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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8178 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10279/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA AN OR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10279/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. BRESSI Parte_1 C.F._1 PASQUALE ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. BRESSI CP_1 C.F._2 PASQUALE ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3 GIUNZIONI GABRIELA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, in qualità Controparte_3 di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo Di Garanzia Vittime della Strada (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDETTI DANTE ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato giusta procura in atti, PARTI CONVENUTE
e contro
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIZZORNO CHIARA e Controparte_4 P.IVA_2 dall'avv. MENIN CLAUDIA ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._4 atti,
RZ TO
OGGETTO: RT
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
pagina 1 di 26 “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa Accogliere la domanda attrice -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , Controparte_2 conducente della bicicletta con pedalata assistita elettrica di marca di cui in premessa in CP_5 ordine alla produzione del sinistro de quo -Accertare e dichiarare che la bicicletta con la pedalata assistita elettrica condotta da può essere considerata un ciclomotore con CP_5 Controparte_2 obbligo di assicurazione R.C -Accertare e dichiarare che il veicolo X6 al momento del sinistro, CP_5 non era coperto da assicurazione R.C, e per l'effetto -condannare i resistenti Controparte_6
quale impresa designata dalla Consap per la Regione Lombardia per la liquidazione dei danni a
[...] carico del F.G.V.S. ai sensi del art. 286/1 d.leg. 209 del 7/9/2005, lettera B, in persona del legale rappresentante p.t. e al risarcimento in solido della somma di euro 632.532,15 per Controparte_2 gli eredi e , rispettivamente figlio e nipote della defunta signora Parte_1 CP_1 [...]
, nei limiti della sua competenza, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta Parte_2 dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge. -In subordine condannare i responsabili al pagamento della somma che sarà ritenuta opportuna secondo equità dal giudice ai sensi degli articoli 2056 e 1226 c.c. -in via di mero subordine si rimette all'Ill.mo signor Giudice, di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 122 Cod. Ass.ni – in combinato disposto con l'art. 283 Cod. Ass.ni – nella parte in cui non consente al Giudice di valutare in concreto le caratteristiche di “veicolo a motore” del veicolo che abbia cagionato un danno alla persona, con la conseguenza di affermare in tal caso, in mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante, l'obbligo di indennizzo in capo al . -Condannare i Parte_3 resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante. Lo scrivente procuratore chiede che il G.I. Voglia concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma ex D. Lgs 149/2022”
Per il convenuto Controparte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, contrariis rejectis così giudicare: IN VIA PRINCIPALE In caso di accoglimento delle domande attoree si chiede che le stesse vengano limitate e accertate in base a quanto rigorosamente provato ed in base a quanto effettivamente dovuto, assolvendo il Sig. CP_2
da ogni domanda da lui non espressamente formulata IN VIA SUBORDINATA Qualora in
[...] prosieguo di giudizio venissero accertate responsabilità nella causazione del sinistro imputabili anche ad altri soggetti, ed in particolare alla terza chiamata, si chiede che venga determinata la percentuale di responsabilità per ciascuno di ogni individuato responsabile. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio” per CP_3
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atti e, quindi, affinché il Tribunale adito Voglia: o Accertata la carenza di legittimazione passiva del Fondo, disporre la sua estromissione dal presente giudizio;
o Rigettare tutte le domande formulate dagli Attori per, tra le altre, le ragioni ampiamente dedotte in atti, anche per difetto di legittimazione passiva della Compagnia;
o Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e degli accessori come per legge. e chiede, al contempo, la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.” per Controparte_4
pagina 2 di 26 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: (i) nel merito: per tutti i motivi esposti in atti, previi gli opportuni accertamenti, e dichiarato di non accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda formulata da altre parti del giudizio nei suoi confronti, rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di in quanto inammissibile e/o infondata Controparte_4 in fatto e in diritto;
(ii) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna al risarcimento dei danni ex artt. 88, 94 e 96 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione regolarmente notificato e rispettivamente figlio e Parte_1 CP_1 nipote della defunta hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale e rispettivamente conducente della bicicletta a pedalata Controparte_2 CP_3 assistita e impresa assicuratrice designata per la gestione del sinistro dal Parte_3
, al fine di:
[...]
- accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, Controparte_2 verificatosi a Milano, in data 29.9.2021, a causa del quale è Parte_2 deceduta;
- accertare che la bicicletta a pedalata assistita condotta da al momento del Controparte_2 sinistro debba essere considerata un ciclomotore con obbligo di assicurazione e che pertanto in tale frangente fosse priva di copertura assicurativa;
- per l'effetto, condannare, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori a causa del decesso della loro congiunta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di lite.
A fondamento della loro pretesa gli attori hanno dedotto:
- che il giorno 29.9.2021, intorno alle ore 11.45, si trovava a Milano in via Parte_2
Messina all'incrocio con via Calvino e stava attraversando la carreggiata “dal lato dei numeri civici dispari al lato dei numeri civici pari”; pagina 3 di 26 - che, proprio mentre si trovava sulle strisce pedonali, veniva investita da una bicicletta a pedalata assistita, condotta da il quale, sopraggiungendo ad alta velocità e senza tenere le mani Controparte_2 sul manubrio, giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale, non ha rallentato;
- che gli Agenti della Polizia Municipale, giunti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, dopo aver effettuato i rilievi di rito e raccolto le dichiarazioni dei testimoni oculari presenti, hanno constatato che l'urto si è verificato tra la parte anteriore della bicicletta e il fianco sinistro di;
Parte_2
- che dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale è emerso che il velocipede al momento del sinistro non era assicurato e stava circolando con la funzione della pedalata assistita, tenendo dunque una velocità maggiore rispetto a quella possibile con la sola “propulsione muscolare”;
- che, al momento del sopralluogo da parte degli agenti, la bicicletta era priva della batteria elettrica, consegnata subito dopo il sinistro da al cognato, il quale, l'ha esibita agli agenti su Controparte_2 loro richiesta;
- che gli operanti, pur non procedendo a sequestrare il mezzo, hanno verificato che la batteria elettrica era “compatibile con il velocipede”;
- che, a seguito del violento impatto, è caduta sul fianco destro, battendo la Parte_2 testa sia a terra sia contro il manubrio della bicicletta, la quale, a sua volta, è caduta rovinosamente sopra la signora;
- che è stata immediatamente trasportata presso il Pronto soccorso Parte_2 dell'Ospedale Niguarda di Milano ove, in data 4.10.2021, è deceduta a causa di “ematoma sottodurale acuto sinistro con shift della linea mediana, focolaio contusivo temporale destro, ESA al vertice”;
- che, in data 20.7.2022, il GUP di Milano ha pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. nei confronti di Controparte_2
- che, essendo responsabile esclusivo del sinistro, gli attori hanno diritto al Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno da perdita del rapporto parentale;
- che, gli attori, avendo ricevuto da la sola somma di euro 5.000,00, hanno inviato una Controparte_2 richiesta di risarcimento danni ad in qualità di impresa assicuratrice designata per la CP_3 gestione del sinistro dal , che tuttavia ha respinto la richiesta, Parte_3 essendo la bicicletta con pedalata assistita un velocipede a tutti gli effetti e pertanto non soggetta all'obbligo di assicurazione;
pagina 4 di 26 - che, tuttavia, il perito incaricato da parte attrice per la ricostruzione del sinistro, ha stimato, sulla base dei filmati delle telecamere brandeggianti presenti in loco, una velocità del mezzo condotto da di 32 km/h al momento dell'impatto, superiore alla velocità massima di 25 km/h Controparte_2 indicata nella scheda tecnica dalla casa produttrice della bicicletta;
- che la velocità raggiunta dalla bicicletta con pedalata assistita, superiore a quanto indicato dalla casa produttrice, potrebbe essere dipesa da una modifica da parte dello stesso al sistema di Controparte_2 pedalata o alla potenza della batteria;
- che, tuttavia, eventuali modifiche alla bicicletta con pedalata assistita non sono state oggetto di verifica a causa del mancato sequestro del mezzo;
- che, in ogni caso, alla luce degli accertamenti effettuati dal consulente di parte, sulla base della direttiva europea 2002/24/CE, la bicicletta a pedalata assistita, laddove superi la velocità di 25km/h dev'essere equiparata ad un ciclomotore con conseguente obbligo di assicurazione;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad una composizione bonaria della controversia, gli attori sono stati costretti ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha chiesto Controparte_2 il rigetto delle domande ex adverso formulate, eccependo, in particolare, che nessuna modifica al ciclomotore è stata da lui stesso effettuata. Il convenuto ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria, tenuto conto che, a sostegno della propria pretesa, gli attori nulla hanno versato in atti (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio in CP_3 qualità di impresa assicuratrice designata per la gestione del sinistro dal Parte_3
, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la
[...] bicicletta con pedalata assistita condotta da come si evince della scheda tecnica, può Controparte_2 raggiungere una velocità massima di 25km/h, non rientrando pertanto nel novero di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria. Sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di società produttrice della bicicletta in Controparte_4 ragione delle argomentazioni attoree secondo cui la bicicletta, nonostante la scheda tecnica del prodotto indicasse come velocità massima quella di 25 km/h, al momento dell'impatto stava viaggiando a 32 km/h; in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, CP_3
pagina 5 di 26 ha chiesto di essere tenuta indenne e manlevata da da ogni somma che sarà CP_3 Controparte_4 condannata a versare in ragione del presente giudizio.
In ogni caso la compagnia convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree anche nel merito (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori. In Controparte_4 particolare, ha eccepito la piena compatibilità della bicicletta con pedalata assistita alle Controparte_4 prescrizioni di legge e alle caratteristiche tecniche “indicate in sede di vendita”. Quanto, in particolare, alla velocità massima ha eccepito che l'indicazione di 25 km/h contenuta nella scheda Controparte_4 tecnica del prodotto “è quella al raggiungimento della quale il motore ausiliario deve smettere di funzionare”, sì che la velocità di 32 km/h, indicata dagli attori, è imputabile ad un comportamento del suo conducente e non ad un difetto di produzione. La terza chiamata ha dunque contestato ogni sua responsabilità (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché attraverso l'escussione di quattro testimoni.
Il Giudice ha fissato l'udienza del 25.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 27.6.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di è parzialmente fondata nei confronti di e merita di Parte_1 Controparte_2 essere accolta nei suoi confronti nei limiti e per i motivi di seguito esposti, mentre la domanda formulata da è infondata. In ogni caso le domande attoree proposte nei confronti di CP_1 sono infondate e devono essere, per l'effetto, respinte, sì che ogni aspetto afferente la CP_3 chiamata in manleva di deve ritenersi assorbito. Controparte_4
In via preliminare, si osserva che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori hanno chiesto di “sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 Cod. Ass. – in combinato disposto con
l'art. 283 Cod. Ass. – nella parte in cui non consente al Giudice di valutare in concreto le
pagina 6 di 26 caratteristiche di “veicolo a motore” del veicolo che abbia cagionato un danno alla persona, con la conseguenza di affermare in tal caso, in mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante,
l'obbligo di indennizzo in capo al ” e hanno provveduto a Parte_3 reiterare la domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e foglio di precisazione delle conclusioni depositati nell'interesse delle parti attrici). La richiesta va disattesa, in primis perché gli attori non hanno prospettato alcuno specifico contrasto degli articoli 122 e 283 cod. ass. priv. con norme o principi costituzionali ed in secundis poiché, anche in assenza di una prospettazione, non è dato rinvenire alcun contrasto.
L'includere nella copertura del i sinistri cagionati o in cui sia Parte_3 stato coinvolto un veicolo o natante non coperto da assicurazione integra una scelta del Legislatore del tutto immune da censure anche rispetto alle biciclette con pedalata assistita sotto il profilo dell'art. 3
Cost., trattandosi di mezzi caratterizzati da un pericolosità intrinseca ben più contenuta di quelli a propulsione meccanica, sì che tale difformità giustifica il differente trattamento.
Ciò premesso, la presente vertenza riguarda l'accertamento della responsabilità degli utenti della strada in occasione del sinistro, occorso in data 29.9.2021, verso le ore 11.45, a Milano, a seguito del quale, dopo essere stata investita dalla bicicletta con pedalata assistita condotta da Controparte_2 [...]
è deceduta. Parte_2
Gli attori hanno, infatti, agito nel presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione dell'evento lesivo e la sua condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni, in solido con in qualità di impresa designata dal CP_3 [...]
