Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/06/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3187 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2017
TRA
e , elettivamente domiciliate in Via Parte_1 Parte_2
Marchese Ugo n. 52 PALERMO presso lo studio dell'avv. LA FATA LUIGI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
-ATTRICI-
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Via Celsi n. 28 FI, presso Controparte_1 lo studio dell'avv. MILITELLO MICHELE che la rappresenta e difende per mandato in atti
-CONVENUTA-
DI , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 anche nella qualità di eredi della de cuius , elettivamente Persona_1 domiciliati in via Principe di Villafranca n. 54 Palermo, presso lo studio dell'avv.
Francesco Peria Giaconia che li rappresenta e difende per mandato in atti
-CONVENUTI-
elettivamente domiciliata in via Galletti n. 111 Palermo, Controparte_5 presso lo studio dell'avv. Catalano Salvatore, che la rappresenta e difende per mandato in atti
- CONVENUTA- OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
Conclusioni delle parti: All'udienza del 20.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
Pagina 1 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
-che le attrici ed i convenuti sono tutti comproprietari, iure successionis, di svariati terreni e fabbricati siti fra il Comune di FI (in Corso Umberto I, in contrada
“Vallotta” e in contrada “Cozzo delle Menzogne”) e il Comune di IL (in via L.29
s.n.c., in contrada “TA” e in contrada “Ferrera”), meglio descritti in citazione;
-che tutti i beni elencati in atto introduttivo appartenevano al capostipite sig.
[...]
e, in seguito ad una lunga serie di successioni universali, pervenivano alle Persona_2 signore e , odierne attrici, per una quota dell'asse Parte_1 Parte_2 ereditario pari a 96/288 ciascuna, alla signora per una quota pari a Controparte_1
36/288, alla signora per una quota pari a 31/288, alla signora Controparte_5
una quota pari a 8/288 e i signori e CP_6 Controparte_7 Per_1 per una quota complessiva pari a 7/288;
[...]
-che tali beni costituenti l'asse ereditario rimanevano per lungo tempo in comunione fra le parti, finché le attrici avviarono il procedimento di mediazione presso l'organismo
Concilium ADR di Palermo;
procedura presero parte, oltre alle signore e Pt_2
, i signori , , e , Parte_1 CP_4 Per_1 CP_3 Controparte_5 la signora , la signora e la signora RT Controparte_5 CP_9
(cfr. doc.
4 - verbale del 18/03/2014);
[...]
-che nel corso della mediazione, le parti, di comune accordo, conferivano incarico all'architetto di redigere una perizia di stima dei beni facenti parte Testimone_1 dell'asse ereditario, a seguito della quale veniva concordato un progetto divisionale, senza però addivenire ad una divisione bonaria.
Sicchè, le attrici e invocavano gli altri comunisti dinnanzi Pt_1 Parte_2
a codesto Tribunale per ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria sui beni immobili sopra indicati.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.1.2018, si costituiva in giudizio CP_1
, la quale aderiva alla domanda di divisione formulata dalle attrici, chiedendo
[...] un accertamento in ordine alle quote indicate, deducendo che nell'eredità non v'erano debiti né ragioni di dare e avere tra i condividenti, nè vi erano immobili non comodamente divisibili .
Con comparsa di costituzione e risposta del 04.02.2018, si costituiva in giudizio
[...]
la quale aderiva alla domanda di divisione formulata dalle attrici, CP_5 opponendosi, tuttavia, alle richieste istruttorie ed alle richieste di attribuzione di cespiti così come formulate nell'atto introduttivo. Riguardo la propria posizione, precisava che a (figlia del de cuius ) deceduta il 03/02/1961, era Persona_3 Per_2 succeduto il coniuge classe 1891 (nonno dell'omonimo Controparte_4 CP_4
– nato nel 1984 - odierno convenuto), ed i di loro figli tra cui Controparte_1
Pagina 2 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile (odierna convenuta) e . A quest'ultimo, deceduto il 28/12/1970, era Controparte_10 succeduta la moglie (convenuta) con i di loro figli , Controparte_11 CP_3
, e l'odierna comparente (tutti convenuti) che CP_4 Per_1 Controparte_5 sono, quindi, pronipoti del de cuius e nipoti di Persona_2 Controparte_1 sorella del di loro padre. Deduceva, dunque:- che la successione della Sig.ra
[...]
verrebbe ad essere regolata dall'articolo 127 cc nella formulazione Persona_3 anteriore alla riforma del diritto di famiglia del 1975, indi precisava che il Sig.
(classe 1891), deceduto in data 15/10/1978 e per cui i di lui figli Controparte_4
(ed ora i nipoti) hanno ormai consolidato l'usufrutto alla nuda proprietà; -che alla comparente sono state devolute, altresì, per legge le quote ereditarie dei prozii
Francesco, ed (fratelli e sorella della nonna Per_4 Persona_5 [...]
figlia del , quella dello zio (fratello del di lei padre Persona_3 CP_12 Per_2
Francesco) e per testamento le quote ereditarie della zia (sorella del Persona_6 padre).
