giornate bracciantili denunciate –evidenziato sulla scorta del semplice riscontro tra consistenza dei terreni condotti e il fabbisogno necessario – è stato confermato da molteplici riscontri di natura oggettiva, riepilogati nel verbale ispettivo.
SVOLGIMENTO DELL'ACCERTAMENTO
Per quanto concerne la , la documentazione inizialmente richiesta con LE di Parte_3 primo accesso del 17.04.2023 non è mai stata del tutto consegnata nonostante i numerosi verbali interlocutori con cui sono state reiterate richieste di documenti mancanti.
In data 26.04.2023, il consulente presso il proprio studio ha consegnato n. 3 faldoni contenenti fatture acquisti e vendite.
In data 12.05.2023 i funzionari di vigilanza hanno dato atto della ricezione in forma digitale tramite e-mail della seguente documentazione:
- LUL anni 2018-2019-2021 e 2022;
- Registri IVA sezione acquisti e vendite anni 2018-2019-2021 e 2022 nonché la sola sezione
Vendite anno 2020;
- n. 61 fatture emesse per l'anno 2019.
Gli ispettori hanno riscontrato la mancanza nei Registri IVA della sez. vendite anno 2021. In data 14.12.2023 gli ispettori hanno reiterato la richiesta di documenti mancanti, così come anche con LE interlocutorio del 9.01.2024.
Con LE interlocutorio del 16.01.2024 gli ispettori hanno dato atto dell'esibizione, da parte di
, del LUL dal mese di luglio a dicembre 2020 e degli Estratti conto Intesa San Paolo Parte_4 anni 2019, 2020 e 2021, primo e secondo trimestre, tutti in formato digitale.
Sono rimaste inevase tutte le precedenti e reiterate richieste.
Lo svolgimento dell'accertamento si è rivelato particolarmente complesso e tanto ha comportato una dilatazione dei tempi di definizione dello stesso.
Gli accertamenti sono stati, infatti, conclusi in data 14/10/2024 con l'audizione dell'ultimo lavoratore convocato.
Per quanto riguarda, invece, la , in occasione del primo accesso del Parte_5
20.06.2023 sono state effettuate riprese fotografiche sia del terreno in Ascoli Satriano - Località
Borgo Libertà di proprietà dei coniugi , che del magazzino, documentazione CP_10 CP_3 fotografica acquisita agli atti del relativo fascicolo ispettivo.
Nel corso del primo accesso è stato inoltre visionato il Documento di Valutazione dei Rischi e sono stati acquisiti dagli ispettori n. 3 faldoni denominati “IFS” relativi agli anni 2022 e 2023.
I verbalizzanti hanno evidenziato che nel verbale di primo accesso è stata registrata l'avvenuta scansione di documento relativo ai lavoratori presenti in campagna e nel magazzino nei mesi di maggio e giugno 2023 ma, da un riscontro successivo, si è verificato che detta scansione era riferita solo ai lavoratori della campagna.
Dopo l'avvio degli accertamenti ispettivi, in data 29.06.2023, sono stati restituiti alla società n. 2 faldoni relativi all' anno 2022 contenenti anche il Registro coltelli anno 2022, su cui sono riportati per mese e per giorni i lavoratori presenti nel magazzino nell'anno 2022. Nella medesima data è stato preso in consegna il faldone denominato OPERAI 2021-A-K e il Registro coltelli 2023.
Gli ispettori hanno evidenziato che la documentazione inizialmente richiesta non è stata consegnata del tutto, tanto che è rimasto inevaso l'ultimo LE Interlocutorio del 17 giugno 2024, in cui si è stata rinnovata richiesta di documentazione mancante.
Con In data 16.10.2023 gli ispettori, unitamente ai colleghi dell' , hanno trasmesso via PEC un ulteriore LE interlocutorio in cui hanno assegnato un nuovo termine con scadenza 31.10.2023 per l'esibizione della documentazione mancante. Tale richiesta è rimasta del tutto priva di riscontro. Pertanto, in data 12.12.2023, periodo di maggiore attività produttiva in considerazione della stagionalità dei prodotti agricoli lavorati, gli ispettori hanno effettuato un ulteriore accesso ispettivo sia presso il magazzino che presso un terreno situato in NTrada c.d. Capitano, sulla strada provinciale 88 che collega AR a RN.
In tale data sono stati trovati intenti al lavoro, in parte sul terreno e in parte nel magazzino, i lavoratori indicati nel prospetto riportato a pag. 14 del verbale ispettivo, dai quali sono state acquisite spontanee dichiarazioni, poi utilizzate per ricostruire l'attività agricola effettivamente svolta dall'azienda.
Presso l'ufficio aziendale è stata nuovamente trovata intenta al lavoro . Testimone_2
Nel corso dell'accesso ispettivo è sopraggiunto cui è stato consegnato a mani il Testimone_1
LE interlocutorio nel quale, oltre a dare atto delle operazioni compiute, si è sollecitata l'esibizione della documentazione richiesta con LE interlocutorio del 16 ottobre 2023 e, inoltre, sono stati richiesti le buste paga con prova dei pagamenti di ottobre e novembre 2023 e il patentino di abilitazione alla conduzione di mezzi agricoli di , trovato alla guida del CP_12 trattore.
Il 16.01.2024, presso l di RI, il rag. ha esibito in formato digitale CP_2 Parte_4
l'estratto conto bancario Intesa San Paolo 4° trimestre 2023 e il LUL di Ottobre e Novembre 2023.
In formato cartaceo ha consegnato dichiarazione del Legale rappresentante, datata Testimone_1
15.01.2024, attestante il mancato possesso del patentino di abilitazione alla conduzione dei mezzi agricoli da parte di . CP_12
In data 05.06.2024 gli ispettori hanno redatto un ulteriore LE interlocutorio, trasmesso all'indirizzo PEC della società ispezionata, contenente la richiesta di ulteriore documentazione.
Con n. 4 comunicazioni PEC del 15.06.2024, l'azienda ha trasmesso parte della documentazione richiesta con LE interlocutorio del 17.06.2024, in particolare: visite mediche effettuate in data
14.02.2024 di n. 5 dipendenti;
attestato di formazione come addetto alla conduzione di trattori agricoli e forestali a cingoli e a ruote rilasciato a in data 27.01.2024. CP_12
Al momento della conclusione dell'accertamento non è stato esibito il Libro unico del lavoro (cd.
LUL) di giugno e dicembre 2023, ossia proprio dei mesi in cui sono stati effettuati gli accessi ispettivi in azienda, non consentendo ai verbalizzanti la verifica analitica delle giornate registrate nel calendario mensile. Inoltre, non sono state esibite le fatture acquisti e vendite da luglio a dicembre 2023 così come risultanti dai registri IVA e i contratti di acquisto di prodotti agricoli a blocco o alla pianta con evidenza dei dati catastali da luglio a dicembre 2023. A riguardo è stata esibita la sola fattura n. 32/23 del 23.11.2023 emessa da . Persona_3
Dai riscontri effettuati presso l' di Foggia è emerso che la società NTroparte_13 era stata oggetto, in data 20.08.2021, di verifiche nell'ambito di Parte_2 un'operazione di contrasto al caporalato.
In tale occasione sul terreno su cui era avvenuto l'accesso, ubicato in agro di Ascoli Satriano contrada Faralli (lo stesso su cui gli ispettori hanno effettuato l'accesso del 20.06.2023), erano stati trovati intenti al lavoro n. 10 braccianti stranieri, di cui ne erano stati identificati solo tre, essendosi gli altri dati alla fuga.
Dichiarazioni del datore di lavoro
Nel corso della verifica nei confronti della , in data 19 aprile 2023, invitato con Parte_3
LE di primo accesso presso la sede di RI, assistito dal consulente del lavoro CP_2
, ha rilasciato la seguente dichiarazione: Parte_4 Testimone_1
“Sono l'amministratore della da circa 5/6 anni e comunque sin dall'avvio della Parte_3 società. L'azienda si occupa di coltivazione di ortaggi e verdure”.