, previo accertamento che la bicicletta con pedalata assistita condotta dal Parte_3 convenuto debba essere considerata un veicolo con obbligo di assicurazione R.C., di cui al momento del sinistro era priva (cfr. atto di citazione).
Occorre innanzitutto ricostruire la dinamica dell'evento lesivo al fine di accertare la responsabilità dei soggetti coinvolti.
In proposito, occorre premettere che, nell'ipotesi di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente, oltre ad avere l'onere di provare di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno, deve altresì provare che il pedone abbia pagina 7 di 26 tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando
l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente” (cfr. Cass. civ. n. 9278/2017, Pres. Travaglino). La Cassazione ha inoltre affermato che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. civ. n. 9856/2022).
In ogni caso, giova precisare che il codice della strada all'articolo 191, così come novellato dalla legge
156/2021, ha apprestato una maggior tutela agli utenti deboli della strada, quali sono appunto i pedoni, prevedendo che “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”.
Anche la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che “il conducente del veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze” (cfr. Cass. pen. n. 4738/2021).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la dinamica dell'evento lesivo può essere ricostruita nella sua materialità sulla base della relazione di incidente stradale della Polizia Municipale di Milano intervenuta nell'immediatezza del sinistro (cfr. doc. 1 parte attrice), delle planimetrie da essa redatte, delle rappresentazioni fotografiche, nonché dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate sul luogo del sinistro (cfr. chiavetta USB versata in atti).
pagina 8 di 26 Dal verbale di sinistro risulta innanzitutto provato che il giorno 29.9.2021, intorno alle 11.45
[...]
proveniente dal marciapiede antistante il civico 61 di via Messina, stava Parte_2 attraversando le strisce pedonali in prossimità dell'intersezione stradale con via Calvino, diretta verso il marciapiede opposto, quando è stata investita da Quest'ultimo, infatti, stava Controparte_2 percorrendo via Messina con direzione via Cenisio alla guida della bicicletta a pedalata assistita, quando, giunto all'intersezione tra via Messina e via Calvino, in prossimità delle strisce pedonali, non è riuscito a frenare ed arrestare la marcia, investendo I verbalizzanti Parte_2 sopraggiunti in loco nell'immediatezza del sinistro, hanno rinvenuto il velocipede ancora nella posizione di quiete “adagiato sul fianco destro sulla semicarreggiata della via Messina orientato alla via Cenisio appena oltre l'attraversamento pedonale tracciato sulla soglia della via Calvino, in posizione trasversale rispetto all'asse longitudinale della carreggiata della via Messina con la parte posteriore rivolta al margine destro, ossia verso il marciapiede civici dispari e quella anteriore rivolta alla via Calvino”; gli operanti hanno altresì constatato che in prossimità dell'attraversamento pedonale, accanto alla bicicletta elettrica, era presente una macchia di sangue “riferita alla posizione finale dell'investita signora ”. Gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno Parte_2 inoltre dato atto nel verbale di sinistro che la bicicletta con pedalata assistita si presentava priva di batteria elettrica, la quale, secondo quanto appreso in loco, era stata consegnata dallo stesso al CP_2 cognato (cfr. verbale di sinistro e fotografie).
La predetta ricostruzione del sinistro ha trovato pienamente conferma nei filmati della telecamera brandeggiante posta sul luogo del sinistro, richiamati altresì nel verbale di sinistro e prodotti nel corso del giudizio (cfr. chiavetta USB sub doc. 15 e verbale di sinistro sub doc.1). La videocamera, pur non inquadrando il momento in cui ha investito ha ripreso Controparte_2 Parte_2 chiaramente gli istanti precedenti, da cui è possibile chiaramente evincere che:
- al minuto 11.45.08-09 , proveniente dal marciapiede di via Messina dal lato Pt_2 Parte_2 dei civici dispari, giunta in prossimità delle strisce pedonali, dopo essersi fermata e aver ispezionato il campo stradale, ha iniziato l'attraversamento della carreggiata, non essendo ancora visibile, nel relativo campo di ripresa in tale frangente, il velocipede di Controparte_2
- al minuto 11.45.10-11 si scorge il convenuto, ancora in lontananza, sopraggiungere a bordo della bicicletta con pedalata assistita a velocità costante e senza le mani appoggiate sul manubrio;
pagina 9 di 26 - solo pochi metri prima dell'attraversamento pedonale (circa al minuto 11.45.14) si vede CP_2 appoggiare le mani sul manubrio;
[...]
- in seguito, la telecamera cambia inquadratura e non riprende l'investimento;
- nei secondi successivi, quando la telecamera ritorna ad inquadrare l'attraversamento pedonale, si ravvisa la presenza di riversa a terra, di anch'esso Parte_2 Controparte_2 inginocchiato a terra mentre regge il velocipede e di un gruppo di persone che accorre a prestare i primi soccorsi (cfr. per tutto filmati delle videoriprese e verbale di sinistro stradale).
La predetta ricostruzione del sinistro è stata altresì confermata da e di , le Tes_1 Testimone_2 cui dichiarazioni sono state assunte nel corso dell'istruttoria dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti in loco. Le due persone informate sui fatti hanno confermato che, mentre
[...] stava transitando sulle strisce pedonali, ella è stata travolta dal velocipede condotto Parte_2 da ad elevata velocità (cfr. verbale di sinistro stradale). Nonostante l'impossibilità di Controparte_2 assumere la deposizione testimoniale di dette persone nel presente procedimento (cfr. verbale di udienza del 4.6.2024 e dell'8.10.2024), le dichiarazioni da loro rese agli agenti della Polizia Municipale di Milano nell'immediatezza dell'occorso ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto si trattava di persone che hanno assistito all'occorso e ben possono essere ritenuti attendibili, non solo in quanto terzi rispetto alla vicenda, ma anche perchè hanno reso dichiarazioni prive di contraddizioni, avendo peraltro riferito una dinamica del tutto compatibile con quanto emerso dai filmati delle videocamere di sorveglianza.
Ne deriva che, tenuto conto della documentazione versata in atti e, in particolare, dei rilievi eseguiti agli Agenti della Polizia Municipale (verbale di sinistro, planimetrie, videoregistrazioni della telecamera di sorveglianza), nonché delle risultanze delle indagini penali, della richiesta di rinvio a giudizio e della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a carico di (cfr. Controparte_2 docc. 6 e 8 parte attrice), la dinamica del sinistro può essere ritenuta provata nei termini di cui alla prospettazione attorea.
Ebbene, alla luce degli elementi sopra riportati da ritenersi tutti attendibili e meritevoli di piena condivisione, in punto di responsabilità deve ritenersi che la stessa vada attribuita in via esclusiva al conducente della bicicletta con pedalata assistita il quale ha investito Controparte_2 [...] mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. Dai filmati versati in atti Parte_2
pagina 10 di 26 risulta, infatti, in maniera evidente che ha posto in essere una condotta negligente ed Controparte_2 imprudente, non avendo provveduto a rallentare in prossimità di un'intersezione stradale e delle strisce pedonali e guidando il velocipede senza tenere le mani appoggiate sul manubrio. Dalle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza si evince altresì che, al minuto 11.45.11 (il primo momento in cui è possibile avvedersi della presenza di a bordo del velocipede) Controparte_2
aveva già iniziato l'attraversamento pedonale, sì che ella doveva essere a lui Parte_2 chiaramente visibile, tenuto conto che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in una giornata soleggiata di settembre, pertanto caratterizzata da un'ottima visibilità. avrebbe quindi dovuto Controparte_2 avvedersi dell'attraversamento in corso da parte del pedone, procedere con le mani appoggiate sul manubrio della bicicletta, rallentare gradualmente per poi fermarsi in prossimità delle strisce zebrate, sì da consentire il passaggio del pedone. Nel caso di specie, si reputa quindi che abbia Controparte_2 violato l'art. 191 C.d.S. che impone l'obbligo di dare la precedenza a coloro che stanno attraversando sulle strisce pedonali e non si sia attenuto a quanto disposto dall'art. 141 commi 3 e 4 C.d.S., in forza dei quali il conducente è obbligato a tenere un contegno di guida adeguato ad evitare qualsiasi ostacolo prevedibile nella circolazione stradale. Tale eventualità, infatti, in specie, va ritenuta non imprevedibile, tenuto conto della presenza dell'attraversamento pedonale che stava Parte_2 percorrendo a piedi. Il convenuto non solo non ha tenuto una condotta prudente, ma non ha nemmeno dimostrato che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo del sinistro, non avendo provato che l'improvvisa comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso. Tale situazione a contrario ricorre, infatti, quando risulta provata una condotta imprevedibile ed anomala del pedone, tale per cui il conducente del veicolo si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso di specie può ritenersi provata l'ipotesi opposta, potendosi ravvisare una particolare prudenza del pedone nell'impegnare l'attraversamento, atteso che infatti, giunta in Parte_2 prossimità delle strisce pedonali, ha iniziato in maniera cauta e accorta l'attraversamento della carreggiata e, in particolare, come si evince dai filmati della videocamera di sorveglianza, dopo aver superato l'auto in sosta regolare nell'apposito parcheggio a lato della strada, ha ispezionato il campo stradale volgendo evidentemente lo sguardo a sinistra (lato da cui poi è giunto il velocipede) e, non vedendo nessuno sopraggiungere, ha iniziato a percorrere l'attraversamento pedonale. Come già sopra pagina 11 di 26 esposto, quando ha iniziato l'attraversamento pedonale, il velocipede non era ancora Parte_2 visibile nel campo della ripresa, ma è apparso poco dopo quando ormai il pedone si trovava in mezzo all'attraversamento pedonale. Pertanto, nessuna censura può essere mossa a , Parte_2 che ha agito con diligenza e prudenza, ponendo in essere tutte le cautele richieste ai pedoni. A contrario avrebbe potuto e dovuto avvedersi della presenza del pedone, che già aveva Controparte_2 impegnato l'attraversamento pedonale, rallentare e nel caso frenare ed arrestarsi per consentirne la conclusione in sicurezza.
Alla luce di quanto esposto si reputa la condotta di guida tenuta da gravemente Controparte_2 imprudente e negligente, tale da rendere il sinistro ascrivibile alla sua esclusiva responsabilità, in quanto, se il convenuto avesse tenuto una condotta conforme alle disposizioni citate (v. art. 191 e 143
C.d.S.), avrebbe potuto evitare l'investimento. non avendo dimostrato di aver fatto Controparte_2 tutto il possibile per evitare il danno e non avendo fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dev'essere ritenuto responsabile esclusivo della causazione del sinistro occorso a . Parte_2
Accertata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, si reputa, CP_2 invece, infondata la richiesta attorea di condanna di in qualità di impresa assicuratrice CP_3 designata per la gestione del sinistro dal , in solido con il Parte_3 convenuto al risarcimento dei danni patiti dagli odierni attori. CP_2
e hanno, infatti, agito nei confronti di ai sensi dell'art. 283 cod. ass. Pt_1 CP_1 CP_3 priv., che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi legislative, tra cui rientra quela secondo cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo privo di copertura assicurativa (v. art. 283 comma
1 lett. b) cod. ass. priv.), in specie contestata dalla compagnia, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che la bicicletta con pedalata assistita, da considerarsi a tutti gli effetti un velocipede, non sia ricompresa nel novero dei veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.
Costituisce dunque questione dirimente per la risoluzione della presente controversia, stabilire se la bicicletta con pedalata assistita condotta da possa essere classificata come velocipede Controparte_2
o, viceversa, essere assimilabile ad un veicolo per cui vige l'obbligo di copertura assicurativa.
A tal proposito, è opportuno richiamare la normativa ad oggi vigente e, in particolare:
pagina 12 di 26 - il regolamento UE n. 168/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli che all'art. 2 lett. h) esclude dall'ambito di applicazione “i cicli a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h”;
- l'art. 50 C.d.S. che, in recepimento della normativa europea (direttiva 2002/204 CE), dispone che “i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h”;
- l'art. 52 C.d.S. secondo cui devono essere considerati ciclomotori i veicoli a motore a due o tre ruote che presentano un “motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica” e che sono in grado di raggiungere “una velocità fino a 45 km/h”;
- l'art. 50 C.d.S. al comma 2-bis, che equipara i “velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1” ai ciclomotori ai sensi dell'art. 97, e al comma 2-ter, che sanziona coloro che producono o che alterano la velocità dei velocipedi rispetto ai limiti di cui al comma 1;
- l'art. 122 cod. ass. priv. che disciplina l'obbligo di assicurazione per i veicoli di cui all'art. 1, comma1, lett. rrr) del codice ass. priv. (d. lgs n. 209/2005).
