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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 988/2017 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 4 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 21/01/2025 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per l'avv. CEVRAIN GIAMPIERO ha concluso come da nota depositata in data CP_1
03/02/2025 per nessuno è comparso. Controparte_2
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:33 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 988/2017 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 988/2017 R.G. promossa da: tra p.i , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. CEVRAIN GIAMPIERO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Latina (LT), Via Monti n. 35, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
attrice convenuto in riassunzione contro
(c.f./p.i. ), in persona del trustee Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso dall'avv. SIRAGUSA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato
[...]
presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Legnano n. 79, in virtù di procura allegata al ricorso per la prosecuzione del giudizio interrotto telematicamente depositata in data 4.11.2024; convenuto ricorrente in riassunzione
OGGETTO: esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di vendita di cosa futura ex art. 2932 c.c.; risarcimento danni;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona del suo l.r.p.t., ha CP_1
convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il , in Controparte_2 persona del suo trustee, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis a) accertare e dichiarare l'inadempimento del , con Controparte_2 sede in Pontinia (LT) alla Via Caetani n. 3, in persona del trustee all'obbligo di stipulare Persona_1
l'atto notarile definitivo nascente dal contratto preliminare inter partes del 13.11.2016 e per l'effetto pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c. con la quale venga trasferito il diritto di proprietà in capo all'attrice in relazione agli immobili oggetto del preliminare, disponendone la trascrizione presso la competente Agenzia del Territorio con esonero del Direttore da ogni sua responsabilità e precisamente in relazione ai seguenti beni: 1) due unità residenziali dislocate su tre livelli piano terra, primo e secondo, con annessa area circostante, il tutto confinante con Via Marittima II, proprietà o aventi causa, fascia di rispetto alla viabilità del Consorzio Industriale Parte_1
salvo altri, censito: al catasto fabbricati del Comune di Pontinia (LT) al F. 54, P.lla 172, subalterni:
1, cat. A/3, classe 1, vani 6, RC Euro 226,21; 2, cat. A/3, classe 1, vani 6, RC Euro 226,21; al Catasto
Terreni del Comune di Pontinia (LT) al F. 54, P.lle: 3, vigneto classe 3, are 4.90, RD Euro 4,58, RA
Euro 3,54; 169, vigneto, classe 3, are 5.61, RD Euro 5,24, RA Euro 4,06; 171 semin irrig, classe 3, are 5.86, RD Euro 5,93, RA Euro 4,24; 174 semin irrig, classe 3, are 74.70, RD Euro 75,62, RA Euro
54,01. 2) appezzamento di terreno nel Comune di Pontinia (LT), Località Riserva dei Cavalli, della superficie catastale complessiva di mq 1.115, il tutto confinante a corpo con strada vicinale di
Procopio, proprietà Domino Aurea Srl o aventi causa, proprietà o aventi causa, Persona_2
salvo altri, il tutto censito al Catasto Terreni del detto Comune al F. 54, mappali: 75, seminativo, classe 1, are 7.55, RD Euro 11,74, RA Euro 7,41; 97, seminativo, classe 2, ettari 1.3.50, RD Euro
104,77, RA Euro 96,22. 3) locale in corso di costruzione sito al primo piano, confinante con locali individuati con i subalterni 21 e 23, distacco su Via Consolare, salvo altri, riportato al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Sonnino (LT) al F. 9, P.lla 7, subalterno 22, in corso di definizione;
locale in corso di costruzione sito al piano terra, confinante con locale di cui appresso su due lati, area cortilizia, salvo altri, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Sonnino (LT) al F. 9, P.lla 7, subalterno 19, in corso di definizione;
locale in corso di costruzione sito al piano terra, confinante con locale di cui sopra, area cortilizia, locale individuato con il subalterno 17 salvo altri, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Sonnino (LT) al F. 9, P.lla 7, subalterno 16, in corso di definizione;
locale in corso di costruzione sito al piano terra, confinante con vano scala, area cortilizia, su due lati salvo altri, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Sonnino (LT) al F. 9,
P.lla 7, subalterno 15, in corso di definizione;
locale in corso di costruzione sito al primo piano, confinante con vano scala, locale individuato con il subalterno 22, distacco su area cortilizia, salvo altri, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Sonnino (LT) al F. 9, P.lla 7, subalterno 21, in corso di definizione;
sono annesse agli immobili di cui sopra le aree cortilizie non censibili perché comuni a più subalterni, ma riportate in Catasto al F. 9, P.lla 7, subalterni 25, 26 e 29. 4) appezzamento di terreno della superficie catastale di mq 1590, confinante con P.lle 279, 259, 414, 257, salvo altri, riportato nel Catasto Terreni del Comune di Sonnino al F. 10, P.lla 258: porzione
