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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 3501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3501 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI SC TT Presidente dott. RI SI DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3113/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Ottone Salvati Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE- APPELLATA INCIDENTALE
E
con l'avv. Andrea Monti Controparte_1
APPELLATA PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5843/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 conveniva in giudizio Parte_1 [...] davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di CP_1 avere lavorato per la società una prima volta presso la macelleria sita in viale Vico Pisano
n. 1/3 fino al 19 ottobre 2015, quando era stata costretta formalmente a dimettersi, per poi continuare a lavorare senza soluzione di continuità presso il negozio di macelleria ubicato in Roma, via del Trullo n. 285; di essere stata adibita principalmente allo svolgimento di mansioni di cassiera, anche se all'occorrenza impiegata come addetta alla vendita di carne, pane e preparati, nonché alla pulizia del negozio e alle consegne a domicilio;
di
Pag. 1 di 12 avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, ricevendo le direttive di lavoro dal titolare e dovendo giustificare Controparte_1
a questi ritardi e assenze;
che il rapporto era stato formalizzato solo dal maggio 2016, quando era stata assunta con contratto a tempo determinato per 2 ore giornaliere, pur avendo sempre osservato l'orario in precedenza citato;
che solo dal gennaio 2017 l'orario era stato formalmente incrementato fino a 4 ore giornaliere;
di avere percepito una retribuzione mensile di € 700,00 che fino al maggio 2016 aveva ricevuto in contanti;
di avere usufruito di sole 3 settimane di ferie annuali, sebbene in busta paga ne figurasse il godimento integrale, ciò che valeva anche per i permessi e per i r.o.l.; di non avere mai percepito alcunché a titolo di ferie e permessi non goduti e di 13ª e 14ª mensilità; che la società aveva effettuato in maniera del tutto arbitraria un bonifico annuale con causale
“anticipazione t.f.r.”, mai richiesta, con imposizione di immediata restituzione in contanti della somma ricevuta;
che il giorno 14 maggio 2022 verso le ore 8:30 in maniera inaspettata lo l'aveva allontanata bruscamente dal posto di lavoro dopo averla CP_1 pesantemente apostrofata alla presenza di altri colleghi;
che il suo medico curante le aveva prescritto dunque un periodo di malattia, ma alla cessazione di esso, nella data del 12 settembre 2022, lo stesso le aveva impedito l'accesso al luogo di lavoro;
di CP_1 avere impugnato tale licenziamento orale rendendosi nuovamente disponibile all'immediata ripresa dell'attività lavorativa;
di avere ricevuto nella data del 14 ottobre
2022 la comunicazione da parte della società dell'intenzione “di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, il suo rapporto di lavoro cesserà alla data del 12.10.2022”, ovvero due giorni prima della comunicazione stessa;
di avere impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo;
di avere percepito una retribuzione pari a € 1.697,02 mensili;
che la società impiegava meno di 15 dipendenti e applicava il c.c.n.l. Commercio e terziario.
Argomentava quindi in ordine alla sussistenza di un rapporto di dipendenza tra le parti fin dall'ottobre 2015, sebbene esso si fosse svolto in maniera irregolare, ravvisando tutti gli elementi della subordinazione, così rivendicando la spettanza della somma di €
7.128,55 per il periodo fino al maggio 2016 e della somma di € 55.697,91 per il periodo successivo, secondo i conteggi allegati al ricorso;
deduceva l'illegittimità del licenziamento intimatole stigmatizzando la genericità della motivazione, escludendo la ricorrenza di crisi di fatturato o di contrazione di ricavi ed evidenziando che avrebbe ben
Pag. 2 di 12 potuto essere adibita ad altre mansioni, sottolineando la violazione dell'obbligo di repêchage e dei criteri di scelta indicati dalla legge n. 223/1991.
Ciò premesso, concludeva richiedendo come segue: “- per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra Pt_1
e la convenuta fin dall'ottobre 2015 e/o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa nonché lo svolgimento da parte della sig.ra fino alla data del Pt_1 licenziamento di un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattuale, e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. al pagamento di tutte le differenze retributive pari ad €
62.826,46 come da conteggi allegati, ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. - Accertare e dichiarare, la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra in data Pt_1
14.10.2022 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura massima prevista dal d.lgs. n. 23/2015 e/o a quella ritenuta di giustizia”, vinte le spese, da distrarsi.
Radicato il contraddittorio, si costituiva contestando le argomentazioni Controparte_1 altrui e concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, affermava che la ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze dal maggio 2016 in forza di un contratto a tempo parziale per 30 ore settimanali, distribuite dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30; che prima di tale assunzione la ricorrente non aveva prestato alcuna attività lavorativa in favore della convenuta;
che la lavoratrice svolgeva esclusivamente mansioni di cassiera;
che la aveva sempre percepito la retribuzione indicata nelle buste paga, Pt_1 oltre a compensi in contanti, di importo tale da giungere ad una retribuzione mensile concordata di € 1.150,00. Quanto al licenziamento, la società evidenziava che il recesso datoriale dipendeva dalla scarsa produttività e dall'eccessiva morbilità della ricorrente;
che la peraltro, durante il lungo periodo di malattia, conseguente ad un mero Pt_1 rimprovero rivoltole dal datore di lavoro circa allegati comportamenti inadeguati mantenuti sul luogo di lavoro, soleva spendere il proprio tempo al mare, in compagnia di amici, salvo rispettare le fasce di reperibilità, come da relazione investigativa prodotta agli atti.
Pag. 3 di 12 Istruita anche tramite l'esame di diversi testimoni, la causa era decisa con la sentenza n.
5843/2024, depositata il 20 maggio 2024, che accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l'illegittimità del licenziamento e l'estinzione del rapporto con condanna della società al pagamento di un'indennità pari a 3 mensilità; previa elaborazione di nuovi conteggi a cura della ricorrente, condannava inoltre la convenuta al pagamento della somma di € 20.406,47 a titolo di differenze retributive, compensando infine le spese processuali.
Segnatamente:
• riteneva non dimostrata la sussistenza del rapporto in epoca anteriore al maggio
2016
• reputava dimostrato lo svolgimento di un orario settimanale pari a 30 ore, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato per tutta la durata del rapporto
• individuava quale retribuzione percepita o per il 2016 e per il periodo da settembre 2022 a fine rapporto, quella risultante dalle buste paga o per il periodo dal gennaio al luglio 2017 e dal novembre 2017 all'agosto
2022, quella risultante dai bonifici in atti, fatta eccezione per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, in ordine ai quali considerava quella risultante dalle quietanze sottoscritte dalla Pt_1
• quanto al licenziamento, ne ravvisava la natura ontologicamente disciplinare reputandolo illegittimo, con estinzione del rapporto e condanna della società al pagamento di un'indennità nella citata misura di 3 mensilità
• quanto alla compensazione delle spese, la motivava in ragione del limitato accoglimento delle domande, dell'infondatezza delle allegazioni in merito alla retribuzione percepita – qualificata come “clamorosa” – e del rifiuto da parte della ricorrente della proposta conciliativa formulata dal giudice.
Con atto depositato presso questa Corte il 12 novembre 2024 la interponeva Pt_1 tempestivo appello avverso la decisione.
A sostegno, con un primo motivo si doleva del mancato riconoscimento della sussistenza di un rapporto di subordinazione fin dal mese di ottobre 2015 evidenziando che il teste pur valorizzato dal Tribunale a suo danno, nulla aveva riferito in proposito atteso Tes_1 che aveva iniziato a lavorare per la società solo nel 2019; né quest'ultima aveva contestato
Pag. 4 di 12 che la lavoratrice aveva operato “alle dipendenze del precedente gestore dell'esercizio commerciale”, di guisa che tale circostanza doveva considerarsi pacifica. Incomprensibile risultava inoltre la svalutazione delle deposizioni dei testi indotti a sua cura, sulla base del mero rapporto di amicizia che li legava, considerato che essi avevano fornito dichiarazioni univoche in ordine alla durata del rapporto, ciò che valeva particolarmente per quelle rese dalla Per_1
Con una seconda doglianza censurava l'individuazione dell'orario di lavoro evidenziando che dalle stesse difese della società emergeva l'osservanza di un orario superiore rispetto a quello risultante dal contratto;
sottolineava che le dichiarazioni dei testi valorizzati dal primo giudice avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'orario allegato in ricorso, dovendosi tenere conto del fatto che dalle loro deposizioni era risultato che il negozio apriva alle 7:30 e chiudeva alle 13:30 e che entrambi avevano riferito di osservare un orario diverso e superiore rispetto a quello contrattuale.
Con una terza censura contestava la determinazione delle differenze retributive, frutto di un errore del Tribunale che aveva confuso le due ipotesi formulate al momento dell'invito alla rielaborazione dei conteggi, con la conseguenza che la somma spettante ammontava almeno a € 31.040,95 e non a quella inferiore indicata in sentenza.
Con un quarto motivo impugnava il mancato riconoscimento delle somme rivendicate a titolo di ferie e permessi non goduti, di festività e mensilità supplementari, ponendo in evidenza che la retribuzione risultante dalle buste paga non poteva ricomprendere tali voci in quanto inferiore ai minimi contrattuali. Tanto trovava conferma nelle dichiarazioni della teste , che aveva riferito di come tali importi le fossero versati in contanti, Tes_2 ciò che non era emerso nel caso della così vantando differenze per € 145,73 a titolo Pt_1 di festività, per € 2.207,01 a titolo di ferie non godute e per € 1.122,70 a titolo di permessi non fruiti.
Con una quinta doglianza censurava la determinazione dell'indennità di licenziamento nella misura di sole 3 mensilità evidenziando l'inesistenza dell'addotto giustificato motivo oggettivo, l'erronea individuazione della propria anzianità, pari a 7 anni e non ai soli 4 ravvisati dal Tribunale, oltre all'irrilevanza della propria condotta, trattandosi di licenziamento per preteso (ma insussistente) giustificato motivo oggettivo, così insistendo per la sua quantificazione secondo i massimi di legge.
Pag. 5 di 12 Con un ultimo motivo contestava la regolazione delle spese di lite atteso che le proprie domande erano state respinte in minima parte e che la proposta conciliativa rifiutata era assai inferiore alla misura della condanna contenuta in sentenza.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo “- per i motivi esposti in narrativa accertare
e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e la Pt_1 convenuta fin dall'ottobre 2015 e/o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa nonché lo svolgimento da parte della sig.ra fino alla data del licenziamento Pt_1 di un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattuale, e per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento di tutte le differenze retributive pari ad € 62.826,46 come da conteggi allegati, ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. - Accertare e dichiarare, la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra in data 14.10.2022 per i motivi Pt_1 esposti in narrativa e, per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...] danno nella misura massima prevista dal d. lgs. n. 23/2015 e/o a quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/14”.
Nuovamente radicato il contraddittorio, con memoria depositata il 25 marzo 2025 si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame altrui. A sua volta, Controparte_1 impugnava la sentenza censurando la quantificazione delle somme riconosciute alla Pt_1
a titolo di differenze retributive. Segnatamente, richiamava il contenuto delle deposizioni dei testi e nel punto in cui avevano riferito che la retribuzione mensile Tes_1 Tes_2 era comprensiva di somme versate in contanti “fuori busta” con la conseguenza che l'importo mensile percepito doveva essere determinato in € 1.150,00; ribadiva, inoltre,
l'erroneità dei conteggi elaborati dalla lavoratrice e accolti dal primo giudice in quanto confrontavano l'importo lordo spettante con quello netto percepito, evidenziando
• che secondo i propri conteggi la aveva ricevuto addirittura la somma di € Pt_1
2.023,00 in eccesso rispetto al dovuto
• che quanto spettante per festività, permessi e ferie era stato regolarmente conteggiato come da buste paga e che, al più, a tale titolo si poteva riconoscere
Pag. 6 di 12 alla lavoratrice la somma di € 220,71 comunque sollecitandosi la nomina di un consulente contabile
• che la avrebbe dovuto restituire le somme ricevute in eccesso in base Pt_1 all'ordinanza-ingiunzione datata 19 dicembre 2023 per via dell'erronea indicazione dell'importo della busta paga (pari a € 2.630,74 e non a € 2.830,74) e per via del mancato scomputo delle trattenute già versate sulle retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, oltre che di quanto già erogato a titolo di t.f.r.