Gli ispettori si poi sono concentrati sulla descrizione dell'attività del 2022 in quanto anno più recente in cui l'azienda ha denunciato braccianti all' . CP_2
“Nel 2022 l'azienda si è occupata di coltivazione di finocchi, broccoli, sedano e bietole ma prevalentemente ho acquistato a blocco finocchi e broccoli. Sempre nel 2022 la coltivazione delle verdure è avvenuta su terreni in affitto anzi ora il consulente mi ricorda che nel 2022 ho acquistato solo a blocco e l'azienda non ha avuto nessun terreno in fitto o altro titolo di possesso per effettuare direttamente coltivazioni. Nel 2022 ho acquistato il blocco dei finocchi da
[...]
di RN con il quale ho sottoscritto un contratto per circa 30/40 ettari. Oltre che da Per_4
nel 2022 ho acquistato a blocco ad Ordona da Troccoli broccoli e finocchi. Anche con Per_4
Troccoli ho sottoscritto un contratto per circa 10/11 ettari. Sempre nel 2022 ho inoltre acquistato anche a blocco broccoli e finocchi dalla società San Rocco di AR. Anche in questo caso ho sottoscritto il contratto”.
Riguardo alle lavorazioni effettuate, in un primo momento ha affermato di aver coltivato Tes_1 verdure in terreni in affitto, poi, corretto dal consulente, ha precisato di aver solo effettuato acquisti a blocco. In effetti, dalla consultazione degli archivi Punto Fisco e presso l'Agenzia delle Entrate è risultato che la non ha avuto nuovi contratti registrati in Punto Fisco negli anni 2020, Parte_3
2021 e 2022 e, per quanto riguardo la conduzione dei terreni in affitto, i due contratti con e sono cessati anticipatamente per passare dal 10.10.2019 ad Parte_9 CP_9
. Parte_2
Anche il contratto di locazione del capannone sede del magazzino e dell'ufficio amministrativo della è passato dal 10.10.2019 dalla alla . Parte_3 Parte_3 Parte_2
Per quanto riguarda il personale dipendente, ha dichiarato quanto segue: Testimone_1
“Con il mio personale in tutti questi contratti ho effettuato la raccolta, qualche volta mi è stato chiesto di intervenire con i miei operai sui terreni per estirpare l'erba ma non più di una settimana circa un mese prima del taglio. L'anno scorso ho iniziato ad assumere la manodopera circa dal 5-
10 ottobre per adibirla al taglio delle verdure acquistate a blocco. Nel 2022 da gennaio a settembre non ho avuto dipendenti. I rapporti di lavoro avviati nel mese di ottobre sono stati chiusi tutti a fine anno quindi a fine dicembre 2022. Nel 2023 non ho avuto dipendenti”.
CP_ Quanto affermato dal non collima con quanto risultato dalle Banche dati dell' in Tes_1 merito alla consistenza del personale assunto nel 2022.
Infatti, ha ulteriormente dichiarato: Tes_1
“Nel 2022 ho avuto circa 80 dipendenti quasi tutti stranieri”.
Dagli archivi dell'Istituto è emerso che la nel 2022 ha denunciato n. 28 dipendenti Parte_3 di cui 20 italiani e 8 stranieri, diversamente da quanto riferito dal che ha individuato negli Tes_1 stranieri il gruppo maggiormente numeroso e un diverso numero di personale occupato (n. 80 lavoratori).
Rispetto all'organizzazione del lavoro, ha riferito: Tes_1
“Non li conosco personalmente in quanto si occupa dell'ingaggio e del contatto iniziale il responsabile della campagna anzi, preciso meglio, che non c'è un responsabile della campagna ma trovandosi la sede dell'azienda sulla strada principale di AR, gli operai alla ricerca di lavoro passano dalla sede e parlano con mio figlio il quale lavora in azienda in qualità di Testimone_3 dipendente nel magazzino. E' sempre presente nel magazzino anche mia figlia chiamata CP_6
Per_
. Sono loro che mi riferiscono gli operai in cerca di lavoro ed io mi faccio portare la documentazione per l'assunzione che trasmetto al consulente del lavoro rag. ai fini Pt_4 dell'assunzione. La maggior parte dei miei operai sono stranieri, sia di colore che di nazionalità rumena. Gli operai stranieri sono sia uomini che donne. Io non riesco a distinguerli per me sono tutti uguali. Nel 2022 ho avuto anche 7- 8 operai italiani inclusi i miei figli ma non sono in grado di riferire i nomi di questi a parte i miei figli. Non sono in grado di dare informazioni sugli operai poichè cambiano ogni anno almeno negli ultimi anni c'è un continuo ricambio di operai, non ho un gruppo fisso che lavora per me”.
Tes_ Per_ ha, dunque, riferito che sono i figli e , detta ad occuparsi della Tes_1 CP_6
“selezione del personale”, circostanza non confermata dagli stessi. Inoltre, non è risultato vero che vi fosse un continuo ricambio di operai, essendo, al contrario, emersa l'esistenza di gruppi di operai fissi, sia in campagna, che nel magazzino.
Quanto alla descrizione delle lavorazioni effettuate all'interno del magazzino, ha distinto Tes_1 le operazioni effettuate dagli operai di sesso maschile da quelli di sesso femminile, nonché quelle effettuate dagli operai della campagna e dagli operai del magazzino:
“L'azienda ha un magazzino ubicato a AR in Via Regina Margherita 96. Nel magazzino effettuo la lavorazione dei prodotti raccolti dai miei operai nei terreni, l'azienda non acquista prodotto grezzo da lavorare in magazzino. Riguardo ai finocchi che arrivano dai terreni, in genere vengono lavorati o nella stessa giornata o nei giorni successivi in base agli ordini ricevuti. I finocchi arrivano nei bins da circa 2 quintali, quindi si avvicinano alla vasca e gli operai li defogliano e li mettono nella vasca per il lavaggio. Altri operai quindi li prendono dalla vasca li portano a pezzatura da 300- 350 grammi, eliminando parte del prodotto, in base all'ordine. Quindi
i finocchi vengono numerati e inseriti nelle cassette di plastica fino a 3 kg con 6 o 8 pezzi. Inoltre attorno ad ogni finocchio gli operai appongono un nastrino e un bollino questo ai fini della tracciabilità del prodotto BIO. Il nastrino e il bollino sono forniti dalle aziende a cui vendo, il principale mio acquirente è una multinazionale di nome ma io vendo alla EN DE Per_6
Per_ che mi risulta è l'azienda di mia figlia che ho nominato prima ma l'amministratore è CA
DA di RI, compagno di mia figlia. Non so bene se i nastrini me li fornisce la EN
DE o la Io vendo tutta la mia produzione a EN DE la cui sede è nello stesso Per_6 magazzino della . Il mio lavoro, dopo il confezionamento delle cassette, continua Parte_3 con la preparazione delle pedane e il caricamento delle stesse nei camion degli spedizionieri della
EN DE che partono dallo stesso magazzino. Nel magazzino ci sono tre celle frigorifere, 2 grandi e una piccola, quelle grandi vengono adibite allo stoccaggio cioè vengono messi in bins così come arrivano dalla campagna senza effettuare lavorazioni. Nella cella piccola invece viene sistemato il prodotto già lavorato e sistemato sulle pedane. Queste lavorazioni vengono effettuate o il giorno stesso della raccolta o il giorno prima dell'ordine. La partenza dell'ordine avviene o il pomeriggio o la sera. Riguardo invece alla lavorazione dei broccoli questi arrivano nei bins, i broccoli vengono messi sui banchetti, defogliati e filmati. Ci sono tre pezzature da 300, 400 e 500 grammi in base all'ordine. Ogni operaio ha la sua bilancia e prima di filmare pesa ogni pezzo.