AA, vigneto, classe 1, are 5.90, RD Euro 12,19, RA Euro 5,48; porzione AB, uliveto, classe 4, aree
10.00, RD Euro 2,32, RA Euro 0,67; 5) quota indivisa pari a 5/8 (cinque ottavi) sul terreno della superficie catastale di mq 1780, confinante con P.lle 256, 258 e 414, salvo altri distinto al Catasto
Terreni del Comune di Sonnino (LT), Contrada Scalo Ferroviario, al F. 10, P.lla 257, vigneto, classe
1, are 17.80, RD Euro 36,77, RA Euro 16,55; quota indivisa pari a 9/144 (nove centoquarantaquattresimi) sull'abitazione composta da 5 vani catastali, con annessa corte di pertinenza esclusiva, confinante con P.lla 3 per tre lati, salvo altri. L'abitazione è distinta al Catasto
Fabbricati del detto Comune al F. 10, P.lla 214, subalterno 1, Cat. A/4, Classe 2, vani 5, Rendita
Euro 142,03. La corte è distinta al Catasto Terreni del detto Comune al F. 10, P.lla 213, fu da accert., are 06.90; quota di 3/4 (tre quarti) sul terreno della superficie catastale di mq 2.496, confinante con
P.lle 239, 375, 372, salvo altri, censito al Catasto Terreni del suddetto Comune al F. 10, P.lle: 2, uliveto, classe 3, ca 80, RD Euro 0,23, RA Euro 0,08; 268, uliveto, classe3, ca 85, RD Euro 0,24, RA
Euro 0,09; 371, uliveto, classe 3, are 01.55, RD Euro 0,44, RA Euro 0,16; 376, uliveto, classe 3, are
11.60, RD Euro 3,29, RA Euro 1,20; 381, porz aa seminativo, classe 2, are 04.10, RD Euro 3,92, RA
Euro 3,49, porz AB uliveto, classe 4, are 01.00, RD Euro 0,23, RA Euro 0,07; 300, seminativo, classe
2, are 05.06, RD Euro 4,83, RA Euro 4,31; quota indivisa pari a 5/8 (cinque ottavi) del terreno della superficie catastale di mq 22.190 confinante a corpo con P.lle 375, 213, 300, salvo altri, distinto al
Catasto Terreni del detto Comune al F. 10, P.lle: 3, seminativo, classe 2, ha 01.93.45, RD Euro
184,83, RA Euro 164,85; 380, seminativo, classe 2, are 28.45, RD Euro 27,18, RA Euro 24,24; diritti indivisi pari a 5/40 (cinque quarantesimi) del terreno adibito a strada della superficie catastale di mq 1.460, confinante con P.lle 241, 360, 372, salvo altri, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al F. 10, P.lla 251, pascolo, classe 3, are 14.60, RD Euro 0,75, RA Euro 0,23. 6) terreno sito nel
Comune di Pontinia (LT) località "Fossanova o Procopio" al Catasto Terreni del detto Comune al
F. 54, P.lla 190, sem. irr. classe 3, ha 1.75.34, RD Euro 177,49, RA Euro 126,78 ed al Catasto
Fabbricati del detto Comune al F. 54, P.lla 191, Cat. D/7 rendita Euro 1.848, il tutto confinante a corpo con proprietà Consorzio Industriale Roma - Latina, Strada Procopio, proprietà Di ST o aventi causa salvo altri;
b) condannare per l'effetto la convenuta al rilascio in favore dell'attrice dei predetti immobili, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice in ragione ed a causa dell'inadempimento suddetto, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, tenuto conto dell'impossibilità di disporre delle ingenti somme dovutegli al momento del preliminare, nonché dei beni immobili oggetto del preliminare stesso ed anche a causa del torto subito e dei disagi connessi al mancato rispetto del contratto preliminare inter partes, da liquidarsi in corso di causa mediante CTU che sin da ora si richiede, ovvero in via equitativa dal Giudice in base al suo libero apprezzamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
A fondamento della propria pretesa, l'attrice ha dedotto: - di essere creditrice dell'odierna parte convenuta della somma di euro 813.800,00, oltre i.v.a. per aver eseguito una serie di lavori edili su immobili di proprietà del in forza dei contratti di appalto intercorsi nelle date del 23/12/2015, CP_2
11/01/2016, 18/01/2016, 23/01/2016 e 09/02/2016 (all.ti nn. 1, 2, 3, 4 e 5); - di aver accettato, a seguito di accordi transattivi, a soddisfacimento integrale delle proprie pretese, il minor importo di euro 750.000,00, oltre i.v.a.; - di aver sottoscritto, in data 13/11/2016, n.q. di promissaria acquirente, con il convenuto, promittente venditore, contratto preliminare di vendita di una serie di beni immobili, al prezzo complessivo di euro 915.000,00 da ritenersi già corrisposto a titolo prezzo, il cui rogito definitivo sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre il termine del 31/01/2017; - di aver vanamente sollecitato il convenuto, a mezzo pec del 16/01/2017 e del 02/02/2017, alla stipula dell'atto definitivo di vendita nel termine concordato (all. n. 7 e 8).
Tanto premesso, la società attrice ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Il convenuto , in persona del trustee, costituitosi in giudizio con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/05/2017, contestando la ricostruzione avversaria, ha insistito per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «voglia il Tribunale adito, in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento della mediazione obbligatoria;
nel merito, dichiarare infondata la domanda stessa per insussistenza dell'inadempimento in capo alla convenuta. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e salvezza delle facoltà di cui all'art. 183 c.p.c.».
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita a mezzo di prove orali e tramite c.t.u., veniva, nelle more e, segnatamente, a decorrere dall'1.7.2022, assegnata a questo G.I., il quale, all'udienza del 5.10.2023, sulla scorta dell'espletata istruttoria, assegnava alle parti termine di 15 giorni a decorrere dal 4/12/2023 per avviare la procedura di mediazione demandata, ex art. 5, co. 2,
D. Lgs. 28/2010, vigente ratione temporis, rinviando al 10/04/2024 la successiva udienza.
Alla predetta udienza, celebratasi nelle forme cartolari, il difensore attoreo, rappresentando di non aver ottemperato alla richiesta di mediazione demandata dal G.I., per documentati motivi di salute
(vd. nota cartolare del 25/03/2024 avv. Cevrain), chiedeva nuovo termine per l'introduzione della predetta procedura di mediazione, mentre, per contro, il precedente procuratore di parte convenuta, avv. Pompei, precisava che non era stata attivata la procedura di mediazione, stante la pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento, associandosi, comunque, alla richiesta di rinvio per avviare la procedura di mediazione.
Le parti ottenevano così l'agognato rinvio per espletare la procedura di mediazione in parola, giusta autorizzazione del g.o.p., intervenuto in sostituzione del giudice titolare solo per la predetta udienza (vd. provv.to g.o.p. dd. 10.4.24).
Con provvedimento del 25/09/2024, il G.I. interrompeva ex art. 301 c.p.c. il presente giudizio a causa dell'intervenuto decesso dell'avv. occorso in data 30/08/2024, unico difensore Persona_3
di parte convenuta, così come appreso dal COA di Latina.
Riassunto tempestivamente il presente giudizio, con ricorso depositato in data 4.11.2024 dal nuovo procuratore di parte convenuta, instaurato regolarmente il contraddittorio, la causa, così istruita, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a sette giorni prima dell'udienza.
La domanda attorea è improcedibile e andrà, pertanto, rigettata.
Orbene, ai sensi dell'art. 5, co. 2, D. Lgs. 28/2010, vigente ratione temporis, è stata prevista la mediazione disposta dal giudice o cd. delegata (oggi disciplinata dall'art. 5 quater D. L.vo. cit. che ha lasciato pressoché immutata la previgente formulazione), secondo cui «…il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di' quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione».
Durante il processo di primo grado (ma anche in appello), il giudice può, pertanto, disporre la mediazione delegata, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, e anche se è già stato avviato e concluso negativamente un precedente tentativo di mediazione obbligatoria, trattandosi di modelli diversi e non alternativi e sovrapponibili tra loro (cfr. Trib. Roma, XIII Sez., 29 ottobre 2015:
“Si tratta infatti, ove la mediazione demandata sia frutto di una precisa e riflettuta decisione del
Giudice che assume in questo caso una funzione di assistenza e guida, di modelli diversi e non alternativi, che si sviluppano con presupposti, forza ed efficacia non sovrapponibili…La forza e l'efficacia è del tutto diversa.”).
Ciò posto, dal momento in cui il giudice dispone la mediazione delegata, questa diventa condizione di procedibilità dell'azione giudiziale in corso.
L'indirizzo giurisprudenziale di merito espresso dal Tribunale capitolino sopra menzionato è ampiamente condivisibile, tant'è che ha ricevuto pieno conforto anche dalla recentissima Riforma
Cartabia operata con D. L.vo. 10 ottobre 2022 n. 149, la quale, a riprova del carattere autonomo e diverso della mediazione delegata (rispetto a quella obbligatoria), ha dedicato un intero articolo (il 5 quater) all'istituto in parola, prevedendo espressamente che il giudice, quando alla successiva udienza verifica che la mediazione non risulta esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale
(art. 5 quater, comma 3).
Nel caso di specie, è circostanza pacifica, per stessa ammissione dei rispettivi difensori delle parti
(vd. note cartolari 25.3.24), la mancata attivazione della procedura di mediazione demandata da parte dell'attrice, alla cui attivazione la stessa vi era tenuta in forza del disposto di cui all'art. 5, D.Lgs. cit.
(“chi intende esercitare un'azione in giudizio”), neppure all'esito dell'ulteriore richiesta di termine, concesso appositamente dal g.o.p. (vd. verbale ud. 10.4.24) che aveva rinviato per verifica al
24.9.2024 (il decesso del precedente difensore della parte convenuta, avv. Pompei, è avvenuto il
30.8.24), facendo vanamente spirare l'ampio termine concesso sin dalla data del 10.4.24.
Alla luce di quanto sopra, ne consegue che debba dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea azionata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto della definizione del presente giudizio con una pronuncia di rito, questo G.I. ritiene sussistere giustificati motivi (C. Cost. 77/2018) per operare un'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara improcedibile la domanda attorea;
b) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
c) pone definitivamente e solidalmente le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 4/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 4/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini