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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/03/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4789/ 2022
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA PACE , 20 80041 BOSCOREALE
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dallo CP_1
avv.to DEL SORDO ROBERTA con il quale elettivamente domicilia in VIA
ALCIDE DE GASPERI,55 80133 NAPOLI
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l , l'accertamento e la declaratoria del CP_1 diritto alla c.d. “indennità Covid”, con conseguente condanna dell al CP_1 pagamento delle relative prestazioni L' si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso per le ragioni di cui alla memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Passando all'esame del merito appare opportuno riportare la normativa rilevante. Il D. L. 17 marzo 2020, n. 18, il D. L. 19 maggio 2020, n. 34 e il D. L. 14 agosto 2020, n. 104 hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori, le cui attività abbiano risentito dell'emergenza economica e sociale conseguente alla pandemia dovuta al Covid-19. Per quanto rilevante ai fini della presente controversia, ai sensi dell'art. 29, Decreto-legge del 17/03/2020, n. 18 conv. con mod. in Legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) e succ. mod. ed integr.: “1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. A norma dell'art. 84, comma 5, del successivo D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo della citata indennità, ne viene erogata altra
2 anche per il mese di aprile 2020; inoltre, a norma del successivo comma 6: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro”. Successivamente, il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, in continuità con le misure di cui ai Decreti Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; tra questi, l'art. 9 ha istituito la “Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo” disponendo che: “Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro”. Più nello specifico, ai fini dell'accesso all'indennità onnicomprensiva, la richiamata disposizione normativa prescrive che i già menzionati lavoratori – alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020 – non dovranno essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né avere in essere un rapporto di lavoro dipendente né essere titolari di indennità di disoccupazione NASpI. Vanno, altresì, menzionati il successivo ART.15 co.2 del DL 137/2020 che con riguardo ai Lavoratori stagionali del settore turismo ha previsto una ulteriore indennità di € 1.000 e l'art. 9 del D.L. 157/2020 secondo cui: ““Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 1.000 euro.” Successivamente, con il D.L. 41/2021, all'art. 10 rubricato “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport”, comma 1 è stato previsto che: “1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui agli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro”. Tanto premesso, sostanzialmente, l'unica eccezione sollevata dall è CP_1 fondata sull'aver in ipotesi il ricorrente presentato una domanda in sede amministrativa per una categoria diversa da quella effettiva, prevista dalla legge. Sotto questo profilo, anche ammettendo che vi siano state delle
3 irregolarità nella presentazione della domanda amministrativa, peraltro contestate dall'odierno ricorrente che produce ulteriore documentazione al riguardo, le stesse potevano essere sanate in sede di autotutela, dato che sostanzialmente non viene contestato dall il diritto alla prestazione CP_1 richiesta. Infatti dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è stato lavoratore stagionale nel periodo richiesto dalla normativa in esame. Emergono altresì gli altri requisiti previsti dalla normativa in esame che, peraltro, si sottolinea ancora, non sono specificamente contestati. Infine, in base alla normativa citata la sussistenza della copertura finanziaria non sembra poter condizionare la sussistenza del diritto azionato rilevando ad altri fini (è superfluo rilevare che il giudice è vincolato dal principio della domanda alla cifra richiesta in ricorso). Ogni altra argomentazione risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo, le stesse sono poste a carico dell , in persona del CP_1 legale rappresentante p.t..
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede: a) accoglie la domanda per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l al CP_1 pagamento di euro 2.400,00 , oltre accessori di legge;
b) condanna l , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese processuali che liquida in complessivi € 850,00, comprensivi di spese generali al 15%, oltre oneri di legge con attribuzione per distrazione c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 25/3/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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