Ebbene, dalla lettura congiunta della normativa europea e di quella nazionale si evince che non possono essere considerati motocicli i veicoli a due ruote la cui alimentazione è interrotta quando il conducente smetta di pedalare o laddove sia raggiunta la velocità di 25 km/h. Quest'ultima dev'essere intesa come pagina 13 di 26 velocità, raggiunta la quale, il motore elettrico si ferma, ma non come velocità massima raggiungibile in assoluto dalla bicicletta, tenuto conto che la stessa potrebbe essere superiore a 25 km/h per effetto della propulsione muscolare umana del conducente del velocipede. Al contrario, affinché un veicolo sia qualificato come ciclomotore è necessario che sia dotato di un motore elettrico che in autonomia e senza l'intervento umano, sia in grado di superare i 25 km/h.
In proposito, è recentemente intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, fornendo l'interpretazione dell'art. 1 punto 1 della direttiva 2009/103 in materia di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, ha chiarito che “non rientra nella nozione di «veicolo» ai sensi di tale disposizione, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare” (cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea sentenza del 12.10.2023 nella causa C-286/22).
La Corte, investita del rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione del Belgio, ha fornito un'interpretazione comune della normativa europea definitoria di veicolo ai fini di identificare quali siano soggetti a obbligo di copertura assicurativa, rispetto ad un caso di sinistro mortale, del tutto sovrapponibile a quello in esame, riguardando la valutazione se rientri tra i veicoli e, come tali, soggetti all'obbligo di copertura assicurativa la bicicletta a pedalata assistita, azionata dalla propulsione muscolare e assistita meccanicamente sino al raggiungimento del limite di 20 km/h (evidentemente limite previsto dalla normativa belga); la Corte ha chiaramente escluso che detti mezzi possano rientrare nella nozione di veicolo di cui all'art. 1 punto 1 della direttiva 2009/103, oggi sostituita dal regolamento UE n. 168/2013. Nella pronuncia si legge, in particolare, che “mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica e che non possono quindi circolare sul suolo senza uso della forza muscolare, come la bicicletta ad assistenza elettrica di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, del resto, può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non appaiono tali da causare a terzi danni fisici o materiali comparabili, sotto il profilo della loro gravità o della loro quantità, a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o altri veicoli, che circolano sul suolo, azionati esclusivamente da una forza meccanica, poiché questi ultimi possono raggiungere una certa velocità, sensibilmente più elevata di quella che può essere raggiunta da tali mezzi, e sono, ancora oggi, utilizzati prevalentemente ai fini della circolazione. L'obiettivo di
pagina 14 di 26 proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli, perseguito dalla direttiva 2009/103, non richiede quindi che tali mezzi rientrino nella nozione di «veicolo» ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva in parola”.
Applicando i menzionati principi, dovendosi escludere che la bicicletta a pedalata assistita rientri nel novero di veicoli di cui alla normativa europea e di cui all'art. 1, comma 1, lettera rrr) del codice delle assicurazioni private, ne va escluso l'obbligo di copertura assicurativa e, pertanto, che il sinistro in esame rientri nell'ipotesi di cui all'art. 283 comma 1 lett. b) cod. ass. priv.
In proposito, in primo luogo, va rilevato che il mezzo in discorso, non sottoposto a sequestro nel corso delle indagini penali, non è mai stato disponibile per una valutazione tecnica neppure nel corso del presente giudizio.
In secondo luogo dalla documentazione versata in atti da si evince che il mezzo modello Controparte_4
NI X6 (in specie condotto da presenti tutte le caratteristiche meccaniche e Controparte_2 tecniche proprie di una bicicletta a pedalata assistita;
dalla scheda tecnica del prodotto emerge chiaramente che la velocità massima della bicicletta NI X6 è pari a 25 km/h (cfr. doc. 2 CP_4 pag. 29-scheda tecnica) e dall'esame del certificato di omologazione (cfr. doc. 3 ),
[...] CP_4 risulta il superamento del test di verifica del rispetto della normativa da parte della bicicletta e che pertanto la velocità massima della bicicletta NI X6 è di 25 km/h, raggiunta la quale il motore elettrico si arresta (cfr. doc. 3 punto 4.2.11: “Velocità massima per cui il motore fornisce Controparte_4 assistenza: l'assistenza del motore elettrico si deve arrestare quando la EPAC raggiunge una velocità di 25 km/h..”); al punto 4.2.13 del predetto certificato è altresì previsto che “l'assistenza deve essere fornita solo quando il ciclista pedala nel senso di avanzamento” e che “l'assistenza deve interrompersi quando il ciclista smette di pedalare” (cfr. punto 4.2.13 doc. 3). Inoltre, l'estratto del manuale d'uso e manutenzione (cfr. allegato 5 alla perizia di parte sub doc. 1) chiarisce che “quando si smette di pedalare il motore elettrico si spegne”.
Dalla documentazione versata in atti si evince dunque chiaramente che la bicicletta con pedalata assistita modello NI X6 prodotta da sia dotata di un motore elettrico che si attiva Controparte_4 solamente nel momento in cui il ciclista inizia a pedalare e, raggiunta la velocità di 25 km/h, si arresta;
ciò non esclude che il ciclista possa comunque continuare a pedalare e raggiungere così una velocità superiore ai 25km/h. Si ritiene, dunque, provato, sulla base della documentazione versata in atti da pagina 15 di 26 che la bicicletta con pedalata assistita modello NI X6 sia dotata di un motore che non Controparte_4 può superare i 25 km/h, rispettando dunque i limiti imposti dalla normativa vigente per le biciclette a pedalata assistita.
Al contrario, non hanno trovato conferma le circostanze dedotte da parte attrice, vale a dire, da un lato, che stesse procedendo alla velocità di 32 km/h e che il motore elettrico della bicicletta Controparte_2 possa essere stato oggetto di manomissione. Tale ipotesi, come già anticipato, è rimasta in causa sprovvista di prova, tenuto conto che sul mezzo non è mai stato pertanto possibile compiere alcun accertamento tecnico. In ogni caso il mero fatto che la bicicletta potesse raggiungere una velocità superiore a 30 km/h non può integrare indice da cui inferire la prova per presunzioni di una manomissione del motore elettrico, in quanto non solo tale circostanza può agevolmente trovare spiegazione con l'uso della forza muscolare (dai filmati delle telecamere di sorveglianza versati in atti nella chiavetta USB doc. 15 si nota chiaramente muovere le gambe con un Controparte_2 movimento del tutto sovrapponibile alla pedalata della bicicletta), che ben può consentire il superamento del limite dei 25 km/h, oltre il quale l'assistenza elettrica si arresta, ma anche poiché, come si evince dal certificato di omologazione, la bicicletta NI X6 presenta una serie di requisiti anti manomissione, tali da rendere la possibilità di apportare modifiche da parte dell'utilizzatore del velocipede estremamente complessa e, di conseguenza, poco plausibile (cfr. doc. 3 punto 4.2.17.1).
Con specifico riferimento alla prova della velocità del mezzo, del resto, anche i testimoni escussi nel presente giudizio nulla hanno potuto riferire in merito, non essendo presenti al momento di verificazione dell'evento lesivo. In particolare, il perito di parte attrice, , escusso come Persona_1 testimone nel presente giudizio, si è limitato a riferire che non aveva le mani sul Controparte_2 manubrio e ha fornito delucidazioni in merito al sistema di frenata nelle biciclette a pedalata assistita, basandosi esclusivamente sui filmati delle telecamere di videosorveglianza (cfr. verbali di udienza del
4.6.2024 e del 8.10.2024). Del resto, anche il riferimento alla “alta” velocità da parte delle persone informate sui fatti e deve ritenersi del tutto aspecifico e, come tale, Tes_1 Persona_2 insufficiente al conseguimento della relativa prova.
Nessuna prova può dunque ritenersi raggiunta anche a seguito dell'escussione dei testimoni con riferimento alla velocità tenuta da al momento dell'impatto. Controparte_2
pagina 16 di 26 Nonostante le contestazioni operate in causa, rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, alla luce degli argomenti che precedono la bicicletta NI X6, condotta da deve ritenersi una Controparte_2 bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore elettrico, che, raggiunta la velocità di 25 km/h, si arresta, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, sì che essa può essere considerata a tutti gli effetti un velocipede, non rientrando pertanto nel novero dei veicoli soggetti ad obbligo di una copertura assicurativa r.c. ex art. 122 cod. ass. priv.
Ne deriva che la domanda, proposta dagli attori nei confronti di in qualità di impresa per CP_3 la gestione del sinistro dal ex art. 283 cod. ass. priv., non Parte_3 rientrando in nessuna delle ipotesi di cui alla norma appena evocata, è infondata, dovendosi ritenere la compagnia priva della titolarità passiva della pretesa fatta valere in giudizio.
L'infondatezza della domanda proposta nei confronti della compagnia assorbe ogni profilo inerente la chiamata in manleva nei confronti di Controparte_4
Ciò premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno, atteso che le parti attrici hanno formulato domanda di risarcimento per la perdita del rapporto parentale rispettivamente con la madre e la nonna
(cfr. atto di citazione).
A detto proposito occorre premettere che il danno da perdita del rapporto parentale integra un danno diretto e non riflesso, subito e fatto valere iure proprio dai prossimi congiunti della vittima di un illecito, essendo l'evento morte plurioffensivo, tale da determinare non solo l'estinzione della vita della vittima primaria, ma, altresì, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr. Cass. n. 7748/2020). Il danno da morte del congiunto comporta per i familiari la compromissione della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, diritti che trovano riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Tale pregiudizio rappresenta, quindi, un peculiare aspetto del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di una relazione personale caratterizzata da intense implicazioni affettive e destinato a tradursi nella duplice dimensione del c.d. danno morale, ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) e, sotto altro pagina 17 di 26 profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva. Esso, dunque, si sostanzia “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (cfr. Cass. civ. n. 8622/2023 e Cass. civ.
n. 9196/2018).
In punto di onere della prova, conformemente a quanto statuito dall'art. 2697 c.c., spetta al congiunto provare il danno da perdita del rapporto parentale subìto. Nello specifico, la prova della sofferenza morale subìta non solo da coniuge e figli (membri della c.d. famiglia nucleare “successiva”), ma anche quella subìta da genitori e fratelli (membri della c.d. famiglia nucleare “originaria”) può essere offerta mediante presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c.
Con riferimento all'onere della prova, senza dubbio spetta alla vittima dell'illecito dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, onere di allegazione che può essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Trattandosi di una praesumptio hominis, spetterà convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite: “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l' id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III
n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'il dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n.
12146 del 14 giugno 2016). Naturalmente, trattandosi di una praestumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI — 3 n. 3767 del 15
pagina 18 di 26 febbraio 2018)”. La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che “il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte” (cfr.
Cass. civ. n. 25541/2022).
Tanto premesso in generale occorre rilevare che gli attori si sono limitati ad affermare il loro diritto al risarcimento del danno in quanto eredi di senza allegare, né offrirsi di Parte_2 provare alcuna circostanza particolare a sostegno della propria pretesa risarcitoria (cfr. atto di citazione).
Ebbene, con riferimento a figlio di , si osserva che, sebbene Parte_1 Parte_2
l'attore non abbia allegato la sussistenza di circostanze specifiche, si reputa presuntivamente provato che la perdita della madre in circostanze tragiche ed improvvise, determini sofferenza, patimento e dolore che di conseguenza possono ritenersi provati anche ai sensi dell'art. 2727 c.c. Del resto, dalla documentazione versata in atti è emerso che al momento del ricovero di e Parte_2 nei momenti successivi, l'Ospedale ha preso contatti con Nella cartella clinica si legge Parte_1 infatti che il medico di turno ha effettuato un colloquio con il figlio e la nipote di per Parte_2 renderli edotti della sua condizione (cfr. cartella clinica A, pag. 28); sempre dalla documentazione medica in atti, risulta che è stato proprio il figlio a firmare il modulo per il consenso alla Parte_1 donazione degli organi (cfr. cartella clinica C, pag. 19). Si desume, quindi, che fosse il Parte_1 punto di riferimento della madre, sì che è possibile ritenere presuntivamente sussistente un rapporto parentale conformemente ai principi statuiti in materia dalla Corte di Cassazione sopra richiamati, con conseguente presunzione della sofferenza patita dal figlio in conseguenza del decesso della madre può essere presunta ai sensi dell'art. 2727 c.c.