Con comparsa depositata in data 26.1.2028 si costituivano , RT
, e i quali non si Controparte_3 Persona_1 Controparte_4 opponevano alla domanda di divisione ereditaria, chiedendo però l'attribuzione di specifici cespiti.
Trascorsa l'udienza di comparizione e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., si disponeva consulenza tecnica d'ufficio (volta all'individuazione e stima del compendio di causa, all'accertamento della sua eventuale divisibilità in natura, nonché alla stima di eventuali spese assunte dai singoli comproprietari per la cosa comune e per la determinazione del valore locativo di questa).
Nelle more del giudizio decedeva , sicché si costituivano ai sensi Persona_1 dell'art. 302 cpc gli eredi della stessa: , Controparte_3 Controparte_4
E , già parti di questo giudizio. RT
Esperita l'indagine peritale, veniva nuovamente richiamato il consulente per l'integrazione della relazione finale e, successivamente, per la integrazione delle ipotesi divisionali.
La causa perveniva all'udienza del 20.5.2025, tenutasi in modalità cartolare, ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite
La domanda di divisione oggi all'esame del Tribunale, costituente esercizio del diritto potestativo di cui agli artt. 713 e 1111 c.c., è diretta allo scioglimento della comunione ereditaria del fu . Persona_2
In assenza di disposizioni testamentarie, la successione di resta Persona_3
Pagina 3 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile disciplinata dalle pertinenti norme codicistiche, ossia dall'art. 581 c.c., sicché la sua eredità si è devoluta per legge in favore dei successori.
Allo scrutinio della domanda di divisione il Tribunale deve necessariamente anteporre la verifica delle quote spettanti ai singoli condividenti (la quale implica il vaglio della precisazione effettuata dalla convenuta ). Controparte_5
A tal proposito, il ctu nominato ha provveduto sia a verificare le quote ereditarie in capo ai condividenti in base a quanto desumibile dalla documentazione in atti (ed in particolare dalla relazione notarile), sia ad aggiornarle a seguito dell'intervenuto decesso della sig.ra , avvenuto in data 01/04/2019 [Cfr. doc. 1 alla comparsa Persona_1 costituzione eredi del 23.09.2020].
Ed infatti, dal decesso sopra riferito è conseguita la ridistribuzione delle quote di beni in possesso della de cuius alla madre ed ai propri fratelli con esclusione della sorella la quale ha espressamente rinunciato all'eredità [Cfr. doc. 2 – Controparte_5 rinuncia successione – allegato alla comparsa di costituzione eredi del 23.09.2020].
Va, pertanto, condiviso il calcolo effettuato dall'ausiliario del giudice che, analizzando anche la relazione notarile in atti, ha osservato che i beni componenti la massa ereditaria appartengono alle parti in causa secondo le seguenti quote:
- Lo Cascio Domenica: 384/1152
-Lo Cascio : 384/1152 Pt_2
( ): 144/1152 Controparte_9 CP_1
- : 124/1152 Controparte_5
- Di : 46/1152 Controparte_2
- Marsala Gioacchino: 35/1152
- Marsala Donatella: 35/1152
Sicché ad oggi, a valle delle predette successioni ereditarie, come pure ha ben ricostruito il c.t.u. (cfr. pag. 22 e 23 della relazione peritale dep. il 23.07.2021), i beni rientranti nella massa ereditaria risultano in comproprietà nella misura sopra indicata.
