Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 16/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 422/2024 R.G.
Appello sentenza Tribunale Lecce N. 1787 del 30.5.2024 Oggetto: spese processuali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 422.2024 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv Parte_1
Antonio Maria Doria, domiciliatario;
APPELLANTE contro con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso, per procura generale alle liti richiamata in atti dall'avv. Marcello Raho, domiciliatario
APPELLATO
All'udienza del 15.1.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale, nei confronti dell' si era CP_1
ottenuto il riconoscimento del diritto azionato (esecuzione del giudicato di cui alla sentenza 7421 del 2007 che ha, genericamente, riconosciuto il pagamento differenziale
Ha lamentato l'erroneità della decisione limitatamente alla quantificazione delle spese di giudizio liquidate, perché in violazione dei parametri legali.
Ha chiesto- in parziale riforma della impugnata sentenza- la condanna dell'Istituto al pagamento, con distrazione, di quanto dovuto ex D.M. 55.2014 ( con riferimento allo scaglione ricompreso fra €52.000 e 260.000), nonché alla rifusione delle spese di questo grado.
L' nella memoria di costituzione ha contestato l'avverso argomento ed ha CP_1
concluso per il rigetto dell'appello per sua infondatezza.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
Non v'è contestazione sull'avvenuto riconoscimento del diritto rivendicato in I grado, così come sulla circostanza che l' in ogni caso, debba essere ritenuto soccombente CP_1
per l'avvenuta condanna, a seguito dell'espletamento di CTU che ha quantificato l'importo a credito del ricorrente nella somma sopra cit.
In applicazione del principio della soccombenza l' è sicuramente tenuto al CP_1
rimborso delle spese di giudizio del I grado con l'applicazione dei parametri fissati dal
D.M. 147.2022.
Occorre preliminarmente evidenziare che la parte nel petitum del pregresso grado ha limitato la domanda di condanna dell' al “…pagamento delle connesse somme differenziali CP_1
di pensione derivanti dal ricalcolo con la decorrenza di legge, oltre interessi legali o rivalutazione…su ciascun rateo maturato….”; all'evidenza non v'è richiesta di condanna al pagamento dei ratei futuri, ovvero maturati nel corso del giudizio, e dopo la sentenza:
Dunque, contrariamente a quel che ritiene l'appellante, il valore della controversia non deve essere rapportato all'importo oggetto di condanna, quest'ultimo infatti è la risultante di un calcolo che comprende anche le differenze sui ratei pensionistici maturati dopo la proposizione della domanda;
se si ha cura di esaminare la relazione di CTU e di sottrarre dal credito complessivo gli importi successivi al 6.11.2019 (data di proposizione del ricorso) il credito cui parametrare il valore di causa è di € 18.048,39.
L'importo liquidato dal giudice, dunque, lungi dalla lamentata circostanza del mancato rispetto dei minimi tariffari, è ben superiore al minimo tariffario (€ 2697) previsto per il
III scaglione di cui al cit. D.M.
L'appello deve essere respinto
Le spese di questo grado, in ragione della sussistenza delle condizioni di cui all'art 152 disp. att. cpc, sono irripetibili
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso dell'11.6.2024 da
[...]
nei confronti dell' avverso la sentenza del 30.5.2024 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce, così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado
Ai sensi dell'art. 13 co 1 quater del D.P.R. n. 115.2012, da atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis dell'art. 13 mentre sussistono per l'appellante incidentale
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 15.1.2025
Il Presidente estensore