Dopo la filmatura si appone il bollino e si sistemano nelle cassette da 3, 4 o 5 chili. Le cassette sono di plastica e mi vengono fornite dalla EN trade quelle di legno le compro da Squiccimarra di OR OV. Il film viene comprato da me”.
“La filmatura viene effettuata solo da operaie donne. Gli uomini imballano e mettono nelle cassette
e formano le pedane. Gli operai del magazzino indossano dei grembiuli di colore verde, un cappellino e delle scarpe antinfortunistica. Gli operai addetti alle vasche indossano dei guanti. Nel magazzino ci sono due spogliatoi, uno per le donne e uno per gli uomini. Gli operai del magazzino sono diversi da quelli che lavorano in campagna anche perché quelli che lavorano nel magazzino non sono in grado di fare i lavori della campagna, così come gli operai che lavorano in campagna non sono in grado di fare i lavori del magazzino. Anche al magazzino gli operai, sia uomini che donne sono quasi tutti stranieri, e non sono in grado di fornire nessun nominativo di operaio italiano della mia zona, ma posso dire che gli italiani addetti al magazzino sono circa una quindicina e non sette-otto come ho detto prima”.
Quanto al numero e alla tipologia di operai che lavorano nel magazzino: prima ha detto Tes_1 che erano tutti stranieri, poi ha riferito che vi erano anche 7-8 italiani di cui non era in grado di riferire alcun nome, poi, ha precisato che gli italiani erano una quindicina. Il tuttavia, non Tes_1 ha riferito il nome di nessuno degli operai denunciati all' , neppure di quelli presenti CP_2 consecutivamente per più anni e con un numero considerevole di giornate.
Nel corso della verifica effettuata nei confronti della , in data 20.06.2023, Parte_2 durante il primo accesso ispettivo, ha reso una dichiarazione in merito alle modalità Testimone_1 di svolgimento dell'attività imprenditoriale dell' e alla gestione del personale Parte_2 dipendente.
Tale dichiarazione segue temporalmente quella rilasciata dallo stesso in data 19 aprile Tes_1
2023, nel corso dell'avvio della verifica ispettiva nei confronti della e Parte_3 presenta numerosi elementi di contraddizione rispetto ad essa.
Di seguito la dichiarazione del 20.06.2023: “Sono l'amministratore unico della
[...] che opera presso il presente magazzino in AR alla via Regina Margherita Parte_6
n. 96. Ho iniziato a operare con questa azienda dal 2019 o 2020 e non ricordo se ho operato questo stabilimento. Sono comunque un paio di anni che non opero più con personale con la Parte_3
”.
[...]
Quanto dichiarato in questa occasione è contrastante con quanto riferito dallo stesso nella Tes_1 dichiarazione del 19 aprile 2023 sopra riportata.
Quindi, il 20.06.2023 ha riferito dell'attività della come una azienda Tes_1 Parte_3 ferma da un paio d'anni e quindi al 2021 circa, e invece, solo due mesi prima, aveva affermato che l'attività di quest'ultima si era svolta fino a tutto il 2022.
Gli ispettori hanno evidenziato che, mentre la dichiarazione del 19 aprile 2023 è stata resa a seguito di preventiva convocazione ed alla presenza del consulente , quella del 20.06.2023 Parte_4 può ritenersi più attendibile poiché resa nell'immediatezza dell'avvio dell'accesso ispettivo nei confronti dell' e senza la presenza del professionista. Parte_2
Dai riscontri effettuati, infatti, l' ha dichiarato da visura camerale l'avvio dell'attività nel Parte_2
2019 e la denuncia di manodopera agricola da marzo 2020, ma è anche vero che la Parte_3 ha continuato a denunciare dipendenti nell'ultimo trimestre del 2022, contrariamente a quanto riferito dal legale rappresentante a giugno 2023 come sopra riportato, in cui ha dichiarato che erano un paio d'anni che la stessa non operava più con personale dipendente.
Il sempre in data 20 giugno 2023, ha dichiarato inoltre che: “Da circa un anno ho Tes_1
NT costituito una nuova società chiamata di cui sono socio unico e amministratore. Non so dire se questa nuova azienda ha la sede legale presso il presente immobile in AR o altrove. Non so NT dire se ho personale assunto in questo momento dalla Preciso che finalità della costituzione NT della nuova società è di assumere con questa azienda gli operai che vanno a lavorare in campagna e di assumere sull' solo gli operai adibiti al magazzino”. Parte_2
I verbalizzanti hanno rilevato l'inverosimiglianza delle dichiarazioni citate, in quanto l'amministratore unico di una società non era stato in grado di riferire elementi fondamentali della propria attività, quali l'ubicazione della sede legale o la presenza o meno di personale dipendente al momento del rilascio della dichiarazione.
Lo stesso ha aggiunto: “Fino a questo momento ho assunto con l' sia gli operai che Parte_2 lavorano in campagna che quelli adibiti al magazzino. In questo momento sono assunti dall' circa 5 operai che lavorano solo in campagna. Non so dire il nome di nessuno degli Parte_2 operai assunti in questo momento perché sono tutti stranieri, misti africani, rumeni e di tutti i tipi”. L' , non consegnando il LUL del mese di giugno 2023, non ha consentito la verifica Parte_2 puntuale della registrazione delle presenze in detto mese, gli ispettori inoltre hanno evidenziato che all'atto dell'accesso ispettivo del 20.06.2023 l'azienda aveva in forza, rispetto ai 5 operai dichiarati da ben 23 lavoratori come da comunicazioni Unilav inviate dalla stessa società e ha Tes_1 denunciato successivamente all' giornate lavorative per l'intero mese di giugno 2023 per un CP_2 totale di 37 dipendenti, sia italiani che stranieri.
Al momento dell'accesso ispettivo il magazzino è stato rinvenuto vuoto e inattivo e solo nell'ufficio
è stata trovata intenta al lavoro la signora occupata in compiti amministrativi. Anche sul Tes_2 terreno sito in Ascoli Satriano, presso Borgo Libertà, non è stato trovato alcun bracciante.
In merito al personale dipendente ha continuato: “Preciso che non conosco Tes_1 personalmente i miei dipendenti in quanto si occupa della loro assunzione il mio operaio di fiducia
che li dirige anche in campagna. Mio figlio si occupa di seguire NTroparte_14 Testimone_3 gli operai che lavorano nel magazzino. Lui opera come persona di fiducia ed anche lavora nel magazzino”.
Sentito sul punto, ha precisato di non aver mai effettuato la selezione del NTroparte_14 personale, ma altri operai ritenuti genuini hanno indicato lo stesso quale responsabile dei lavori in campagna.
Inoltre, il legale rappresentante, in merito ai beni aziendali, ha riferito: “Il presente immobile in
AR è di proprietà di ed ho un contratto d'affitto da circa 18 anni e Parte_10 pago un canone mensile di euro 1500.”.
A sostegno della dedotta contiguità tra la e la , già sopra descritta, gli Parte_3 Parte_2 ispettori hanno rilevato la circostanza che il considerava il contratto di locazione Tes_1 dell'immobile adibito a magazzino sottoscritto con la signora vedova Persona_7
, come un unico negozio giuridico, nonostante nei riferiti 18 anni di locazione si fossero Pt_10 succedute varie società, di cui l' l'ultima in ordine di tempo. Parte_2
Riguardo all'attività agricola effettuata e alle modalità di svolgimento il ha affermato: Tes_1
“L'attività che svolgo con tutte le mie aziende, indipendentemente dalla loro denominazione, è di coltivazione di ortaggi invernali quali broccoli e finocchi e in misura minore bietole”.
Gli ispettori hanno riportato, schematizzata per punti, il seguito della dichiarazione in cui Tes_1 ha descritto in dettaglio le lavorazioni praticate, le modalità, i tempi e il numero di operai occorrenti per effettuare le stesse.