Concludeva dunque richiedendo di “1) rigettare integralmente l'appello proposto dalla
Sig.ra perché inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in Parte_1 diritto, per le ragioni tutte di cui alle superiori premesse, con conseguente conferma della sentenza nelle parti ex adverso impugnate;
2) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la non attendibilità dei conteggi ex adverso depositati e presi come parametro dal Tribunale – se del caso previo esperimento di idonea CTU – accertato e dichiarato che la Sig.ra ha Pt_1 sempre percepito l'importo di € 1.150,00 mensili, per i motivi meglio indicati in narrativa, quantificare le differenze retributive spettanti alla Sig.ra in € 220,71, Pt_1 come da conteggi in atti o in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia”, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Disposta ed esperita consulenza tecnica contabile, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rispetto allo scrutinio delle questioni devolute con i due atti di appello, la Corte precisa che sull'affermata illegittimità del licenziamento intimato alla si è Pt_1 formato il giudicato, non avendo proceduto all'impugnativa di tale capo della CP_1 sentenza.
Risultano dunque questioni controverse e oggetto del presente giudizio di appello:
• l'inizio del rapporto, oggetto del primo motivo dell'appello principale
• l'orario di lavoro, oggetto del secondo motivo dell'appello principale
Pag. 7 di 12 • le differenze retributive eventualmente spettanti alla comprese quelle Pt_1 eventualmente derivanti da ferie, permessi, festività e mensilità supplementari, oggetto del terzo e del quarto motivo dell'appello principale e dell'unico motivo dell'appello incidentale
• la determinazione dell'indennità di licenziamento, anche alla luce dell'anzianità di servizio della oggetto del quinto motivo dell'appello principale Pt_1
• la regolazione delle spese processuali, oggetto del sesto motivo dell'appello principale.
Così definito il perimetro delle questioni sottoposte alla sua cognizione, ritiene il collegio che il primo motivo dell'appello principale non meriti accoglimento. Se infatti coglie il segno la doglianza della in ordine all'irrilevanza sul punto della deposizione del Pt_1 teste valorizzato dal primo giudice, atteso che questi ha iniziato a lavorare per la Tes_1 società solo nel febbraio 2019, dunque nulla può riferire sul periodo 2015-2016, nondimeno, risulta non credibile la deposizione della teste alla quale si richiama Per_1 la lavoratrice. Invero, questa ha infatti dichiarato di avere iniziato a lavorare presso un negozio situato accanto alla macelleria nel settembre 2015, espressamente affermando
“…che vedevo quotidianamente la ricorrente presso il locale del convenuto e tanto sin da quando io ho iniziato a lavorare;
nel senso che la ricorrente già lavorava lì”, il che risulta incongruo se solo si considera che la ha addotto di avere cominciato a Pt_1 lavorare presso la macelleria in questione nel successivo mese di ottobre 2015, di guisa che non poteva “già lavorare lì” quando la ha incominciato il rapporto con il Per_1 negozio di abbigliamento. Né si può valorizzare la deposizione dell'altra teste che Tes_3 ha dichiarato “Non so dire quando la ricorrente iniziò a lavorare nella macelleria, quando io la conobbi nel 2015, lei già ci lavorava”, non chiarendo costei come abbia appreso una tale informazione, se direttamente recandosi presso la macelleria o dalla stessa ciò che rende l'affermazione priva di valore probatorio, non risultando Pt_1 nemmeno indicato in quale momento dell'anno 2015 ebbe a conoscere l'appellante che, occorre ricordarlo, ha dedotto di avere iniziato a lavorare nel mese di ottobre, dunque verso la fine di quell'anno. Ugualmente generica è la dichiarazione resa dalla teste in quanto la circostanza che la abbia lavorato per la macelleria “per Tes_4 Pt_1 circa 7/8 anni” non è tale da chiarire in modo inequivoco se il rapporto sia in effetti iniziato nell'ottobre 2015 oppure nel maggio dell'anno successivo.
Pag. 8 di 12 Va respinta anche la seconda censura contenuta nell'appello principale, riguardante l'orario di lavoro, in quanto dalla disamina delle risultanze probatorie si deve convenire con la ricostruzione del primo giudice in ordine allo svolgimento di 30 ore settimanali da parte della Infatti, risultano ancora una volta incongrue e non credibili le Pt_1 deposizioni dei testi introdotti dalla lavoratrice. In particolare, la non può Per_1 giustificare l'orario dalle 8:00 alle 14:00 attribuito alla atteso che ella stessa ha Pt_1 riferito di osservare un orario dalle 9:00 alle 13:00 presso il negozio limitrofo alla macelleria, ciò che esclude in radice che possa avere constatato personalmente che l'appellante principale iniziasse a lavorare già alle ore 8:00 e terminasse alle 14:00, senza considerare che la stessa teste non ha nemmeno chiarito se lavorasse o meno anche nella giornata del sabato. Parimenti, la teste ha affermato che l'orario della “…era Tes_5 Pt_1 dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato. Mi è capitato di passare intorno alle 14.00 dopo il lavoro”, ancora una volta senza chiarire come potesse riferire in ordine all'orario di inizio e deponendo in maniera del tutto generica sul termine della prestazione. Allo stesso modo, non si può attribuire valore probatorio favorevole rispetto alla tesi della a quanto dichiarato dalla teste che ha riferito di recarsi “alla macelleria Pt_1 Tes_3 intorno alle 13.00/13.30”, ciò da una parte esclude che possa conoscere direttamente l'orario di inizio e dall'altra coincide con il termine della prestazione individuato da
Tribunale. Medesime considerazioni quanto all'orario di uscita valgono per la deposizione della teste che ha riferito che “quando mia figlia chiudeva il Tes_4 negozio, che è proprio lì vicino, intorno alle 13.15 andavo con mia figlia alla macelleria ed ancora vedevo al lavoro la ricorrente”, ciò che non contrasta con l'orario delle 13:30, mentre per quanto attiene all'orario di ingresso, indicato nelle 8:15, non si è chiarito per quale ragione la dichiarante dovesse recarsi in quell'orario nei pressi della macelleria. Se
a quanto fino a questo punto rilevato si aggiunge che i due testi introdotti dalla società, uno dei quali ha ormai cessato il rapporto di lavoro, risultando quindi genuinamente indifferente all'esito del presente giudizio, hanno concordemente indicato l'orario osservato dalla in 30 ore settimanali dalle 8:30 alle 13:30, emergono la correttezza Pt_1 delle conclusioni cui è pervenuto sul punto il Tribunale e l'infondatezza della doglianza in esame.