Analoga valutazione presuntiva non può essere operata rispetto al rapporto tra la nonna e la nipote. Sul punto nulla ha dedotto in merito alla relazione parentale, né in ordine al dolore ed alle CP_1 sofferenze arrecate dalla morte di anche fornendo elementi indiziari in Parte_2 ordine al loro specifico legame.
pagina 19 di 26 Infatti, in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per il ristoro dei danni patiti a causa della lesione o perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare non può accedersi ad un ragionamento presuntivo in ordine all'intensità della relazione e allo stretto vincolo parentale, essendo necessario che i danneggiati alleghino circostanze dalle quali poter desumere l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità quale connotato attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 17208/2025).
Ne deriva che, in assenza della prova di peculiari circostanze da cui desumere un attaccamento alla nonna, non potendo ritenere la perdita del rapporto parentale provata solo in via presuntiva, la domanda formulata da dev'essere respinta. CP_1
Quanto invece alla posizione di in punto di quantificazione del pregiudizio da perdita Parte_1 del rapporto parentale con il congiunto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la natura equitativa “pura” della liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c., limitandosi a delineare i principali elementi fattuali che, oltre a consentire l'accertamento dell'esistenza stessa del danno, possono guidare l'interprete nella relativa quantificazione. Si tratta di circostanze quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. ex multis Cass. n. 28989 del
11/11/2019). La giurisprudenza ha ammesso, anche rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, il ricorso alle c.d. tabelle quali parametri di riferimento per addivenire alla quantificazione del danno, manifestando di prediligere quelle redatte dall'Osservatorio per la giustizia civile istituito presso il
Tribunale di Milano (cfr. Cass., 16/12/2022, n. 37009; Cass. 01/07/2020, n.13269).
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10579/2021, ha, infatti, chiarito che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
pagina 20 di 26 della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In specie rispetto alla posizione di si reputa di fare applicazione delle Tabelle milanesi Parte_1 integrate “a punti” 2024 per la perdita del rapporto parentale dei “genitori/figli/coniuge”, partendo dal precedente sistema della liquidazione “a forbice”, coerentemente con quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, sono state integrate con il sistema del “valore punto”. Difatti, il criterio del punto variabile, ad avviso della giurisprudenza, consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie concreta, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Le nuove tabelle predisposte dall'Osservatorio milanese aggiornate al mese di giugno 2024 prevedono, quindi, un punteggio per alcuni parametri – già indicati nelle tabelle precedenti del 2022 e, altresì, dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021 – corrispondenti all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, infine, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Tali circostanze, considerate ai fini della distribuzione dei punti, integrano degli elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza - l'esistenza e l'intensità di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (cfr. Cass. 25164/2020). In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura oggettiva e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d.
“interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e le peculiarità soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato anche in via presuntiva.
pagina 21 di 26 Tali tabelle, aggiornate a giugno 2024, prevedono che il totale dei punti determinato in base alle suddette circostanze, accertate nella fattispecie concreta, deve, infine, essere moltiplicato per il menzionato “valore punto” (pari ad euro 3.911,00 nel caso di perdita del figlio o del genitore o di euro
1.698,00 per la perdita del fratello), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Quanto al danno patito da deve rilevarsi che la vittima primaria e la vittima secondaria Parte_1 al momento del sinistro avevano rispettivamente 78 anni (12 punti) e 57 anni (18 punti); non risulta allegato che e la madre coabitassero, né alcunché è stato dedotto in ordine ad eventuali Parte_1 superstiti del nucleo familiare originario, sì che per tali parametri non può essere riconosciuto alcun punteggio. Con riferimento al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E, si reputa che senza dubbio il sinistro occorso alla madre abbia arrecato una enorme sofferenza all'attore, tenuto conto del presumibile dolore patito da un figlio per la morte della madre. Tuttavia, parte attrice non ha dedotto, né si è offerta di dimostrare episodi di vita quotidiana, tra cui, a titolo esemplificativo, la condivisione di festività, vacanze, momenti di svago o interessi comuni, dai quali poter trarre, anche in via presuntiva un giudizio di particolare intensità della relazione parentale;
in mancanza di detti elementi non è possibile attribuire alcun punteggio rispetto al parametro della lettera E.
In conclusione, moltiplicati 30 punti così ottenuti per il valore punto di euro 3.911,00 euro, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con Parte_1
nella complessiva misura di euro 117.330,00. Parte_2
Dalla somma sopra liquidata occorre detrarre l'importo di euro 5.000,00 versato ante causam da
(cfr. doc. 7 parte attrice). Controparte_2
A tal proposito occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018
(n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve
pagina 22 di 26 essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_7 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
Alla luce delle considerazioni che precedono consegue che dalla somma di euro 117.330,00 liquidata all'attualità deve essere decurtata la somma di euro 5.545,00 (pari alla somma di euro 5.000,00 rivalutata dal 13.4.2022 – data del pagamento - alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei) versate ante causam da Controparte_2
Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale dev'essere riconosciuta la somma complessiva di euro 111.785,00.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, la somma corrispondente al capitale già versato deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (29.9.2021);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento pagina 23 di 26 (13.4.2022). Sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del fatto a quella del pagamento per poi operare la decurtazione dell'importo ricevuto. Lo stesso meccanismo di calcolo di interessi e rivalutazione deve essere applicato sulla residua somma (operata la decurtazione dell'importo di euro 5.000,00) dalla data del
13.4.2022 alla data odierna. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale. ha lamentato anche un pregiudizio di natura patrimoniale per aver sostenuto spese per il Parte_1 funerale della madre. Tali spese sono documentate dalla fattura emessa dall'impresa di pompe funebri intestata all'attore, da cui si evince che le spese sono state sostenute per le esequie della defunta (cfr. doc. 9 parte attrice). Reputandosi l'importo documentato ed eziologicamente riferibile al sinistro per cui è causa, in favore di si liquida la somma di euro 3.900,00, oltre agli interessi Parte_1 compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data della fattura - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Per tutte le ragioni sopra esposte dev'essere condannato al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali patiti da come sopra liquidati. Parte_1
Devono essere respinte la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che non possono ravvisarsi gli estremi, né del dolo, né della colpa grave nel contegno tenuto nei confronti delle altre parti processuali, anche considerata la novità delle questioni trattate.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e di causalità in applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c.
Quanto al rapporto processuale tra le parti attrici e il convenuto in particolare, tenuto Controparte_2 conto dell'accoglimento parziale delle domande formulate nell'interesse di e del rigetto Parte_1 di quelle proposte da dovendosi ravvisare un'ipotesi riconducibile alla soccombenza CP_1 parziale reciproca ex art. 92, comma 2, c.p.c. (in adesione ai principi espressi da Cass. SU n.
32061/2022), attesa la natura sostanzialmente unitaria delle loro pretese, devono ritenersi sussistenti i presupposti per operare una compensazione parziale delle stesse, che si stima congruo disporre nella pagina 24 di 26 misura della metà, sì che il convenuto deve essere condannato a rifondere la restante Controparte_2 metà delle spese in favore degli attori.
Quanto alla regolazione delle restanti spese di lite la novità della questione trattata e l'assenza di precedenti giurisprudenziali nazionali in termini giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti attrici ed in qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal CP_3
Fondo di Garanzie Vittime della strada.
Quanto al rapporto processuale instaurato da quest'ultima con vanno considerati plurimi Controparte_4 aspetti. Non può, infatti, ritenersi che la chiamata sia stata strettamente causata dalle richieste attoree e, in ogni caso va rilevato che manca una espressa domanda di manleva proposta dalla compagnia convenuta nei confronti della terza chiamata (cfr. conclusioni di cui all'atto di chiamata in causa di terzo notificato, di quelle reiterate nella prima memoria istruttoria ed in sede di precisazione delle conclusioni); in ogni caso nonostante ogni aspetto della chiamata sia stato ritenuto assorbito dal rigetto delle pretese attoree nei confronti di non può non rilevarsi che, alla luce del quadro CP_3 probatorio, non possono ritenersi sussistenti elementi per ritenere responsabile a Controparte_4 qualsiasi titolo della consegna di un prodotto privo delle caratteristiche di cui all'art. 50 C.d.S., o comunque non conforme. Per tutti i menzionati motivi in punto spese processuali va CP_3 ritenuta soccombente e deve essere condannata a rifondere quelle sostenute dalla terza chiamata.
La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del D.M.
55/2014), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, aumentati del 30%, in applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.M. citato, essendo difese le due parti attrici, aventi medesima posizione processuale, da un unico difensore (v. Cass. n. 10367/2024).
Alla liquidazione delle spese di si applicano i medesimi parametri indicati dal D.M. Controparte_4
55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, considerato che essa è stata respinta nei confronti di CP_3 che ha provveduto alla chiamata in causa della terza chiamata, in adesione ai principi espressi da Cass.
n. 11742/2018 e da Cass. n. 10367/2024, non potendo non operarsi alcun cumulo rispetto alle domande pagina 25 di 26 attoree), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è Controparte_2 causa, occorso il 29.9.2021, a seguito del quale è deceduta;
Parte_2
2) condanna il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali subìti dall'attore che, detratte le somme versate ante causam, si Parte_1 liquidano rispettivamente in euro 3.900,00 ed in euro 111.785,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) rigetta tutte le restanti domande proposte nel presente giudizio;
4) compensa le spese di lite nella misura della metà tra e da un lato, e il Pt_1 CP_1 convenuto dall'altro, e condanna a rifondere a favore delle Controparte_2 Controparte_2 parti attrici il 50% delle spese di lite, che si liquida in euro 891,16 per le spese e in euro
9.167,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) compensa le spese di lite tra gli attori e da un lato, e Parte_1 CP_1 CP_3
in qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di garanzie Vittime
[...] della Strada, dall'altro;
6) condanna in qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di CP_3 garanzie Vittime della Strada, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_4 che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.
Milano, 29.10.2025
Il giudice
IA AN OR
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA AN OR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10279/2023 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. BRESSI Parte_1 C.F._1 PASQUALE ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. BRESSI CP_1 C.F._2 PASQUALE ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3 GIUNZIONI GABRIELA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, in qualità Controparte_3 di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo Di Garanzia Vittime della Strada (C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDETTI DANTE ed elettivamente P.IVA_1 domiciliato giusta procura in atti, PARTI CONVENUTE
e contro
C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIZZORNO CHIARA e Controparte_4 P.IVA_2 dall'avv. MENIN CLAUDIA ( ) ed elettivamente domiciliato giusta procura in C.F._4 atti,
RZ TO
OGGETTO: RT
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
pagina 1 di 26 “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa Accogliere la domanda attrice -accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di , Controparte_2 conducente della bicicletta con pedalata assistita elettrica di marca di cui in premessa in CP_5 ordine alla produzione del sinistro de quo -Accertare e dichiarare che la bicicletta con la pedalata assistita elettrica condotta da può essere considerata un ciclomotore con CP_5 Controparte_2 obbligo di assicurazione R.C -Accertare e dichiarare che il veicolo X6 al momento del sinistro, CP_5 non era coperto da assicurazione R.C, e per l'effetto -condannare i resistenti Controparte_6
quale impresa designata dalla Consap per la Regione Lombardia per la liquidazione dei danni a
[...] carico del F.G.V.S. ai sensi del art. 286/1 d.leg. 209 del 7/9/2005, lettera B, in persona del legale rappresentante p.t. e al risarcimento in solido della somma di euro 632.532,15 per Controparte_2 gli eredi e , rispettivamente figlio e nipote della defunta signora Parte_1 CP_1 [...]
