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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 20/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3886/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
ROBERTA RUSSO e DANIELE FUMAGALLI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti GIUSEPPE LABATE Parte_2
e SABINA PIZZUTO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.10.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con ordinanza del 20.11.2023 il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 1, commi 51 ss., L. 92/2012 da il quale, premettendo di essere stato dipendente Parte_2
Part della società (nel prosieguo sin Parte_1 dal 09.02.1998 con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, svolgendo mansioni di operatore polivalente di mezzi meccanici (gruista
– checker – carrellista – deckman – rizzatore), III Livello, deduceva l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pagina1 di 6
intimatogli in data 29.03.2022, con il quale il datore di lavoro recedeva dal rapporto di lavoro a causa delle reiterate assenze per malattia – soprattutto nelle giornate in cui era pianificato il turno di notte – tali da rendere la prestazione di lavoro del dipendente frammentaria e pregiudizievole sotto il profilo produttivo e organizzativo, oltre che onerosa.
Il Tribunale dichiarava la nullità del licenziamento, condannando la società resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione
– comunque in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto – oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione.
In particolare, il giudice del lavoro motivava la propria decisione, evidenziando che il licenziamento per eccessiva morbilità del lavoratore, qualificandosi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si collega “da un lato all'esistenza di una o più malattie
e dall'altro al fatto oggettivo del tempo complessivamente trascorso in malattia”. Unica condizione che può legittimare il recesso dal rapporto di lavoro è il superamento del cd. periodo di comporto, da considerare quale diretta espressione del contemperamento degli interessi confliggenti del datore di lavoro e del lavoratore, a nulla valendo motivazioni quali rendimento inadeguato, disservizi e/o esigenze aziendali, che permette al datore di lavoro “di mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora” e per il lavoratore “di disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento”.
Il Tribunale condannava, altresì, il datore di lavoro alla refusione delle spese di lite, quantificate in complessivi euro 1.830,00 a titolo di compensi professionali.
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Part 1.1.- Proponendo opposizione avverso detta ordinanza, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal con condanna dello Parte_2 stesso al pagamento delle spese di lite, evidenziando che il licenziamento non era stato intimato in ragione delle assenze del lavoratore, bensì in virtù dei disservizi che la società aveva subito in ragione di dette assenze, atteso lo scarso rendimento della prestazione resa dal dipendente.
1.2.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il Parte_2 rigetto dell'opposizione, con conferma dell'ordinanza impugnata, seppur abbia stigmatizzato la stessa nella parte in cui il giudice aveva quantificato le spese di lite, in quanto inferiori ai minimi edittali previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014.
Part 2.- L'opposizione principale, proposta da non è fondata.
2.1.- Si premette che il licenziamento oggetto di causa è stato intimato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo e, pertanto, senza che al lavoratore sia stata mossa alcuna contestazione disciplinare.
In particolare, con lettera del 29.03.2022 (prot: PER/ADT/ac/2022/243)
Part
ha comunicato al lavoratore il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, evidenziando che l'elevato numero di assenze per malattia, specialmente in occasione del primo turno, “nelle proporzioni
e secondo le modalità specifiche sopra descritte incidono negativamente sull'attività produttiva e sull'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento dei turni, dando luogo ad una prestazione lavorativa frammentata pregiudizievole sotto il profilo produttivo e organizzativo (tanto più nel descritto contesto di limitazione dei lavoratori idonei allo svolgimento del lavoro notturno), oltre che onerosa”.
Dalla predetta motivazione, si evince che la ragione che ha indotto al licenziamento fosse da ricercare non tanto in un inadempimento del lavoratore, quanto nel pregiudizio alla produttività ed all'organizzazione aziendale derivante dalla frammentarietà della prestazione lavorativa, dovuta all'eccessiva morbilità del PENNAZZATO.
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2.2.- Ciò detto, devono farsi proprie le motivazioni già contenute nell'ordinanza opposta ed, in particolare, della giurisprudenza di legittimità in essa richiamata.