Passando a questo punto ad esaminare la questione riguardante la spettanza o meno all' di differenze retributive – oggetto del terzo e del quarto motivo dell'appello Pt_1
Pag. 9 di 12 principale e dell'unico motivo dell'appello incidentale – alla luce della inconciliabilità delle posizioni contrapposte e dei calcoli operati dalle parti, la Corte ha incaricato un consulente contabile di verificarne l'eventuale ammontare, formulando il quesito contenuto nell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, da intendersi qui riportato.
Ebbene, l'ausiliario all'esito di una approfondita disamina degli atti processuali e delle argomentazioni delle parti, in alcuni frangenti anche accolte, ha concluso per la spettanza in favore della lavoratrice della complessiva somma di € 28.769,83 oltre a € 5.214,66 a titolo di t.f.r.
Ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il consulente siano condivisibili siccome frutto di una approfondita disamina degli atti e di corrette valutazioni tecniche, non adeguatamente censurate dalle parti, se non nei termini infine accolti dallo stesso ausiliario.
Al pagamento di dette somme, in parziale accoglimento del gravame principale e in rigetto di quello incidentale, la società va dunque condannata in favore della CP_1
oltre agli accessori di legge, dovendosi defalcare le somme eventualmente versate Pt_1 in forza dell'ordinanza-ingiunzione del 19 dicembre 2023.
Quanto al licenziamento, occorre evidenziare che nessuna contestazione in ordine alla sua qualificazione come avente natura disciplinare, ma dissimulato sotto la forma di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è stata sollevata da nessuna delle parti.
Né è stato contestato il requisito dimensionale di legge, avendo solo osservato la Pt_1 che il numero dei dipendenti era di circa 10, sicché trova altrettanto pacificamente applicazione l'art. 9 del d.lgs n. 23/2015, che prevede una riduzione della metà delle indennità previste dalla normativa generale e un limite massimo di 18 mensilità a seguito della sentenza n. 118/2025 della Corte costituzionale, che, sulla scia della precedente sentenza n. 183/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione in esame 5 nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo disposto da aziende fino a
15 dipendenti, il limite massimo di indennità risarcitoria spettante al lavoratore sia pari a
6 mensilità.
Ciò posto, osserva la Corte come il Tribunale abbia in effetti errato nell'individuazione dell'anzianità di servizio della lavoratrice, pari non già a soli 4 anni, ma a 6 anni e 6 mesi, atteso che il rapporto – per quanto in precedenza esposto – si è protratto dal maggio 2016
Pag. 10 di 12 all'ottobre 2022, risultando fondata, almeno in parte, la censura in tal senso mossa dalla che comunque intendeva far decorrere in maniera infondata il rapporto dall'ottobre Pt_1
2015, per una complessiva durata di 7 anni.
Orbene, atteso che il licenziamento è da reputarsi radicalmente illegittimo e in considerazione di un'anzianità di servizio di oltre 6 anni e delle ridotte dimensioni aziendali, certamente inferiore ai 15 dipendenti, ma anche ai 10 allegati dalla il Pt_1 che trova smentita nella visura acquisita agli atti processuali, ritiene la Corte che l'indennità possa essere determinata nella misura di 6 mensilità richieste.
In ragione di quanto fino a questo punto esposto, l'appello principale va accolto in parte, mentre quello incidentale deve essere integralmente respinto, così riformandosi la sentenza gravata nei termini di cui al dispositivo.
Quanto alle spese processuali, in base all'esito complessivo del giudizio, esse possono essere compensate per 1/3 e poste per la restante parte a carico della società, con distrazione. Vanno inoltre poste a carico della stessa società le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per l'appellante incidentale delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 12 novembre 2024 e sull'appello incidentale proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale del lavoro Controparte_1 di Roma n. 5843/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 28.769,83 a titolo di Parte_1 differenze retributive e della somma di € 5.214,66 a titolo di t.f.r., il tutto oltre accessori di legge;
condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di un'indennità non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
Pag. 11 di 12 - respinge l'appello incidentale;
- compensa per 1/3 le spese del primo grado del giudizio e pone la restante parte, liquidata in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge a carico di con Controparte_1 distrazione;
compensa per 1/3 le spese del presente grado del giudizio e pone la restante parte, liquidata in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge a carico di Controparte_1 con distrazione;
- dà atto della sussistenza per l'appellante incidentale delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
- pone a carico di le spese di Controparte_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI SI DO VI SC TT
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. VI SC TT Presidente dott. RI SI DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3113/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Ottone Salvati Parte_1
APPELLANTE PRINCIPALE- APPELLATA INCIDENTALE
E
con l'avv. Andrea Monti Controparte_1
APPELLATA PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5843/2024 del Tribunale del lavoro di Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2023 conveniva in giudizio Parte_1 [...] davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro esponendo di CP_1 avere lavorato per la società una prima volta presso la macelleria sita in viale Vico Pisano
n. 1/3 fino al 19 ottobre 2015, quando era stata costretta formalmente a dimettersi, per poi continuare a lavorare senza soluzione di continuità presso il negozio di macelleria ubicato in Roma, via del Trullo n. 285; di essere stata adibita principalmente allo svolgimento di mansioni di cassiera, anche se all'occorrenza impiegata come addetta alla vendita di carne, pane e preparati, nonché alla pulizia del negozio e alle consegne a domicilio;
di
Pag. 1 di 12 avere osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, ricevendo le direttive di lavoro dal titolare e dovendo giustificare Controparte_1
a questi ritardi e assenze;
che il rapporto era stato formalizzato solo dal maggio 2016, quando era stata assunta con contratto a tempo determinato per 2 ore giornaliere, pur avendo sempre osservato l'orario in precedenza citato;
che solo dal gennaio 2017 l'orario era stato formalmente incrementato fino a 4 ore giornaliere;
di avere percepito una retribuzione mensile di € 700,00 che fino al maggio 2016 aveva ricevuto in contanti;
di avere usufruito di sole 3 settimane di ferie annuali, sebbene in busta paga ne figurasse il godimento integrale, ciò che valeva anche per i permessi e per i r.o.l.; di non avere mai percepito alcunché a titolo di ferie e permessi non goduti e di 13ª e 14ª mensilità; che la società aveva effettuato in maniera del tutto arbitraria un bonifico annuale con causale
“anticipazione t.f.r.”, mai richiesta, con imposizione di immediata restituzione in contanti della somma ricevuta;
che il giorno 14 maggio 2022 verso le ore 8:30 in maniera inaspettata lo l'aveva allontanata bruscamente dal posto di lavoro dopo averla CP_1 pesantemente apostrofata alla presenza di altri colleghi;
che il suo medico curante le aveva prescritto dunque un periodo di malattia, ma alla cessazione di esso, nella data del 12 settembre 2022, lo stesso le aveva impedito l'accesso al luogo di lavoro;
di CP_1 avere impugnato tale licenziamento orale rendendosi nuovamente disponibile all'immediata ripresa dell'attività lavorativa;
di avere ricevuto nella data del 14 ottobre
2022 la comunicazione da parte della società dell'intenzione “di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3 L. n. 604/1966 per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, il suo rapporto di lavoro cesserà alla data del 12.10.2022”, ovvero due giorni prima della comunicazione stessa;
di avere impugnato il licenziamento ritenendolo illegittimo;
di avere percepito una retribuzione pari a € 1.697,02 mensili;
che la società impiegava meno di 15 dipendenti e applicava il c.c.n.l. Commercio e terziario.
Argomentava quindi in ordine alla sussistenza di un rapporto di dipendenza tra le parti fin dall'ottobre 2015, sebbene esso si fosse svolto in maniera irregolare, ravvisando tutti gli elementi della subordinazione, così rivendicando la spettanza della somma di €
7.128,55 per il periodo fino al maggio 2016 e della somma di € 55.697,91 per il periodo successivo, secondo i conteggi allegati al ricorso;
deduceva l'illegittimità del licenziamento intimatole stigmatizzando la genericità della motivazione, escludendo la ricorrenza di crisi di fatturato o di contrazione di ricavi ed evidenziando che avrebbe ben
Pag. 2 di 12 potuto essere adibita ad altre mansioni, sottolineando la violazione dell'obbligo di repêchage e dei criteri di scelta indicati dalla legge n. 223/1991.
Ciò premesso, concludeva richiedendo come segue: “- per i motivi esposti in narrativa accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra Pt_1
e la convenuta fin dall'ottobre 2015 e/o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa nonché lo svolgimento da parte della sig.ra fino alla data del Pt_1 licenziamento di un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattuale, e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. al pagamento di tutte le differenze retributive pari ad €
62.826,46 come da conteggi allegati, ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. - Accertare e dichiarare, la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra in data Pt_1
14.10.2022 per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura massima prevista dal d.lgs. n. 23/2015 e/o a quella ritenuta di giustizia”, vinte le spese, da distrarsi.
Radicato il contraddittorio, si costituiva contestando le argomentazioni Controparte_1 altrui e concludendo per il rigetto del ricorso. In particolare, affermava che la ricorrente aveva lavorato alle proprie dipendenze dal maggio 2016 in forza di un contratto a tempo parziale per 30 ore settimanali, distribuite dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore
13:30; che prima di tale assunzione la ricorrente non aveva prestato alcuna attività lavorativa in favore della convenuta;
che la lavoratrice svolgeva esclusivamente mansioni di cassiera;
che la aveva sempre percepito la retribuzione indicata nelle buste paga, Pt_1 oltre a compensi in contanti, di importo tale da giungere ad una retribuzione mensile concordata di € 1.150,00. Quanto al licenziamento, la società evidenziava che il recesso datoriale dipendeva dalla scarsa produttività e dall'eccessiva morbilità della ricorrente;
che la peraltro, durante il lungo periodo di malattia, conseguente ad un mero Pt_1 rimprovero rivoltole dal datore di lavoro circa allegati comportamenti inadeguati mantenuti sul luogo di lavoro, soleva spendere il proprio tempo al mare, in compagnia di amici, salvo rispettare le fasce di reperibilità, come da relazione investigativa prodotta agli atti.
Pag. 3 di 12 Istruita anche tramite l'esame di diversi testimoni, la causa era decisa con la sentenza n.
5843/2024, depositata il 20 maggio 2024, che accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando l'illegittimità del licenziamento e l'estinzione del rapporto con condanna della società al pagamento di un'indennità pari a 3 mensilità; previa elaborazione di nuovi conteggi a cura della ricorrente, condannava inoltre la convenuta al pagamento della somma di € 20.406,47 a titolo di differenze retributive, compensando infine le spese processuali.