Con riferimento a quanto presente agli atti del giudizio, ed alla relazione Notarile redatta dal Notaio , attestante tra l'altro la titolarità dei beni in capo alle parti in Persona_7 causa, è emerso che la massa oggetto di divisione consiste nell'intera quota dei seguenti beni:
1. Terreno di are 23.35 sito a FI (PA), c.da Vallotta, identificato al catasto terreni del Comune di FI al Fg. 2, particella 298, agrumeto di classe 1, reddito dominicale
€180,89, reddito agrario € 47,03;
2. Fabbricato rurale di are 0.29 sito a FI (PA), c.da Vallotta, identificato al catasto terreni del Comune di FI al Fg. 2, particella 299;
Pagina 4 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
3. Terreno di are 26.32 sito a FI (PA), c.da Cozzo delle Menzogne, identificato al catasto terreni del Comune di FI al Fg. 1, particella 104, agrumeto di classe 2, reddito dominicale €167,20, reddito agrario € 42,82;
4. Fabbricato rurale di are 0.16 sito a FI (PA), c.da Cozzo delle Menzogne, identificato al catasto fabbricati del Comune di FI al Fg. 1, particelle 1799;
5. Fabbricato sito a FI (PA), corso Umberto I° n. 419/421, identificato al catasto fabbricati del Comune di FI al Fg. 5, particella 115, categoria C/6, classe 5, consistenza mq 35, sup. catastale 35 mq, rendita € 63,27, piani T-1°;
6. Fabbricato sito a FI (PA), corso Umberto I° n. 336/338, identificato al catasto fabbricati del Comune di FI al Fg. 5, particella 254, categoria A/4, classe 2, consistenza 5 vani, sup. catastale totale 139 mq, sup. catastale totale escluso aree scoperte
130 mq, rendita € 170,43, piani T-1°-2°;
7. Terreno di are 7.17 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 486, agrumeto di classe 1, reddito dominicale
€ 33,14, reddito agrario € 12,03;
8. Terreno di are 26.11 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 378, agrumeto di classe 1, reddito dominicale
€ 120,69, reddito agrario € 43,83;
9. Terreno di are 13.57 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 544, agrumeto di classe 1, reddito dominicale
€ 62,57, reddito agrario € 22,78;
10. Terreno di are 14.30 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 238, agrumeto di classe 1, reddito dominicale
€ 66,10, reddito agrario € 24,00;
11. Terreno di are 28.81 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 648, agrumeto di classe 1, deduzione C, reddito dominicale € 123,50, reddito agrario € 48,36;
12. Terreno di are 1.32 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 1084, frutteto di classe 1, reddito dominicale
€ 2,73, reddito agrario € 0,48;
13. Terreno di are 38.48 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 1574, frutteto di classe 1, reddito dominicale
€ 79,49, reddito agrario € 13,91;
14. Magazzino sito a IL (PA), via L.29 snc, P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di IL al Fg. 1, particella 1573, categoria C/2, classe 4, consistenza 40 mq, sup. catastale totale 44 mq, rendita € 61,97, piano T;
Pagina 5 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 15. Terreno di are 17.74 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 356, frutteto di classe 1, deduzione F, reddito dominicale € 35,27, reddito agrario € 6,41;
16. Terreno di are 15.59 sito a IL (PA), c.da Ferrera, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 1620 agrumeto di classe 1, reddito dominicale € 72,06, reddito agrario € 26,17;
17. Magazzino sito a IL (PA), Vicinale Quattrociocche snc, P.T., identificato al catasto fabbricati del Comune di IL al Fg. 1, particella 1621 categoria C/2, classe
4, consistenza 60 mq, sup. catastale totale 66 mq, rendita € 92,96, P.T.;
18. Magazzino sito a IL (PA), via L.29 snc, P.T.-1°, identificato al catasto fabbricati del Comune di IL al Fg. 1, particella 1575 sub.1, categoria C/2, classe 4, consistenza 55 mq, sup. catastale totale 80 mq, rendita € 85,22, piani T-1°;
19. Magazzino sito a IL (PA), via L.29 snc, P.T.-1°, identificato al catasto fabbricati del Comune di IL al Fg. 1, particella 1575 sub.2, categoria C/2, classe 4, consistenza 100 mq, sup. catastale totale 106 mq, rendita € 154,94, P.T.;
Rispetto quanto riportato nell'elenco prodotto in uno all' atto di citazione, dall'elenco sopra riportato sono stati anzitutto esclusi i seguenti beni: il fabbricato rurale di are 0.20 sito a FI (PA), c.da Cozzo delle Menzogne, identificato al catasto fabbricati del
Comune di FI al Fg. 1, particella 1800; la porzione di terreno di ca. 82, identificata al foglio n.1 del Comune di IL con la particella 1085.
Ciò in quanto, in base alle indagini peritali compiute entrambi i beni risultano oggetto di esproprio (“In particolare, la particella 1800, derivante (al pari della n.1799) dall'originaria particella 114 ed originata con il tipo di frazionamento del 12.02.2002
(prot. 56314), ricade per intero nella strada comunale denominata Via Sandro Pertini, così per come attestato anche dal Comune di FI con il Certificato di Destinazione
Urbanistica, risultando in tal modo priva di qualsiasi valore commerciale. Ebbene, in virtù di quanto riferito dall'U.T.C. al ctu, ed a seguito di un'ispezione ipotecaria sul bene
(estraendo copia delle note di trascrizione nn. 27993/21511 e 14437/11220) è emerso che l'intero della particella è stato acquisito da Per quanto attiene la Controparte_13 particella 1085 il suo esproprio è stato desunto dalla certificazione Notarile prodotta dalle attrici”).
Di questi, tuttavia, gli unici beni concretamente divisibili sono costituiti da quelli elencati ai nn. 1, 2 (solo terreno), 3, 4 (solo terreno), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, della superiore elencazione.
Come ha messo ben in luce il consulente, infatti:
“ [..] 2. Fabbricato rurale sito a FI (PA), c.da Vallotta, Fg. 2, particella 299
Il fabbricato, di 29 mq in misura catastale, è andato demolito e ne restano solo le tracce
Pagina 6 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile non perfettamente identificabili. Esso ricade all'interno della particella di terreno n.444, con la quale confina su tre lati, di proprietà aliena e limitrofa alla 298 di cui sopra si è detto. Non si è in grado di determinare la sua originaria consistenza se non per il tramite dei dati indicati in visura. Inoltre, visionata la visura storica è emerso che in data
22.05.2015 con protocollo n.PA0107975 il fabbricato è stato volturato in favore dei terzi soggetti – Persona_8 Persona_9 Controparte_14
e ciò in forza della denuncia di successione d (n.14720.1/2016), Persona_10 quindi in data 22.11.2017 è stata presentata una variazione colturale con Docte per qualificare la particella come “area fabbricato demolito”. Posto quanto precede, si è ritenuto di effettuare una visura delle trascrizioni per verificare eventuali passaggi intermedi con riguardo alla proprietà del bene, ricerca che non ha prodotto scostamenti rispetto quanto riportato nella relazione Notarile prodotta in atti e pertanto il bene, seppur catastalmente intestato a soggetti terzi, è in comproprietà tra le parti in causa secondo le quote indicate nella risposta al precedente quesito. Dal punto di vista urbanistico il bene ricade nella zona “E5” (Zona di tutela degli impianti tecnologici normata dall'art.43 delle norme tecniche d'attuazione) del vigente PRG. L'area in cui ricade l'immobile è sottoposta a vincolo sismico, come tutto il territorio comunale del resto. In sede di osservazioni, il consulente di parte della sig.ra ha eccepito che il CTU avrebbe dovuto Controparte_1 accertare in forza di quale titolo è stata eseguita la voltura in favore di terzi soggetti. Sul punto la scrivente precisa che se da un lato si è evidenziata la problematica relativa gli intestatari attuali, in seguito alle verifiche condotte – oltre alla certificazione notarile in atti la scrivente ha provveduto ad eseguire delle visure ipotecarie – il bene è stato comunque inserito nella massa da dividere sebbene sia risultato privo di valore commerciale in virtù della sua attuale consistenza;
[…]
4. Fabbricato rurale sito a FI (PA), c.da Cozzo delle Menzogne, Fg. 1, particella
1799 Il bene in esame ricade nelle vicinanze del bene n.3 col quale è collegato mediante un passo pedonale che si sviluppa ai margini di un fondo di proprietà aliena. Il fabbricato rurale, della superficie catastale di 16 mq, è del tutto demolito ed allo stato si rinviene solo l'impronta di parte delle pareti perimetrali. Esso è direttamente prospiciente la via Sandro
Pertini per la cui realizzazione è stato operato l'esproprio di parte del fabbricato nella sua consistenza originaria.
La particella 1799 (al pari della n.1800) deriva dall'originaria particella 114 in seguito al tipo di frazionamento del 12.02.2002 (prot. 56314). Il bene confina con la particella n.1801 su tre lati e con via Sandro Pertini lungo il fronte Est. Dal punto di vista urbanistico, ricade in zona “E1” del vigente Piano Regolatore, ossia in area destinata a usi agricoli, ed è sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico ai sensi della L. 1497/39.
5. Fabbricato sito a FI (PA), corso Umberto I° n. 419/421, Fg. 5, particella 115,
Pagina 7 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile piani T-1°. Il fabbricato è certamente di remota fattura e la planimetria catastale induce a collocarne la realizzazione in epoca antecedente al 1942. Tuttavia, nel corso del sopralluogo svolto, con riguardo al piano terra si sono osservate delle differenze rispetto la planimetria catastale di impianto originaria, risalente al 1939, e ciò con riguardo all'apertura di alcuni vani finestra nella muratura portante e la cui epoca di realizzazione non è stata possibile determinare in modo oggettivo. Per quanto attiene al piano superiore, la planimetria catastale ne indica l'esistenza ma non lo riporta graficamente. Pertanto non può escludersi che già all'epoca la consistenza del piano superiore fosse quella attualmente presente. Con riguardo al piano primo, comunque, si sono rilevate delle opere in latero-cemento conseguenza di alcuni interventi di risanamento strutturale certamente successivi alla costruzione dell'edificio. Tali opere si concretizzano come interventi non coevi all'edificazione del manufatto e disomogenei anche per tipologia costruttiva rispetto l'impianto originario dell'immobile. Effettuate le dovute ricerche presso gli archivi del Comune di FI non si sono reperiti documenti utili per verificare la legittimità delle opere strutturali di formazione successiva alla planimetria catastale. Pertanto, sulla base della documentazione di cui allo stato si dispone, le difformità riscontrate attengono alla conformazione strutturale dell'immobile e possono essere regolarizzate mediante l'istituto dell'Accertamento di Conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001 ciò necessitando il parere di sussistenza, previa verifica strutturale, ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/2001. Tale attività produrrà dei costi di cui si è tenuto conto nella stima del valore del fabbricato. In tali condizioni, in virtù delle difformità riscontrate, il bene non può ritenersi commerciabile.;
6. Fabbricato sito a FI (PA), corso Umberto I° n. 336/338, Fg. 5, particella 254, piani T-1°-2°. Il fabbricato ha un'impronta originaria di remota fattura e, per come testimonia la planimetria catastale risalente al 1939, di formazione antecedente al 1942.
Tuttavia nel corso del sopralluogo si sono riscontrate delle differenze tra la planimetria catastale e l'attuale consistenza dell'immobile. In particolare, si è osservata una soprelevazione che ha prodotto la formazione di un vano ulteriore a piano secondo oltre ad un terrazzo, questo già riportato nella planimetria catastale. Inoltre, al piano primo, in ragione delle modifiche sopra descritte, si è rilevato un diverso posizionamento e consistenza della scala di collegamento col livello superiore. In virtù di quanto osservato si
è effettuata una ricerca presso gli archivi del di FI, ricerca che non ha CP_15 prodotto alcun risultato. Pertanto, alla luce della documentazione di cui allo stato si dispone, non può essere dichiarata la legittimità del fabbricato per il conseguimento del quale sono necessarie opere di messa in pristino e conformazione con la planimetria catastale d'impianto, unico riferimento per verificare il cosiddetto “stato legittimo”, e ciò sicuramente per la soprelevazione stante che le altre modifiche rilevate possono
Pagina 8 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile regolarizzarsi ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001. Pertanto, l'immobile non può considerarsi commerciabile.;
13. Terreno sito a IL (PA), c.da TA, Fg. 1, particella 1574 Internamente alla particella è presente il fabbricato indicato con la p.lla 1573 (bene n.14 della presente relazione) che come si avrà modo di riferire di seguito, è risultato privo di titoli abilitativi che ne legittimino l'edificazione. Al riguardo si osserva come le particelle 1573
e la 1574 non sono “graffati” ed attualmente costituiscono due unità immobiliari indipendenti tra loro ma ciò solo per le modalità in cui è stato svolto l'accatastamento del fabbricato. Ed in vero, analizzando la domanda di condono edilizio presentata il
18.03.2004, si evince con chiarezza che quando venne commesso l'abuso edilizio la particella era unica ed identificata con il mappale n.218. Solo in seguito all'accatastamento del fabbricato la particella n.218 è stata suddivisa nelle due particelle
1573 e 1574. Pertanto, gli effetti dell'accatastamento non si ritengono utili per considerare il terreno circostante all'edificio, ed identificato con la p.lla 1574, autonomamente commerciabile se non dopo aver rimosso l'abuso per il quale, come attestato dal di IL, non ricorrono i presupposti per conseguire il condono CP_15 richiesto;
14. Magazzino sito a IL (PA), c.da TA, Fg. 1, particella 1573. Non avendo le parti prodotto documentazione attestante la regolarità urbanistica del bene in esame, la scrivente ha presentato formale istanza al di IL al fine di ricevere una CP_15 specifica attestazione sullo stato urbanistico dell'immobile. Ebbene, dall'attestazione rilasciata dal responsabile dell'U.T.C. è emerso quanto segue: “Per il fabbricato n° 1 ricadente in via L29 snc, di cui al foglio 1 particella 1573 di una sola elevazione fuori terra, è agli atti una istanza di condono ex L. 326/03 prot. n° 7996 del 18/03/2004 - fascicolo 43 – (Allegato 1) a nome d , nato a [...] il [...]. Controparte_10
Ancora, sul medesimo immobile è stata condotta attività di repressione dell'abusivismo edilizio - fascicolo 899. Appare opportuno evidenziare che l'immobile non è presente nella CTR regionale del 2003 (volo maggio 2003) e per tale ragione non è suscettibile di condono edilizio in quanto non trova applicazione il comma 25 dell'art. 32 della L.
326/03 (sanatoria consentita per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo
2003)”. Da quanto attestato dal Comune di IL ne consegue che la domanda di condono edilizio presentata relativamente all'immobile non potrà essere accolta e pertanto il fabbricato non potrà essere regolarizzato. Da ciò ne consegue che il fabbricato dovrà essere demolito ed allo stato non risulta commerciabile.
