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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 11/02/2026, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2346/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10126/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240028187614000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001605866000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2533/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione
Campania, LO UG ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2024 00281876 14 000, afferente al presunto mancato pagamento della Tassa di possesso per automobili, con riferimento all'anno di imposta
2017, e la cartella di pagamento n. 028 2025 00016058 66 000, afferente al presunto mancato pagamento della Tassa di possesso per automobili, con riferimento all'anno di imposta 2019; € 922,00.
Il ricorrente ha eccepito:
1) La prescrizione triennale dei tributi;
2) L'omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Si è costituita l'AdER ed ha controdedotto la legittimità delle cartelle di pagamento e la propria carenza di legittimazione passiva per l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Non si è costituita la Regione Campania.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed invero, va accolta l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, non essendone stata fornita la prova dalle parti resistenti, in particolare dalla Regione Campania, peraltro non costituitasi.
Ne consegue la declaratoria di decadenza dei tributi perché, rispettivamente, entro il 31/12/2020 e il
31/12/2022, pur tenendo conto delle sospensioni Covid, non risulta notificato il previsto avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la decadenza dei tributi pretesi. Condanna le parti resistenti al pagamento in solido delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10126/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240028187614000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001605866000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2533/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e della Regione
Campania, LO UG ha impugnato la cartella di pagamento n. 028 2024 00281876 14 000, afferente al presunto mancato pagamento della Tassa di possesso per automobili, con riferimento all'anno di imposta
2017, e la cartella di pagamento n. 028 2025 00016058 66 000, afferente al presunto mancato pagamento della Tassa di possesso per automobili, con riferimento all'anno di imposta 2019; € 922,00.
Il ricorrente ha eccepito:
1) La prescrizione triennale dei tributi;
2) L'omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Si è costituita l'AdER ed ha controdedotto la legittimità delle cartelle di pagamento e la propria carenza di legittimazione passiva per l'eccezione di omessa notifica degli avvisi di accertamento.
Non si è costituita la Regione Campania.
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Ed invero, va accolta l'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, non essendone stata fornita la prova dalle parti resistenti, in particolare dalla Regione Campania, peraltro non costituitasi.
Ne consegue la declaratoria di decadenza dei tributi perché, rispettivamente, entro il 31/12/2020 e il
31/12/2022, pur tenendo conto delle sospensioni Covid, non risulta notificato il previsto avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la decadenza dei tributi pretesi. Condanna le parti resistenti al pagamento in solido delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosi anticipatario.