Infatti, nell'ottica di un contemperamento tra gli interessi confliggenti del datore di lavoro, a mantenere alle proprie dipendenze solo chi lavora e produce, e del lavoratore, a disporre di un congruo periodo di tempo per curarsi senza perdere i mezzi di sostentamento, solo il superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporto), predeterminato dalla legge, dalle parti od, in via equitativa, dal giudice, è condizione di legittimità del recesso, ritenendosi che “Lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
(cfr. Cass. 07/12/2018 n. 31763)” (C. 11174/2023), dovendo quest'ultimo, in caso contrario, considerarsi nullo per violazione dell'art 2110, comma 2, c.c. (C. SU 12568/2018) e ponendosi in contrasto con i predetti principi, “La suggestiva lettura degli istituti prospettata dalla ricorrente - la quale ritiene che nel caso di specie la malattia rilevi solo come circostanza materiale e che, in disparte la giustificatezza dell'assenze, queste per i modi e per i tempi in cui si sono verificate avrebbero creato un disservizio tale da rendere non utile la prestazione a prescindere dal superamento del comporto. Va qui ribadito che il licenziamento per scarso rendimento
è riconducibile ad una ipotesi di recesso per giustificato motivo soggettivo che, per essere legittimo, deve connotarsi di una condotta imputabile al lavoratore la quale, complessivamente valutata e sulla base delle allegazioni e delle prove offerte, evidenzi una violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente e determini una rilevante sproporzione tra gli obiettivi fissati e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione con conseguente grave
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inadempimento del lavoratore dei compiti a lui affidati (in questo senso proprio la sentenza richiamata dalla società ricorrente: Cass.
04/09/2014 n. 18678). La nozione di "scarso rendimento" è legata ad un inadempimento del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile e non piuttosto al dato obiettivo della inidoneità della prestazione al conseguimento degli obiettivi aziendali (cfr. Cass. n.
7522 del 2017 con riguardo ad una fattispecie disciplinata dal R.D. n.
148 del 1931)” (C. 11174/2023).
3.- L'opposizione incidentale, proposta da è fondata. Parte_2
3.1.- Come correttamente rilevato da parte appellante, il giudice di primo grado ha liquidato i compensi al di sotto dei minimi indicati dalle predette tabelle senza offrire sul punto alcuna motivazione.
Infatti, sono stati liquidati i compensi professionali in misura pari ad euro 1.830,00 e, quindi, al di sotto dei minimi tabellari previsti dal DM 55/2014 per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile.
3.2.- Ciò detto, tenuto conto della circostanza che il rito disciplinato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1 è caratterizzato dalla articolazione del giudizio di primo grado in due fasi, l'una a cognizione semplificata o sommaria, l'altra a cognizione piena, e che, quindi, l'opposizione non è una revisio prioris istantiae e non ha natura impugnatoria, in quanto, dopo una fase iniziale concentrata e deformalizzata, il procedimento si espande alla dimensione ordinaria della cognizione piena, con accesso per le parti a tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti, deve procedersi in questa sede ad una liquidazione unitaria delle spese di lite per entrambe le fasi del procedimento, che dovranno essere poste in capo alla società ricorrente, tenuto conto della soccombenza, e liquidate, come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, in ragione del valore indeterminabile della causa (complessità bassa), della natura delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
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RIGETTA l'opposizione principale, proposta da Parte_1
;
[...]
ACCOGLIE l'opposizione incidentale, proposta da e Parte_2 per l'effetto,
- DICHIARA la nullità del licenziamento intimato in data 29.03.2022
(prot: PER/ADT/ac/2022/243)
- CONDANNA a reintegrare Parte_1 [...]
nel posto di lavoro precedentemente occupato;
Parte_2
- CONDANNA al pagamento in favore Parte_1 del ricorrente di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione - comunque in misura non superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto - oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito al soddisfo, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione;
PONE in capo a le spese di lite di Parte_1 entrambe le fasi del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
3.689,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Palmi, 20/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
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