, nei limiti della sua competenza, oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta Parte_2 dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge. -In subordine condannare i responsabili al pagamento della somma che sarà ritenuta opportuna secondo equità dal giudice ai sensi degli articoli 2056 e 1226 c.c. -in via di mero subordine si rimette all'Ill.mo signor Giudice, di sollevare l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 122 Cod. Ass.ni – in combinato disposto con l'art. 283 Cod. Ass.ni – nella parte in cui non consente al Giudice di valutare in concreto le caratteristiche di “veicolo a motore” del veicolo che abbia cagionato un danno alla persona, con la conseguenza di affermare in tal caso, in mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante, l'obbligo di indennizzo in capo al . -Condannare i Parte_3 resistenti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipante. Lo scrivente procuratore chiede che il G.I. Voglia concedere i termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella formulazione antecedente alla riforma ex D. Lgs 149/2022”
Per il convenuto Controparte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Milano, contrariis rejectis così giudicare: IN VIA PRINCIPALE In caso di accoglimento delle domande attoree si chiede che le stesse vengano limitate e accertate in base a quanto rigorosamente provato ed in base a quanto effettivamente dovuto, assolvendo il Sig. CP_2
da ogni domanda da lui non espressamente formulata IN VIA SUBORDINATA Qualora in
[...] prosieguo di giudizio venissero accertate responsabilità nella causazione del sinistro imputabili anche ad altri soggetti, ed in particolare alla terza chiamata, si chiede che venga determinata la percentuale di responsabilità per ciascuno di ogni individuato responsabile. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio” per CP_3
“insiste per l'accoglimento delle conclusioni già precisate in atti e, quindi, affinché il Tribunale adito Voglia: o Accertata la carenza di legittimazione passiva del Fondo, disporre la sua estromissione dal presente giudizio;
o Rigettare tutte le domande formulate dagli Attori per, tra le altre, le ragioni ampiamente dedotte in atti, anche per difetto di legittimazione passiva della Compagnia;
o Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e degli accessori come per legge. e chiede, al contempo, la concessione di termini ex art. 190 c.p.c.” per Controparte_4
pagina 2 di 26 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: (i) nel merito: per tutti i motivi esposti in atti, previi gli opportuni accertamenti, e dichiarato di non accettare il contraddittorio su qualsivoglia domanda formulata da altre parti del giudizio nei suoi confronti, rigettare ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di in quanto inammissibile e/o infondata Controparte_4 in fatto e in diritto;
(ii) in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna al risarcimento dei danni ex artt. 88, 94 e 96 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione regolarmente notificato e rispettivamente figlio e Parte_1 CP_1 nipote della defunta hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato Parte_2
Tribunale e rispettivamente conducente della bicicletta a pedalata Controparte_2 CP_3 assistita e impresa assicuratrice designata per la gestione del sinistro dal Parte_3
, al fine di:
[...]
- accertare la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, Controparte_2 verificatosi a Milano, in data 29.9.2021, a causa del quale è Parte_2 deceduta;
- accertare che la bicicletta a pedalata assistita condotta da al momento del Controparte_2 sinistro debba essere considerata un ciclomotore con obbligo di assicurazione e che pertanto in tale frangente fosse priva di copertura assicurativa;
- per l'effetto, condannare, i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dagli attori a causa del decesso della loro congiunta, oltre interessi, rivalutazione monetaria e rifusione delle spese di lite.
A fondamento della loro pretesa gli attori hanno dedotto:
- che il giorno 29.9.2021, intorno alle ore 11.45, si trovava a Milano in via Parte_2
Messina all'incrocio con via Calvino e stava attraversando la carreggiata “dal lato dei numeri civici dispari al lato dei numeri civici pari”; pagina 3 di 26 - che, proprio mentre si trovava sulle strisce pedonali, veniva investita da una bicicletta a pedalata assistita, condotta da il quale, sopraggiungendo ad alta velocità e senza tenere le mani Controparte_2 sul manubrio, giunto in prossimità dell'attraversamento pedonale, non ha rallentato;
- che gli Agenti della Polizia Municipale, giunti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, dopo aver effettuato i rilievi di rito e raccolto le dichiarazioni dei testimoni oculari presenti, hanno constatato che l'urto si è verificato tra la parte anteriore della bicicletta e il fianco sinistro di;
Parte_2
- che dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale è emerso che il velocipede al momento del sinistro non era assicurato e stava circolando con la funzione della pedalata assistita, tenendo dunque una velocità maggiore rispetto a quella possibile con la sola “propulsione muscolare”;
- che, al momento del sopralluogo da parte degli agenti, la bicicletta era priva della batteria elettrica, consegnata subito dopo il sinistro da al cognato, il quale, l'ha esibita agli agenti su Controparte_2 loro richiesta;
- che gli operanti, pur non procedendo a sequestrare il mezzo, hanno verificato che la batteria elettrica era “compatibile con il velocipede”;
- che, a seguito del violento impatto, è caduta sul fianco destro, battendo la Parte_2 testa sia a terra sia contro il manubrio della bicicletta, la quale, a sua volta, è caduta rovinosamente sopra la signora;
- che è stata immediatamente trasportata presso il Pronto soccorso Parte_2 dell'Ospedale Niguarda di Milano ove, in data 4.10.2021, è deceduta a causa di “ematoma sottodurale acuto sinistro con shift della linea mediana, focolaio contusivo temporale destro, ESA al vertice”;
- che, in data 20.7.2022, il GUP di Milano ha pronunciato sentenza ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 589 bis c.p. nei confronti di Controparte_2
- che, essendo responsabile esclusivo del sinistro, gli attori hanno diritto al Controparte_2 risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno da perdita del rapporto parentale;
- che, gli attori, avendo ricevuto da la sola somma di euro 5.000,00, hanno inviato una Controparte_2 richiesta di risarcimento danni ad in qualità di impresa assicuratrice designata per la CP_3 gestione del sinistro dal , che tuttavia ha respinto la richiesta, Parte_3 essendo la bicicletta con pedalata assistita un velocipede a tutti gli effetti e pertanto non soggetta all'obbligo di assicurazione;
pagina 4 di 26 - che, tuttavia, il perito incaricato da parte attrice per la ricostruzione del sinistro, ha stimato, sulla base dei filmati delle telecamere brandeggianti presenti in loco, una velocità del mezzo condotto da di 32 km/h al momento dell'impatto, superiore alla velocità massima di 25 km/h Controparte_2 indicata nella scheda tecnica dalla casa produttrice della bicicletta;
- che la velocità raggiunta dalla bicicletta con pedalata assistita, superiore a quanto indicato dalla casa produttrice, potrebbe essere dipesa da una modifica da parte dello stesso al sistema di Controparte_2 pedalata o alla potenza della batteria;
- che, tuttavia, eventuali modifiche alla bicicletta con pedalata assistita non sono state oggetto di verifica a causa del mancato sequestro del mezzo;
- che, in ogni caso, alla luce degli accertamenti effettuati dal consulente di parte, sulla base della direttiva europea 2002/24/CE, la bicicletta a pedalata assistita, laddove superi la velocità di 25km/h dev'essere equiparata ad un ciclomotore con conseguente obbligo di assicurazione;
- che, non essendo stato possibile addivenire ad una composizione bonaria della controversia, gli attori sono stati costretti ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta si è costituito il quale ha chiesto Controparte_2 il rigetto delle domande ex adverso formulate, eccependo, in particolare, che nessuna modifica al ciclomotore è stata da lui stesso effettuata. Il convenuto ha altresì contestato il quantum della pretesa risarcitoria, tenuto conto che, a sostegno della propria pretesa, gli attori nulla hanno versato in atti (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio in CP_3 qualità di impresa assicuratrice designata per la gestione del sinistro dal Parte_3
, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che la
[...] bicicletta con pedalata assistita condotta da come si evince della scheda tecnica, può Controparte_2 raggiungere una velocità massima di 25km/h, non rientrando pertanto nel novero di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria. Sempre in via preliminare, la compagnia assicuratrice convenuta ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa di società produttrice della bicicletta in Controparte_4 ragione delle argomentazioni attoree secondo cui la bicicletta, nonostante la scheda tecnica del prodotto indicasse come velocità massima quella di 25 km/h, al momento dell'impatto stava viaggiando a 32 km/h; in via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, CP_3
pagina 5 di 26 ha chiesto di essere tenuta indenne e manlevata da da ogni somma che sarà CP_3 Controparte_4 condannata a versare in ragione del presente giudizio.
In ogni caso la compagnia convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree anche nel merito (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con separata comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio anche chiedendo il rigetto delle domande formulate dagli attori. In Controparte_4 particolare, ha eccepito la piena compatibilità della bicicletta con pedalata assistita alle Controparte_4 prescrizioni di legge e alle caratteristiche tecniche “indicate in sede di vendita”. Quanto, in particolare, alla velocità massima ha eccepito che l'indicazione di 25 km/h contenuta nella scheda Controparte_4 tecnica del prodotto “è quella al raggiungimento della quale il motore ausiliario deve smettere di funzionare”, sì che la velocità di 32 km/h, indicata dagli attori, è imputabile ad un comportamento del suo conducente e non ad un difetto di produzione. La terza chiamata ha dunque contestato ogni sua responsabilità (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché attraverso l'escussione di quattro testimoni.
Il Giudice ha fissato l'udienza del 25.6.2025 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 27.6.2025 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di è parzialmente fondata nei confronti di e merita di Parte_1 Controparte_2 essere accolta nei suoi confronti nei limiti e per i motivi di seguito esposti, mentre la domanda formulata da è infondata. In ogni caso le domande attoree proposte nei confronti di CP_1 sono infondate e devono essere, per l'effetto, respinte, sì che ogni aspetto afferente la CP_3 chiamata in manleva di deve ritenersi assorbito. Controparte_4
In via preliminare, si osserva che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori hanno chiesto di “sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 122 Cod. Ass. – in combinato disposto con
l'art. 283 Cod. Ass. – nella parte in cui non consente al Giudice di valutare in concreto le
pagina 6 di 26 caratteristiche di “veicolo a motore” del veicolo che abbia cagionato un danno alla persona, con la conseguenza di affermare in tal caso, in mancanza di copertura assicurativa del veicolo danneggiante,
l'obbligo di indennizzo in capo al ” e hanno provveduto a Parte_3 reiterare la domanda anche in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e foglio di precisazione delle conclusioni depositati nell'interesse delle parti attrici). La richiesta va disattesa, in primis perché gli attori non hanno prospettato alcuno specifico contrasto degli articoli 122 e 283 cod. ass. priv. con norme o principi costituzionali ed in secundis poiché, anche in assenza di una prospettazione, non è dato rinvenire alcun contrasto.
L'includere nella copertura del i sinistri cagionati o in cui sia Parte_3 stato coinvolto un veicolo o natante non coperto da assicurazione integra una scelta del Legislatore del tutto immune da censure anche rispetto alle biciclette con pedalata assistita sotto il profilo dell'art. 3
Cost., trattandosi di mezzi caratterizzati da un pericolosità intrinseca ben più contenuta di quelli a propulsione meccanica, sì che tale difformità giustifica il differente trattamento.
Ciò premesso, la presente vertenza riguarda l'accertamento della responsabilità degli utenti della strada in occasione del sinistro, occorso in data 29.9.2021, verso le ore 11.45, a Milano, a seguito del quale, dopo essere stata investita dalla bicicletta con pedalata assistita condotta da Controparte_2 [...]
è deceduta. Parte_2
Gli attori hanno, infatti, agito nel presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione dell'evento lesivo e la sua condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni, in solido con in qualità di impresa designata dal CP_3 [...]
, previo accertamento che la bicicletta con pedalata assistita condotta dal Parte_3 convenuto debba essere considerata un veicolo con obbligo di assicurazione R.C., di cui al momento del sinistro era priva (cfr. atto di citazione).
Occorre innanzitutto ricostruire la dinamica dell'evento lesivo al fine di accertare la responsabilità dei soggetti coinvolti.
In proposito, occorre premettere che, nell'ipotesi di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente, oltre ad avere l'onere di provare di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno, deve altresì provare che il pedone abbia pagina 7 di 26 tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore.
La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che “la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando
l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente” (cfr. Cass. civ. n. 9278/2017, Pres. Travaglino). La Cassazione ha inoltre affermato che “in caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. Cass. civ. n. 9856/2022).
In ogni caso, giova precisare che il codice della strada all'articolo 191, così come novellato dalla legge
156/2021, ha apprestato una maggior tutela agli utenti deboli della strada, quali sono appunto i pedoni, prevedendo che “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità”.
Anche la giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere che “il conducente del veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate essendo al riguardo ininfluente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze” (cfr. Cass. pen. n. 4738/2021).
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, la dinamica dell'evento lesivo può essere ricostruita nella sua materialità sulla base della relazione di incidente stradale della Polizia Municipale di Milano intervenuta nell'immediatezza del sinistro (cfr. doc. 1 parte attrice), delle planimetrie da essa redatte, delle rappresentazioni fotografiche, nonché dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate sul luogo del sinistro (cfr. chiavetta USB versata in atti).
pagina 8 di 26 Dal verbale di sinistro risulta innanzitutto provato che il giorno 29.9.2021, intorno alle 11.45
[...]
proveniente dal marciapiede antistante il civico 61 di via Messina, stava Parte_2 attraversando le strisce pedonali in prossimità dell'intersezione stradale con via Calvino, diretta verso il marciapiede opposto, quando è stata investita da Quest'ultimo, infatti, stava Controparte_2 percorrendo via Messina con direzione via Cenisio alla guida della bicicletta a pedalata assistita, quando, giunto all'intersezione tra via Messina e via Calvino, in prossimità delle strisce pedonali, non è riuscito a frenare ed arrestare la marcia, investendo I verbalizzanti Parte_2 sopraggiunti in loco nell'immediatezza del sinistro, hanno rinvenuto il velocipede ancora nella posizione di quiete “adagiato sul fianco destro sulla semicarreggiata della via Messina orientato alla via Cenisio appena oltre l'attraversamento pedonale tracciato sulla soglia della via Calvino, in posizione trasversale rispetto all'asse longitudinale della carreggiata della via Messina con la parte posteriore rivolta al margine destro, ossia verso il marciapiede civici dispari e quella anteriore rivolta alla via Calvino”; gli operanti hanno altresì constatato che in prossimità dell'attraversamento pedonale, accanto alla bicicletta elettrica, era presente una macchia di sangue “riferita alla posizione finale dell'investita signora ”. Gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno Parte_2 inoltre dato atto nel verbale di sinistro che la bicicletta con pedalata assistita si presentava priva di batteria elettrica, la quale, secondo quanto appreso in loco, era stata consegnata dallo stesso al CP_2 cognato (cfr. verbale di sinistro e fotografie).
La predetta ricostruzione del sinistro ha trovato pienamente conferma nei filmati della telecamera brandeggiante posta sul luogo del sinistro, richiamati altresì nel verbale di sinistro e prodotti nel corso del giudizio (cfr. chiavetta USB sub doc. 15 e verbale di sinistro sub doc.1). La videocamera, pur non inquadrando il momento in cui ha investito ha ripreso Controparte_2 Parte_2 chiaramente gli istanti precedenti, da cui è possibile chiaramente evincere che:
- al minuto 11.45.08-09 , proveniente dal marciapiede di via Messina dal lato Pt_2 Parte_2 dei civici dispari, giunta in prossimità delle strisce pedonali, dopo essersi fermata e aver ispezionato il campo stradale, ha iniziato l'attraversamento della carreggiata, non essendo ancora visibile, nel relativo campo di ripresa in tale frangente, il velocipede di Controparte_2
- al minuto 11.45.10-11 si scorge il convenuto, ancora in lontananza, sopraggiungere a bordo della bicicletta con pedalata assistita a velocità costante e senza le mani appoggiate sul manubrio;
pagina 9 di 26 - solo pochi metri prima dell'attraversamento pedonale (circa al minuto 11.45.14) si vede CP_2 appoggiare le mani sul manubrio;
[...]
- in seguito, la telecamera cambia inquadratura e non riprende l'investimento;
- nei secondi successivi, quando la telecamera ritorna ad inquadrare l'attraversamento pedonale, si ravvisa la presenza di riversa a terra, di anch'esso Parte_2 Controparte_2 inginocchiato a terra mentre regge il velocipede e di un gruppo di persone che accorre a prestare i primi soccorsi (cfr. per tutto filmati delle videoriprese e verbale di sinistro stradale).
La predetta ricostruzione del sinistro è stata altresì confermata da e di , le Tes_1 Testimone_2 cui dichiarazioni sono state assunte nel corso dell'istruttoria dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti in loco. Le due persone informate sui fatti hanno confermato che, mentre
[...] stava transitando sulle strisce pedonali, ella è stata travolta dal velocipede condotto Parte_2 da ad elevata velocità (cfr. verbale di sinistro stradale). Nonostante l'impossibilità di Controparte_2 assumere la deposizione testimoniale di dette persone nel presente procedimento (cfr. verbale di udienza del 4.6.2024 e dell'8.10.2024), le dichiarazioni da loro rese agli agenti della Polizia Municipale di Milano nell'immediatezza dell'occorso ben possono essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto si trattava di persone che hanno assistito all'occorso e ben possono essere ritenuti attendibili, non solo in quanto terzi rispetto alla vicenda, ma anche perchè hanno reso dichiarazioni prive di contraddizioni, avendo peraltro riferito una dinamica del tutto compatibile con quanto emerso dai filmati delle videocamere di sorveglianza.
Ne deriva che, tenuto conto della documentazione versata in atti e, in particolare, dei rilievi eseguiti agli Agenti della Polizia Municipale (verbale di sinistro, planimetrie, videoregistrazioni della telecamera di sorveglianza), nonché delle risultanze delle indagini penali, della richiesta di rinvio a giudizio e della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a carico di (cfr. Controparte_2 docc. 6 e 8 parte attrice), la dinamica del sinistro può essere ritenuta provata nei termini di cui alla prospettazione attorea.
Ebbene, alla luce degli elementi sopra riportati da ritenersi tutti attendibili e meritevoli di piena condivisione, in punto di responsabilità deve ritenersi che la stessa vada attribuita in via esclusiva al conducente della bicicletta con pedalata assistita il quale ha investito Controparte_2 [...] mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. Dai filmati versati in atti Parte_2
pagina 10 di 26 risulta, infatti, in maniera evidente che ha posto in essere una condotta negligente ed Controparte_2 imprudente, non avendo provveduto a rallentare in prossimità di un'intersezione stradale e delle strisce pedonali e guidando il velocipede senza tenere le mani appoggiate sul manubrio. Dalle videoregistrazioni delle telecamere di sorveglianza si evince altresì che, al minuto 11.45.11 (il primo momento in cui è possibile avvedersi della presenza di a bordo del velocipede) Controparte_2
aveva già iniziato l'attraversamento pedonale, sì che ella doveva essere a lui Parte_2 chiaramente visibile, tenuto conto che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in una giornata soleggiata di settembre, pertanto caratterizzata da un'ottima visibilità. avrebbe quindi dovuto Controparte_2 avvedersi dell'attraversamento in corso da parte del pedone, procedere con le mani appoggiate sul manubrio della bicicletta, rallentare gradualmente per poi fermarsi in prossimità delle strisce zebrate, sì da consentire il passaggio del pedone. Nel caso di specie, si reputa quindi che abbia Controparte_2 violato l'art. 191 C.d.S. che impone l'obbligo di dare la precedenza a coloro che stanno attraversando sulle strisce pedonali e non si sia attenuto a quanto disposto dall'art. 141 commi 3 e 4 C.d.S., in forza dei quali il conducente è obbligato a tenere un contegno di guida adeguato ad evitare qualsiasi ostacolo prevedibile nella circolazione stradale. Tale eventualità, infatti, in specie, va ritenuta non imprevedibile, tenuto conto della presenza dell'attraversamento pedonale che stava Parte_2 percorrendo a piedi. Il convenuto non solo non ha tenuto una condotta prudente, ma non ha nemmeno dimostrato che il comportamento della vittima sia stato fattore causale esclusivo del sinistro, non avendo provato che l'improvvisa comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia abbia reso inevitabile l'evento dannoso. Tale situazione a contrario ricorre, infatti, quando risulta provata una condotta imprevedibile ed anomala del pedone, tale per cui il conducente del veicolo si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Nel caso di specie può ritenersi provata l'ipotesi opposta, potendosi ravvisare una particolare prudenza del pedone nell'impegnare l'attraversamento, atteso che infatti, giunta in Parte_2 prossimità delle strisce pedonali, ha iniziato in maniera cauta e accorta l'attraversamento della carreggiata e, in particolare, come si evince dai filmati della videocamera di sorveglianza, dopo aver superato l'auto in sosta regolare nell'apposito parcheggio a lato della strada, ha ispezionato il campo stradale volgendo evidentemente lo sguardo a sinistra (lato da cui poi è giunto il velocipede) e, non vedendo nessuno sopraggiungere, ha iniziato a percorrere l'attraversamento pedonale. Come già sopra pagina 11 di 26 esposto, quando ha iniziato l'attraversamento pedonale, il velocipede non era ancora Parte_2 visibile nel campo della ripresa, ma è apparso poco dopo quando ormai il pedone si trovava in mezzo all'attraversamento pedonale. Pertanto, nessuna censura può essere mossa a , Parte_2 che ha agito con diligenza e prudenza, ponendo in essere tutte le cautele richieste ai pedoni. A contrario avrebbe potuto e dovuto avvedersi della presenza del pedone, che già aveva Controparte_2 impegnato l'attraversamento pedonale, rallentare e nel caso frenare ed arrestarsi per consentirne la conclusione in sicurezza.
Alla luce di quanto esposto si reputa la condotta di guida tenuta da gravemente Controparte_2 imprudente e negligente, tale da rendere il sinistro ascrivibile alla sua esclusiva responsabilità, in quanto, se il convenuto avesse tenuto una condotta conforme alle disposizioni citate (v. art. 191 e 143
C.d.S.), avrebbe potuto evitare l'investimento. non avendo dimostrato di aver fatto Controparte_2 tutto il possibile per evitare il danno e non avendo fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dev'essere ritenuto responsabile esclusivo della causazione del sinistro occorso a . Parte_2
Accertata la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro, si reputa, CP_2 invece, infondata la richiesta attorea di condanna di in qualità di impresa assicuratrice CP_3 designata per la gestione del sinistro dal , in solido con il Parte_3 convenuto al risarcimento dei danni patiti dagli odierni attori. CP_2
e hanno, infatti, agito nei confronti di ai sensi dell'art. 283 cod. ass. Pt_1 CP_1 CP_3 priv., che, tuttavia, trova applicazione nelle sole specifiche ipotesi legislative, tra cui rientra quela secondo cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo privo di copertura assicurativa (v. art. 283 comma
1 lett. b) cod. ass. priv.), in specie contestata dalla compagnia, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto che la bicicletta con pedalata assistita, da considerarsi a tutti gli effetti un velocipede, non sia ricompresa nel novero dei veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria.
Costituisce dunque questione dirimente per la risoluzione della presente controversia, stabilire se la bicicletta con pedalata assistita condotta da possa essere classificata come velocipede Controparte_2
o, viceversa, essere assimilabile ad un veicolo per cui vige l'obbligo di copertura assicurativa.
A tal proposito, è opportuno richiamare la normativa ad oggi vigente e, in particolare:
pagina 12 di 26 - il regolamento UE n. 168/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli che all'art. 2 lett. h) esclude dall'ambito di applicazione “i cicli a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h”;
- l'art. 50 C.d.S. che, in recepimento della normativa europea (direttiva 2002/204 CE), dispone che “i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo;
sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h”;
- l'art. 52 C.d.S. secondo cui devono essere considerati ciclomotori i veicoli a motore a due o tre ruote che presentano un “motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica” e che sono in grado di raggiungere “una velocità fino a 45 km/h”;
- l'art. 50 C.d.S. al comma 2-bis, che equipara i “velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1” ai ciclomotori ai sensi dell'art. 97, e al comma 2-ter, che sanziona coloro che producono o che alterano la velocità dei velocipedi rispetto ai limiti di cui al comma 1;
- l'art. 122 cod. ass. priv. che disciplina l'obbligo di assicurazione per i veicoli di cui all'art. 1, comma1, lett. rrr) del codice ass. priv. (d. lgs n. 209/2005).
Ebbene, dalla lettura congiunta della normativa europea e di quella nazionale si evince che non possono essere considerati motocicli i veicoli a due ruote la cui alimentazione è interrotta quando il conducente smetta di pedalare o laddove sia raggiunta la velocità di 25 km/h. Quest'ultima dev'essere intesa come pagina 13 di 26 velocità, raggiunta la quale, il motore elettrico si ferma, ma non come velocità massima raggiungibile in assoluto dalla bicicletta, tenuto conto che la stessa potrebbe essere superiore a 25 km/h per effetto della propulsione muscolare umana del conducente del velocipede. Al contrario, affinché un veicolo sia qualificato come ciclomotore è necessario che sia dotato di un motore elettrico che in autonomia e senza l'intervento umano, sia in grado di superare i 25 km/h.
In proposito, è recentemente intervenuta una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale, fornendo l'interpretazione dell'art. 1 punto 1 della direttiva 2009/103 in materia di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, ha chiarito che “non rientra nella nozione di «veicolo» ai sensi di tale disposizione, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare” (cfr. Corte di giustizia dell'Unione Europea sentenza del 12.10.2023 nella causa C-286/22).
La Corte, investita del rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione del Belgio, ha fornito un'interpretazione comune della normativa europea definitoria di veicolo ai fini di identificare quali siano soggetti a obbligo di copertura assicurativa, rispetto ad un caso di sinistro mortale, del tutto sovrapponibile a quello in esame, riguardando la valutazione se rientri tra i veicoli e, come tali, soggetti all'obbligo di copertura assicurativa la bicicletta a pedalata assistita, azionata dalla propulsione muscolare e assistita meccanicamente sino al raggiungimento del limite di 20 km/h (evidentemente limite previsto dalla normativa belga); la Corte ha chiaramente escluso che detti mezzi possano rientrare nella nozione di veicolo di cui all'art. 1 punto 1 della direttiva 2009/103, oggi sostituita dal regolamento UE n. 168/2013. Nella pronuncia si legge, in particolare, che “mezzi che non sono azionati esclusivamente da una forza meccanica e che non possono quindi circolare sul suolo senza uso della forza muscolare, come la bicicletta ad assistenza elettrica di cui trattasi nel procedimento principale, la quale, del resto, può accelerare senza pedalare fino ad una velocità di 20 km/h, non appaiono tali da causare a terzi danni fisici o materiali comparabili, sotto il profilo della loro gravità o della loro quantità, a quelli che possono causare i motocicli, le autovetture, gli autocarri o altri veicoli, che circolano sul suolo, azionati esclusivamente da una forza meccanica, poiché questi ultimi possono raggiungere una certa velocità, sensibilmente più elevata di quella che può essere raggiunta da tali mezzi, e sono, ancora oggi, utilizzati prevalentemente ai fini della circolazione. L'obiettivo di
pagina 14 di 26 proteggere le vittime di incidenti stradali causati dagli autoveicoli, perseguito dalla direttiva 2009/103, non richiede quindi che tali mezzi rientrino nella nozione di «veicolo» ai sensi dell'articolo 1, punto 1, della direttiva in parola”.
Applicando i menzionati principi, dovendosi escludere che la bicicletta a pedalata assistita rientri nel novero di veicoli di cui alla normativa europea e di cui all'art. 1, comma 1, lettera rrr) del codice delle assicurazioni private, ne va escluso l'obbligo di copertura assicurativa e, pertanto, che il sinistro in esame rientri nell'ipotesi di cui all'art. 283 comma 1 lett. b) cod. ass. priv.
In proposito, in primo luogo, va rilevato che il mezzo in discorso, non sottoposto a sequestro nel corso delle indagini penali, non è mai stato disponibile per una valutazione tecnica neppure nel corso del presente giudizio.
In secondo luogo dalla documentazione versata in atti da si evince che il mezzo modello Controparte_4
NI X6 (in specie condotto da presenti tutte le caratteristiche meccaniche e Controparte_2 tecniche proprie di una bicicletta a pedalata assistita;
dalla scheda tecnica del prodotto emerge chiaramente che la velocità massima della bicicletta NI X6 è pari a 25 km/h (cfr. doc. 2 CP_4 pag. 29-scheda tecnica) e dall'esame del certificato di omologazione (cfr. doc. 3 ),
[...] CP_4 risulta il superamento del test di verifica del rispetto della normativa da parte della bicicletta e che pertanto la velocità massima della bicicletta NI X6 è di 25 km/h, raggiunta la quale il motore elettrico si arresta (cfr. doc. 3 punto 4.2.11: “Velocità massima per cui il motore fornisce Controparte_4 assistenza: l'assistenza del motore elettrico si deve arrestare quando la EPAC raggiunge una velocità di 25 km/h..”); al punto 4.2.13 del predetto certificato è altresì previsto che “l'assistenza deve essere fornita solo quando il ciclista pedala nel senso di avanzamento” e che “l'assistenza deve interrompersi quando il ciclista smette di pedalare” (cfr. punto 4.2.13 doc. 3). Inoltre, l'estratto del manuale d'uso e manutenzione (cfr. allegato 5 alla perizia di parte sub doc. 1) chiarisce che “quando si smette di pedalare il motore elettrico si spegne”.
Dalla documentazione versata in atti si evince dunque chiaramente che la bicicletta con pedalata assistita modello NI X6 prodotta da sia dotata di un motore elettrico che si attiva Controparte_4 solamente nel momento in cui il ciclista inizia a pedalare e, raggiunta la velocità di 25 km/h, si arresta;
ciò non esclude che il ciclista possa comunque continuare a pedalare e raggiungere così una velocità superiore ai 25km/h. Si ritiene, dunque, provato, sulla base della documentazione versata in atti da pagina 15 di 26 che la bicicletta con pedalata assistita modello NI X6 sia dotata di un motore che non Controparte_4 può superare i 25 km/h, rispettando dunque i limiti imposti dalla normativa vigente per le biciclette a pedalata assistita.
Al contrario, non hanno trovato conferma le circostanze dedotte da parte attrice, vale a dire, da un lato, che stesse procedendo alla velocità di 32 km/h e che il motore elettrico della bicicletta Controparte_2 possa essere stato oggetto di manomissione. Tale ipotesi, come già anticipato, è rimasta in causa sprovvista di prova, tenuto conto che sul mezzo non è mai stato pertanto possibile compiere alcun accertamento tecnico. In ogni caso il mero fatto che la bicicletta potesse raggiungere una velocità superiore a 30 km/h non può integrare indice da cui inferire la prova per presunzioni di una manomissione del motore elettrico, in quanto non solo tale circostanza può agevolmente trovare spiegazione con l'uso della forza muscolare (dai filmati delle telecamere di sorveglianza versati in atti nella chiavetta USB doc. 15 si nota chiaramente muovere le gambe con un Controparte_2 movimento del tutto sovrapponibile alla pedalata della bicicletta), che ben può consentire il superamento del limite dei 25 km/h, oltre il quale l'assistenza elettrica si arresta, ma anche poiché, come si evince dal certificato di omologazione, la bicicletta NI X6 presenta una serie di requisiti anti manomissione, tali da rendere la possibilità di apportare modifiche da parte dell'utilizzatore del velocipede estremamente complessa e, di conseguenza, poco plausibile (cfr. doc. 3 punto 4.2.17.1).
Con specifico riferimento alla prova della velocità del mezzo, del resto, anche i testimoni escussi nel presente giudizio nulla hanno potuto riferire in merito, non essendo presenti al momento di verificazione dell'evento lesivo. In particolare, il perito di parte attrice, , escusso come Persona_1 testimone nel presente giudizio, si è limitato a riferire che non aveva le mani sul Controparte_2 manubrio e ha fornito delucidazioni in merito al sistema di frenata nelle biciclette a pedalata assistita, basandosi esclusivamente sui filmati delle telecamere di videosorveglianza (cfr. verbali di udienza del
4.6.2024 e del 8.10.2024). Del resto, anche il riferimento alla “alta” velocità da parte delle persone informate sui fatti e deve ritenersi del tutto aspecifico e, come tale, Tes_1 Persona_2 insufficiente al conseguimento della relativa prova.
Nessuna prova può dunque ritenersi raggiunta anche a seguito dell'escussione dei testimoni con riferimento alla velocità tenuta da al momento dell'impatto. Controparte_2
pagina 16 di 26 Nonostante le contestazioni operate in causa, rimaste del tutto prive di riscontro probatorio, alla luce degli argomenti che precedono la bicicletta NI X6, condotta da deve ritenersi una Controparte_2 bicicletta a pedalata assistita dotata di un motore elettrico, che, raggiunta la velocità di 25 km/h, si arresta, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, sì che essa può essere considerata a tutti gli effetti un velocipede, non rientrando pertanto nel novero dei veicoli soggetti ad obbligo di una copertura assicurativa r.c. ex art. 122 cod. ass. priv.
Ne deriva che la domanda, proposta dagli attori nei confronti di in qualità di impresa per CP_3 la gestione del sinistro dal ex art. 283 cod. ass. priv., non Parte_3 rientrando in nessuna delle ipotesi di cui alla norma appena evocata, è infondata, dovendosi ritenere la compagnia priva della titolarità passiva della pretesa fatta valere in giudizio.
L'infondatezza della domanda proposta nei confronti della compagnia assorbe ogni profilo inerente la chiamata in manleva nei confronti di Controparte_4
Ciò premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno, atteso che le parti attrici hanno formulato domanda di risarcimento per la perdita del rapporto parentale rispettivamente con la madre e la nonna
(cfr. atto di citazione).
A detto proposito occorre premettere che il danno da perdita del rapporto parentale integra un danno diretto e non riflesso, subito e fatto valere iure proprio dai prossimi congiunti della vittima di un illecito, essendo l'evento morte plurioffensivo, tale da determinare non solo l'estinzione della vita della vittima primaria, ma, altresì, l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (cfr. Cass. n. 7748/2020). Il danno da morte del congiunto comporta per i familiari la compromissione della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, diritti che trovano riconoscimento e tutela nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Tale pregiudizio rappresenta, quindi, un peculiare aspetto del danno non patrimoniale derivante dalla perdita di una relazione personale caratterizzata da intense implicazioni affettive e destinato a tradursi nella duplice dimensione del c.d. danno morale, ossia della sofferenza puramente interiore patita per la perdita affettiva riscontrabile sul piano dell'afflizione e della compromissione dell'ordinario equilibrio emotivo (senza tuttavia alcuna degenerazione patologica suscettibile di accertamento medico-legale) e, sotto altro pagina 17 di 26 profilo, del danno rappresentato dalla modificazione delle attività della vita quotidiana e degli eventuali aspetti dinamico-relazionali in conseguenza di tale perdita affettiva. Esso, dunque, si sostanzia “nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (cfr. Cass. civ. n. 8622/2023 e Cass. civ.
n. 9196/2018).
In punto di onere della prova, conformemente a quanto statuito dall'art. 2697 c.c., spetta al congiunto provare il danno da perdita del rapporto parentale subìto. Nello specifico, la prova della sofferenza morale subìta non solo da coniuge e figli (membri della c.d. famiglia nucleare “successiva”), ma anche quella subìta da genitori e fratelli (membri della c.d. famiglia nucleare “originaria”) può essere offerta mediante presunzioni ai sensi dell'art. 2727 c.c.
Con riferimento all'onere della prova, senza dubbio spetta alla vittima dell'illecito dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, onere di allegazione che può essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che nel caso di morte di un prossimo congiunto
(coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano. Trattandosi di una praesumptio hominis, spetterà convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite: “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l' id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III
n. 11212 del 24 aprile 2019; Cass. civ. sez. III n. 31950 dell'il dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n.
12146 del 14 giugno 2016). Naturalmente, trattandosi di una praestumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI — 3 n. 3767 del 15
pagina 18 di 26 febbraio 2018)”. La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che “il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte” (cfr.
Cass. civ. n. 25541/2022).
Tanto premesso in generale occorre rilevare che gli attori si sono limitati ad affermare il loro diritto al risarcimento del danno in quanto eredi di senza allegare, né offrirsi di Parte_2 provare alcuna circostanza particolare a sostegno della propria pretesa risarcitoria (cfr. atto di citazione).
Ebbene, con riferimento a figlio di , si osserva che, sebbene Parte_1 Parte_2
l'attore non abbia allegato la sussistenza di circostanze specifiche, si reputa presuntivamente provato che la perdita della madre in circostanze tragiche ed improvvise, determini sofferenza, patimento e dolore che di conseguenza possono ritenersi provati anche ai sensi dell'art. 2727 c.c. Del resto, dalla documentazione versata in atti è emerso che al momento del ricovero di e Parte_2 nei momenti successivi, l'Ospedale ha preso contatti con Nella cartella clinica si legge Parte_1 infatti che il medico di turno ha effettuato un colloquio con il figlio e la nipote di per Parte_2 renderli edotti della sua condizione (cfr. cartella clinica A, pag. 28); sempre dalla documentazione medica in atti, risulta che è stato proprio il figlio a firmare il modulo per il consenso alla Parte_1 donazione degli organi (cfr. cartella clinica C, pag. 19). Si desume, quindi, che fosse il Parte_1 punto di riferimento della madre, sì che è possibile ritenere presuntivamente sussistente un rapporto parentale conformemente ai principi statuiti in materia dalla Corte di Cassazione sopra richiamati, con conseguente presunzione della sofferenza patita dal figlio in conseguenza del decesso della madre può essere presunta ai sensi dell'art. 2727 c.c.
Analoga valutazione presuntiva non può essere operata rispetto al rapporto tra la nonna e la nipote. Sul punto nulla ha dedotto in merito alla relazione parentale, né in ordine al dolore ed alle CP_1 sofferenze arrecate dalla morte di anche fornendo elementi indiziari in Parte_2 ordine al loro specifico legame.
pagina 19 di 26 Infatti, in adesione ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, per il ristoro dei danni patiti a causa della lesione o perdita del rapporto parentale subita da soggetti estranei al ristretto nucleo familiare non può accedersi ad un ragionamento presuntivo in ordine all'intensità della relazione e allo stretto vincolo parentale, essendo necessario che i danneggiati alleghino circostanze dalle quali poter desumere l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità quale connotato attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 17208/2025).
Ne deriva che, in assenza della prova di peculiari circostanze da cui desumere un attaccamento alla nonna, non potendo ritenere la perdita del rapporto parentale provata solo in via presuntiva, la domanda formulata da dev'essere respinta. CP_1
Quanto invece alla posizione di in punto di quantificazione del pregiudizio da perdita Parte_1 del rapporto parentale con il congiunto, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito la natura equitativa “pura” della liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c., limitandosi a delineare i principali elementi fattuali che, oltre a consentire l'accertamento dell'esistenza stessa del danno, possono guidare l'interprete nella relativa quantificazione. Si tratta di circostanze quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. ex multis Cass. n. 28989 del
11/11/2019). La giurisprudenza ha ammesso, anche rispetto al danno da perdita del rapporto parentale, il ricorso alle c.d. tabelle quali parametri di riferimento per addivenire alla quantificazione del danno, manifestando di prediligere quelle redatte dall'Osservatorio per la giustizia civile istituito presso il
Tribunale di Milano (cfr. Cass., 16/12/2022, n. 37009; Cass. 01/07/2020, n.13269).
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10579/2021, ha, infatti, chiarito che “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età
pagina 20 di 26 della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
In specie rispetto alla posizione di si reputa di fare applicazione delle Tabelle milanesi Parte_1 integrate “a punti” 2024 per la perdita del rapporto parentale dei “genitori/figli/coniuge”, partendo dal precedente sistema della liquidazione “a forbice”, coerentemente con quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, sono state integrate con il sistema del “valore punto”. Difatti, il criterio del punto variabile, ad avviso della giurisprudenza, consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie concreta, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale. Le nuove tabelle predisposte dall'Osservatorio milanese aggiornate al mese di giugno 2024 prevedono, quindi, un punteggio per alcuni parametri – già indicati nelle tabelle precedenti del 2022 e, altresì, dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021 – corrispondenti all'età della vittima primaria, all'età della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti e, infine, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Tali circostanze, considerate ai fini della distribuzione dei punti, integrano degli elementi che rivelano - secondo le massime di comune esperienza - l'esistenza e l'intensità di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente (cfr. Cass. 25164/2020). In particolare, le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura oggettiva e quindi possono formare oggetto di prova anche documentale;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti c.d. “esteriori” del danno da perdita del parente
(stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita), sia gli aspetti c.d.
“interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni. Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), deve dunque essere valutato lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e le peculiarità soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato anche in via presuntiva.
pagina 21 di 26 Tali tabelle, aggiornate a giugno 2024, prevedono che il totale dei punti determinato in base alle suddette circostanze, accertate nella fattispecie concreta, deve, infine, essere moltiplicato per il menzionato “valore punto” (pari ad euro 3.911,00 nel caso di perdita del figlio o del genitore o di euro
1.698,00 per la perdita del fratello), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Quanto al danno patito da deve rilevarsi che la vittima primaria e la vittima secondaria Parte_1 al momento del sinistro avevano rispettivamente 78 anni (12 punti) e 57 anni (18 punti); non risulta allegato che e la madre coabitassero, né alcunché è stato dedotto in ordine ad eventuali Parte_1 superstiti del nucleo familiare originario, sì che per tali parametri non può essere riconosciuto alcun punteggio. Con riferimento al profilo c.d. soggettivo di cui alla lettera E, si reputa che senza dubbio il sinistro occorso alla madre abbia arrecato una enorme sofferenza all'attore, tenuto conto del presumibile dolore patito da un figlio per la morte della madre. Tuttavia, parte attrice non ha dedotto, né si è offerta di dimostrare episodi di vita quotidiana, tra cui, a titolo esemplificativo, la condivisione di festività, vacanze, momenti di svago o interessi comuni, dai quali poter trarre, anche in via presuntiva un giudizio di particolare intensità della relazione parentale;
in mancanza di detti elementi non è possibile attribuire alcun punteggio rispetto al parametro della lettera E.
In conclusione, moltiplicati 30 punti così ottenuti per il valore punto di euro 3.911,00 euro, si ritiene equo liquidare a il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale con Parte_1
nella complessiva misura di euro 117.330,00. Parte_2
Dalla somma sopra liquidata occorre detrarre l'importo di euro 5.000,00 versato ante causam da
(cfr. doc. 7 parte attrice). Controparte_2
A tal proposito occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018
(n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve
pagina 22 di 26 essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie alle somme già percepite ante causam si applica il principio della compensatio lucri cum damno e, pertanto, le stesse devono essere sottratte in sede di liquidazione del danno nell'ipotesi in cui venga riconosciuto il diritto al risarcimento del danneggiato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento chiaro e del tutto condivisibile ai fini dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum damno vanno decurtate somme che facciano riferimento solo a poste omogenee di danno (Cass. Sez. L, Sentenza n. 20807 del 14/10/2016, secondo cui “In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa in termini coerenti con la CP_7 struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee”).
Alla luce delle considerazioni che precedono consegue che dalla somma di euro 117.330,00 liquidata all'attualità deve essere decurtata la somma di euro 5.545,00 (pari alla somma di euro 5.000,00 rivalutata dal 13.4.2022 – data del pagamento - alla data della presente pronuncia per consentire la sottrazione di importi omogenei) versate ante causam da Controparte_2
Ne consegue che a titolo di danno non patrimoniale dev'essere riconosciuta la somma complessiva di euro 111.785,00.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, la somma corrispondente al capitale già versato deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (29.9.2021);
l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella del pagamento pagina 23 di 26 (13.4.2022). Sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data del fatto a quella del pagamento per poi operare la decurtazione dell'importo ricevuto. Lo stesso meccanismo di calcolo di interessi e rivalutazione deve essere applicato sulla residua somma (operata la decurtazione dell'importo di euro 5.000,00) dalla data del
13.4.2022 alla data odierna. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato espresso in moneta attuale. ha lamentato anche un pregiudizio di natura patrimoniale per aver sostenuto spese per il Parte_1 funerale della madre. Tali spese sono documentate dalla fattura emessa dall'impresa di pompe funebri intestata all'attore, da cui si evince che le spese sono state sostenute per le esequie della defunta (cfr. doc. 9 parte attrice). Reputandosi l'importo documentato ed eziologicamente riferibile al sinistro per cui è causa, in favore di si liquida la somma di euro 3.900,00, oltre agli interessi Parte_1 compensativi, calcolati secondo il criterio sopra menzionato (cfr. sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione) dalla data della fattura - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Per tutte le ragioni sopra esposte dev'essere condannato al risarcimento dei danni Controparte_2 patrimoniali e non patrimoniali patiti da come sopra liquidati. Parte_1
Devono essere respinte la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che non possono ravvisarsi gli estremi, né del dolo, né della colpa grave nel contegno tenuto nei confronti delle altre parti processuali, anche considerata la novità delle questioni trattate.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e di causalità in applicazione degli artt. 91 e 92
c.p.c.
Quanto al rapporto processuale tra le parti attrici e il convenuto in particolare, tenuto Controparte_2 conto dell'accoglimento parziale delle domande formulate nell'interesse di e del rigetto Parte_1 di quelle proposte da dovendosi ravvisare un'ipotesi riconducibile alla soccombenza CP_1 parziale reciproca ex art. 92, comma 2, c.p.c. (in adesione ai principi espressi da Cass. SU n.
32061/2022), attesa la natura sostanzialmente unitaria delle loro pretese, devono ritenersi sussistenti i presupposti per operare una compensazione parziale delle stesse, che si stima congruo disporre nella pagina 24 di 26 misura della metà, sì che il convenuto deve essere condannato a rifondere la restante Controparte_2 metà delle spese in favore degli attori.
Quanto alla regolazione delle restanti spese di lite la novità della questione trattata e l'assenza di precedenti giurisprudenziali nazionali in termini giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti attrici ed in qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal CP_3
Fondo di Garanzie Vittime della strada.
Quanto al rapporto processuale instaurato da quest'ultima con vanno considerati plurimi Controparte_4 aspetti. Non può, infatti, ritenersi che la chiamata sia stata strettamente causata dalle richieste attoree e, in ogni caso va rilevato che manca una espressa domanda di manleva proposta dalla compagnia convenuta nei confronti della terza chiamata (cfr. conclusioni di cui all'atto di chiamata in causa di terzo notificato, di quelle reiterate nella prima memoria istruttoria ed in sede di precisazione delle conclusioni); in ogni caso nonostante ogni aspetto della chiamata sia stato ritenuto assorbito dal rigetto delle pretese attoree nei confronti di non può non rilevarsi che, alla luce del quadro CP_3 probatorio, non possono ritenersi sussistenti elementi per ritenere responsabile a Controparte_4 qualsiasi titolo della consegna di un prodotto privo delle caratteristiche di cui all'art. 50 C.d.S., o comunque non conforme. Per tutti i menzionati motivi in punto spese processuali va CP_3 ritenuta soccombente e deve essere condannata a rifondere quelle sostenute dalla terza chiamata.
La liquidazione delle spese attoree avviene direttamente in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del D.M.
55/2014), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento, aumentati del 30%, in applicazione dell'art. 4 comma 2 del D.M. citato, essendo difese le due parti attrici, aventi medesima posizione processuale, da un unico difensore (v. Cass. n. 10367/2024).
Alla liquidazione delle spese di si applicano i medesimi parametri indicati dal D.M. Controparte_4
55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, considerato che essa è stata respinta nei confronti di CP_3 che ha provveduto alla chiamata in causa della terza chiamata, in adesione ai principi espressi da Cass.
n. 11742/2018 e da Cass. n. 10367/2024, non potendo non operarsi alcun cumulo rispetto alle domande pagina 25 di 26 attoree), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta
(studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e dunque con applicazione dei valori medi di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro per cui è Controparte_2 causa, occorso il 29.9.2021, a seguito del quale è deceduta;
Parte_2
2) condanna il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2 patrimoniali subìti dall'attore che, detratte le somme versate ante causam, si Parte_1 liquidano rispettivamente in euro 3.900,00 ed in euro 111.785,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;
3) rigetta tutte le restanti domande proposte nel presente giudizio;
4) compensa le spese di lite nella misura della metà tra e da un lato, e il Pt_1 CP_1 convenuto dall'altro, e condanna a rifondere a favore delle Controparte_2 Controparte_2 parti attrici il 50% delle spese di lite, che si liquida in euro 891,16 per le spese e in euro
9.167,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
5) compensa le spese di lite tra gli attori e da un lato, e Parte_1 CP_1 CP_3
in qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di garanzie Vittime
[...] della Strada, dall'altro;
6) condanna in qualità di impresa designata per la gestione del sinistro dal Fondo di CP_3 garanzie Vittime della Strada, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_4 che si liquidano in euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad IVA – se dovuta – e c.p.a.
Milano, 29.10.2025
Il giudice
IA AN OR
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