16. Terreno sito a IL (PA), c.da TA, Fg. 1, particella 1.620.
La particella in esame si trova nelle medesime condizioni già rilevate per la particella
1574. Ed infatti, al suo interno è presente una costruzione, identificata con la particella
Pagina 9 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile 1621, che come si avrà modo di riferire di seguito è risultata priva di titoli abilitativi che ne legittimino l'edificazione. Ciò posto, si osserva come le particelle 1620 e la 1621 non sono “graffate” tra loro ed attualmente costituiscono due unità immobiliari indipendenti ma ciò solo per le modalità in cui è stato svolto l'accatastamento del fabbricato. Ed in vero, analizzando la domanda di condono edilizio presentata il 26.03.2004 (prot. 8791), si evince con chiarezza che quando venne commesso l'abuso edilizio la particella era unica ed identificata con il mappale n.432. Solo in seguito all'accatastamento del fabbricato la particella n.432 è stata suddivisa nelle due particelle 1620 e 1621. Pertanto, gli effetti dell'accatastamento non si ritengono utili per considerare il terreno circostante all'edificio, ed identificato con la p.lla 1620, autonomamente commerciabile se non dopo aver rimosso l'abuso per il quale, come attestato dal di IL, è già stato CP_15 emesso provvedimento di diniego dell'istanza di condono di cui sopra (prot. n°17585 del
23.06.2004).
17. Magazzino sito a IL (PA), Vicinale Quattrociocche snc, P.T., Fg. 1, particella
1621. Fabbricato in esame, oltre che in precarie condizioni statiche, è stato edificato senza il preventivo ottenimento dei titoli a ciò necessari. Agli atti del Comune di IL è presente una domanda di Condono Edilizio ai sensi della legge 326/2003 prot. n° 8791 del 26/03/2004, fascicolo 93, a nome di . Alla chiesta attestazione Controparte_10 sulla regolarità urbanistica del bene il responsabile dell'U.T.C. si è così pronunciato: “Per il fabbricato n° 4, di cui al foglio 1 particella 1621 è agli atti una istanza di condono ex L.
326/03 prot. n° 8791 del 26/03/2004 - fascicolo 93 (Allegato 2) a nome di
[...]
. Appare opportuno evidenziare che l'immobile non è presente nella CTR CP_10 regionale del 2003 (volo maggio 2003) e per tale ragione non è suscettibile di condono edilizio in quanto non trova applicazione il comma 25 dell'art. 32 della L. 326/03
(sanatoria consentita per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003).
Di conseguenza con provvedimento prot. n° 17585 del 23/06/2004 questo Ufficio ha diniegato l'istanza di condono edilizio ex L. 326/03 (Allegato 3). Alla luce dell'attestazione rilasciata dall'U.T.C. di IL, il fabbricato non può essere regolarizzato e ne andrà prevista la demolizione. Pertanto il bene non possiede i requisiti che ne consentano la commerciabilità:
18. Magazzino sito a IL (PA), via L.29 snc, P.T.-1°, Fg. 1, particella 1575 sub.1L'attestazione rilasciata dal non ha indicato l'esistenza di alcun titolo CP_15 abilitativo. Tuttavia, viene indicata la presenza del fabbricato già nella carta IGM risalente al 1968. Quindi si può ragionevolmente ritenere che il fabbricato sia stato realizzato in epoca antecedente al 1967. Tuttavia sulla medesima particella di terreno sulla quale insiste il fabbricato in esame e contiguo a quest'ultimo, è presente un altro manufatto edile, avente identificativo catastale n. 1575 sub 2, per il quale non sono stati rilasciati
Pagina 10 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile titoli abilitativi, non sono pendenti istanze di condono, e la cui edificazione è risalente ad un periodo successivo al 1985, pertanto da ritenere illegittimo e non sanabile. In virtù di quanto precede il bene allo stato non può ritenersi commerciabile se non dopo aver provveduto alla demolizione del corpo identificato con la particella 1575 sub 2.
19. Magazzino sito a IL (PA), via L.29 snc, P.T.-1°, Fg. 1, particella 1575 sub.2
L'attestazione rilasciata dal rileva che non sono stati rinvenuti agli atti titoli CP_15 abilitativi inerenti al fabbricato, né tantomeno istanze di condono edilizio pendenti, e che lo stesso viene rilevato nelle cartografie dal 1985 in poi. Pertanto, l'immobile risulta irregolare, non commerciabile e dovrà essere demolito.” (cfr. pag. da 33 a 37 della ctu dep. il 23.7.2021).
Per tali ragioni, i cespiti nn. 5, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19 della superiore elencazione, sono stati esclusi dai progetti di divisioni dei “beni con regolarità edilizia” elaborati dal ctu, i quali comprendono invece i terreni di cui ai nn. 1, 2 (solo terreno), 4 (solo terreno),
3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, della superiore elencazione.
In ossequio all'indirizzo interpretativo di recente affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, dunque, tali beni andranno stralciati dalla massa da dividere, avendo le parti prestato il consenso in tal senso (cfr. verb. ud. 8.11.2021, note di trattazione scritta e comparse conclusionali depositate dalle parti).
Invero, "Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dal D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380, art. 46 e dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio" […] “deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi. L'esclusione del fabbricato abusivo dall'atto di scioglimento della comunione, infatti, rende tale atto conforme al disposto del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 e L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 40, comma 2, e lo sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista” (Cass., S.U. n.
25021/2019).
L'esclusione dei beni su elencati dal compendio da dividere si giustifica, ad avviso di chi giudica, anche in forza della mancata attivazione delle pratiche volte alla sanatoria dei
Pagina 11 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile suddetti beni;
sicchè ricomprenderli tra quelli da dividere si tradurrebbe nella violazione del disposto normativo, facendo conseguire alle parti in sede giudiziale un effetto ulteriore rispetto a quello che – ad oggi – avrebbero potuto conseguire mediante l'autonomia privata.
La stima dei beni da dividere, per giurisprudenza consolidata, deve effettuarsi, al momento della divisione, in base al loro valore venale, cioè di mercato (in tal senso, per tutte, Cass., n. 6035/1980: “La stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione, a norma dell'art 726 cod civ, deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione stessa. La scelta del criterio tecnico da adottare per determinare il valore dei beni che formano oggetto della divisione rientra nel potere esclusivo del giudice del merito, salvo il limite di una motivazione adeguata e scevra da vizi logici”).
Nello specifico l'ausiliario ha attribuito ai beni relitti i seguenti valori (vedi tabella a pagg. 21 della relazione depositata il 23.7.2021):
“1 FI C.da Vallotta CT 2 298 € 38.510,00;
2 FI C.da Vallotta CT 2 299 F.R. agricolo - - - - - - - - - 29
3 FI C.da Cozzo delle Menzogne CT 1 104 agrumeto agricolo € 53.130,00;
Cozzo delle Menzogne CT 1 1799 F.R. agricolo - - - - - - - - - 16; CP_16
7 IL C.da TA CT 1 486 € 35.850,00;
8 IL C.da TA CT 1 378 € 130.550,00;
9 IL C.da TA CT 1 544 € 67.850,00;
10 IL C.d 1 238 € 71.500,00; CP_17
11 IL C.da TA CT 1 648 € 144.050,00;
12 IL C.da TA CT 1 1084 € 6.600,00;
15 IL C.da TA CT 1 356 frutteto edificabile € 88.700,00;”
Tali valutazioni, così come la scelta del c.t.u. di escludere i beni senza regolarità edilizia, non sono state contestate dalle parti, che hanno implicitamente condiviso le estimazioni prospettate dall'ing. CP_18
Definite le questioni relative alla massa dei beni componenti l'asse ereditario e la misura delle rispettive compartecipazioni in capo alle parti, occorre adesso procedere alla determinazione delle modalità divisionali da adottare nel caso di specie.
Orbene, nel caso di specie, è possibile addivenire allo scioglimento della comunione ereditaria mediante attribuzione della parte di beni ereditari a ciascun coerede spettante in natura, in ossequio al disposto degli artt. 720 e 727 c.c., con obbligo di compensare l'eccedenza mediante conguagli ex art. 728 c.c. (ripartiti dal Giudice tra i condividenti secondo i calcoli effettuati dall'ausiliario); attribuzione che, stante l'assenza di istanze di vendita e la carenza di qualsivoglia accordo tra le parti circa l'assegnazione dell'una
Pagina 12 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile piuttosto che dell'altra quota e ferma restando la necessità di compensare con l'equivalente in denaro l'ineguaglianza in natura dei lotti, avverrà mediante estrazione a sorte da riservare al passaggio in giudicato della presente sentenza, non potendosi dunque tenere conto della disponibilità manifestata da alcuni convenuti per l'assegnazione di alcuni cespiti, cui le controparti si sono opposte.
In esito alle operazioni sin qui descritte, l'ing. a fronte dell'ultimo richiamo ha CP_18 predisposto il progetto di divisione denominato “ipotesi 1D”, elaborato nella relazione integrativa depositata il 08.05.2024, al quale il decidente intende uniformarsi.
Il presente progetto prevede le seguenti attribuzioni: alla quota 1 i beni nn.9-11 (terreno sito in IL C.da , fg 1 p.lla 544 e terreno sito in IL C.da CP_17 CP_17
[... fg.1 p.lla 648) con un conguaglio da ricevere pari a € 346,67; alla quota 2 i beni nn.8-15 (terreno sito in IL C.da TA CT fg.1 p.lla 378 e terreno sito in
IL C.da TA CT fg. 1 p.lla 356) con un conguaglio da versare pari a €
7.003,33; alla quota 3 i beni nn.1-2-7 (terreno sito in FI C.da Vallotta CT fg. 2
p.lla 298, terreno sito in FI C.da Vallotta CT fg. 2 p.lla 299 e terreno sito in
IL C.da TA CT fig.1 f.lla486), con un conguaglio da ricevere pari a €
5.232,50; alla quota 4 il bene n.10 (terreno sito in IL C.da TA CT fg.1
p.lla238) con un conguaglio da versare pari a € 2.962,01; alla quota 5 i beni nn.3- 4
(terreno sito in FI C.da Cozzo delle Menzogne CT fg.1 p.lla104 e terreno sito in
FI C.da Cozzo delle Menzogne CT fg.1 p.lla1799) con un conguaglio da versare pari a € 8.359,22; alla quota 6 il bene n.12 (terreno sito in IL C.da TA CT fg.1 p.lla1084) con un conguaglio da ricevere pari a € 12.745,40.
Tale progetto di divisione va ritenuto condivisibile prevedendo il minor numero possibile di conguagli, sicchè va disposta, ai sensi dell' art. 720 c.c. la vendita all' incanto delle quote (lotti) degli immobili indicati supra, secondo il valore stimato dal c.t.u..
Va, tuttavia, rilevato che gli artt. 787 e 788 c.p.c. prevedono che alla vendita, qualora non vi sia accordo fra tutte le parti, può procedersi solo in forza di sentenza passata in giudicato.
Ed invero, la sentenza che dispone lo scioglimento di una comunione, prevedendo quale modalità di divisione la vendita dei beni, non risulta assoggettata al regime dell'art. 282
c.p.c., e non è pertanto immediatamente esecutiva.
Occorre, infatti, sottolineare che l'art. 282 c.p.c., non consente di ritenere che l'efficacia delle sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e/o costitutiva sia anticipata rispetto alla formazione della cosa giudicata sulla sentenza, con la conseguenza che deve affermarsi che dette sentenze possono vedere anticipata la loro efficacia rispetto a quel momento soltanto in forza di espressa previsione di legge, come accade, ad esempio, nell'art. 421 c.c. (cfr. Cass., 21367/2004; Cass., n. 16262/2005).
Pagina 13 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Alla luce di tali considerazioni deve affermarsi che la pronuncia di divisione che dispone la vendita dei beni ereditari può legittimare l'avvio del procedimento di vendita soltanto una volta che sia divenuta irrevocabile ed idonea a produrre l'effetto costitutivo che la caratterizza.
A ciò consegue che ove la sentenza emessa inter partes passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per l'effettuazione della vendita, mentre in caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale sub procedimento avverrà necessariamente in sede di impugnazione.
3. Spese di lite.
Con riferimento alle spese di lite, va osservato che nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza per le controversie verificatesi tra i condividenti ( v. Cassazione civile, sez.
II, 24 febbraio 1986 n.1111 ) .
Ciò posto, in considerazione dell'esito della lite e della mancata opposizione dei convenuti, rispetto alla domanda di divisione, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in atti, essendo state disposte, invece, per procedere esclusivamente alle operazioni divisionali, vanno poste a carico della massa e ricadono pro quota su tutti i condividenti, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, dispone procedersi allo scioglimento parziale della comunione avente ad oggetto i seguenti beni:
- Terreno sito a FI (PA), c.da Vallotta, identificato al catasto terreni del Comune di
FI al Fg. 2, particella 298;
-Terreno sito a FI (PA), c.da Vallotta, identificato al catasto terreni del Comune di
FI al Fg. 2, particella 299,
- Terreno sito a FI (PA), c.da Cozzo delle Menzogne, identificato al catasto terreni del Comune di FI al Fg. 1, particella 104;
-Terreno sito a FI (PA), c.da Cozzo delle Menzogne, identificato al catasto terreni del Comune di FI al Fg. 1, particella – 1799;
Pagina 14 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile - Terreno sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di
IL al Fg. 1, particella 486 ;
- Terreno sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di
IL al Fg. 1, particella 378,
- Terreno sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di
IL al Fg. 1, particella 544;
-Terreno sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di
IL al Fg. 1, particella 238;
- Terreno di are 28.81 sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di IL al Fg. 1, particella 648;
-Terreno sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di
IL al Fg. 1, particella 1084;
-Terreno sito a IL (PA), c.da TA, identificato al catasto terreni del Comune di
IL al Fg. 1, particella 356;
secondo l'individuazione delle quote indicate in parte motiva e in base al progetto divisionale “ipotesi 1D” previsto nella relazione peritale integrativa depositata il
08.05.2024;
• dispone procedersi alle operazioni divisionali della disposta vendita una volta che la presente sentenza emessa inter partes passi in giudicato, a seguito di presentazione di istanza da parte delle parti;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente giudizio;
• pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico dei condividenti pro quota.
Così deciso in Termini Imerese il 09/06/2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44
Pagina 15 di 15 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile