Versione
1 gennaio 2000
1 gennaio 2000
Art. 54. (Ulteriori finanziamenti).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 .
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all' articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , nonche' all' articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140 , e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997 .
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e l' articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991 . Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133 .
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all' articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , nonche' all' articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140 , e' prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997 .
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all' articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e l' articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 , in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991 . Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all' articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644 , non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.
Commentari • 5
- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
Di Giovanni Iaria. Con l'ordinanza 30579/2024, pubblicata il 27 novembre 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al giudice territorialmente competente a decidere sulle opposizioni avverso le ordinanze di ingiunzione emesse dall'INPS per l'omesso versamenti dei contributi previdenziali. IL CASO: La vicenda esaminata riguarda un regolamento di competenza sollevato d'ufficio ... Leggi tutto… Di Anna Andreani. Con provvedimento del 16 gennaio il Ministero della Giustizia ha chiarito il regime fiscale delle controversie aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanza ingiunzione di valore inferiore a € 1. 033,00. Il caso: Con quesito posto sul canale Filo Diretto, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 117
- 1. Corte Cost., sentenza 26/05/2016, n. 117Provvedimento: […] Ulteriori limiti di impegno per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti) sono stati autorizzati dall'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2000).Leggi di più...
- ricorso della regione veneto·
- bilancio e contabilità pubblica·
- asserita violazione dei principi del legittimo affidamento e di proporzionalità·
- difetto di motivazione della censura·
- asserita violazione dell'autonomia legislativa, finanziaria e amministrativa regionale·
- norma non applicabile agli impegni finanziari già assunti·
- non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.·
- asserita violazione del principio di leale collaborazione·
- insussistenza·
- asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione·
- erroneità del presupposto interpretativo·
- inammissibilità della questione.