Segnatamente:
• riteneva non dimostrata la sussistenza del rapporto in epoca anteriore al maggio
2016
• reputava dimostrato lo svolgimento di un orario settimanale pari a 30 ore, dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato per tutta la durata del rapporto
• individuava quale retribuzione percepita o per il 2016 e per il periodo da settembre 2022 a fine rapporto, quella risultante dalle buste paga o per il periodo dal gennaio al luglio 2017 e dal novembre 2017 all'agosto
2022, quella risultante dai bonifici in atti, fatta eccezione per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, in ordine ai quali considerava quella risultante dalle quietanze sottoscritte dalla Pt_1
• quanto al licenziamento, ne ravvisava la natura ontologicamente disciplinare reputandolo illegittimo, con estinzione del rapporto e condanna della società al pagamento di un'indennità nella citata misura di 3 mensilità
• quanto alla compensazione delle spese, la motivava in ragione del limitato accoglimento delle domande, dell'infondatezza delle allegazioni in merito alla retribuzione percepita – qualificata come “clamorosa” – e del rifiuto da parte della ricorrente della proposta conciliativa formulata dal giudice.
Con atto depositato presso questa Corte il 12 novembre 2024 la interponeva Pt_1 tempestivo appello avverso la decisione.
A sostegno, con un primo motivo si doleva del mancato riconoscimento della sussistenza di un rapporto di subordinazione fin dal mese di ottobre 2015 evidenziando che il teste pur valorizzato dal Tribunale a suo danno, nulla aveva riferito in proposito atteso Tes_1 che aveva iniziato a lavorare per la società solo nel 2019; né quest'ultima aveva contestato
Pag. 4 di 12 che la lavoratrice aveva operato “alle dipendenze del precedente gestore dell'esercizio commerciale”, di guisa che tale circostanza doveva considerarsi pacifica. Incomprensibile risultava inoltre la svalutazione delle deposizioni dei testi indotti a sua cura, sulla base del mero rapporto di amicizia che li legava, considerato che essi avevano fornito dichiarazioni univoche in ordine alla durata del rapporto, ciò che valeva particolarmente per quelle rese dalla Per_1
Con una seconda doglianza censurava l'individuazione dell'orario di lavoro evidenziando che dalle stesse difese della società emergeva l'osservanza di un orario superiore rispetto a quello risultante dal contratto;
sottolineava che le dichiarazioni dei testi valorizzati dal primo giudice avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'orario allegato in ricorso, dovendosi tenere conto del fatto che dalle loro deposizioni era risultato che il negozio apriva alle 7:30 e chiudeva alle 13:30 e che entrambi avevano riferito di osservare un orario diverso e superiore rispetto a quello contrattuale.
Con una terza censura contestava la determinazione delle differenze retributive, frutto di un errore del Tribunale che aveva confuso le due ipotesi formulate al momento dell'invito alla rielaborazione dei conteggi, con la conseguenza che la somma spettante ammontava almeno a € 31.040,95 e non a quella inferiore indicata in sentenza.
Con un quarto motivo impugnava il mancato riconoscimento delle somme rivendicate a titolo di ferie e permessi non goduti, di festività e mensilità supplementari, ponendo in evidenza che la retribuzione risultante dalle buste paga non poteva ricomprendere tali voci in quanto inferiore ai minimi contrattuali. Tanto trovava conferma nelle dichiarazioni della teste , che aveva riferito di come tali importi le fossero versati in contanti, Tes_2 ciò che non era emerso nel caso della così vantando differenze per € 145,73 a titolo Pt_1 di festività, per € 2.207,01 a titolo di ferie non godute e per € 1.122,70 a titolo di permessi non fruiti.
Con una quinta doglianza censurava la determinazione dell'indennità di licenziamento nella misura di sole 3 mensilità evidenziando l'inesistenza dell'addotto giustificato motivo oggettivo, l'erronea individuazione della propria anzianità, pari a 7 anni e non ai soli 4 ravvisati dal Tribunale, oltre all'irrilevanza della propria condotta, trattandosi di licenziamento per preteso (ma insussistente) giustificato motivo oggettivo, così insistendo per la sua quantificazione secondo i massimi di legge.
Pag. 5 di 12 Con un ultimo motivo contestava la regolazione delle spese di lite atteso che le proprie domande erano state respinte in minima parte e che la proposta conciliativa rifiutata era assai inferiore alla misura della condanna contenuta in sentenza.
Sulla base di tanto concludeva richiedendo “- per i motivi esposti in narrativa accertare
e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra e la Pt_1 convenuta fin dall'ottobre 2015 e/o dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa nonché lo svolgimento da parte della sig.ra fino alla data del licenziamento Pt_1 di un orario di lavoro diverso e superiore rispetto a quello contrattuale, e per l'effetto condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento di tutte le differenze retributive pari ad € 62.826,46 come da conteggi allegati, ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. - Accertare e dichiarare, la nullità e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità del licenziamento intimato alla sig.ra in data 14.10.2022 per i motivi Pt_1 esposti in narrativa e, per l'effetto condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del
[...] danno nella misura massima prevista dal d. lgs. n. 23/2015 e/o a quella ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/14”.
Nuovamente radicato il contraddittorio, con memoria depositata il 25 marzo 2025 si costituiva deducendo l'infondatezza del gravame altrui. A sua volta, Controparte_1 impugnava la sentenza censurando la quantificazione delle somme riconosciute alla Pt_1
a titolo di differenze retributive. Segnatamente, richiamava il contenuto delle deposizioni dei testi e nel punto in cui avevano riferito che la retribuzione mensile Tes_1 Tes_2 era comprensiva di somme versate in contanti “fuori busta” con la conseguenza che l'importo mensile percepito doveva essere determinato in € 1.150,00; ribadiva, inoltre,
l'erroneità dei conteggi elaborati dalla lavoratrice e accolti dal primo giudice in quanto confrontavano l'importo lordo spettante con quello netto percepito, evidenziando
• che secondo i propri conteggi la aveva ricevuto addirittura la somma di € Pt_1
2.023,00 in eccesso rispetto al dovuto
• che quanto spettante per festività, permessi e ferie era stato regolarmente conteggiato come da buste paga e che, al più, a tale titolo si poteva riconoscere
Pag. 6 di 12 alla lavoratrice la somma di € 220,71 comunque sollecitandosi la nomina di un consulente contabile
• che la avrebbe dovuto restituire le somme ricevute in eccesso in base Pt_1 all'ordinanza-ingiunzione datata 19 dicembre 2023 per via dell'erronea indicazione dell'importo della busta paga (pari a € 2.630,74 e non a € 2.830,74) e per via del mancato scomputo delle trattenute già versate sulle retribuzioni dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022, oltre che di quanto già erogato a titolo di t.f.r.
Concludeva dunque richiedendo di “1) rigettare integralmente l'appello proposto dalla
Sig.ra perché inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in Parte_1 diritto, per le ragioni tutte di cui alle superiori premesse, con conseguente conferma della sentenza nelle parti ex adverso impugnate;
2) in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la non attendibilità dei conteggi ex adverso depositati e presi come parametro dal Tribunale – se del caso previo esperimento di idonea CTU – accertato e dichiarato che la Sig.ra ha Pt_1 sempre percepito l'importo di € 1.150,00 mensili, per i motivi meglio indicati in narrativa, quantificare le differenze retributive spettanti alla Sig.ra in € 220,71, Pt_1 come da conteggi in atti o in quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse essere accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia”, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Disposta ed esperita consulenza tecnica contabile, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare rispetto allo scrutinio delle questioni devolute con i due atti di appello, la Corte precisa che sull'affermata illegittimità del licenziamento intimato alla si è Pt_1 formato il giudicato, non avendo proceduto all'impugnativa di tale capo della CP_1 sentenza.
Risultano dunque questioni controverse e oggetto del presente giudizio di appello:
• l'inizio del rapporto, oggetto del primo motivo dell'appello principale
• l'orario di lavoro, oggetto del secondo motivo dell'appello principale
Pag. 7 di 12 • le differenze retributive eventualmente spettanti alla comprese quelle Pt_1 eventualmente derivanti da ferie, permessi, festività e mensilità supplementari, oggetto del terzo e del quarto motivo dell'appello principale e dell'unico motivo dell'appello incidentale
• la determinazione dell'indennità di licenziamento, anche alla luce dell'anzianità di servizio della oggetto del quinto motivo dell'appello principale Pt_1
• la regolazione delle spese processuali, oggetto del sesto motivo dell'appello principale.
Così definito il perimetro delle questioni sottoposte alla sua cognizione, ritiene il collegio che il primo motivo dell'appello principale non meriti accoglimento. Se infatti coglie il segno la doglianza della in ordine all'irrilevanza sul punto della deposizione del Pt_1 teste valorizzato dal primo giudice, atteso che questi ha iniziato a lavorare per la Tes_1 società solo nel febbraio 2019, dunque nulla può riferire sul periodo 2015-2016, nondimeno, risulta non credibile la deposizione della teste alla quale si richiama Per_1 la lavoratrice. Invero, questa ha infatti dichiarato di avere iniziato a lavorare presso un negozio situato accanto alla macelleria nel settembre 2015, espressamente affermando
“…che vedevo quotidianamente la ricorrente presso il locale del convenuto e tanto sin da quando io ho iniziato a lavorare;
nel senso che la ricorrente già lavorava lì”, il che risulta incongruo se solo si considera che la ha addotto di avere cominciato a Pt_1 lavorare presso la macelleria in questione nel successivo mese di ottobre 2015, di guisa che non poteva “già lavorare lì” quando la ha incominciato il rapporto con il Per_1 negozio di abbigliamento. Né si può valorizzare la deposizione dell'altra teste che Tes_3 ha dichiarato “Non so dire quando la ricorrente iniziò a lavorare nella macelleria, quando io la conobbi nel 2015, lei già ci lavorava”, non chiarendo costei come abbia appreso una tale informazione, se direttamente recandosi presso la macelleria o dalla stessa ciò che rende l'affermazione priva di valore probatorio, non risultando Pt_1 nemmeno indicato in quale momento dell'anno 2015 ebbe a conoscere l'appellante che, occorre ricordarlo, ha dedotto di avere iniziato a lavorare nel mese di ottobre, dunque verso la fine di quell'anno. Ugualmente generica è la dichiarazione resa dalla teste in quanto la circostanza che la abbia lavorato per la macelleria “per Tes_4 Pt_1 circa 7/8 anni” non è tale da chiarire in modo inequivoco se il rapporto sia in effetti iniziato nell'ottobre 2015 oppure nel maggio dell'anno successivo.
Pag. 8 di 12 Va respinta anche la seconda censura contenuta nell'appello principale, riguardante l'orario di lavoro, in quanto dalla disamina delle risultanze probatorie si deve convenire con la ricostruzione del primo giudice in ordine allo svolgimento di 30 ore settimanali da parte della Infatti, risultano ancora una volta incongrue e non credibili le Pt_1 deposizioni dei testi introdotti dalla lavoratrice. In particolare, la non può Per_1 giustificare l'orario dalle 8:00 alle 14:00 attribuito alla atteso che ella stessa ha Pt_1 riferito di osservare un orario dalle 9:00 alle 13:00 presso il negozio limitrofo alla macelleria, ciò che esclude in radice che possa avere constatato personalmente che l'appellante principale iniziasse a lavorare già alle ore 8:00 e terminasse alle 14:00, senza considerare che la stessa teste non ha nemmeno chiarito se lavorasse o meno anche nella giornata del sabato. Parimenti, la teste ha affermato che l'orario della “…era Tes_5 Pt_1 dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato. Mi è capitato di passare intorno alle 14.00 dopo il lavoro”, ancora una volta senza chiarire come potesse riferire in ordine all'orario di inizio e deponendo in maniera del tutto generica sul termine della prestazione. Allo stesso modo, non si può attribuire valore probatorio favorevole rispetto alla tesi della a quanto dichiarato dalla teste che ha riferito di recarsi “alla macelleria Pt_1 Tes_3 intorno alle 13.00/13.30”, ciò da una parte esclude che possa conoscere direttamente l'orario di inizio e dall'altra coincide con il termine della prestazione individuato da
Tribunale. Medesime considerazioni quanto all'orario di uscita valgono per la deposizione della teste che ha riferito che “quando mia figlia chiudeva il Tes_4 negozio, che è proprio lì vicino, intorno alle 13.15 andavo con mia figlia alla macelleria ed ancora vedevo al lavoro la ricorrente”, ciò che non contrasta con l'orario delle 13:30, mentre per quanto attiene all'orario di ingresso, indicato nelle 8:15, non si è chiarito per quale ragione la dichiarante dovesse recarsi in quell'orario nei pressi della macelleria. Se
a quanto fino a questo punto rilevato si aggiunge che i due testi introdotti dalla società, uno dei quali ha ormai cessato il rapporto di lavoro, risultando quindi genuinamente indifferente all'esito del presente giudizio, hanno concordemente indicato l'orario osservato dalla in 30 ore settimanali dalle 8:30 alle 13:30, emergono la correttezza Pt_1 delle conclusioni cui è pervenuto sul punto il Tribunale e l'infondatezza della doglianza in esame.
Passando a questo punto ad esaminare la questione riguardante la spettanza o meno all' di differenze retributive – oggetto del terzo e del quarto motivo dell'appello Pt_1
Pag. 9 di 12 principale e dell'unico motivo dell'appello incidentale – alla luce della inconciliabilità delle posizioni contrapposte e dei calcoli operati dalle parti, la Corte ha incaricato un consulente contabile di verificarne l'eventuale ammontare, formulando il quesito contenuto nell'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 16 aprile 2025, da intendersi qui riportato.
Ebbene, l'ausiliario all'esito di una approfondita disamina degli atti processuali e delle argomentazioni delle parti, in alcuni frangenti anche accolte, ha concluso per la spettanza in favore della lavoratrice della complessiva somma di € 28.769,83 oltre a € 5.214,66 a titolo di t.f.r.
Ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il consulente siano condivisibili siccome frutto di una approfondita disamina degli atti e di corrette valutazioni tecniche, non adeguatamente censurate dalle parti, se non nei termini infine accolti dallo stesso ausiliario.
Al pagamento di dette somme, in parziale accoglimento del gravame principale e in rigetto di quello incidentale, la società va dunque condannata in favore della CP_1
oltre agli accessori di legge, dovendosi defalcare le somme eventualmente versate Pt_1 in forza dell'ordinanza-ingiunzione del 19 dicembre 2023.
Quanto al licenziamento, occorre evidenziare che nessuna contestazione in ordine alla sua qualificazione come avente natura disciplinare, ma dissimulato sotto la forma di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è stata sollevata da nessuna delle parti.
Né è stato contestato il requisito dimensionale di legge, avendo solo osservato la Pt_1 che il numero dei dipendenti era di circa 10, sicché trova altrettanto pacificamente applicazione l'art. 9 del d.lgs n. 23/2015, che prevede una riduzione della metà delle indennità previste dalla normativa generale e un limite massimo di 18 mensilità a seguito della sentenza n. 118/2025 della Corte costituzionale, che, sulla scia della precedente sentenza n. 183/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione in esame 5 nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento illegittimo disposto da aziende fino a
15 dipendenti, il limite massimo di indennità risarcitoria spettante al lavoratore sia pari a
6 mensilità.
Ciò posto, osserva la Corte come il Tribunale abbia in effetti errato nell'individuazione dell'anzianità di servizio della lavoratrice, pari non già a soli 4 anni, ma a 6 anni e 6 mesi, atteso che il rapporto – per quanto in precedenza esposto – si è protratto dal maggio 2016
Pag. 10 di 12 all'ottobre 2022, risultando fondata, almeno in parte, la censura in tal senso mossa dalla che comunque intendeva far decorrere in maniera infondata il rapporto dall'ottobre Pt_1
2015, per una complessiva durata di 7 anni.
Orbene, atteso che il licenziamento è da reputarsi radicalmente illegittimo e in considerazione di un'anzianità di servizio di oltre 6 anni e delle ridotte dimensioni aziendali, certamente inferiore ai 15 dipendenti, ma anche ai 10 allegati dalla il Pt_1 che trova smentita nella visura acquisita agli atti processuali, ritiene la Corte che l'indennità possa essere determinata nella misura di 6 mensilità richieste.
In ragione di quanto fino a questo punto esposto, l'appello principale va accolto in parte, mentre quello incidentale deve essere integralmente respinto, così riformandosi la sentenza gravata nei termini di cui al dispositivo.
Quanto alle spese processuali, in base all'esito complessivo del giudizio, esse possono essere compensate per 1/3 e poste per la restante parte a carico della società, con distrazione. Vanno inoltre poste a carico della stessa società le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza per l'appellante incidentale delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da con Parte_1 ricorso depositato il 12 novembre 2024 e sull'appello incidentale proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale del lavoro Controparte_1 di Roma n. 5843/2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma della sentenza impugnata condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 28.769,83 a titolo di Parte_1 differenze retributive e della somma di € 5.214,66 a titolo di t.f.r., il tutto oltre accessori di legge;
condanna Controparte_1 al pagamento in favore di di un'indennità non assoggettata a Parte_1 contribuzione previdenziale di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
Pag. 11 di 12 - respinge l'appello incidentale;
- compensa per 1/3 le spese del primo grado del giudizio e pone la restante parte, liquidata in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge a carico di con Controparte_1 distrazione;
compensa per 1/3 le spese del presente grado del giudizio e pone la restante parte, liquidata in complessivi € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge a carico di Controparte_1 con distrazione;
- dà atto della sussistenza per l'appellante incidentale delle condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto;
- pone a carico di le spese di Controparte_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
Roma, 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
RI SI DO VI SC TT
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