1.La coltivazione si è svolta principalmente su un terreno che aveva in affitto a Borgo Libertà di 16 ettari preso in affitto da . Su questo terreno aveva alternato con rotazione annuale CP_3 coltivazione di broccoli con coltivazione di finocchi. Nell'ultima stagione agricola che era andata da fine luglio/inizi di agosto 2022 sul terreno di aveva piantato e coltivato esclusivamente CP_3 broccoli sia di tipo precoce che ordinario.
2. Mediamente aveva impiegato circa 15 operai al giorno per effettuare la piantagione dei broccoli.
In una giornata di lavoro venivano piantati circa due ettari di terreno. Nella piantagione circa 12 operai mettevano le piantine. Altri tre operai mettevano sul terreno i polistiroli che contenevano le piantine. Poi vi erano due motoristi che trasportavano nel terreno i polistiroli delle piantine.
Occorreva lo stesso numero di persone, e cioè 15 operai e due motoristi per tagliare i broccoli.
3. Ai broccoli si effettuavano tre tagli in inverno, e cioè nei mesi da ottobre a dicembre, e da gennaio a marzo effettuava tre o quattro tagli. In campagna lavoravano tutti operai uomini Tes_1
e quasi tutti stranieri, eccetto e un operaio di RI che aveva assunto da NTroparte_14 circa tre mesi.
4. I broccoli raccolti in campagna venivano messi in cassoni portati al magazzino con il camion dell'azienda. Fino a due mesi fa aveva alle sue dipendenze il nipote con mansioni di Persona_8 camionista. Da quando era andato via non aveva assunto più nessuno in qualità di camionista. I motoristi erano 2: un suo dipendente, , un altro in conto terzi. I broccoli venivano NTroparte_14 messi all'interno della cella frigorifera del magazzino e occorrevano due ore di abbattimento prima della lavorazione nel magazzino.
5. In magazzino in una giornata lavorano circa 35 donne che erano quasi tutte straniere e che provenivano dai comuni limitrofi della zona. Di operaie italiane non ce ne erano più di due che avevano lavorato nel magazzino dall'inizio del 2022: si chiamavano di RI che era una Tes_2 signora che lavorava da tre/quattro anni. Poi, fino a qualche mese fa aveva lavorato un'operaia di nome di OR OV che aveva collaborato con lui parecchi anni. Per_9
6. La retribuzione dei dipendenti veniva pagata prevalentemente a mezzo bonifico, salvo qualche operaio sia italiano che straniero che voleva essere pagato in contanti. Le retribuzioni venivano pagate da un unico conto bancario acceso presso la filiale dell'ex Banco di Napoli con sede a
RI, di fronte alla villa. Era dallo stesso conto, in quanto fino a poco tempo fa era l'unico conto aziendale, che gestiva le altre spese e le entrate della società. Da circa 15 giorni aveva aperto NT un nuovo conto presso la Banca Intesa di OR OV intestato alla Alla data della dichiarazione stava gestendo un terreno che aveva preso a blocco e che si trovava in località Capitano, ad un chilometro da AR. Su questo terreno il proprietario aveva piantato pomodoro lungo e il seguiva i lavori di sarchiatura, che aveva svolto tramite . Tes_1 CP_8
7. Tutti gli anni seguiva la coltivazione di pomodori e la raccolta, che veniva effettuata a mano con circa 35 operai al giorno, oltre a due motoristi, che identificava in e il quale Per_4 CP_8 conduceva anche il muletto, così come . I raccoglitori erano tutti maschi e NTroparte_14 stranieri. Per i pomodori non veniva effettuata nessuna lavorazione nel magazzino, in quanto il compratore abituale della provincia di Napoli veniva direttamente in campagna a prenderli.
Ha aggiunto che tutta la sua produzione orticola era fatturata in quanto operava con multinazionali molto rigorose. Dopo che gli veniva riletta la dichiarazione ha precisato che lavorava con le multinazionali non direttamente ma tramite la EN DE che ha sede sempre nel magazzino in
AR alla via R. Margherita n. 96 il cui suo interlocutore per conto di detta società, un certo
CA, veniva nel magazzino a ritirare la merce.
Questo passaggio della dichiarazione di è stato ritenuto dagli ispettori particolarmente Tes_1 significativo per due aspetti: da un lato, egli ha rimarcato che le multinazionali destinatarie dei propri prodotti erano molto rigorose e, dall'altro, è rimasto vago nell'identificazione dell'interlocutore della EN DE (cf. 03613120710), il quale altri non poteva che essere DA
CA, suo genero, compagno della figlia . NTroparte_6
DA CA è risultato essere amministratore unico della citata EN DE, azienda priva di personale dipendente, ma, oltre a ciò, è stato denunciato quale dipendente del per ben 9 Tes_1 anni nelle varie aziende che si sono succedute nel tempo con contratti di lavoro a tempo determinato e con una media annuale di giornate lavorative denunciate pari a circa 170.
Lo DA, sentito in data 20.05.2024 in merito all'attività della EN DE ha dichiarato: “In precedenza invece vendevo sia prodotto biologico che convenzionale e per svolgere tale attività avevo un'altra società denominata EN DE srl. Tale società è ancora attiva, ma di fatto non più operante da gennaio 2020”.
Le affermazioni sulla EN DE hanno definito la descrizione resa da DA in merito ai rapporti commerciali tra la e la BI EN DE (cf. , società quest'ultima Parte_2 P.IVA_6 subentrata alla EN DE.
Lo stesso DA ha dichiarato: “Sono inoltre amministratore unico e socio unico della società BI
EN DE srls, ma per questa attività non percepisco alcun compenso. Ho costituito questa società dal 2019, ma ho iniziato ad operare dal 2020. Sino a questo momento non ho mai incassato utili dalla società. Posso dire che la società è in attivo ed ha un fatturato relativo all'anno 2023 di Par circa un milione di euro”. Alla domanda degli ispettori “Di che cosa si occupa la EN
DE?” ha risposto “Preciso che la società ha natura commerciale ed acquista e vende prodotti agricoli biologici. Il principale fornitore della BI EN DE è la , pari a Parte_2 circa il 90% degli acquisti. La BI EN DE vende a delle piattaforme che a loro volta forniscono la grande distribuzione ponendosi come intermediari. La piattaforma a cui vendo nel Par mercato italiano è la IT che ha sede a Bagnacavallo in provincia di Ravenna. La EN
DE vende inoltre in Europa sia attraverso una piattaforma che ha sede in Italia a Verona e si chiama EN Yard Fresh Italy spa che direttamente ai paesi esteri come Francia, Grecia e altri.
Sono io che curo direttamente i rapporti con le società clienti anche perché non occupo personale dipendente né mi avvalgo di altre tipologie di collaboratori”.
Gli ispettori hanno evidenziato che dall'incrocio delle dichiarazioni di e DA, a loro Tes_1 volta riscontrate con le fatture acquisti e vendite dell' , con i rilievi fotografici delle Parte_2 etichette e bollini effettuati nel magazzino, con le dichiarazioni di alcuni cedenti di prodotto alla pianta, nonché con le dichiarazioni degli operai sentiti, è emerso che la produzione ortofrutticola della era di tipo biologico e che gli acquirenti finali di tale produzione, come la Grande Parte_2 distribuzione organizzata, richiedono certificazioni sul rispetto delle regole che governano tale tipologia di produzione come la GlobalGAP. Detta certificazione avente funzione di garantire la fornitura di prodotti sicuri dal punto di vista alimentare attraverso l'applicazione di tecniche di agricoltura integrata e sostenibile, al fine di garantire il consumatore e tutelare l'ambiente.
CP_1 A tal merito, gli ispettori hanno verificato che “Lo standard GlobalG. permette di migliorare e gestire in maniera più efficace tutte le principali attività svolte nelle aziende agricole: gestione della documentazione;
salute e sicurezza dei lavoratori;
conservazione e tutela dell'ambiente; rintracciabilità del prodotto;
buone pratiche produttive e tutela della sicurezza del prodotto;
igiene del personale”, (cfr. sito web della Certiquality s.r.l. (cf. ) di Milano, azienda che P.IVA_7 dall'esame delle fatture acquisti dell' forniva abitualmente a quest'ultima servizi di Parte_2 certificazione GlobalG.A.P., citata dagli ispettori nel verbale in esame).
Sempre dall'esame delle fatture acquisti è risultato che l' si serviva della KI ME Parte_2
Italia S.p.A. (cf. , con sede a Cadriano - Granarolo dell'Emilia (Bo), per la revisione P.IVA_8 annuale della certificazione IFS Food standard, quest'ultima progettata “per verificare la conformità dei fornitori riguardo ai requisiti cogenti e di sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti alimentari. La certificazione in accordo a questa norma è un presupposto indispensabile per vendere i propri prodotti nella GDO europea, in particolare tedesca e francese” (cfr. sito web della
KI citato dagli ispettori nel verbale in esame). Quanto precede è di diretta incidenza sugli accertamenti, in quanto le procedure di certificazione appena descritte hanno ricadute sulla gestione del personale delle aziende agricole che ricorrono a tali certificazioni, in particolare, sulla salute e sicurezza dei lavoratori e sull'igiene.
Nel caso di specie, gli ispettori hanno riscontrato, da parte dell' , l'utilizzo di Parte_2 una serie di modelli, quali report giornalieri denominati “NTrollo inizio lavorazione”, in cui si dà atto del controllo anche della sanificazione della sala di lavorazione e degli strumenti di lavoro, tra cui vi rientravano i coltelli citati nel prosieguo della dichiarazione di del 20.06.2023. Tes_1
Sul punto, il ha dichiarato: “Preciso ancora che riguardo alle lavorazioni del magazzino Tes_1 per i finocchi viene fatta la pulizia con la defogliazione per portarli alla pesatura della richiesta a cui segue il lavaggio a mano nel vascone. Per quanto riguarda i broccoli vengono solo portati a misura senza fare nessun lavaggio. Alle lavorazioni dei finocchi sono abitualmente adibite otto/nove donne che sono quelle che utilizzano i coltelli come da registri presenze che vi consegno oggi in originale e che vanno dal 2022. Al lavaggio ci sono altre quattro o cinque operaie e all'imballo tre o quattro operaie. Anche a mettere il bollino ci sono tre o quattro persone…. Preciso che tutte le denunce delle giornate lavorative all' le fa il mio commercialista di fiducia CP_2 Pt_4 sulla base di mie comunicazioni che non sono in grado di esibirvi. Successivamente non
[...] verifico se i nominativi e le giornate da me comunicate al consulente corrispondono a quelle denunciate”.
Riscontri effettuati sulla base delle audizioni dei lavoratori
Allo scopo di ottenere ulteriori notizie riguardanti l'attività esercitata dalla , si è Parte_3 provveduto a convocare parte dei lavoratori su un totale di n. 521 il cui nominativo era presente nelle denunce Uniemens/DMAG trasmesse per i periodi di paga dal 2018 al 2022, in qualità di operai agricoli a tempo determinato. Parimenti, al fine di ottenere ulteriori notizie riguardanti l'attività esercitata dall' , è stato convocato un campione significativo di Parte_2 lavoratori (n. 237 su un totale di n. 544) il cui nominativo era presente nelle denunce
Uniemens/DMAG trasmesse per i periodi di paga dal 2020 al 2023.
In base all'istruttoria effettuata si è ritenuto di non convocare tutti i soggetti denunciati e in particolare non sono stati convocati gli irreperibili nonché i trasferiti all'estero o residenti al fuori del territorio regionale.
In totale sono state assunte n. 210 dichiarazioni per l'azienda e n. 159 Pt_3 Pt_3 dichiarazioni, in cui sono ricomprese quelle acquisite nel corso degli accessi ispettivi effettuati dagli Con ispettori e dall di Foggia nel 2021, per l' . Parte_2 Parte dei soggetti convocati, nonostante anche un secondo invito, non si è presentata senza giustificarne il motivo, non prestando pertanto alcuna collaborazione all'attività ispettiva.
Dai soggetti invitati si è provveduto ad acquisire notizie agli atti del fascicolo ispettivo aventi ad oggetto le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro denunciati.
Molti dei soggetti da cui è stata acquisita dichiarazione, pur risultando denunciati all' per CP_1 diversi anni e per diverse centinaia di giornate, non sono stati in grado di riferire notizie e circostanze che potessero ricondurre quanto formalmente denunciato ad un rapporto di lavoro realmente intercorso.
Tutte le dichiarazioni di questi soggetti, in merito ai luoghi, ai tempi, alla durata delle prestazioni lavorative, alla quantificazione e modalità di corresponsione della retribuzione, alle modalità di assunzione, ai mezzi di trasporto utilizzati per recarsi sui fondi agricoli, alle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative, ai compagni di lavoro e alla figura del datore di lavoro, sono risultate vaghe, generiche ed approssimative al punto da risultare inattendibili e incompatibili con: le dichiarazioni rilasciate da sopra riportate;
la descrizione dell'attività aziendale Testimone_1 ricostruita sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori ritenuti dagli ispettori genuini;
quanto accertato dagli ispettori circa lo stato dei luoghi e sulla base della documentazione acquisita.
Tutti i soggetti disconosciuti, nonostante denunciati per un considerevole numero di giornate (quasi sempre per 51/102 annue e in diversi casi per più anni) sono stati nominati solo da altri lavoratori ascoltati e qualificati fittizi o, nonostante fossero stati occupati in più anni, non sono mai stati citati da alcun lavoratore “vero” e non hanno fornito, in fase di dichiarazione, alcun dettaglio o particolare che fosse dirimente dal punto di vista della compatibilità con il reale svolgimento del rapporto di lavoro oggetto di accertamento.
Dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni acquisite nel corso di ambedue gli accertamenti è emerso che le aziende si sono avvalse di due gruppi di lavoratori, uno esclusivamente adibito ai lavori in campagna e l'altro addetto esclusivamente alle lavorazioni nel magazzino.
La squadra che aveva operato in campagna era composta esclusivamente da operai uomini e prevalentemente stranieri. Tra i pochi operai italiani che avevano lavorato in campagna vi era
, operaio storico, che svolgeva altresì funzioni di coordinamento. NTroparte_14
Nel magazzino, invece, avevano lavorato quasi esclusivamente operaie donne, prevalentemente straniere. Tra le operaie italiane sono state menzionate, nel solo verbale ispettivo relativo alla
, e , entrambe con funzioni di caposquadra. Parte_2 Persona_10 Persona_11 Inoltre, nel magazzino avevano lavorato 2/3 operai uomini, con mansioni di mulettista e di addetti alla formazione delle pedane.
Gli ispettori hanno accertato che la si era occupata delle lavorazioni dei finocchi e Parte_3 dei broccoli, ortaggi lavorati con procedimenti diversi. In sintesi, i finocchi venivano privati delle foglie esterne, prima lavati in una grande vasca presente nel magazzino, per essere successivamente incassettati. Il invece, veniva pulito e portato alle dimensioni richieste dagli acquirenti e Pt_11 sempre in base alla richiesta o veniva “filmato” con pellicola cellophane o confezionato grezzo o alla rinfusa. Sul broccolo filmato venivano poi apposti dei bollini che identificavano il produttore e il numero corrispondente all'operaia che l'aveva lavorato. A differenza del finocchio il Pt_11 non veniva mai lavato.
Durante l'accesso al magazzino del dicembre 2023 erano in atto le lavorazioni dei finocchi e dei broccoli, ortaggi che si lavoravano con procedimenti diversi, descritti nei verbali.
Dalle informazioni raccolte dagli ispettori, il magazzino è risultato inattivo nei mesi estivi, da metà giugno alla metà circa di settembre di ogni anno. Tanto è avvalorato dal fatto che durante l'accesso effettuato dai verbalizzanti in data 20 giugno 2023 il magazzino risultava vuoto e inattivo.
Inoltre, gli ispettori hanno ritenuto genuini i lavoratori elencati nel citato Registro coltelli (anno
2022 mesi da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre e anno 2023 da gennaio a giugno) acquisito nel corso del primo accesso ispettivo.
L' effettuava lavorazioni di prodotti agricoli biologici e pertanto doveva Parte_2 garantire determinati standard di sicurezza nelle lavorazioni degli stessi. Il c.d. Registro coltelli era un Manuale di Autocontrollo igienico, in cui giorno per giorno venivano riportati i nominativi dei lavoratori che utilizzavano determinati coltelli numerati.
Vi era l'indicazione della e delle lavoratrici con la registrazione specifica per ognuna Parte_12 di queste del numero del coltello utilizzato all'inizio della lavorazione e quello riconsegnato alla fine della giornata lavorativa.
I nominativi di tali lavoratrici sono stati reputati dagli ispettori genuini, non solo perché riportati nel
Registro coltelli ma anche perché le dichiarazioni di queste, insieme a quelle degli altri lavoratori trovati in sede di accesso, convergevano nel ricostruire le squadre di lavoro del magazzino e della campagna.
Indipendentemente dalla denominazione del datore di lavoro formale, identificato con nomi di società diverse, è emerso chiaramente che la generalità dei soggetti ascoltati dagli ispettori, genuini Per_ e non, hanno individuato in da alcuni detto ”, ” o soprannominato “il Testimone_1 Per_13 cantante”, la figura del datore di lavoro sostanziale.
Passando all'esame delle dichiarazioni rilasciate da soggetti ritenuti non genuini, nei verbali ispettivi vengono riportati alcuni stralci (alle pagine 26-46 del verbale ispettivo relativo all'azienda agricola e alle pagine 22-40 del verbale ispettivo relativo all'azienda Parte_2 agricola da cui emergono le contraddizioni innanzi illustrate. Parte_3
In più, i rilievi ispettivi per la hanno evidenziato inoltre che: Parte_5
-Vi era un primo gruppo di soggetti residenti nel Comune di OR OV, che presentavano delle caratteristiche comuni: infatti, tutti risultavano assunti con da ad Pt_7 Parte_2 agosto 2022 e cessati il 18.10.2022, risultavano poi assunti con il 19.10.2022 dalla società Pt_7
ma le denunce contributive erano state trasmesse dalla società fino a CP_7 Parte_3 dicembre 2022. Altra grave irregolarità si ripresentava per il 2023, in cui venivano assunti con NT
dalla società ma le giornate venivano denunciate sulla posizione contributiva della Pt_7
. In entrambi i casi vi era una contraddizione tra quanto dichiarato con gli Parte_2
e quanto dichiarato con le denunce contributive. Pt_7
L'anomalia riscontrata dagli ispettori non è di poco conto in quanto l' , oltre ad essere un Pt_7 adempimento obbligatorio che le imprese devono comunicare alla PA, è anche assolvimento dell'obbligo di informazione che i datori di lavoro privati sono tenuti a rispettare all'atto dell'instaurazione del rapporto mediante la consegna al lavoratore della copia dell'Unilav.
Nessuno dei lavoratori interessati da questo fenomeno (assunzione effettuata da un soggetto giuridico - denuncia di giornate effettuata da altro soggetto) ha rilevato e contestato tale difformità.
Inoltre, le dichiarazioni rilasciate da tali soggetti hanno presentato delle caratteristiche comuni che ne hanno evidenziato l'inattendibilità. Tali soggetti si sono nominati esclusivamente tra di loro e non sono mai stati menzionati dai lavoratori genuini, nessuno di loro è stato menzionato nel
Registro coltelli acquisito nel corso degli accessi ispettivi. È stata, inoltre, evidenziata l'incompatibilità tra i periodi di malattia e maternità denunciati e certificati all' da alcuni CP_2 presunti braccianti agricoli e la coincidente registrazione sul “Libro Unico del Lavoro” della di “presenze al lavoro” in favore degli stessi soggetti. Parte_2
Entrambi gli accertamenti hanno evidenziato inoltre che, da un incrocio tra i dati acquisiti agli archivi dell' e le presenze al lavoro registrate sul Libro unico del lavoro della società, è emersa CP_2
l'impossibilità che alcune prestazioni di lavoro fossero state effettivamente rese. Infatti, per n. 3 lavoratrici/lavoratori per la e per n. 4 lavoratrici/lavoratori per la Parte_3
è stata riscontrata la denuncia contributiva di giornate lavorative in Parte_2 coincidenza con periodi di malattia e/o maternità denunciati all' dai singoli lavoratori e per i CP_2 quali questi ultimi avevano prodotto non solo la prevista certificazione medica, ma anche istanza di liquidazione della relativa indennità economica (indennità economica richiesta e spettante, appunto, per la circostanza di non aver lavorato in tali periodi di malattia o maternità): sicché, in tali casi è risultata proprio “certificata” l'impossibilità che singole prestazioni di lavoro fossero state effettivamente rese. Verifiche più approfondite effettuate nel corso degli accertamenti relativamente agli stessi periodi di malattia/maternità, con il riscontro delle “presenze” registrate sul “Libro Unico del Lavoro” aziendale per ciascuno dei lavoratori interessati hanno consentito agli ispettori di rilevare con maggiore precisione tali insussistenti prestazioni di lavoro.
Pertanto, considerato quanto emerso dall'esame dei documenti aziendali acquisiti in fase di primo accesso (cd. “registro coltelli” e “presenze campagna”) e dal confronto con le giornate contributive denunciate all' , dall'esame delle “comunicazioni obbligatorie” di assunzione trasmesse ai CP_2 competenti Servizi per l'Impiego, dall'esame dei periodi di malattia e/o maternità denunciati e certificati da alcuni braccianti agricoli all in coincidenza con la registrazione in loro favore di CP_2 presenze al lavoro da parte della e della , dall'esame delle istanze di Parte_2 Parte_3 parte (lavoratori e datore di lavoro) volte ad ottenere la cancellazione in via amministrativa di giornate indebitamente/erroneamente denunciate, nonché dall'esame delle dichiarazioni rese dai lavoratori, analizzate in modo incrociato tra loro e messe a confronto con le dichiarazioni rese dal datore di lavoro e da un campione di fornitori, con i fatti accertati dagli ispettori in relazione all'attività aziendale, ed ancora, con i dati risultati denunciati all' in loro favore e, infine, dalla CP_2 constatazione che i rapporti di lavoro dei soggetti privi di sono da considerarsi fittizi (anche Pt_7 perché il personale privo di , di fatto, non era mai presente sui luoghi di lavoro), gli ispettori Pt_7 dell' sono giunti alle seguenti conclusioni: CP_2
- tutti i rapporti di lavoro di cui al prospetto allegato ai verbali ispettivi e denominato “Elenco soggetti per cui è stato disposto il disconoscimento (totale/parziale) delle giornate denunciate”, denunciati all' dalla nel periodo da aprile 2016 a dicembre 2022 e dalla CP_2 Parte_3
nel periodo da marzo 2020 a dicembre 2023 sono stati “disconosciuti” e Parte_2 ritenuti privi di effetti previdenziali. In particolare, sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro di coloro che: a) avevano evidenziato non singole incongruenze (o inesattezze di rilievo secondario), ma molteplici lacune ed incongruenze su aspetti essenziali dei rapporti di lavoro denunciati in loro favore;
b) convocati per due volte avevano ritenuto di non presentarsi e sottoporsi ad alcuna verifica
(senza giustificato motivo). Inoltre, è stata disposta, nei confronti di taluni lavoratori, la riduzione di giornate denunciate in esubero rispetto alle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;
- le posizioni delle dipendenti e , denunciate come braccianti Persona_14 Testimone_2 agricole, ma di fatto occupate con mansioni impiegatizie, sono state riqualificate ai fini previdenziali;
- le posizioni contributive dei braccianti agricoli denunciati dalla il cui NTroparte_16 rapporto di lavoro non è stato disconosciuto (novembre e dicembre 2019 - gennaio e febbraio 2020), sono state annullate per trasferimento delle relative posizioni su . Parte_2
Ed invero, il contratto di affitto dei fondi rustici sottoscritto tra e i coniugi Parte_3 Per_15
datato 01/07/2018 con scadenza al 30/06/2023, variato parzialmente il 16/11/2018
[...] rispetto al numero di particelle concesse in affitto, è stato di fatto risolto anticipatamente e sostituito nella parte conduttrice dalla a partire dal 10/10/2019. Parte_2 Parte_2
La medesima operazione è avvenuta rispetto al contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto dalla con il 09/12/2018 e con scadenza al 09/12/2024 (terreno Parte_3 NTroparte_9 agricolo in agro di RN, c.da Pozzelle, fg. 13, pt. 48 -157).
Anche tale contratto risulta sostituito nella parte conduttrice dalla e rinnovato nel Parte_2 periodo di validità dal 10/10/2019 al 09/10/2025.
Ancora, il contratto di locazione dell'immobile adibito a magazzino della , presso Parte_3 cui è ubicata la sede legale della società, presentava le medesime caratteristiche temporali. Infatti, tale contratto, anch'esso registrato all'Agenzia delle Entrate il 22/10/2015 e variato con
“Appendice” registrata data 9/4/2019, è stato sostituito dal contratto di locazione del 10/10/2019 con durata di sei anni fino al 09/10/2025 con la . Parte_2
Pertanto, la , nel periodo da ottobre 2019 a febbraio 2020, non aveva più la Parte_3 disponibilità di terreni e magazzino passati alla la quale, pur disponendo dei Parte_2 terreni e del magazzino da ottobre 2019, ha iniziato a denunciare manodopera bracciantile da marzo
2020. Le denunce da ottobre 2019 a febbraio 2020 sono state pertanto effettuate dalla Parte_3 senza avere più alcun titolo e pertanto i requisiti per essere titolare di DA legittimata alla
[...] trasmissione di denunce contributive.
La Denuncia Aziendale che costituisce, ai sensi del D. Lgs. 375/93, dichiarazione di responsabilità da parte del datore di lavoro sulla reale consistenza aziendale in un determinato momento storico, CP_ pertanto, la aveva l'obbligo di denunciare all la variazione intervenuta a Parte_3 seguito della chiusura anticipata dei contratti di affitto originariamente dichiarati.
A seguito delle variazioni contrattuali accertate gli ispettori hanno provveduto a richiedere ai competenti uffici amministrativi la retrodatazione dell'inizio dell'attività con dipendenti dell' dal 10/10/2019. Parte_2
Per effetto della retrodatazione decorrente da ottobre 2019 (anziché da marzo 2020) dell'inizio attività della , operata d'ufficio a seguito del LE redatto e notificato nei Parte_2 confronti della , si è provveduto al trasferimento delle giornate agricole (OTD) Parte_2 denunciate dalla e non disconosciute relative al periodo da ottobre 2019 a febbraio Parte_3
2020.
Per effetto di tale determinazione con il verbale redatto nei confronti della si è Parte_3 provveduto formalmente a disconoscere i rapporti di lavoro dei lavoratori elencati nelle tabelle di cui alle pagg. da 49 a 54 del verbale da ottobre 2019 a febbraio 2020.
Dette posizioni sono state poi riaccreditate sulla con il verbale unico di Parte_2 accertamento e notificazione n. 2023004435/DDL del 19/08/2024.
L'operato degli ispettori, i cui esiti sono sopra ripercorsi, appare immune da censure in quanto fondato su accertamenti accurati e completi e sull'analisi di dati oggettivi e facilmente riscontrabili
(sopralluogo presso la sede legale della società ispezionata, analisi della documentazione contabile, audizione del datore di lavoro e dei soggetti denunciati come lavoratori).
3.1.Quanto alla ricorrente, ha versato in atti copia del proprio estratto conto bancario sul quale risultano effettuati versamenti a titolo di saldo delle prestazioni lavorative espletate nell'anno 2019
(cfr. doc. 15 allegato al ricorso introduttivo del giudizio) e attestanti, in parte, lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze della azienda ispezionata. Precisamente, risulta versata, sul conto della ricorrente, dalla , la somma complessiva di euro 4.931,00 a titolo NTroparte_16 di saldo retribuzioni per l'anno 2019 (mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre).
Orbene, giova rilevare che il datore di lavoro in sede ispettiva riferiva di provvedere al pagamento dei propri dipendenti mediante bonifico bancario, fatta eccezione per alcune occasioni in cui gli stessi richiedevano espressamente di essere retribuiti in contanti (cfr. dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro, sig. e allegata alla memoria di costituzione di parte resistente). Testimone_1 Tale affermazione non sembra poter essere inficiata nemmeno dalle deduzioni ispettive in base alle quali, nel periodo da ottobre 2019 a febbraio 2020, la non avrebbe avuto più NTroparte_16 titolo per denunciare manodopera agricola, in quanto per altri lavoratori si è provveduto al trasferimento delle giornate denunciate da tale società sulla posizione contributiva della
[...]
(cfr. tabella trascritta alle pagine da 49 a 54 del verbale ispettivo elevato a carico Parte_2 della . Pertanto, alla luce di quanto precede, devono intendersi effettivamente NTroparte_16 espletate le sole giornate di lavoro cui corrisponde un pagamento tracciabile.
Mette conto aggiungere che la ricorrente, nella dichiarazione liberamente resa in sede ispettiva, e allegata in forma integrale alla memoria di costituzione di parte resistente, riferiva che la retribuzione giornaliera ammontava a “70 euro al giorno nette”.
Quindi, in ragione della modalità di emissione dei precitati pagamenti indicati dal datore di lavoro e dal valore della retribuzione giornaliera, così come indicata dalla , deve ritenersi Pt_1 documentalmente provato lo svolgimento di 70 giornate di lavoro svolte nell'anno 2019, a fronte delle 152 rivendicate in giudizio.
Quanto alle giornate di lavoro ulteriori, non documentate dai pagamenti tracciabili, la prova orale articolata dalla ricorrente va dichiarata irrilevante, avendo indicato essa stessa, nei capitoli di prova da sottoporre ai testi indicati, il bonifico bancario quale unica forma di saldo della retribuzione e non avendo dedotto la pendenza di crediti salariali residui nei confronti del datore di lavoro.
Inoltre, con riferimento alla dedotta cancellazione delle giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni 2016, 2017, 2018 e 2020 giova rilevare che, dal punto di vista assertivo, il ricorso in esame si manifesta particolarmente generico essendosi la ricorrente limitata ad allegare, per ciascuna annualità rivendicata solo il numero di giornate di lavoro svolte, il relativo periodo,
l'orario osservato e l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro riferito a ciascuna annualità.
Difetta, in punto di allegazione, ogni indicazione in merito alle mansioni svolte, all'ubicazione dei fondi sui quali sarebbero state effettuate le prestazioni lavorative e alle modalità di raggiungimento degli stessi, all' esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'asserito datore, alla squadra di lavoro e alle modalità di corresponsione della retribuzione percepita.
Va, tuttavia, rilevato che, sebbene la ravvisata carenza di allegazioni determini l'impossibilità di verificare la corrispondenza tra quanto dedotto e quanto accertato in sede ispettiva, la dichiarazione resa dalla ricorrente in sede di s.i.t. (allegata in forma integrale alla memoria di costituzione di parte resistente) evidenzia non trascurabili difformità rispetto a quanto articolato nell'atto introduttivo del giudizio.
Ed invero, l'istante a fronte dell'asserito rapporto di lavoro rivendicato in giudizio e svolto negli anni 2016, da aprile a dicembre, 2017, da gennaio a settembre, 2018, da gennaio a giugno, e 2020 da gennaio a febbraio, in sede ispettiva dichiarava: “Ho lavorato fino ad aprile 2023...le mie mansioni sono sempre state le stesse, ero addetta alla defogliazione del e del finocchio. Pt_11
Quello che riferisco sono le modalità di lavoro che ho svolto in modo identico per tutti gli ultimi cinque anni. Il rapporto di lavoro cominciava il primo gennaio e terminava il 31 dicembre”.
Dunque, la ricorrente ha dichiarato di aver iniziato a lavorare con l'azienda ispezionata a decorrere dall'anno 2018 e non dall'anno 2016, come dedotto nel ricorso introduttivo.
Quanto poi all'orario di lavoro, pur deducendo di aver lavorato sempre “otto ore al giorno, precisamente dalle 05:00 del mattino alle 13:00, nei mesi estivi da giugno a settembre e dalle ore
06:00 del mattino alle ore 14:00 nei mesi invernali da ottobre a maggio”, in sede ispettiva riferiva, contrariamente, di svolgere attività lavorativa solo dalle ore 6.00 alle ore 14.00, escludendo, di fatto,
l'espletamento di un orario di lavoro basato sulla stagionalità del periodo.
Ancora, un'ulteriore contraddizione emerge con riferimento alla retribuzione giornaliera percepita, avendo la ricorrente dichiarato agli ispettori di aver ricevuto un compenso pari a 70,00 euro, mentre nel ricorso ha indicato un importo di circa 50,00 euro.
Tali incongruenze, per nulla trascurabili (poiché vertenti su aspetti rilevanti dei rapporti di lavoro), certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la non totale fondatezza degli assunti attorei.
Sulla scorta di tali contraddizioni, l'espletamento della prova testimoniale, apparirebbe verosimilmente inidonea a provare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro quale dedotto in ricorso, non solo a fronte delle specifiche risultanze degli accertamenti ispettivi ma anche in virtù della genericità dei capitoli di prova articolati.
Questi ultimi, invero, vertono su circostanze inidonee ex se a dimostrare la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinato nei termini dedotti nel ricorso e appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree.
In particolare, negli stessi è genericamente indicato: il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, l'orario di lavoro, la retribuzione corrisposta e le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte dell'asserito datore di lavoro. Inoltre, proprio in riferimento ai capitoli di prova relativi alla retribuzione, nei quali si chiede al teste di confermare che la ricorrente, per ogni annualità rivendicata, “è stata regolarmente retribuita in danaro per € 50,00 giornaliere e che riceveva bonifico a metà mese circa, con contestuale consegna della busta paga direttamente dal sig. , occorre rilevare che non vi è, in Testimone_1 atti, alcun riscontro documentale utile a comprovare gli asseriti pagamenti avvenuti mediante bonifico.
Quanto poi alla documentazione versata in atti da parte istante e di formazione aziendale, è opportuno rilevare come la stessa non risulta di per sé idonea a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti agricoli asseritamente svolti negli anni 2016, 2017, 2018 e 2020, non essendo neppure riferibile all'intero periodo di lavoro rivendicato in giudizio.
Ed invero, a fronte dell'asserito rapporto di lavoro svolto negli anni 2016 e 2017, parte istante non ha versato in atti né i modelli Dmag né le buste paga afferenti ai periodi di lavoro predetti.
Allo stesso modo, risulta parzialmente confliggente con i periodi di lavoro rivendicati nell'atto introduttivo del giudizio, l'Uni-Lav allegata e attestante lo svolgimento di attività lavorativa svolta nell'anno 2018, da gennaio a dicembre, laddove in ricorso parte istante ha rivendicato la cancellazione delle giornate asseritamente lavorate da gennaio a giugno.
Inoltre, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari). Tanto a maggior ragione qualora come nei casi, come quello in esame, in cui la documentazione non appare nemmeno completamente congruente con le allegazioni articolate dalla ricorrente e alla luce della circostanza che al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Completa il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, la dichiarazione resa dalla ricorrente il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le allegazioni formulate in ricorso e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della parziale fittizietà del rapporto di lavoro per cui è causa.
In proposito, appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
(Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui la dichiarazione acquisita dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalla stessa parte (odierna ricorrente).
Quest'ultima, peraltro, non ha assunto alcuna specifica posizione sulla sua dichiarazione, né ne ha offerto una possibile “lettura” alternativa.
5. Posto quanto precede, la domanda attorea appare fondata e, pertanto, può essere accolta, limitatamente allo svolgimento di 70 giornate svolte nell'anno 2019 (in luogo delle 152 richieste).
Ne consegue che la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi bracciantili del Comune di residenza relativi all' anno 2019 per 70 giornate.
Quanto, invece, agli anni 2016, 2017, 2018 e 2020, durante i quali la ricorrente ha pure dedotto di aver lavorato, la domanda non risulta provata sia perché priva di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornita di un adeguato supporto probatorio.
6. L'accoglimento in minima parte della domanda, limitato a parte delle giornate rivendicate in una annualità di lavoro a fronte di 5 annualità complessivamente azionate, unitamente al carattere interpretativo degli esiti istruttori- con particolare riferimento alla discrepanza fra le deduzioni nel ricorso introduttivo e le dichiarazioni rese della ricorrente, di cui sopra- sono circostanze che giustificano, a giudizio di chi scrive, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Si richiama, in merito, quanto rilevato dalla Corte Territoriale : “Giova premettere che, con riferimento al disposto dell'art. 92 comma 2, c.p.c., nel testo vigente a seguito dell'entrata in vigore della novella apportata dalla L. n. 69 del 18.6.2009, applicabile ai giudizi instaurati dopo il
4.7.2009, la Suprema Corte ha precisato che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall' art. 92 c.p.c., comma 2
(così Cassazione civile , sez. VI , 10/04/2020 , n. 7782). Con riferimento alle “gravi ed eccezionali ragioni”, si è osservato che il Legislatore ha introdotto una norma elastica – configurabile quando una disposizione di limitato contenuto, ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali, delinea un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa – volta ad adeguare la disciplina sulle spese di causa «a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito» (cfr.
Cass. S.U. 22 febbraio 2012 n. 2572); fermo restando che le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr. Cass. n. 16037/2014 e Cass. n. 14546/2015) e che la suddetta formulazione normativa – significativamente aperta – è finalizzata ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (Cass. n. 21427/2018 e n. 12694/2017). Alla luce di tanto, va innanzi tutto chiarito che non sussiste alcun automatismo che imponga al giudice una meccanica applicazione della regola della soccombenza (in questo caso virtuale), ben potendo le spese essere in tutto o in parte compensate in presenza, appunto, di "gravi ed eccezionali ragioni" esplicitamente indicate nella motivazione. Va altresì osservato che, ai fini della compensazione delle spese, i motivi giustificativi ben possono, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, essere integrati, anche d'ufficio, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, dovendosi riconoscere al giudice del gravame l'esercizio del potere di correzione, ossia di dare, entro i limiti del "devolutum", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass., n. 26083/2010) “ ( cfr Cda Bari sez. lav.,
26/05/2023, n.758).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad essere iscritta nell' elenco OTD del Comune di residenza dell'anno 2019, per 70 giorni, con ogni conseguenza di legge;
- rigetta, per il resto, la domanda;
- spese compensate.
Foggia, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
GE AR